Il nuovo statuto della Banca d’Italia

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre,
è stato approvato il nuovo
statuto della Banca d’Italia.

La revisione dello statuto della Banca d’Italia rientrava fra
gli obiettivi della Legge n. 262 del
28 dicembre 2005
contenente disposizioni per la tutela del
risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari, il cui articolo 19 (Banca
d’Italia
) prevedeva, al comma 9,
 l’adeguamento dello statuto della Banca
d’Italia alle disposizioni contenute nei commi
da 1 a 7.

Ecco i sette commi richiamati:

(…)

TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA


Capo I
PRINCÌPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE
AUTORITÀ


Art. 19.
(Banca d’Italia)

    1.
La Banca d’Italia è parte integrante
del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi
e le istruzioni
della Banca centrale europea.
    2. La Banca d’Italia
è istituto di diritto
pubblico.

    3.
Le disposizioni normative nazionali, di rango
primario e secondario, assicurano alla Banca d’Italia ed ai
componenti dei suoi
organi l’indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria
per il migliore esercizio
dei poteri attribuiti nonché per l’assolvimento
dei compiti e dei doveri spettanti.

    4.
La Banca d’Italia, nell’esercizio
delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di
vigilanza, opera nel
rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento
dell’indipendenza
dell’autorità di vigilanza. Riferisce del suo
operato al Parlamento e al Governo con
relazione semestrale sulla propria attività.

    5.
Gli atti emessi dagli organi della Banca
d’Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto
previsto dal secondo
periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Delle
riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.

    6.
La competenza ad adottare i provvedimenti aventi
rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella
relativa agli atti
adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del
direttorio si applica
quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono
adottate a maggioranza;
in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore.
La disposizione contenuta nel
primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle
attribuzioni del
Sistema europeo di banche centrali.

    7.
Il governatore dura in carica sei anni, con la
possibilità di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri
del direttorio durano in
carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del
mandato. In sede di prima
applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore cessano
dalla carica secondo
una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto
dell’Istituto, compresa
in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.


(…)

Di seguito, il testo integrale del nuovo Statuto.

. . . . . . . .

Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006



Approvazione  
del  nuovo  statuto  della 
Banca  d’Italia,  a  norma


dell’articolo
10,  comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n.


43.


                  
Il Presidente della Repubblica;
  Visto  il  regio 
decreto  11 giugno 1936, n. 1067, con il quale e’
stato  approvato  lo  statuto 
della  Banca  d’Italia,  e 
successive
modificazioni;
  Visto l’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo
1998, n.
43;
  Visto  l’art. 19, comma 9, della legge 28 dicembre
2005, n. 262, in
base  al  quale  lo 
statuto  della  Banca  d’Italia e’ adeguato
alle
disposizioni  contenute  nei  commi
da  1  a 7 del medesimo articolo,
ridefinendo altresi’ le competenze del Consiglio superiore in modo da
attribuire  allo  stesso  anche 
funzioni  di  vigilanza  e controllo
all’interno della Banca d’Italia;
  Visto il parere
reso dalla Banca centrale europea il 25 agosto 2006

su richiesta della Banca d’Italia;
  Considerato che l’Assemblea generale straordinaria dei
partecipanti
al  capitale  della  Banca 
d’Italia,  in  data  28 novembre 2006, ha
approvato il nuovo testo dello statuto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella
riunione del 12 dicembre 2006;
  Sulla  proposta  del 
Presidente  del  Consiglio  dei 
Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
               
              
Decreta:


  E’  approvato  il 
nuovo  statuto  della  Banca 
d’Italia nel testo
allegato al presente decreto.
  Lo   statuto  della 
Banca  d’Italia  entra  in 
vigore  il  giorno
successivo  a  quello  della 
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte
della Corte dei
conti,  e’  pubblicato  nella 
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.

    Dato a Roma, addi’ 12 dicembre 2006

                            
NAPOLITANO

                             
Prodi,  Presidente  del  Consiglio 
dei
                             
Ministri
                             
Padoa  Schioppa, Ministro dell’economia
                             
e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006
Ministeri  istituzionali,  Presidenza 
del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 12, foglio n. 369
     

                                                            
Allegato

                   
Statuto della BANCA D’ITALIA



                             
Titolo I


           
COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D’ITALIA



                              
Art. 1.


  La Banca d’Italia e’ istituto di diritto pubblico.
  Nell’esercizio  delle  proprie 
funzioni,  la  Banca  d’Italia  e i
componenti  dei  suoi organi operano con autonomia e
indipendenza nel
rispetto  del  principio  di trasparenza, e
non possono sollecitare o
accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.
  Quale banca centrale della Repubblica italiana, e’ parte
integrante
del  Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i
compiti e le
funzioni  che  in  tale 
qualita’  le  competono,  nel rispetto dello
statuto  del  SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati
al SEBC ai sensi
dell’art.  105.1  del  trattato 
che  istituisce la Comunita’ europea
(trattato).
  La  Banca  d’Italia 
emette  banconote  in 
applicazione  di quanto
disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998,
n.  43.  Assolve  inoltre  gli
altri compiti ad essa attribuiti dalla
legge  ed  esercita  le 
attivita’  bancarie strumentali alle proprie
funzioni.

                              
Art. 2.


  La Banca d’Italia ha sede legale in Roma.
  Puo’ avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali.
  L’articolazione  territoriale  e la
competenza di sedi e succursali
sono stabilite con delibera del Consiglio superiore.

                              
Art. 3.


