Il Garante Privacy e’ intervenuto in merito ai contratti di sponsorizzazione
stipulati dalle P.A. “al fine di favorire l’innovazione
dell’organizzazione amministrativa
e di realizzare
maggiori
economie,
nonché una
migliore qualita’ dei servizi prestati”, ai sensi dell’art. 43 legge
27 dicembre 1997 n. 449 e, per gli enti locali, dell’art.
119
decreto legislativo 18 agosto
2000
n. 267).
La legge subordina detta attivita’ contrattuale alla condizione che
tali iniziative siano dirette a perseguire interessi pubblici, comportino risparmi
di spesa rispetto agli stanziamenti disposti che siano altresì esclusi
conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata.
Secondo il Garante, "il
tenore delle disposizioni in materia di sponsorizzazione è tale
da indurre a ritenere che le pubbliche amministrazioni non possano realizzare
iniziative pubblicitarie diverse da quelle di sponsorizzazione".
Le P.A. hanno dunque:
"1) il dovere di astenersi dal comunicare a sponsor dati personali
dei destinatari
delle informazioni o comunicazioni istituzionali dell’ente;
2) la facoltà, in conformità alle disposizioni vigenti, anche
in materia di protezione dei dati personali, di inserire un nome, ditta, logo
o marchio dello sponsor all’interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali;
3) il dovere di astenersi dall’inserire messaggi pubblicitari all’interno di
documenti recanti comunicazioni istituzionali e, in particolare, dall’utilizzare
dati personali per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche
dei destinatari delle comunicazioni istituzionali".
. . . . . . . .
Garante per la protezione dei dati personali
Deliberazione del 20 settembre 2006
Le sponsorizzazioni nella p.a. e la protezione
dei dati
(Bollettino
n. 75/settembre 2006)
Il Garante per la protezione dei dati personali;
Nella riunione odierna, in
presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,
vice presidente, del dott. Mauro Paissan
e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Vista la normativa internazionale e comunitaria e il Codice in materia di
protezione dei dati personali (direttiva n. 95/46/CE; d.lg. 30 giugno 2003,
n. 196);
Vista la disciplina rilevante in materia di contratti di sponsorizzazione
nella pubblica amministrazione;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi
dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
Premesso:
Sono pervenuti a questa Autorità alcuni quesiti da parte di pubbliche
amministrazioni che hanno manifestato l’intenzione di concludere contratti
di sponsorizzazione con soggetti privati. In particolare si chiede di conoscere
se tali iniziative siano compatibili con la normativa in materia di protezione
dei dati personali.
Le richieste pervenute pongono problematiche comuni che vanno esaminate congiuntamente.
Atteso l’ingente numero dei soggetti interessati dalle suddette iniziative,
il Garante, in riferimento ai profili di propria competenza, ritiene di dover
adottare un provvedimento al fine di assicurare il rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali dei cittadini, nonché della loro dignità,
con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla
protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice).
1. Temi prospettati
Le questioni sottoposte a questa Autorità riguardano la liceità delle
iniziative che talune pubbliche amministrazioni intendono assumere, nell’ambito
delle attività di informazione e comunicazione istituzionale, con riferimento
alla possibilità di:
a) inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio di un privato, in qualità di
soggetto sponsorizzatore (c.d. sponsor), all’interno del documento del soggetto
pubblico recante comunicazioni inviate o consegnate agli utenti;
b) riservare al medesimo privato uno spazio pubblicitario destinato a contenere
un messaggio promozionale all’interno del documento recante comunicazioni inviate
o consegnate dal soggetto pubblico a propri dipendenti, utenti e datori di
lavoro (es.: estratto conto previdenziale, certificazione unica dei redditi– Cud,
cedolino dello stipendio);
c) inserire materiale pubblicitario nell’involucro contenente il cedolino
dello stipendio;
d) utilizzare dati personali per differenziare, con riferimento alle modalità indicate
nei punti b) e c), i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche dei
destinatari delle comunicazioni (es.: sesso, età, zona di residenza,
reddito ed attività lavorativa).
2. Trattamento di dati personali
L’adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni della prestazione dedotta
in un contratto di sponsorizzazione non implica necessariamente che siano
trattati dati personali, come nel caso in cui i destinatari della comunicazione
siano indeterminati. Non si è, ad esempio, in presenza di un trattamento
di dati personali rispetto al nome, ditta, logo o marchio inserito, attraverso
banner pubblicitari, nei siti Internet istituzionali delle amministrazioni,
oppure nella cartellonistica applicata ad impalcature per il restauro di
immobili pubblici.
Al contrario, qualora pongano in essere un’attività contrattuale del
tipo indicato in ciascuno dei casi rappresentati nel punto 1, le pubbliche
amministrazioni effettuano un trattamento di dati personali, in quanto utilizzano
nominativi ed indirizzi di utenti, dipendenti e datori di lavoro al fine di
realizzare una comunicazione istituzionale e, contestualmente, di veicolare
un nome, una ditta, un marchio dello sponsor o, in taluni casi, anche un messaggio
promozionale.
Il problema sotteso all’adempimento, da parte delle pubbliche amministrazioni,
delle obbligazioni indicate nel punto 1, riguarda la compatibilità tra
l’esigenza di reperire fondi per finanziare, in generale, l’attività dei
soggetti pubblici e il diritto degli interessati a non essere destinatari di
forme di pubblicità unitamente alle comunicazioni istituzionali.
3. Quadro giuridico
Il quadro normativo di riferimento in materia di contratti di sponsorizzazione
prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine di favorire l’innovazione
dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una
migliore qualità dei servizi prestati, possano stipulare contratti
di sponsorizzazione con soggetti privati (art. 43 l. 27 dicembre 1997, n.
