Architetti. Modificate le norme deontologiche ai sensi dell’art. 2
della Legge 248/06 (Decreto Bersani).
La legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto al 3°
comma dell’art. 2 che “le
disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che
contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con
l’adozione di misure a garanzia della qualità professionale
delle
prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007“.
Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e
Conservatori, pertanto, “visto il codice deontologico in vigore al
1°
gennaio 1994 e preso atto dell’esigenza di modificarne alcune
norme per
adeguarle a quanto previsto dalla legge sopracitata, nella propria
seduta del 20 dicembre 2006 ha deliberato di approvare le disposizioni
che entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2007”.
. . . . . . .
Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori
Norme di deontologia professionale
(delibera del 20 dicembre 2006)
Indice
Norme
Deontologiche
Premessa
Capitolo
I Principi generali
Capitolo
II Norme relative alle modalità di esercizio della
professione
Capitolo
III Rapporti con i committenti
Capitolo
IV Rapporti con le pubbliche
Autorità
e con terzi
Capitolo
V Rapporti con i colleghi
Capitolo
VI Rapporti con l’Ordine professionale
Capitolo
VII Sanzioni
Capitolo
VIII Disposizioni finali
Premessa
Il paesaggio, il
territorio e l’architettura sono espressione culturale
essenziale dell’identità storica in
ogni Paese.
L’architettura si fonda
su un insieme di valori etici ed estetici che ne formano la
qualità e
contribuisce, in larga
misura, a determinare le condizioni di vita dell’uomo e non
può essere ridotta
a un mero fatto
commerciale regolato solo da criteri quantitativi. L’opera di
architettura, ed in
genere le
trasformazioni fisiche del territori, tendono a sopravvivere al loro
ideatore, al loro
costruttore, al loro
proprietario e ai loro originari utenti. Per questi motivi sono di
interesse generale
e costituiscono un
patrimonio della Comunità.
La tutela di questo
interesse è uno degli scopi primari dell’opera progettuale e
costituisce
fondamento etico della
professione.
La società
ha dunque interesse a garantire un contesto nel quale l’Architettura
possa essere
espressa al meglio,
favorendo la formazione della coscienza civile dei suoi valori e la
partecipazione dei
cittadini alle decisioni concernenti i loro interessi; gli architetti,
pianificatori,
paesaggisti e
conservatori iscritti alle diverse sezioni dell’albo hanno il
dovere, nel rispetto
dell’interesse presente
e futuro della società, di attenersi al fondamento etico
proprio della loro
disciplina.
Gli “atti
progettuali” rispondono all’esigenza dei singoli cittadini e
delle comunità di definire e
migliorare il loro
ambiente individuale, familiare e collettivo, di tutelare e valorizzare
il patrimonio di
risorse naturali,
culturali ed economiche del territorio, adottando, nella realizzazione
della singola
opera e di ogni
trasformazione fisica del territorio, le soluzioni tecniche e formali
più adeguate ad
assicurarne il massimo
di qualità e durata, e il benessere fisico ed emozionale dei
suoi utenti
Le norme di etica
professionale che seguono sono l’emanazione di questo assunto
fondamentale
che appartiene alla
formazione intellettuale di ogni professionista iscritto
all’albo degli Architetti,
Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori, d’ora in avanti chiamato per
brevità “iscritto”.
Esse completano,
nell’ambito delle leggi vigenti, le Norme per l’esercizio e
l’ordinamento della
Professione.
Capitolo I
Principi generali
Art. 1 – Nell’esercizio
della professione, l’iscritto deve uniformare il proprio
comportamento ai
principi deontologici
di tutela della dignità e del decoro della professione e
dell’Ordine.
Art. 2 – Le presenti
norme valgono in qualunque forma venga esercitata la professione sia
libera
che dipendente,
pubblica o privata.
Art. 3 – L’iscritto
esercita la professione in conformità alle leggi vigenti ed
opera nel rispetto
dell’interesse generale
della società che riconosce prevalente su quelli del
committente e
personale.
Art. 4 – Il
comportamento professionale degli iscritti deve basarsi sull’assunzione
di responsabilità
dei propri atti,
sull’autonomia culturale, sull’indipendenza del giudizio, sulla
preparazione tecnica e
professionale,
sull’adempimento degli impegni assunti e sul rispetto del segreto
professionale.
