Si riporta il nuovo testo del D.L. 262/2006, come introdotto dal Disegno di
legge n. 1750 AC ("Conversione in legge del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262,
recante
disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria"), approvato dalla Camera il 27 ottobre
scorso.
. . . . . . . .
Capo I
Disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contrasto dell’evasione
ed elusione fiscale, nonché di potenziamento dell’amministrazione economico-finanziaria
Articolo 1.
(Accertamento, contrasto all’evasione
ed all’elusione fiscale, nonché potenziamento
dell’Amministrazione economico-finanziaria).
1. Con determinazioni del direttore dell’Agenzia delle dogane, da adottarsi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma
telematica:
a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati
come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali
ed esercenti depositi commerciali, concernenti l’attività svolta nei
settori degli oli minerali, dell’alcole e delle bevande alcoliche e degli oli
lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25,
29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504;
b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione
dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette
previste
dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di
consumo per il gas metano e l’energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55
del testo unico delle accise di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. All’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è inserito
il seguente:
"2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente
all’avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici
delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione
anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui
al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata
in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.".
3. In applicazione del disposto dell’articolo 11, paragrafo 1 del regolamento
(CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l’ufficio doganale competente,
previo consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale
e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, può disporre,
a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. È fatta
salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalità e
tempi della procedura di cui al comma 3.
4-bis. All’articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 è inserito
il seguente: "1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento
dei reperti, l’amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati,
decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti,
previa campionatura da effettuare secondo modalità definite con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della
giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente norma".
5. All’articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’ultimo periodo, le parole: "di cui all’articolo 52" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 51 e 52";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorizzazioni
per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l’accesso di cui al numero 7)
del secondo comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l’Agenzia delle dogane, dal Direttore
regionale".
6. Dopo il comma 12 dell’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto
il seguente:
" 12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni
di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti
all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati".
7. All’articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e dei
contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione
ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento
dell’immagine";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed
i termini delle trasmissioni telematiche.".
8. Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, è sostituito dal seguente:
" 2. Qualora siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte
violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale,
anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle
disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta
la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero
dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad
un mese. In deroga all’articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo
n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.
Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede
la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da
un mese a sei mesi".
8-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti
i seguenti:
" 2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione
regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione
al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata
la terza violazione.
2-ter. L’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento
delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall’Agenzia delle entrate, ovvero dalla
Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2-quater. L’esecuzione della sospensione
di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell’organo procedente
e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo
a indicare il vincolo imposto a fini fiscali".
8-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte
dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima data
si applicano le disposizioni previgenti.
9. Ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario
a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello
F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio
e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A
tale fine, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, al modello
F24 sono apportate le necessarie integrazioni.
10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l’immatricolazione è subordinata
alla presentazione della certificazione doganale attestante l’assolvimento
dell’IVA e contenente il riferimento all’eventuale utilizzazione, da parte
dell’importatore, della facoltà prevista dall’articolo 8, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti
ivi stabiliti.
11. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è fissata
la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi
9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall’applicazione delle disposizioni
di cui ai medesimi commi.
12. Nel comma 380 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole da: "Con la convenzione" a: "è definita" sono
sostituite dalle seguenti: "La convenzione prevista dall’articolo 1, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è gratuita
e definisce anche".
13. All’articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: "mediante
posta elettronica certificata".
14. Gli organismi preposti all’attività di controllo, accertamento
e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attività operative
per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto
dell’impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli
scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare
non superiore a 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 30 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato
a finanziare, nei confronti del personale dell’Amministrazione economico-finanziaria,
per metà delle risorse, nonché delle amministrazioni statali,
per la restante metà delle risorse, la concessione di incentivi all’esodo,
la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l’erogazione
di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di
assunzioni di personale qualificato. Le modalità di attuazione del presente
comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle
finanze da adottare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l’ordinamento dell’Amministrazione
economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle
entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica
e l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, con il predetto
regolamento si dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione
e liquidazione di enti ed organismi.
16. Lo schema di regolamento previsto dal comma 15, corredato di relazione
tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, è trasmesso
alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, le quali rendono
il parere entro trenta giorni dall’assegnazione. Decorso il predetto termine
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza,
il regolamento può essere comunque emanato.
