Il Consiglio dei Ministri del 20 gennaio ha varato uno schema di
disegno di legge che dà attuazione agli articoli 114,
117 e 118 della Costituzione (modificati dalla riforma del 2001),
conferendo al Governo delega a individuare e ripartire le funzioni
amministrative che spettano a Comuni, Province, Città
metropolitane,
Regioni e Stato, adeguare l’ordinamento degli enti locali,
disciplinare
l’ordinamento di Roma capitale.
Il provvedimento, che “disciplina
altresì il procedimento di istituzione delle
città metropolitane,
contiene due ulteriori deleghe a effettuare la revisione delle
circoscrizioni delle Province, finalizzata a razionalizzarne gli
assetti territoriali a seguito della definizione e attribuzione delle
funzioni fondamentali amministrative degli enti locali,
nonché ad
adottare la ‘Carta delle autonomie locali’, strumento di coordinamento
sistematico (formale e sostanziale) delle disposizioni statali che
risulteranno dall’attuazione delle deleghe; sullo schema di
disegno di
legge verrà acquisito il parere della Conferenza unificata”.
Di seguito, il testo della relazione presentata dai due Ministri
competenti, Amato e Lanzillotta.
. . . . . . . . .
Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2007
Disegno di legge
Delega al Governo per
l’attuazione dell’articolo 117, secondo comma,
lettera p) della Costituzione, per l’istituzione delle
Città metropolitane e per l’ordinamento di Roma
Capitale della Repubblica. Disposizioni per l’attuazione
dell’articolo 118, commi primo e secondo della Costituzione e
delega al Governo per l’adeguamento delle disposizioni in
materia di Enti locali alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. Oggetto e struttura
del disegno di legge
Il Ddl dà attuazione agli articoli 114, 117, e 118 della
Costituzione e individua le funzioni fondamentali e il nuovo
ordinamento degli Enti locali, il conferimento di funzioni alle Regioni
e agli Enti locali, l’istituzione delle Città
metropolitane e l’ordinamento di Roma capitale.
2. Gli articoli del Ddl
– l’articolo 1 indica le finalità e gli
indirizzi generali;
– l’articolo 2 contiene la delega al Governo per
l’individuazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni
proprie degli Enti locali e l’adeguamento
dell’ordinamento degli Enti locali.;
– l’articolo 3 contiene la delega al Governo per la
istituzione delle Città metropolitane;
– l’articolo 4 contiene la delega al Governo per il
conferimento a Regioni ed Enti locali di ulteriori funzioni e per le
successive operazioni di trasferimento di funzioni e compiti a
completamento del federalismo amministrativo attuato a Costituzione
invariata (art. 117, co. 2, lett. p), e art. 118 Cost.);
– l’articolo 5 contiene la delega al Governo per la
disciplina di Roma capitale;
– l’articolo 6 indica l’ambito della
legislazione regionale in materia di Enti locali;
– l’articolo 7 contiene la delega per la revisione
delle circoscrizioni delle Province tale da consentire
l’esercizio ottimale delle loro funzioni
– l’articolo 8 contiene la delega per
l’adozione della “Carta delle Autonomie
locali”;
– l’articolo 9 dispone che dall’attuazione
della legge non derivano oneri a carico della spesa pubblica.
3. Quadro di riferimento
Il disegno di legge contiene disposizioni che fissano, come richiesto
dalle Autonomie e dalle Regioni, il quadro di riferimento entro il
quale il Governo da attuazione alle innovazioni contenute nel nuovo
Titolo V della Costituzione e individua lo spazio nel quale le Regioni
e le Autonomie possono concorrere a definire il nuovo ordinamento degli
Enti locali.
Con il nuovo disegno di legge si intende dare una disciplina organica
alla materia degli Enti locali, al loro ordinamento, e ai loro rapporti
con lo Stato e con le Regioni, in attuazione del Titolo V della
Costituzione.
Non si tratta di una nuova edizione del Testo unico (d.lgs 267/2000),
ma di una vera e propria Carta fondativa dei rapporti tra i diversi
livello di governo, che recepisce il complesso di garanzie per le
istituzioni locali, necessarie per la tenuta unitaria
dell’ordinamento della Repubblica.
Trattandosi di un ddl di delega al governo, le indicazioni contenute
sono relative ai principi e ai criteri direttivi che il Parlamento
darà al legislatore delegato.
Non si tratta pertanto di disposizioni immediatamente attuative, ma per
la definizione dei decreti delegati saranno coinvolti i rappresentanti
delle Regioni e degli Enti locali.
4. Nuove funzioni degli
Enti locali
Il Ddl individua le nuove funzioni degli Enti Locali.
• Funzioni
fondamentali: si intendono le funzioni legate alle
caratteristiche di ciascun ente, essenziali per il funzionamento
(ordinamentali) e per il soddisfacimento dei bisogni della
collettività (gestionali). Si prevede la distinzione tra
titolarità della funzione fondamentale, che spetta ad ogni
ente, ed esercizio della stessa, che può o deve essere
riconosciuto alle forme associative degli enti. Le funzioni
fondamentali devono avere basi in una legge statale.