  Il capitale della Banca d’Italia e’ di 156.000 euro ed e’
suddiviso
in  quote  di partecipazione nominative di 0,52 euro
ciascuna, la cui
titolarita’ e’ disciplinata dalla legge.
  Il  trasferimento  delle quote avviene, su
proposta del Direttorio,
solo   previo  
consenso   del  
Consiglio  superiore,  nel  rispetto
dell’autonomia  e dell’indipendenza dell’Istituto e della
equilibrata
distribuzione delle quote.

                              
Art. 4.


  Le  quote  di 
partecipazione  sono  rappresentate 
da  certificati
nominativi.
  La  cessione  delle  quote deve
risultare da girata, autenticata da
notaio,  attergata  al 
certificato  originale,  il quale deve essere
presentato  all’Amministrazione  centrale della Banca
che provvedera’
al  rilascio  di un nuovo certificato intestato al
cessionario e, ove
il  trasferimento  sia parziale, di un nuovo
certificato intestato al
cedente.  Il cessionario potra’ fare valere i diritti di
partecipante
solo dal momento della presentazione del titolo ceduto.

                             
Titolo II


                    
AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA



                              
Art. 5.


  Gli organi centrali dell’Istituto sono:
    a) l’Assemblea dei partecipanti;
    b) il Consiglio superiore;
    c) il Collegio sindacale;
    d) il Direttorio;
    e) il Governatore;
    f) il Direttore generale e i Vice
direttori generali.

Assemblea dei partecipanti

                              
Art. 6.


  Le  assemblee  dei  partecipanti
sono ordinarie e straordinarie. Le
assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto;
le  assemblee  ordinarie 
deliberano  su  ogni altra materia indicata
dallo statuto.
  Le  assemblee  sono 
convocate  dal  Consiglio  superiore, anche
su
domanda  motivata  del Collegio sindacale o di
partecipanti che siano
titolari,  da  tre  mesi almeno, di 20.000 o
piu’ quote. Le assemblee
presso  l’Amministrazione  centrale  sono
presiedute dal Governatore;
quelle  presso  le sedi sono presiedute dal
presidente del rispettivo
Consiglio di reggenza o, in sua assenza, dal reggente piu’ anziano in
ordine di nomina e, a parita’ di nomina, di eta’.
  La  data  e  l’ordine 
del giorno dell’assemblea sono comunicati ai
partecipanti  con  avviso 
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  almeno  quindici
giorni prima di quello fissato
per l’adunanza.

                              
Art. 7.


  L’assemblea  ordinaria annuale si riunisce presso
l’Amministrazione
centrale,   non  
piu’   tardi  
del   31  
maggio,   per  deliberare
sull’approvazione   del  
bilancio,   sul  
riparto   degli  utili  e
l’assegnazione  dei frutti delle riserve e, ove occorra, sulla
nomina
dei  sindaci  e  del 
Presidente  del Collegio sindacale. Determina i
compensi  spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai
reggenti
delle sedi e ai consiglieri delle succursali.
  L’ordine  del  giorno, 
stabilito  dal  Consiglio 
superiore,  deve
comprendere  anche tutte le proposte ad esso presentate entro
il mese
di  marzo,  con  domanda 
sottoscritta da uno o piu’ partecipanti che
siano  titolari,  da  tre 
mesi  almeno,  di  5.000 
o  piu’ quote di
partecipazione.  Le  proposte non comprese
nell’ordine del giorno non
possono  essere  discusse,  ma 
l’assemblea puo’ deliberare che siano
iscritte nell’ordine del giorno di una successiva riunione.

                               Art. 8.
  Qualora  non  sia possibile esaurire i
lavori nel giorno stabilito,
il Presidente puo’ aggiornare l’assemblea a quello successivo.
  In caso di mancanza, nel secondo giorno, del numero legale,
restano
valide  le  deliberazioni  prese nel primo
giorno. Per la discussione
delle  altre  materie  da 
trattare  si  deve  procedere ad una nuova
convocazione con le formalita’ indicate nell’art. 10.

                              
Art. 9.


  Hanno diritto di intervenire all’assemblea i partecipanti
che siano
titolari, da almeno tre mesi, di 100 o piu’ quote di partecipazione.
  I partecipanti aventi diritto di intervenire hanno un voto
per ogni
100  quote  sino  a  500 quote, ed
un voto per ogni 500 quote in piu’
delle 500, purche’ ne siano titolari da non meno di tre mesi.
  Ciascun  partecipante  non 
ha  diritto  in alcun caso a piu’ di 50
voti.
  Ogni  partecipante  avente 
diritto puo’ intervenire per il tramite
del  proprio rappresentante legale o di altra persona, che non
faccia
parte del Consiglio superiore della Banca ne’ del Collegio sindacale,
munita di mandato speciale con firma autenticata dal direttore di una
sede o di una succursale della Banca.
  Ogni intervenuto non puo’ rappresentare piu’ di due
partecipanti.

                             
Art. 10.


  L’assemblea  ordinaria  e’ valida quando
intervenga almeno un terzo
dei partecipanti che rappresentino almeno un quinto del capitale.
  Non  raggiungendosi  questo 
numero  di  partecipanti  e  di
quote,
l’assemblea  viene  rimandata  a non meno di
8 ne’ a piu’ di quindici
giorni  di  distanza  dalla 
prima  convocazione.  In  questa seconda
riunione   l’assemblea  e’ 
valida  qualunque  sia  il 
numero  degli
intervenuti e delle quote rappresentate.
  Del  rinvio dell’assemblea e’ data notizia nella
Gazzetta Ufficiale
nell’intervallo  tra  la  prima e la seconda
riunione, con avvertenza
che trattasi di seconda convocazione.
  Nell’assemblea  di  seconda 
convocazione  non possono essere prese
deliberazioni estranee all’ordine del giorno della prima.