449 e, con esplicito riferimento agli enti locali, art. 119 d.lg. 18 agosto
2000, n. 267).
La legge subordina detta attività contrattuale alla condizione che
tali iniziative siano dirette a perseguire interessi pubblici, comportino risparmi
di spesa rispetto agli stanziamenti disposti che siano altresì esclusi
conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali individua una particolare
disciplina per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici, che è consentito
soltanto per svolgere le funzioni istituzionali dei singoli enti, nei limiti
stabiliti dallo stesso Codice, dalla legge o dai regolamenti (art. 18).
La disciplina di settore considera quali attività di informazione e
di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalle pubbliche amministrazioni
e volte a realizzare sia la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle
collettività e ad altri enti, sia quella interna realizzata nell’ambito
di ciascun ente (art. 1, comma 4, l. 7 giugno 2000, n. 150).
Tale normativa, come ha avuto già modo di rilevare anche il Garante
riguardo ad altre situazioni concernenti amministrazioni locali, non reca speciali
disposizioni sull’utilizzazione delle informazioni personali da parte o per
conto dei soggetti pubblici e prevede, anzi, che le attività di informazione
e di comunicazione istituzionale debbano avvenire nel rispetto della vigente
normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (art. 1, comma 4,
l. n. 150/2000).
4. Prescrizioni da osservare
A garanzia degli interessati, il Garante prescrive quindi, con riferimento
alle questioni prospettate, alcune misure necessarie al fine di conformare
l’attività di sponsorizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni
alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
4.1. Comunicazione di dati personali allo sponsor
La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici
non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi
e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali.
Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma
di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice), né rispondente
allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2), ed è da
considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere
delle amministrazioni, richiamate con il presente provvedimento all’osservanza
delle predette disposizioni, di astenersi dal comunicare dati personali allo
sponsor.
4.2. Inserimento del logo o del marchio dello sponsor
L’inserimento del nome, della ditta, del logo o del marchio dello sponsor all’interno
delle comunicazioni istituzionali dell’ente costituisce un’attività di
sponsorizzazione con la quale la pubblica amministrazione, in qualità di
soggetto sponsorizzato (c.d. sponsee), assume l’obbligo di associare alle
proprie attività il nome o il segno distintivo di altro soggetto (c.d.
sponsor o sponsorizzatore), offrendogli una forma di pubblicità indiretta
(cfr. Cons. Stato, VI, 4 dicembre 2001, n. 6073).
Tale attività, oltre a quanto previsto dalla disciplina sui contratti
di sponsorizzazione, può essere comunque svolta solo nel rispetto del
predetto quadro normativo in materia di protezione dei dati personali.
4.3. Inserimento di messaggi pubblicitari
L’inserimento di un messaggio pubblicitario all’interno del documento cartaceo
dell’ente pubblico o in allegato allo stesso (ipotesi rappresentate nel punto
1, lett. b) e c)), diversamente dall’inserimento del solo nome, ditta, logo
o marchio, configura una ben diversa fattispecie di pubblicità.
Le attività rappresentate nel punto 1, lett. b) e c), configurando
un’attività pubblicitaria (anziché una sponsorizzazione), non
sono soggette al predetto quadro normativo sulla sponsorizzazione (art. 43
l. n. 449/1997; art. 119 d.lg. n. 267/2000), che prevede la possibilità per
le pubbliche amministrazioni di concludere, appunto, soltanto contratti di
sponsorizzazione, anziché, più in generale, contratti di pubblicità ai
quali dette ipotesi sono invece riconducibili.
Il tenore delle disposizioni in materia di sponsorizzazione è tale
da indurre a ritenere che le pubbliche amministrazioni non possano realizzare
iniziative pubblicitarie diverse da quelle di sponsorizzazione.
L’ipotesi descritta nel punto 1, lett. d), configura anch’essa una forma
di pubblicità, alla quale devono ritenersi applicabili le considerazioni
appena espresse.
Pertanto, il trattamento di dati personali collegato all’inserimento di un
messaggio pubblicitario nell’ambito di un documento cartaceo dell’ente pubblico
o in allegato allo stesso (ipotesi rappresentate nel punto 1, lett. b), c)
e d)), non risulta conforme al quadro normativo sopra delineato. Ne consegue,
analogamente a quanto indicato al punto 4.1., il dovere delle pubbliche amministrazioni
di astenersi dall’inserire messaggi pubblicitari all’interno di documenti recanti
comunicazioni istituzionali e dall’utilizzare dati personali per differenziare
i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche dei destinatari delle
comunicazioni istituzionali.
Tutto ciò premesso il Garante
ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive ai soggetti
pubblici titolari di trattamenti di dati personali oggetto del presente provvedimento
di conformarsi alle indicazioni ivi contenute, riguardanti:
–
il dovere di astenersi dal comunicare a sponsor dati personali dei destinatari
delle informazioni o comunicazioni istituzionali dell’ente;
–
la facoltà, in conformità alle disposizioni vigenti, anche in
materia di protezione dei dati personali, di inserire un nome, ditta, logo
o marchio dello sponsor all’interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali;
–
il dovere di astenersi dall’inserire messaggi pubblicitari all’interno di documenti
recanti comunicazioni istituzionali e, in particolare, dall’utilizzare dati
personali per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche
dei destinatari delle comunicazioni istituzionali.
Roma, 20 settembre 2006
Il Presidente
Pizzetti
Il relatore
Chiaravalloti
Il segretario generale
Buttarelli