Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre,
è stato approvato il nuovo
statuto della Banca d’Italia.
La revisione dello statuto della Banca d’Italia rientrava fra
gli obiettivi della Legge n. 262 del
28 dicembre 2005 contenente disposizioni per la tutela del
risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari, il cui articolo 19 (Banca
d’Italia) prevedeva, al comma 9,
l’adeguamento dello statuto della Banca
d’Italia alle disposizioni contenute nei commi
da 1 a 7.
Ecco i sette commi richiamati:
(…)
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
PRINCÌPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE
AUTORITÀ
(Banca d’Italia)
1.
La Banca d’Italia è parte integrante
del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi
e le istruzioni
della Banca centrale europea.
2. La Banca d’Italia
è istituto di diritto
pubblico.
3.
Le disposizioni normative nazionali, di rango
primario e secondario, assicurano alla Banca d’Italia ed ai
componenti dei suoi
organi l’indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria
per il migliore esercizio
dei poteri attribuiti nonché per l’assolvimento
dei compiti e dei doveri spettanti.
4.
La Banca d’Italia, nell’esercizio
delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di
vigilanza, opera nel
rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento
dell’indipendenza
dell’autorità di vigilanza. Riferisce del suo
operato al Parlamento e al Governo con
relazione semestrale sulla propria attività.
5.
Gli atti emessi dagli organi della Banca
d’Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto
previsto dal secondo
periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Delle
riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.
6.
La competenza ad adottare i provvedimenti aventi
rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella
relativa agli atti
adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del
direttorio si applica
quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono
adottate a maggioranza;
in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore.
La disposizione contenuta nel
primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle
attribuzioni del
Sistema europeo di banche centrali.
7.
Il governatore dura in carica sei anni, con la
possibilità di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri
del direttorio durano in
carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del
mandato. In sede di prima
applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore cessano
dalla carica secondo
una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto
dell’Istituto, compresa
in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.
(…)
Di seguito, il testo integrale del nuovo Statuto.
. . . . . . . .
Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006
Approvazione
del nuovo statuto della
Banca d’Italia, a norma
dell’articolo
10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n.
43.
Il Presidente della Repubblica;
Visto il regio
decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale e’
stato approvato lo statuto
della Banca d’Italia, e
successive
modificazioni;
Visto l’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo
1998, n.
43;
Visto l’art. 19, comma 9, della legge 28 dicembre
2005, n. 262, in
base al quale lo
statuto della Banca d’Italia e’ adeguato
alle
disposizioni contenute nei commi
da 1 a 7 del medesimo articolo,
ridefinendo altresi’ le competenze del Consiglio superiore in modo da
attribuire allo stesso anche
funzioni di vigilanza e controllo
all’interno della Banca d’Italia;
Visto il parere
reso dalla Banca centrale europea il 25 agosto 2006
su richiesta della Banca d’Italia;
Considerato che l’Assemblea generale straordinaria dei
partecipanti
al capitale della Banca
d’Italia, in data 28 novembre 2006, ha
approvato il nuovo testo dello statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella
riunione del 12 dicembre 2006;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
E’ approvato il
nuovo statuto della Banca
d’Italia nel testo
allegato al presente decreto.
Lo statuto della
Banca d’Italia entra in
vigore il giorno
successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, previa registrazione da parte
della Corte dei
conti, e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 12 dicembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia
e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 369
Allegato
Statuto della BANCA D’ITALIA
Titolo I
COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D’ITALIA
Art. 1.
La Banca d’Italia e’ istituto di diritto pubblico.
Nell’esercizio delle proprie
funzioni, la Banca d’Italia e i
componenti dei suoi organi operano con autonomia e
indipendenza nel
rispetto del principio di trasparenza, e
non possono sollecitare o
accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.
Quale banca centrale della Repubblica italiana, e’ parte
integrante
del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i
compiti e le
funzioni che in tale
qualita’ le competono, nel rispetto dello
statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati
al SEBC ai sensi
dell’art. 105.1 del trattato
che istituisce la Comunita’ europea
(trattato).
La Banca d’Italia
emette banconote in
applicazione di quanto
disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998,
n. 43. Assolve inoltre gli
altri compiti ad essa attribuiti dalla
legge ed esercita le
attivita’ bancarie strumentali alle proprie
funzioni.
Art. 2.
La Banca d’Italia ha sede legale in Roma.
Puo’ avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali.
L’articolazione territoriale e la
competenza di sedi e succursali
sono stabilite con delibera del Consiglio superiore.
Art. 3.
Il capitale della Banca d’Italia e’ di 156.000 euro ed e’
suddiviso
in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro
ciascuna, la cui
titolarita’ e’ disciplinata dalla legge.
