Regione Umbria su pluralismo informatico e software a sorgente aperto

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre scorso, ma già in vigore
dal mese di agosto, la legge regionale umbra sul software nella P.A.

La legge si apre con la seguente dichiarazione: “l’Amministrazione
regionale, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di
economicità dell’attività amministrativa
favorisce l’adozione di software a sorgente aperto”.

Questa le definizioni di open source contenute nella legge:

ridistribuzione libera: la licenza non può limitare nessuna delle
parti nella vendita o nella fornitura di software come componente di una distribuzione
di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti diverse. La
licenza non può richiedere il pagamento di una royalty o di diritti
per tale rivendita;

codice sorgente: il programma deve includere il codice sorgente, e deve
consentire la distribuzione sia sotto forma di codice sorgente sia in forma
compilata. Nei casi in cui un prodotto non venga distribuito con il codice
sorgente, deve esserci la possibilità, ben pubblicata di scaricare il
codice sorgente senza costi aggiuntivi. Il codice sorgente deve essere la forma
privilegiata in cui il programmatore modificherà il programma. Codice
sorgente deliberatamente nascosto non è ammesso. Forme mediate, come
l’output di un preprocessore non sono ammesse;

prodotti derivati: la licenza deve consentire l’attuazione di modifiche
e di prodotti derivati, consentendo inoltre la loro distribuzione sotto gli
stessi termini di licenza del software originale;

integrità del codice sorgente dell’autore: la licenza può imporre
limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata solamente
se la licenza consente la distribuzione di file “patch” insieme
al codice sorgente con lo scopo di modificare il programma durante l’esecuzione
del build. La licenza deve consentire esplicitamente la distribuzione di software
realizzato a partire dal codice sorgente modificato. La licenza può richiedere
che i prodotti derivati portino un nome o un numero di versione diverso dal
software originale;

distribuzione della licenza: i diritti allegati al programma devono applicarsi
a tutti coloro a cui viene ridistribuito il programma, senza la
necessità di applicare una licenza supplementare per queste parti;

la licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti allegati
al programma non devono dipendere dal fatto che il programma faccia parte di
una distribuzione particolare. Se il programma viene estratto da tale distribuzione
e usato o distribuito nei termini della licenza del programma, tutte le parti
a cui il programma viene ridistribuito devono avere gli stessi diritti garantiti
in occasione della distribuzione originale del software;

la licenza non deve contaminare gli altri programmi: la licenza non deve
porre limitazioni su altro software che venga distribuito insieme con il software
in licenza.

E’ inoltre previsto che l’Amministrazione regionale utilizzi programmi
per elaboratore a sorgente aperto per la diffusione in formato elettronico
di documenti
soggetti
all’obbligo di pubblica esposizione nonché per garantire il diritto
di accesso mediante scambio di dati in forma elettronica.

In caso di ricorso a programmi per elaboratori a sorgente non aperto,
l’Amministrazione
regionale dovrà motivarne le ragioni.

In sede di acquisizione di programmi
informatici, dovrà effettuarsi, in relazione alle proprie esigenze, una valutazione
di tipo tecnico-economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato
includendo sempre tra queste, ove disponibili, i programmi a codice sorgente
aperto.

Viene infine affermato il particolare valore formativo dell’open
source e se ne incoraggia
l’insegnamento nelle scuole.

. . . . . . . . .

Regione Umbria

Legge regionale n. 11 del 25 luglio 2006

Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la
diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei
documenti informatici nell’amministrazione regionale.

(Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
n. 37
del 2 agosto 2006)

(G.U. 18/11/2006 n. 46)


ARTICOLO 1

(Finalità della legge)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di
informatizzazione della Pubblica Amministrazione, di seguito P.A., favorisce
il pluralismo informatico, garantendo l’accesso e la libertà di
scelta nella
realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera
dovuta a diversità di standard.

2. L’Amministrazione regionale, nel rispetto del principio costituzionale
di
buon andamento e di economicità dell’attività amministrativa,
di cui
all’articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 favorisce l’adozione
di software a sorgente aperto così come da definizione dell’articolo
2.

3. Ai fini della presente legge per Amministrazione regionale si intende la
Regione e gli Enti e le Aziende controllate o comunque costituite dalla
Regione.

4. La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software a sorgente
aperto, con particolare riferimento agli enti locali e agli enti pubblici
dell’Umbria, in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo
della ricerca scientifica e tecnologica e sulla riduzione dei costi per
l’acquisto delle licenze.