                             
Art. 11.


  L’assemblea  straordinaria  e’ 
valida  quando intervenga almeno la
meta’   dei  partecipanti 
che  rappresentino  almeno  un 
terzo  del
capitale. In difetto, l’assemblea e’ riconvocata con le formalita’ di
cui all’art. 10.

                             
Art. 12.


  I  verbali  delle  assemblee
presso l’Amministrazione centrale sono
redatti  da un notaio e devono essere firmati, entro la fine
del mese
successivo a quello dell’adunanza, dal presidente dell’assemblea e da
due partecipanti a cio’ delegati dall’assemblea.

                             
Art. 13.


  Nei  modi  e  nelle 
forme  stabiliti  negli  articoli
6,  7  e  8,
l’assemblea  dei  partecipanti  e’ convocata
presso le sedi quando ha
per oggetto la nomina di consiglieri superiori.
  L’assemblea  e’  valida 
quando  intervenga  almeno  un 
quinto dei
partecipanti  che  rappresentino 
almeno  un  decimo del capitale. In
mancanza   del  
numero   legale   dei 
partecipanti  o  delle  quote
rappresentate,   l’assemblea  
e’  rinviata  con  l’osservanza 
delle
formalita’ stabilite nell’art. 10.
  L’ufficio  di  segretario 
dell’assemblea  spetta al segretario del
Consiglio  di  reggenza  e, 
in  sua  assenza,  a  uno 
dei  presenti
all’assemblea, da designarsi dal presidente della medesima.
  Qualora  il  numero dei consiglieri
superiori da nominare raggiunga
la  meta’  dei  componenti  il
Consiglio, le nomine sono demandate ad
un’unica assemblea da tenersi presso l’Amministrazione centrale della
Banca  con  l’osservanza  delle 
modalita’  stabilite per l’assemblea
ordinaria.  In  tale  assemblea 
si  procede a votazioni separate per
ciascuna sede.

                             
Art. 14.


  Sono  valide le deliberazioni che ottengono la
maggioranza dei voti
dei partecipanti presenti.
  Le  nomine  devono 
farsi  per schede segrete. S’intendono nominati
soltanto coloro che raccolgono la maggioranza assoluta dei voti.

Consiglio superiore

                             
Art. 15.


  Il  Consiglio  superiore 
si  compone  del Governatore e di tredici
consiglieri  nominati nelle assemblee dei partecipanti presso
le sedi
della Banca.
  Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed e’
rieleggibile
per non piu’ di due volte.
  Il  Direttore  generale 
interviene  alle riunioni del Consiglio e,
quando non sostituisce il Governatore, ha soltanto voto consultivo.
  I  Vice  direttori generali assistono alle
riunioni del Consiglio e
uno   di  essi,  su 
designazione  del  Consiglio 
superiore,  assume
l’ufficio di segretario e ne redige i verbali.
  Su proposta del Governatore il Consiglio puo’ costituire uno
o piu’
comitati per l’esame di specifiche materie, composti di suoi membri.

                             
Art. 16.


  Il   
Consiglio    superiore  
tiene   le  
sue   riunioni   presso
l’Amministrazione  centrale  della 
Banca  su convocazione e sotto la
presidenza del Governatore.
  Le riunioni del Consiglio superiore sono ordinarie e
straordinarie.
Le  prime  si  tengono  almeno una
volta ogni due mesi; le altre ogni
qualvolta il Governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata
di almeno tre dei membri del Consiglio stesso.
  Il  Consiglio  e’  legalmente
costituito quando intervengano almeno
sette   dei   suoi 
componenti,  non  compreso  in 
detto  numero  il
Governatore o chi ne fa le veci.
  Le  deliberazioni sono assunte a maggioranza
assoluta dei presenti.
Il  Governatore,  o  chi 
ne  fa  le  veci, vota soltanto nel caso di
parita’  di  voti.  Le 
votazioni  si fanno per voto palese o, quando
riguardino  persone,  anche  sulla 
base  di  elenchi,  per scrutinio
segreto.
  I   verbali  e 
gli  estratti  delle 
deliberazioni  del  Consiglio
superiore  sono  autenticati dal Governatore o da chi
ne fa le veci e
dal segretario.

                             
Art. 17.


  Ai  sensi  dell’art. 19, commi 7 e 8,
della legge 28 dicembre 2005,
n.  262,  la  nomina del Governatore, il
rinnovo del suo mandato e la
revoca  nei casi previsti dall’art. 14.2 dello statuto del
SEBC, sono
disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente  del  Consiglio  dei 
Ministri,  previa  deliberazione del
Consiglio  dei  Ministri,  sentito 
il parere del Consiglio superiore
della Banca d’Italia.
  Per  esprimere il parere previsto al comma
precedente, il Consiglio
superiore  e’  convocato  e presieduto dal
componente piu’ anziano in
ordine  di  nomina  e,  a 
parita’  di  nomina,  di  eta’. Il
parere,
deliberato  a maggioranza qualificata dei due terzi dei
componenti il
Consiglio,  e’  rilasciato  ai fini della
deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
  Il  Consiglio  superiore, 
su  proposta  del Governatore, nomina il
Direttore  generale  e  i 
Vice  direttori  generali,  rinnova i loro
mandati  e  li  revoca 
per  i  motivi  previsti dall’art. 14.2 dello
statuto  del  SEBC.  Per 
l’adozione  di  siffatti  provvedimenti, il
Consiglio  e’  convocato  in 
seduta straordinaria. Il Consiglio deve
essere  convocato, agli stessi fini, anche quando ne facciano
istanza
scritta  almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non
compreso il
Governatore. In questo caso la convocazione deve aver luogo non oltre
venti giorni dalla richiesta.
  Fatto  salvo  quanto previsto al secondo
comma, le deliberazioni di
cui  al  presente  articolo devono 
essere  prese  con la presenza di
almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il Governatore nei
casi  di cui al secondo comma, e con il voto favorevole di
almeno due
terzi dei presenti.
  Le  nomine,  i  rinnovi 
dei  mandati  e  le  revoche del
Direttore
generale  e  dei Vice direttori generali debbono
essere approvati con
decreto  del  Presidente della Repubblica promosso
dal Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

