Ieri la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge con cui viene
sospesa
e in parte modificata la riforma dell’ordinamento giudiziario.
In particolare, viene sospesa l’efficacia delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, fino al 31 luglio 2007, mentre vengono
modificati i decreti
legislativi 20 febbraio 2006, n. 106 e 23 febbraio 2006, n. 109.
Il disegno di legge era stato già approvato dal Senato
lo scorso 4 ottobre.
Si riporta di seguito il testo definitivo del disegno di legge, in corso di
pubblicazione in Gazzetta, e la relazione al disegno di legge originario, presentato
alla Camera
. . . . . .
Disegno di legge n. 1780/AC
(già approvato dal Senato della Repubblica il 4 ottobre 2006, n. 635 AS)
Sospensione dell’efficacia nonché modifiche di disposizioni
in tema di ordinamento giudiziario
Art. 1.
1. L’efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 luglio 2007.
2. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole: «sotto la propria responsabilità» sono
soppresse;
b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – (Titolarità dell’azione penale). – 1. Il procuratore
della Repubblica, quale titolare esclusivo dell’azione penale, la esercita
personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio.
L’assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti
ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni
di cui all’articolo 70-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12.
2. Con l’atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore
della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve
attenersi nell’esercizio della relativa attività. Se il magistrato non
si attiene ai princìpi e criteri definiti in via generale o con l’assegnazione,
ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto
circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può,
con provvedimento motivato, revocare l’assegnazione; entro dieci giorni dalla
comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni
scritte al procuratore della Repubblica».
3. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) all’articolo 2, comma 1:
1) la lettera i) è abrogata;
2) la lettera v) è sostituita dalla seguente:
«v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti
coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti
con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette
a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto
di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.
106»;
3) la lettera z) è abrogata;
4) la lettera bb) è abrogata;
5) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:
«ff) l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero
sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza»;
c) all’articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m),
n), o), p), cc) e ff), l’attività di interpretazione di norme di diritto
e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare»;
d) all’articolo 3, comma 1:
1) la lettera f) è abrogata;
2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti
politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti
nel settore economico o finanziario che possono condizionare l’esercizio delle
funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato»;
3) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del
magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare
l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste»;
4) la lettera l) è abrogata;
e) dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – (Condotta disciplinare irrilevante). – 1. L’illecito
disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa
rilevanza»;
f) all’articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari
e i dirigenti degli uffici hanno l’obbligo di comunicare al Ministro della
giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto
rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti
di collegio nonché i procuratori aggiunti debbono comunicare ai dirigenti
degli uffici i fatti concernenti l’attività dei magistrati della sezione
o del collegio o dell’ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare»;
g) all’articolo 15:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Non può comunque essere promossa l’azione disciplinare
quando sono decorsi dieci anni dal fatto»;
2) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «due anni»;
3) al comma 8, alinea, dopo le parole: «il corso dei termini»,
sono inserite le seguenti: «, compreso quello di cui al comma 1-bis,»,
e dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) se, nei casi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere g) ed
h), all’accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è pregiudiziale
l’esito di un procedimento civile, penale o amministrativo;
d-ter) se il procedimento è sospeso a seguito di provvedimento a norma
dell’articolo 16»;
h) all’articolo 16:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritiene
necessario ai fini delle determinazioni sull’azione disciplinare, può acquisire
atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli
opposto. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica comunichi, motivatamente,
che dalla divulgazione degli atti coperti da segreto investigativo possa derivare
grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale dispone,
con decreto, che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore
a dodici mesi, prorogabile di altri sei mesi su richiesta motivata del procuratore
della Repubblica ovvero di altri dodici mesi quando si procede per reati di
cui all’articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, e sospende il
procedimento disciplinare per un analogo periodo. Successivamente il Procuratore
generale presso la Corte di cassazione può prendere visione degli atti.
