Il testo della legge finanziaria 2007 su cui e’ stata chiesta la fiducia

Pubblichiamo il testo del maxiemendamento n. 16.500, sostitutivo di tutti gli
articoli da 16 in poi del disegno di legge finanziaria 2007, su cui e’ chiesta votata la fiducia alla Camera, il 18 novembre.

. . . . . . . .

Disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007)

(testo risultante dallo
stralcio
disposto
dal presidente della camera, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del regolamento,
e comunicato all’assemblea il 5 ottobre 2006) (a.c. 1746-bis)
 

Art. 16.
(Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici).

1. Il comma 1 dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito
dal seguente:
«
1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative
di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano
le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1o gennaio 2007, delle aree, manufatti,
pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi,
concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi,
concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L’accertamento
dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni
competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell’emanazione
di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la
B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle
previsioni di bilancio derivanti dall’utilizzo delle aree, pertinenze e specchi
acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti
per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi
acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni
maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1o gennaio 2007,
si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla
stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93
al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato
per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro
quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei
o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall’articolo
5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque
entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi
boa per l’ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al
numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano,
a decorrere dal 1o gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali
e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando
la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari
minimi e massimi indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la
zona di riferimento. L’importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente
pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente
ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi
di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre
200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri
quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati,
60 per cento. Qualora i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare non
siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune
costiero rispetto al manufatto nell’ambito territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006
si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
a decorrere dal 1o gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b),
numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino
una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento
da parte delle competenti autorità marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali
con l’esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento
per le concessioni indicate al secondo comma dell’articolo 39 del codice della
navigazione e all’articolo 37 del regolamento per l’esecuzione del codice della
navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il transito gratuito
all’arenile;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all’aria aperta, dei valori
inerenti le superfici del 25 per cento».

2. Il comma 3 dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito
dal seguente:
«
3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere
dal 1o gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo
e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione
di strutture dedicate alla nautica da diporto».

3. All’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«
4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 01, comma 2, del
presente decreto, le concessioni di cui al presente articolo possono avere
durata superiore a sei anni e comunque non superiore a cinquanta anni in ragione
dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare».

4. All’articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«
1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi
finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle
dovute a decorrere dal 1o gennaio 2004 ai sensi dell’articolo 03, comma 1,
sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima
disposizione».

5. I commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e il comma 4 dell’articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni
ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi
e relative pertinenze. Qualora, invece, l’occupazione consista nella realizzazione
sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo
abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile
con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l’indennizzo dovuto è commisurato
ai valori di mercato, ferma restando l’applicazione delle misure sanzionatorie
vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

7. Dopo l’articolo 693 del codice della navigazione è inserito il seguente:
«
Art. 693-bis. – (Destinazione dei beni demaniali non strumentali al servizio
della navigazione aerea). – I beni demaniali non strumentalmente destinati
al servizio della navigazione aerea sono gestiti dall’Agenzia del demanio in
base alla normativa vigente, garantendo un uso compatibile con l’ambito aeroportuale
in cui si collocano.
Si considerano non strumentali i beni non connessi in modo diretto, attuale
e necessario al servizio di gestione aeroportuale.
Gli introiti derivanti dalla gestione dei beni di cui al primo comma, determinati
sulla base dei valori di mercato, affluiscono all’erario».

8. Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito
il seguente:
«
Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili
tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di proprietà dello
Stato individuati ai sensi dell’articolo 1 possono essere concessi o locati
a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni,
ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi
di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni
d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di
servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può convocare una o più conferenze
di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all’approvazione
iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.
3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta
una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del
contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del testo unico
di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, per l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione
e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all’atto
del rilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio.
4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate
con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al
raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque
non eccedente i cinquanta anni.
5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni
di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall’Agenzia
del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione
o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all’affidatario di
un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.
6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione
a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono
essere affidati a terzi ai sensi dell’articolo 143 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile».

9. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti,
il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno ed il
Ministro dell’economia e delle finanze, determina con decreto da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per
l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni
giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli
immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione
dell’articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente
al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all’Agenzia
del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti.
Nella comunicazione inoltrata all’Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato
il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto
reale deve essere identificato descrivendone la consistenza mediante la indicazione
dei dati catastali.
15. All’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:

«2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del
presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere
stabilita in anni cinquanta».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

1. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto
il seguente:
«
2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario
si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile
di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi
derivanti dalla concessione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296».

2. Il comma 1 dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito
dal seguente:
«
1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative
di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano
le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1o gennaio 2007, delle aree, manufatti,
pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi,
concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi,
concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L’accertamento
dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni
competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell’emanazione
di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la
B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle
previsioni di bilancio derivanti dall’utilizzo delle aree, pertinenze e specchi
acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti
per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi
acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni
maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1o gennaio 2007,
si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla
stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93
al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato
per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro
quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei
o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall’articolo
5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque
entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi
boa per l’ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al
numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano,
a decorrere dal 1o gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali
e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando
la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari
minimi e massimi indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la
zona di riferimento. L’importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente
pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente
ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi
di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre
200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri
quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati,
60 per cento. Qualora i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare non
siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune
costiero rispetto al manufatto nell’ambito territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006
si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
a decorrere dal 1o gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b),
numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino
una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento
da parte delle competenti autorità marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali
con l’esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento
per le concessioni indicate al secondo comma dell’articolo 39 del codice della
navigazione e all’articolo 37 del regolamento per l’esecuzione del codice della
navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito
accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area
ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all’aria aperta, dei valori
inerenti le superfici del 25 per cento.».

3. Il comma 3 dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, con
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito
dal seguente:
«
3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere
dal 1o gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo
e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione
di strutture dedicate alla nautica da diporto».

4. All’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«
4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 01, comma 2, le concessioni
di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque
non superiore a venti anni in ragione dell’entità e della rilevanza
economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione
delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni».

5. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio
marittimo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto
equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente
fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei
varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito,
per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione,
anche al fine di balneazione.

6. All’articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«
1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi
finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle
dovute a decorrere dal 1o gennaio 2004 ai sensi dell’articolo 03, comma 1,
sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima
disposizione».

7. I commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e il comma 4 dell’articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni
ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi
e relative pertinenze. Qualora, invece, l’occupazione consista nella realizzazione
sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo
abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile
con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l’indennizzo dovuto è commisurato
ai valori di mercato, ferma restando l’applicazione delle misure sanzionatorie
vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

9. Dopo l’articolo 693 del codice della navigazione è inserito il seguente:
«
Art. 693-bis. – (Destinazione dei beni demaniali non strumentali al servizio
della navigazione aerea). – I beni demaniali non strumentalmente destinati
al servizio della navigazione aerea sono gestiti dall’Agenzia del demanio in
base alla normativa vigente, garantendo un uso compatibile con l’ambito aeroportuale
in cui si collocano.
Si considerano non strumentali i beni non connessi in modo diretto, attuale
e necessario al servizio di gestione aeroportuale.
Gli introiti derivanti dalla gestione dei beni di cui al primo comma, determinati
sulla base dei valori di mercato, affluiscono all’erario».

10. Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito
il seguente:
«
Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili
tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di proprietà dello
Stato individuati ai sensi dell’articolo 1 possono essere concessi o locati
a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni,
ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi
di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni
d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di
servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può convocare una o più conferenze
di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all’approvazione
iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.
3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta
una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del
contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, per l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione
e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all’atto
del rilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio.
4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate
con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al
raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque
non eccedente i cinquanta anni.
5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni
di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall’Agenzia
del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione
o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all’affidatario di
un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.
6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione
a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono
essere affidati a terzi ai sensi dell’articolo 143 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile.».

11. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti,
il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno ed il
Ministro dell’economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per
l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni
giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli
immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione
dell’articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente
al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all’Agenzia
del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti.
Nella comunicazione inoltrata all’Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato
il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto
reale deve essere identificato descrivendone la consistenza mediante la indicazione
dei dati catastali.

12. All’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
«
2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11,
qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente
articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita
in anni cinquanta».

13. All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni,
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«
15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l’Agenzia del demanio può individuare,
d’intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni
immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione
unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire,
nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo
ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli
studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari
di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi
locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire
all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione,
la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio
e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalità organizzata. È elemento
prioritario di individuazione, nell’ambito dei predetti programmi unitari,
la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d’uso o locazione, nonché l’allocazione di funzioni di interesse
sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l’istruzione, la promozione delle
attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per
i giovani, nonché per le pari opportunità.
15-ter. Nell’ambito dei processi di razionalizzazione dell’uso degli immobili
pubblici ed al fine di adeguare l’assetto infrastrutturale delle Forze armate
alle esigenze derivanti dall’adozione dello strumento professionale, il Ministero
della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello
Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali,
suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le
procedure di permuta sono effettuate dall’Agenzia del demanio, d’intesa con
il Ministero della difesa, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento
giuridico-contabile.».

14. All’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis, le parole: «L’Agenzia del demanio, di concerto con
la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della difesa, con decreti da
adottare d’intesa con l’Agenzia del demanio» e le parole: «da inserire
in programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo 3, comma
112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «da consegnare all’Agenzia del demanio per
essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle
norme vigenti in materia»;
b) al comma 13-ter, le parole da: «il Ministero» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreti adottati ai sensi
del medesimo comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni
immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare
all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007,
beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare
all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalità indicate
nel primo periodo e per le medesime finalità, nell’anno 2008 sono individuati,
entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari
a complessivi 2.000 milioni di euro»;
c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.

15. Il comma 482 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

16. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro;
2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi
le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente
a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi
le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere
fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de
minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001;
4) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi
le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale
assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, per i soggetti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale
addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale
sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi
comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli
stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,
da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori
dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali
o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
del centro di assistenza fiscale»;
b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000» sono inserite
le seguenti: «, su base annua,» e le parole da: «; la deduzione» fino
a: «di cui all’articolo 10, comma 2» sono soppresse;

c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate
ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta
nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi
tipi e modalità di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale
di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per
i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni
spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali
e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali,
l’importo è ridotto in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma
2»;
d) al comma 4-ter, le parole: «la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1» sono
sostituite dalle seguenti: «le deduzioni indicate nel presente articolo»;
e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«
4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore
svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del
5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione, in
alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l’importo deducibile è,
rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma
in questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle
condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell’assunzione
di lavoratori svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai precedenti
commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo
rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore
di lavoro e l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni
di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e
4-sexies».

17. Le deduzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e
4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato
dal comma 16, spettano, subordinatamente all’autorizzazione delle competenti
autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura
del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo
mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato
numero 2).

18. La deduzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal
comma 16, spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di
febbraio 2007 e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio,
con conseguente ragguaglio ad anno.

19. Nella determinazione dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive
relativa al periodo d’imposta in corso al 1o febbraio 2007, può assumersi,
come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata
applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 16, 17 e 18; agli stessi
effetti, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1o febbraio
2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore
imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni
dei commi 16, 17 e 18. Agli stessi effetti, per il periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 1o febbraio 2007, può assumersi, come imposta del
periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando
le disposizioni del comma 16 senza tenere conto delle limitazioni previste
dai commi 17 e 18.

20. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui
al comma 419, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che
deriverebbe dall’incremento automatico dell’aliquota dell’imposta regionale
sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe
determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 16 a 19, è ad
esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi
2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l’anno
2007, a 179 milioni di euro per l’anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per
l’anno 2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le somme
di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito
dell’imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.

21. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi
indicati nel comma 23, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree
delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo
e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere
a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino
alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito
un credito d’imposta secondo le modalità di cui ai commi da 22 a 29.

22. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita
in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana
degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile
con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad
oggetto i medesimi costi ammissibili.

23. Ai fini del comma 21, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche
mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature
varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo
comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile, destinati
a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle
aree territoriali di cui al comma 21;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi,
per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva;
per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria,
gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento
del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.

24. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo
dei beni indicati nel comma 23 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo
d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa
struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano
oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della
loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti
di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto
dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

25. L’agevolazione di cui al comma 21 non si applica ai soggetti che operano
nei settori dell’industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti
rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti
di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori della pesca,
dell’industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito
d’imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono
ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina
multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle
condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell’Unione
europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

26. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti
eseguiti in ciascun periodo d’imposta e deve essere indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile
ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza è utilizzabile
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo
al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

27. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo
periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione,
il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati
il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta
successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d’imposta
in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della
stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte
che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione
finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se
non viene esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato
che deriva dall’applicazione del presente comma è versato entro il termine
per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta
in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

28. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni
per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione
dei commi da 21 a 27. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi
dall’attribuzione del credito d’imposta, sono, altresì, finalizzate
alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche
al fine di valutare l’opportunità di effettuare un riequilibrio con
altri strumenti aventi analoga finalità.

29. L’efficacia dei commi da 21 a 28 è subordinata, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione
della Commissione europea.

30. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre
2009, alle imprese è attribuito un credito d’imposta nella misura del
10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale
e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei
commi da 31 a 61. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento
qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati
con università ed enti pubblici di ricerca.

31. Ai fini della determinazione del credito d’imposta i costi non possono,
in ogni caso, superare l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo
d’imposta.

32. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione
dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile
ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese
di cui al comma 30 sono state sostenute; l’eventuale eccedenza è utilizzabile
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

33. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione
a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di
ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento
della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con
la disciplina comunitaria di cui al comma 30.

34. L’efficacia dei commi da 30 a 61 è subordinata, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione
della Commissione europea.

35. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare
di un credito d’imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione
e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per
opere prime o seconde di artisti emergenti.

36. Possono accedere al credito d’imposta di cui al comma 35, fermo restando
il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n.
69/ 2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano
un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni
di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore
di servizi radiotelevisivi.

37. Per l’anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente
presso le università statali spetta una detrazione dall’imposta lorda
e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate
sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle
stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.

38. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro dell’università e della ricerca, sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 37.

39. All’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « , a somministrazioni
di alimenti e bevande, con esclusione» sono sostituite dalle seguenti: « e
a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti
alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento
degli stessi,».

40. A decorrere dal 1o gennaio 2009 l’aliquota prevista dall’articolo 1, comma
496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 22 per cento.

41. Per l’anno 2007 le detrazioni di cui al comma 39 spettano nella misura
del 50 per cento.

42. Al comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, dopo le parole: «fino a 5 metri quadrati» sono inserite
le seguenti: «; l’imposta è dovuta per la sola superficie eccedente
i 5 metri quadrati».

43. All’articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo
la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone
migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne
vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,».

44. Nell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono aggiunte le seguenti: «,
nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite
negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996,
n. 239».

45. Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, è sostituito dal seguente:
«
2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è sostituita dalla seguente:
«
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti
previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed
entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo
1o aprile 1996, n. 239».

46. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione
e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo del comma 1, le parole: «situati negli Stati membri
dell’Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono
collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 10-bis,» sono
sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati
negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996,
n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo
42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;
b) al comma 9, le parole: «situati negli Stati membri della Comunità economica
europea e conformi alle direttive comunitarie» sono sostituite dalle
seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri
dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze
4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma
4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239».

47. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «Tuttavia,
se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o
enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni
non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea
e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l’aliquota
del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il
tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale
di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati
regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di
cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive
modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina
vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato
di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti».

48. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239,
e successive modificazioni, le parole: «in mercati regolamentati italiani» sono
sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati degli Stati membri
dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze
4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, e successive modificazioni».

49. All’articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dopo le parole: «ridotto del 25 per cento a
titolo di deduzione forfettaria delle spese» sono inserite le seguenti: «,
ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di
età inferiore a 35 anni».

50. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti:
«
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per
l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa
tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture
ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti
alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, e le attività sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati
o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,
dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata
in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno
100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari
situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni
limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per
gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000
euro»;

b) al comma 2, primo periodo le parole: «e) e f)» sono sostituite
dalle seguenti: «e), f), i-quinquies) e i-sexies)»; nel secondo
periodo del medesimo comma le parole: «dal comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «dal comma 2» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato
comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono
state sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 ancorché non
si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo».

51. All’articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale misura si applica
anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o
ai danni causati dalla loro circolazione».

52. A decorrere dai pagamenti successivi al 1o gennaio 2007, la tabella di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è sostituita
dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati
dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima dell’entrata
in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata
Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province
autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior
gettito derivante ad esse dal presente comma.

53. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie
delle maggiori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme dei commi
da 30 a 61 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente
riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano.

54. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 37 è sostituito dal seguente:
«
37. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla
data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il
1o giugno 2008»;
b) dopo il comma 37 è inserito il seguente:
«
37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio
1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2008 devono essere
idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti
apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione
nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono
soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica
emettono scontrino non avente valenza fiscale».

55. L’aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all’allegato
I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta
a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.

56. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 8) dopo le parole: «escluse le locazioni di» sono
inserite le seguenti: «fabbricati abitativi effettuate in attuazione
di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti
o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro
anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento e a condizione
che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni
di»;
b) al numero 8-bis le parole da: «, entro quattro anni» fino alla
fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell’intervento o anche successivamente nel caso in cui entro
tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a
quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata».

57. Il numero 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che sono
ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter)
dell’articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati
nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente
sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.

Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all’articolo 10,
comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A,
parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
numero:
«
127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione
di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno
costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo
31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.».

58. All’articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la lettera
c) è aggiunta la seguente:
«
c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei
tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla
stessa controllante, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del
codice civile».

59. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 1997, n.
241, dopo le parole: «ai centri» sono inserite le seguenti: «e,
a decorrere dall’anno 2006, agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 78
del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell’albo dei consulenti
del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,».

60. All’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis, alinea, le parole: «e le minusvalenze» e «gli
immobili e» sono soppresse e, dopo le parole: «o da collezione»,
sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5»;
b) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«
1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili
se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«
2. Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, esclusi
gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti
dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie
di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. È tuttavia
consentita la deduzione integrale, nel periodo d’imposta in cui sono state
sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario
non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria
di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di
otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili.
Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili
strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei
canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata
del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria
dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d’imposta in cui maturano.
Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione
di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali
si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d’imposta di sostenimento, nel
limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili,
quale risulta all’inizio del periodo d’imposta dal registro di cui all’articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni; l’eccedenza è deducibile in quote costanti
nei cinque periodo d’imposta successivi»;
d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Per
gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non
disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio
dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento
della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche
finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa
misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle
relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili
utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento
del costo dei beni ai quali si riferiscono».

61. Le disposizioni introdotte dal comma 62 in materia di deduzione dell’ammortamento
o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l’esercizio
dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo
dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria
stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d’imposta 2007, 2008
e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.

62. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi
di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno,
identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro
storico di Napoli, è istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento
di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

63. Le aree di cui al comma 62 devono essere caratterizzate da fenomeni di
particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per
effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 62 sono disciplinate
in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di
aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda in
particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

64. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni
interessate, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle
risorse e l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche
urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento
in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni
di cui al comma 62 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo
decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

65. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico,
anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate,
provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi
e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette
attività.

66. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono
un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati
nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al
55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali
di pari importo.

67. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari,
riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture
e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da
ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati
i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata
alla presente legge.

68. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e
università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari
al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali
di pari importo.

69. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi
di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione,
spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

70. La detrazione fiscale di cui ai commi 66, 67, 68 e 69 è concessa
con le modalità di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste
dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998,
n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti
ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata
da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di
cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora
introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato
di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista
abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo,
o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili
fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati
tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di
qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare,
a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione
energetica, ovvero per l’attestato di qualificazione energetica, rientrano
negli importi detraibili.

71. Ai fini di quanto disposto dai commi da 66 a 72 si applicano le definizioni
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative
di quanto disposto ai commi 66, 67, 68 e 69.

72. All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«
1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio delle concessioni
edilizie, è prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo
tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW».

73. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di
edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data
di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi,
che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per
metro quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50
per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella
1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del
fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione, hanno
diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per
conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori
spese di progettazione.

74. Per l’attuazione del comma 73, è costituito un Fondo di 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sono fissate le condizioni e le modalità per l’accesso e l’erogazione
dell’incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia
per il condizionamento estivo e l’illuminazione.

75. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la
sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi
di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun
apparecchio, in un’unica rata.

76. Ai soggetti esercenti attività d’impresa rientrante nel settore
del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l’illuminazione
nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006,
spetta una ulteriore deduzione dal reddito d’impresa pari al 36 per cento dei
costi sostenuti nei seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri
ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandiscenza con lampade
fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti
ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di
lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento
ottico, maggiore o uguale all’80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio
ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del
flusso luminoso.

77. Nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito
per il secondo e il terzo periodo d’imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che
si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 76.

78. All’onere di cui ai commi 76 e 77, pari a 11 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui
al comma 84.

79. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista
della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli
utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola,
per l’anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938,
n. 880, spetta, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, una
detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese
sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino
ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un apparecchio
televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all’articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell’acconto dovuto
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, si assume, quale imposta del periodo d’imposta precedente, quella che
si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo
del presente comma.

80. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto
e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa
tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori
ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta
una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione
di 1.500 euro per motore, in un’unica rata.

81. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto
e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con
potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento,
in un’unica rata.

82. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le
caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori
di velocità (inverter) di cui ai commi 80 e 81, i tetti di spesa massima
in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter)
di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l’applicazione
di quanto disposto ai commi 79, 80 e 81 e per la verifica del rispetto delle
disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

83. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le
caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al
comma 79 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica
e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le
modalità per l’applicazione di quanto disposto al medesimo comma 79.

