Il Ministro della Giustizia, Mastella, e’ intervenuto sulla “individuazione
dei siti internet destinati all’incremento degli avvisi di vendita”, ritenendo
di disciplinare “diversamente” i criteri e le modalita’
con cui verranno individuati i siti internet e di acquisire infine il parere
in merito del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.
Riportiamo di seguito la norma di riferimento, art.
490 del c.p.c., come modificato dal decreto legge 35/2005; il precedente decreto
del 27 luglio 2006, nonchè il provvedimento
di Mastella, del 28 settembre 2006.
. . . . . . .
1)
Codice Procedura Civile
Art. 490
Pubblicità degli avvisi
1. Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia,
un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve
essere affisso per
tre giorni continui nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si
svolge il procedimento esecutivo.
2. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore
a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza
del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell’ articolo 173-bis
delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito
in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per
la presentazione delle offerte o della data dell’incanto (1).
(1) Comma sostituito, con effetto dall’1 marzo 2006, dall’articolo 2 del
D.L. 14 marzo 2005 n.35.
Il testo precedentemente in vigore era :"In
caso d’espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel foglio
degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario".
(…)
. . . . . . .
2)
Decreto 27 luglio 2006
Individuazione dei siti internet destinati all’incremento degli avvisi di
vendita, di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile
(pubblicato nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2006)
Art. 1 – Criteri e modalità di individuazione dei siti internet
Art. 2 – Elenco
Art. 3 – Requisiti professionali e incompatibilità
Art. 4 – Regole tecniche
Art. 5 – Verifica della sussistenza dei requisiti professionali e tecnici
Art. 6 – Acquisizione dei dati
Art. 7 – Portale vendite giudiziarie
Art. 8 – Cancellazione dall’elenco
VISTO il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80, recante «Disposizioni urgenti
nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»;
VISTO l’art. 490 del codice di procedura civile, come modificato dall’art.
2, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2005, secondo cui in caso di espropriazione
di beni mobili registrati per un valore superiore a venticinquemila euro, e
di beni immobili, l’avviso di vendita unitamente a copia dell’ordinanza del
giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 173-bis delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, «e’ altresi’
inserito in appositi siti internet, almeno quarantacinque giorni prima del
termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto»;
VISTO, in particolare, l’art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile come inserito dall’art. 2, comma 3-ter, del decreto-legge
n. 35 del 2005, rubricato «della pubblicita’ degli avvisi tramite internet»,
secondo il quale «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio
decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’art.
490 del codice e i criteri e le modalita’ con cui gli stessi sono formati e
resi disponibili»;
VISTO altresi’ l’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all’incanto dei
beni mobili e all’amministrazione giudiziaria dei beni immobili;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante «disposizioni per favorire
l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1° marzo 2005
recante «regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2005, recante «requisiti tecnici
e i diversi livelli per l’accessibilita’ per gli strumenti informatici»;
RITENUTA la necessita’ di individuare i siti internet destinati all’inserimento
degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 codice di procedura civile;
D E C R E T A
Art. 1
Criteri e modalità di individuazione dei siti internet
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita’ con cui sono individuati
i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art.
490 del codice di procedura civile.
Art. 2
Elenco
1. I siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali
di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, che possono
effettuare gli avvisi di vendita di cui all’art. 1, sono inseriti nell’elenco
tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione
generale della giustizia civile.
2. Sono iscritti di diritto nell’elenco i siti internet gestiti dagli istituti
autorizzati all’incanto e all’amministrazione dei beni a norma dell’art. 159
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Art. 3
Requisiti professionali e incompatibilità
1. I soggetti o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti o i soggetti
preposti all’amministrazione, che gestiscono, anche per interposta persona
o societa’ collegate, i siti internet debbono possedere la capacita’ organizzativa,
tecnica e finanziaria al fine di essere inseriti nell’elenco di cui all’art.
2.
2. Gli stessi soggetti debbono possedere i requisiti di onorabilita’ di cui
al quinto comma, dell’art. 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni.
3. Al fine di garantire trasparenza delle vendite forzate, non possono essere
iscritti nell’elenco di cui all’art. 2 i siti internet gestiti, anche per interposta
persone o società collegate, da coloro che esercitano attivita’ di intermediazione
finanziaria, mobiliare o immobiliare e bancaria, nonché dai destinatari
del divieto di esercizio dell’attività commerciale.