Il trasferimento delle quote avviene, su
proposta del Direttorio,
solo previo
consenso del
Consiglio superiore, nel rispetto
dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Istituto e della
equilibrata
distribuzione delle quote.
Art. 4.
Le quote di
partecipazione sono rappresentate
da certificati
nominativi.
La cessione delle quote deve
risultare da girata, autenticata da
notaio, attergata al
certificato originale, il quale deve essere
presentato all’Amministrazione centrale della Banca
che provvedera’
al rilascio di un nuovo certificato intestato al
cessionario e, ove
il trasferimento sia parziale, di un nuovo
certificato intestato al
cedente. Il cessionario potra’ fare valere i diritti di
partecipante
solo dal momento della presentazione del titolo ceduto.
Titolo II
AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA
Art. 5.
Gli organi centrali dell’Istituto sono:
a) l’Assemblea dei partecipanti;
b) il Consiglio superiore;
c) il Collegio sindacale;
d) il Direttorio;
e) il Governatore;
f) il Direttore generale e i Vice
direttori generali.
Assemblea dei partecipanti
Art. 6.
Le assemblee dei partecipanti
sono ordinarie e straordinarie. Le
assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto;
le assemblee ordinarie
deliberano su ogni altra materia indicata
dallo statuto.
Le assemblee sono
convocate dal Consiglio superiore, anche
su
domanda motivata del Collegio sindacale o di
partecipanti che siano
titolari, da tre mesi almeno, di 20.000 o
piu’ quote. Le assemblee
presso l’Amministrazione centrale sono
presiedute dal Governatore;
quelle presso le sedi sono presiedute dal
presidente del rispettivo
Consiglio di reggenza o, in sua assenza, dal reggente piu’ anziano in
ordine di nomina e, a parita’ di nomina, di eta’.
La data e l’ordine
del giorno dell’assemblea sono comunicati ai
partecipanti con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana almeno quindici
giorni prima di quello fissato
per l’adunanza.
Art. 7.
L’assemblea ordinaria annuale si riunisce presso
l’Amministrazione
centrale, non
piu’ tardi
del 31
maggio, per deliberare
sull’approvazione del
bilancio, sul
riparto degli utili e
l’assegnazione dei frutti delle riserve e, ove occorra, sulla
nomina
dei sindaci e del
Presidente del Collegio sindacale. Determina i
compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai
reggenti
delle sedi e ai consiglieri delle succursali.
L’ordine del giorno,
stabilito dal Consiglio
superiore, deve
comprendere anche tutte le proposte ad esso presentate entro
il mese
di marzo, con domanda
sottoscritta da uno o piu’ partecipanti che
siano titolari, da tre
mesi almeno, di 5.000
o piu’ quote di
partecipazione. Le proposte non comprese
nell’ordine del giorno non
possono essere discusse, ma
l’assemblea puo’ deliberare che siano
iscritte nell’ordine del giorno di una successiva riunione.
Art. 8.
Qualora non sia possibile esaurire i
lavori nel giorno stabilito,
il Presidente puo’ aggiornare l’assemblea a quello successivo.
In caso di mancanza, nel secondo giorno, del numero legale,
restano
valide le deliberazioni prese nel primo
giorno. Per la discussione
delle altre materie da
trattare si deve procedere ad una nuova
convocazione con le formalita’ indicate nell’art. 10.
Art. 9.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i partecipanti
che siano
titolari, da almeno tre mesi, di 100 o piu’ quote di partecipazione.
I partecipanti aventi diritto di intervenire hanno un voto
per ogni
100 quote sino a 500 quote, ed
un voto per ogni 500 quote in piu’
delle 500, purche’ ne siano titolari da non meno di tre mesi.
Ciascun partecipante non
ha diritto in alcun caso a piu’ di 50
voti.
Ogni partecipante avente
diritto puo’ intervenire per il tramite
del proprio rappresentante legale o di altra persona, che non
faccia
parte del Consiglio superiore della Banca ne’ del Collegio sindacale,
munita di mandato speciale con firma autenticata dal direttore di una
sede o di una succursale della Banca.
Ogni intervenuto non puo’ rappresentare piu’ di due
partecipanti.
Art. 10.
L’assemblea ordinaria e’ valida quando
intervenga almeno un terzo
dei partecipanti che rappresentino almeno un quinto del capitale.
Non raggiungendosi questo
numero di partecipanti e di
quote,
l’assemblea viene rimandata a non meno di
8 ne’ a piu’ di quindici
giorni di distanza dalla
prima convocazione. In questa seconda
riunione l’assemblea e’
valida qualunque sia il
numero degli
intervenuti e delle quote rappresentate.
Del rinvio dell’assemblea e’ data notizia nella
Gazzetta Ufficiale
nell’intervallo tra la prima e la seconda
riunione, con avvertenza
che trattasi di seconda convocazione.