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi
collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall’articolo 73, comma
1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato di coordinamento
del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico
della Scuola superiore dell’economia e delle finanze nonché la Commissione
consultiva per la riscossione sono soppressi. L’autorizzazione di spesa prevista
dall’articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, è soppressa. L’autorizzazione di spesa prevista per l’attività della
Scuola superiore dell’economia e delle finanze dall’articolo 4, comma 61, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, è ridotta a 4 milioni
di euro annui; la metà delle risorse finanziarie previste dall’anzidetta
autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, può essere
utilizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze per l’affidamento, anche
a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto
il riordino dell’amministrazione economico-finanziaria.
18. All’articolo 67
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai
seguenti: "Metà dei componenti sono scelti tra i professori universitari
e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza
professionale attinente ai settori nei quali opera l’agenzia. I restanti componenti
sono scelti tra i dirigenti dell’agenzia.".
19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i
comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.
ART. 2.
(Misure in materia di riscossione).
Sostituire l’articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
1. All’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "la
maggioranza" a: "ed" sono soppresse.
2. All’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma
6 è inserito il seguente: "6-bis. L’attività di riscossione
a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti
della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata
con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente
previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell’articolo
17".
3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’articolo 17:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L’aggio di cui al
comma 1 è a carico del debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque
non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in
tale caso, la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.";
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Nel caso previsto
dall’articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, l’aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:
a) dell’ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno
dalla data di notifica della cartella;
b) del debitore, in caso contrario.";
3) al comma 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell’ente creditore le spese
vive di notifica della stessa cartella di pagamento.";
b) nell’articolo 20, comma 3, le parole: "comma 6" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 6 e 7-ter".
4. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 è inserito
il seguente:
"
7-bis. A seguito dell’acquisto dei rami d’azienda di cui al comma 7, primo
periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate
o comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni
nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il
loro grado a favore dell’acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.".
5. All’articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
le parole: "commi 118 e 119" sono sostituite dalle seguenti: "comma
118".
6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l’articolo
72-bis è sostituito dal seguente:
"
Art. 72-bis. (Pignoramento dei crediti verso terzi) – 1. Salvo che per i crediti
pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto,
quinto e sesto, del codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei
crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione
di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura
civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario,
fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento,
per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente
alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
2. Nel caso di inottemperanza
all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72,
comma 2.".
7. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 è inserito
il seguente: "25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi
da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro,
gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale
ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all’individuazione
dell’importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti
di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti
dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.".
8. L’articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
"
Art. 75-bis. – (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). – 1. Decorso inutilmente
il termine di cui all’articolo 50, comma 1, l’agente della riscossione, prima
di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli
articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente
all’adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto,
può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto
a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo
dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine
per l’adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di
inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10 del decreto
legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. All’irrogazione della relativa sanzione provvede,
su documentata segnalazione dell’agente della riscossione procedente e con
le modalità previste dall’articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente
in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la
richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti
ai sensi del presente articolo senza rendere l’informativa prevista dall’articolo
13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196".
9. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
dopo l’articolo 48 è inserito il seguente:
"
Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) –
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle
di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in
caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente
della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di
riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.".
10. All’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma
3 è sostituito dal seguente: "3. La riscossione volontaria della
tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l’Agenzia
delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere
affidata ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza
pubblica".
11. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, dopo la parola: "locali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ",
nonché quella della tariffa di cui all’articolo 156 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152".
12. All’articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: "comma 7," sono inserite le seguenti: "complessivamente
denominate agenti della riscossione,".
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
dopo l’articolo 28-bis è inserito il seguente:
"
Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta).
– 1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate
verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo,
trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione
che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di
cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze in data 1o febbraio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l’agente della riscossione notifica
all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il
debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore
a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In
caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le
somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell’articolo 22, comma 1,
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell’importo
complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro
alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l’agente
della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che
non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.
5. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute
per la notifica dell’invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario
pari a quello di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura
degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta
di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvate
le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal
presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di
rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali
di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione
dei rimborsi spese previsti dal comma 5.".
14. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l’articolo 20 è inserito
il seguente:
"
20-bis (Ambito di applicazione dell’articolo 28-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). – 1. Può essere effettuato
mediante la compensazione volontaria di cui all’articolo 28-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di
tutte le entrate iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate. Tuttavia, l’agente
della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello
stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento
a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.
2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una
convenzione con l’Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da
parte di quest’ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-ter,
comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d’imposta sia
iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata
anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti
all’agente della riscossione.".
