Il regolamento sull’esercizio del potere di autotutela

Il Consiglio di
Amministrazione dell’INPS ha approvato un Regolamento “in
materia di autotutela”, secondo le recenti novita’ intervenute nella
legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Regolamento disciplina tutti i
procedimenti amministrativi di competenza
istituzionale dell’Istituto, attivati d’ufficio o
su istanza di parte.

Specifica l’INPS che l’esercizio
del potere di autotutela “presuppone necessariamente
l’adozione di
provvedimenti definitivi di competenza dell’Istituto,
pienamente
efficaci, dei quali, in funzione di riesame, si intende verificare la
legittimità o la regolarità. In particolare,
l’autotutela non riguarda
le attività amministrative svolte prima
dell’emanazione del
provvedimento e connesse all’accertamento dei requisiti e
della
completezza della documentazione”.

Di seguito, il testo del regolamento.

. . . . . . . . .

INPS



Deliberazione n. 275/2006



Regolamento recante
disposizioni in materia di autotutela



Il Consiglio di Amministrazione;
Visto il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 in materia di
riordino e soppressione degli enti pubblici di previdenza ed assistenza;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n.
366 recante il Regolamento concernente norme per
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto l’articolo 8, comma 2 della legge 9 marzo 1989, n.88
che prevede l’immediata esecutività dei
regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione, non
espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale;
Visto il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione
consiliare n. 380 del 5 luglio 2000, successivamente modificato con
deliberazione consiliare n. 474 del 31 ottobre 2000 e con
determinazione commissariale n. 1353 del 2 dicembre 2003;
Visto l’art. 21-nonies, co, 1 e 2, della legge 7 agosto 1990
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante innovazioni
sulla disciplina dei provvedimenti amministrativi illegittimi, come
introdotto dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, nonchè
l’art. 1, co.,136 della legge 30 dicembre 2004 n. 311
(finanziaria 2005), che ha previsto modalità per
l’annullamento d’ufficio di provvedimenti
amministrativi illegittimi,”anche se l’esecuzione
degli stessi sia ancora in corso”, per il perseguimento
dell’interesse pubblico finalizzato a conseguire risparmi o
minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche.
Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 ottobre 2005 in
materia di annullamento d’ufficio di provvedimenti
illegittimi, ai sensi dell’art. 1 co. 136 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 e dell’ art. 21 nonies della legge 7
agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
Visto il Nuovo Protocollo d’Intesa INPS/Patronati,
sottoscritto dall’Istituto e da tutti i Patronati in data
8.3.06, in cui sono state previste forme di cooperazione e
concertazione finalizzate a definire, in via bonaria, le controversie
inerenti provvedimenti amministrativi che si ritengano affetti da vizi
di legittimità;
Considerata la portata della suddetta disciplina
dell’autotutela, nella direzione di una maggiore efficacia
dell’azione amministrativa, di un adeguamento del modulo
decisionale al pieno coinvolgimento degli interessi ed istanze di
tutela dei destinatari, oltre che dell’esigenza delle
pubbliche amministrazioni di tutelare l’interesse pubblico e
di prevenire e ridurre il contenzioso, attraverso modalità
di soluzione delle controversie in via amministrativa;
Rilevata, pertanto, l’esigenza di adeguare le norme
procedurali dell’Istituto all’esercizio del potere
di autotutela ed alla innovata disciplina
dell’invalidità del provvedimento amministrativo;
Vista la Relazione del Direttore Generale
Delibera

di approvare il “Regolamento recante disposizioni in materia
di autotutela” che forma parte integrante della presente
delibera. Il Regolamento è immediatamente esecutivo e viene
trasmesso ai Ministeri vigilanti ai sensi del citato articolo 8, comma
2 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

. . . . . .

Allegato alla deliberazione n. 275 del 27 settembre 2006

INPS


Regolamento recante
disposizioni in materia di autotutela



Indice

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
Articolo 2 – Responsabile del procedimento
Articolo 3 – Avvio del procedimento
Articolo 4 – Istruttoria
Articolo 5 – Motivazione e contenuto del provvedimento
Articolo 6 – Annullamento d’Ufficio
Articolo 7 – Rettifica del provvedimento
Articolo 8 – Riesame in sede di precontenzioso
Articolo 9 – Attività di monitoraggio
Articolo 10 –
Responsabilità……………………………………………………………………………………6