5. Alla cessione di software a sorgente aperto non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633,
come da ultimo sostituito dall’articolo 13 della legge 18 agosto 2000,
n. 248.

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per open source si intende:

a) ridistribuzione libera: la licenza non può limitare nessuna delle
parti nella vendita o nella fornitura di software come componente di una
distribuzione di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti
diverse. La licenza non può richiedere il pagamento di una royalty o
di
diritti per tale rivendita;

b) codice sorgente: il programma deve includere il
codice sorgente, e
deve consentire la distribuzione sia sotto forma di codice sorgente sia in
forma compilata. Nei casi in cui un prodotto non venga distribuito con il
codice sorgente, deve esserci la possibilità, ben pubblicata di scaricare
il
codice sorgente senza costi aggiuntivi. Il codice sorgente deve essere la
forma privilegiata in cui il programmatore modificherà il programma.
Codice
sorgente deliberatamente nascosto non è ammesso. Forme mediate, come
l’output
di un preprocessore non sono ammesse;

c) prodotti derivati: la licenza deve consentire l’attuazione di
modifiche e di prodotti derivati, consentendo inoltre la loro distribuzione
sotto gli stessi termini di licenza del software originale;

d) integrità del codice sorgente dell’autore: la licenza può imporre
limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata
solamente se la licenza consente la distribuzione di file “patch” insieme
al
codice sorgente con lo scopo di modificare il programma durante l’esecuzione
del build. La licenza deve consentire esplicitamente la distribuzione di
software realizzato a partire dal codice sorgente modificato. La licenza può richiedere
che i prodotti derivati portino un nome o un numero di versione diverso dal
software originale;

e) nessuna discriminazione verso singoli o gruppi: la licenza non deve
porre discriminazioni verso qualsiasi persona o gruppo di persone;

f) nessuna
discriminazione verso campi d’applicazione: la licenza non
deve porre limitazioni sull’uso del programma in un particolare campo
di
applicazione;

g) distribuzione della licenza: i diritti allegati al programma devono
applicarsi a tutti coloro a cui viene ridistribuito il programma, senza la

necessità di applicare una licenza supplementare per queste parti;

h) la licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti
allegati al programma non devono dipendere dal fatto che il programma faccia
parte di una distribuzione particolare. Se il programma viene estratto da tale
distribuzione e usato o distribuito nei termini della licenza del programma,
tutte le parti a cui il programma viene ridistribuito devono avere gli stessi
diritti garantiti in occasione della distribuzione originale del software;

i) la licenza non deve contaminare gli altri programmi: la licenza non
deve porre limitazioni su altro software che venga distribuito insieme con
il
software in licenza.

ARTICOLO 3

(Documenti)

1. L’Amministrazione regionale utilizza programmi per elaboratore a
sorgente
aperto per la diffusione in formato elettronico di documenti soggetti
all’obbligo di pubblica esposizione nonché per garantire il diritto
di
accesso mediante scambio di dati in forma elettronica.

2. In caso di ricorso a
programmi per elaboratori a sorgente non aperto,
l’Amministrazione regionale ne motiva le ragioni e rende disponibile
anche un
formato dei documenti più possibile prossimo a formati a sorgente aperto.

ARTICOLO 4

(Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

1. L’Amministrazione regionale, nel trattamento di dati personali mediante
l’ausilio di mezzi elettronici secondo quanto prescritto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di dati la cui diffusione o
comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la
pubblica sicurezza, utilizza preferibilmente programmi per elaboratori a
sorgente aperto.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati
dalla Regione per il trattamento di dati personali e sensibili secondo il
d.lgs. 196/2003 sono conservati al fine di permetterne future verifiche
riguardo il controllo degli standard di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente
dei vari
software utilizzati nell’ambito del trattamento di dati personali mediante
l’ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere
all’interessato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs.
196/2003.

ARTICOLO 5

(Adempimenti per l’Amministrazione regionale)

1. L’Amministrazione regionale, in sede di acquisizione di programmi
informatici, effettua, in relazione alle proprie esigenze, una valutazione
di
tipo tecnico-economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato
includendo sempre tra queste, ove disponibili, i programmi a codice sorgente
aperto.

ARTICOLO 6

(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. La Giunta regionale incentiva, attraverso programmi annuali progetti
sull’open source da parte di enti pubblici e di istituzioni scolastiche.