                             
Art. 18.


  Al  Consiglio superiore spettano l’amministrazione
generale nonche’
la  vigilanza  sull’andamento 
della  gestione e il controllo interno
della Banca.
  In   conformita’  alle 
disposizioni  legislative  e  regolamentari
nonche’,  per  le  delibere  di cui
ai successivi punti 9) e 10), nel
rispetto  dello statuto del SEBC e delle disposizioni
stabilite dalla
Banca centrale europea (BCE), il Consiglio:
    1) esamina ed approva, su proposta del
Direttorio, il progetto di
bilancio  e  ne  delibera 
la  presentazione  al Collegio sindacale e
all’assemblea   dei  partecipanti 
per  la  definitiva  approvazione.
Sentito  il Collegio sindacale, delibera i dividendi da
corrispondere
ai partecipanti;
    2)  approva 
il  bilancio  annuale di previsione degli impegni di
spesa;
    3)  autorizza 
i  contratti che importano alienazione di immobili
per  somma  superiore  a 
1  milione  di  euro  e 
le  transazioni, i
concordati  e  le  cessioni 
riguardanti crediti di somme superiori a
200.000  euro, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti
e sulle
azioni  giudiziarie  che,  per 
la  loro  importanza,  il Governatore
ritenga di sottoporre alla sua approvazione;
    4) emana i regolamenti interni
dell’Istituto;
    5)  determina 
la  pianta  organica  del 
personale,  nomina  gli
impiegati e adotta i provvedimenti per la cessazione dal servizio dei
medesimi;
    6) approva gli accordi stipulati con le
organizzazioni sindacali;
    7)   
adotta   le  
deliberazioni   riguardanti  
l’articolazione
territoriale nonche’ l’assetto organizzativo generale della Banca;
    8)  nomina 
e  revoca  i  reggenti presso le sedi e i
consiglieri
presso le succursali, determinandone il numero e stabilendo quali tra
essi debbano assumere l’ufficio di censore;
    9) nomina i corrispondenti della Banca
all’estero;
    10)  determina 
le  norme e le condizioni per le operazioni della
Banca;
    11)  fissa  il limite
annuo per l’eventuale erogazione di somme a
scopo  di  beneficenza  o 
per  contributi  a  iniziative d’interesse
pubblico;
    12)   
delibera   su  
tutte   le  
altre   materie   concernenti
l’amministrazione   generale  
della   Banca  
che,   non   demandate
all’assemblea   dei  
partecipanti,   il  
Governatore   ritenga   di
sottoporgli.
  Il  Consiglio  viene  informato
dal Governatore sui fatti rilevanti
concernenti l’amministrazione della Banca e in particolare:
    – sui contenuti del piano d’istituto;
    – sul consuntivo annuale degli impegni
di spesa;
    – sui risultati degli accertamenti
ispettivi interni;
    – sugli  impieghi 
delle  disponibilita’ dei fondi, delle riserve
statutarie   e   degli 
accantonamenti  a  garanzia  del 
trattamento
integrativo di quiescenza del personale.

Collegio sindacale e censori

                             
Art. 19.



  Il  Collegio  sindacale e’ composto da
cinque membri effettivi, fra
cui  il  Presidente; i membri supplenti sono due. I
sindaci rimangono
in carica tre anni e sono rieleggibili non piu’ di tre volte.
  Il Collegio sindacale svolge, direttamente presso
l’Amministrazione
centrale  e, direttamente o per mezzo di censori, presso le
sedi e le
succursali,  funzioni  di  controllo
sull’amministrazione della Banca
per  l’osservanza  della  legge, 
dello  statuto  e  del  regolamento
generale.  Esercita  il  controllo
contabile, senza alcun pregiudizio
per l’attivita’ svolta dai revisori esterni di cui al successivo art.
38,  esamina  il  bilancio 
d’esercizio  ed esprime il proprio parere
sulla distribuzione del dividendo annuale.
  I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio superiore.
  Il  Collegio  sindacale 
comunica,  ove  occorra, al Governatore le
proprie osservazioni e quelle eventualmente ricevute dai censori.
  Ai   sindaci  
viene   corrisposto  
un   assegno  fisso  stabilito
dall’assemblea, oltre al rimborso delle spese.

                             
Art. 20.


  I censori non possono essere piu’ di quattro presso ciascuna
sede o
succursale.
  I  censori  prendono 
contezza  dell’andamento dell’attivita’ delle
sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati.
  Per  incarico  dei  sindaci,
eseguono verifiche di cassa che devono
comunque essere effettuate in modo completo da due di essi almeno una
volta ogni trimestre.
  Riferiscono  al  Collegio sindacale, per
le eventuali comunicazioni
al  Governatore,  le  proposte 
e  le  osservazioni che credono utili
all’andamento  dell’Istituto,  dandone 
contemporaneamente notizia al
direttore  della  filiale  e, 
nelle  sedi,  anche  al 
Consiglio  di
reggenza.

