Per gli appalti di servizi sotto soglia
e cosi’ pure per gli appalti
di servizi sopra soglia soggetti solo ad alcune delle regole comunitarie (quali
i servizi legali), le amministrazioni pubbliche sono tenute ad applicare, in
fase di individuazione del contraente privato, i principi di trasparenza, non
discriminazione
e pubblicita’ delle
procedure, ed e’ proprio cio’ che nel caso di specie ha fatto Comune
di Palagianello, ponendo in essere un procedimento amministrativo (assimilabile
certamente ad una gara d’appalto) al cui esito un avvocato e’ stato
individuato come consulente legale del Comune per il periodo
di durata
del mandato del Sindaco
. . . . . . . . .
TAR Puglia, Lecce, II sezione
Sentenza 25 ottobre 2006 n. 5053
(presidente Cavallari, estensore Capitanio)
(…)
In fatto e in diritto
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni preliminari rassegnate dalle
parti resistenti, eccezioni che sono strettamente correlate fra di loro, nel
senso che viene innanzitutto eccepito il difetto di giurisdizione del TAR (sul
presupposto che nel caso di specie si tratta del conferimento di incarico professionale
ad un legale esterno all’Amministrazione); per il caso in cui il Tribunale
dovesse ritenere sussistente la giurisdizione amministrativa, viene eccepita
la tardività del deposito del ricorso, trovando applicazione nel caso
di specie l’art. 23-bis della L. n. 1034/1971 (dovendosi qualificare
la fattispecie come una procedura finalizzata all’aggiudicazione di un
appalto di servizi).
Per quanto concerne la prima eccezione, il Tribunale ritiene sussistente la
giurisdizione amministrativa, in quanto:
nel caso di specie l’Amministrazione intimata ha posto in essere una
procedura selettiva, al termine della quale ha adottato un provvedimento autoritativo
di scelta del legale a cui affidare la propria difesa in giudizio e l’attività di
consulenza professionale;
per cui, la presente controversia rientra nella giurisdizione del TAR, secondo
i consueti criteri di riparto della giurisdizione.
Analoga sorte merita l’altra eccezione preliminare, relativa alla presunta
tardività del deposito del ricorso.
Tale conclusione discende dalle seguenti considerazioni:
l’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971 (che sarebbe applicabile ratione
temporis al presente giudizio, visto che il ricorso è stato notificato
il 23 maggio 2006 e depositato il 13 giugno 2006, in un momento antecedente,
quindi, all’entrata in vigore del D.gs. 12 aprile 2006, n. 163) si applica
letteralmente ai giudizi aventi ad oggetto, fra l’altro, “…i
provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione
di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di
esclusione dei concorrenti…”;
il D. Lgs. n. 157/1995 si applica solo negli artt. 8, comma 3, 20 e 21 ai servizi
compresi nell’allegato 2, fra i quali rientrano i servizi legali (specificatamente
quelli di cui al n. 861 della CPC);
peraltro, è noto come anche per gli appalti di servizi sotto soglia
(fra i quali rientra quello di specie atteso che il compenso è di 20.000
Euro annui per il massimo di cinque anni) e così pure per gli appalti
di servizi sopra soglia soggetti solo ad alcune delle regole comunitarie, le
amministrazioni pubbliche sono tenute ad applicare, in fase di individuazione
del contraente privato, i principi di trasparenza, non discriminazione e pubblicità delle
procedure, ed è proprio ciò che nel caso di specie ha fatto l’Amministrazione
intimata, ponendo in essere un procedimento amministrativo (assimilabile certamente
ad una gara d’appalto) al cui esito l’avv. M.è stato
individuato come consulente legale del Comune di Palagianello per il periodo
di durata del mandato dell’attuale Sindaco;
Il procedimento di notifica del ricorso ha avuto avvio in data 23 maggio 2006,
mentre il deposito è stato effettuato il successivo 13 giugno 2006;
oltre il termine dimidiato di cui all’art. 23 bis, comma 2;
la obiettiva difficoltà di ricondurre la fattispecie all’ipotesi
dell’incarico professionale (estranea all’istituto dell’appalto,
secondo il diritto nazionale) o all’ipotesi di un appalto di servizi
assoggettato all’ipotesi dell’art. 23 bis permette la concessione
dell’errore scusabile;
Giova premettere che il ricorrente principale ha conseguito, nella graduatoria
contestata, 25 punti a fronte dei 33 ottenuti dal controinteressato, mentre
con il ricorso egli chiede l’annullamento della graduatoria nella parte
in cui:
non gli sono stati attribuiti ulteriori 3 punti (per la voce “Prestazioni
rese sotto forma di tirocini”);
al controinteressato sono stati illegittimamente assegnati 11 punti (di cui
2 per la voce “Dottorato di ricerca”, 6 per la voce “Corsi
di perfezionamento” e 3 per la voce “Prestazioni rese sotto forma
di tirocini” – a quest’ultimo riguardo, in subordine il ricorrente
afferma che al controinteressato poteva al massimo essere assegnato 1 punto).
Ciò premesso, il ricorso principale è inammissibile per difetto
di interesse, il che discende dagli esiti della cd. prova di resistenza a cui
devono essere sottoposti i punteggi numerici conseguiti dal ricorrente principale
e dal controinteressato, alla luce delle doglianze articolate nel ricorso principale
e nel ricorso incidentale.
Va in primo luogo condivisa la doglianza dell’avv. P. relativa
al mancato possesso, in capo all’avv. M., del titolo “Dottorato
di ricerca” (non avendo l’interessato frequentato un corso avente
le caratteristiche di durata di cui al D.M. n. 224 del 30.4.1999), per cui
al punteggio complessivo di 33 attribuito dalla Commissione esaminatrice debbono
essere sottratti due punti, con il che all’avv. M. spettano in
realtà 31 punti.
