Il governo approva il disegno di legge delega per la riforma del trasporto aereo

Il Consiglio dei ministri del 22 dicembre scorso ha approvato, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dei Trasporti, un disegno di legge che conferisce al Governo la delega a riformare il sistema del trasporto aereo nazionale.

I principi generali su cui si basa il progetto di riforma, che mira in via prioritaria a potenziare ulteriormente i livelli di sicurezza del trasporto aereo, riguardano:

– l’anteposizione dell’interesse generale del Paese rispetto a interessi settoriali e locali;

– il recupero di un ruolo attivo di indirizzo e di controllo da parte del Governo, quale azione necessaria per garantire lo sviluppo del sistema ed il recupero del ritardo che oggi si registra nei confronti degli altri Paesi concorrenti dell’Unione europea;

– l’assunzione da parte di tutti gli operatori del sistema della centralità dell’utente, quale condizione per assicurare funzionalità e qualità alla mobilità dei passeggeri e delle merci;

– il ridisegno della catena del valore nella filiera del trasporto aereo, al fine di ridistribuire in modo equilibrato compiti e risorse tra i vari attori;

– il riconoscimento che il trasporto aereo è ormai soggetto a una crescente concorrenza e a regole europee.

Più specificamente, i decreti legislativi di attuazione dovranno prevedere l’istituzione di un piano mirato a garantire uno sviluppo ordinato del sistema aeroportuale, riordinare i criteri di classificazione degli aeroporti, individuare strumenti regolamentari e amministrativi che garantiscano una più efficace e razionale distribuzione del traffico, riordinare l’assetto dell’Ente nazionale aviazione civile (ENAC), ridefinire i poteri di indirizzo del Ministro dei Trasporti, rivedere il sistema delle sanzioni con riferimento a gestori aeroportuali, prestatori di servizi di assistenza a terra e alla navigazione aerea, operatori e vettori, manutentori aeronautici.

Verrà altresì rivista, nella legislazione delegata, la normativa in materia di diritti, tasse, tariffe, corrispettivi e canoni, con criteri non discriminatori dei servizi aeroportuali, mentre verrà posta particolare attenzione all’accrescimento della qualità dei servizi resi agli utenti, anche con la previsione di certificazioni di qualità e premi tariffari.

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DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma del trasporto aereo nazionale.

Consiglio dei Ministri: 22/12/2006

Art. 1

1. Nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, con particolare riguardo alle materie della tutela della concorrenza, della sicurezza, dell’ordinamento civile e dell’organizzazione amministrativa centrale, nonché nell’ambito della competenza legislativa concorrente in materia di aeroporti, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle competenze in materia di cui all’articolo 117, terzo comma dellaCostituzione, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, della difesa, dell’interno, per gli affari regionali e le autonomie locali e delle infrastrutture, unoo più decreti legislativi di riforma della disciplina del trasporto aereo, delle relative disposizioni contenute nel codice della navigazione e dell’ulteriore normativa di settore.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del predetto parere.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le medesime procedure stabilite dagli articoli 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi stessi.

Art. 2

1. La delega di cui all’articolo 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione, fatte salve le attribuzioni dei Ministeri competenti, dei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero dei trasporti nel settore dell’aviazione civile;

b) riordino dell’assetto ordinamentale, amministrativo ed organizzativo dell’Ente nazionale aviazione civile (ENAC), con riferimento alle funzioni ispettive, di regolazione tecnica, di controllo e certificazione, assicurandone l’indipendenza dagli interessi regolati. Ridefinizione delle modalità di esercizio del potere sanzionatorio dell’ENAC, da esercitare nel rispetto di procedure di garanzia e di previa contestazione degli addebiti e destinazione delle relative entrate da riassegnare ad un fondo speciale per iniziative e campagne in favore degli utenti consumatori gestito dal Ministero dei trasporti. Revisione e completamento del sistema sanzionatorio, secondo principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza nei confronti di gestori aeroportuali, prestatori di servizi di assistenzaa terra, operatori e vettori aerei, fornitori di servizi di assistenza alla navigazione aerea, manutentori aeronautici;

c) previsione di un piano nazionale degli aeroporti mirato a garantire un ordinato e coordinato sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e disciplina del rapporto del piano con gli altri atti di pianificazione esistenti, nonché individuazione di strumenti regolamentari e amministrativi volti ad incentivare la creazione di sistemi aeroportuali anche coordinati, al fine di garantire una più razionale ed efficace distribuzione dei flussi di traffico aereo;

d) riordino dei criteri di cui all’articolo 698 del codice della navigazione per la classificazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali nazionali, previa determinazione dei relativi criteri, tenendo conto

della capacità aeroportuale, della specializzazione funzionale e del suo sviluppo compatibile con l’ambiente, delle interconnessioni con altre modalità di trasporto, nonché delle caratteristiche tecniche rilevate ai sensi della normativa ICAO;

e) ridefinizione del procedimento di rilascio delle concessioni di gestione aeroportuale con particolare riferimento ai seguenti interventi:

1) riparto delle attribuzioni del Ministero dei trasporti e dell’ENAC, assicurando, in particolare, l’invarianza complessiva della spesa anche mediante il trasferimento di risorse in correlazione all’allocazione delle funzioni;

2) previsione di termini di durata differenziati per le concessioni e delle convenzioni ad esse accessorie, anche a seconda della tipologia di aeroporto e dei piani di investimento presentati dagli aspiranti concessionari, nonché di procedure concorsuali di collocamento sul mercato delle partecipazioni pubbliche;

3) valutazione preliminare dei piani di investimento e loro verifica periodica in corso di attuazione, individuando le ipotesi di decadenza dalla concessione in caso di inadempienza;

4) eventuale definizione di una disciplina transitoria in relazione alle concessioni in atto;

f) revisione della normativa in materia di diritti, tasse, tariffe aeroportuali, corrispettivi, canoni di concessione secondo criteri di efficienza economica e di non discriminazione tariffaria;

g) attribuzione dei compiti di regolazione economica volti a promuovere la concorrenza, la trasparenza del mercato e la tutela degli utenti consumatori, ivi compresi quelli diretti a garantire un’equa e non discriminatoria assegnazione degli slot, anche ai fini di una efficiente gestione degli stessi, ad un soggetto indipendente dagli interessi regolati e operante con meccanismo di autofinanziamento a carico del mercato;

h) individuazione ed attuazione di misure volte al miglioramento dell’efficienza della gestione dello spazio aereo anche attraverso la ridefinizione della natura, del ruolo e dei compiti di Enav S.p.A.;

i) previsione di interventi regolamentari volti ad accrescere la qualità dei servizi resi all’utenza, prevedendo la certificazione di qualità e sistemi premiali tariffari;l)

l) razionalizzazione del sistema di ripartizione dei diritti di traffico derivanti da accordi bilaterali;

m) individuazione di misure volte a garantire il coordinamento di azioni di incentivazione per favorire la mobilità territoriale nel rispetto della pianificazione di settore.

Art. 3

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minori entrate a carico della finanza pubblica.

Redazione

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