Articolo 1

Oggetto del Regolamento


1. L’autotutela costituisce espressione del principio
generale di buona amministrazione, orientata al perseguimento delle
finalità di legge secondo i criteri di
economicità, efficacia, trasparenza, ragionevolezza e
proporzionalità, nella considerazione della prevalenza
dell’interesse pubblico all’annullamento, alla
rettifica o al riesame rispetto alla conservazione o convalida del
provvedimento, pure tenuto conto della posizione e
dell’affidamento dei soggetti interessati al provvedimento
medesimo∗.
2. Il presente regolamento disciplina le seguenti modalità
di autotutela:
– l’annullamento d’ufficio, che consente la perdita
di efficacia, con effetto retroattivo, del provvedimento inficiato da
uno o più vizi di legittimità;
– la rettifica del provvedimento amministrativo, d’ufficio o
su segnalazione dell’interessato, che è
finalizzata ad eliminare incongruenze derivanti da meri errori
materiali o di calcolo, inesattezze o incompletezza della
documentazione necessaria per il riconoscimento di un diritto o di una
prestazione;
– il riesame in sede di precontenzioso, che consente di definire una
vertenza già avviata, modificando il provvedimento prima
della decisione dell’organo competente, al fine di evitare
l’ulteriore aggravio della procedura di contenzioso.
∗ A seguito di una consolidata e risalente elaborazione
giurisprudenziale e dottrinaria, l’autotutela, nella forma
dell’annullamento d’ufficio, risulta definita
dall’art. 21-nonies, comma primo della legge 11 febbraio
2005, n. 15, secondo cui “Il provvedimento amministrativo
illegittimo ai sensi dell’art. 21-octies può
essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli
interessi dei destinatari e dei controinteressati,
dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo
previsto dalla legge”.
3 Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti
amministrativi che rientrano nella competenza dell’Istituto
Articolo 2 Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento di autotutela, ai sensi
dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
il Direttore centrale o il Direttore della Sede presso cui opera
l’unità organizzativa che ha emanato il
provvedimento ritenuto illegittimo.

Articolo 3

Avvio del procedimento


1. Il procedimento in autotutela, prende avvio d’ufficio, su
iniziativa del Direttore centrale o del Direttore della sede,
responsabile ai sensi del precedente art. 2 ovvero
a) su proposta del dirigente o del funzionario
dell’unità organizzativa responsabile del
procedimento relativo all’atto ritenuto illegittimo;
b) su segnalazione di chiunque vi abbia interesse.
2. L’ufficio o il responsabile del procedimento si avvale
della consultazione, ove ritenuto necessario, dell’Ufficio
legale.
3. L’atto di avvio deve essere comunicato
all’interessato e agli eventuali controinteressati
individuabili ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
4. La comunicazione di avvio del procedimento non sospende il decorso
dei termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa o
giudiziaria.

Articolo 4

Istruttoria


1. L’istruttoria è curata dall’Ufficio o
unità organizzativa responsabile del procedimento di
formazione dell’atto oggetto di riesame, che si avvalgono
della consulenza dell’Ufficio legale.
2. La fase istruttoria comprende:
A) le comunicazioni di cui all’art. 3 e ogni altro
adempimento di legge con le modalità e forme che assicurino
la celerità del procedimento;
B) l’acquisizione, anche in via telematica e, comunque, in
forma celere e semplificata, di tutte le documentazioni e/o
informazioni necessarie per la decisione finale;
C) la raccolta dei dati contenuti nei propri archivi, per valutare
l’esistenza di contenzioso già attivato;
D) la eventuale consultazione degli enti di patronato per
l’individuazione di soluzioni bonarie già avviate
su questioni di analogo contenuto rispetto a quelle trattate nel
provvedimento;
E) l’analisi degli eventuali maggiori risparmi o dei minori
oneri finanziari attraverso l’esame dei seguenti elementi:
a) rilevanza economica della pretesa;
b) probabilità dell’instaurazione del contenzioso;
c) probabilità della soccombenza
dell’Amministrazione convenuta in giudizio;
d) costi del contenzioso, ripartiti in fase di ricorso amministrativo e
ricorso giudiziario, spese legali, maturazione di interessi, oneri per
il funzionamento e l’attivazione della potestà
decisionale dei Comitati, dell’attività di difesa
e patrocinio legale dell’Istituto.
e) entità e la sopportabilità del sacrificio
richiesto ai privati interessati all’atto oggetto di riesame.
3. Nei casi in cui, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria, il valore economico del diritto
riconoscibile in autotutela ecceda la somma complessiva di euro 5.000
(cinquemila) il Direttore
della Sede deve procedere all’emanazione del provvedimento in
autotutela previa acquisizione dell’ assenso del Direttore
Regionale.
4. L’istruttoria deve essere completata entro trenta giorni
dalla data della comunicazione dell’avvio del procedimento.

