E’ stato presentato alla Camera, dopo avere ricevuto l’approvazione del Senato,
il disegno di legge di conversione del decreto legge in materia di intercettazioni
telefoniche.
Il disegno di legge (n. 1838 AC) reca come oggetto "Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni
urgenti per
il
riordino della
normativa
in
tema di intercettazioni telefoniche".
Si riporta di seguito il testo dell’originario decreto legge 259/2006, con
a fianco le modifiche introdotte lo scorso 18 ottobre, al Senato (n. 1013 AS).
Decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2006 | |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica | |
intercettazioni telefoniche. | |
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Visti gli articoli 77 e | |
Ritenuta la | |
Ritenuta altresì la | |
Vista la deliberazione
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Sulla proposta del | |
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1. L’articolo 240 del | 1. Identico:
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«Art. 240. – | «Art. 240. – |
2. L’autorità giudiziaria dispone l’immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. | 2. Il pubblico ministero dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta |
Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, nè può essere utilizzato a fini processuali o investigativi. | illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato. |
| 3. II pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione. |
| 4. II giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l’udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell’udienza. |
| 5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.
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3. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione e dell’acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.». | 6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti». |
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1. All’articolo 512 del | 1. Identico: |
«1-bis. È sempre
| «1-bis. È sempre |
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1. Chiunque
| 1. Chiunque |
2. Si applica la pena della reclusione da uno a sette anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio. | 2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. |
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1. A titolo di |
1. A titolo di |
modificato dall’articolo 1 del presente decreto, al direttore o vice-direttore responsabile e all’editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l’entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l’entità della riparazione non può essere inferiore a ventimila euro. | all’editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l’entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l’entità della riparazione non può essere inferiore a 10.000 euro. |
2. L’azione va proposta nel termine di un anno dalla data della divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza successivamente. La causa è decisa nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del presente articolo. | 2. L’azione può essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile. |
3. L’azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali o l’autorità giudiziaria possano disporre ove accertino o inibiscano l’illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell’esercizio di diritti da parte dell’interessato. | 3. L’azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l’illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell’esercizio di diritti da parte dell’interessato. |
| 4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l’azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1. |
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1. Il presente decreto | |
Il presente decreto, Dato a Roma, addì 22 | |
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Visto, il Guardasigilli: Mastella.
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