Il procedimento può essere altresì sospeso nel corso delle indagini
preliminari»;
2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione procede
all’archiviazione se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente
rilevante ai sensi dell’articolo 3-bis o forma oggetto di denuncia non circostanziata
ai sensi dell’articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna
delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il
fatto risulta inesistente o non commesso. Il provvedimento di archiviazione è comunicato
al Ministro della giustizia, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, può richiedere la trasmissione di copia degli atti e,
nei sessanta giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere
al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione
orale, formulando l’incolpazione. Sulla richiesta si provvede nei modi previsti
nei commi 4 e 5 dell’articolo 17 e le funzioni di pubblico ministero, nella
discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte
di cassazione o da un suo sostituto. Il provvedimento di archiviazione acquista
efficacia solo se il termine di cui sopra sia interamente decorso senza che
il Ministro abbia avanzato la richiesta di fissazione dell’udienza di discussione
orale davanti alla sezione disciplinare. In tale caso è sospeso il termine
di cui al comma 1 dell’articolo 15»;
3) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Potere
di archiviazione»;
i) all’articolo 17:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il decreto di cui al comma 4 è comunicato, almeno dieci
giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero
e all’incolpato nonché al difensore di quest’ultimo, se già designato,
e, nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare o abbia richiesto
l’integrazione o la modificazione della contestazione, al Ministro della giustizia»;
2) al comma 7, è soppresso l’ultimo periodo;
l) all’articolo 18, comma 1, è soppresso il secondo periodo;
m) all’articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura
delibera immediatamente dopo l’assunzione delle prove e le conclusioni del
pubblico ministero e della difesa dell’incolpato, il quale deve essere sentito
per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera
di consiglio»;
n) all’articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei
casi di minore gravità il Ministro della giustizia o il Procuratore
generale possono chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento provvisorio
dell’incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello
indicato nell’articolo 11 del codice di procedura penale»;
o) all’articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite civili, entro sei
mesi dalla data di proposizione del ricorso»;
p) all’articolo 25, i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare
e, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’istante
ed il suo difensore, dichiara inammissibile l’istanza di revisione se proposta
fuori dai casi di cui al comma 2, o senza l’osservanza delle disposizioni di
cui al comma 4 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone
il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite
per il procedimento disciplinare.
8. Contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione è ammesso
ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione»;
q) dopo l’articolo 32, è aggiunto il seguente:
«Art. 32-bis. – (Disposizioni transitorie). – 1. Le disposizioni di
cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari promossi
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle
disposizioni del presente decreto continuano ad applicarsi, se più favorevoli,
gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
e 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
3. I ricorsi proposti avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare
del Consiglio superiore della magistratura pendenti presso le sezioni unite
penali della Corte di cassazione sono trasferiti alle sezioni unite civili
della stessa Corte».
Art. 2.
1. All’articolo 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150, il comma 3 è sostituito
dal seguente:
«3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi giorni
successivi all’acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno
dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma
1, i decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria,
le norme eventualmente occorrenti
per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l’abrogazione
delle norme divenute incompatibili. I decreti legislativi previsti nel presente
comma sono adottati con l’osservanza dei princìpi e dei criteri di cui
all’articolo 2, comma 9, e divengono efficaci dopo quindici giorni dalla loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
Art. 3.
1. All’articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437,
le parole: «è differita alla data di entrata in vigore del nuovo
ordinamento giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «è differita
alla data di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione
della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150».
Art. 4.
1. Fino al 31 luglio 2007 continuano ad applicarsi, nelle materie oggetto
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento
giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16
gennaio 2006, n. 20.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la
vigenza del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
. . . . . . .
Allegato:
La relazione all’originario disegno di legge presentato al Senato nel mese di
giugno (n.
635
AS)
"Onorevoli Senatori. – La concreta operatività dei decreti
legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006,
n. 160,
comporta la tempestiva riorganizzazione di interi settori dell’apparato
giudiziario e, nello stesso tempo, la realizzazione di numerose e complesse attività da
parte del Consiglio superiore della magistratura nell’esercizio dei suoi
compiti istituzionali.
Così il citato decreto legislativo n. 106 del 2006 comporta la ristrutturazione
funzionale degli uffici di procura secondo modelli ragionevolmente omogenei
nell’intero territorio nazionale. Il decreto legislativo n. 109 del 2006
comporta problemi analoghi e un difficile assestamento dell’ufficio che,
nella Procura generale presso la Corte di cassazione, ha il compito dell’azione
disciplinare: basti dire che, con l’obbligatorietà dell’azione
e la tipicizzazione degli illeciti disciplinari, si avrà, per un verso,
la moltiplicazione del numero dei procedimenti mentre, per altro verso, l’estinzione
di quelli non rispondenti alla tipologia della riforma, cioè un massiccio
lavoro iniziale per la Procura generale e per la sezione disciplinare del Consiglio
superiore; si avrà cioè un enorme sforzo organizzativo e gestionale,
aggravato dai ridotti termini di durata delle varie fasi procedimentali; in
definitiva uno sforzo oggi assolutamente insostenibile.
