E’ legge il testo di riforma degli esami di maturita’

La Camera dei Deputati ieri ha definitivamente
approvato il disegno di
legge in materia di esami di Stato, conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, contenente
anche la delega al
Governo per legiferare in materia di raccordo tra la scuola e le
università.

Di seguito, il testo del disegno di legge
approvato, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.    


. . . . . . . .

Camera dei Deputati



Disegno di legge n. 1961
AC




approvato definitivamente
il 19 dicembre 2006

già
approvato dal Senato il 15 novembre 2006 (n. 960 AS)



Disposizioni in materia
di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la
scuola e le università



Art. 1.

(Ammissione all’esame di
Stato, commissione e sede di esame).



      1. Gli articoli 2, 3
e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

      «Art. 2. –
(Ammissione). – 1. All’esame di Stato sono ammessi:

         
a)    gli alunni delle scuole statali e
paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati
valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque
saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici,
secondo modalità definite con decreto del Ministro della
pubblica istruzione;

         
b)  alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla
lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente
riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino
al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

      2. All’esame di
Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno
per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni
delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1,
lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima
classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno
seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e
che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in
ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il
penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti,
ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione
dell’insegnamento dell’educazione fisica.
 
      3. Fermo restando
quanto disposto dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati esterni che
non siano in possesso di promozione all’ultima classe è
subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare
la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi
dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della
promozione o dell’idoneità alla classe successiva,
nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo
anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente
acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di
mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità
all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti
al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata
alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato;
il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un
punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è
sottoposto.
      4. I candidati
esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato e
sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso
istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di
residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di
studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza
del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga
deve essere autorizzata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude
l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le
responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei
soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
      5. Per i candidati
esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di
classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui al comma
3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei
crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le
esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali
crediti formativi.
      6. Gli alunni delle
classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di
Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato
la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti
per i medesimi candidati.
      7. I candidati non
appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato
l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o
presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere
l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le
medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.
      8. Possono
sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un
anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di
maestro d’arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali
e degli istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione
alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in
ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a
sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non
siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni
concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

      Art. 3. – (Contenuto
ed esito dell’esame). – 1. L’esame di Stato conclusivo dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato
all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite
nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi
generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali
generali, nonché delle capacità critiche del
candidato.
      2. L’esame di Stato
comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta
è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o
della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le
capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o
scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il
corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali,
negli istituti d’arte e nei licei artistici le modalità di
svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e
laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in
più di un giorno di lavoro; la terza prova è
espressione dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa
delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al
piano dell’offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa
è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie
dell’ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di
argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella
soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello
sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in
modo da consentire, di norma, anche l’accertamento della conoscenza di
una lingua straniera. L’Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede,
sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica
istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da
porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della
elaborazione della terza prova. L’Istituto provvede,
altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli
studenti a conclusione dei percorsi dell’istruzione secondaria
superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo
criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello
internazionale per garantirne la comparabilità.
      3. I testi relativi
alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono
inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza
prova scritta è predisposto dalla commissione d’esame con
modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova
scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro
la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro
disciplina altresì le caratteristiche della terza prova
scritta, nonché le modalità con le quali la
commissione d’esame provvede alla elaborazione delle prime due prove
d’esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
      4. Il colloquio si
svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai
programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.
      5. La lingua d’esame
è la lingua ufficiale di insegnamento.
      6. A conclusione
dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto
finale complessivo in centesimi, che è il risultato della
somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte
e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da
ciascun candidato. La commissione d’esame dispone di 45 punti per la
valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del
colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito
scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per
superare l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte
è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto
sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per
l’inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio
massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente
integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato
abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che
conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della
predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla
commissione.
      7. Gli esami degli
alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5
febbraio 1992, n. 104.
      8. Alla regione
Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21,
comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
      9. Per gli alunni
ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate
sono previste una sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali,
particolari modalità di svolgimento degli stessi.
 
      Art. 4. –
(Commissione e sede di esame) – 1. La commissione di esame di Stato
è composta da non più di sei commissari, dei
quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento
esterni all’istituto, più il presidente, esterno. Le materie
di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le
modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione
è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.
      2. Ogni due classi
sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle
classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di
ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso,
è assicurata la presenza dei commissari delle materie
oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati
non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di
istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a
una commissione di istituto statale o paritario.
      3. Il presidente
è nominato, sulla base di criteri e modalità
determinati, secondo il seguente ordine, tra:

         
a)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di
istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di
istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed
agli educandati femminili;

         
b)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di
istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di
abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria
superiore;

         
c)  i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria
superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
almeno dieci anni di servizio di ruolo;

         
d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori
ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
 
         
e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica;

         
f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione
secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più
di tre anni.