Articolo 5

Motivazione e contenuto
del provvedimento



1. Il procedimento si conclude con l’emanazione, da parte del
Direttore centrale o del Direttore della Sede, di un provvedimento,
contenente l’indicazione:
a) dell’Ufficio responsabile;
b) del provvedimento oggetto di annullamento , convalida o rettifica;
c) dell’istruttoria compiuta;
d) della motivazione, con l’indicazione degli elementi di
fatto e di diritto che hanno determinato la decisione in autotutela;
e) della prestazione o del diritto riconosciuti o disconosciuti in sede
di autotutela;
f) del termine e dell’autorità presso la quale
può essere presentato un eventuale ricorso.
2. Del provvedimento deve essere data comunicazione
all’interessato e agli altri eventuali controinteressati,
enti di patronato, rappresentanti legali, intervenuti nel procedimento.
3. I provvedimenti adottati in autotutela da parte delle Sedi
periferiche sono trasmessi, mensilmente, in via telematica, alle
Direzioni regionali competenti.

Articolo 6

Annullamento
d’ufficio



1. Il provvedimento di annullamento è disposto, ai sensi
dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in
presenza:
a) di uno dei vizi di legittimità del provvedimento;
b) di ragioni di interesse pubblico che giustifichino
l’annullamento del provvedimento;
c) di un ragionevole limite temporale dall’emanazione del
provvedimento e dell’assenza di situazioni giuridiche
consolidate in favore degli interessati;
d) della valutazione degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati.
2. L’Amministrazione potrà altresì
procedere all’annullamento, ai sensi dell’art. 1,
comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di conseguire
risparmi o minori oneri finanziari, anche nel caso in cui
l’esecuzione dei provvedimenti sia ancora in corso.
3. E’ ammessa la convalida del provvedimento annullabile, con
salvaguardia degli effetti già prodotti, valutando la durata
ragionevole del tempo trascorso e la sussistenza
dell’interesse dell’Istituto.
4. I termini per la conclusione del procedimento in autotutela per
l’annullamento d’ufficio non possono eccedere i
sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento.

Articolo 7

Rettifica del
provvedimento



1. Nel caso in cui si rilevi:
a) un errore materiale o di calcolo compiuto nell’adozione
del provvedimento;
b) un errore su dati anagrafici;
c) la mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i
termini di decadenza;
Il Direttore Centrale o il Direttore di Sede, su proposta
dell’ufficio o del funzionario
dell’unità organizzativa responsabile del
procedimento di formazione dell’atto da rettificare o su
istanza di
chiunque vi abbia interesse, provvede alla rettifica dello stesso,
entro trenta giorni dal ricevimento della proposta o
dell’istanza, al fine di evitare la proposizione del ricorso
al Comitato competente.

Articolo 8

Riesame in sede di
precontenzioso



1. Nei casi in cui sia stato proposto ricorso amministrativo o
giudiziario avverso un provvedimento, il Direttore centrale o il
Direttore di Sede, ove rilevi elementi che comportino
l’annullamento d’ufficio o la rettifica, ai sensi
del presente regolamento, procede alla riforma dell’atto,
salvo che il ricorso amministrativo risulti già assegnato
per la decisione al competente Comitato.

Articolo 9

Attività di
monitoraggio



1. Il Presidio unificato ed integrato di monitoraggio del contenzioso,
avvalendosi dell’apporto collaborativo del Coordinamento
Generale Legale, della Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di
Gestione, della Direzione Centrale Organizzazione e delle Direzioni
Centrali competenti per materia e tipologia di provvedimenti emanati,
anche mediante l’ausilio dei mezzi informatici e sulla base
di relazioni che le Direzioni Regionali trasmettono con cadenza
semestrale, provvede alla raccolta, elaborazione e analisi delle
casistiche dei provvedimenti adottati in autotutela, informando il
Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Responsabilità


1. La mancata attivazione, per dolo o colpa grave, degli strumenti
consentiti dall’autotutela, comporta la
responsabilità amministrativa e contabile.

(Roma, 27 settembre 2006)

Redazione

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