ARTICOLO 7

(Istruzione scolastica)

1. La Regione riconosce il particolare valore formativo dell’open source
e lo
incoraggia nel rispetto dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche
nell’insegnamento, promuovendo, all’interno degli interventi di
cui
all’articolo 6 forme di collaborazione per il recepimento nell’ordinamento
scolastico e nei programmi didattici dei principi e del contenuto della
presente legge, nell’ambito della progressiva informatizzazione
dell’istruzione pubblica.

ARTICOLO 8

(Fondo per lo sviluppo del software a codice aperto)

1. La Regione istituisce un Fondo per lo sviluppo del software open source
allo scopo di finanziare i programmi di cui all’articolo 6.

ARTICOLO 9

(Centro di competenza sull’open source)

1. Nell’ambito delle finalità della legge regionale n. 27 del
31 luglio 1998
ed all’interno del Consorzio SIR Umbria è istituito il Centro
di competenza
sull’open source per lo studio, la promozione e la diffusione delle tecnologie
conformi agli standard internazionali dell’open source al quale partecipano
la
Regione, l’Università, la Lega delle Autonomie Locali, le Associazioni
umbre
di promozione dell’open source, le Associazioni professionali di informatici.

2.
Gli obiettivi del Centro di competenza sull’open source sono i seguenti:

a) coordinare un tavolo di lavoro con Università, P.A., Associazioni
noprofit per l’uso del software libero (Free Libre Open Source Software)
di
seguito denominato FLOSS, ed Imprese umbre di produzione impegnate nello
sviluppo di prodotti software con tecnologie conformi agli standard
internazionali dell’open source;

b) coordinare un tavolo di collaborazione interistituzionale per la
promozione, lo scambio, la diffusione ed il riuso di esperienze, progetti e
soluzioni FLOSS nella P.A.;

c) creare ed aggiornare una mappa delle richieste,
delle competenze e
delle esperienze disponibili sul territorio;

d) promuovere attività di formazione/informazione dirette alle
amministrazioni locali ed alle Piccole e Medie Imprese, di seguito PMI, del
territorio regionale, attraverso la collaborazione con Università,
Associazioni ed Imprese;

e) promuovere iniziative di coordinamento con il Centro Nazionale per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), Unione Province
d’Italia
(UPI), Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Unione Nazionale
Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCEM) in merito alle politiche di sviluppo
di
piattaforme FLOSS;

f) creare una Community di soggetti, informatici ed utenti impiegati
nella P.A., utilizzatori privati, sviluppatori, PMI, studenti, collegata agli
obiettivi ed alle strategie del Centro di competenza sull’open source;

g) contribuire alla individuazione di un adeguato percorso formativo ed
universitario, per la preparazione professionale di esperti FLOSS, e diretto
alle scuole primarie e secondarie per la diffusione di una cultura FLOSS;

h) confrontare tecnicamente fra loro le architetture dei differenti
progetti di sviluppo software per contribuire affinché siano comunque
sempre
conseguiti gli obiettivi generali di interoperabilità, uso di standard
aperti,
scalabilità nel tempo e semplicità di riuso da parte delle Pubbliche
Amministrazioni.

ARTICOLO 10

(Regolamenti attuativi)

1. La Giunta regionale di concerto con il Centro di competenza sull’open
source di cui all’articolo 9, entro centottanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge, sentite le associazioni di categoria, stabilisce, con
deliberazione, le modalità operative necessarie a dare attuazione alle
misure
previste dalla legge, e, annualmente, destina le necessarie risorse
finanziarie.

2. La Giunta regionale fissa, altresì, tramite apposito regolamento,
le
condizioni per la concessione dei finanziamenti finalizzati allo svolgimento
dei progetti di cui all’articolo 6.

ARTICOLO 11

(Norma transitoria)

1. L’Amministrazione regionale, entro tre anni dall’approvazione
della
presente legge, adegua le proprie strutture informatiche ed attiva programmi
di formazione del personale, in attuazione dell’articolo 5.

ARTICOLO 12

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 8è autorizzata per l’anno
2006 la spesa di 30.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 02.1.011 denominata “Gestione
del sistema
informativo” (cap. 699).

2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione
di
pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di
base
16.1.001 del bilancio di previsione 2006 denominata “fondi speciali per
spese
correnti” in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A)
della
legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2.

3. Al finanziamento degli oneri connessi al Centro di competenza sull’open
source di cui all’articolo 9 si provvede mediante gli stanziamenti previsti
dalla legge regionale n. 27 del 31 luglio 1998 (cap. 701).

4. Per gli anni 2007 e successivi l’entità della spesa è determinata
annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo
27,
comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti
commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Redazione

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