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ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni
Comunicato
Interpretazione autentica dell’articolo 63 del Contratto collettivo nazionale
del lavoro del 9 agosto 2000 del comparto universita’, richiesta dal giudice
del lavoro di Roma.
(G.U. n. 274 del 24.11.2006)
In attuazione della richiesta di interpretazione autentica formulata dal giudice
del lavoro di Roma, dott.ssa Alessandra Trementozzi, concernente l’art. 63
del CCNL 9 agosto 2000 del comparto universita’ sottoscritta in via di ipotesi
il
27 aprile 2006 e vista la certificazione prodotta dalla Corte dei conti il
9 novembre u.s., in data 15 novembre 2006 alle ore 10 le parti sottoscrivono
in
via definitiva l’allegato accordo.
L’Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni nella persona del presidente cons. Raffaele
Perna e le confederazioni sindacali: CGIL (firmato); CISL (firmato); UIL
(firmato); CONFSAL (firmato); CISAL (firmato); e le organizzazioni sindacali:
CGIL/SNUR
(firmato); CISL/Universita (firmato) UIL/P.A. (firmato); FED.CONFSAL/SNALS
Univ.
– CISAPUNI (firmato); C.S.A. di CISAL Universita (firmato).
Premesso che
il
Tribunale civile di Roma – sezione lavoro – in relazione alla causa di lavoro
R.G. n. 203622/2005,
con ordinanza del 23 marzo 2006 ha ritenuto che per poter definire la controversia
di cui al giudizio le parti firmatarie del CCNL del 9 agosto 2000 del comparto
universita’ debbano esprimersi su «la cumulabilita’ dell’indennita’ speciale
di cui al comma 3 dell’art. 63 del CCNL del comparto universita’ del 9 agosto
2000 con qualsiasi altra indennita’ di funzione o posizione, ed in particolare
con l’indennita’ di responsabilita’ di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo».
Considerato che
quanto sopra sostanzia una richiesta di interpretazione autentica
da rendere ai sensi dell’art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001.
Le
parti firmatarie del relativo CCNL sottoscrivono il seguente accordo di interpretazione
autentica nel testo che segue:
l’art. 63 in questione non sembra porre
problemi d’interpretazione sia in senso letterale che per quanto attiene alla
volonta’
delle parti. Il comma 2, infatti, definisce, per tutto il personale del
comparto, un’indennita’ accessoria da erogare alle condizioni chiaramente
indicate nel
comma medesimo, mentre il successivo comma 3, limitatamente al personale
appartenente alla categoria D, stabilisce un’ulteriore e diversa indennita’
collegata all’affido
di particolari responsabilita’.
(Roma, 15 novembre 2006)