La procedura telematica per l’acquisizione dei certificati di esecuzione dei lavori

L’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture ha diramato, a firma del suo Presidente, un Comunicato con cui
invita le stazioni appaltanti a non tramettere più i certificati di esecuzione
lavori su supporto cartaceo, chiarendo che d’ora innanzi tale trasmissione
“cartacea” non verrà più presa in considerazione.

Osserva l’Autorita’ che “l’approntamento di idonea procedura informatica
per l’acquisizione
di ‘copia smaterializzata’ dei certificati
e per la contestuale
messa a disposizione degli stessi alle Società Organismi di Attestazione,
in linea con i principi generali fissati dal decreto legislativo 7
marzo 2005 n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale», si è reso
necessario a fini di semplificazione, razionalizzazione ed economicità delle
attività amministrative connesse
.

Infatti si è in tal modo eliminato l’inconveniente, per le stazioni
appaltanti, di provvedere ad una trasmissione con notifica dei documenti cartacei
al fine di assicurarne l’autenticità in ragione della provenienza;
si è individuato l’unico sistema atto a gestire una mole documentale
eccessiva rispetto alle attuali capacità organizzative; si è inoltre
resa possibile una consultazione in tempo reale da parte degli organismi di
attestazione, dei documenti necessari alla qualificazione delle imprese, con
evidente economia di tempi
.

Si riporta di seguito il Comunicato del 18 ottobre 2006 e, in calce, il precedente
Comunicato del 6 luglio 2006.

. . . . . . .

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture

Comunicato agli operatori del mercato dei lavori pubblici del 18 ottobre
2006

“Comunicazioni relative alle modalità di trasmissione
dei certificati di esecuzione dei lavori”

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 247 del 23
ottobre 2006)

Il Presidente

Sulla base del combinato disposto degli articoli 22, commi 7 e 8, del D.P.R.
25 gennaio 2000, n.34 e 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.163, le stazioni appaltanti sono tenute a redigere i certificati di esecuzione
lavori secondo lo schema di cui all’allegato «D» al D.P.R.
34/2000 ed a trasmetterli, in copia, all’Osservatorio; le Società Organismi
di Attestazione devono acquisire tali certificati, per la verifica della sussistenza
dei requisiti tecnico – organizzativi delle imprese richiedenti la qualificazione,
unicamente dall’Osservatorio.

In applicazione di tali disposizioni normative, con il Comunicato del 6 luglio
2006 pubblicato sul sito Internet dell’Autorità e sulla Gazzetta
Ufficiale n. 159, Serie Generale, dell’11 luglio 2006, sono state rese
note le modalità che questa Autorità ha ritenuto di fissare per
la trasmissione delle copie dei predetti certificati, con la specificazione
che si tratta di modalità «esclusiva», e che nessun documento
debba pervenire con modalità diverse da quelle ivi previste.

Peraltro, nella prima fase di avvio della procedura, si è avuto modo
di rilevare che non tutte le stazioni appaltanti si sono adeguate alle suddette
disposizioni, trasmettendo i certificati di esecuzione lavori ancora su supporto
cartaceo; in via assolutamente eccezionale e solo in casi di indifferibile
urgenza tali certificati sono stati posti a disposizione delle Società Organismi
di Attestazione, previa conferma in via telematica dei dati in essi contenuti.

Al riguardo, si precisa che non saranno presi in considerazione ulteriori
certificati trasmessi in modo difforme da quanto disposto, e che le conseguenze
imputabili ai ritardi causati dal mancato ricorso alle suddette modalità di
trasmissione, dovranno essere imputabili esclusivamente alle stazioni appaltanti
inadempienti.

L’approntamento di idonea procedura informatica per l’acquisizione
di «copia smaterializzata» dei certificati e per la contestuale
messa a disposizione degli stessi alle Società Organismi di Attestazione,
in linea con i principi generali fissati dal decreto legislativo 7 marzo 2005
n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale», si è reso
necessario a fini di semplificazione, razionalizzazione ed economicità delle
attività amministrative connesse.

Infatti si è in tal modo eliminato l’inconveniente, per le stazioni
appaltanti, di provvedere ad una trasmissione con notifica dei documenti cartacei
al fine di assicurarne l’autenticità in ragione della provenienza;
si è individuato l’unico sistema atto a gestire una mole documentale
eccessiva rispetto alle attuali capacità organizzative; si è inoltre
resa possibile una consultazione in tempo reale da parte degli organismi di
attestazione, dei documenti necessari alla qualificazione delle imprese, con
evidente economia di tempi.