Direttorio

                             
Art. 21.


  Il Direttorio e’ costituito dal Governatore, dal Direttore
generale
e da tre Vice direttori generali.
  Al  Direttorio  spetta 
la  competenza  ad assumere i provvedimenti
aventi   rilevanza  esterna 
relativi  all’esercizio  delle  funzioni
pubbliche  attribuite  dalla legge alla Banca o al
Governatore per il
perseguimento  delle  finalita’ 
istituzionali,  con esclusione delle
decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC.
  Nell’ambito delle proprie competenze, il Direttorio puo’
rilasciare
deleghe  al  personale  direttivo 
della  Banca, stabilendone forme e
modalita’  di  esercizio,  per 
l’adozione  di  provvedimenti che non
richiedono   
valutazioni   
di    carattere  
discrezionale,   quali
acclaramenti,  accertamenti  e altri che comportino
mere ricognizioni
di fatti, circostanze e requisiti.
                             
Art. 22.
  Il  Governatore  o,  in 
caso  di  sua  assenza  o 
impedimento, il
Direttore  generale,  convoca  il
Direttorio, stabilendo l’ordine del
giorno,  ogni  qualvolta  lo ritenga
necessario o ne sia richiesto da
uno  dei  componenti  con 
domanda  motivata contenente l’indicazione
degli argomenti da trattare.
  Le  riunioni  del  Direttorio
sono presiedute dal Governatore o, in
caso  di  sua  assenza o impedimento, da chi
lo sostituisce secondo i
criteri  di  surroga  di  cui agli
articoli 25 e 26; per la validita’
delle riunioni e’ necessaria la presenza di tre membri.
  Le  deliberazioni  sono assunte a
maggioranza dei presenti; in caso
di  parita’  prevale  il 
voto  del Governatore. Delle riunioni viene
redatto apposito verbale.
  Su  ogni altro aspetto concernente lo svolgimento
delle riunioni il
Direttorio decide con apposita delibera.
  I  provvedimenti  del  Direttorio
sono emanati con atto a firma del
Governatore  ovvero  di  uno  degli
altri membri secondo i criteri di
surroga  di  cui agli articoli 25 e 26, con
riferimento alla delibera
collegiale che contiene la motivazione del provvedimento.
  Nei  casi di necessita’ ed urgenza, i provvedimenti
di cui all’art.
21  possono  essere  presi dal Governatore,
ovvero da uno degli altri
membri  secondo  i  criteri  di
surroga di cui agli articoli 25 e 26.
Tali  provvedimenti  vengono  sottoposti
alla ratifica del Direttorio
nella prima riunione utile.

                             
Art. 23.


  Il   Direttorio  
puo’,   con   apposita 
delibera,  individuare  i
provvedimenti  o  le  categorie 
di  provvedimenti, fra quelli di cui
all’art.  21, comma 2, da assumersi mediante approvazione di
proposte
scritte,  formulate  dai  servizi, 
secondo  le modalita’ previste ai
commi successivi.
  Per  l’assunzione  di 
tali  provvedimenti,  le 
competenti  unita’
organizzative della Banca consegnano contestualmente a ciascun membro
del Direttorio proposte di decisione definite e motivate.
  Se approvati in forma scritta da tutti i membri entro cinque
giorni
da quello della consegna, i provvedimenti proposti si intendono presi
dal Direttorio alla data dell’ultima approvazione.
  In  mancanza,  o  a 
seguito  di  espressa  richiesta 
di  uno  dei
componenti,   l’assunzione  
dei   provvedimenti  
e’   rimessa  alla
discussione e alla decisione in sede di riunione collegiale.
  Dei provvedimenti presi con le suddette modalita’ deve
essere fatta
menzione nel verbale della prima riunione utile.

Governatore

                             
Art. 24.


  Il  Governatore rappresenta la Banca d’Italia di
fronte ai terzi in
tutti gli atti e contratti e nei giudizi.
  Ha  le  competenze  e  i
poteri riservati alla carica dal trattato,
dallo  statuto  del  SEBC e dalle relative
disposizioni applicative e
attuative comunitarie e interne.
  Dispone,  sentito  il 
Direttorio,  le  nomine,  le 
promozioni, le
assegnazioni,  i trasferimenti e gli incarichi del personale
di grado
superiore e nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali.
  Sottopone  al  Consiglio 
superiore  le  proposte  di 
decisione  e
fornisce al medesimo le informazioni previste dall’art. 18.
  Al  Governatore  e’ rimesso tutto quanto
nella legge o nel presente
statuto  non  e’  espressamente riservato al
Consiglio superiore o al
Direttorio.
  Il  Governatore  dura in carica sei anni;
il mandato e’ rinnovabile
per una sola volta.

Direttore generale e Vice direttori generali

                             
Art. 25.


  Il  Direttore  generale  ha la
competenza per gli atti di ordinaria
amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore.
  Dispone,  sentito  il Direttorio, le
promozioni, le assegnazioni, i
trasferimenti  e  gli  incarichi del
personale quando cio’ non sia di
competenza del Governatore.
  Nell’ambito  delle  sue 
attribuzioni  ha  la  rappresentanza della
Banca,  con  facolta’  di delega previa
approvazione del Governatore;
per  la  stipula  dei  contratti
puo’ delegare personale della Banca,
anche mediante semplice lettera.
  Il  Direttore generale coadiuva il Governatore
nell’esercizio delle
sue  attribuzioni  e  lo surroga nel caso di
assenza o d’impedimento,
circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei
terzi.
  Il  Direttore  generale 
dura  in  carica  sei  anni. Il
mandato e’
rinnovabile per una sola volta.

