Vietati messaggi pubblicitari con potenza superiore a quella ordinaria dei programmi

Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private operanti su
frequenze terrestri, via satellite o via cavo, non possono diffondere
messaggi pubblicitari e televendite con una potenza superiore a
quella ordinaria dei programmi.

E’ quanto ha stabilito l’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni,

con
delibera pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, che entrerà
in
vigore tra
trenta giorni.

. . . . . . . .

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Deliberazione del 10 ottobre 2006

Misure urgenti per l’osservanza delle disposizioni in materia di
livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite.
(Deliberazione n. 157/06/CSP).

(GU n. 249 del 25.10.2006)

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Nella riunione della
Commissione per i servizi ed i prodotti del
10 ottobre 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare
l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 5;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e successive
modificazioni;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro
sull’inquinamento acustico»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.A., nonche’ delega al Governo per l’emanazione del testo
unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo
unico della radiotelevisione»;
Visto il regolamento in materia di pubblicita’ radiotelevisiva e
televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e
le successive modifiche approvate dalle delibere n. 250/04/CSP del
6 ottobre 2004, n. 34/05/CSP dell’8 marzo 2005, n. 105/05/CSP del
28 luglio 2005 e n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006;
Vista, in particolare, la delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio
2006, con la quale al fine di salvaguardare l’effettivita’ del
divieto di diffusione di messaggi pubblicitari e televendite con
potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, e’ stato
integrato il vigente regolamento in materia di pubblicita’
radiotelevisiva e televendite, inserendo nella norma relativa alla
riconoscibilita’ dei messaggi pubblicitari una apposita disposizione
coerente con quanto disposto dall’art. 4, comma 1, lettera c), del
testo unico della radiotelevisione in materia di potenza sonora dei
messaggi pubblicitari e televendite;
Vista la relazione tecnica in data 16 giugno 2006 sull’indagine
relativa ai livelli sonori dei programmi ordinari e dei messaggi
pubblicitari elaborata dall’Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell’informazione, trasmessa dal Ministro delle
comunicazioni in data 8 agosto 2006 e pervenuta all’Autorita’ in data
11 agosto 2006 (prot. n. 0032702);
Considerato che dalla predetta relazione tecnica si evince, sulla
base di un monitoraggio effettuato su un campione di trasmissioni
televisive, che nella maggioranza dei casi il livello sonoro dei
messaggi pubblicitari risulta superiore a quello del resto dei
programmi, e questo sia sulla base delle rilevazioni strumentali, sia
sulla base della percezione soggettiva dei rilevatori: in particolare
nella relazione si afferma che «le misure oggettive effettuate sui
campioni mostrano che l’83% di essi presenta un livello efficace
(RMS) della pubblicita’ superiore a quello del programma. La
differenza media e’ di 1,8 dB (51%). […] Le misure soggettive
evidenziano che la predetta differenza e’ stata percepita nel 57% dei
casi. Per i restanti casi il dislivello oggettivamente esistente non
e’ stato percepito dai valutatori (o comunque la valutazione non ha
raggiunto il quorum del 50% dei valutanti).»;
Rilevato che l’art. 3, comma 1, del Regolamento in materia di
pubblicita’ radiotelevisiva e televendite, come modificato dall’art.
1, comma 1, della gia’ citata delibera n. 132/06/CSP, reca il divieto
di «diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza
sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai
parametri tecnici di rilevamento determinati dall’Autorita’ con
apposito provvedimento», del quale si prevede l’adozione «entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore» della medesima
delibera n. 132/06/CSP;
Ritenuta la necessita’ e l’urgenza, al fine di garantire il
rispetto della normativa in materia di livello sonoro della
pubblicita’ e della televendite e tutelare gli interessi degli
utenti, e stante la complessita’ della elaborazione del provvedimento
recante i definitivi parametri tecnici e metodologie di rilevamento,
di adottare un provvedimento temporaneo di recepimento dei parametri
tecnici di cui al sistema di rilevamento utilizzato dall’Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione
nella citata indagine, provvedimento che avra’ efficacia fino
all’emanazione del provvedimento definitivo da adottare non oltre sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera, sentite
le parti interessate;
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