15. Il comma 2 dell’articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, è sostituito dal seguente: "2. L’agente della riscossione
può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma
1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi
all’istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all’articolo 101 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) al ricorso di cui all’articolo 499 del codice di procedura civile;
c) alla citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, n. 4, del codice
di procedura civile.".
16. L’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta
nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi
stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.
17. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è dovuto all’Agenzia
delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di
riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonché il
rimborso delle spese relativi alle
operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra
l’Agenzia delle entrate e gli enti interessati.
18. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo
dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate
dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da
attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato
in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di
acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali,
al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si
intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.";
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"
7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale
dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la
determinazione dell’acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto
della disposizione del periodo precedente.";
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"
8. In deroga all’articolo 3, comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente
di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti
commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento
e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire
da periodi d’imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione
del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree
esposto nell’ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della
presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di
cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo
bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni
effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari
alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento
dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul costo complessivo.".
19. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, le parole: "il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto
al credito d’imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato,
anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti" sono sostituite
dalle seguenti: "al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il
regime previsto dall’articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al
cedente a pronti".
20. La disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "12,50
per cento" sono sostituite dalle seguenti: " 20 per cento".
22. Il comma 13 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal
seguente: "13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano
alle perdite relative ai primi tre periodi d’imposta formatesi a decorrere
dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d’imposta formatesi in
periodi anteriori alla predetta data resta ferma l’applicazione dell’articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".
23. Il comma 11 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal
seguente: "11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con
riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi
di imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a
periodi di imposta precedenti alla predetta data resta ferma l’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".
24. Per l’anno 2006, l’articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
25. Nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 188 è inserito
il seguente:
" 188-bis. (Campione d’Italia) – 1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici
del
comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello
stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono
computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto
forfetariamente del 20 per cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta
in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici
del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale
nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia,
sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello
stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.".
26. Le disposizioni dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, si applicano a
decorrere dall’anno 2007. Per l’anno 2006, si applicano le disposizioni dell’articolo
188 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
27. Il comma 31 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
28. Per l’anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all’articolo 188-bis
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 è pari
a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.
29. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell’articolo 51 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell’articolo
36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: "La disposizione
di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente
quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla
sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti
quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio
dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla
differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare
corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano
ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro
dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione
nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in
garanzia".
30. L’ultimo periodo del comma 34 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, è sostituito dal seguente: "Restano fermi gli obblighi di
certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall’articolo 12 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della
fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all’articolo
1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
31. Il comma 6 dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"
6. I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o,
in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari
non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di
prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da
tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale,
fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette
doganali a norma dell’articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano
i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere
fattura, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21, indicandovi
la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle
percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla
separatamente a norma dell’articolo 25. Le disposizioni del presente comma
cessano comunque di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo
a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione
che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I
produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni
del presente comma. In tale caso, l’opzione o la revoca si esercitano con le
modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni".
32. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, recante individuazione dei soggetti passivi dell’imposta regionale sulle
attività produttive, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’articolo 29
del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore
a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall’articolo 34, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all’esonero a norma
del quarto periodo del citato comma 6 dell’articolo 34".
33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del
cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto
delle banche dati dell’Agenzia del territorio all’attualità territoriale,
a decorrere dal 1o gennaio 2007 le dichiarazioni relative all’uso del suolo
sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell’ambito
degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori – riconosciuti
ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE)
n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n.
796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 – esonerano i soggetti tenuti
all’adempimento previsto dall’articolo 30 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione
di cui al periodo precedente relativamente all’uso del suolo, deve contenere
anche gli elementi per consentire l’aggiornamento del catasto, ivi compresi
quelli relativi ai fabbricati inclusi nell’azienda agricola, e, conseguentemente,
risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale
da rendere al catasto terreni stesso. All’atto della accettazione della suddetta
dichiarazione l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone
una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure
informatizzate rilasciate dall’Agenzia del territorio ai sensi del decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima
Agenzia per l’aggiornamento della banca dati. L’AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti
la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle
interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che
riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli
immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere
notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette
dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell’anno in cui viene presentata
la dichiarazione.
34. In sede di prima applicazione del comma 33, l’aggiornamento della banca
dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di
cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe
a disposizione della Agenzia del territorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio
provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili
oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute
nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono
effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1o gennaio 2006.
In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
35. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, sentita l’AGEA,
sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati
e cooperazione operativa per l’attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto
che l’AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio
dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal SIAN (Sistema informativo
agricolo nazionale).