84. Il maggiore gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’imposta sul
valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera,
in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto
al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria
per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro
annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di
interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura
energetica per finalità sociali.

85. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito
il Fondo di cui al comma 84 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione
iniziale di 50 milioni di euro annui.

86. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le
modalità e i termini per l’utilizzo della dotazione del Fondo di cui
al comma 84, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale,
da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia
per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili
e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli
interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 75 a 83.

87. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 86, sono stipulati
accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione
o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture amministrative,
almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli
interventi di cui al comma 86, i cui costi possono in parte essere coperti
dalle risorse del Fondo di cui al comma 84.

88. L’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante disposizioni
di attuazione della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili nei trasporti, è sostituito dal seguente:
«
Art. 3. – (Obiettivi indicativi nazionali). – 1. Sono fissati i seguenti obiettivi
indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione
in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale
del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo
nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono,
nell’ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 6.1 e
6-bis dell’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo
di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 6-bis».

89. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi
nel settore agroenergetico, l’articolo 2-quater è sostituito dal seguente:
«
Art. 2-quater – (Interventi nel settore agroenergetico). – 1. A decorrere dal
1o gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti
a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati
per autotrazione, hanno l’obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale
una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono
assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente
quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l’anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella
misura dell’1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso
in consumo nell’anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico;
a partire dall’anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del
2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Ministro per le politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative
pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell’obbligo
previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi
al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere
agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione
delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all’articolo 1, comma
422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione
del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione
dell’accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l’incentivazione
del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di
programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l’attuazione
dell’obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche
e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di
prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti
ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo
ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati,
l’ETBE e il bioidrogeno.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti
ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel
settore della promozione delle energie rinnovabili e dell’impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento
pubblici.

6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma
con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l’impiego
di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo
di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
7. Ai fini dell’articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti
di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della
filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni
di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante
attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione,
con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla
materia prima agricola, specificando i fornitori e l’ubicazione dei siti di
produzione».

90. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, il comma 423 è sostituito
dal seguente:
«
423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione
e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali
e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali
e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli effettuate dagli imprenditori
agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135,
terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario».

91. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3, pari a un milione di
euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge
1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre
2005, n. 244.

92. All’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824
90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere
il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione
con olii minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale»;
b) il comma 6.1 è sostituito dal seguente:
«
6.1. Nell’ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1o gennaio
2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate,
al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con
il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento
di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all’allegato I.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati
i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali
e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali
di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell’assegnazione
dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando priorità al
prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso
decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano
al programma pluriennale devono fornire per il versamento della maggiore accisa
gravante sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno
di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero,
al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori
proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale
purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In
caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione
da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente
alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell’entrata
in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili,
le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L’efficacia della disposizione di cui
al presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea»;
c) il comma 6.2 è sostituito dal seguente:
«
6.2. Nelle more dell’approvazione comunitaria di cui al comma 6.1. e dell’entrata
in vigore del decreto di cui al medesimo comma 6.1, per l’anno 2007, una parte
del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri
previsti dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze n. 256 del 2003, dall’Agenzia delle dogane agli operatori che
devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi
di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione
comunitaria di cui al comma 6.1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo
di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell’accisa gravante sul biodiesel
rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata,
dall’Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno
stipulato contratti di coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro
o intese di filiere e delle relative quantità di biodiesel ottenibili
dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a
tali quantità. L’eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste
dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti
di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall’accesso al
contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione
di pari volume del programma pluriennale per i due anni successivi»;
d) dopo il comma 6.2 sono inseriti i seguenti:
«
6.3. Entro il 1o marzo di ogni anno di validità del programma di cui
al comma 6.1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole
alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze
i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie
alla sua produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla base delle
suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma
di cui al comma 6.1, è rideterminata la misura dell’agevolazione di
cui al medesimo comma 6.1.
6.4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell’agevolazione
di cui al comma 6.3, il contingente di cui al comma 6.1 è conseguentemente
aumentato, senza costi aggiuntivi per l’erario, a partire dall’anno successivo
a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell’aumento del contingente
risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva
autorizzazione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea, l’efficacia delle disposizioni di cui al presente
comma è subordinata all’autorizzazione stessa»;
e) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
«
6-bis. Allo scopo di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche che determinino
un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell’ambito di un progetto
triennale a decorrere dal 1o gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote
di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti
da soli o in miscela con olii minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000
litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro
298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri»;
f) il comma 6-ter è sostituito dal seguente:
«
6-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati,
entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo
dell’imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell’agevolazione
prevista dal comma 6-bis, tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell’impiego
nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro
idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull’intero
ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall’inizio del progetto triennale di
cui al comma 6-bis, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche
agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle
finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 6-bis,
rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente
rideterminata la misura dell’agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis».

93. Le disposizioni introdotte dal comma 92, lettere e) ed f), hanno effetto
a decorrere dal 1o gennaio 2008 e sono subordinate, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

94. Per l’anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all’articolo
21, comma 6.1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,
assegnato secondo le modalità di cui al comma 6.2, primo periodo, è incrementata
in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali
risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata
del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità del
Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all’articolo 148
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del
Ministero per lo sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive
28 ottobre 2005. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

95. Per l’anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel
di cui al comma 6.2 dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo le modalità dettate dall’articolo
1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero
non assegnati al termine dell’anno, sono trasferiti al fondo per la promozione
e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all’articolo 1, comma 422,
della medesima legge n. 266 del 2005.

96. Gli importi annui previsti dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente
non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei
medesimi importi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, all’incremento
del contingente di biodiesel di cui all’articolo 21, comma 6.1, del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante
50 per cento è assegnato al Fondo di cui all’articolo 1, comma 422,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l’importo di 15 milioni di
euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.

97. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all’articolo
21, comma 6.1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di
sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all’articolo 21, comma
6-ter, del testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995,
come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.

98. All’articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «,
da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione
biocombustibili, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387» sono soppresse.

99. Ai fini di quanto disposto dai commi da 88 a 98, per «intesa di
filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito
dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

100. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«
122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi
alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia, come definito
nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da
fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture
di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria».

101. All’articolo 74, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, la lettera e) è abrogata.
102. Il secondo periodo del comma 369 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è soppresso.

103. I commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
«
370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili
commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall’Agenzia del
territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l’acquisizione originaria
di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali
autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze; per l’acquisizione originaria di
documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati
devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per
cento. La predetta percentuale di aumento non si applica per la fornitura di
quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati.
L’importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere
rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione
di dati e documenti sostenuti dall’Agenzia del territorio, maggiorati di un
adeguato rendimento degli investimenti e dell’andamento delle relative riscossioni.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le
categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall’Agenzia
del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte
del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti
i tributi nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti,
dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti,
oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto
altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso
fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e,
nell’ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento
di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
e successive modificazioni».

104. Sono prorogate per l’anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle
spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme
restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia
di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio
2007 al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge
23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2007.

105. Le agevolazioni di cui al comma 104 spettano a condizione che il costo
della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

106. Al fine di incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche
negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito
un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all’erogazione di
contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate
e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’eliminazione delle
barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia
e delle finanze, con proprio decreto, adottato d’intesa con i Ministri dello
sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità,
limiti e criteri per l’attribuzione dei contributi di cui al presente comma.

107. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sette periodi d’imposta
successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per
gli otto periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura
dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1o gennaio 2007 l’aliquota è stabilita
nella misura del 3,75 per cento».

108. Per l’anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

109. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie
per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato
al 31 dicembre 2007.

110. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007.

111. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al 31 dicembre 2007 si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma
1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota
di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70
per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione
per uso industriale, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali,
di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo
6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione
per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti
nella zona climatica E, di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per
il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste
e dei comuni della provincia di Udine, di cui all’articolo 21, comma 6, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

112. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 111, lettera a), è subordinata
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

113. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate
nel periodo d’imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati
dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

114. Le disposizioni del comma 106 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d’imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2006.

115. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007».

116. Per l’anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito
di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria,
di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

117. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si applicano anche relativamente al periodo d’imposta 2006.

118. Il comma 9 dell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«
9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio
e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali
per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera
gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella
misura dell’80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata
al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli
utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente
ad un solo impianto per ciascun veicolo».

119. Il comma 3-bis dell’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito
dal seguente:
«
3-bis. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di
noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali
per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera
gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche
di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella
misura dell’80 per cento».

120. Le disposizioni introdotte dai commi 118 e 119 si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per
il medesimo periodo d’imposta, nella determinazione dell’acconto dovuto ai
fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive,
si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata
tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 118 e 119.

121. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese
e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro
il 30 aprile 2007, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non
generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento
di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello
dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni
organizzative esistenti, garantendo comunque nell’ambito delle procedure sull’autorizzazione
alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011,
di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell’articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non
inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante
strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione
e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile
e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a
seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente ed il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso
la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni
immobili di proprietà pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata
specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale
utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati
e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione
e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all’8 per cento
all’anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all’avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri,
della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione
del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all’unificazione
dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella
stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli
3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell’ufficio unificato
per conto di tutte le rappresentanze medesime.

122. I regolamenti di cui al comma 121 prevedono la completa attuazione dei
processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla loro emanazione.

123. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 121 sono abrogate
le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con
i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.

124. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze gli
schemi di regolamento di cui al comma 121, il cui esame deve concludersi entro
un mese dalla loro ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all’articolo
9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi,
per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all’articolo
9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione
puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e
dei relativi tempi e termini.

125. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 121, lettera f), e tenuto
conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente,
le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione
delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio,
idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto
siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 121, lettera f).
I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’approvazione
dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di
cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia
e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

126. Il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo
stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 121 a 134 e trasmettono
alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

127. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla
predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 121 è fatto
divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

128. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell’esercizio
delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull’osservanza
delle disposizioni di cui ai commi da 121 a 134 e ne trasmettono i risultati
ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 121, lettera f), relativamente
al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

129. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia
e delle finanze, emana linee guida per l’attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 121 a 134.

130. Le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione,
emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per
il rispetto del parametro di cui al comma 121, lettera f), e di quanto disposto
dal comma 125.

131. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo
di cui al comma 124, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 130
sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione
di risultato e della responsabilità dirigenziale.

132. L’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 121 a 134 è coordinata
anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 133
dall’«Unità per la riorganizzazione» composta dai Ministri
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell’economia
e delle finanze e dell’interno, che opera anche come centro di monitoraggio
delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell’esercizio
delle relative funzioni l’Unità per la riorganizzazione si avvale, nell’ambito
delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.

133. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 121 a 132 e da
135 a 139 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di
euro per l’anno 2007, 14 milioni di euro per l’anno 2008 e 20 milioni di euro
per l’anno 2009.

134. Al comma 7 dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «non
si applicano» sono inserite le seguenti: «ai commissari straordinari
del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e».

135. In coerenza con la revisione dell’ordinamento degli enti locali prevista
dal titolo V parte seconda della Costituzione e con il conferimento di nuove
funzioni agli stessi ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, con regolamento
da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministero dell’interno, sono individuati gli ambiti territoriali
determinati per l’esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici
dell’Amministrazione dell’interno, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi:
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei
procedimenti e di contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche,
ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, alle realtà etnico-linguistiche;
e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell’ambito
territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire principalmente la
prossimità dei servizi resi al cittadino.

136. Ai fini di quanto previsto dai commi da 121 a 133 l’articolazione periferica
del Ministero dell’economia e delle finanze è ridefinita su base regionale
e, ove se ne ravvisi l’opportunità, interregionale e interprovinciale,
in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento
dei servizi resi all’utenza.

137. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da 121
a 133 si provvede:
a) al riordino dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e
delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie
provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;
b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.

138. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 121 gli uffici di cui al comma 137, lettera a), assumono le seguenti
denominazioni: «Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze» e «Ragionerie
territoriali dello Stato».

139. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali dell’economia
e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento,
in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche
di verifica.

140. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato
sono soppresse a decorrere dal 1o dicembre 2007 e le relative funzioni sono
ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione,
assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.

141. Al medesimo fine di cui al comma 140, l’Amministrazione della pubblica
sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte
alla formazione e all’aggiornamento del proprio personale, nonché dei
presìdi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.

142. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni
ai regolamenti previsti dall’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e
successive modificazioni, e dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

143. Con successivi provvedimenti si provvede alle revisione delle norme concernenti
i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari
che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente
legge, l’applicazione ad esaurimento dell’articolo 42, comma 3, della legge
1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché il loro successivo
impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si
provvede altresì ad adeguare l’organico dei dirigenti generali di pubblica
sicurezza, nonché la disciplina relativa all’inquadramento nella qualifica
di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l’invarianza della
spesa.

144. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 140 a 143 devono
derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l’anno 2007,
a 8,1 milioni di euro per l’anno 2008 e a 13 milioni di euro per l’anno 2009.

145. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n.
498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009.

146. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili,
i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati
in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento
in vigore, possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza
e di polizia giudiziaria definiti dall’amministrazione assegnataria.

147. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi
di polizia e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell’interno e, per
sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli
enti locali che prevedano la contribuzione logistica o finanziaria delle stesse
regioni e degli enti locali, con le modalità stabilite, anche in deroga
a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.

148. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici
nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle
relative alla gestione delle risorse umane, dei sistemi informativi, dei servizi
manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della
contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse.

149. Le agenzie e gli enti di cui al comma 148 adottano, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione
e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui
al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.

150. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse
di cui al comma 149 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

151. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 148 a 150 devono essere
portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

152. I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il
monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 148 a 153
e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti
e alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del
parametro di cui al comma 148 relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.

153. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti
di cui al comma 149, o di mancato rispetto, a partire dal 1o gennaio 2008,
del parametro di cui al comma 148, gli organi di governo dell’ente o dell’agenzia
sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti,
un commissario straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione
dell’attività istituzionale e di procedere, entro il termine massimo
di un anno, all’attuazione di quanto previsto dai commi da 148 a 153.

154. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni
e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione
per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale,
tutte le amministrazioni dello Stato per il pagamento degli stipendi si avvalgono
delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi
del tesoro.

155. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di
erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi
a carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi
in forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002.

156. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri ai fini di quanto previsto dall’articolo 58 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

157. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle
caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti,
le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine
e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 164
del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento.

158. Dal 1o luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 11,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 aprile 2002, n. 101.

159. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, anche
in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l’introduzione della carta
di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti
di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi
degli articoli 38 e 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata
l’introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione.

160. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche,
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le convenzioni
che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo
che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili
all’amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e
urgenza certificata dal responsabile dell’ufficio.

161. Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuare
a carico dell’aggiudicatario delle convenzioni di cui all’articolo 26, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

162. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il supporto
della CONSIP Spa, realizza, sentita l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l’adozione
di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della
definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori
sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono
utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall’attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.

163. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto
di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche
unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi
dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore
delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del
Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi
sede nel medesimo territorio.

164. Le centrali di cui al comma 163 stipulano, per gli ambiti territoriali
di competenza, convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

165. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete,
perseguendo l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando
sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e
servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle
centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione
delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora
il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall’attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

166. È abrogato l’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, ad eccezione del comma 3. All’articolo 59, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «Per le finalità di
cui al presente articolo, nonché» e le parole: «, in luogo
delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2,» sono soppresse.

167. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri dei
consigli di amministrazione della società di cui al decreto legislativo
9 gennaio 1999, n. 1, e delle società controllate, nonché della
società di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e delle società controllate, è ridotto
a tre. I componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall’incarico
alla data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono
nominati entro i successivi quarantacinque giorni.

168. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti indirizzi volti al riassetto organizzativo
delle società di cui al comma 167 e alla determinazione delle aree di
intervento della stessa.

169. All’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1,
le parole: «e con il Ministro per le politiche agricole» sono soppresse.

170. Il Ministro dell’economia e delle finanze entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo
volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli
di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero
dell’economia e delle finanze, al fine di rendere la composizione dei predetti
consigli coerente con l’oggetto sociale delle società.

171. Per il conferimento di nuovi incarichi, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministero competente, attraverso i propri
rappresentanti nei competenti organi statutari, determina la misura dei compensi
e gli eventuali trattamenti accessori del legale rappresentante e dei dirigenti
di tali società, in misura non superiore a un tetto massimo di euro
500 mila annui, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate
ed effettive esigenze il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, può concedere autorizzazioni in deroga. Le medesime
amministrazioni non possono contribuire a deliberare, con il proprio voto favorevole,
clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell’incarico o del
rapporto di lavoro, prevedano per gli stessi soggetti benefìci economici
superiori ad una annualità di indennità o stipendio.

172. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i
comitati centrali regionali e provinciali dell’INPS e i comitati di vigilanza
delle gestioni dell’INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi
sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dei due Istituti, secondo i princìpi
generali dell’azione amministrativa e del procedimento amministrativo.

173. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle
norme di spesa e minore entrata la congruenza delle clausole di copertura.

174. L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, è sostituito dal seguente: «La Corte definisce annualmente
i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente
deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi
regolamenti».

175. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituita
la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per
le seguenti finalità di studio e di analisi:
a) formula proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione
e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni
pubbliche che sia diretto a:
1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una
diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari
ai fini dell’approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della
scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i
processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione
delle competenti amministrazioni;
2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con
evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti
alle autorizzazioni legislative di spesa, nonché con una prospettazione
delle decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per macrosettori;
3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni,
per un più agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilità nazionale;
b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei princìpi
generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari
tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all’efficacia
dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto
del Patto di stabilità europeo;
c) elaborare studi e analisi concernenti l’attività di monitoraggio
sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell’economia e delle finanze;
d) valutare, in collaborazione con l’ISTAT e con gli altri enti del sistema
statistico nazionale, l’affidabilità, la trasparenza e la completezza
dell’informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;
e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche,
studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento
in attuazione del comma 181.

176. La Commissione di cui al comma 175 opera sulla base dei programmi predisposti
dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in
relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun
anno il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione
sull’attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per
l’anno in corso. Per l’anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla
base delle disposizioni di cui ai commi da 175 a 182, con priorità per
le attività di supporto del programma di cui al comma 181.

177. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 175 è istituito
un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, composto di personale
appartenente al Dipartimento stesso.

178. Per l’espletamento della sua attività la Commissione di cui al
comma 175 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell’Alta
Commissione di studio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente
soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti
di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica,
di cui all’articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni,
ivi incluso l’accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo
articolo 32, nonché l’istituzione di una segreteria tecnica e la stipula
di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 8 della
legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di
1.200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2007.

179. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell’economia e delle finanze,
con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 175 e stabilisce
le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua
attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti
tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza
in materia di finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa
di nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma è comunicato
alle competenti Commissioni parlamentari.

180. La Commissione di cui al comma 175 opera per tre anni dalla data di inizio
della attività stabilita. I suoi componenti possono, alla scadenza,
essere rinnovati.

181. Per l’anno 2007 il Ministro dell’economia e delle finanze, avvalendosi
anche della Commissione di cui al comma 175, promuove la realizzazione di un
programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni
centrali, anche in relazione alla applicazione delle disposizioni del comma
207, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse,
le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse
stanziate, sul piano della qualità e dell’economicità. Ai fini
dell’attuazione del programma di cui al presente comma, le amministrazioni
dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero dell’economia
e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori
di competenza, anche alla luce dell’applicazione delle disposizioni del comma
207 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 121 a 211, indicando le difficoltà emerse
e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse
e alle azioni che possono incrementare l’efficacia della spesa. Il Governo
riferisce sull’attuazione del programma di cui al presente comma nell’ambito
del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato nell’anno
2007. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007,
presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario
di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui
al presente comma e sulle conseguenti iniziative di intervento. In allegato
alla relazione un apposito documento dà conto dei provvedimenti adottati
ai sensi del comma 183.

182. Per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi
e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall’anno 2007, è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a
3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze lo stanziamento è ripartito tra le amministrazioni
interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere dal medesimo
anno 2007 è altresì autorizzata la spesa di 600.000 euro in favore
di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture di
supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre Istituzioni
e con Istituti di ricerca. In relazione alle finalità di cui al presente
comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato è destinata ad un programma straordinario di reclutamento
di personale con elevata professionalità. Le relative modalità di
reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia,
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248.

183. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre
il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche,
di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi,
con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo,
su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi
sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione
o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici,
nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate
che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione
della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di
funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni
e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste
dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando
quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonché dall’articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo,
gestione e consultivi;
d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei
limiti dell’attivo della singola liquidazione;
e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento,
diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione
o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b)»;
b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.

184. Dall’attuazione del comma 183 deve derivare un miglioramento dell’indebitamento
netto non inferiore a 205 milioni di euro per l’anno 2007, 310 milioni di euro
per l’anno 2008 e 415 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. A tal fine,
entro il 30 settembre 2007, il Governo dà conto dei provvedimenti adottati
in apposito documento allegato alla relazione di cui al comma 181.

185. La società di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, acquista nell’anno 2007 gli immobili delle gestioni
liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni,
per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.

186. La lettera e) dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come
sostituita dal comma 23 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita
dalla seguente:
«
e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal
Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalità di
versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e successive modificazioni».

187. I commi 89, 90 e 91 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono sostituiti dai seguenti:
«
89. L’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze è soppresso.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le competenze dell’Ispettorato
sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
90. Il personale adibito alla data di entrata in vigore della presente disposizione
alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, è destinato alle altre attività istituzionali
del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale
degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi
degli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei
servizi ai fini dell’indennità di anzianità e del trattamento
integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione
di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici
integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze,
anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali,
l’ammontare dei capitali di copertura necessari. L’INPS e l’INPDAP subentrano,
a decorrere dalla data di perfezionamento dell’accordo con il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero dell’economia e delle finanze
nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti
le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi».