                              Art. 26.
  I   Vice  
direttori  generali  coadiuvano 
il  Direttore  generale
nell’esercizio  delle  sue 
attribuzioni  e  lo  surrogano in caso di
assenza o impedimento. Ciascuno di essi puo’ surrogare il Governatore
e  il  Direttore  generale 
in  caso  di loro contemporanea assenza o
impedimento.
  La  firma  di  uno 
dei  Vice  direttori generali fa piena prova di
fronte ai terzi dell’assenza o dell’impedimento del Governatore e del
Direttore generale.
  I  Vice direttori generali durano in carica sei
anni; il mandato e’
rinnovabile per una sola volta.
                            

Titolo III

                        
FILIALI DELLA BANCA



Sedi

                             
Art. 27.


  In ciascuna sede vi e’ un Consiglio di reggenza.
  I  reggenti  sono  scelti tra le
persone aventi profonda conoscenza
dell’economia locale. Il loro numero varia, in ragione dell’attivita’
delle singole sedi, da sette a quattordici. Del Consiglio fa parte il
direttore della sede.
  I  reggenti  sono nominati dal Consiglio
superiore, su proposta del
Governatore,  per  sei  anni  e
scadono per meta’ ogni triennio. Essi
sono rieleggibili.
  I  membri  del  Consiglio
superiore sono di diritto reggenti, oltre
quelli di cui al comma secondo, presso le sedi ove sono stati eletti.
  Ogni Consiglio nomina annualmente fra i reggenti un
presidente e un
segretario, i quali possono essere rieletti.

                             
Art. 28.


  Il  Consiglio  di reggenza si riunisce di
regola una volta ogni due
mesi  e tutte le altre volte che il presidente lo giudichi
necessario
o tre reggenti ne facciano domanda.
  Per  la  validita’ 
delle  deliberazioni  e’ necessaria la presenza
della  maggioranza  dei  reggenti in carica,
con esclusione di quelli
aventi funzioni di censore, che intervengono con voto consultivo.
  Le  deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
dei votanti. In
caso  di  parita’  prevale 
il  voto del presidente o di chi ne fa le
veci.
  Le votazioni riguardanti persone sono fatte per voto segreto.

                             
Art. 29.


  Il  Consiglio  di 
reggenza  cura l’amministrazione della sede, nei
limiti  stabiliti  dal  presente statuto, il
servizio dell’apertura e
chiusura  delle  sagrestie  e 
le  verifiche  di  cassa, 
per  la cui
effettuazione stabilisce i turni del caso.
  Al reggente di turno avente l’attribuzione dell’apertura e
chiusura
di cassa viene consegnata una delle tre chiavi della sagrestia. A sua
volta  il  detto  reggente consegna la
chiave direttamente nelle mani
del  proprio  collega 
subentrante.  Di  dette 
operazioni  si redige
apposito verbale firmato dagli intervenuti.
  Il  Consiglio  di 
reggenza  vigila  affinche’  siano 
osservate le
prescrizioni e le istruzioni dell’Amministrazione centrale. Esamina e
approva il preventivo delle spese di amministrazione della sede.

Succursali

                             
Art. 30.


  In  ciascuna  succursale vi sono da
quattro a dieci consiglieri, in
numero  variabile in ragione dell’attivita’ delle singole
succursali.
I  consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, su
proposta del
Governatore,  per  sei  anni  e si
rinnovano per meta’ ogni triennio.
Essi sono rieleggibili.
  I  consiglieri,  sotto 
la  presidenza del direttore, si riuniscono
almeno due volte ogni anno.
  I  consiglieri  aventi  funzioni
di censore svolgono il servizio di
apertura  e chiusura delle sagrestie con le modalita’ di cui
all’art.
29, comma 2.

Direttori

                             
Art. 31.


  La  direzione  degli 
uffici  e delle operazioni di ciascuna sede e
succursale  della  Banca  e’ esercitata da
un direttore sulla base di
norme e istruzioni emanate dall’Amministrazione centrale.
  I  direttori propongono all’Amministrazione
centrale le transazioni
ed i concordati con i debitori della Banca.
  I  direttori  rappresentano 
la  Banca  di  fronte ai terzi sia nei
giudizi, sia negli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede
o succursale.
  Hanno  la  firma  per 
la  corrispondenza e per tutte le operazioni
della  filiale.  Previo  consenso 
del  Direttore generale e sotto la
propria  responsabilita’,  possono delegare ad
impiegati addetti alla
rispettiva sede o succursale le suddette firme.
  Ai  direttori  delle 
filiali  possono essere attribuiti compiti di
coordinamento  dell’attivita’ di piu’ filiali, in ambiti
territoriali
e   con  
modalita’   e  limiti 
stabiliti  dai  regolamenti  interni
dell’Istituto.

                             
Art. 32.


  In  caso  di  improvvisa assenza
o impedimento del direttore di una
sede,  il  presidente  del 
Consiglio di reggenza o chi ne fa le veci
provvede,  la’  dove  non vi sia un vice
direttore, alla surrogazione
provvisoria,  assumendo  egli 
stesso  la  direzione o delegandovi un
altro reggente e dando immediato avviso all’Amministrazione centrale.
  Se  le  ipotesi 
previste  nel comma precedente si verificano nelle
succursali, assume la direzione provvisoria il piu’ anziano di nomina
e,  a  parita’  di 
nomina,  di eta’ dei consiglieri presenti, che ne
riferisce immediatamente all’Amministrazione centrale.