36. L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA
e delle verifiche (amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul
terreno) dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri compiti istituzionali,
individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti
meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali,
nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai
titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale
redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora
accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione
al catasto, è notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non
ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla data della notificazione,
gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico
dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione
delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti.
Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in
deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo
alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero,
in assenza di tale indicazione, dal 1o gennaio dell’anno di notifica della
richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
del territorio, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative
per l’attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni
previste dall’articolo 28 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
37. All’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
dopo le parole: "l’immobile è asservito" sono inserite le
seguenti: "sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore
agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580".
38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno
i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati
al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano
le sanzioni previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni
contenute nel comma 36.
39. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari
al maggior gettito derivante, in relazione all’imposta comunale sugli immobili,
dalle disposizioni dei commi da 31 a 38, secondo criteri e modalità da
stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con il predetto
decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali
in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a
quello previsto.
40. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2,
E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di
immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero
ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel
comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita
devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di
inottemperanza, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono,
con oneri a carico dell’interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica
la sanzione prevista dall’articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello
stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma
338 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
42. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, nel rispetto
delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative
per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli
oneri di cui al comma 41.
43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40,
41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.
44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende
comunque applicabile l’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.
45. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore
previsto dal comma 5 dell’articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati
nel gruppo catastale B, è rivalutato
nella misura del 40 per cento.
46. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari
al maggior gettito derivante in relazione all’imposta comunale sugli immobili
dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, secondo criteri e modalità da
stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con il predetto
decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali
in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a
quello previsto.
47. È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti
di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla
costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni,
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla
data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta
di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei
beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo
netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini
in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo
grado: 6 per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni
e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l’imposta è determinata
dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei
diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi
da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui
al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta
congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono
compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore
delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo
netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea
retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado:
6 per cento;
c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui
al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data
del 24 ottobre 2001.
51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze si procede all’aggiornamento degli importi esenti dall’imposta tenendo
conto dell’indice del costo della vita.
52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;
b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346;
c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;
d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici
formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate
e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi
dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria
e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni
di cui al periodo precedente.
54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52, per
un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2007, 41 milioni di euro per
l’anno 2008 e 50 milioni di euro per l’anno 2009, è destinata ad un
fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei
trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria
per il 2007.
55. All’articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico sulle tasse automobilistiche
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo
le parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore
a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli
che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più posti
e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i quali la tassazione continua
ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori".
56. L’aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante,
di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta
a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.
57. L’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato
I citato nel comma 56, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di
prodotto.
58. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma
57 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici
dell’Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti
dal regolamento recante disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli
esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai
fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
59. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano
per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997,
n. 403, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
60. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica
5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
dall’articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica
regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano,
appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la
prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il
primo periodo fisso di cui all’articolo 2 del regolamento del Ministro delle
finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive.
Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano
ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.
61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica
regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva
1994/12/CE, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie internazionali
M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano,
collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
62. Le cinque annualità di cui al comma 61 decorrono dal periodo d’imposta
seguente a quello durante il quali avviene il collaudo dell’installazione del
sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto
la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel
quale avviene il collaudo dell’istallazione del sistema GPL o metano se l’obbligo
del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto
ai sensi di legge.
63. A decorrere dai pagamenti successivi al 1o gennaio 2007, la tassa automobilistica
di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate nella
tabella 1 allegata al presente decreto.
64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura
pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.
65. Alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero d’ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: "55,00";
b) al numero d’ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: "L’importo è dovuto
anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale
ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa è raddoppiata
per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata.";
c) il numero d’ordine 7 è sostituito dal seguente:
"
7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di
un determinato giorno:
7.1 per ogni soggetto: 4,00 – L’importo è dovuto anticipatamente. Il
servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli
soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all’attivazione
del servizio di trasmissione telematica l’elenco dei soggetti continua ad essere
fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del
medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto".
66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal comma 67,
al netto di 12 milioni di euro per l’anno 2006 e di 10 milioni di euro per
l’anno 2007, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze
un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento
ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo di cui al presente comma è comunque
incrementato, per l’anno 2008, di 10 milioni di euro.
67. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954,
n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869,
come da ultimo sostituito dall’allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre
2004, n. 311, è sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata
al presente decreto.
68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio.