Nell’assemblea di seconda
convocazione non possono essere prese
deliberazioni estranee all’ordine del giorno della prima.
Art. 11.
L’assemblea straordinaria e’
valida quando intervenga almeno la
meta’ dei partecipanti
che rappresentino almeno un
terzo del
capitale. In difetto, l’assemblea e’ riconvocata con le formalita’ di
cui all’art. 10.
Art. 12.
I verbali delle assemblee
presso l’Amministrazione centrale sono
redatti da un notaio e devono essere firmati, entro la fine
del mese
successivo a quello dell’adunanza, dal presidente dell’assemblea e da
due partecipanti a cio’ delegati dall’assemblea.
Art. 13.
Nei modi e nelle
forme stabiliti negli articoli
6, 7 e 8,
l’assemblea dei partecipanti e’ convocata
presso le sedi quando ha
per oggetto la nomina di consiglieri superiori.
L’assemblea e’ valida
quando intervenga almeno un
quinto dei
partecipanti che rappresentino
almeno un decimo del capitale. In
mancanza del
numero legale dei
partecipanti o delle quote
rappresentate, l’assemblea
e’ rinviata con l’osservanza
delle
formalita’ stabilite nell’art. 10.
L’ufficio di segretario
dell’assemblea spetta al segretario del
Consiglio di reggenza e,
in sua assenza, a uno
dei presenti
all’assemblea, da designarsi dal presidente della medesima.
Qualora il numero dei consiglieri
superiori da nominare raggiunga
la meta’ dei componenti il
Consiglio, le nomine sono demandate ad
un’unica assemblea da tenersi presso l’Amministrazione centrale della
Banca con l’osservanza delle
modalita’ stabilite per l’assemblea
ordinaria. In tale assemblea
si procede a votazioni separate per
ciascuna sede.
Art. 14.
Sono valide le deliberazioni che ottengono la
maggioranza dei voti
dei partecipanti presenti.
Le nomine devono
farsi per schede segrete. S’intendono nominati
soltanto coloro che raccolgono la maggioranza assoluta dei voti.
Consiglio superiore
Art. 15.
Il Consiglio superiore
si compone del Governatore e di tredici
consiglieri nominati nelle assemblee dei partecipanti presso
le sedi
della Banca.
Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed e’
rieleggibile
per non piu’ di due volte.
Il Direttore generale
interviene alle riunioni del Consiglio e,
quando non sostituisce il Governatore, ha soltanto voto consultivo.
I Vice direttori generali assistono alle
riunioni del Consiglio e
uno di essi, su
designazione del Consiglio
superiore, assume
l’ufficio di segretario e ne redige i verbali.
Su proposta del Governatore il Consiglio puo’ costituire uno
o piu’
comitati per l’esame di specifiche materie, composti di suoi membri.
Art. 16.
Il
Consiglio superiore
tiene le
sue riunioni presso
l’Amministrazione centrale della
Banca su convocazione e sotto la
presidenza del Governatore.
Le riunioni del Consiglio superiore sono ordinarie e
straordinarie.
Le prime si tengono almeno una
volta ogni due mesi; le altre ogni
qualvolta il Governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata
di almeno tre dei membri del Consiglio stesso.
Il Consiglio e’ legalmente
costituito quando intervengano almeno
sette dei suoi
componenti, non compreso in
detto numero il
Governatore o chi ne fa le veci.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza
assoluta dei presenti.
Il Governatore, o chi
ne fa le veci, vota soltanto nel caso di
parita’ di voti. Le
votazioni si fanno per voto palese o, quando
riguardino persone, anche sulla
base di elenchi, per scrutinio
segreto.
I verbali e
gli estratti delle
deliberazioni del Consiglio
superiore sono autenticati dal Governatore o da chi
ne fa le veci e
dal segretario.
Art. 17.
Ai sensi dell’art. 19, commi 7 e 8,
della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, la nomina del Governatore, il
rinnovo del suo mandato e la
revoca nei casi previsti dall’art. 14.2 dello statuto del
SEBC, sono
disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito
il parere del Consiglio superiore
della Banca d’Italia.
Per esprimere il parere previsto al comma
precedente, il Consiglio
superiore e’ convocato e presieduto dal
componente piu’ anziano in
ordine di nomina e, a
parita’ di nomina, di eta’. Il
parere,
deliberato a maggioranza qualificata dei due terzi dei
componenti il
Consiglio, e’ rilasciato ai fini della
deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
Il Consiglio superiore,
su proposta del Governatore, nomina il
Direttore generale e i
Vice direttori generali, rinnova i loro
mandati e li revoca
per i motivi previsti dall’art. 14.2 dello
statuto del SEBC. Per
l’adozione di siffatti provvedimenti, il
Consiglio e’ convocato in
seduta straordinaria. Il Consiglio deve
essere convocato, agli stessi fini, anche quando ne facciano
istanza
scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non
compreso il
Governatore. In questo caso la convocazione deve aver luogo non oltre
venti giorni dalla richiesta.
