La Funzione Pubblica ricorre ai segretari comunali

Nicolais, d’intesa col Ministro dell’Economia, ha previsto con decreto pubblicato
l’8 novembre scorso, di utilizzare un contingente di segretari comunali
e provinciali "per
lo svolgimento di attivita’ di studio, ricerca, consulenza o per
attivita’ istruttoria nell’ambito dei procedimenti di competenza del
Dipartimento della funzione pubblica", con esclusione dell’esercizio di
competenze esterne.

E’ chiarito che l’utilizzo non comporta comunque il conferimento
di incarichi dirigenziali e che trova applicazione l’art. 101, comma
2-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

. . . . . . .

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

Decreto 7 agosto 2006

Disciplina per l’utilizzo di un contingente di segretari comunali e
provinciali da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica.

(Gazzetta Ufficiale n. 260 del 8.11.2006)

Il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione
di concerto con
Il Ministro dell’economia e delle finanze

Visto l’art. 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;
Visto l’art. 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303;
Considerato che l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei
segretari comunali e provinciali ha evidenziato l’interesse a che i
segretari comunali e provinciali siano utilizzati temporaneamente
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica per la diversificazione e l’arricchimento
dell’esperienza professionale, anche nell’ottica di una generale
esigenza di rafforzamento dei canali di raccordo tra
l’amministrazione statale e le autonomie locali;
Vista la nota del 24 marzo 2006, n. 21664, della medesima Agenzia,
con cui viene manifestato l’assenso sullo schema di decreto;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica si avvale di un contingente di segretari comunali e
provinciali in disponibilita’ nel numero massimo di trenta unita’ per
un periodo non superiore a quattro anni dall’entrata in vigore del
presente decreto.

2. L’utilizzo temporaneo e’ disposto a seguito di richiesta del
Dipartimento della funzione pubblica all’Agenzia autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali con
determinazione di quest’ultima, previo consenso dell’interessato.

3. Ai fini dell’utilizzo temporaneo l’individuazione dei segretari
comunali e provinciali avviene sulla base della valutazione del
curriculum, previa pubblicazione sul sito internet del Dipartimento
della funzione pubblica dell’avviso per la trasmissione dello stesso,
in relazione alle esigenze professionali per garantire il
rafforzamento delle attivita’ di semplificazione delle norme e delle
procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla
pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonche’ delle
attivita’ connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui
agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.

4. La richiesta del Dipartimento e la determinazione dell’Agenzia
indicano il fabbisogno professionale da soddisfare e la durata
dell’utilizzo.

5. L’utilizzo puo’ essere disposto nei confronti dei segretari
comunali e provinciali di cui all’art. 3-ter del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, e
ai segretari in disponibilita’ ai sensi dell’art. 101 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui, successivamente
all’adozione della determinazione di utilizzo, il segretario intenda
accettare una proposta di incarico come titolare di sede, l’Agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali ne da’ tempestiva comunicazione al Dipartimento della
funzione pubblica entro congruo termine. La posizione di utilizzo
cessa automaticamente con la presa di servizio presso il comune o la
provincia.

6. L’utilizzo viene disposto per le finalita’ indicate dall’art.
10-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248,
specificate dal dirigente del Dipartimento della funzione pubblica al
momento dell’assegnazione del segretario alla sua struttura, per lo
svolgimento di attivita’ di studio, ricerca, consulenza o per
attivita’ istruttoria nell’ambito dei procedimenti di competenza del
Dipartimento della funzione pubblica, con esclusione dell’esercizio
di competenze esterne. In ogni caso, l’utilizzo non comporta il
conferimento di incarichi dirigenziali. Si applica l’art. 101,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

7. Durante il periodo di utilizzo al segretario viene corrisposta
la retribuzione spettante in base al contratto collettivo nel caso di
disponibilita’ con oneri a carico dell’Agenzia autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.

Roma, 7 agosto 2006
Il Ministro
per le riforme e l’innovazione
nella pubblica amministrazione
Nicolais
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti l’11 ottobre 2006
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 135

Redazione

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