                             
Art. 33.


  Il  Governatore  ha 
facolta’  in ogni caso di delegare, sentito il
Direttorio, un ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere
temporaneamente la direzione di sedi o succursali.
  I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dal
Governatore e
i vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle
sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facolta’ di
questi.

                             
Titolo IV


                      
OPERAZIONI DELLA BANCA



                             
Art. 34.


  Per  il  perseguimento 
degli  obiettivi  e  per lo svolgimento dei
compiti  propri  del  SEBC  la
Banca d’Italia puo’ compiere tutti gli
atti  e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel
rispetto
delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.

                             
Art. 35.


  Fermo restando quanto previsto al precedente art. 34, la
Banca puo’
compiere  tutti  gli  atti 
e  le  operazioni  che 
le  consentono di
provvedere   al   pieno 
svolgimento  degli  altri  compiti 
ad  essa
attribuiti,  nonche’,  nel 
rispetto  di  eventuali  limiti derivanti
dall’applicazione  del  capo IV dello statuto del
SEBC, alla gestione
del  patrimonio  e all’amministrazione del personale
in servizio e in
quiescenza. In particolare, essa puo’:
    – emettere titoli al portatore;
    – emettere vaglia cambiari e assegni
bancari;
    –  ricevere 
depositi  a  custodia,  a 
cauzione, o in altro modo
vincolati;
    –  ricevere 
somme  in  conto  corrente, 
con  o senza interesse,
rimborsabili a vista o a termine;
    – negoziare e gestire strumenti
finanziari;
    – acquistare e alienare beni mobili;
    – costruire, acquistare e alienare beni
immobili;
    –  riscuotere 
per  conto  di  terzi titoli esigibili in
Italia e
all’estero  e, in generale, svolgere il servizio di cassa per
conto e
a rischio di terzi.

                             
Art. 36.


  La  Banca  d’Italia 
esercita  il servizio di tesoreria dello Stato
secondo  speciali  convenzioni. 
Puo’  disimpegnare altri servizi per
conto dello Stato, alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore.

                             
Art. 37.


  Alle  operazioni  di anticipazione contro
pegno erogate dalla Banca
d’Italia non si applicano le disposizioni relative alla revocabilita’
degli  atti  a  titolo 
oneroso,  pagamenti  e  garanzie, nei casi di
procedure concorsuali.
  I titoli, valori o merci dati in pegno stanno a garantire
qualsiasi
ragione  o diritto che, nei confronti della persona o societa’
che ha
costituito  il  pegno, spetti alla Banca anche in
dipendenza di altre
operazioni.
  Le  garanzie  pignoratizie 
a  qualsiasi titolo costituite a favore
della  Banca  d’Italia  stanno 
di  pieno  diritto  a  garantire,
con
l’intero  loro  valore,  anche 
qualsiasi  altro  credito  diretto ed
indiretto  della Banca stessa, pur se non liquido ed
esigibile, verso
lo stesso debitore, ed anche se sorto anteriormente o successivamente
alla operazione garantita.

                             
Titolo V


          
BILANCIO D’ESERCIZIO E RELAZIONE SULL’ATTIVITA’



                             
Art. 38.


  Ogni   anno  
devono  essere  redatti  il 
bilancio  d’esercizio  e
l’inventario dell’attivo e del passivo.
  Il   bilancio  
d’esercizio  deve  essere 
presentato  al  Collegio
sindacale  non  piu’  tardi  del 15
aprile di ogni anno. Il Consiglio
superiore,  sentito  il  Collegio 
sindacale, delibera l’assegnazione
degli  utili  e  il 
dividendo  da  distribuire  ai partecipanti
e da
corrispondere   
dopo    l’approvazione  
del   bilancio  
da   parte
dell’assemblea.
  La  contabilita’  della Banca d’Italia
viene verificata da revisori
esterni secondo quanto stabilito dall’art. 27 dello statuto del SEBC.

                             
Art. 39.


  Il  Consiglio  superiore 
determina  gli accantonamenti al fondo di
riserva  ordinaria,  fino  a 
concorrenza  del  20% degli utili netti
conseguiti nell’esercizio. Ai partecipanti sono distribuiti dividendi
per un importo fino al 6% del capitale.
  Col  residuo,  su  proposta del
Consiglio superiore, possono essere
costituiti  eventuali fondi speciali e riserve straordinarie
mediante
utilizzo  di  un  importo 
non  superiore  al  20%  degli
utili netti
complessivi   e  
puo’   essere  
distribuito   ai  partecipanti,  ad
integrazione  del dividendo, un ulteriore importo non
eccedente il 4%
del capitale. La restante somma e’ devoluta allo Stato.
  La  riserva  ordinaria,  se
diminuita per ammortizzare le perdite o
per  qualsiasi  altra ragione, deve, salvo il
disposto del successivo
art. 40, essere al piu’ presto interamente reintegrata.

                             
Art. 40.


  Le  riserve  sono 
impiegate  nei  modi e nelle forme stabilite dal
Consiglio superiore.
  I frutti relativi agli investimenti delle riserve sono
destinati in
aumento delle medesime.
  Dai  frutti annualmente percepiti sugli
investimenti delle riserve,
puo’ essere, su proposta del Consiglio superiore e con l’approvazione
dell’assemblea ordinaria, prelevata e distribuita ai partecipanti, in
aggiunta  a  quanto previsto dall’art. 39, una somma
non superiore al
4%  dell’importo delle riserve medesime, quali risultano dal
bilancio
dell’esercizio precedente.