1. Nelle more della definitiva fissazione dei parametri tecnici e
delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi
pubblicitari e delle televendite, ai fini della verifica del rispetto
delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e
dell’art. 3, comma 1, del regolamento di cui alla delibera n.
538/01/CSP del 26 luglio 2001, come modificato dalla delibera n.
132/06/CSP del 12 luglio 2006, sono adottati in via temporanea i
parametri tecnici e la metodologia di rilevamento riportati
nell’allegato A alla presente delibera, che ne forma parte integrante
e sostanziale, che tengono conto dell’indagine realizzata
dall’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione citata in premessa.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private operanti su
frequenze terrestri, via satellite o via cavo, non possono diffondere
messaggi pubblicitari e televendite con una potenza superiore a
quella ordinaria dei programmi misurata secondo i parametri tecnici e
le metodologie di rilevamento di cui all’allegato A alla presente
delibera.
3. Ai fini della verifica del rispetto della presente delibera,
l’Autorita’ si avvale della collaborazione del menzionato Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione .
4. In caso di violazione della presente delibera si applica quanto
previsto dall’art. 51, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
5. Il presente provvedimento ha efficacia fino all’adozione del
provvedimento definitivo di fissazione dei parametri tecnici e delle
metodologie di rilevamento di cui all’art. 3, comma 1, del
regolamento adottato con delibera n. 583/CSP del 26 luglio 2001, come
modificato dall’art. 1, comma 1, della delibera n. 132/06/CSP del
12 luglio 2006.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno dalla
pubblicazione.
Roma, 10 ottobre 2006

Il presidente
Calabrò

I commissari relatori
Innocenzi Botti – Sortino

. . . . . . . . .

Allegato A

Parametri tecnici e metodologie di rilevamento del livello sonoro dei
messaggi pubblicitari e televendite

a. Il presente allegato fornisce la metodologia adottata in via
temporanea dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni per il
rilevamento oggettivo della differenza tra il livello medio del
segnale audio relativo ad un campione di programma televisivo ed il
livello medio del segnale audio relativo ad un campione di
pubblicita’ estratti dalla stessa trasmissione televisiva.

b. La verifica di cui al punto precedente e’ effettuata su
programmi televisivi diffusi su frequenze terrestri, via cavo e via
satellite, precedentemente registrati, nelle fasce orarie di
programmazione che vanno dalle 7:00 alle 24.

c. Il rilevamento oggettivo sul segnale audio e’ ottenuto dalla
misura del livello efficace medio (Root Mean Square – Radice Quadrata
della Media) nella banda audio da 0 a 16 KHz. La misura e’ effettuata
su un campione del segnale audio della trasmissione oggetto di
verifica precedentemente registrata su cassetta. La misura puo’
essere effettuata a valle del filtro psofometrico. Ogni campione del
segnale audio, sul quale e’ effettuata la misura, e’ costituito da
una sequenza di segnale di durata pari a T secondi. Il confronto tra
livello del segnale audio dei programmi e dei messaggi pubblicitari e
televendite e’ ottenuto come differenza del livello RMS, espresso in
decibel, misurato su due campioni successivi relativi,
rispettivamente, a programma e messaggio pubblicitario o televendita.

d. La durata del periodo T di misura di cui ai punti precedenti
e’ pari a 30 secondi.

e. La verifica del superamento, da parte dell’emittente oggetto
di verifica, del livello sonoro del messaggio pubblicitario o della
televendita (B) rispetto al livello sonoro del programma (A), e’
effettuata sulla base di un insieme di 30 misure del parametro di cui
al precedente punto c), acquisite secondo lo schema riportato nella
tabella seguente. Si ritiene accertato il suddetto superamento quando
almeno il 30% delle misure presenta una differenza, B-A, espressa in
decibel, tra i livelli RMS superiore a 0,6 dB (corrispondente ad un
incremento relativo di potenza del 15%).

Tabella di confronto dei livelli sonori
(omissis)

Redazione

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