Il maxiemendamento approvato al Senato contiene alcune misure
specifiche in materia di giustizia amministrativa.
In particolare, è previsto l’aumento del contributo
unificato, nei ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e
forniture, a 2.000 euro.
Di seguito, i commi da 782-bis a 782-quater.
. . . . . . . .
Disegno di legge
“Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge
finanziaria 2007 )”
(approvato dal Senato ed
ora alla Camera)
(…)
782-bis.
All’articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole: “euro 250”,
sono aggiunte le seguenti: “; per i ricorsi previsti
dall’articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, nonche´ da altre disposizioni che richiamano il
citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e` di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e
forniture, nonche´ di provvedimenti delle Autorita`, il
contributo dovuto e` di euro 2.000
782-ter.
Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrati va
per la Regione Siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo
di primo grado e sue sezioni staccate e` istituita una commissione per
il patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati
amministrativi, designati dal Presidente dell’organo
giurisdizionale, il piu` anziano dei quali assume le funzioni di
presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal
presidente dell’ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha
sede l’organo. Per ciascun componente sono designati uno o
piu` membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un
funzionario di segreteria dell’organo giurisdizionale,
nominato dal presidente dell’organo stesso. Al presidente e
ai componenti non spetta nessun compenso ne´ rimborso spese.
782-quater. Per
fronteggiare specifiche esigenze organizzative e funzionali, il
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa definisce per
l’anno 2007 un programma straordinario di assunzioni fino a
50 unita` di personale appartenente alle figure professionali
strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita`
dell’apparato amministrativo di supporto agli uffici
giurisdizionali, con corrispondente incremento della dotazione
organica. All’onere derivante dall’applicazione del
presente articolo, pari a 2,020 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo
di parte delle maggiori entrate recate dalle dispo sizioni di cui
all’articolo 1, ai commi 306, 307 e 308 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte
dall’ammontare delle riassegnazioni allo stato di previsione
del Ministero della giustizia e allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali, ai sensi del successivo comma 309.