                             
Art. 41.


  La  Banca  d’Italia 
trasmette  al  Parlamento  e 
al  Governo  una
relazione sulla propria attivita’ nei termini previsti dalla legge.

                             
Titolo VI


                       
DISPOSIZIONI GENERALI



                             
Art. 42.


  I  componenti del Direttorio e tutti i dipendenti
dell’Istituto non
possono  svolgere  attivita’ 
nell’interesse  di banche, intermediari
finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attivita’ di impresa
commerciale,  essere amministratori, institori o sindaci in
qualsiasi
societa’,   partecipare  
a  societa’  in  nome 
collettivo  o,  come
accomandatario, in societa’ in accomandita.
  Il  Consiglio  superiore 
puo’  tuttavia consentire che si assumano
funzioni  di  amministratore  di 
societa’  o  di  altri enti, quando
riconosca che cio’ sia nell’interesse della Banca.
  Per  gli  stessi 
motivi,  puo’  anche  consentire 
che si assumano
funzioni  di sindaco da parte di impiegati aventi grado non
superiore
a quello di capo servizio o equiparato.

                             
Art. 43.


  I  senatori  e  i 
deputati e le altre persone che dedicano la loro
attivita’  al disimpegno di cariche di carattere politico non
possono
far parte dei Consigli della Banca.
  Sono  altresi’  esclusi dal far parte del
Consiglio superiore della
Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione  e  controllo  presso 
banche o altri soggetti operanti nel
settore dell’intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati
della  pubblica  amministrazione, nonche’, in ogni
caso, tutti coloro
che  si  trovino in situazione di conflitto di
interessi con la Banca
in   considerazione  
della   posizione  personale 
o  delle  cariche
ricoperte.
  Le  disposizioni  dei  commi
precedenti  si  osservano anche per le
nomine  demandate al Consiglio superiore ai sensi dell’art.
18, n. 8,
del presente statuto.

                             
Art. 44.


  I  reggenti  delle 
sedi  e  i  consiglieri delle succursali
devono
essere  domiciliati nella Regione dove sono chiamati ad
esercitare il
loro ufficio.
  Essi  ricevono  medaglie 
di  presenza,  l’importo  delle 
quali e’
fissato dall’assemblea.
  I  membri  del 
Consiglio  superiore  ricevono 
per  questo ufficio
un’assegnazione  annua  fissata dall’assemblea dei
partecipanti oltre
al rimborso delle spese.
  I   reggenti  
delle   sedi,  i 
consiglieri  delle  succursali,  i
consiglieri  superiori  e  i 
sindaci  che  si  trovino  in una
delle
situazioni  di  cui  all’art. 2382 del
vigente codice civile, cessano
immediatamente dal loro ufficio.

                             
Art. 45.


  I  soggetti  di  cui 
agli  articoli 42 e 44 sono obbligati al piu’
rigoroso  segreto  per  tutto 
cio’  che  riguarda la Banca ed i suoi
rapporti con i terzi.

                            
Titolo VII


                     
DISPOSIZIONI TRANSITORIE



                             
Art. 46.


  I  consiglieri  superiori 
e  i sindaci che alla data di entrata in
vigore  del  presente  statuto 
abbiano  gia’  superato  i  limiti
di
rieleggibilita’   fissati 
rispettivamente  dagli  articoli 15 
e  19
restano in carica fino al completamento del mandato in corso.
  Dalla  data  di  entrata in
vigore del presente statuto e fino alla
scadenza del mandato dei sindaci in carica, le funzioni di Presidente
del  Collegio  sono  esercitate dal sindaco
piu’ anziano in ordine di
nomina e, a parita’ di nomina, di eta’.

                             
Art. 47.


  I  consiglieri  delle  succursali
in carica alla data di entrata in
vigore  del  presente statuto completano il mandato
biennale previsto
dall’art. 34 dello statuto previgente.
  Al  fine  di  allineare 
le  date  di scadenza del loro mandato con
quelle  dei reggenti delle sedi, l’art. 30 del presente
statuto avra’
applicazione graduale nei termini seguenti:
    – i  consiglieri nominati
nell’ambito della rinnovazione del 2007
restano in carica per quattro anni;
    – i  consiglieri nominati
nell’ambito della rinnovazione del 2008
restano in carica per sei anni.

                             
Art. 48.


  In attuazione di quanto disposto dall’art. 19, comma 7,
della legge
28 dicembre  2005,  n.  262, 
i  membri  del  Direttorio  diversi
dal
Governatore  in  carica  alla 
data  del  12 gennaio 2006 cessano dai
rispettivi  mandati  alla  scadenza dei
dodici anni di permanenza nel
Direttorio.

                             
Art. 49.


  Sino  all’entrata  in  vigore del
regolamento previsto all’art. 19,
comma 10,  della  legge  28 
dicembre  2005,  n.  262, 
il  Consiglio
superiore,  fermo  restando  quanto previsto
all’art. 3, comma 2, del
presente  statuto,  verifica  che
l’acquirente sia riconducibile alle
categorie  di  soggetti indicate all’art. 3, secondo
paragrafo, dello
statuto  della  Banca  vigente 
alla data del 12 gennaio 2006, ovvero
all’art. 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

                                              
Il Governatore: Draghi

Redazione

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