69. All’articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive
modificazioni, le parole: "31 ottobre 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2006".
70. Nell’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 506 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre".
71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: "30 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
b) nell’articolo 164, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: "secondo i seguenti criteri" sono
sostituite dalle seguenti: "solo se rientranti in una delle fattispecie
previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)";
2) alla lettera a), numero 2, le parole: "o dati in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del periodo d’imposta" sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino
a: "per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di
agenzia o di rappresentanza di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "nella
misura dell’80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di
cui alle predette lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n.
285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di
agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato
alla lettera a), numero 1)"; nella stessa lettera, le parole: "nella
suddetta misura del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella
misura del 25 per cento";
4) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) per i veicoli
dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l’importo costituente
reddito di lavoro.".
72. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni
del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti
in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive
relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare
ad applicare le previgenti disposizioni. Con decreto ministeriale da adottare
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede alla modifica delle misure recate dal comma 71, tenuto conto degli
effetti finanziari derivanti dalla concessione all’Italia da parte del Consiglio
dell’Unione europea dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 27 della direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta
della percentuale di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta per
gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma
1 dell’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. La modifica è effettuata, in particolare, tenuto conto
degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo
comma 25.
73. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella nota (1) all’articolo
26, comma 1, nel secondo periodo, dopo le parole: "Si considerano compresi
negli usi industriali gli impieghi del gas metano", sono aggiunte le seguenti: "nel
settore della distribuzione commerciale,".
74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi
per attività produttive, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662,
articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f).
75. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai
sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005 in assenza del
decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di
concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo
8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l’eventuale
concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 74 e
del decreto di cui al comma 76.
76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e delle disposizioni
di cui al comma 75, le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di cui
all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento
degli interventi di cui al predetto comma 74 con vincolo di utilizzazione per
la concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati
commi 1 e 2 dell’articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente
utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri
derivanti dalla concessione di incentivi già disposti ai sensi dell’articolo
2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito
della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge
23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura
finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma
77, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la
concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 75; a
tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede
a determinare, diminuendole, le intensità massime degli aiuti concedibili.
77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al
comma 361 dell’articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate
per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro.
Le restanti risorse già poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate
e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto
disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni
di euro e a 50 milioni di euro per l’anno 2006, a 135 milioni per l’anno 2007
ed a 100 milioni per l’anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi
alle imprese per le finalità di cui al comma 76.
78. Al fine di assicurare l’invarianza del limite di cui all’articolo 1, comma
33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui
al comma 74, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l’ammontare
dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.
79. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali
già avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell’investimento
mediante agevolazioni a valere sui contratti d’area, per le quali sia stata
necessaria la notifica alla Comunità europea ai sensi della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e)
del comma 3 dell’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n.
320, deve intendersi decorrere dall’ultima autorizzazione amministrativa necessaria
per l’esecuzione dell’opera, se posteriore alla ricezione dell’autorizzazione
della Comunità europea.
80. All’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Agenzia del Demanio" sono sostituite
dalle seguenti: "Dipartimento del tesoro";
b) al secondo periodo, le parole: "Agenzia del Demanio" sono sostituite
dalle seguenti: "Dipartimento del tesoro";
c) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L’anticipazione è regolata
con prelevamento dall’apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno
affluite le risorse corrispondenti.".
81. All’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "di proprietà di Ferrovie
dello Stato S.p.a." sono inserite le seguenti: "o delle società dalla
stessa direttamente o indirettamente controllate";
b) il terzo periodo è soppresso.
82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce
parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della
prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonché in occasione degli aggiornamenti
periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche
della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali
in vigore, nonché quelle conseguenti all’aggiornamento ovvero alla revisione,
siano inserite in una convezione unica, avente valore ricognitivo per le parti
diverse da quelle derivanti dall’aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione
unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti
i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di
scadenza dell’aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti
per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione
unica è perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
83. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso
adeguate in modo da assicurare:
a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento
in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell’evoluzione del
traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e
qualità conseguibile dai concessionari;
b) la destinazione della extraprofittabilità generata in virtù dello
svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;
c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento
programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente;
d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati
del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione
degli stessi investimenti, accertata dal concedente;
e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari,
tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente,
anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l’esercizio dei suoi poteri di vigilanza
e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a.
rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l’esercizio
delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica
ed operativa su ANAS S.p.a.; l’esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere
di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione
e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;
f) la individuazione del momento successivamente al quale l’eventuale variazione
degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d’impresa del concessionario,
salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
g) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda
l’utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati
a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
h)
l’introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole
della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la
graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell’inadempimento;
i) l’introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio
di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di
maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento
nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.
84. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito
dal comma 83, sentiti il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee
guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), le associazioni
rappresentative delle società concessionarie, nonché le associazioni
di consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel termine di quindici
giorni, sono sottoposti all’esame del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), che si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione
entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno.
Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE,
sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il
predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.
85. All’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituito
dai seguenti:
"
5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti
obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti
di lavori, forniture e servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel
rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
d) sottoporre all’approvazione dell’ANAS gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per l’aggiudicazione
dei contratti nei confronti delle società, comunque collegate ai concessionari,
che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di
avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio
dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione
all’azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza
nei settori delle costruzioni e della mobilità;
e) prevedere nel proprio statuto che l’assunzione della carica di amministratore
sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed
indipendenza, ai sensi dell’articolo 2387 del codice civile e dell’articolo
10 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2003;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l’aggiudicazione
dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi
i poteri di vigilanza dell’Autorità di cui all’articolo 6 del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio
dell’Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del
suo bilancio. Il presidente dell’Autorità è scelto fra i componenti
del consiglio.
5-bis). Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi
in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS e delle
altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica.".
86. L’ANAS S.p.a., nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di
accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine
al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all’articolo
11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni,
nonché dei propri provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l’erogazione dei servizi da parte dei concessionari,
definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso
delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola
prestazione da garantire all’utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti
degli utenti e dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica
i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l’altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto
tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione
dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli
obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all’articolo 11, comma
5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei
propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari
alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli,
ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri,
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e
non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso
quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso
di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro
competente la sospensione o la decadenza della concessione;
e) segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con
riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio
controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori,
forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento
del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui
al comma 82, dichiari espressamente di non voler aderire alla convenzione unica
redatta conformemente a quanto previsto dal comma 83, il rapporto concessorio
si estingue. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del
concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel
conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso
il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato,
dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui
al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e
le modalità per l’esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del
concessionario cessato.
88. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto
previsto dal comma 83, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 82
per fatto imputabile al concessionario, quest’ultimo decade, previa contestazione
dell’addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio,
dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del comma 87 per la gestione
delle sue attività. Si procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga
motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario
formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza del termine di
cui al comma 82.
89. All’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il concessionario
comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie.
Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della
correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una
sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze,
i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni successivi
al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione
espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito
nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi,
comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente,
entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro
X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare
le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre.
Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della
correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una
sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze,
i quali, di concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una
determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione.";
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
90. Dall’attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
91. All’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: "ad una società per azioni al cui
capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l’Istituto per la
ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "ad una società per azioni al cui capitale sociale
partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre
società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici.
Tale società per azioni è altresì autorizzata a svolgere
all’estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate,
attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione
e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse";
b) il secondo comma è abrogato.
92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a.
nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del
collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente,
una volta trasferite ad altra società controllata dallo Stato le azioni
della Stretto di Messina s.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite
al Ministero dell’economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in
entrata, in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali
e di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria".
93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalità,
sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali
e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell’ambiente e della difesa del
suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi
nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione
Calabria. Le modalità di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa
agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con
le regioni Sicilia e Calabria, e, per la
parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.
94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza
generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l’articolo
54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"
Art. 54. – (Ordinamento). – 1. Il Ministero si articola in non più di
dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali
generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in
due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre
conferiti, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali
di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo
interno del Ministero.
2. L’individuazione e l’ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti
ai sensi dell’articolo 4.".
95. L’articolazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come modificato dal comma 94, entra in vigore a decorrere dal
1o gennaio 2007. Fino all’adozione del nuovo regolamento di organizzazione
restano comunque in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l’articolazione
del Ministero.
96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 2, le parole: "dal Capo del Dipartimento per
i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "dal
Segretario generale del Ministero";
b) all’articolo 7, comma 2, le parole: "del Dipartimento per i Beni culturali
e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero";
c) all’articolo 7, comma 3, le parole: "sentito il capo del Dipartimento
per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "sentito
il Segretario generale del Ministero".
97. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3,
le parole: "3 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni".