Fatto salvo quanto previsto al secondo
comma, le deliberazioni di
cui al presente articolo devono
essere prese con la presenza di
almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il Governatore nei
casi di cui al secondo comma, e con il voto favorevole di
almeno due
terzi dei presenti.
Le nomine, i rinnovi
dei mandati e le revoche del
Direttore
generale e dei Vice direttori generali debbono
essere approvati con
decreto del Presidente della Repubblica promosso
dal Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 18.
Al Consiglio superiore spettano l’amministrazione
generale nonche’
la vigilanza sull’andamento
della gestione e il controllo interno
della Banca.
In conformita’ alle
disposizioni legislative e regolamentari
nonche’, per le delibere di cui
ai successivi punti 9) e 10), nel
rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni
stabilite dalla
Banca centrale europea (BCE), il Consiglio:
1) esamina ed approva, su proposta del
Direttorio, il progetto di
bilancio e ne delibera
la presentazione al Collegio sindacale e
all’assemblea dei partecipanti
per la definitiva approvazione.
Sentito il Collegio sindacale, delibera i dividendi da
corrispondere
ai partecipanti;
2) approva
il bilancio annuale di previsione degli impegni di
spesa;
3) autorizza
i contratti che importano alienazione di immobili
per somma superiore a
1 milione di euro e
le transazioni, i
concordati e le cessioni
riguardanti crediti di somme superiori a
200.000 euro, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti
e sulle
azioni giudiziarie che, per
la loro importanza, il Governatore
ritenga di sottoporre alla sua approvazione;
4) emana i regolamenti interni
dell’Istituto;
5) determina
la pianta organica del
personale, nomina gli
impiegati e adotta i provvedimenti per la cessazione dal servizio dei
medesimi;
6) approva gli accordi stipulati con le
organizzazioni sindacali;
7)
adotta le
deliberazioni riguardanti
l’articolazione
territoriale nonche’ l’assetto organizzativo generale della Banca;
8) nomina
e revoca i reggenti presso le sedi e i
consiglieri
presso le succursali, determinandone il numero e stabilendo quali tra
essi debbano assumere l’ufficio di censore;
9) nomina i corrispondenti della Banca
all’estero;
10) determina
le norme e le condizioni per le operazioni della
Banca;
11) fissa il limite
annuo per l’eventuale erogazione di somme a
scopo di beneficenza o
per contributi a iniziative d’interesse
pubblico;
12)
delibera su
tutte le
altre materie concernenti
l’amministrazione generale
della Banca
che, non demandate
all’assemblea dei
partecipanti, il
Governatore ritenga di
sottoporgli.
Il Consiglio viene informato
dal Governatore sui fatti rilevanti
concernenti l’amministrazione della Banca e in particolare:
– sui contenuti del piano d’istituto;
– sul consuntivo annuale degli impegni
di spesa;
– sui risultati degli accertamenti
ispettivi interni;
– sugli impieghi
delle disponibilita’ dei fondi, delle riserve
statutarie e degli
accantonamenti a garanzia del
trattamento
integrativo di quiescenza del personale.
Collegio sindacale e censori
Art. 19.
Il Collegio sindacale e’ composto da
cinque membri effettivi, fra
cui il Presidente; i membri supplenti sono due. I
sindaci rimangono
in carica tre anni e sono rieleggibili non piu’ di tre volte.
Il Collegio sindacale svolge, direttamente presso
l’Amministrazione
centrale e, direttamente o per mezzo di censori, presso le
sedi e le
succursali, funzioni di controllo
sull’amministrazione della Banca
per l’osservanza della legge,
dello statuto e del regolamento
generale. Esercita il controllo
contabile, senza alcun pregiudizio
per l’attivita’ svolta dai revisori esterni di cui al successivo art.
38, esamina il bilancio
d’esercizio ed esprime il proprio parere
sulla distribuzione del dividendo annuale.
I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio superiore.
Il Collegio sindacale
comunica, ove occorra, al Governatore le
proprie osservazioni e quelle eventualmente ricevute dai censori.
Ai sindaci
viene corrisposto
un assegno fisso stabilito
dall’assemblea, oltre al rimborso delle spese.
Art. 20.
I censori non possono essere piu’ di quattro presso ciascuna
sede o
succursale.
I censori prendono
contezza dell’andamento dell’attivita’ delle
sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati.
Per incarico dei sindaci,
eseguono verifiche di cassa che devono
comunque essere effettuate in modo completo da due di essi almeno una
volta ogni trimestre.