      4. I commissari
esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione
secondaria superiore.
      5. I casi e le
modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti
sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di natura non regolamentare.
      6. Le nomine dei
presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con
esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti
scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell’ordine, all’ambito
comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all’ambito regionale
o interregionale.
      7. È
stabilita l’incompatibilità a svolgere la funzione di
presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella
propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per
due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di
presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia
prestato servizio nei due anni precedenti.
      8. Le commissioni
d’esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando
per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall’intera
commissione a maggioranza assoluta.
      9. I candidati
esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti
statali e paritari e il loro numero non può superare il
cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite
numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la
possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette
commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di
candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati
esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche
statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere
costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un’altra
commissione di soli candidati esterni può essere costituita
soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione
sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l’esame di
Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme
regolamentari di cui all’articolo 1, comma 2.
      10. I compensi per i
presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e
sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono
differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario
esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari
esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio
o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è
stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del
personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo,
alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. L’onere previsto per il
compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle
commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio
ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre
2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27, è a carico dello Stato.
      11. Sede d’esame per
i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di
esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con
corsi che continuano a funzionare ai sensi dell’articolo 1-bis, comma
6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d’esame per i
candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il
candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è
indicata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale al
quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.
      12. Sistematiche e
costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli
istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e
la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed
integrativi, nonché sulle iniziative
organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il
recupero dei debiti, sono assicurati nell’ambito della funzione
ispettiva».

Art. 2.

(Delega in materia di
percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e
di valorizzazione di risultati di eccellenza).



      1. Il Governo
è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su
proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del
Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da
rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o
più decreti legislativi finalizzati a:

         
a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla
scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della
formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati
alle professioni e al lavoro;

         
b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica e le università
ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto
al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;

         
c)  valorizzare la qualità dei risultati scolastici
degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari
di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;

         
d)  incentivare l’eccellenza degli studenti, ottenuta a vario
titolo sulla base dei percorsi di istruzione.

      2. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l’osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:

         
a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere
l’individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le
istituzioni scolastiche, le università, gli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della
formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati
alle professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e
realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di
docenti universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nonché della formazione tecnica superiore;
prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell’ultimo anno del
corso di studi;

         
b)  per i decreti legislativi di cui alla lettera b),
prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la
partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle
prove di verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti di
cui all’articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi
formativi universitari;

         
c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una
quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di
cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata
agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di
particolare valore, nell’ultimo triennio e nell’esame di Stato, anche
in riferimento alle discipline più significative del corso
di laurea prescelto, definendo altresì, in detti decreti, i
criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;

         
d)  per i decreti legislativi di cui alla lettera d),
prevedere incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla
prosecuzione degli studi, anche nell’ambito dell’istruzione e
formazione tecnica superiore, e definire le modalità di
certificazione del risultato di eccellenza;

         
e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

      3. Il Ministro della
pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione
sull’andamento degli esami di Stato.
      4. L’attuazione del
comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2, lettere a), b) e c), non
deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
      5. Alla
finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d),
sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000.
      6. Ulteriori
disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui
al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta
di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi princìpi e
criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla
data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

(Disposizioni
transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni).



      1. Per i candidati
agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell’anno
scolastico 2006-2007 e dell’anno scolastico 2007-2008, continuano ad
applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del
punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
      2. In fase di prima
attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla
determinazione dei compensi di cui all’articolo 4, comma 10, della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall’articolo 1 della
presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo
di euro 138.000.000.
      3. Sono abrogati:

         
a) l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

         
b) l’articolo 13, comma 4, e l’articolo 14 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226;

         
c) l’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286.

      4. All’onere
derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro
143.000.000, a decorrere dall’anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i
compensi di cui al comma 10 dell’articolo 4 della legge 10 dicembre
1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000
per l’incentivazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e
comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la
disponibilità di cui all’articolo 22, comma 7, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e,
quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 130, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
      5. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      6. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

Redazione

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