98. All’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 19-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per
l’esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del
turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in
attesa dell’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle
funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente
soppressa";
b) al comma 19-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del
turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione
della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, nonché le dotazioni
strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del
Ministero delle attività produttive";
c) al comma 19-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per
l’anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del
turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione
della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, da destinare all’istituzione
del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo".
99. Le modalità di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni
caso, essere tali da garantire l’invarianza della spesa da assicurarsi anche
mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale
generale e non generale delle amministrazioni interessate.
100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale
statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali,
con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga
a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato
ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente
di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite
concorso pubblico per titoli ed esami.
101. Per le finalità di cui al comma 100 è autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l’anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2007.
102. Per l’anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo
3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
103. La localizzazione degli interventi di Arcus s.p.a., nonché il controllo
e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati
di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali,
con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. È affidata
ad Arcus s.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l’attuale stazione appaltante.
Al fine di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attività culturali.
104. All’articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, nel primo periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "cinque anni" e al secondo periodo la parola: "2008" è sostituita
dalla seguente: "2010";
b) il comma 6 è abrogato.
105. Al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali
di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dall’entrata
in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell’intero
immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali
e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.
106. Con uno o più provvedimenti, il prefetto di Bari determina l’indennizzo
spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa
in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo
Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli
di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Prefetto
di Bari cura, altresì, l’immediata immissione del comune di Bari nel
possesso dell’intero immobile, da trasferire nella proprietà comunale
ai sensi del comma 105.
107. È assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali
un contributo di otto milioni di euro per l’anno 2007 per il completamento
dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.
108. All’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 è aggiunto
il seguente:
"
12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli
direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli
Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell’articolo 35, spetta
un’indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni
di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della
Giunta esecutiva, nell’ammontare fissato con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della
Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001".
109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e
l’efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure
di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali
e delle province autonome, l’assetto organizzativo dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici – APAT – di cui agli articoli 8, 9, 38
e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è modificato come
segue:
a) l’APAT è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo,
dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale,
patrimoniale, finanziaria e contabile;
b) sono organi dell’Agenzia:
– il presidente, con funzioni di rappresentanza dell’Agenzia, nominato, con
incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
– il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente,
aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due
di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta
del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei
membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
– il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell’articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) il direttore generale dirige la struttura dell’Agenzia ed è responsabile
dell’attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; è scelto
tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in
carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono
fissati dal consiglio di amministrazione;
d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con il regolamento previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, viene emanato il nuovo statuto dell’APAT, che tiene conto delle
modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore
di detto regolamento valgono le norme statutarie di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le
presenti disposizioni;
e) all’attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio dell’APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
110. All’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"
1. La Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza,
costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente
di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell’attività di
vigilanza.";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"
1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati
entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al
fine di monitorare la congruità dell’attività di vigilanza effettuata,
propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi
ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare
la maggiore efficacia dell’attività di vigilanza. Per gli adempimenti
di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed
elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui
al comma 23 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.";
c) al comma 2, dopo le parole "Comandante generale della Guardia di finanza",
sono inserite le seguenti: "dal Comandante del Nucleo speciale entrate
della Guardia di finanza, dal Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri
e dal Comandante del Comando Carabinieri tutela del lavoro;";
d) al comma 3, dopo le parole: "invitati a partecipare" sono inserite
le seguenti: "i Direttori generali delle altre direzioni generali del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale," ed il secondo periodo è sostituito
dal seguente: "Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento
dell’attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale
attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato
il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.".
111. All’articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole: "comandante regionale della Guardia di
finanza;" sono inserite le seguenti: "dal comandante regionale dell’Arma
dei carabinieri;";
b) al comma 4, sono soppresse le seguenti parole: "ed il comandante regionale
dell’Arma dei carabinieri".
112. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "comandante provinciale della Guardia di finanza," sono
inserite le seguenti: "il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri,";
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle sedute del
CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica
del lavoro illegale, essere invitato il Questore.".
113. L’articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito
dal seguente:
"
Art. 9. (Diritto di interpello) – 1. Gli organismi associativi a rilevanza
nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché,
di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale
e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione
generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti
d’intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
2. L’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui
al comma 1 esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative
e civili.".
114. All’articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale" fino a: "dell’INAIL" sono sostituite dalle
seguenti: "su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza
dei servizi con il Ministero dell’economia e delle finanze e, nei casi previsti
dalla legge, con il Ministero della salute".