Riferiscono al Collegio sindacale, per
le eventuali comunicazioni
al Governatore, le proposte
e le osservazioni che credono utili
all’andamento dell’Istituto, dandone
contemporaneamente notizia al
direttore della filiale e,
nelle sedi, anche al
Consiglio di
reggenza.
Direttorio
Art. 21.
Il Direttorio e’ costituito dal Governatore, dal Direttore
generale
e da tre Vice direttori generali.
Al Direttorio spetta
la competenza ad assumere i provvedimenti
aventi rilevanza esterna
relativi all’esercizio delle funzioni
pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al
Governatore per il
perseguimento delle finalita’
istituzionali, con esclusione delle
decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC.
Nell’ambito delle proprie competenze, il Direttorio puo’
rilasciare
deleghe al personale direttivo
della Banca, stabilendone forme e
modalita’ di esercizio, per
l’adozione di provvedimenti che non
richiedono
valutazioni
di carattere
discrezionale, quali
acclaramenti, accertamenti e altri che comportino
mere ricognizioni
di fatti, circostanze e requisiti.
Art. 22.
Il Governatore o, in
caso di sua assenza o
impedimento, il
Direttore generale, convoca il
Direttorio, stabilendo l’ordine del
giorno, ogni qualvolta lo ritenga
necessario o ne sia richiesto da
uno dei componenti con
domanda motivata contenente l’indicazione
degli argomenti da trattare.
Le riunioni del Direttorio
sono presiedute dal Governatore o, in
caso di sua assenza o impedimento, da chi
lo sostituisce secondo i
criteri di surroga di cui agli
articoli 25 e 26; per la validita’
delle riunioni e’ necessaria la presenza di tre membri.
Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti; in caso
di parita’ prevale il
voto del Governatore. Delle riunioni viene
redatto apposito verbale.
Su ogni altro aspetto concernente lo svolgimento
delle riunioni il
Direttorio decide con apposita delibera.
I provvedimenti del Direttorio
sono emanati con atto a firma del
Governatore ovvero di uno degli
altri membri secondo i criteri di
surroga di cui agli articoli 25 e 26, con
riferimento alla delibera
collegiale che contiene la motivazione del provvedimento.
Nei casi di necessita’ ed urgenza, i provvedimenti
di cui all’art.
21 possono essere presi dal Governatore,
ovvero da uno degli altri
membri secondo i criteri di
surroga di cui agli articoli 25 e 26.
Tali provvedimenti vengono sottoposti
alla ratifica del Direttorio
nella prima riunione utile.
Art. 23.
Il Direttorio
puo’, con apposita
delibera, individuare i
provvedimenti o le categorie
di provvedimenti, fra quelli di cui
all’art. 21, comma 2, da assumersi mediante approvazione di
proposte
scritte, formulate dai servizi,
secondo le modalita’ previste ai
commi successivi.
Per l’assunzione di
tali provvedimenti, le
competenti unita’
organizzative della Banca consegnano contestualmente a ciascun membro
del Direttorio proposte di decisione definite e motivate.
Se approvati in forma scritta da tutti i membri entro cinque
giorni
da quello della consegna, i provvedimenti proposti si intendono presi
dal Direttorio alla data dell’ultima approvazione.
In mancanza, o a
seguito di espressa richiesta
di uno dei
componenti, l’assunzione
dei provvedimenti
e’ rimessa alla
discussione e alla decisione in sede di riunione collegiale.
Dei provvedimenti presi con le suddette modalita’ deve
essere fatta
menzione nel verbale della prima riunione utile.
Governatore
Art. 24.
Il Governatore rappresenta la Banca d’Italia di
fronte ai terzi in
tutti gli atti e contratti e nei giudizi.
Ha le competenze e i
poteri riservati alla carica dal trattato,
dallo statuto del SEBC e dalle relative
disposizioni applicative e
attuative comunitarie e interne.
Dispone, sentito il
Direttorio, le nomine, le
promozioni, le
assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale
di grado
superiore e nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali.
Sottopone al Consiglio
superiore le proposte di
decisione e
fornisce al medesimo le informazioni previste dall’art. 18.
Al Governatore e’ rimesso tutto quanto
nella legge o nel presente
statuto non e’ espressamente riservato al
Consiglio superiore o al
Direttorio.
Il Governatore dura in carica sei anni;
il mandato e’ rinnovabile
per una sola volta.
Direttore generale e Vice direttori generali
Art. 25.
Il Direttore generale ha la
competenza per gli atti di ordinaria
amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore.
Dispone, sentito il Direttorio, le
promozioni, le assegnazioni, i
trasferimenti e gli incarichi del
personale quando cio’ non sia di
competenza del Governatore.
Nell’ambito delle sue
attribuzioni ha la rappresentanza della
Banca, con facolta’ di delega previa
approvazione del Governatore;
per la stipula dei contratti
puo’ delegare personale della Banca,
anche mediante semplice lettera.
