L’attuale testo della legge sulle intercettazioni telefoniche

E’ stato presentato alla Camera, dopo avere ricevuto l’approvazione del Senato,
il disegno di legge di conversione del decreto legge in materia di intercettazioni
telefoniche.
Il disegno di legge (n. 1838 AC) reca come oggetto "Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni
urgenti per
il
riordino della
normativa
in
tema di intercettazioni telefoniche"
.

Si riporta di seguito il testo dell’originario decreto legge 259/2006, con
a fianco le modifiche introdotte lo scorso 18 ottobre, al Senato (n. 1013 AS).


































Decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2006

 

Testo del decreto-legge


Testo del
decreto-legge

comprendente le modificazioni apportate dal Senato della
Repubblica



Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di
intercettazioni telefoniche.




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



        Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;



        Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a rafforzare
le misure di contrasto alla detenzione illegale di contenuti e dati
relativi ad intercettazioni effettuate illecitamente, nonché ad
informazioni illegalmente raccolte;



        Ritenuta altresì la
straordinaria necessità ed urgenza di apprestare più incisive misure atte
ad evitare l’indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi
concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente
intercettate o acquisite, nonché di informazioni illegalmente raccolte e,
nel contempo, di garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di
fatti illeciti in materia;



        Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;


        Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del
Ministro della giustizia;




emana

il seguente decreto-legge:




Articolo 1.


Articolo 1.


        1. L’articolo 240 del
codice di procedura penale è sostituito dal seguente:



        1. Identico:


        «Art. 240. –
(Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). – 1.
I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere
acquisiti nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del
reato o provengano comunque dall’imputato.



        «Art. 240. –
(Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). – 1.
Identico.


        2.
L’autorità giudiziaria dispone l’immediata distruzione dei documenti,
dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e
comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente
formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti
formati attraverso la raccolta illegale di informazioni.
        2.
Il pubblico ministero dispone l’immediata secretazione e la
custodia in luogo protetto
dei documenti, dei supporti e degli atti
concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni,
relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o
acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la
raccolta



Di essi è
vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non
costituisce in alcun modo notizia di reato, nè può essere
utilizzato a fini processuali o investigativi.
illegale di informazioni. Di essi è vietato
effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del
procedimento ed
il loro contenuto non può essere utilizzato.
 
        3.
II pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui
al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini
preliminari di disporne la distruzione.

 
        4.
II giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore
fissa l’udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 127,
dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un
difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell’udienza.

 
        5.
Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il
provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di
cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli
atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla
presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

          3.
Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale
si dà atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione e dell’acquisizione,
delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun
riferimento al contenuto delle stesse.».
        6.
Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si
dà atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione
illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2
nonché
delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti
interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi
documenti, supporti e atti
».


Articolo 2.



Articolo 2.

        1. All’articolo 512 del
codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:



        1. Identico:



        «1-bis. È sempre
consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed alle
operazioni di distruzione degli atti di cui all’articolo 240, comma
2
.».


        «1-bis. È sempre
consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed alle
operazioni di distruzione degli atti di cui all’articolo 240.».




Articolo 3.



Articolo 3.


        1. Chiunque
illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all’articolo 240,
comma 2,
del codice di procedura penale, è punito con la pena
della reclusione da sei mesi a sei anni.


        1. Chiunque
consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti
di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell’articolo 240
del codice di procedura penale è punito con la pena della reclusione da
sei mesi a quattro anni.


        2. Si applica
la pena della reclusione da uno a sette anni se il fatto di cui al comma 1
è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio.
        2. Si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al
comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
pubblico servizio.


Articolo 4.



Articolo 4.


        1. A titolo di
riparazione, ciascun interessato può chiedere all’autore della
divulgazione degli atti o dei documenti di cui all’articolo 240, comma 2,
del codice di procedura penale, così come


        1. A titolo di
riparazione può essere richiesta all’autore della
pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al comma 2
dell’articolo 240 del codice di procedura penale, al direttore
responsabile e



modificato dall’articolo 1 del presente decreto, al
direttore o vice-direttore responsabile e all’editore, in solido
fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta
centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di
euro secondo l’entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta
con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l’entità
della riparazione non può essere inferiore a ventimila euro.
all’editore, in solido fra loro, una somma di
denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia
stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo
l’entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo
radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l’entità della
riparazione non può essere inferiore a 10.000 euro.
        2. L’azione va
proposta nel termine di un anno dalla data della divulgazione, salvo che
il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza
successivamente. La causa è decisa nelle forme di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio ordinario, ai
fini della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto della somma
corrisposta ai sensi del presente articolo.
        2. L’azione
può essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o
documenti fanno riferimento. L’azione si prescrive nel termine di cinque
anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della
corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al
comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale fa fede il
verbale di cui al comma 6 dello stesso articolo. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del
codice di procedura civile.

        3. L’azione è
esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei
dati personali o l’autorità giudiziaria possano disporre ove
accertino o inibiscano l’illecita diffusione di dati o di documenti, anche
a seguito dell’esercizio di diritti da parte dell’interessato.
        3. L’azione è
esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei
dati personali possa disporre ove accerti o inibisca
l’illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito
dell’esercizio di diritti da parte dell’interessato.
 
        4. Qualora
sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l’azione per il
risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione
e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma
1.



Articolo 5.


        1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.




        Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 22
settembre 2006.



NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Amato,
Ministro dell’interno.
Mastella, Ministro della
giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.






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