115. All’articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "50
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni". Al relativo
onere, pari a euro 120 milioni per l’anno 2006, si provvede con l’utilizzo
della somma di pari importo già affluita all’INPS ai sensi dell’articolo
1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all’entrata
del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto-legge
1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, e successive modificazioni, all’onere del pagamento di ogni contributo
o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento
di quattro rate mensili anticipate all’interesse di differimento e di dilazione
pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.
117. Con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle
disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese
editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo
nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto
conto dell’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza
con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei
contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi,
dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione,
nonchè dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da
parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi
di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto
editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:
1. occupazione;
2. tutela del prodotto editoriale primario;
3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato
editoriale;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.
118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono trasmessi alle
Camere per l’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari,
le quali si esprimono entro trenta giorni dall’assegnazione. Decorso il predetto
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza,
i regolamenti possono essere comunque adottati.
119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall’articolo 2, secondo comma,
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserita la dichiarazione che
la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.
120. All’articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: "a
decorrere dal 1o gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dal 1o gennaio 2007" e alla lettera b) le parole: "al rimborso
dell’80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del
60 per cento".
121. All’articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "a
decorrere dal 1o gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dal 1o gennaio 2007" e alla lettera b) le parole: "al rimborso
dell’80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del
60 per cento".
122. Il secondo comma dell’articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito
dal seguente:
"
Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari
siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di
trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni,
che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro
più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno,
indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione
al giorno per almeno cinque giorni alla settimana".
123. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, le imprese di radiodiffusione
sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le
riduzioni tariffarie, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio
e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente
al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate
ad espletare i predetti servizi.
124. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2006, all’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 8, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti
dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei
costi risultanti dal bilancio";
b) al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;
c) al comma 10, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti
dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei
costi risultanti dal bilancio".
125. All’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
nel comma 2, lettera c), le parole: "precedente a quello" sono soppresse.
126. All’articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.
250, le parole: "fino a 40 mila copie di tiratura media" sono sostituite
dalle seguenti: "fino a 30 mila copie di tiratura media".
127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all’anno 2004 sia stato
disposto, in dipendenza dell’applicazione di diverse modalità di calcolo,
il recupero di contributi relativi all’anno 2003, non si procede all’ulteriore
recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.
128. Il termine di decadenza previsto dall’articolo 1, comma 461, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi
agli anni precedenti.
129. All’articolo 1, comma 455 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dei
costi complessivamente ammissibili" sono sostituite dalle seguenti: "degli
altri costi in base ai quali è calcolato il contributo".
130. Il comma 458 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si
interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione
per l’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l’erogazione
dei contributi relativi all’ anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo
anno.
131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14
aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle
comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all’articolo
20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il
pagamento dei corrispettivi è effettuato nell’anno successivo alla prestazione
dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell’ambito del progetto di audiovideoteca
di cui all’articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, previa
stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione
e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.
132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre
1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche
e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa
annua di 250.000 euro per l’anno 2006, di euro 2,2 milioni di euro per il 2007
e di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per l’istituzione presso
il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto
di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana
autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi
stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria
interessate. Per l’attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione,
da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato
e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie
e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione
dei prestiti. All’articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, le parole: ", al quale non è dovuta
alcuna remunerazione" sono soppresse.
133. All’onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l’anno 2006, 2,2
milioni di euro per il 2007 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l’anno 2006, euro 1,2 milioni per
l’anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall’anno 2008 mediante utilizzo
di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro
1 milione per l’anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, utilizzando per
l’anno 2007 la proiezione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
134. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
135. Le somme ancora dovute alla società Poste Italiane ai sensi dell’articolo
3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione
effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione
e l’editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero
dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.
136. All’articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00" sono
sostituite dalle seguenti "da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00" e
le parole: "di euro 5.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "di
euro 50.000,00";
b) al comma 5, le parole: "al doppio dei" sono sostituite dalle seguenti: "a
venti volte i";
c) al comma 8, le parole: "da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00";
d) al comma 9, dopo le parole: "articolo 32," sono inserite le seguenti: "ai
soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte
nel quinquennio delle condizioni poste dall’autorizzazione generale, il Ministero
commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;".
Le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00";
e) al comma 11, le parole: "da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00";
f) al comma 13, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00";
g) al comma 14, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00";
h) al comma 16, le parole: "da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00";
i) dopo il comma 17 è inserito il seguente: "17-bis. Alle sanzioni
amministrative irrogabili dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all’articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.".