Art. 4
Regole tecniche
1. Il sito rispetta le regole di accessibilita’ WAI di cui alla raccomandazione
W3C del 5 maggio 1999. In particolare il sito garantisce un’appropriata trasformazione
della pagina a cura dei diversi browser piu’ diffusi, compatibilita’ e portabilita’
del codice html, e rende i contenuti facilmente navigabili e comprensibili.
2. Il sito rispetta le esigenze di soggetti diversamente abili nel rispetto
della legge 9 gennaio 2004, n. 4 e del decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 2005, n. 75 nonche’ del decreto ministeriale 8 luglio 2005.
Art. 5
Verifica della sussistenza dei requisiti professionali e tecnici
1. La Direzione generale della giustizia civile accerta, prima dell’inserimento
nell’elenco di cui all’art. 2, il possesso dei requisisti di professionalita’
e la insussistenza delle situazioni di incompatibilita’ di cui all’art. 3 e,
acquisito il parere della Direzione generale dei Sistemi informativi automatizzati,
verifica la rispondenza del sito ai requisiti di accessibilita’ e fruibilita’
di cui all’art. 4 secondo un apposito piano di verifiche reso disponibile sul
sito del Ministero.
Art. 6
Acquisizione dei dati
1. Il sito acquisisce i dati relativi alla pubblicazione tramite collegamento
telematico con l’Ufficio giudiziario e secondo gli standard di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
2. Il sito, se l’Ufficio giudiziario non dispone del software di gestione ufficiale,
acquisisce i dati su supporto elettronico o per posta telematica con modalita’
che garantiscono la esattezza delle informazioni che devono essere pubblicate.
3. Le modalita’ di acquisizione vengono definite dall’Ufficio giudiziario e
sono comunicate al Ministero della giustizia – Direzione generale dei Sistemi
informativi automatizzati, che puo’ disporne la modifica per garantire la sicurezza
del sistema di pubblicita’ e l’esattezza e regolarita’ delle pubblicazioni.
Art. 7
Portale vendite giudiziarie
1. Il Ministero della giustizia attiva il Portale vendite giudiziarie del Ministero
della giustizia per la ricerca e il monitoraggio dei dati pubblicati sui siti
al fine di consentire una visione completa ed unitaria di tutte le vendite
forzate in corso.
2. Il Ministero della giustizia stabilisce gli standard minimi dei dati da
pubblicare per favorire il motore di ricerca del Portale.
3. Il Portale verifica gli standard di funzionamento dei siti. Esso certifica
l’inizio di ciascuna inserzione pubblicitaria, la sua durata e gli eventi significativi
all’Ufficio giudiziario dalle ore 15,00 alle ore 20,00 del giorno precedente
a quello fissato per l’esperimento di vendita.
4. La certificazione viene inviata attraverso la posta certificata del processo
telematico all’indirizzo indicato dall’Ufficio giudiziario.
5. L’indirizzo e’ unico per ogni Ufficio giudiziario o per ogni sezione dell’Ufficio
giudiziario.
6. Il Portale pubblica, su area riservata accessibile al Ministero della giustizia
e all’ufficio giudiziario che ha disposto le inserzioni pubblicitarie, i dati
statistici relativi all’accesso ai siti.
Art. 8
Cancellazione dall’elenco
1. L’accertamento dell’assenza o del venir meno dei requisiti e delle condizioni
di cui agli articoli 3, 4 e 5, comporta la cancellazione d’ufficio del sito
internet dall’elenco di cui all’art. 2.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di controllo e sara’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 27 luglio 2006
il ministro della Giustizia
Clemente Mastella
. . . . . . .
3)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 settembre 2006
Revoca del decreto 27 luglio 2006, recante: «Individuazione dei siti
internet destinati all’incremento degli avvisi di vendita, di cui
all’articolo 490 del codice di procedura civile».
(G.U. n. 228 del 30.9.2006)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto del 27 luglio 2006, recante: «Individuazione dei
siti internet destinati all’incremento degli avvisi di vendita, di
cui all’art. 490 del codice di procedura civile», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006;
Ritenuta l’opportunita’ di disciplinare diversamente i criteri e le
modalita’ con cui sono individuati i siti internet destinati
all’inserimento degli avvisi di vendita e di acquisire il parere del
Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione;
Decreta:
E’ revocato il decreto del 27 luglio 2006, recante: «Individuazione
dei siti internet destinati all’incremento degli avvisi di vendita,
di cui all’art. 490 del codice di procedura civile», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006.
Roma, 28 settembre 2006
Il Ministro: Mastella