188. L’ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2006 e successivi è annualmente determinato con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi
nell’anno precedente dalla società di cui all’articolo 9, comma 1-bis,
lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del
contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio
a legislazione vigente.

189. Sono trasferiti alla società FINTECNA o a società da essa
interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi
i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione
coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa
interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un
unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria.
Alla data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative
di EFIM e delle predette società, con conseguente estinzione delle stesse
e con contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori.
La società trasferitaria procede alla cancellazione di tali società dal
registro delle imprese.

190. Il trasferimento decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data
di presentazione al Ministero dell’economia e delle finanze del rendiconto
finale delle liquidazioni coatte amministrative, che è presentato dal
commissario liquidatore di EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al
predetto commissario devono essere comunicati, almeno sessanta giorni prima,
i rendiconti finali delle procedure delle società di cui al comma 189.

191. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 189, il commissario
liquidatore di EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento tenendo
conto del rendiconto finale di cui al comma 190. Un collegio di tre periti
verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e
predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell’esito
finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve,
tra l’altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 192, nonché di
tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione
di detti patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato
per la chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono
designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla società trasferitaria e il
presidente è scelto dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’importo
massimo del compenso per i periti è determinato dal Ministero dell’economia
e delle finanze con il decreto di cui al comma 198 ed è ad esclusivo
carico delle parti. Il valore stimato dell’esito finale della liquidazione
costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che è corrisposto
dalla società trasferitaria al Ministero dell’economia e delle finanze,
fermo restando quanto previsto al comma 195.

192. Effettuato il trasferimento, la società trasferitaria procede
alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione
degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori
e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti,
assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni
dal proprio. La società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio
dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente
legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni.
Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello
Stato prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive
modificazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti
ai trasferimenti di cui ai commi da 189 a 198 devono affluire su un apposito
conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto
dello Stato, intestato alla società trasferitaria. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze è fissato, tenendo conto del fabbisogno
finanziario, come individuato ai sensi del comma 191, l’ammontare delle risorse
finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso
il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla
liquidazione dei patrimoni trasferiti.

193. Dalla data del trasferimento, la società trasferitaria subentra
automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti
EFIM in liquidazione coatta amministrativa e le società di cui al comma
189, in luogo di essi, senza che si faccia luogo all’interruzione dei processi
e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica
relative a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque
superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio,
l’ammontare di 300.000 euro.

194. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei
periti di cui al comma 191 determina l’eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza tra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura
della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al comma 191. Di tale
eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per
cento è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze e la residua
quota del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria
in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

195. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni
coatte amministrative delle società non interamente controllate, direttamente
o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa
data di cui al comma 190 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle
loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla
società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato
dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.

196. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 189 a 195 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa,
obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

197. Le disposizioni di cui ai commi da 189 a 196 si applicano, in quanto
compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione.

198. Il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti
i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 189 a 197.

199. I commissari liquidatori, nominati a norma dell’articolo 7, comma 3,
della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e dei Commissari
straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate
dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni,
che si trovano nella fase liquidatoria, decadono se non confermati entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, dispone l’attribuzione
al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale,
dell’incarico relativo a più procedure, dando mandato ai commissari
di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni,
al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie
gestionali. Con il medesimo provvedimento l’incarico di commissario può essere
attribuito a studi professionali associati o società tra professionisti,
in conformità a quanto disposto all’articolo 28, primo comma, lettera
b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

200. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma 199
non può superare la metà del numero dei commissari in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni
con i professionisti la cui opera si rende necessaria nell’interesse della
procedura, al fine di ridurre i costi a carico dei creditori.

201. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi
dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, tenuto conto dei criteri
di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570,
nonché delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla diversità delle
procedure.

202. Il compenso dei commissari di cui al comma 199 è determinato nella
misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto
del 30 per cento.

203. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato
a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla
strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo, alla fusione
per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto
pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID Spa.

204. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 203, alla
data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di amministrazione
SOGESID Spa, sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un
subcommissario, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

205. A decorrere dall’anno 2007, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi
9, 10, 11, 23, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all’elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto
riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie
politiche ai princìpi di contenimento e razionalizzazione di cui alla
presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali.

206. All’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «degli
Istituti zooprofilattici sperimentali,» sono inserite le seguenti: «degli
enti pubblici di ricerca, dell’Istituto nazionale di economia agraria, dell’Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, del Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici e delle agenzie regionali per l’ambiente».

207. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile,
in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla
presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a
5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali
di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni
di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della
radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria
2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con
esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario
delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali
e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5,
6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all’estero aventi natura obbligatoria,
delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti
di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose
di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre
uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione
dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50
per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti
di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti
agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie.
Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare,
per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio
2007-2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare,
su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del
triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti
di cui al primo periodo, anche interessando diverse unità previsionali
relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno
e sull’indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa
la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare
risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento
per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze
di carattere finanziario.

208. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, può comunicare all’Ufficio centrale del bilancio ulteriori
accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di
parte corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese
obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo,
per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l’incentivazione,
mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente
che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza
e di razionalizzazione dei processi di spesa.

209. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella
C allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un importo
complessivo pari a euro 126,4 milioni per l’anno 2007, a euro 335,4 milioni
per l’anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l’anno 2009.

210. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito,
con una dotazione, in termini di sola cassa, di 420 milioni di euro per l’anno
2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali,
ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dal comma 211 del presente articolo. All’utilizzo del Fondo
per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e per i profili
finanziari e alla Corte dei conti.

211. Dopo il comma 177 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito
il seguente:
«
177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano
contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto
con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno
e sull’indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.
In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del
Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei
contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere
sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico
dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare
preventivamente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all’ISTAT e alla
Banca d’Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma
ed il relativo ammontare».

212. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia possono essere autorizzati
ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore
a 1.000 unità.

213. Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma
212 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale
in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi,
o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente
alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata
in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme
di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove
selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui
al presente comma e prioritariamente del personale di cui all’articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre
2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Le assunzioni
di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.

214. Per l’anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito,
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito
fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e
personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti
temporali e di selezione di cui al comma 213, nonché all’assunzione
dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per
l’anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008. All’utilizzo
del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite
le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.

215. Le modalità di assunzione di cui al comma 213 trovano applicazione
anche nei confronti del personale di cui all’articolo 1, commi da 237 a 242,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal
comma 213, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall’articolo
1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante
personale quanto disposto dall’articolo 1, comma 249, della stessa legge n.
266 del 2005.

216. Al fine di potenziare l’attività di sorveglianza nelle aree naturali
protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell’articolo 19 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato
ad assumere, a decorrere dal 1o gennaio 2007, in deroga all’articolo 1, comma
95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso
pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell’articolo
1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2
milioni di euro per l’anno 2007 ed a 5,24 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente
ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

217. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell’anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle
assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché del personale
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre
2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23
agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25 della medesima
legge n. 226 del 2004.

218. Per l’anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e
degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A, allegata
al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella
F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate
per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del
ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione,
a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati
ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell’articolo
50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel
limite di 500 unità e comunque, entro un limite di spesa annua di 15
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Le conseguenti posizioni di soprannumero
nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi
per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti
e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al
comma 228, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti
e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per
la formazione della relativa graduatoria e le modalità abbreviate del
corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.

219. Le amministrazioni di cui al comma 217 possono altresì procedere,
per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, alla stabilizzazione
del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma
213.

220. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza,
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 217
non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 212 a
235, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo
di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro
a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25
milioni di euro per l’anno 2008, a 100 milioni di euro per l’anno 2009 e a
150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008
e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno
iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono
concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

221. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma
243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30
settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico.

222. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma
217, che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti
ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 230 del presente articolo, nel
bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del
totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o
più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata
complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso
i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie
attività di servizio.

223. Al fine di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione
fiscale, una quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi
di assunzione del personale dell’amministrazione economico-finanziaria, è destinata
alle agenzie fiscali. Le modalità di reclutamento sono definite, anche
in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni
sindacali, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2005, n. 248.

224. All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 140, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «attività di controllo fiscale,» sono
inserite le seguenti: «dei risparmi di spesa conseguenti a controlli
che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di
rimborsi o di crediti d’imposta,»;
b) dopo le parole: «di tali risorse» sono inserite le seguenti: «,
per l’amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle
di rispettiva competenza,»;
c) le parole: «con effetto dall’anno 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2004 e 2005»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con effetto dall’anno
2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da
destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore
a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento».

225. Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonché al personale delle agenzie fiscali».

226. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge
17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 156, è ridotta di 500.000 euro per l’anno 2007.

227. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente
a Poste italiane Spa.

228. Le assunzioni di cui ai commi 217, 219, 221 e 223 sono autorizzate secondo
le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell’anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validità di
cui all’articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato
al 31 dicembre 2008.

229. All’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A
decorrere dall’anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere
dall’anno 2010».

230. Con effetto dall’anno 2007, all’articolo 1, comma 187, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: «60 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «40 per cento».

231. I commi 228 e 229 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono abrogati.

232. All’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«
h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;
h-quater) del personale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile».

233. Le assunzioni autorizzate per l’anno 2006 con decreto del Presidente
della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117
del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.

234. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali
e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la
protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la propria
dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza
attualmente prevista dall’articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei
limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge.

235. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire
il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre
una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore
al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate
in via continuativa dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale.
La delibera dell’Autorità recante la proposta motivata di cui al periodo
precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per
l’approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro dell’economia
e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso
il quale la delibera diventa esecutiva.

236. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati
dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto
del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato:
a) all’immissione in servizio di cento unità di personale risultato
idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi
795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2,
per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana,
Umbria e Veneto;
b) all’immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento
delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore
ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.

237. Per l’attuazione del comma 236, a decorrere dall’anno 2007, è autorizzata
la spesa annua di 5 milioni di euro con riferimento al comma 236, lettera a),
e di 5 milioni di euro con riferimento al comma 236, lettera b).

238. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale
previste per il biennio 2006-2007 dall’articolo 1, comma 183, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate per
l’anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 2.193 milioni
di euro.

239. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione
collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni
di cui al comma 238, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio,
il complesso delle risorse di cui al comma 238.

240. All’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma
7 è sostituito dal seguente:
«
7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi
entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, decorsi
i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell’esame dell’ipotesi
di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine può essere
sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate
esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio
dei ministri. L’ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi
sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque essere
adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla
scadenza del termine assegnato all’ARAN, fatta salva l’autonomia negoziale
delle parti in ordine ad un’eventuale modifica delle clausole contrattuali.
In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo
giorno dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, che è trasmesso
dall’ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore
entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall’applicazione
del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato
anche nell’ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui
all’articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma
3 del presente articolo».

241. Le risorse previste dall’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale
in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per
l’anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 1.032 milioni
di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro
e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

242. Le somme di cui ai commi 238 e 241, comprensive degli oneri contributivi
e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono
a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

243. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma
238. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso
il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni
in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

244. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 310 a 346, gli enti sottoposti
al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale,
anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative.
A tale fine, nell’ambito della propria autonomia, possono fare riferimento
ai princìpi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 212
a 235 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo;
b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa
al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l’obiettivo
di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all’articolo
1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, commi
da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto
dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per
gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

245. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
enti di cui al comma 244, fermo restando il rispetto delle regole del patto
di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili
in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio
a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua
tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data
del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive
di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione
del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede
previo espletamento di prove selettive.

246. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 244, che
procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle
condizioni previste dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una
quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti
con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata
e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva
di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

247. Gli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006 le regole del patto
di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

248. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno,
le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non
devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli enti di cui
al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle
cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute
nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 245.

249. Al fine di limitare le consulenze e gli incarichi impropri, comunque
denominati, e conseguire relativi risparmi di spesa, le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e
successive modificazioni, devono accertare preventivamente il possesso dell’esperienza
e di titoli specifici dei soggetti esterni alle amministrazioni stesse.

250. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione
del protocollo d’intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in data 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto
per gli anni 2005 e 2006 dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e, per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 198, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non
superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare
dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tale fine si considerano anche
le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le
spese di personale sono considerate al netto: 1) per l’anno 2004, delle spese
per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi
nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti
successivamente all’anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono
essere escluse sia per l’anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari
o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato
e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell’ambito
degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento
degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato
in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre
2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile
o con convenzioni e la relativa spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze
finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito
e nel rispetto dell’obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata
la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte
da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente
lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai princìpi desumibili
dalle disposizioni di cui ai commi da 212 a 235;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento
della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall’articolo 1,
commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere
coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della
spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli
enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007
e 2008 dall’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall’articolo
1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite
da quelle indicate nel presente comma;
e) alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle
disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di
quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall’articolo
1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005
e 2006 e dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per l’anno 2006, si provvede nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata
adempiente accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In
caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque
assicurato l’equilibrio economico.

251. È autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni
da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa,
all’incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali
in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all’incremento
dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie,
di stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006,
n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l’amministrazione
degli interventi.

252. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione
della tariffa consolare di cui all’articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del Ministro degli
affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata al
funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all’estero.

253. L’articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, è abrogato.

254. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000,
n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n.
226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d’anno a decorrere dall’anno
2007.

255. Al fine di potenziare l’attività ispettiva, il Comando dei carabinieri
per la tutela del lavoro è incrementato di sessanta unità di
personale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque
ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri,
da considerare in soprannumero rispetto all’organico dell’Arma dei carabinieri
previsto dalle norme vigenti.

256. Per le finalità di cui al comma 255, è autorizzato il ricorso
ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di
personale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.

257. Nel nuovo contingente di cui al comma 255 deve essere previsto almeno
il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa
nella materia giuslavoristica.

258. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all’ecomafia ed alle
altre forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso
azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi
di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell’ambiente
sul territorio nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del
Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente, che è a tale fine
autorizzato per l’anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad
un massimo di venti unità di personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori
e due appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all’organico
dell’Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.

259. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari
di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall’articolo 2, primo comma,
della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere
dal 1o gennaio 2007.

260. Per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l’adeguamento
retributivo previsto dall’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto
per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al
personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui,
senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell’anno 2009 nella
misura piena dell’indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva
cui applicarlo.

261. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo
24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati
i criteri applicativi dell’articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge,
sulla base dei medesimi princìpi e modalità. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trova
applicazione anche nei confronti del personale di cui all’articolo 5, terzo
comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché del
personale di cui all’articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari
comunque denominati in godimento.

262. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
121 a 261, aventi riflessi sull’organizzazione e sulla gestione dei rapporti
di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

263. A decorrere dall’anno 2007, al fine di aumentare l’efficienza e la celerità dei
processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale
di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale
delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del
personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono
gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture
scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione
ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare
i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti
i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche
delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza
delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle
risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero
della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.

264. Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell’anno di competenza, sono utilizzate
nell’esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell’anno
2006 è assegnata nell’anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome,
per il miglioramento dell’offerta formativa e per la formazione del personale,
sulla base di quanto previsto dalla direttiva n. 33 del 3 aprile 2006 del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

265. Per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’amministrazione
scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale,
che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia
ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più decreti del
Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall’anno
scolastico 2007-2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi
al fine di valorizzare la responsabilità dell’amministrazione e delle
istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti
responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse
realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale
del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione
dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L’adozione
di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi
scolastici attraverso la flessibilità e l’individualizzazione della
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo
40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l’individuazione di
organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta
collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie
locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato
di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica circa la concreta fattibilità dello
stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione
al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare
e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni
tese ad abbassare l’età media del personale docente e di definire contestualmente
procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti.
Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per
il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000
unità. A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni
a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico
2010/2011, le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, cessano di avere efficacia ai fini dell’accesso ai ruoli nella misura
del 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi dell’articolo
399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Dal medesimo anno scolastico
2010/2011 cessa di avere efficacia la validità delle graduatorie dei
concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente alla data di entrata
in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente
disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle
predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami
e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l’assunzione a
tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata
con effetto dal 1o settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera
h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla
predetta data. Ai docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale,
conseguita entro la data del 2 maggio 2005, di scadenza dei termini per l’inclusione
nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del
requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della
legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi prioritari compilati
ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto
il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti
di strumento musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333. In ogni caso, ove a seguito della piena attuazione
del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente,
fosse necessario comunque procedere alla copertura di posti disponibili, in
deroga al meccanismo di cui alla presente disposizione, e fatto salvo comunque
il criterio di cui alla lettera a), previo parere del CNPI, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, si può attingere alle graduatorie
permanenti nonché alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
banditi in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.
Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate
su posti della medesima classe di concorso;
d) l’attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di
monitoraggio a sostegno delle competenze dell’autonomia scolastica relativamente
alle supplenze brevi, con l’obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi
delle assenze ai valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma
128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’adozione di un piano biennale
di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni
scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze
necessarie per l’insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido
conseguimento dell’obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza,
integrati da momenti intensivi in presenza;
f) il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti
dell’istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall’anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo
criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione
e di funzionale collegamento con il territorio.

266. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 265 è adottato
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto concernente
la materia di cui alla lettera b) del comma 265 è adottato d’intesa
con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla
lettera c) del comma 265 è adottato di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione.

267. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è ridefinita
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato,
a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti
biennali delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti
nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono
ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei
titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella. Ai fini di quanto previsto
dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti
criteri e requisiti per l’accreditamento delle strutture formative e dei corsi.

268. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, terzo periodo,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al
personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato
fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente
dei posti vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione scolastica, nonché presso
le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del
predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine
fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero fino al 31
dicembre 2008.

269. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano
di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull’organico
provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale. La riconversione,
obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla copertura
dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili
con l’esperienza professionale maturata, nonché all’acquisizione del
titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno. L’assorbimento
del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l’anno
scolastico 2007/2008.

270. Allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella
dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa
delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l’interazione con il
territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione,
ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
la «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica»,
di seguito denominata «Agenzia», avente sede a Firenze, articolata,
anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici
regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca
e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia
di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.

271. L’organizzazione dell’Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita
con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300. L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente
svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto
nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE),
che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’Agenzia,
e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o
più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata
la dotazione organica del personale dell’Agenzia e delle sue articolazioni
territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale
già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione,
per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed
economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresì,
le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti
di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante
procedure selettive di natura concorsuale.

272. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l’autonomia
amministrativa dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:
a) le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite, ovunque ricorrano,
dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;
b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«
Art. 4. – (Organi). – 1. Gli organi dell’Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti»;
c) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«
1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica
e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi
di valutazione in Italia ed all’estero. È nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione
del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo
dell’Istituto fra i propri componenti. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile,
con le medesime modalità, per un ulteriore triennio»;
d) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«
1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri,
nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di
quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono
scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto, sulla
base di una indicazione di candidati effettuata da un’apposita commissione,
previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all’acquisizione
dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta
da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative
e scientifiche».

273. L’INVALSI, fermo restando quando previsto dall’articolo 20 del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area V della dirigenza
per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103
del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell’ufficio
scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica
istruzione, assume i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione
del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;

b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

274. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione
organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi
bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi
vincitori.

275. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell’INVALSI cessano dall’incarico.
In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno
o più commissari straordinari.

276. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le
istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti,
nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica
istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore
spesa derivante dall’attuazione del presente comma resta a disposizione delle
istituzioni scolastiche interessate.

277. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure
concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti
princìpi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel
triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto
al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative
statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo
un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una
preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale,
in sostituzione dell’attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o
più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione;
effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della
graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore
a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione
dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni
vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento
medesimo.

278. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 277 si procede
alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente
scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti,
sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009,
dei candidati del citato concorso che abbiano superato le prove di esame propedeutiche
alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione
finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso,
senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede,
altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale e interregionale,
questi ultimi a domanda, relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri
candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di
formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non
utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare
con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall’amministrazione
con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell’anno scolastico
2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio
in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di
merito.

279. Dall’attuazione dei commi da 265 a 278 devono conseguire economie di
spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l’anno
2007, a euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere
dall’anno 2009.

280. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio
di cui ai commi 184 e 279, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:
a) relativamente al comma 184, alla riduzione delle dotazioni di bilancio,
relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza
degli importi indicati dal medesimo comma 184;
b) relativamente al comma 279, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio
del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle
competenze spettanti al personale della scuola e dell’amministrazione centrale
e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza
degli importi indicati dal medesimo comma 279.

281. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata
a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore
o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo
anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente
elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai
sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’adempimento dell’obbligo di istruzione
deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo
ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula
relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore,
sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica
istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici
previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero
della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire
e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo
di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei
predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto
con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto
sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L’innalzamento
dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008.

282. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 281, proseguono
i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo
28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati
i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti
percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate
alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione.
Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla
base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

283. Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’articolo
4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni
di euro per l’anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente
periodo è destinato al completamento delle attività di messa
in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei
competenti enti locali. Per tali finalità, le regioni e gli enti locali
concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta,
nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 4 della medesima legge
n. 23 del 1996. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di
adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza
al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla
data di sottoscrizione dell’accordo denominato «patto per la sicurezza» tra
Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima
regione.

284. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione
di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni,
il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per
il triennio 2007-2009, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti,
indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli
istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l’abbattimento
delle barriere architettoniche o l’adeguamento delle strutture alle vigenti
disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo
e di vigilanza dell’INAIL determina altresì l’entità delle risorse
da destinare annualmente alle finalità di cui al presente comma, utilizzando
a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle
iniziative di attuazione dell’articolo 24 del citato decreto legislativo n.
38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione
dell’INAIL definisce i criteri e le modalità per l’approvazione dei
singoli progetti e provvede all’approvazione dei finanziamenti dei singoli
progetti.

285. Al fine di favorire ampliamenti dell’offerta formativa e una piena fruizione
degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da
quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in
generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica
istruzione definisce, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri
e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni
scolastiche.

286. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti
del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore. Il disposto
del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il
secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e si applica, altresì,
limitatamente all’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo.
Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori
sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

287. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini
al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa
rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione
di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica,
flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia
di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie,
con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni
sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, per favorire un’effettiva
continuità del percorso formativo lungo l’asse cronologico 0-6 anni
di età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione
delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione
ordinamentale ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi
formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato
nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste
dall’articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento
dell’articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge.
L’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato.

288. A decorrere dall’anno 2007, il sistema dell’istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato
nel quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale e delle misure
per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.

289. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia,
in relazione agli obiettivi fissati dall’Unione europea, allo scopo di far
conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta,
anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana,
i centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali,
funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono
riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati «Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti». Ad essi è attribuita
autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento
di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici,
da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del
numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali
disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui
al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentita la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.

290. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni
di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni
tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attività didattiche.

291. Per gli interventi previsti dai commi da 281 a 290, con esclusione del
comma 283, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall’anno
2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le variazioni di bilancio
per l’assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 281
a 290.

292. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta
dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere
dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali
di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni
di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell’infanzia.

293. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito
decreto, i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole
paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico
senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi
fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati
secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell’infanzia, scuole
primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

294. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno
finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti
gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente
generato in ciascun anno, non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo
nell’esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell’università e
della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario
programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane
(CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle
risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo
l’equilibrata distribuzione delle opportunità formative.

295. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto
nazionale di fisica nucleare, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente,
il Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno
finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al
fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato
del 4 per cento annuo.

296. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 295 è determinato
annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato
nell’anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal comma
295. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo
economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante
a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione
con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti
del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati
i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato
per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni
per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei
programmi ed attività per conto e nell’interesse dei Ministeri che li
finanziano.

297. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui
all’articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

298. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario
statale dal comma 294 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma
295 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente
a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

299. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere
ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro
il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come
risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro
il limite del 90 per cento delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta
della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere
autorizzate, per tener conto di specifiche esigenze funzionali di singoli enti,
ulteriori assunzioni di personale di ricerca, entro il limite di spesa corrispondente
al 10 per cento delle cessazioni complessive dell’anno precedente. A tale scopo
gli enti trasmettono al Ministero vigilante, entro il mese di febbraio di ciascuno
degli anni 2008 e 2009, un prospetto analitico relativo alle cessazioni ed
al relativo costo.

300. Sono fatti salvi i princìpi di cui ai commi 219 e 222.

301. Nell’anno 2007, gli enti di cui al comma 299 possono avviare procedure
concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente
al 1o gennaio 2008, fermi i limiti di cui al comma 299 riferiti all’anno 2006.

302. Ai fini dell’applicazione dei commi 299 e 301, sono fatte salve le assunzioni
conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate
alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all’esito
dei medesimi sono computati ai fini dell’applicazione dei predetti commi.

303. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari,
il Ministro dell’universita e della ricerca, con proprio decreto da emanare
entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN)
e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore,
banditi dalle università successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge, con particolare riguardo alle modalità procedurali
ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell’attività di
ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard
internazionali.

304. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il
decreto di cui al comma 303 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore
da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro
il 30 giugno 2008.

305. Per l’anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo determinato
presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore
di concorso per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato
ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione
risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 217, può essere
mantenuto in servizio a tempo determinato per l’anno 2007, qualora i relativi
oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di
finanziamento ordinario degli enti stessi.

306. All’onere derivante dal comma 305 si provvede nel limite di 20 milioni
di euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per l’anno 2008 e di 80 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2009.

307. Fermo quanto previsto dai commi 299, 300 e 301, entro il 30 aprile 2007
il Ministro dell’università e della ricerca, sentiti i presidenti degli
enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori
nell’ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e
della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità procedimentali
con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti
di lavoro, dei titoli scientifici e dell’attività di ricerca svolta.

308. Per l’attuazione del piano di cui al comma 307, è autorizzata
la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008.

309. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali
e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale,
di istituire e attivare facoltà o corsi di studio in comuni diversi
da quello ove l’ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti
di comune confinante.

310. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 311 a 327, che costituiscono princìpi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

311. A decorrere dall’anno 2007, è avviata una sperimentazione, con
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per
il patto di stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione
del saldo e le modalità di sperimentazione sono definiti con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta Conferenza.

312. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 311, per
il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione
a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 313, non può essere
superiore, per l’anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell’anno
2005 diminuito dell’1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere
superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell’anno precedente,
calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno,
aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.

313. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle
spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti.

314. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in
termini di cassa.

315. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun
anno, con il Ministro dell’economia e delle finanze il livello complessivo
delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti,
in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009;
a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell’ente trasmette
la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di
mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto
ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di
cui ai commi da 328 a 346 le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora
le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di
ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le
disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 328 a 346.

316. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti
dal comma 315, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il
bilancio dello Stato, in misura proporzionale all’incidenza della finanza di
ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale
e locale complessiva, anche mediante l’assunzione dell’esercizio di funzioni
statali, attraverso l’emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite
dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali
norme di attuazione precisano le modalità e l’entità dei risparmi
per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

317. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 311, le
norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare
in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste
dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l’ordinamento
della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative
norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell’imposta
regionale sulle attività produttive e dell’addizionale dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche.

318. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno
nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli
enti ad ordinamento regionale o provinciale.

319. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie
strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di
indebitamento, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi da 16 a 21,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino ad un ammontare complessivo delle
relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle
entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome
sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva
la facoltà di prevedere un limite inferiore all’indebitamento.

320. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 311, si
procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome,
a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno
e l’anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque
tenere conto del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza è calcolato
quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti
e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti,
per la parte in conto capitale.

321. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno
nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia
la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con
le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.

322. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno,
ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento,
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale
dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto
e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 321.

323. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno,
ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad
osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione
a quanto stabilito nel comma 317. Fino alla emanazione delle predette norme
di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall’accordo concluso
ai sensi del comma 315.

324. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo
agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi 322 e 323,
il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma
ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo
a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto
di cui al comma 321. Qualora l’ente non adempia, il presidente della regione,
in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari
provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le
stesse modalità. Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione
necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 321 degli
elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non hanno rispettato
il patto di stabilità interno, di quelle che hanno adottato opportuni
provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato
la prescritta comunicazione.

325. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 324,
nella regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all’anno
in corso, si applica automaticamente:
a) l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all’articolo
17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258,
con efficacia dal 15 luglio;
b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, con l’aumento di 5 punti percentuali delle tariffe
vigenti.

326. Nelle regioni e nelle province autonome in cui l’imposta regionale sulla
benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge
si applica l’ulteriore aumento di euro 0,0129.

327. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta
non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 325 e 326.

328. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009
con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 329 a 346, che costituiscono
princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi
degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

329. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo
tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

330. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento
del saldo, gli enti di cui al comma 328 devono seguire la seguente procedura:
a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa,
come definiti al comma 332 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare
ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:
1) province: 0,400 per l’anno 2007, 0,210 per l’anno 2008 e 0,117 per l’anno
2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l’anno 2007,
0,205 per l’anno 2008 e 0,155 per l’anno 2009;
b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di
cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri
conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:
1) province: 0,041 per l’anno 2007, 0,022 per l’anno 2008 e 0,012 per l’anno
2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l’anno 2007,
0,017 per l’anno 2008 e 0,013 per l’anno 2009;
c) determinare l’importo annuo della manovra mediante la somma degli importi,
considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che presentano
una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano
l’importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi
alla spesa di cui alla lettera b).

331. Nel caso in cui l’incidenza percentuale dell’importo di cui al comma
330, lettera c), sull’importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali
al netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma
328, superiore all’8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del
patto di stabilità interno l’importo corrispondente all’8 per cento
della suddetta media triennale.

332. Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza
tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti
e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario
non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le
spese derivanti dalla concessione di crediti.

333. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno,
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo
finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello
medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata
ai sensi del comma 330, lettera c), ovvero del comma 331. Le maggiori entrate
derivanti dall’attuazione dell’articolo 7 concorrono al conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilità interno.

334. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno
i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa,
nella misura a tale titolo comunicata dall’amministrazione statale interessata.

335. Ai fini del comma 337, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la
gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate
finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione
di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti; il saldo finanziario
in termini di competenza, da considerare ai fini del presente comma, è costituito
dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti
e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti,
per la parte in conto capitale. Nel saldo finanziario non sono considerate
le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo
triennio, all’estinzione anticipata di prestiti.

336. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno,
le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono
trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo
di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto
di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata
al comma 335, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti
con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo
dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 330 e 331.

337. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno,
ciascuno degli enti di cui al comma 328 è tenuto a inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento,
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale
e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le
modalità definiti dal decreto di cui al comma 336.

338. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla
media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili
i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest’ultimo
costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto
di stabilità interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle
nuove regole del patto di stabilità interno dall’anno 2009 assumendo,
quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’esercizio
2007.

339. Gli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno
dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

340. Si intendono esclusi per l’anno 2006 dal rispetto degli obiettivi del
patto di stabilità interno, di cui all’articolo 1, comma 140, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli enti locali per i quali nell’anno 2004,
anche per frazione di anno, l’organo consiliare è stato commissariato
ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

341. Le informazioni previste dai commi 336 e 337 sono messe a disposizione
dell’UPI e dell’ANCI da parte del Ministero dell’economia e delle finanze secondo
modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

342. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato
con la procedura di cui al comma 337 del presente articolo, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno
2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti
entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti
devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite
dal decreto di cui al comma 336. Qualora i suddetti enti non adempiano, il
sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad
acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere
comunicati, entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto
di cui al comma 336. Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione
necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 336 degli
elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno,
di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli
per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

343. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 342:
a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso,
i contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota
vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;
b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso,
l’imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere
dal 1o luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla
tariffa vigente nelle province stesse.

344. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta
non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 343.

345. I commi 23, 24, 25 e 26 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.

346. All’articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: «per il Consiglio superiore della magistratura,» sono inserite
le seguenti: «per gli enti gestori delle aree naturali protette,».

347. I trasferimenti erariali per l’anno 2007 in favore di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi
153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

348. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale
al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo
31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per
l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono prorogate per l’anno 2007.

349. All’articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, le parole: «non supera il 12 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «non supera il 15 per cento». All’articolo
1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: «non
superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non
superiore al 15 per cento» e la lettera c) è abrogata.

350. Per il triennio 2007-2009, a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo
34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
sono disposti i seguenti interventi:
a) fino ad un importo complessivo di 44 milioni di euro, il contributo ordinario,
al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di compartecipazione
al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementato
in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e
la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento, secondo
gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato
ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;
b) fino ad un importo complessivo di 56 milioni di euro, il contributo ordinario,
al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di compartecipazione
al gettito dell’IRPEF, è incrementato in misura pari al 30 per cento
per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra
la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione
residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi
dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato
ad interventi di natura sociale;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, tra loro associati
o che hanno delegato funzioni alle comunità montane, è concesso
un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro,
per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo
nazionale ordinario per gli investimenti;
d) ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi quelli già beneficiari
degli interventi di cui alle lettere a) e b), è concesso un contributo,
in proporzione alla popolazione residente, fino ad un importo complessivo di
45,9 milioni di euro;
e) per un importo complessivo di 37,5 milioni di euro per le finalità di
cui al comma 248 della presente legge.

351. A decorrere dall’anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie
di cui all’articolo 144 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti
a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa
presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi
rimborsati a spese di investimento.

352. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi
consiliari sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell’interno
provvede, su richiesta della commissione straordinaria, ad erogare in un’unica
soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito
dell’IRPEF spettanti per l’intero esercizio.

353. Per la copertura degli oneri di cui all’articolo 145 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

354. A favore degli enti locali che si trovano, alla data di entrata in vigore
della presente legge, nella condizione di cui all’articolo 143 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto
dal Ministero dell’interno, per l’anno 2007, un contributo destinato alla realizzazione
o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima complessiva di 50 milioni
di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31
dicembre 2005. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000
abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

355. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi da 351 a 354 si provvede
a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

356. Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali
e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate,
per l’anno 2007, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo
2005, n. 26.

357. Per l’anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni
previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, possono essere, in via d’eccezione, destinati al finanziamento
di spese correnti, purché in misura non superiore al 35 per cento.

358. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo
le parole: «servizi non commerciali» sono inserite le seguenti: «,
per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,».

359. A decorrere dall’anno 2007, la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma
4, del regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti
trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro dell’interno
1o luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dell’imposta comunale sugli
immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata
al Ministero dell’interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza,
del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la
minore entrata.

360. Le dichiarazioni relative alle minori entrate dell’imposta comunale sugli
immobili derivanti da fabbricati del gruppo catastale D registrate per ciascuno
degli anni 2005 e precedenti, se non già presentate, devono essere trasmesse
al Ministero dell’interno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio
del 30 giugno 2007 ed essere corredate da un’attestazione, a firma del responsabile
del servizio finanziario dell’ente locale, sull’ammontare dei contributi statali
ricevuti a tale titolo per ciascuno degli anni in questione.

361. All’articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, concernente l’individuazione degli enti locali strutturalmente
deficitari e relativi controlli, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino
alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per
il triennio precedente».

362. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi
dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, gli incarichi di cui all’articolo 110 del medesimo testo unico nonché l’incarico
di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata
e continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro quarantacinque
giorni dall’insediamento della commissione straordinaria per la gestione dell’ente.

363. Ai fini dell’invarianza delle disposizioni recate dai commi da 350 a
362 sul fabbisogno e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni,
il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotto di 195
milioni di euro per l’anno 2007, 130 milioni di euro per l’anno 2008 e 65 milioni
di euro per l’anno 2009.

364. In attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia
di organi di governo degli enti locali in attuazione dell’articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, al testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate, per esigenze
di coordinamento della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 dell’articolo 78 è sostituito dal seguente:
«
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori
e ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi
e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti
al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province nonché di
altri enti territoriali. I medesimi soggetti non possono ricoprire i suddetti
incarichi presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo
ed alla vigilanza dei relativi comuni e province se non siano decorsi almeno
due anni dalla cessazione dall’incarico di sindaco, presidente della provincia,
assessore o consigliere comunale o provinciale»;
b) il comma 2 dell’articolo 82 è sostituito dal seguente:
«
2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane
hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone
di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso
l’ammontare percepito nell’ambito di un anno da un consigliere può superare
l’importo pari al 30 per cento dell’indennità massima prevista per il
rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8»;
c) il comma 4 dell’articolo 82 è abrogato;
d) la lettera c) del comma 8 dell’articolo 82 è sostituita dalla seguente:
«
c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti del consiglio,
dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province e degli assessori in rapporto
alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della
provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi
fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di
funzione nella misura non superiore al 70 per cento della misura prevista per
il comune avente maggiore popolazione»;
e) al comma 11 dell’articolo 82, le parole: «incrementati o» e
il secondo periodo sono soppressi. Entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le amministrazioni locali adeguano per il futuro gli
importi delle indennità e dei gettoni di presenza di cui all’articolo
82, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come modificato dalla presente lettera, se superiori a quelli previsti
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000,
n. 119, al limite massimo previsto dal medesimo regolamento;
f) l’articolo 84 è sostituito dal seguente:
«
Art. 84. – (Rimborsi per spese di viaggio). – 1. Agli amministratori che, in
ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha
sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione
nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio
nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese
di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo
per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno,
d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione dei rimborsi di cui al comma 1 è effettuata dal dirigente
competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle
spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata
e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha
sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente
sostenute per la partecipazione a ognuna delle sedute dei rispettivi organi
dell’assemblea ed esecutivi, nonchè per la presenza necessaria presso
la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».

365. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica
di componente degli organi di amministrazione di società di capitali
partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun
emolumento a carico della società.

366. L’indennità di fine mandato prevista dall’articolo 10 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel
caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

367. All’articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da collocare sul mercato,
secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto
mesi» sono soppresse;
c) al comma 4, secondo periodo, la parola: «perfezionate» è sostituita
dalla seguente: «bandite».

368. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni,
normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri
degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento
alla diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti
degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione
degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento
delle strutture organizzative.

369. La disposizione di cui al comma 368 costituisce principio fondamentale
di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri
stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea.

370. I risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del comma 368 devono garantire
un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per
cento rispetto ai saldi dell’anno precedente.

371. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della
qualità dell’azione di governo degli enti locali nonché di accertare
la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali di
cui ai commi 373, 374 e 375, è istituita un’Unità per il monitoraggio,
dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, incaricata di provvedere
alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali, alla
definizione dei parametri di valutazione della loro attività, alla misurazione
dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini, all’apprezzamento
dei risultati conseguiti, al monitoraggio del rispetto dei vincoli finanziari
derivanti dal patto di stabilità e crescita interno, ferme restando
le competenze in materia del Ministero dell’economia e delle finanze, ed all’accertamento
delle condizioni che legittimano i benefìci previsti dal presente comma.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con
il Ministro dell’interno e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni
relative alla composizione dell’Unità, alla sua organizzazione ed al
suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
sono attribuite le funzioni di vigilanza sull’Unità.

372. Per il funzionamento dell’Unità è istituito un fondo, nell’ambito
del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione
finanziaria pari a 2 milioni di euro per l’anno 2007. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria
generale dello Stato e della Corte dei conti.

373. Ai comuni che procedono alla fusione ai sensi dell’articolo 15, comma
2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano, per un triennio,
le disposizioni in materia di patto di stabilità.

374. I nuovi comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni
contigui ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno diritto a ricevere trasferimenti
erariali aggiuntivi pari al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla
fusione, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 per cento
di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti
diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.

375. I comuni che conseguono risparmi di spesa attraverso l’esercizio associato
di funzioni e servizi di cui all’articolo 33 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero attraverso gli altri strumenti previsti
dagli articoli 24 e 30 del medesimo testo unico, hanno diritto a ricevere trasferimenti
erariali aggiuntivi pari al 50 per cento dei risparmi di spesa, calcolati sulla
base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze. Una quota non superiore al 5 per cento di tali trasferimenti
aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla
retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.

376. All’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«
5-bis. Non possono dare luogo alla costituzione di unioni di comuni o, comunque,
farvi parte quei comuni che facciano parte delle comunità montane previste
dall’articolo 27».

377. I comuni che, alla data di entrata di vigore della presente legge, facciano
parte sia di un’unione di comuni sia di una comunità montana devono
recedere dall’uno o dall’altro ente entro sei mesi dalla medesima data di entrata
in vigore.

378. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il
compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti
del consiglio di amministrazione, non può essere superiore al 70 per
cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente
della provincia ai sensi dell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dal comma 364 della presente legge. Nelle società a partecipazione
mista costituite tra comuni, province e società loro partecipate o altri
enti pubblici, le amministrazioni comunali o provinciali, in qualità di
socio di diritto privato, sono chiamate, attraverso i propri rappresentanti
nei competenti organi statutari, a deliberare, per il presidente e i componenti
del consiglio di amministrazione, un compenso non superiore al 70 per cento
delle indennità spettanti rispettivamente al sindaco e al presidente
della provincia dell’ente avente maggiore popolazione ai sensi dell’articolo
82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

379. Il limite di cui al comma 378 non si applica agli amministratori di cui
all’articolo 2381, secondo comma, del codice civile.

380. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di
enti locali, il compenso di cui al comma 378, nella misura ivi prevista, è calcolato
in percentuale delle indennità di maggiore importo tra quelle spettanti
ai rappresentanti degli enti locali soci.

381. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto
il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l’indennità di
missione alle condizioni e nella misura fissate ai sensi dell’articolo 84 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

382. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione
delle società partecipate totalmente da enti locali, ovvero delle società miste
costituite tra comuni, province e società direttamente o indirettamente
loro partecipate o altri enti pubblici, non può essere superiore a tre,
ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari
o superiore all’importo determinato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle
società a partecipazione mista con privati il numero massimo dei componenti
del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali non può essere
superiore a cinque e il massimo compenso annuale lordo dei medesimi è stabilito
nella misura di cui al comma 378. Le società adeguano i propri statuti
e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo
periodo.

383. Le regioni adeguano ai princìpi di cui ai commi da 378 a 382 la
disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate
e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette
società.

384. All’articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «consigli circoscrizionali» sono
inserite le seguenti: «dei soli comuni capoluogo di provincia»;
b) al comma 2, dopo la parola: «circoscrizionali» sono inserite
le seguenti: «, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,».

385. Al comma 3 dell’articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, le parole: «5.000» sono sostituite dalle
seguenti: «15.000». Le disposizioni introdotte dai commi da 378
fino al presente comma si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il
rinnovo dei consigli comunali e provinciali, successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge, ai comuni e alle province ad esse interessati
e, successivamente, agli enti di volta in volta chiamati a rinnovare i propri
organi elettivi.

386. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, come da ultimo modificato dal comma 390, è stabilito per l’anno
2007:
a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in
favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS);
b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti
attività commerciali e della gestione artigiani.

387. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 386, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2007 in 16.650,39 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 386, lettera a), e in 4.114,39 milioni
di euro per le gestioni di cui al comma 386, lettera b).