Il Direttore generale coadiuva il Governatore
nell’esercizio delle
sue attribuzioni e lo surroga nel caso di
assenza o d’impedimento,
circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei
terzi.
Il Direttore generale
dura in carica sei anni. Il
mandato e’
rinnovabile per una sola volta.
Art. 26.
I Vice
direttori generali coadiuvano
il Direttore generale
nell’esercizio delle sue
attribuzioni e lo surrogano in caso di
assenza o impedimento. Ciascuno di essi puo’ surrogare il Governatore
e il Direttore generale
in caso di loro contemporanea assenza o
impedimento.
La firma di uno
dei Vice direttori generali fa piena prova di
fronte ai terzi dell’assenza o dell’impedimento del Governatore e del
Direttore generale.
I Vice direttori generali durano in carica sei
anni; il mandato e’
rinnovabile per una sola volta.
Titolo III
FILIALI DELLA BANCA
Sedi
Art. 27.
In ciascuna sede vi e’ un Consiglio di reggenza.
I reggenti sono scelti tra le
persone aventi profonda conoscenza
dell’economia locale. Il loro numero varia, in ragione dell’attivita’
delle singole sedi, da sette a quattordici. Del Consiglio fa parte il
direttore della sede.
I reggenti sono nominati dal Consiglio
superiore, su proposta del
Governatore, per sei anni e
scadono per meta’ ogni triennio. Essi
sono rieleggibili.
I membri del Consiglio
superiore sono di diritto reggenti, oltre
quelli di cui al comma secondo, presso le sedi ove sono stati eletti.
Ogni Consiglio nomina annualmente fra i reggenti un
presidente e un
segretario, i quali possono essere rieletti.
Art. 28.
Il Consiglio di reggenza si riunisce di
regola una volta ogni due
mesi e tutte le altre volte che il presidente lo giudichi
necessario
o tre reggenti ne facciano domanda.
Per la validita’
delle deliberazioni e’ necessaria la presenza
della maggioranza dei reggenti in carica,
con esclusione di quelli
aventi funzioni di censore, che intervengono con voto consultivo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
dei votanti. In
caso di parita’ prevale
il voto del presidente o di chi ne fa le
veci.
Le votazioni riguardanti persone sono fatte per voto segreto.
Art. 29.
Il Consiglio di
reggenza cura l’amministrazione della sede, nei
limiti stabiliti dal presente statuto, il
servizio dell’apertura e
chiusura delle sagrestie e
le verifiche di cassa,
per la cui
effettuazione stabilisce i turni del caso.
Al reggente di turno avente l’attribuzione dell’apertura e
chiusura
di cassa viene consegnata una delle tre chiavi della sagrestia. A sua
volta il detto reggente consegna la
chiave direttamente nelle mani
del proprio collega
subentrante. Di dette
operazioni si redige
apposito verbale firmato dagli intervenuti.
Il Consiglio di
reggenza vigila affinche’ siano
osservate le
prescrizioni e le istruzioni dell’Amministrazione centrale. Esamina e
approva il preventivo delle spese di amministrazione della sede.
Succursali
Art. 30.
In ciascuna succursale vi sono da
quattro a dieci consiglieri, in
numero variabile in ragione dell’attivita’ delle singole
succursali.
I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, su
proposta del
Governatore, per sei anni e si
rinnovano per meta’ ogni triennio.
Essi sono rieleggibili.
I consiglieri, sotto
la presidenza del direttore, si riuniscono
almeno due volte ogni anno.
I consiglieri aventi funzioni
di censore svolgono il servizio di
apertura e chiusura delle sagrestie con le modalita’ di cui
all’art.
29, comma 2.
Direttori
Art. 31.
La direzione degli
uffici e delle operazioni di ciascuna sede e
succursale della Banca e’ esercitata da
un direttore sulla base di
norme e istruzioni emanate dall’Amministrazione centrale.
I direttori propongono all’Amministrazione
centrale le transazioni
ed i concordati con i debitori della Banca.
I direttori rappresentano
la Banca di fronte ai terzi sia nei
giudizi, sia negli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede
o succursale.
Hanno la firma per
la corrispondenza e per tutte le operazioni
della filiale. Previo consenso
del Direttore generale e sotto la
propria responsabilita’, possono delegare ad
impiegati addetti alla
rispettiva sede o succursale le suddette firme.
Ai direttori delle
filiali possono essere attribuiti compiti di
coordinamento dell’attivita’ di piu’ filiali, in ambiti
territoriali
e con
modalita’ e limiti
stabiliti dai regolamenti interni
dell’Istituto.
Art. 32.
In caso di improvvisa assenza
o impedimento del direttore di una
sede, il presidente del
Consiglio di reggenza o chi ne fa le veci
provvede, la’ dove non vi sia un vice
direttore, alla surrogazione
provvisoria, assumendo egli
stesso la direzione o delegandovi un
altro reggente e dando immediato avviso all’Amministrazione centrale.