Per il resto, invece, le valutazioni della Commissione vanno sostanzialmente
confermate, per le seguenti ragioni.
Per quanto riguarda il punteggio assegnato al controinteressato per la voce “Corsi
di perfezionamento”, non si può concordare con quanto sostenuto
dal ricorrente, e ciò – sia pure in presenza di clausole del bando
non troppo esaustive – in forza di un elementare canone di ragionevolezza:
in effetti, se un soggetto ha diritto all’attribuzione del punteggio
di che trattasi per la frequenza di corsi di perfezionamento in qualità di
discente, a fortiori tale punteggio spetta a chi tali corsi frequenta come
docente o relatore.
Tale conclusione, come detto, discende da un ragionamento elementare, e cioè dalla
considerazione che il docente/relatore deve necessariamente essere in possesso
di un bagaglio cognitivo superiore a quello dei suoi discenti/uditori, e che,
per converso, l’attività di docenza contribuisce ad arricchire
il bagaglio esperienziale e tecnico del docente stesso.
Per quanto riguarda, invece, il punteggio attribuito all’avv. M.
per la voce “Prestazioni rese sotto forma di tirocini”, si deve
anzitutto osservare che il bando di selezione in esame non è sul punto
molto perspicuo, in quanto viene prevista la valutabilità di “Prestazioni
rese sotto forma di tirocini attinenti le materie su cui è richiesta
la specifica professionalità per la selezione in oggetto”.
Si tratta quindi di un concetto abbastanza indeterminato e vago, atteso che
nel caso di un avvocato per “tirocinio” non si può intendere
né il biennio di pratica forense (anche perché è prevista
l’attribuzione di 2 punti per ciascun “corso”, il che significa
che l’estensore del bando non intendeva riferirsi al cd. praticantato),
né all’esercizio dell’attività professionale post-abilitazione
(e ciò in quanto dopo il conseguimento del titolo abilitativo l’avvocato
non può più essere considerato tirocinante).
Pertanto, si deve concludere che, sotto la voce “Prestazioni rese sotto
forma di tirocini”, si possono ricomprendere tutte quelle attività,
diverse dai corsi di perfezionamento e dalle altre attività valutabili
ad altro titolo, che il candidato abbia svolto nel corso della propria vita
accademica e/o in contemporanea con l’esercizio dell’attività professionale.
Se ciò è vero, ne consegue che del tutto legittimamente la Commissione
ha attribuito all’avv. M. tre punti per i corsi tenuti presso
l’Università di Bari, sede di Taranto nel periodo febbraio-aprile
2000, mentre – come invocato nel ricorso incidentale – è illegittima
la mancata attribuzione allo stesso del punteggio per le attività svolte
dal controinteressato nel corso dell’a.a. 1998/1999 presso l’Università “LUISS” di
Roma (si tratta, nello specifico, di attività di docenza in corsi aventi
ad oggetto il diritto amministrativo sostanziale e processuale) e successivamente
in favore della Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine di Taranto e
della Corte di Appello di Lecce (attività di docenza), le quali sono
sicuramente riconducibili alla nozione di “Prestazioni rese sotto forma
di tirocini”. Infatti, l’attività di docente in corsi seminariali
o di aggiornamento professionale si configura sicuramente come attività da
cui deriva un’implementazione del bagaglio culturale e professionale
di un avvocato, specie se le materie oggetto dei corsi in argomento sono, come
nel caso di specie, attinenti all’oggetto principale dell’incarico
che il Comune di Palagianello aveva intenzione di conferire all’esito
della selezione per cui è causa.
Viceversa, non era valutabile né l’attività che l’avv.
P. ha dichiarato di avere svolto presso il Dipartimento di Diritto
Privato dell’Università di Bari (in quanto si tratta di generica
attività di collaborazione con un docente, come tale non riconducibile
alla nozione di “corso” di cui parla il bando di selezione), né l’attività di
correlatore del progetto “Campus One” (con relazione dal titolo “Proprietà intellettuale,
diritto d’autore ed internet”), la quale pure potrebbe essere ricompresa
nella nozione di “corso”, in quanto non attinente alle materie
oggetto della selezione de qua.
Non sono invece fondate le altre doglianze articolate nel ricorso incidentale,
in quanto:
rientrava nella discrezionalità dell’Amministrazione stabilire
i criteri di valutazione dei curricula, per cui non è illegittimo ex
se il fatto che non siano stati previsti subcriteri di valutazione delle pubblicazioni
scientifiche o che non sia stato previsto un punteggio premiale per l’idoneità alla
pubblicazione della tesi di laurea;
è
legittima l’attribuzione al ricorrente principale di un punteggio per
il corso di notariato e per la frequenza del corso per la preparazione del
concorso ad uditore giudiziario (in quanto si tratta di corsi di perfezionamento),
così come è legittima l’attribuzione di 2 punti per la
voce “Dottorato di ricerca” (in quanto il bando non prevedeva l’attinenza
della materia);
costituisce mera irregolarità (di cui peraltro si è giovato lo
stesso ricorrente incidentale, come risulta dalla scheda di valutazione dell’avv.
M.) il fatto che alcuni punteggi siano stati riportati in calce alle
firme dei componenti della Commissione esaminatrice.
Pertanto, non potendo il ricorrente principale superare in graduatoria il
controinteressato, anche in caso di accoglimento delle doglianze proposte dall’avv.
P. che il Tribunale ritiene fondate, il ricorso principale va dichiarato
inammissibile per difetto di interesse.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese
fra le parti costituite.
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di
definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata,
ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione
di Lecce – dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Spese compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2006.
Pubblicata il 25 ottobre 2006.