Senonché, mentre gli uffici interessati (procure della Repubblica e
Procura generale presso la Suprema Corte) dovranno procedere ad un’ampia
e impegnativa riorganizzazione, il Consiglio superiore della magistratura attualmente
in carica scade il 31 luglio 2006 ed è stata fissata al 9 e 10 luglio
la data per l’elezione dei membri togati. Poi il Parlamento, a Camere
riunite, dovrà eleggere i componenti laici: determinazione che, mai
facile secondo le esperienze passate, si profila più complessa in relazione
al futuro Consiglio. Nel frattempo l’Ordine giudiziario sarà privo
di un governo autonomo nella pienezza dei suoi poteri, mentre l’operatività dei
suddetti decreti legislativi richiede l’immediato e fattivo impegno del
Consiglio superiore della magistratura nell’attuazione di una normativa
completamente nuova rispetto all’impianto anteriore.
In questo periodo, potrebbero poi prodursi effetti irreversibili quali l’opzione
obbligatoria tra funzioni giudicanti e requirenti per chi intenda partecipare
al prossimo bando di concorso per l’accesso in magistratura (articoli
1, comma 6, e 8, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006) e l’estinzione
di molteplici procedimenti disciplinari per effetto della riduzione a un anno
del termine entro il quale deve essere pronunciata la sentenza disciplinare
(articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006). Si potrebbero
inoltre determinare, in assenza di tempestive indicazioni del Consiglio superiore
della magistratura, situazioni organizzative irragionevolmente disomogenee
sul territorio nazionale nella riorganizzazione degli uffici di procura, secondo
le linee del decreto legislativo n. 106 del 2006, con preoccupanti incidenze
sul corso delle attività investigative e di indagine.
Si renderà, peraltro, naturalmente necessaria l’emanazione, ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, di un regolamento che definisca e renda più agevole
l’attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi.
C’è dunque la necessità di un intervento quanto più possibile
tempestivo rivolto a sospendere l’efficacia dei tre decreti legislativi,
in modo che la loro effettiva operatività coincida con la costituzione
dell’organo di governo in tutte le sue componenti ed in possesso della
prima ma necessaria esperienza.
Con l’articolo 1 l’efficacia dei tre decreti legislativi numeri
106, 109 e 160 del 2006 viene sospesa fino al 1º marzo 2007.
Con l’articolo 2 si provvede, per coerenza, tenuto conto della sospensione
dell’efficacia dei tre decreti legislativi citati fino alla data del
1º marzo 2007, al conseguente slittamento del termine per l’esercizio
della delega relativa alle norme di coordinamento e transitorie di cui al comma
3 dell’articolo 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Per quanto concerne l’articolo 3, si rileva che la sospensione dell’efficacia
del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 viene ovviamente a incidere
sull’articolo 50, comma 4, dello stesso decreto, secondo cui «Resta
fermo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni».
La sospensione dell’efficacia delle disposizioni del decreto legislativo – che
espressamente richiamava l’articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 916 del 1958 nel testo novellato nel 2002 – rende implicitamente
ma chiaramente applicabile la disciplina del ricollocamento in ruolo dei magistrati
membri del Consiglio superiore della magistratura secondo quanto previsto dall’articolo
30, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 916
del 1958, nel testo risultante dalla modifica di cui all’articolo 14
della legge 12 aprile 1990, n. 74. L’intervento normativo appare comunque
necessario per evitare che sul punto possano crearsi contrasti interpretativi.
In coerenza con quanto precedentemente detto, risulta poi necessario differire
il termine di cui all’articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge
28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1995, n. 437, concernente l’organizzazione della segreteria e dell’ufficio
studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, in modo
da assicurare al futuro Consiglio un supporto idoneo alla complessa attività che
dovrà svolgere in attuazione dei decreti legislativi (articolo 4).
L’articolo 5 disciplina, infine, l’entrata in vigore della legge,
che si è stabilita, in considerazione dell’urgenza dell’intervento,
nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
(…)