388. Gli importi complessivi di cui ai commi 386 e 387 sono ripartiti tra
le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene
al trasferimento di cui al comma 386, lettera a), della somma di 945,10 milioni
di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al
netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.

389. All’articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole
da: «secondo i seguenti criteri» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «secondo il criterio del rapporto tra contribuzione
e prestazioni con l’applicazione di aliquote contributive non inferiori alla
media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati».

390. All’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Sono
altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni
di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un
importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dall’anno 1997,
in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti
annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 37, comma 5, della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato
secondo i medesimi criteri».

391. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane Spa
verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni
effettuati fino alla fine dell’anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute
da Poste italiane Spa, ai sensi dell’articolo 16 della legge 12 agosto 1974,
n. 370, per il pagamento delle pensioni a carico dell’INPS fino alla predetta
data si intendono concesse direttamente all’INPS e, conseguentemente, sono
apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio
dello Stato.

392. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per
l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili,
ciechi e sordi di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, valutati in 534 milioni di euro per l’esercizio 2005 e in 400 milioni
di euro per l’anno 2006:
a) per l’anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del
bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla gestione di
cui all’articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto
agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo
pari a 534 milioni di euro;
b) per l’anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per
l’anno 2005, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9
marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni
e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione,
come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2005 del medesimo Istituto,
per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate
per i rispettivi scopi.

393. Il termine previsto per gli adempimenti di cui al comma 3, lettere a)
e b), dell’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è fissato
in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 401.
Il termine fissato dal comma 4 del medesimo articolo 23 del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005 è rideterminato in trentuno giorni dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 401.

394. Con effetto dal 1o gennaio 2007, è istituito il «Fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di
finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito,
per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso
la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti
del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo
2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al
comma 395, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

395. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1o gennaio 2007, al fine
del finanziamento del Fondo di cui al comma 394, al medesimo Fondo affluisce
un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile, al
netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio
1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle
forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori
di lavoro al Fondo di cui al comma 394, secondo le modalità stabilite
con il decreto di cui al comma 396. Non sono tenuti al versamento del predetto
contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50
addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative
anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un’unica domanda,
presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite
con il decreto di cui al comma 396, dal Fondo di cui al comma 394, limitatamente
alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre
per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.

396. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 394 e 395
sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

397. Le risorse del Fondo di cui al comma 394, al netto delle prestazioni
erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento
del contributo di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, come modificato dal comma 400, e degli oneri conseguenti alle
maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione
della presente disposizione, nonché dall’applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito
dal comma 402, nonché degli oneri di cui al comma 401, sono destinate,
nei limiti degli importi di cui all’elenco 1, al finanziamento dei relativi
interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento
di cui al comma 398.

398. Con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse
del Fondo di cui al comma 394, al netto delle prestazioni e degli oneri di
cui al comma 397.

399. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 397, nei limiti
degli importi di cui all’elenco 1, sono accantonati e possono essere utilizzati
per gli importi accertati ai sensi del comma 398, con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche
comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 394
e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del medesimo
comma 397 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma
di stabilità dell’Italia.

400. All’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«
1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al quattro per
cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari
e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile; per
le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al sei per
cento.
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al
Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito
alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo
2120 del codice civile.
3. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento
del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione
ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto
di cui all’articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante
una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri,
correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto
stabilito dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni»;
b) il comma 4 è abrogato.

401. Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza
del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche
complementari nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione
delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzata,
per l’anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle predette
somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8
del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure
di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del
trattamento di fine rapporto maturando, e dall’articolo 9 del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005.

402. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«
Art. 8. – (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l’erogazione del TFR). – 1. In relazione ai maggiori
oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote
di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari
ovvero al "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice
civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1o
gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l’esonero dal
versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti
alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun
lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell’allegata tabella
A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme
pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello
Stato. L’esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente
considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e
per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia
di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il
contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845. Qualora l’esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con
riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il
singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88, l’importo differenziale è trattenuto, a titolo
di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei
contributi dovuti all’INPS medesimo. L’onere derivante dal presente comma è valutato
in 414 milioni di euro per l’anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009»;
b) alla tabella A, le parole: «prevista dall’articolo 8, comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «prevista dall’articolo 8, comma 1».

403. Con effetto dal 1o gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti
alle gestioni autonome dell’INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per
cento. A decorrere dal 1o gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al
20 per cento.

404. Con effetto dal 1o gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento
per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive
ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota
a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote
di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote
dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.

405. Con effetto dal 1o gennaio 2007, l’aliquota contributiva pensionistica
per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme
obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla
medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.

406. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1o gennaio
2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani
e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo
tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti
dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento
ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni
l’obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore
degli apprendisti artigiani di cui all’articolo 16 della legge 21 dicembre
1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero
di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10
per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione
dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato
di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno
di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel
secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per
cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi
al secondo. A decorrere dal 1o gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto
di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni
in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina
generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita
con il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.

407. A decorrere dal 1o gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie,
i cui importi superino complessivamente un importo pari a 5.000 euro mensili,
rivalutato annualmente nella misura stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera
d), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto sull’importo eccedente
il predetto limite mensile un contributo di solidarietà nella misura
del 3 per cento, destinato al finanziamento della gestione pensionistica di
riferimento. Al predetto importo complessivo concorrono anche i trattamenti
integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le
forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle
di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano
comunque prestazioni complementari al trattamento di base ai dipendenti pubblici,
inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa
la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni
di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie
e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento
di base. Ai fini del prelievo del contributo di solidarietà è preso
a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato.
L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati,
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti
interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di solidarietà,
secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

408. L’articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso
che, in caso di trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria
italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza
di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione
pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata
moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il
risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti
in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti
pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata
in vigore della presente legge.

409. Con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione
dell’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni
di euro per l’anno 2007.

410. Con effetto dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, è stabilita
con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo
di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito
contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell’ente accertato
in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 superiore al tasso di variazione
nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione
previsionale e programmatica per l’anno 2007 e, comunque, per un importo non
superiore a 300 milioni di euro.

411. All’articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, primo
periodo, dopo le parole: «sulla domanda» sono inserite le seguenti: «,
laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri
elementi necessari per l’avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti
atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della
pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili
d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda
risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono
dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso
idonei strumenti di pubblicità l’elenco completo della documentazione
necessaria al fine dell’esame della domanda».

412. A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli interessi legali di cui all’articolo
16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal comma
411 sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti
ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi
nominativi annuali degli operai agricoli di cui all’articolo 9-quinquies, comma
3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

413. Il comma 4 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta
nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968,
n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall’articolo
7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

414. Al comma 5 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «e
assimilati» sono soppresse.

415. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie
assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti
ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità giornaliera
di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di venti giorni nell’arco
dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a
quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi
e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza
ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura
della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto
a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa
vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera,
il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno
solare. Per la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia che
dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni.
Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia
di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia
di cui all’articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive
modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all’indennità di
maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi
a decorrere dal 1o gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale,
limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino,
la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento
per la corresponsione dell’indennità di maternità. Le disposizioni
di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento
per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Le prestazioni
di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall’articolo
84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151.

416. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di
famiglia di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è estesa
anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.

417. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
attuazione della disposizione di cui al comma 415. Con il medesimo decreto
sono adeguate le tabelle emanate per l’applicazione dell’articolo 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338.

418. All’articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro» fino a: «provvedimento» sono
soppresse;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, è disciplinata l’applicazione delle disposizioni
di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico
gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto».

419. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione
del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza
delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006,
ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente
lo Stato, è determinato in 96.000 milioni di euro per l’anno 2007, in
99.042 milioni di euro per l’anno 2008 e in 102.245 milioni di euro per l’anno
2009, comprensivi dell’importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni
indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale «Bambino
Gesù». All’articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, le parole: «a decorrere dall’anno 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «limitatamente all’anno 2006»;
b) è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000
milioni di euro per l’anno 2007, di 850 milioni di euro per l’anno 2008 e di
700 milioni di euro per l’anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate
da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. L’accesso alle risorse del Fondo di cui alla
presente lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo
ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi.
Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello
desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali
di assistenza, sia le misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro
il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall’articolo 8 dell’intesa
23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso
presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato
attivato l’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle
attività produttive. Qualora nel procedimento di verifica annuale del
piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di
riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata
può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri
della salute e dell’economia e delle finanze. In ogni caso l’accertato verificarsi
del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento
all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive
si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino
all’integrale copertura dei mancati obiettivi. Qualora invece sia verificato
che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati
ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre,
con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale
sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione,
qualificazione o di potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali
di assistenza, oggetto degli accordi di cui all’articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati
dagli accordi di cui all’articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l’accordo
e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione
dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima
regione in materia di programmazione sanitaria;
c) all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, le parole: «all’anno d’imposta 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento
per l’accertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dell’avvio
delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
di cui all’articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata l’erogazione del finanziamento a
carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze, per gli
anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto
ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a)
del presente comma da accreditare sulle contabilità speciali di cui
al comma 6 dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere
presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento
delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento
della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall’intesa
espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni;

2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato
a concedere alla regione Sicilia anticipazioni nella misura pari al 97 per
cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento della quota
indistinta, quale risulta dall’intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per
i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della
medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell’ultima verifica
effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo
12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di
un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza
pubblica;
4) all’erogazione dell’ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni
si provvede a seguito dell’esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell’intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le
anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente
a quello previsto dal riparto per l’anno 2006, quale risulta dall’intesa espressa
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall’anno 2008,
sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni
degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all’articolo
12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale
di cui all’articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero
della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente
registrati e certificati fino all’anno 2005, al netto per l’anno 2005 della
copertura derivante dall’incremento automatico delle aliquote, di cui all’articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato
dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine della riduzione
strutturale del disavanzo, sottoscrivono l’accordo richiamato alla lettera
b) del presente comma e accedono al Fondo transitorio di cui alla medesima
lettera b), risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti
da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti
del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12
della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della
spesa farmaceutica assunte dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini
del rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo 48, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del
22 dicembre 2005, n. 18 dell’8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25
del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni
delle medesime da parte dell’AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura
degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l’accesso agli importi
di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche
alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa
farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale
di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di
cui all’articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l’avvenuta applicazione,
entro la data del 28 febbraio 2007, nell’ambito della procedura di cui all’articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato
dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo
idoneo a garantire l’integrale contenimento del 40 per cento;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa
farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale
di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l’avvenuta presentazione,
da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai
Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze di un Piano di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo
dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell’uso appropriato degli stessi e
degli appalti per l’acquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere
verificata congiuntamente nell’ambito del Comitato paritetico permanente per
la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo
2005;
h) all’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I percorsi diagnostico-terapeutici
sono costituiti dalle linee-guida di cui all’articolo 1, comma 283, terzo periodo,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed
adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema
nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno
2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della sanità» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze,» e dopo le parole: «di
Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo
2007,»;
i) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato
dall’articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato
a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore
sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive
disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui al presente comma è vincolato
per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei
servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad
interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure
palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato
il programma realizzativo di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel
campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all’implementazione e
all’ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere
e all’integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni
e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto
fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato
con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e
linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale,
con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell’oncologia
e delle malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione
pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell’atto di indirizzo
e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e
della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
l) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle
prestazioni sanitarie dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire
dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate,
ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario
nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati
per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22
luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati
per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo
restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007,
ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche
e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica
di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili
dal ricorso a metodiche automatizzate. All’articolo 1, comma 170, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate»;
m) a decorrere dal 1o gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo
sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per
le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite
da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codici bianco
e verde, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi
ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di
una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non
esenti di età inferiore a 14 anni;
n) all’articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera
a) è sostituita dalla seguente:
«
a) con le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati
al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza,
finalizzata all’inserimento, nell’elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero,
nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza
per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario
diurno»;
o) a decorrere dal 1o gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione
alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione
usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme
dovute stabilite dai provvedimenti regionali;
p) a decorrere dal 1o gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle
strutture private già convenzionate, ai sensi dell’articolo 6, comma
6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori
o definitivi disposti ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
q) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire
che dal 1o gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture
private, di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui
all’articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del
1992;
r) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire
che, a decorrere dal 1o gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti,
ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di
ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo
articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento
di ricognizione è trasmesso al Comitato paritetico permanente per la
verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo
9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di
rientro previsti dall’accordo di cui alla lettera b), le date del 1o gennaio
2008 di cui alla presente lettera e alla lettera p) sono anticipate al 1o luglio
2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si
sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione
strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all’articolo 8-quinquies,
commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
s) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi
medici e della collaborazione istituzionale dell’Agenzia per i servizi sanitari
regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per
il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale.
Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i
prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere,
con decorrenza dal 1o maggio 2007, come base d’asta per le forniture del Servizio
sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi
prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti
dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese
disponibili dall’ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente
lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della salute
– Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti
dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data
le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono
alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto
del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate
alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la
fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura
di beni e servizi, l’offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario
di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della
salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell’Istituto superiore di sanità e dell’Agenzia
per i servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di
una programmazione annuale, di studi sull’appropriatezza dell’impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto
ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET
del Ministero della salute;
t) la disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio
1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94,
non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio
sanitario nazionale, che, nell’ambito dei presìdi ospedalieri o di altre
strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all’immissione in
commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie
per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al
trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo nell’ambito
delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le
regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le
aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa
per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilità è attribuita
al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,
delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico.

420. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato
per l’anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito fra
le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa
proposta di riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della
salute e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.

421. Al secondo periodo del comma 289 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: «per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2006 e di 7 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2007».

422. Con le modalità di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è modificato
il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti
e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale
per il triennio 2007-2009.

423. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica
disciplinati dall’articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito
da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall’articolo
5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al
pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità.
Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni
di cui all’articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, all’articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

424. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio
non possono vendere i medicinali di cui al comma 423 a un prezzo superiore
al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul
sito INTERNET dell’AIFA. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le
aziende farmaceutiche titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio
nella cessione dei prodotti al dettagliante devono assicurare un margine non
inferiore al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al
periodo precedente.

425. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 424 è calcolato,
fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della
normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario
nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 423 dai produttori e
dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

426. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione
medica appartenenti alla classe c) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, stabilito dai titolari dell’autorizzazione all’immissione
in commercio ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio
2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.
149, non può essere superiore, per l’anno 2007, al prezzo in vigore
nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT sul costo
della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.

427. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea
distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative
del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito
un Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario
nazionale nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte
delle regioni Valle d’Aosta e Friuli- Venezia Giulia e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.

428. L’importo annuale del Fondo di cui al comma 427 è stabilito in
65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate
dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare alle regioni ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l’integrazione ed
il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:
a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni
di euro;
b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti,
della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;
c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5
milioni di euro.

429. L’ importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 428 è assegnato
con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente
per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9
dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario
nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma
428, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro
della salute.

430. Per il proseguimento dell’intervento speciale per la diffusione degli
screening oncologici di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2004,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salute
di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.

431. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «accertamenti specialistici
prescritti» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei dispositivi
di assistenza protesica e di assistenza integrativa»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «presidi di specialistica
ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «, delle strutture per
l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa»;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«
5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1o luglio 2007,
il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile il collegamento
in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole
tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettività ed avvalendosi,
ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero dell’economia e delle finanze
e delle certificazioni di malattia all’INPS, secondo quanto previsto all’articolo
1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, sulla proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche
concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione.
Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007, in mancanza, il predetto
decreto può essere comunque emanato. Con uno o più decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute
sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma
5-bis, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere
ai medici convenzionati con il SSN, per l’anno 2008, nei limiti di 10 milioni
di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma
12»;
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «All’atto della utilizzazione
di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche» sono
inserite le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica
e di assistenza integrativa» e dopo le parole: «codici del nomenclatore
delle prestazioni specialistiche» sono aggiunte le seguenti: «ovvero
i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero
i codici del repertorio dei prodotti erogati nell’ambito dell’assistenza integrativa»;
e) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «pubbliche e private» sono
aggiunte le seguenti: «e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari
non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell’assistito»;
f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «Al momento della ricezione
dei dati trasmessi telematicamente ai sensi» sono inserite le seguenti: «del
comma 5-bis e»; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: «e
al nomenclatore ambulatoriale» sono aggiunte le seguenti: «e al
nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei
prodotti erogati nell’ambito dell’assistenza integrativa»;
g) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi
alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione
di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono
al Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le modalità di
trasmissione».

432. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una
farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell’articolo
7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato
con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio
sanitario nazionale, l’autorità competente può dichiarare la
decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, anche in mancanza
delle condizioni previste dall’articolo 113, primo comma, lettera e), del testo
unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato
un danno superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di mancata costituzione
in giudizio della parte civile.

433. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata
con sentenza passata in giudicato, è commessa da altro sanitario che,
personalmente o per il tramite di una società di cui è responsabile,
eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è subito
avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto
instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto
di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro,
anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

434. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell’utilizzazione delle risorse previste
nella Tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di
progetti di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un importo pari a 10
milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli
Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti,
e tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento
di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle
malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti
dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l’utilizzazione di cellule
staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento
delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

435. Ai fini del completamento delle attività di cui all’articolo 92,
comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 4, comma 170,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato lo stanziamento
di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell’Istituto
superiore di sanità.

436. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, concluso ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli
indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva,
attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le singole regioni per l’utilizzazione
delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del
bilancio ordinario dell’AIFA.

437. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla
non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità «a
secco», la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni
dei medicinali per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori
al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto
cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

438. Al fine di favorire il mantenimento di un’efficiente rete di assistenza
farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, l’ulteriore riduzione
delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo
in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA non superiore ad
euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo del comma
40 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
disposta, limitatamente all’arco temporale decorrente dal 1o marzo al 31 dicembre
2006, dall’articolo 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata
per il triennio 2007-2009. La misura dell’ulteriore riduzione è annualmente
stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale,
non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 2,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

439. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione
da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione
gestionale, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, da autorizzare da parte della regione
Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e
di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di
Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di
prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il
Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle
popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione,
già operante presso l’Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO.

440. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria
a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della
Regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per l’anno 2007, al 47,05
per cento per l’anno 2008 e al 49,11 per cento per l’anno 2009.

441. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 440, ferma restando
la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, resta sospesa
fino al 30 aprile 2007, in attesa del raggiungimento dell’intesa preliminare
all’emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana.

442. L’articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:

«Art. 8. – Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche
e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie,
sul consumo dell’energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative
percette nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel
territorio della regione;
d) dai nove decimi dell’imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne
siano gravati, percetta nel territorio della regione;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa
ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
f) dai nove decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto generata sul
territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle
famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione
ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del
sistema tributario dello Stato;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche
e di trasformazione fondiaria;
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque
denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.

Nelle entrate spettanti alla regione Sardegna sono comprese anche quelle che,
sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono,
in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad
uffici finanziari situati fuori del territorio della regione».

443. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata
la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la
devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione all’IVA
riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell’articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni
2004, 2005 e 2006.

444. Dall’anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno
complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun
apporto a carico del bilancio dello Stato.

445. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto
pubblico locale (Ferrovie Sardegna e ferrovie meridionali sarde) e le funzioni
relative alla continuità territoriale.

446. L’attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito
delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dell’articolo 8 dello
Statuto di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo
sostituito dal comma 442 del presente articolo, non può determinare
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente
a 344 milioni di euro per l’anno 2007, a 371 milioni di euro per l’anno 2008
e a 482 milioni di euro per l’anno 2009. La nuova compartecipazione della regione
Sardegna al gettito erariale entra a regime dall’anno 2010.

447. Dall’attuazione del combinato disposto della lettera f) del primo comma
dell’articolo 8 del citato Statuto di cui alla legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 442, e del comma 444, per gli
anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare alcun onere aggiuntivo per il
bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell’IVA
sui consumi viene attribuita sino alla concorrenza dell’importo risultante
a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli
stessi anni 2007-2009 aumentato dell’importo di 300 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.

448. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite
di cui al comma 445 rimangono a carico dello Stato.

449. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno
all’innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito,
ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e
lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all’articolo
60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all’articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita
la somma di euro 300 milioni per il 2007 e di euro 400 milioni per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti
di cui al comma 450, la continuità degli interventi previsti dalla normativa
vigente. Per la programmazione delle risorse nell’ambito del Fondo per la competitività e
lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di
cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato,
per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate,
in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate
dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del riparto del
Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al
2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

450. A valere sulla quota di risorse del Fondo individuata con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, sentito il Ministro per i diritti e le pari opportunità,
sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti
dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005,
i progetti di innovazione industriale individuati nell’ambito delle aree tecnologiche
dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove
tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle
tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.

451. Per l’individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al
comma 450, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell’università e
della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché gli altri Ministri
interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina
un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei
compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed
esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il
responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente
della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere
a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle
modalità e dei criteri per l’individuazione degli enti e delle imprese
da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative
responsabilità attuative.

452. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell’università e
della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché con gli altri
Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta
il progetto sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative,
anche prevedendo che dell’esecuzione siano incaricati enti strumentali all’amministrazione,
ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali
e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti
ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti.
I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi
per l’approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica
seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri e alla
presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. Ove il
CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo
economico può comunque procedere all’attuazione del progetto. Il CIPE,
con propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento
per l’attuazione del presente comma.

453. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce
appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo
stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sui criteri utilizzati per l’individuazione dei progetti e delle
azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento
degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la
gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del
5 per cento di ciascuno stanziamento.

454. I progetti di cui al comma 450 possono essere oggetto di cofinanziamento
deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, il
Ministero dello sviluppo economico assicura una sede stabile di cooperazione
tecnica tra le amministrazioni interessate.