Se le ipotesi
previste nel comma precedente si verificano nelle
succursali, assume la direzione provvisoria il piu’ anziano di nomina
e, a parita’ di
nomina, di eta’ dei consiglieri presenti, che ne
riferisce immediatamente all’Amministrazione centrale.
Art. 33.
Il Governatore ha
facolta’ in ogni caso di delegare, sentito il
Direttorio, un ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere
temporaneamente la direzione di sedi o succursali.
I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dal
Governatore e
i vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle
sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facolta’ di
questi.
Titolo IV
OPERAZIONI DELLA BANCA
Art. 34.
Per il perseguimento
degli obiettivi e per lo svolgimento dei
compiti propri del SEBC la
Banca d’Italia puo’ compiere tutti gli
atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel
rispetto
delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.
Art. 35.
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 34, la
Banca puo’
compiere tutti gli atti
e le operazioni che
le consentono di
provvedere al pieno
svolgimento degli altri compiti
ad essa
attribuiti, nonche’, nel
rispetto di eventuali limiti derivanti
dall’applicazione del capo IV dello statuto del
SEBC, alla gestione
del patrimonio e all’amministrazione del personale
in servizio e in
quiescenza. In particolare, essa puo’:
– emettere titoli al portatore;
– emettere vaglia cambiari e assegni
bancari;
– ricevere
depositi a custodia, a
cauzione, o in altro modo
vincolati;
– ricevere
somme in conto corrente,
con o senza interesse,
rimborsabili a vista o a termine;
– negoziare e gestire strumenti
finanziari;
– acquistare e alienare beni mobili;
– costruire, acquistare e alienare beni
immobili;
– riscuotere
per conto di terzi titoli esigibili in
Italia e
all’estero e, in generale, svolgere il servizio di cassa per
conto e
a rischio di terzi.
Art. 36.
La Banca d’Italia
esercita il servizio di tesoreria dello Stato
secondo speciali convenzioni.
Puo’ disimpegnare altri servizi per
conto dello Stato, alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore.
Art. 37.
Alle operazioni di anticipazione contro
pegno erogate dalla Banca
d’Italia non si applicano le disposizioni relative alla revocabilita’
degli atti a titolo
oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di
procedure concorsuali.
I titoli, valori o merci dati in pegno stanno a garantire
qualsiasi
ragione o diritto che, nei confronti della persona o societa’
che ha
costituito il pegno, spetti alla Banca anche in
dipendenza di altre
operazioni.
Le garanzie pignoratizie
a qualsiasi titolo costituite a favore
della Banca d’Italia stanno
di pieno diritto a garantire,
con
l’intero loro valore, anche
qualsiasi altro credito diretto ed
indiretto della Banca stessa, pur se non liquido ed
esigibile, verso
lo stesso debitore, ed anche se sorto anteriormente o successivamente
alla operazione garantita.
Titolo V
BILANCIO D’ESERCIZIO E RELAZIONE SULL’ATTIVITA’
Art. 38.
Ogni anno
devono essere redatti il
bilancio d’esercizio e
l’inventario dell’attivo e del passivo.
Il bilancio
d’esercizio deve essere
presentato al Collegio
sindacale non piu’ tardi del 15
aprile di ogni anno. Il Consiglio
superiore, sentito il Collegio
sindacale, delibera l’assegnazione
degli utili e il
dividendo da distribuire ai partecipanti
e da
corrispondere
dopo l’approvazione
del bilancio
da parte
dell’assemblea.
La contabilita’ della Banca d’Italia
viene verificata da revisori
esterni secondo quanto stabilito dall’art. 27 dello statuto del SEBC.
Art. 39.
Il Consiglio superiore
determina gli accantonamenti al fondo di
riserva ordinaria, fino a
concorrenza del 20% degli utili netti
conseguiti nell’esercizio. Ai partecipanti sono distribuiti dividendi
per un importo fino al 6% del capitale.
Col residuo, su proposta del
Consiglio superiore, possono essere
costituiti eventuali fondi speciali e riserve straordinarie
mediante
utilizzo di un importo
non superiore al 20% degli
utili netti
complessivi e
puo’ essere
distribuito ai partecipanti, ad
integrazione del dividendo, un ulteriore importo non
eccedente il 4%
del capitale. La restante somma e’ devoluta allo Stato.
La riserva ordinaria, se
diminuita per ammortizzare le perdite o
per qualsiasi altra ragione, deve, salvo il
disposto del successivo
art. 40, essere al piu’ presto interamente reintegrata.
Art. 40.
Le riserve sono
impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal
Consiglio superiore.
I frutti relativi agli investimenti delle riserve sono
destinati in
aumento delle medesime.
