La legge sulle intercettazioni, 281/2006

In Gazzetta la legge di conversione del decreto legge sulle
intercettazioni, 22 settembre 2006 n. 259 concernente "Disposizioni
urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche".

Sara’ il Giudice
per le indagini preliminari (Gip) a disporre in tempi rapidi la distruzione
delle intercettazioni illegalmente raccolte. Toccherà invece al Pubblico
ministero (Pm) chiedere la secretazione e la custodia degli atti.

Prevista una nuova fattispecie di reato in relazione all’illecita detenzione
di atti o documenti di cui sia stata disposta la
distruzione.

. . . . . . .

Legge 20 novembre 2006 n. 281

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre
2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in
tema
di intercettazioni telefoniche"

(Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2006)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti
per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche, e’
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

Art. 1.

1. L’articolo 240 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:

«Art. 240 (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali).
– 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti
ne’ in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano
comunque dall’imputato.

2. Il pubblico ministero dispone l’immediata secretazione e la custodia in
luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e
contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico
e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per
i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi
e’ vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento
ed il loro contenuto non può essere utilizzato.

3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di
cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari
di disporne la distruzione.

4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto
ore fissa l’udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 127,
dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore
di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell’udienza.

5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge
il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di
cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli
atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla
presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

6. Delle operazioni di distruzione e’ redatto apposito verbale, nel quale
si dà atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione
illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonche’
delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati,
senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.».

Art. 2.

1. All’articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e’ aggiunto
il seguente:

«1-bis. E’ sempre consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione
ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all’articolo 240».

Art. 3.

1. Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di
cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell’articolo 240 del codice
di procedura penale e’ punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro
anni.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di
cui al comma 1 e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio.

Art. 4.

1. A titolo di riparazione può essere richiesta all’autore della pubblicazione
degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo 240 del codice di
procedura penale, al direttore responsabile e all’editore, in solido fra loro,
una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni
copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l’entità del
bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo
o telematico. In ogni caso, l’entità della riparazione non può essere
inferiore a 10.000 euro.

2. L’azione può essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti
o documenti fanno riferimento. L’azione si prescrive nel termine di cinque
anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza
degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma 2 dell’articolo
240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello
stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo
III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

3. L’azione e’ esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione
dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l’illecita diffusione
di dati o di documenti, anche a seguito dell’esercizio di diritti da parte
dell’interessato.

4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l’azione
per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione
e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.

 

Redazione

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