E’ in discussione, presso le competenti commissioni parlamentari, lo schema di
decreto corrrettivo al Codice de Lise sugli Appalti Pubblici.
Si riporta di seguito il testo del decreto, approvato in via preliminare
dal Consiglio dei Ministri, su cui è stato già acquisito il parere della
Conferenza Unificata e del Consiglio
di Stato.
. . . . . . . . .
Schema di decreto concernente: "Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
(trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 ottobre 2006)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua
e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004,
che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure
di aggiudicazione degli appalti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", emanato in
attuazione delle direttive sopra richiamate;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l’anno 2004, recante
delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare l’articolo 25 comma
3, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed
integrative del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due
anni dalla sua data di entrata in vigore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 giugno 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, reso nella seduta del …;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell’adunanza
del …;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista ìa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del …;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela dei
territorio, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia
e dell’interno;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Termini di efficacia)
1. L’articolo 253. comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito
dal
seguente:
"1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui
al presente codice si applicano alle procedure ed ai contratti i cui bandi o
avvisi
con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata
in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore
del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare
le offerte.".
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, sono inseriti
i seguenti:
"1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori
ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i
cui bandi o avvisi siano pubblicati succèssivamente al 1 febbraio 2007:
1) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3 limitatamente alle centrali
di committenza;
2) articolo 49, comma 10;
3) articolo 58,
4) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.".
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici dì qualsiasi importo, nei
settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3 comma 7, 53 commi 2 e 3
e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente
al 1 febbraio 2007. Le disposizioni dell’articolo 57 si applicano alle procedure
per le quali l’invito a presentare l’offerta è inviato successivamente
al 1 febbraio 2007."
Articolo 2
(Disposizioni correttive)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all’articolo 40, comma 4:
a) alla lettera c) sostituire le "parole "comma 3, lettera c)" con
le seguenti: "comma 3, lettera
b)”;
b) dopo la lettera j) inserire la seguente: "f-bis) le modalità per
il coordinamento delle
competenze in materia di vigilanza sull’attività degli organismi di
attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione
per tale finalità e
senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;";
2) all’articolo 66, comma 7, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "La
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto
giorno feriale
successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio
inserzioni
dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.":
3) all’articolo 122, comma 5:
a) nel primo periodo, le parole "I bandi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli
avvisi di cui al comma 3 ed i bandi";
b) nel terzo periodo dopo le parole "I bandi" inserire le seguenti: "e
gli avvisi di cui al comma
3";
e) ne] quarto periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nonché comma
7, terzo
periodo.";
4) all’articolo 124, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: "nonché comma
7. terzo
periodo";
5) all’articolo 165. il comma 10 è sostituito dal seguente: "Prima
dell’approvazione del progetto
preliminare, si segue la procedura preventiva di verifica dell’interesse archeologico
nei casi
previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall’articolo 38 dell’allegato
tecnico XXT.
6) all’articolo 184 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le previsioni
dei commi 2 e 3 si
applicano fino all’entrata in vigore della parte II del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale, prevista ai sensi del comma 6, dell’articolo
1 della legge
15 dicembre 2004, n. 308, a decorrere dai due anni successivi alla data di
entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, articolo 1 della legge 15 dicembre 2004,
n. 308."
7) all’art. 189. comma 3, settimo periodo le parole "aggiudicata ai sensi
della legge quadro e
delle altre leggi regionali vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "aggiudicate
con procedura di
gara";
8) all’articolo 216, dopo il comma l, è aggiunto il seguente: "1-bis.
Il concessionario che non sia
uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di
cui agli articoli da 207 a 213,
scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, è tenuto
ad applicare le stesse
disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti".
Articolo 3
(Disposizioni di coordinamento)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
correzioni ed integrazioni:
1) all’articolo 3, comma 7, le parole " limitatamente alle ipotesi di
cui alla parte II, titolo III,
capo IV" sono sostituite dalle parole "limitatamente alle ipotesi
di cui alla parte II, titolo III,
capo IV e di cui alla parte III";
2) all’articolo 3, comma 35, sopprimere le parole: "e del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n.
42";
3) all’articolo 9, comma 2, le parole: "e del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 42
(istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale
della pubblica
amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)" sono
soppresse;
4) all’articolo 26, comma 1, le parole "requisiti soggettivi" sono
sostituite con le parole"
requisiti di qualificazione";
5) all’articolo 77, comma 5, le parole: "e del decreto legislativo 28
febbraio 2005. n. 42
(istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale
della pubblica
amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)" sono
soppresse;
6) all’articolo 89, comma 2, le parole "26, comma 2" sono sostituite
con le parole "26, comma
3";
7) all’art. 110. dopo la parola "proporzionalità", sono inserite
le parole "con la procedura di cui
all’articolo 91, comma 2’";
8) all’art. 164, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
9) all’art. 164; comma 4, ultimo periodo, la parola "integrato" è sostituita
con le parole "di
progettazione ed esecuzione"; la parola "unico" è soppressa:
10) all’articolo 194, comma 10, le parole "terminali di riclassificazione
sono sostituite dalle
seguenti: "terminali di rigassificazione";
11) all’articolo 207, comma 1, lettera b) le parole "dall’autorità competente
di uno Stato
membro" sono sostituite con le parole "dall’autorità competente";
12) all’articolo 222, comma 2, le parole "dell’articolo 40" sono
sostituite con le parole "dell’articolo 221";
13) all’articolo 252,
comma 8, le parole: " il decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 42 e" sono
soppresse;
14) all’articolo 253, comma 15, sono soppresse le parole ";per le società costituite
fino a tre anni
prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998,
n. 415, detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo
di tre anni da tale data";
15)all’articolo 253, comma 21, le parole "di intesa" sono sostituite
dalla seguente: "sentita";
16) all’art. 253, comma 27, lettera f), penultimo periodo, dopo la parola "appalto" è soppressa
la
parola "integrato".
17) all’art. 28 dell’ Allegato XXI. le parole "art. 143, comma 11" sono
sostituite con le parole "art. 33, comma 3";
18) la denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti",
ovunque presente,è sostituita dalla denominazione "Ministero delle infrastrutture" e,
conseguentemente, la
denominazione "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", ovunque
presente, è sostituita dalla
denominazione "Ministro delle infrastrutture".
Articolo 4
(Adeguamento a decisioni della Commissione europea)
1. All’articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
la lettera f) è soppressa.
Articolo 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico
della finanza pubblica.
Articolo 6
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore
a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
2. Le procedure di cui all’articolo 1 i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati
tra il 1 luglio 2006
ed il termine di cui al comma 1 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi,
quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso
termine, restano disciplinate
dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi
bandi o avvisi
ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all’articolo
256, comma 1,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di
cui all’articolo 1 del
presente decreto, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso
tra la data di entrata
in vigore del presente decreto e il 31 gennaio 2007.