Dai frutti annualmente percepiti sugli
investimenti delle riserve,
puo’ essere, su proposta del Consiglio superiore e con l’approvazione
dell’assemblea ordinaria, prelevata e distribuita ai partecipanti, in
aggiunta a quanto previsto dall’art. 39, una somma
non superiore al
4% dell’importo delle riserve medesime, quali risultano dal
bilancio
dell’esercizio precedente.
Art. 41.
La Banca d’Italia
trasmette al Parlamento e
al Governo una
relazione sulla propria attivita’ nei termini previsti dalla legge.
Titolo VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 42.
I componenti del Direttorio e tutti i dipendenti
dell’Istituto non
possono svolgere attivita’
nell’interesse di banche, intermediari
finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attivita’ di impresa
commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in
qualsiasi
societa’, partecipare
a societa’ in nome
collettivo o, come
accomandatario, in societa’ in accomandita.
Il Consiglio superiore
puo’ tuttavia consentire che si assumano
funzioni di amministratore di
societa’ o di altri enti, quando
riconosca che cio’ sia nell’interesse della Banca.
Per gli stessi
motivi, puo’ anche consentire
che si assumano
funzioni di sindaco da parte di impiegati aventi grado non
superiore
a quello di capo servizio o equiparato.
Art. 43.
I senatori e i
deputati e le altre persone che dedicano la loro
attivita’ al disimpegno di cariche di carattere politico non
possono
far parte dei Consigli della Banca.
Sono altresi’ esclusi dal far parte del
Consiglio superiore della
Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso
banche o altri soggetti operanti nel
settore dell’intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati
della pubblica amministrazione, nonche’, in ogni
caso, tutti coloro
che si trovino in situazione di conflitto di
interessi con la Banca
in considerazione
della posizione personale
o delle cariche
ricoperte.
Le disposizioni dei commi
precedenti si osservano anche per le
nomine demandate al Consiglio superiore ai sensi dell’art.
18, n. 8,
del presente statuto.
Art. 44.
I reggenti delle
sedi e i consiglieri delle succursali
devono
essere domiciliati nella Regione dove sono chiamati ad
esercitare il
loro ufficio.
Essi ricevono medaglie
di presenza, l’importo delle
quali e’
fissato dall’assemblea.
I membri del
Consiglio superiore ricevono
per questo ufficio
un’assegnazione annua fissata dall’assemblea dei
partecipanti oltre
al rimborso delle spese.
I reggenti
delle sedi, i
consiglieri delle succursali, i
consiglieri superiori e i
sindaci che si trovino in una
delle
situazioni di cui all’art. 2382 del
vigente codice civile, cessano
immediatamente dal loro ufficio.
Art. 45.
I soggetti di cui
agli articoli 42 e 44 sono obbligati al piu’
rigoroso segreto per tutto
cio’ che riguarda la Banca ed i suoi
rapporti con i terzi.
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 46.
I consiglieri superiori
e i sindaci che alla data di entrata in
vigore del presente statuto
abbiano gia’ superato i limiti
di
rieleggibilita’ fissati
rispettivamente dagli articoli 15
e 19
restano in carica fino al completamento del mandato in corso.
Dalla data di entrata in
vigore del presente statuto e fino alla
scadenza del mandato dei sindaci in carica, le funzioni di Presidente
del Collegio sono esercitate dal sindaco
piu’ anziano in ordine di
nomina e, a parita’ di nomina, di eta’.
Art. 47.
I consiglieri delle succursali
in carica alla data di entrata in
vigore del presente statuto completano il mandato
biennale previsto
dall’art. 34 dello statuto previgente.
Al fine di allineare
le date di scadenza del loro mandato con
quelle dei reggenti delle sedi, l’art. 30 del presente
statuto avra’
applicazione graduale nei termini seguenti:
– i consiglieri nominati
nell’ambito della rinnovazione del 2007
restano in carica per quattro anni;
– i consiglieri nominati
nell’ambito della rinnovazione del 2008
restano in carica per sei anni.
Art. 48.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 19, comma 7,
della legge
28 dicembre 2005, n. 262,
i membri del Direttorio diversi
dal
Governatore in carica alla
data del 12 gennaio 2006 cessano dai
rispettivi mandati alla scadenza dei
dodici anni di permanenza nel
Direttorio.
Art. 49.
Sino all’entrata in vigore del
regolamento previsto all’art. 19,
comma 10, della legge 28
dicembre 2005, n. 262,
il Consiglio
superiore, fermo restando quanto previsto
all’art. 3, comma 2, del
presente statuto, verifica che
l’acquirente sia riconducibile alle
categorie di soggetti indicate all’art. 3, secondo
paragrafo, dello
statuto della Banca vigente
alla data del 12 gennaio 2006, ovvero
all’art. 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Il Governatore: Draghi