455. In attesa della riforma delle misure a favore dell’innovazione industriale, è istituito
il Fondo per la finanza d’impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo
di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui
all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono
soppressi, nonché le risorse destinate all’attuazione dell’articolo
106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell’articolo
1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita
la somma di euro 50 milioni per il 2007, di euro 100 milioni per il 2008 e
di euro 150 milioni per il 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare
operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione
al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie
sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e la partecipazione a operazioni
di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento
chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori
risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale
in materia di intermediazione finanziaria.

456. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge vengono stabilite le modalità di funzionamento
del Fondo di cui al comma 455, anche attraverso l’affidamento diretto ad enti
strumentali all’amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale
onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, scelti nel rispetto
delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la
realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 455, le priorità di
intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni
assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui
al comma 455.

457. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 456, l’attuazione dei
regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla
Commissione europea prosegue secondo le modalità già comunicate
alla Commissione.

458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conferite
al Fondo di cui al comma 455 le ulteriori disponibilità degli altri
fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese
individuate dal medesimo decreto.

459. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti
per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione
di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione
dei marchi d’impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito
e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di
utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra
i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni
della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per
il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli
di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, previsti dall’articolo
227 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta
annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo
quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio
per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento
dei diritti di cui al presente comma sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo
Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo
nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione
al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano,
anche con l’introduzione della ricerca di anteriorità per le domande
di brevetto per invenzione industriale.

460. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino
dell’apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e
livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all’articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive
modificazioni, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d’intesa
con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un’apposita struttura
e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando
il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attività ricognitive
e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 a decorrere dall’anno
2007, cui si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento
si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti
presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle
attività industriali e delle crisi di impresa.

461. Gli interventi del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati
con delibera del CIPE su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con
la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli
orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di
natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere
ai benefìci e per l’eventuale coordinamento delle altre amministrazioni
interessate. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente comma il
Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell’articolo
11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

462. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una
relazione concernente l’operatività delle misure di sostegno previste
dai commi da 449 a 461, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e
alle somme erogate.

463. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 354 e commi
da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
l’ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese
e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso alle leggi regionali di
agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.

464. Per le finalità di cui al comma 463, la Cassa depositi e prestiti
Spa è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del FRI un incremento
nell’importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali
di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che allo
scopo possono essere integrati:
a) a valere sul Fondo della competitività, secondo la procedura di cui
al comma 452, per il finanziamento di interventi regionali complementari o
integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del
medesimo comma 452;
b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano ai sensi del comma 466.

465. Ai fini dell’attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi
dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 464, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni,
in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell’economia e delle
finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per
la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la
misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano
di rientro.

466. Ai fini dell’attuazione del comma 464 relativamente agli interventi agevolativi
alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di
programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 465, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni,
in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell’economia e delle
finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per
il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l’impegno dei relativi
limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di
intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare
e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono
posti a carico delle regioni e delle province autonome.

467. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai
sensi del comma 466 integrano la dotazione del FRI dell’anno successivo.

468. Nell’ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il
Ministero dello sviluppo economico per l’attuazione degli interventi di promozione
e assistenza tecnica per l’avvio di imprese innovative operanti in comparti
di attività ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103
e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono
essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese
innovative di nuova costituzione ai sensi dell’articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione
delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica
di cui al citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982.

469. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per
le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative può essere
affidata l’istruttoria dei programmi di cui al comma 468, secondo modalità anche
semplificate, determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

470. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione
negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse
ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate
in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono
essere completate entro il 31 dicembre 2007. La relativa rendicontazione è completata
entro i sei mesi successivi.

471. In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in
coerenza con l’indirizzo assunto nelle Linee guida per l’elaborazione del Quadro
strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l’intesa
sancita dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate,
di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato
di 64.217 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007
e 2008, 5.000 milioni per l’anno 2009 e 59.017 milioni entro il 2015, per la
realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al
periodo di programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse
di cui al periodo precedente è destinato al finanziamento di infrastrutture
e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La
dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento,
di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione da
parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

472. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l’indirizzo assunto nelle
Linee guida di cui al comma 471, costituisce la sede della programmazione unitaria
delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate,
il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto
capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per garantire l’unitarietà dell’impianto
programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire l’ottimale e coordinato
utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse
ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero
dello sviluppo economico è istituita, avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore
delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni
del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.

473. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l’esercizio
2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse
di cui al comma 471 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale.

474. Le somme di cui al comma 471, iscritte nella Tabella F allegata alla
presente legge, ai sensi del comma 473, sono interamente impegnabili a decorrere
dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell’esercizio di assegnazione
possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio
2013.

475. Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/04, del 29 settembre 2004,
n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni 2006
e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore
dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per una quota complessiva di 200 milioni di euro,
di cui 125 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate per l’anno 2006
e 75 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate per l’anno 2007.

476. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore
della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell’università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse
annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale del Fondo per le agevolazioni
alla ricerca, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all’articolo
104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero
dell’università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

477. Il Fondo di cui al comma 476 è alimentato in via ordinaria dai
conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei
contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda
le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell’ambito del
riparto dell’apposito Fondo.

478. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della
ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell’università e
della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo.

479. Il Ministro dell’università e della ricerca, con regolamento adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce
i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo
di cui al comma 476 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire
la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data
di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni
attualmente vigenti per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 476.

480. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l’anno 2009 da destinare ad integrazione
del Fondo di cui al comma 476.

481. Con lo scopo di assicurare una più efficace utilizzazione delle
risorse finanziarie destinate all’attuazione degli interventi di cui al comma
288, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziate a valere sull’autorizzazione
di spesa di cui al comma 291, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997,
n. 440, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le
aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell’Istruzione
e formazione tecnica superiore con l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei
giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.

482. Il Fondo di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997,
n. 266, e successive modificazioni, è integrato di 30 milioni di euro
per l’anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce le modalità per una semplificazione dei
criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti
strategici.

483. All’articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, dopo la parola: «controgaranzie» sono inserite le
seguenti: «e cogaranzie».

484. Per le finalità previste dall’articolo 24, comma 4, lettera a),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 483
del presente articolo, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

485. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, si applicano anche alle società finanziarie di cui all’articolo
24 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, come da ultimo modificato
dal comma 483.

486. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
b) al comma 1 è soppresso il secondo periodo;
c) al comma 23, secondo periodo, le parole: «ai Fondi di garanzia indicati
dai commi 25 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo di
garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662»;
d) al comma 24, le parole: «ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25
e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo di garanzia di
cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662».

487. Per le finalità di cui all’articolo 3, primo comma, lettera a),
della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali
di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle
imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell’articolo 5, comma
16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

488. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della
legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali di
euro 10 milioni per l’anno 2007 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2008 e
2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80.

489. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente
di euro 50 milioni per l’anno 2007, 40 milioni per l’anno 2008 e 30 milioni
per l’anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5,
comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

490. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica,
relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell’università e
della ricerca e del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo
coordinato anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente
dai tre Ministri.

491. Le amministrazioni di cui al comma 490 conformano la propria attività a
quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati
di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l’emanazione di bandi
unitari e l’acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio,
individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle
domande stesse.

492. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 92,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzato un contributo quindicennale
di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

493. All’articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «372» è sostituita
dalla seguente: «371».

494. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 371
sono inseriti i seguenti:
«
371-bis. In attesa dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui al comma 366, può essere riconosciuta una agevolazione
statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni,
per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente
impiegate in ciascun progetto.
371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui
al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato, fermo restando
il limite massimo di cui al comma 372».

495. All’articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «371» è sostituita
dalla seguente: «371-ter».

496. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la
realizzazione di progetti per la società dell’informazione è autorizzata
una spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione individua le azioni da realizzare sul territorio
nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative
e di gestione di tali progetti.

497. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
un apposito fondo, denominato «Fondo per il sostegno agli investimenti
per l’innovazione negli enti locali», con una dotazione finanziaria pari
a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia
progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell’
attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti
di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.

498. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, previo parere della Commissione permanente per l’innovazione tecnologica
nelle regioni e negli enti locali di cui all’articolo 14, comma 3-bis, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione
ed erogazione del suddetto Fondo.

499. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell’economia nel settore
dell’industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito
un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa,
con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l’anno 2007, di 1.550 milioni
di euro per l’anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l’anno 2009, per la
realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa
nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall’anno 2010, per la
dotazione del fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con uno
o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio
centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell’ambito
della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le
disponibilità del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di
bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure
di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati
da accordi internazionali.

500. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell’Unione
europea sugli aiuti di Stato del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno
2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

501. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire
di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel
quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti
correnti alle imprese, è integrata di euro 600 milioni annui, ai fini
della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione
agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti
di programma.

502. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell’
articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell’articolo 1, comma 2, della legge
14 novembre 1995, n. 481, sono emanate, tenendo conto dei princìpi del
diritto comunitario, disposizioni in merito all’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall’articolo
1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla cessione
delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che
sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.

503. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall’articolo 1-ter, comma
4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall’articolo 1, comma
373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei soli confronti delle società di
cui al comma 502 del presente articolo, è rideterminato in 24 mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al medesimo comma 502.

504. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche
o di pubblica utilità i committenti tenuti all’applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di
locazione finanziaria.

505. Nei casi di cui al comma 504, il bando, ferme le altre indicazioni previste
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina
i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi
di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi,
i tempi e le garanzie dell’operazione, nonché i parametri di valutazione
tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

506. L’offerente può essere anche un’associazione temporanea costituita
dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno,
in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale.
In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva
all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti
l’associazione temporanea di imprese, l’altro può sostituirlo, con l’assenso
del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

507. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso
condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione
funzionale dell’opera secondo le modalità previste.

508. Al fine di assicurare la massima estensione dei princìpi comunitari
e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici
locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti
tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari
ed idonei all’espletamento del servizio è assicurata mediante contratti
di locazione finanziaria con soggetti terzi.

509. Per il proseguimento degli interventi in favore del settore dell’autotrasporto
di merci, al fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 420 milioni per l’anno 2007.

510. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
il 31 marzo 2007, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili
per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della
legge 1o dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori
entrate pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza è autorizzata,
a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme
già stanziate sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento
del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale,
affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e la spesa di 10
milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità,
i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia
degli interventi.

511……………????

512. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007 a favore dell’Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per
l’innovazione.

513. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture
per la larga banda e di completare il «Programma per lo sviluppo della
larga banda nel Mezzogiorno», le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento
degli interventi attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle
comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni
per l’Italia Spa (Infratel Italia) di cui all’articolo 7 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.

514. Nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con propria
delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50
milioni di euro per l’anno 2009 al Ministero delle comunicazioni per la realizzazione
delle finalità di cui al comma 513. Conseguentemente, le risorse del
medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2009
sono diminuite di 50 milioni di euro.

515. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio
nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni un apposito «Fondo
per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica
digitale;
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell’obbligo
di copertura del servizio universale;
c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi
di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;
d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente
o socialmente disagiate;
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

516. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi
di cui al comma 515 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi,
i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari,
la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio
e di verifica degli interventi.

517. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 515 è autorizzata
la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

518. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative
a progetti cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti
quote di parte nazionale.

519. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni
di venture capital in Paesi non aderenti all’Unione europea nonché il
fondo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
n. 84, sono unificati in un unico fondo.

520. Dopo l’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:

«Art. 2-bis. – 1. Il fondo rotativo di cui all’articolo 2 può essere,
a cura dell’ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso
una compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della garanzia
o assicurazione sono dall’ente gestore addebitati agli operatori beneficiari
dei finanziamenti. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione
o garanzia sono sottoposte all’approvazione del comitato di gestione del fondo
e non devono comportare oneri a carico del fondo».

521. All’articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, le parole: «per
le finalità di cui alla presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «per interventi volti a sostenere l’internazionalizzazione
del sistema produttivo italiano».

522. All’articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«
Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell’articolo
22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni,
possono essere concessi contributi d’intesa con i Ministri competenti a progetti
promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole
e medie imprese dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero, aventi
lo scopo esclusivo dell’attrazione della domanda estera».

523. Per le finalità di cui al comma 61 dell’articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine di favorire
la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso
l’adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica,
il fondo istituito per le azioni a sostegno del «made in Italy» è incrementato
di ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo,
per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009, è destinata all’erogazione di contributi per la realizzazione
di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei
prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano
la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi
manufatti. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalità per
accedere ai contributi di cui al precedente periodo.

524. Il fondo di cui al comma 523 è prioritariamente destinato alle
aziende che siano in possesso del documento unico di regolarità contributiva.

525. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell’articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, al comma 49 del medesimo articolo 4, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall’Italia
ai sensi della normativa europea»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci
indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate
quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

526. Allo scopo di potenziare l’attività di promozione e sviluppo del «made
in Italy», anche attraverso l’acquisizione di beni strumentali ad elevato
contenuto tecnologico e l’ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso,
a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo
di 10 milioni di euro per l’anno 2007 a valere sulle disponibilità di
cui all’articolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che è contestualmente
abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti
con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.

527. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane
all’estero, la loro integrazione, l’informazione, l’aggiornamento e la promozione
culturale a loro favore, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani
all’estero nonché il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento
e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa
di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

528. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzata
la spesa di 95 milioni di euro per l’anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al comma
2 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295.

529. In attesa dell’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della
regione Friuli-Venezia Giulia, finalizzate a modificare, in esecuzione del
protocollo d’intesa tra lo Stato e la regione stessa, i criteri e le modalità dei
trasferimenti delle compartecipazioni erariali attraverso la forma del trasferimento
diretto, per la prima attuazione del predetto protocollo di intesa, relativamente
alle esigenze infrastrutturali della grande viabilità e della rete ferroviaria
regionale, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2007
e di 30 milioni per l’anno 2008.

530. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica,
di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, è autorizzata
la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di
170 milioni di euro per l’anno 2009.

531. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all’Esposizione
universale del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa
con il Ministero degli affari esteri, è autorizzata la spesa di 3 milioni
di euro per l’anno 2007 e 1 milione di euro per l’anno 2008.

532. Per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione internazionale di Saragozza
del 2008 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2007,
di 3,8 milioni di euro per l’anno 2008 e 450.000 euro per l’anno 2009.

533. Per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione universale di Shanghai
2010 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2007, di 1,25
milioni di euro per l’anno 2008 e di 7 milioni di euro per l’anno 2009.

534. Per la partecipazione dell’Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008
e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per l’Esposizione
di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per l’Esposizione di Shanghai
2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle relative
Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui,
rispettivamente, ai commi 532 e 533.

535. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale,
sono nominati il Commissario del Governo per l’Esposizione di Saragozza 2008
ed il Commissario generale del Governo per l’Esposizione di Shanghai 2010.

536. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresì nominati
i Segretari generali del Commissariato e del Commissariato generale, scelti
tra i funzionari della carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario,
i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari,
sostituendoli in caso di assenza o di impedimento.

537. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente,
ai commi 532 e 533 e ordinano le spese da effettuare in Italia e all’estero
per la partecipazione dell’Italia, nonché le spese per le manifestazioni
a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle finalità delle
esposizioni. Il Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei
loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale
dello Stato in materia di contratti. Il Commissario e il Commissario generale
presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro
nove mesi dalla data di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti
finali delle spese sostenute.

538. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il Commissario
generale si avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia
ovvero di un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, anche in deroga all’articolo 3, comma 147, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari esteri
tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore
amministrativo, e di cinque unità di personale dipendente dal medesimo
Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi
ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario generale
comprendono altresì personale assunto con contratto a tempo determinato,
che ha diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato
o del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello
Stato ospitante nell’ambito delle Esposizioni. Tale personale, ove assunto
in Italia, ha diritto altresì al rimborso delle spese di viaggio ed
alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennità di missione.
Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi di consulenti in
possesso di specifiche professionalità.

539. Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni, i Segretari generali e i direttori amministrativi sono collocati
per tutta la durata dell’incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione
analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite
dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive
modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.

540. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, è stabilita l’indennità spettante
al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai direttori
amministrativi ed al restante personale di cui al comma 538, per l’intero periodo
di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento
dell’incarico. Tale indennità non ha natura retributiva e tiene conto
della delicatezza dell’incarico, dei relativi oneri e dell’intensità dell’impegno
lavorativo. Essa non può essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti
gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella
dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si
aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze
stipendiali di base metropolitane.

541. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto ai
soggetti di cui ai commi 535, 536 e 538 il rimborso delle sole spese di viaggio,
in conformità alle disposizioni vigenti.

542. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, è nominato un collegio di tre revisori
dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato
dal Ministro dell’economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due
designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del
commercio internazionale.

543. Agli oneri derivanti dai commi da 534 a 542 si provvede nell’ambito delle
autorizzazioni di spesa di cui ai commi 532 e 533.

544. A decorrere dall’anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti
erariali agli enti locali, il contributo previsto dall’articolo 1 della legge
25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall’articolo 9, comma 1,
della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato di
cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, è incrementato di 175 milioni di euro annui.

545. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta
velocità/alta capacità», è autorizzata la spesa
di 900 milioni di euro per l’anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l’anno
2009.

546. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in particolar
modo, per la progettazione definitiva del raddoppio dell’intero tracciato della
linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento
del corridorio plurimodale Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa
di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

547. È autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l’anno 2007 a titolo
di aumento dell’apporto dello Stato al capitale sociale di Ferrovie dello Stato
Spa per l’attuazione di un piano di investimento della controllata Trenitalia
Spa.

548. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote
capitale dei mutui accesi in applicazione del decreto-legge 7 dicembre 1993,
n. 505, convertito, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009, è posto
a carico dello Stato, per l’importo annuo di 27 milioni di euro, l’onere per
il servizio del debito già contratto nei confronti di Infrastrutture
Spa, per il periodo dal 1o agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla
realizzazione del «Sistema alta velocità/alta capacità».

549. È autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l’anno
2007, in relazione all’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio
pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di programma di Rete ferroviaria
italiana (RFI) e dei contratti di servizio di Trenitalia Spa, stipulati con
le regioni ai sensi dell’articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.

550. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale è autorizzata l’ulteriore spesa di 2 miliardi
di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

551. A valere sulle risorse di cui al comma 550, la somma di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è destinata specificamente
all’ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso.

552. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche
di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di contributi
quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, di cui 5 milioni a decorrere dall’anno 2007 per le esigenze infrastrutturali
delle capitanerie di porto.

553. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzato
un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma
di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie
di porto – guardia costiera.

554. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione
delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse
di cui al comma 552, è autorizzato un contributo quindicennale di 10
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. A tal fine,
il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva,
relativamente alla realizzazione dell’autostrada Brescia-Bergamo-Milano, delle
tangenziali esterne di Milano e della Pedemontana lombarda, può avvenire
anche attraverso affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico,
costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e
dalla regione Lombardia. Con atto convenzionale è disciplinato il subentro
nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette opere
infrastrutturali.

555. Per assicurare l’autonomia finanziaria alle autorità portuali
nazionali e promuovere l’autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione
della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria
e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, con priorità per
quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella
per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale,
a decorrere dall’anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:
a) il gettito della tassa erariale di cui all’articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della
legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.

556. A decorrere dall’anno 2007 è istituito presso il Ministero dei
trasporti un fondo perequativo dell’ammontare di 50 milioni di euro, la cui
dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo
criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il
potere di indirizzo e verifica dell’attività programmatica delle autorità portuali.
A decorrere dall’anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti
destinati alle autorità portuali per costruzioni e manutenzioni dei
porti.

557. Le autorità portuali sono autorizzate all’applicazione di una
addizionale su tasse, canoni e diritti per l’espletamento dei compiti di vigilanza
e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza
portuali.

558. Resta ferma l’attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito
della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo
II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all’articolo
1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.

559. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui ai
commi 555, 557 e 558 senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il
relativo gettito.

560. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle autorità portuali
ad esse non si applica il disposto dell’articolo 1, comma 57, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e si applica il sistema di tesoreria mista di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre
2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualità nel
mese di giugno negli anni 2007 e 2008.

561. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle
autorità portuali, il Governo è autorizzato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto
a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge
9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio
1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n.
117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché i criteri per la istituzione
delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti
per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza
nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche
nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di
autofinanziamento.

562. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle
autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero
dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle
infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni
territoriali delle autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle
tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale,
al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani
regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione
dei trasferimenti dello Stato a tal fine.

563. È autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione
delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, per la realizzazione
di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili.
Con il decreto di cui al comma 562, previa acquisizione dei corrispondenti
piani finanziari presentati dalle competenti Autorità portuali e garantiti
con idonee forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a
farsi carico di una congrua parte dell’investimento, sono stabilite le modalità di
attribuzione del contributo.

564. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 13, del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste
nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate
come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di
ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

565. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali,
in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime,
restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi
canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle
autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari
si estinguono.

566. È autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici
anni a decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione
delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, quale contributo per
i mutui contratti nell’anno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture
portuali che risultino immediatamente cantierabili.

567. Con decreto del Ministro del trasporti, da adottare d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del
comma 566 al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo
comma 566.

568. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti
i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per
il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo
dell’intermodalità e delle attività di transhipment, è autorizzato
un contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2008 da iscrivere nello stato
di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto,
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali
di interesse nazionale.

569. Le risorse di cui al comma 568 sono finalizzate, fino alla concorrenza
del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale
piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta ai porti già individuati,
tra i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari, nonché al
fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività produttive
anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria
vigente in materia.

570. Per l’adozione del piano di sviluppo e di potenziamento degli hub portuali
di interesse nazionale e per la determinazione dell’importo di spesa destinato
a ciascuno di essi, è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro
dei trasporti, dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle
finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture,
dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro
dell’università e della ricerca, nonché dai presidenti delle
regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di
sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.

571. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione
delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d’asta, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dei trasporti per gli interventi di cui ai commi 568, 569 e 570.

572. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 568, 569 e 570 si applicano
le disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

573. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di
ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise
e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze
ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione
delle risorse finanziarie mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse
nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui
al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, che è a tal fine integrata di 80 milioni
di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette
risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti
da altri interventi infrastrutturali statali.

574. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 2
della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, è autorizzata
la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a
favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio
mondiale dell’umanità, titolari di programmi comunitari URBAN, che abbiano
una popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di provincia.

575. Per le finalità di cui all’articolo 17, comma 5, della legge 11
marzo 1998, n. 67, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
l’anno 2007, di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 50 milioni di euro
per l’anno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate
dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell’articolo
18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato
per le opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita
convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono
più ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post
terremoto.

576. Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139
del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella
provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria
posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti,
corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo
di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale
ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di
rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui
al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,
ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.

577. Per la prosecuzione dell’opera di ricostruzione nei territori delle regioni
Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, è autorizzato
un contributo annuo di 50 milioni di euro per l’anno 2007 e di 25 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni
secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.

578. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle
regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di
cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato
un contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo
la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.

579. Per l’attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni
della regione Marche e delle regioni Liguria e Piemonte colpite da eventi alluvionali
nell’anno 2006, è autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, di 5 milioni di euro per la regione Marche e di 5 milioni di euro
complessivi per le regioni Liguria e Piemonte.

580. Ai contributi di cui ai commi 577, 578 e 579 si applica il disposto di
cui all’articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto
dell’articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

581. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni,
destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive modificazioni, possono essere utilizzati per il finanziamento
parziale dell’opera intera, con le stesse modalità contabili e di rendicontazione
previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del 2001.
Per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui al presente comma è autorizzato
un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

582. Nelle more dell’organico recepimento nell’ordinamento delle disposizioni
di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione
a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per
l’uso di alcune infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tratte della
rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate
le disposizioni recate dalla citata direttiva 2006/38/CE.

583. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ANAS
Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all’intera durata
della sua concessione, nonché l’elenco delle opere infrastrutturali
di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti,
che costituisce parte integrante del piano. Il piano è approvato con
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze; con analogo decreto è approvato l’aggiornamento del
piano e dell’elenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni cinque anni. In
occasione di tali approvazioni è altresì sottoscritta una convenzione
unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte
integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo
piano ovvero dai suoi aggiornamenti.

584. Ferma l’attuale durata della concessione di ANAS Spa fino alla data di
perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 583 all’articolo
7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: «trenta
anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta anni». In
occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può adeguare
la durata della concessione di ANAS Spa.

585. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all’articolo
10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2 per
cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 50
per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS Spa
che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui
al comma 583 e che lo destina alle sue attività di vigilanza e controllo
sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture,
volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il
residuo 50 per cento è corrisposto al Ministero delle infrastrutture
ed affluisce direttamente ad un’apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione di tale Ministero, che lo destina all’incremento
dell’efficienza e dell’efficacia delle sue funzioni di indirizzo, controllo
e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonché dei
concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe
a quelle previste dall’articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163; all’alinea del medesimo comma 3 dell’articolo 163, le parole: «,
ove non vi siano specifiche professionalità interne,» sono soppresse.
Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi
concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare l’attuazione
delle disposizioni del presente comma.

586. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli
articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni,
e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, è soppresso.
A decorrere dal 1o gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio
di tutte le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo è pari: a) per
le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio
2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2008 e a 3 millesimi
di euro a chilometro dal 1o gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4
e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2007, a 7,5 millesimi
di euro a chilometro dal 1o gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro
dal 1o gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale
corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l’adduzione
del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione
ordinaria e straordinaria, l’adeguamento e il miglioramento delle strade ed
autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le modalità di
attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del
sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione degli introiti derivanti
dal presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti
dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

587. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 585 e 586, con decreto
del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga all’articolo 7
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, come da ultimo modificato dai commi 584, 588 e
592 del presente articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione
di apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero dell’economia
e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di intesa con il Ministero
delle infrastrutture, l’autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa,
finanziaria e contabile delle sue attività volte alla vigilanza e controllo
sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione
dei compiti di cui all’articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di
gestione e dell’eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute
da ANAS Spa in società concessionarie autostradali. Presso il Ministero
dell’economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio
nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società,
quota parte dei contributi statali già attribuiti ad ANAS Spa per essere
conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio
con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, le attività della medesima società.

588. All’articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive
modificazioni, al primo periodo le parole da: «, in conformità» fino
a: «da essa costituite» sono sostituite dalla seguente: «svolge» ed
il secondo periodo è soppresso. Nell’articolo 6-ter del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono abrogati.

589. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane,
di cui all’articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, è soppresso.
ANAS Spa subentra nella mera gestione dell’intero patrimonio del citato Fondo,
nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali,
nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto
ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio
del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla
riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate
da ANAS Spa, secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad integrazione
delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate
dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica. Le predette disponibilità, alle quali
si applicano le disposizioni di cui al comma 590 nonché quelle di cui
all’articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate in apposita
posta di bilancio di ANAS Spa; del loro impiego viene reso altresì conto,
in modo analitico, nel piano economico-finanziario di cui al comma 583.

590. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad
ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria
ed all’ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano
le disposizioni valide per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale
di cui all’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
A tal fine è autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell’importo di
60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei
mutui contratti da ANAS Spa di cui al contratto di programma 2003-2005.

591. È autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per l’anno
2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno, dei contributi
annuali concessi per l’ammortamento dei mutui in essere contratti ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, commi 86 e 87, rispettivamente
per l’importo di euro 4.000.000 ciascuno, nonché dell’articolo 19-bis
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, per l’importo di euro 15.400.000.

592. All’articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Per gli anni successivi si provvede ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n.
468».

593. Nell’elenco di cui al comma 583, assumono priorità la costruzione
di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la
messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE
del Parlamento europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti
minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

594. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui al numero
6 della tabella A allegata alla legge 29 dicembre 2003, n. 376, è autorizzato
un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Le
predette risorse finanziarie, unitamente a quelle già previste ai sensi
della citata legge n. 376 del 2003, sono assegnate e gestite dall’ente proprietario
dell’opera viaria.

595. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico,
l’assetto territoriale e l’organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio
modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale
attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso
il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all’acquisto
di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato
a contributi nella misura massima del 75 per cento:
a) per l’acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza
regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, e successive modificazioni;
b) per l’acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie
e filoviarie;
c) per l’acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione
non convenzionale.

596. Il Ministero dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province
autonome, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità al completamento dei programmi finanziati con la legge 18
giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio
1992, n. 211, e successive modificazioni;
b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;
c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;
d) priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si
siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell’articolo
18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall’articolo
1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

597. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente
agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 595, le regioni,
le regioni a statuto speciale e le province autonome si coordinano attraverso
centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto
del Ministero dei trasporti.

598. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, all’aggiornamento del Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e successive modificazioni. Per il finanziamento delle attività connesse
all’attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano è autorizzata
la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

599. Al fine di consolidare ed accrescere l’attività del Ministero
dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica
stradale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte
a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata
informazione agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei
conducenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l’implementazione
di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei
veicoli.

600. Per la realizzazione di interventi volti all’ammodernamento tecnologico
dei sistemi di sicurezza, sia dell’infrastruttura ferroviaria sia installati
a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior
livello della sicurezza della circolazione, nonché, per gli anni 2008
e 2009, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del
Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

601. Nei limiti e per le finalità di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo
15, della «Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale» del
30 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C
317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei trasporti è autorizzato a
concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche
di cui all’articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non
superiore al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti
progetti innovativi:
a) connessi all’applicazione industriale di prodotti e processi innovativi,
prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto
allo stato dell’arte del settore nell’Unione europea, che comportano un rischio
di insuccesso tecnologico o industriale;
b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria
industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte
innovativa del progetto.

602. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed
i criteri per l’ammissione, la concessione e l’erogazione dei benefìci
di cui al comma 601. A tal fine è autorizzato un contributo annuo di
30 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

603. L’articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è sostituito dal
seguente: «Art. 4. – (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione
e l’ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto
pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). – 1. Al
fine di favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via
esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima,
fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati standard
in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente marino
e la cui età è di oltre venti anni e che alla data del 1o gennaio
2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali, è autorizzata
la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il
Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina con proprio decreto,
in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri e le
modalità di attribuzione dei benefìci di cui al presente articolo».

604. Le funzioni statali di vigilanza sull’attività di controllo degli
organismi pubblici e privati nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari
di qualità registrata sono demandate all’Ispettorato centrale repressione
frodi di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che
assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della
qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

605. I controlli di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
e i compiti di cui all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere
dal 1o luglio 2007, sono demandati all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

606. All’articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: «la
prova preliminare di fermentazione e» sono soppresse.

607. Per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai
sensi dell’articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, come modificato dall’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio
2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n.
71, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2007.

608. In attuazione dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio,
del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli alimentari, è istituito
un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione
dell’esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione,
delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma
del citato regolamento. L’importo e le modalità di versamento del predetto
contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I relativi
proventi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali per le finalità di salvaguardia dell’immagine e di tutela
in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
609. All’articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 5-ter è abrogato;
b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

«5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per
gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione
dell’istituto tesoriere delle somme ivi indicate».

610. All’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
le parole: «l’ENEA e l’ASI», sono aggiunte le seguenti: «,
nonché il Corpo forestale dello Stato».

611. All’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 è abrogato;
b) al comma 4-bis, le parole: «Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita» sono
sostituite dalle seguenti: «All’AGEA è attribuita».

612. Al fine di razionalizzare il sistema idrico nazionale, tutti i diritti,
i poteri e le funzioni spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali sull’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, di cui al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, sono trasferiti alle regioni Puglia e
Basilicata, che li esercitano tenuto conto anche degli interessi delle regioni
limitrofe e delle priorità previste dalla normativa vigente per gli
usi delle acque.

613. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni,
le parole: «è prorogato di cinque anni» sono sostituite
dalle seguenti:

«è prorogato di sei anni». L’onere per l’attuazione del
presente comma per l’anno 2007 è pari a euro 271.240.

614. Le disposizioni dell’articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non
si applicano alle spese per l’energia utilizzata per il sollevamento dell’acqua
ai fini della sua distribuzione.

615. All’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «80.000
euro»;
b) le parole: «lire 2 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «2
milioni di euro».

616. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli
a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali di natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione
di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori
agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le
condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione
in materia.

617. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50.000
euro»;
b) le parole: «300 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «300.000
euro».

618. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese
giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo
sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria
di 10 milioni di euro all’anno per il quinquennio 2007-2011.

619. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalità e
le procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 618, in coerenza con la
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

620. L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
e successive modificazioni, è abrogato.

621. All’onere di cui al comma 618, pari a 10 milioni di euro annui per il
quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

622. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole
colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche
e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, è istituito
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo
per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all’articolo
1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data
del 31 dicembre 2006, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

623. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative
di funzionamento del Fondo, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

624. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: «commi
2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6».

625. Per l’attuazione dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori
agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali,
compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite
provvedono le regioni.

626. A decorrere dall’anno 2007, il contributo previsto dall’articolo 1-quinquies,
comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è incrementato di 3 milioni di
euro.

627. Al fine di armonizzare l’attuazione delle disposizioni sovranazionali
in materia forestale, in aderenza al Piano d’azione per le foreste dell’Unione
europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale
esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato
a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli
ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere
alle risorse di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei
limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61,
comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.

628. L’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10
del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì,
l’integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione,
la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da
attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno.
Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese
di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa
forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici
o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli
articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005.

629. Per l’attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale,
di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.

630. All’articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «al
31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre
2005». In relazione alle minori entrate che derivano all’INPS, sono trasferiti
allo stesso Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro per l’anno 2007 e
10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011.

631. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per
cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria
realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri nel periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi
di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti
realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

632. La misura dell’esclusione di cui al comma 631 è elevata al 35
per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati
sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari,
operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore
degli investimenti di promozione pubblicitaria all’estero riguardanti prodotti
a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese
di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

633. Il beneficio fiscale di cui ai commi 631 e 632 si applica anche alle
imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge,
anche se con un’attività di impresa o di lavoro autonomo inferiore a
tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella
risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti
a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello
successivo.

634. L’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata
dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista iscritto all’albo dei revisori dei conti, dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
del centro di assistenza fiscale.

635. Le modalità di applicazione dell’incentivo fiscale sono, per quanto
non previsto dai commi da 631 a 634 del presente articolo, le stesse disposte
dall’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

636. Le società di persone e le società a responsabilità limitata,
che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo
2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal
comma 638 del presente articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi
ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.

637. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le
modalità applicative del comma 636.

638. All’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, il secondo periodo è soppresso.

639. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 631 a 635 e dei commi 637
e 638 resta subordinata all’emanazione di un apposito regolamento da adottare
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze diretto a contenere
il relativo onere nel limite di 1 milione di euro annui.

640. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per
attività di bancoposta presso la clientela privata ai sensi dell’articolo
2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono investiti in titoli governativi dell’area
euro a cura di Poste Italiane Spa.

641. È abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 640 del presente
articolo, il vincolo di cui all’articolo 14 del decreto luogotenenziale 6 settembre
1917, n. 1451, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni in
materia contenute nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

642. L’attuazione progressiva del nuovo assetto di cui al comma 640, da completare
entro il 31 dicembre 2007, viene effettuata in coordinamento con il Ministero
dell’economia e delle finanze.

643. Per l’attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del
mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni,
e dei protocolli attuativi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo
dall’inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, ratificata ai
sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, è autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

644. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela
dell’ambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al primo
comma dell’articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente
riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC).

645. Il secondo comma dell’articolo 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito
dal seguente:
«
Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi
di cui all’articolo 12 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e
sono riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare per le attività di difesa del mare
dagli inquinamenti».

646. Per l’attuazione di un programma triennale straordinario di interventi
di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata
la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

647. Nelle aree naturali protette l’acquisizione gratuita delle opere abusive
di cui all’articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di
gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati
gli obblighi di notifica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali
abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e le modalità di
demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

648. Restano altresì confermate le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano
la materia di cui ai commi 646 e 647 secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.

649. Per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo
di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002,
n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito
un Fondo rotativo.

650. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua
le modalità per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della
durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello
stesso termine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è individuato
il tasso di interesse da applicare.

651. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure
di seguito elencate:
a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento
elettrico e termico;
b) installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti
rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45
Kw con motori ad alta efficienza;
d) incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile
e terziario;
e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti
di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

652. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma
649 ammontano a 200 milioni di euro all’anno. In sede di prima applicazione,
al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all’articolo
2, comma 3, della legge 1o giugno 2002, n. 120.

653. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all’incremento
delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 649.

654. Il Fondo di cui al comma 649 è istituito presso la Cassa depositi
e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di
gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per l’istruttoria,
l’erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti
concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare
pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.

655. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della
qualità dell’aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del
trasporto pubblico, e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilità sostenibile,
con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009.

656. Il Fondo di cui al comma 655 destina le proprie risorse, con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all’adozione delle seguenti
misure:
a) potenziamento ed aumento dell’efficienza dei mezzi pubblici, con particolare
riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
b) incentivazione dell’intermodalità;
c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare
la mobilità sostenibile;
d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna
delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento
che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo
obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano,
gpl, elettrica e idrogeno;
h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

657. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 655, è destinata
agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.

658. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile,
allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di
settori economico-produttivi o aree geografiche, l’educazione e l’informazione
ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.

659. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo di
cui al comma 658 risorse per un importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell’economie e delle finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuate annualmente le misure prioritarie da finanziare con il predetto
Fondo.

660. L’articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni,
agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori
dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi
pubblici, è riconosciuta l’anzianità di servizio. È fatta
salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della
presente legge.

661. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo 1, comma
596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre
2007.

662. Per l’anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo
3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

663. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali
svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per
i beni e le attività culturali un Fondo per l’attuazione di accordi
di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie.

664. Per le finalità di cui al comma 633, è assegnato al Ministero
per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

665. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela
e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti
per la loro gestione è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali
un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio superiore per i
beni culturali e paesaggistici.

666. Al Fondo di cui all’articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo è finalizzato
a favore di interventi di sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere
culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In
deroga al comma 4 del predetto articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

667. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei
beni culturali, nonché per l’istituzione del fondo in favore dell’editoria
per ipovedenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge
16 ottobre 2003, n. 291, da destinare anche in favore di case editrici o altri
soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti
in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla
creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione,
conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati
di un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2007.

668. Per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali
di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano
pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere
alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici
e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale
e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni
culturali e paesaggistici, è autorizzata la spesa di 79 milioni di euro
per l’anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008. Con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti
annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.

669. Al comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali
dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le
attività culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma
e all’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni
giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell’ambito
dell’aggiornamento del piano e dell’assegnazione dei fondi di cui al penultimo
periodo del comma 1 dell’articolo 7 del citato decreto-legge n. 149 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1999, e, con le modalità di
cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilità speciale
ad un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la
riprogrammazione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti
centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali
titolari delle predette contabilità speciali sono tenuti a comunicare
all’ufficio di gabinetto e all’ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero
l’ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente
perfezionate da riprogrammare.

670. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 a
favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni,
destinata, quanto a 10 milioni di euro, all’ampliamento, alla ristrutturazione,
al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da
tali soggetti per la propria attività e, quanto a 10 milioni di euro,
al loro funzionamento amministrativo e didattico.

671. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa,
sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; l’articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1994, n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalità di erogazione
di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in
corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all’esercizio
dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’interno
in materia di sicurezza.

672. L’articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«
Art. 24. – (Contributi dello Stato) – 1. I criteri di ripartizione della quota
del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche
sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi
della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle
spese».

673. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle
somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione
nel settore cinematografico, all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006,
n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale convenzione
sono stabilite, altresì, per tutte le deliberazioni di risorse statali
ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute
entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata completa restituzione,
in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema
dall’istituto gestore del Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le modalità per pervenire all’estinzione
del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo
che preveda, tra l’altro, l’attribuzione della totalità dei diritti
del film in capo, alternativamente, all’impresa ovvero al Ministero per i beni
e le attività culturali, per conto dello Stato».

674. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l’erogazione
e l’utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attività di
produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: «finanziamento» è sostituita
dalla seguente: «sostegno»;
b) all’articolo 12, comma 5, le parole: «erogazione dei finanziamenti
e dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «erogazione dei
contributi» e le parole: «finanziamenti concessi» sono sostituite
dalle seguenti: «contributi concessi»;
c) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«
Art. 13. – (Disposizioni per le attività di produzione). – 1. A valere
sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati
nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso
un contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, in misura
non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale
massimo definito con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma
5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata
fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso
un contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, fino al
100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito
con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, sono stabilite
le modalità con le quali, decorsi cinque anni dall’erogazione del contributo,
e nel caso in cui quest’ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita
al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato,
o, in alternativa, all’impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei
diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell’opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del
film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti
per la concessione dei benefìci di legge, e che non siano state comunicate
ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo
concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque
anni dagli elenchi di cui all’articolo 3. Per un analogo periodo di tempo,
non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono
soci, amministratori e legali rappresentanti dell’impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte
negli elenchi di cui all’articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali,
di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato
in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro
due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione
dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma,
definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, è destinata
all’autore della sceneggiatura.
7. Un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della
cultura, designate dal Ministro, provvede all’attribuzione dei premi di qualità di
cui all’articolo 17»;
d) all’articolo 8, comma 1, alla lettera a), le parole: «nonché all’ammissione
al finanziamento di cui all’articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed
alla valutazione delle sceneggiature di cui all’articolo 13, comma 8» sono
sostituite dalle seguenti: «nonché alla valutazione delle sceneggiature
di cui all’articolo 13, comma 6» e, alla lettera d), le parole: «comma
8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
e) all’articolo 17, comma 1, le parole: «comma 9» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 7»;
f) all’articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: «comma 8» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 6».

675. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria
esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle
strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni
di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto
delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione
siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente
in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione
per l’utilizzo delle predette risorse.

676 e 677………??????

678. A carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti
degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con
il decreto di cui al comma 679 del presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi
e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo
sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione
regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l’emersione
del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un apposito
Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento,
d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto
allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai
commi da 712 a 721. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno
degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l’anno 2007 alla finalità di
cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre
il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti
attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie
di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta
dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti
nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere
programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale
di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende
interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti
alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente
lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato
a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro
per l’anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove
convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione
di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in
attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette
anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

f) in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo
1o dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all’anno 2007, i comuni con meno
di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche
di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,
procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente
utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di
cui alla presente lettera è esteso l’incentivo di cui all’articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi,
nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede
a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo;
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,
dispone annualmente di una quota del Fondo per l’occupazione, nei limiti delle
risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi
volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale
e l’informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al
lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione
sociale ed in ogni altro settore di competenza del medesimo Ministero.

679. All’assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui
al comma 678 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

680. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre
le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, è istituito
l’accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale è prevista,
su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro
dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlativa
assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello
ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25
anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.

681. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale, sono stabiliti le modalità della stipula e i contenuti
degli accordi di solidarietà di cui al comma 680, i requisiti di accesso
al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l’attuazione
degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro
per l’anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

682. All’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: «e
lire 60 miliardi a decorrere dall’anno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «,
euro 37 milioni per l’anno 2007 e euro 42 milioni a decorrere dall’anno 2008».

683. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo
di 15 milioni di euro per l’anno 2007.

684. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale
di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata
la spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2007. Per i periodi successivi si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e succesive modificazioni.

685. A decorrere dal 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall’Albania possono
ottenere a domanda, dall’INPS, la ricostruzione, nell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni
assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente
svolti nel predetto Paese dal 1o gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto,
di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate
le modalità di attuazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
e dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2),
della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

686. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo
di euro 27.000.000 per l’anno 2007 e di euro 51.645.690 per l’anno 2008 a valere
sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, che a tal fine è integrato dei predetti importi, rispettivamente,
per l’anno 2007 e per l’anno 2008.

687. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale è autorizzato a prorogare, previa intesa
con la regione interessata, limitatamente all’esercizio 2007, le convenzioni
stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente
utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente
utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro,
di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in
ASU nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio, nonché ai
soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni
già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo
1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more
di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza
delle suddette convenzioni, il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Ai
fini di cui al presente comma, il Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato di 50 milioni di
euro per il 2007.

688. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento
dal 1o gennaio 2007.

689. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso
ed alla evasione contributiva, l’obbligo di fornitura dei dati gravante sulle
società e sugli enti di cui all’articolo 44, comma 5, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è esteso alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.

690. I dati di cui al comma 689 sono messi a disposizione, con modalità definite
da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
anche mediante collegamenti telematici.

691. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi 689 e 690, nonché per
la realizzazione della banca dati telematica di cui all’articolo 10, comma
1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi, sulla
base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell’INPS e
dell’INAIL.

692. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati
personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è titolare
del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

693. Nel settore agricolo, l’omesso versamento, nelle forme e nei termini
di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di
lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di
cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638. All’articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 è abrogato.

694. Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito
per la concessione dei benefìci e degli incentivi previsti dall’ordinamento,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno
o più decreti, all’individuazione degli indici di congruità di
cui al comma 695 e delle relative procedure applicative, articolati per settore,
per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell’economia
e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori.

695. Il decreto di cui al comma 694 individua i settori nei quali risultano
maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi
ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del
rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la
quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento
percentuale dall’indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e
dei redditi presunti.

696. A decorrere dal 1o luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati
al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva,
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,
laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.

697. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti
gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva
di cui al comma 696, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di
natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da
non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell’entrata
in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti
disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva
nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.

698. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione
di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1o gennaio
1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 699.

699. L’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di
paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e dall’articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto
28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro
4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma
non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

700. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 698 e 699 integrano,
a decorrere dall’anno 2007, la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

701. Il comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro
autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a
progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici
e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro
il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa di trasmissione. Resta fermo, per i datori
di lavoro agricolo, quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore,
la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a
tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale
e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si
applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di
esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le agenzie di lavoro autorizzate
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare,
entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa,
l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti
nel mese precedente.
2-bis. In caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione
di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione
del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno
antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa
di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del
lavoratore e del datore di lavoro».

702. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, è abrogato.

703. Sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento
dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto
interministeriale previsto dall’articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l’obbligo di comunicazione all’INAIL
di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, da effettuare esclusivamente attraverso strumenti informatici.

704. Al comma 5 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, introdotto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«
e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa».

705. L’articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, è sostituito dai seguenti:
«
6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei
rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre
esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con
i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi
di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del
lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell’Istituto
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di
altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti
della prefettura-ufficio territoriale del Governo.
6-bis. Il comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, è abrogato.
6-ter. All’articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "o lo assume
per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse».

706. Per le comunicazioni previste dalle norme introdotte dal comma 701, i
datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici
resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la
sede di lavoro. Il decreto di cui all’articolo 4-bis, comma 7, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, disciplina
anche le modalità e i tempi di applicazione di quante previsto dal presente
comma.

707. Alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 197 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il
finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute
e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato
rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati
ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

708. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «e
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007».

709. Ai fini della collocazione in mobilità, entro il 31 dicembre 2007,
ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
le disposizioni di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si
applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione,
conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine
di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite
complessivo di 6.000 unità, a favore di imprese o gruppi di imprese
i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di
esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo
dal 1o gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure
di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, sono riservate 1.000 delle unità indicate nel periodo precedente.
Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli
relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per
i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi
alla mobilità in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento
pensionistico, le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e della tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonché le
disposizioni di cui all’articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i
gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono
presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro
il 31 marzo 2007. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2007, di 59 milioni di euro per l’anno
2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

710. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo
di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali,
anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti
al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici
accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono
le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007.
Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti
concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze
già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato
una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari
dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui
al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga,
del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di
proroghe successive. All’articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera
b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «31 dicembre 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

711. Nell’ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 710, sono
destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l’anno 2007, di una
indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria,
nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo
familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti
ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri
da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.

712. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo
e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra
documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi
dell’INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita
istanza ai sensi del comma 713.

713. L’istanza di cui al comma 712 può essere presentata esclusivamente
dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale
ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze
sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni
nazionali comparativamente più rappresentative finalizzato alla regolarizzazione
dei rapporti di lavoro di cui al comma 712. Nell’istanza il datore di lavoro
indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi
periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni
precedenti alla data di presentazione dell’istanza medesima.

714. L’accordo sindacale di cui al comma 713, da allegare all’istanza, disciplina
la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti
di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione
individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa
vigente, l’effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di
procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli
ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza
di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti
di natura risarcitoria per i periodi medesimi.

715. Ai fini del comma 712 si applica il termine di prescrizione quinquennale
per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione
di cui al comma 713. L’accesso alla procedura di cui ai commi da 712 a 721 è consentito
anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell’onere
contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli
effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento
degli obblighi di cui al comma 716. In ogni caso l’accordo sindacale di cui
al comma 714 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori
per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione
sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.

716. All’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del
datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di
regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due
terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative
ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: a) versamento
all’atto dell’istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b)
per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza
interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di
contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa
ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione
alle quote contributive effettivamente versate.

717. Il versamento della somma di cui al comma 716 comporta l’estinzione dei
reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi,
nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro
onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei
premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, nonché all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968,
n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
in materia di sgravi degli oneri sociali.

718. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di
regolarizzazione di cui al comma 712, per la durata di un anno a decorrere
dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche
da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della
regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell’organo
ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero
emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell’integrazione
della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno
a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione di
cui al comma 712, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli
adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione
in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’efficacia
estintiva di cui al comma 717 resta condizionata al completo adempimento degli
obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza
del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali
ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le
attività produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.

719. Le agevolazioni contributive di cui al comma 716 sono temporaneamente
sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine
di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui
al comma 714.

720. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 716 resta condizionata
al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro
mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni
o di licenziamento per giusta causa.

721. Ferma restando l’attività di natura istruttoria di spettanza dell’INPS,
il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori
provinciali dell’INPS dell’INAIL e degli altri enti previdenziali, nell’ambito
del coordinamento di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma
712, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione
prodotta.

722. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della
ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali,
al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso
a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto,
i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono
stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende
non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le
organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente
più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 723 a
728.

723. Gli accordi sindacali di cui al comma 722 promuovono la trasformazione
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,
mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell’accordo
i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione
individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice
di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato
godono dei benefìci previsti dalla legislazione vigente.

724. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione
coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell’articolo
61 e dell’articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono
stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire
al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire
condizioni più favorevoli per i collaboratori. II Ministero del lavoro
e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative
all’evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori
coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare
un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti
a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.

725. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 723 rimane
condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del
versamento alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato
al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della
quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per
ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

726. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell’INPS gli
atti di conciliazione di cui al comma 723, unitamente ai contratti stipulati
con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento di una somma
pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 725. I datori di lavoro
sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei
ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, approva i relativi
accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione
separata dell’INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella
misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto
nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie
di cui al comma 729. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti
di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa
vigente in caso di omissione contributiva.

727. Gli atti di conciliazione di cui al comma 723 producono l’effetto di
cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento
ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo
pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 725 comporta l’estinzione
dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi
o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il
versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo
51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all’articolo
18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.
Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento
di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato
dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 722 a 728.

728. L’accesso alla procedura di cui al comma 722 è consentito anche
ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi
o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto
di lavoro. In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma 722 comprende la
stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano
le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti
ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo
assolvimento degli obblighi di cui ai commi 725 e 726.

729. Per le finalità dei commi da 722 a 728 è autorizzata la
spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

730. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 723 prevedono una durata
del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.

731. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» e dopo le parole: «e
di 45 milioni di euro per il 2006» sono inserite le seguenti: «nonché di
37 milioni di euro per il 2007».

732. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007». Ai fini dell’attuazione
del presente comma, è autorizzata per l’anno 2007 la spesa di 25 milioni
di euro a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.

733. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione di
cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea
o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati
adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni,
loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa
comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi
derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee,
ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

734. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 733, che
si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte
di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari,
secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall’articolo 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131 e dell’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005,
n. 11.

735. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al
comma 733 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie
operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo
di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

736. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni
degli obblighi di cui al comma 733 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze
di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai
sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

737. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici
e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle
disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali,
degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna
rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in
conseguenza delle suddette violazioni.

738. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 735, 736, 737:
a) nei modi indicati al comma 739, qualora l’obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie
istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi
della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti
gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera
a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato ed in
ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

739. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque
non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 735, 736
e 737, è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della
sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli
obbligati e reca la determinazione dell’entità del credito dello Stato
nonché l’indicazione delle modalità e i termini del pagamento,
anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non
ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell’economia
e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

740. I decreti ministeriali di cui al comma 739, qualora l’obbligato sia un
ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero
con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell’intesa è di
quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell’ente
territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica
italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione dell’entità del credito
dello Stato e l’indicazione delle modalità e dei termini del pagamento,
anche rateizzato. Il contenuto dell’intesa è recepito, entro un mese
dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell’economia e delle
finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In
caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono
essere adottati più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle
finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo
il procedimento disciplinato nel presente comma.

741. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione del provvedimento
esecutivo indicato nel comma 740 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri,
nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari
a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti
del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare
del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente
comma.

742. Le notifiche indicate nei commi 738 e 739 sono effettuate a cura e spese
del Ministero dell’economia e delle finanze.

743. I destinatari degli aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato istitutivo
della Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative
solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite
con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, di non rientrare fra coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.

744. Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di
10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo, si provvede all’attuazione
del presente comma.

745. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo
posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale,
anche in relazione all’esigenza di incentivare l’adeguamento dell’offerta delle
imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita
di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei,
nonché al fine di favorire l’unicità della titolarità tra
la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di
gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale, è autorizzata
la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per
l’applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri
adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l’individuazione
dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione.

746. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all’Osservatorio nazionale del turismo
di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente
per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici
ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la
competitività del settore.

747. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo
del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al
settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall’anno 2007 è autorizzata
la spesa di 60 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di
trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi
assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.

748. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: «Agenzia delle entrate: 0,71 per cento», «Agenzia
del territorio: 0,13 per cento» e «Agenzia delle dogane: 0,15 per
cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Agenzia
delle entrate: 0,7201 per cento», «Agenzia del territorio: 0,1592
per cento» e «Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento».

749. Il fondo per provvedere all’estinzione dei debiti pregressi di cui all’articolo
1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di
90 milioni di euro per l’anno 2007.

750. Il comma 69 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito
dal seguente:
«
69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della
legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato
dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta
di 35 milioni di euro per l’anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009».

751. Per l’anno 2007, con riferimento al periodo d’imposta 2006, fermo quanto
già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone
fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta netta, diminuita del credito
d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti, è destinata
in base alla scelta dei contribuenti alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n.
383;
b) sostegno delle associazioni e fondazioni riconosciute che, senza scopo di
lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo
10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, secondo
le modalità indicate nel medesimo decreto legislativo;
c) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
d) finanziamento della ricerca sanitaria;
e) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

752. Resta fermo il meccanismo dell’otto per mille di cui alla legge 20 maggio
1985, n. 222.

753. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 751 sono determinate
sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF, sulla base
delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale
dello Stato.

754. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del
Ministro della salute, del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro
dell’università e della ricerca, del Ministro per i beni e le attività culturali,
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di
richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto redatte dai Ministri
proponenti sulla base delle competenze di settore e le modalità del
riparto delle somme stesse; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di
rendicontazione delle somme da parte degli enti beneficiari, nonché di
controllo, da parte delle amministrazioni dello Stato interessate, dell’utilizzo
delle somme stesse per le finalità elencate nell’articolo 1, comma
337, lettere a), b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze delle
somme affluite all’entrata per essere destinate ad alimentare un apposito
fondo.

755. Per le finalità di cui ai commi da 751 a 754 è autorizzata
la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l’anno 2008.

756. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito
un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2007 e di 450
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il
funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento
militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria
e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti
e scorte, assicurando l’adeguamento delle capacità operative e dei livelli
di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle
operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato
con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali,
ivi compresi i rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite,
quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito
delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica l’articolo 1, comma
46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato
con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell’economia
e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.

757. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa
di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario
di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per
il personale volontario delle Forze armate.

758. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa
di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle
missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito
fondo nell’ambito dello stato di previsione della spesa del ministero dell’economia
e delle finanze.

759. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle
missioni internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, alla
legge del 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza
al 31 dicembre 2006, è prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le
amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel
limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell’ultimo semestre a
valersi sul fondo di cui al comma 758. A tale scopo, su richiesta delle stesse
amministrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze dispone il necessario
finanziamento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
a disporre con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni
di cui al presente comma si applica l’articolo 5 del citato decreto-legge n.
253 del 2006.

760. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell’articolo
1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

761. L’autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione
per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie,
di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppressa
a decorrere dall’anno 2007.

762. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 30
milioni di euro per l’anno 2007, 45 milioni di euro per l’anno 2008 e 35 milioni
di euro per l’anno 2009.

763. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche
per la famiglia utilizza il fondo: per istituire e finanziare l’Osservatorio
nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni
statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano
e degli enti locali dall’altro nonché la partecipazione dell’associazionismo
e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo
di vita e di lavoro di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie
con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l’attività dell’Osservatorio
per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo
17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia
e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia di cui
alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano
e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate
da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire
il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

764. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del
Fondo per le politiche della famiglia al fine di:
a) finanziare la elaborazione, realizzata d’intesa con le altre amministrazioni
statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia
che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi
relativi all’attuazione dei diritti della famiglia;
b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei
consultori familiari, finalizzato a potenziarne gli interventi sociali in favore
delle famiglie;
c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d’intesa con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione,
un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

765. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce
gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi
di cui ai commi 763 e 764.

766. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l’organizzazione
amministrativa e scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia.

767. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di
vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo delle politiche per la famiglia è destinata
annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche
per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento
destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende
sanitarie locali e aziende ospedaliere che applicano accordi contrattuali che
prevedono azioni positive per le finalità di cui al presente comma,
ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore
padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano
in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di
flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part
time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita,
banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per
i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici
anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo
di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore
autonomo, che benefìci del periodo di astensione obbligatoria o dei
congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento,
l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori
con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti
a carico.

768. Le risorse di cui al comma 767 possono essere in parte destinate alle
attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di
consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonché all’attività della
commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.

769. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari
opportunità, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi
di cui al comma 767. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti
dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua
una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private.

770. All’articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999,
n. 493, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27
per cento».

771. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome e degli
enti locali, nelle more dell’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione,
il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le
pari opportunità, promuove, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad
oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. Nell’intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi
fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle
prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano
un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale
dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi
integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di
frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro,
presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento,
entro il 2010, dell’obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per
cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare
gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del
piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.

772. Per le finalità di cui al comma 771 possono essere utilizzate
parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia
di cui al comma 763.

773. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità,
di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

774. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito
un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale,
connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento
dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori,
con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Con decreti
del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte
dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali
di base del centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazione» del medesimo stato di
previsione.

775. Per le attività di prevenzione di cui all’articolo 2 della legge
9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata l’ulteriore spesa di 500.000 euro
annui.

776. Al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni
assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle
persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale
un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata
la somma di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.

777. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo sono
adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il
Ministro della salute, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

778. All’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «I soggetti che usufruiscono dei permessi
di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi
hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero
dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di
tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa».

779. Il Ministro della solidarietà sociale, con proprio decreto, ripartisce
gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 776.

780. Al fine di favorire l’inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito
presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo
per l’inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata
la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

781. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo di cui
al comma 780 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di
concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro
della salute.

782. All’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «3
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l’anno 2006 e di 750.000
euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008» e, in fine, è aggiunto
il seguente periodo: «Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli
anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

783. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo
2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata
la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2007.

784. All’articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2007».

785. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono
essere versate dai medesimi all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

786. Le somme di cui all’articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza
italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili.

787. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell’articolo 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dell’articolo
1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.

788. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma
786 sono estinti.

789. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.

790. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione
e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale,
tra cui la partecipazione dell’Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è istituito
un fondo presso la Presidenza del Consiglio denominato «Fondo per gli
eventi sportivi di rilevanza internazionale», al quale è assegnata
la somma di 33 milioni di euro per l’anno 2007.

791. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009 ad integrazione della dotazione del Fondo nazionale
per le comunità giovanili di cui all’articolo 1, comma 556, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.

792. È assegnato all’Istituto per il credito sportivo, per agevolare
il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

793. Il contributo di cui al comma 792 concorre ad incrementare il fondo speciale
di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.

794. Restano comunque ferme le disposizioni dell’articolo 5 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003,
n. 179.

795. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di
base ed agonistica dei soggetti diversamente abili il contributo al Comitato
italiano paralimpico di cui all’articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di
2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico è concesso,
per l’anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.

796. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale
da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di
programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i
rappresentanti degli enti locali interessati, è autorizzata la spesa
di 97 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi
disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99,
che, per l’importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui
per essere versate, nell’anno 2007, all’entrata del bilancio dello Stato ai
fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale,
ai fini del riversamento all’entrata del bilancio dello Stato negli anni dal
2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nell’anno 2007 e di 21 milioni
di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 e successiva riassegnazione,
per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture.

797. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

798. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito
un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di
beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della
giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia
e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonché alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate
del medesimo stato di previsione.

799. L’articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, è sostituito
dal seguente:
«
Art. 5. – (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della
comunità internazionale). – 1. I crediti d’aiuto accordati dall’Italia
al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:
a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine
di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;
b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo
per consentire l’efficace partecipazione italiana a dette iniziative».

800. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell’Agenzia del demanio per
la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione
del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all’estero, procedendo alla
relativa ricognizione, stima, nonché, previa analisi comparativa di
costi e benefìci, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre
la dismissione.

801. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano
di cui al comma

800, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell’Agenzia
del demanio.

802. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che ne verifica
la compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma
di stabilità e crescita presentato all’Unione europea, una quota non
inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione
di cui al comma 801, può essere destinata al rifinanziamento della legge
31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione
straordinaria degli immobili ubicati all’estero.

803. A decorrere dall’applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere
corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di
visto per l’area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del
Consiglio, del 1o giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata
in vigore della presente legge, l’importo della tariffa per i visti nazionali
di breve e di lunga durata previsto all’articolo 26 della tabella dei diritti
consolari, di cui all’articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, è determinato
nell’importo di 75 euro.

804. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere
corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di
visto per l’area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione
delle due tariffe, l’importo della tariffa per i visti nazionali di breve e
di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 803, è conseguentemente
aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l’area
Schengen.

805. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti
in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata
e dell’immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale
del «Sistema d’informazione visti», nei limiti dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente
degli impiegati a contratto degli uffici all’estero, di cui all’articolo 152
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, è incrementato di non più di 65 unità.

806. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è costituito
un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;
c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica
o dell’ufficio consolare interessati.

807. Al Fondo speciale di cui al comma 806 affluiscono:
a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;
b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti
pubblici e privati. Detti contratti devono escludere forme di conflitto di
interesse tra l’attività pubblica e quella privata.

808. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento
e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 806.

809. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 56 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotta di 60 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2007.

810. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi
negli aeroporti, l’addizionale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili, di cui
all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, è incrementata a decorrere dall’anno 2007 di 50 centesimi
di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali
in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni
di euro annui.

811. Per l’anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, sono istituiti un fondo di parte corrente con una dotazione
di 17 milioni di euro e uno di conto capitale con una dotazione di 12 milioni
di euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e
le esigenze infrastrutturali e di investimento del Corpo della guardia di finanza.
Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione dei predetti Fondi tra le unità previsionali di base del
centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo
stato di previsione.

812. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito
un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri,
con una dotazione di 29 milioni di euro per l’anno 2007. Con decreti del Ministro
della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonché alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro
di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato
di previsione.

813. Per l’anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, è istituito
un fondo di conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire
per le esigenze infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro
dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonché alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo
stato di previsione.

814. All’articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo
periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, di 30 milioni di euro
per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

815. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica è integrata
di 14 milioni di euro per l’anno 2008».

816. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23
agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati,
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle
A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese
in conto capitale.

817. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la
cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate
nella Tabella C allegata alla presente legge.

818. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno
1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che
prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di
conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

819. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima Tabella.

820. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.

821. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi
a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 820, le amministrazioni
e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2007, a carico di esercizi
futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni
già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

822. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge
5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi
di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente legge.

823. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei
fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato
sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.

824. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere
nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell’articolo
11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
secondo il prospetto allegato.

825. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento
della finanza pubblica per gli enti territoriali.

826. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.

(Seguono tabelle)

Redazione

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