• Funzioni
conferite: a fianco delle funzioni fondamentali, il
governo dovrà provvedere all’individuazione di
quelle funzioni dello Stato che, non richiedendo un esercizio unitario,
possono essere conferite a Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni. Le funzioni saranno conferite in via di
principio ai Comuni – che rappresentano il livello di maggior
prossimità al cittadino – e agli altri livelli di
governo (Province, Città metropolitane e Regioni), sulla
base dei principi di differenziazione e adeguatezza, solo quando sia
necessario un esercizio unitario di tali funzioni. Viene prevista,
altresì, l’autonoma iniziativa dei cittadini per
lo svolgimento di attività di interesse generale, la
cosiddetta sussidiarietà orizzontale, che comporta
un’astensione dell’Amministrazione in tutti i casi
in cui le funzioni siano svolte (secondo ovvi criteri di correttezza e
imparzialità) autonomamente dai cittadini.
• Funzioni
libere: si prevede la possibilità, per i comuni
che conseguono una sana gestione, di assumere funzioni libere ovvero
funzioni non attribuite o conferite dalle leggi ad altri soggetti e non
implicanti, inoltre, l’esercizio di poteri autoritativi.
• Concorso delle Regioni: a completare il quadro di attuazione
del Titolo V vi sono norme dirette ad impegnare le Regioni a concorrere
all’attuazione del medesimo disegno statale, conferendo le
funzioni proprie ai livelli di governo comunale e provinciale (o
metropolitano).
5. Ordinamento degli enti
locali
Con il ddl il Governo intende realizzare una revisione organica
dell’ordinamento degli enti locali. In particolare:
– semplificazione della rappresentanza territoriale
– sanità della gestione finanziaria
– democraticità dell’amministrazione
6. Disciplina elettorale
e partecipazione democratica
La novità di rilievo concerne la Città
metropolitana, per la quale si prevede un sistema ricalcato sul modello
della legge sull’elezione diretta dei sindaci e dei
presidenti di provincia, con il correttivo di una garanzia di
rappresentanza per i comuni diversi dal capoluogo che entrano a far
parte della nuova Città.
Nell’ottica di un ampliamento della partecipazione
democratica, si è introdotto un principio particolarmente
innovativo, prevedendo per i comuni e le città metropolitane
di riconoscere nei rispettivi statuti il diritto di elettorato attivo e
passivo nelle elezioni municipali agli stranieri in possesso della
carta di soggiorno.
Viene confermata la funzione statale di controllo sugli organi degli
enti locali infiltrati o condizionati dalla criminalità
organizzata, prevedendo l’estensione della disciplina anche
alle aziende speciali e alle società partecipate dagli enti
locali.
Infine, coerentemente con l’esigenza di una maggior
partecipazione dei cittadini alla vita della comunità
locale, sono incrementati gli strumenti di partecipazione e controllo
popolare ai processi decisionali amministrativi.
7. Finanza locale
Con la nuova Carta delle Autonomie viene disciplinato anche il delicato
aspetto della finanza locale, sempre più rilevante per la
realizzazione di un vero federalismo fiscale. Il governo
potrà prevedere vincoli alla costituzione di
società di capitali, limitandole alle necessarie e reali
esigenze di soddisfacimento degli interessi della
collettività. Si procederà inoltre ad una
riformulazione della struttura del sistema di bilancio che permetta una
lettura uniforme dei documenti sull’intero territorio
nazionale e un’armonizzazione con i sistemi di bilancio dello
Stato e delle Regioni. Una normativa che salvaguardi le
peculiarità dei territori più piccoli
è comunque prevista per i comuni inferiori a 5.000 abitanti.
8. Città
metropolitane
Viene prevista una differenziazione delle funzioni con
l’eliminazione della compresenza sul medesimo territorio di
due enti di governo con le medesime funzioni.
In questa ottica si inserisce la previsione del percorso per la
realizzazione delle Città metropolitane, ormai
indispensabili in molte aree urbane del nostro Paese.
Già individuate dalla legge 142 del 1990, le aree
metropolitane di Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli,
potranno delinearsi come nuovi soggetti di governo metropolitano,
acquisendo tutte le funzioni della preesistente provincia.
Il percorso disegnato prevede il coinvolgimento di tutti i livelli di
rappresentanza territoriale, nonché dei cittadini
interessati che si esprimeranno tramite referendum.
Nelle aree indicate sarà possibile in alternativa svolgere
forme associate di gestione delle funzioni comunali.
9. Roma Capitale
Il disegno di legge delega detta i criteri per la disciplina di Roma
capitale. Obiettivo è l’armonizzazione degli
interessi della comunità locale con le prerogative e gli
interessi degli organi istituzionali del Paese, dello Stato della
Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che
hanno sede in Roma. A tal fine, sarà possibile conferire
alla Capitale particolari poteri regolamentari.
10. Revisione delle
circoscrizioni provinciali
Al fine della razionalizzazione e armonizzazione degli assetti
territoriali conseguente alla riforma adottata, è tra
l’altro prevista una revisione delle circoscrizioni
provinciali, ottimizzando il rapporto tra estensione territoriale e
popolazione residente, tale da definire un ambito ottimale per
l’esercizio delle funzioni conferite alle Province.
Conseguentemente, verranno sottoposti a revisione anche gli ambiti
territoriali degli uffici decentrati dello Stato.
11. Adozione della Carta
delle Autonomie locali
Per la realizzazione di una vera e propria “Carta delle
autonomie locali”, si prevede infine che il governo adotti un
ulteriore decreto legislativo, finalizzato a coordinare
sistematicamente le disposizioni adottate in base ai precedenti
articoli. Il complesso di norme così riordinate
sostituirà, come auspicato anche dalle Autonomie, il Testo
unico sugli enti locali.
Contestualmente, il decreto dovrà contenere anche
l’espressa indicazione di tutte le norme che vengono abrogate
e a seguito dell’adozione della “Carta”.