Conclusivamente, si invitano le stazioni appaltanti a dotarsi, anche in via
preventiva, dell’ accreditamento al servizio di anagrafe, registrandosi
all’indirizzo http://anagrafe.avlp.it/, segnalando eventuali problematiche
di carattere tecnico informatico sull’utilizzo della procedura, o di
merito sui contenuti e significato dei dati richiesti ai seguenti indirizzi
di posta elettronica: svp-supporto@avlp.it; labinfo@avlp.it; quesiti.cel@avlp.it.
Eventuali fattispecie da certificare, incompatibili con il vigente schema di
cui all’allegato «D» sopra citato, costituiranno eventuale
oggetto di segnalazione dell’Autorità al Governo ed al Parlamento.

Alfonso Maria Rossi Brigante

. . . . . . .

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi
e forniture

Comunicato del 6 luglio 2006

“Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione dei lavori”

(G.U. n. 159 del 11.7.2006)

Il Presidente

Premesso che:

– i Certificati di esecuzione dei lavori (di seguito, per brevità,
denominati Certificati) sono attualmente rilasciati dalle stazioni appaltanti
su istanza delle imprese esecutrici di lavori pubblici ai sensi dell’art.
22, commi 7 e 8, del D.P.R. 34/2000 secondo lo schema di cui all’allegato “D” dello
stesso decreto;

– il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” all’art. 40, comma 3 lettera
b), prevede espressamente che “Gli organismi di attestazione acquisiscono
detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in
copia, dalle stazioni appaltanti” e ciò al fine di accertare il
possesso delle capacità tecniche all’esecuzione dei lavori in
fase di qualificazione delle imprese;

ritenuto:

– di dover acquisire telematicamente i dati contenuti nei Certificati in modo
da permetterne la consultazione in tempo reale da parte delle Società Organismo
di Attestazione e parimenti per fornire utili e tempestivi elementi per l’attività di
monitoraggio e studio dell’Osservatorio e per quella istruttoria del
Servizio Ispettivo di questa Autorità;

comunica che:

1. a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del presente comunicato, i Certificati dovranno essere
rilasciati dalle stazioni appaltanti esclusivamente utilizzando la procedura
informatica all’uopo sviluppata e resa disponibile sul sito Internet
dell’Autorità al link Certificati esecuzione lavori, sia per appalti
in corso di svolgimento sia per appalti già conclusi.

2. Dopo aver proceduto alla compilazione e convalida dei campi, il Responsabile
del procedimento della stazione appaltante in fase di rilascio del Certificato
dovrà stampare, sempre per il tramite della procedura sopra indicata,
tre copie cartacee del documento. Due di queste saranno «formalmente» conformi
all’allegato “D” al D.P.R. n. 34/2000: una sarà rilasciata
all’impresa che la utilizzerà per il conseguimento dell’attestazione
di qualificazione, mentre la seconda sarà protocollata e conservata
negli archivi della stazione appaltante, per eventuali successivi controlli.
Una terza copia del Certificato, difforme dalle precedenti ma contenente tutte
le informazioni inviate all’Osservatorio, sarà anche questa protocollata
ed archiviata a cura della stazione appaltante. Conseguentemente nessun documento
cartaceo sarà più trasmesso all’Autorità.

3. Ai fini dell’utilizzo della procedura di che trattasi, le stazioni
appaltanti dovranno richiedere, per il tramite del Responsabile del procedimento,
l’accreditamento al servizio di anagrafe disponibile, esclusivamente
via web, all’indirizzo http://anagrafe.avlp.it/. Il soggetto richiedente,
ai fini dell’accreditamento, dovrà disporre di un proprio indirizzo
di posta elettronica che verrà utilizzato per il rilascio della password.
Le credenziali di accesso saranno nominative e la responsabilità circa
l’utilizzo delle stesse ricadrà in capo al richiedente.

L’utente già in possesso di credenziali dovrà accedere
nuovamente all’indirizzo http://anagrafe.avlp.it/ ed associarsi alla
stazione appaltante (una o più) con la quale collabora selezionando
il profilo “Responsabile Unico del Procedimento”.

4. Una volta effettuata l’associazione tra soggetto richiedente e stazione
appaltante, la procedura permetterà la stampa di una dichiarazione che
dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della stazione appaltante
o suo delegato e trasmessa all’Osservatorio, dichiarazione in cui si
attesta l’appartenenza del soggetto alla stessa stazione appaltante e
si dichiara che le credenziali di accesso verranno utilizzate esclusivamente
ai soli fini istituzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente. La
ricezione di tale dichiarazione sarà condizione necessaria per l’abilitazione
dell’utente all’utilizzo della procedura di che trattasi.

Roma, lì 6 luglio 2006

Il Presidente
Alfonso Maria Rossi Brigante

Redazione

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