Art. 5 – L’iscritto
svolge le sue prestazioni professionali solo quando non sussistano
condizioni di
incompatibilità
e quando il proprio interesse o quello del committente non siano in
contrasto con i
suoi doveri
professionali.
Art. 6 – L’iscritto
nel promuovere la sua attività professionale deve
attribuirsi solo capacità o titoli
pertinenti alla
professione o riconosciuti dalla legge senza qualificarsi in modo
equivoco, esercitare
pressioni, o vantare
influenze di qualsiasi tipo.
Art. 7 – L’iscritto
sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente
svolto o
diretto; non
sottoscrive prestazioni, in forma paritaria, con persone fisiche o
giuridiche che per
norme vigenti non
possono svolgerle.
Nel sottoscrivere e
svolgere prestazioni professionali in forma collegiale o
interdisciplinare deve
assicurarsi che siano
sempre esplicitate le singole competenze e responsabilità.
Art 8 – Per
l’iscritto qualsiasi forma di libera e leale competizione si basa
esclusivamente sulla
qualità del
suo lavoro nel rispetto dei diritti dei colleghi.
Art. 9 – Al fine di
tutelare l’affidamento della clientela, l’architetto, ove iscritto ad
uno o più Settori
della Sezione A o B, si
avvale, in tutti i suoi rapporti con i terzi, del titolo professionale
di
“Architetto”, ovvero
del titolo corrispondente al o ai Settori della Sezione in cui
è iscritto.
Art. 10 – Il
rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve
essere improntato alla lealtà,
correttezza e chiarezza.
Art.11 – Il rapporto
con i colleghi deve essere improntato a correttezza, lealtà
e chiarezza.
Capitolo Il
Norme relative alle modalità di esercizio della professione
Art. 12 – L’iscritto
esercita la sua professione sia in qualità di libero
professionista (singolo o
associato), sia in
qualità di dipendente che di funzionario pubblico.
Qualunque sia il suo
stato professionale, L’iscritto deve disporre dell’indipendenza
necessaria, che
gli permetta di
esercitare la professione in conformità all’interesse
generale e alle regole
deontologiche, e di
assumersi così la responsabilità delle proprie
azioni.
Egli informa
immediatamente l’Ordine di ogni modifica che intervenga nel suo stato
professionale.
Art. 13 – L’iscritto
che voglia esercitare la professione in forma diversa da quella
singola, deve
accertarsi che gli
altri componenti non si trovino in condizioni di
incompatibilità, che i patti
consociativi non siano
in contrasto con le leggi che regolano la professione e con le presenti
norme deontologiche e
siano depositati presso l’Ordine di appartenenza.
Art. 14 – L’iscritto
dipendente o pubblico funzionario, cui sia consentito per legge o per
contratto
svolgere in via
eccezionale atti di libera professione, fatte salve le specifiche
condizioni di
incompatibilità
fissate dalle vigenti norme, deve preventivamente inviare a mezzo di
raccomandata
al proprio Ordine copia
della necessaria autorizzazione ottenuta per ogni singolo incarico.
Capitolo III
Rapporti con i committenti
Art. 15 – L’iscritto
nell’accettazione dell’incarico deve definire preventivamente ed
esplicitamente
con il committente, nel
rispetto delle leggi vigenti e delle presenti norme, i contenuti e i
termini della
propria prestazione
professionale e i relativi compensi.
L’iscritto
determina con il cliente il compenso professionale ai sensi
dell’articolo 2233 del codice
civile, fatto salvo
quanto previsto dalle leggi speciali.
L’iscritto deve
rapportare alle sue effettive possibilità d’intervento ed ai
mezzi di cui può disporre, la
quantità e
la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non
può espletare con sufficiente cura
e specifica competenza.
Art. 16 – L’iscritto
è tenuto a comunicare al committente ogni variazione di
condizioni che possano
modificare le
originarie pattuizioni dell’incarico.
Art. 17 – L’iscritto
deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante
espedienti di
qualsiasi tipo contrari
alla dignità professionale.
Art. 18 – L’iscritto
non deve subire passivamente la volontà del committente
quando questa
contrasti con la sua
autonomia e con il suo prestigio
Art. 19 – L’iscritto
assolve, anche per il tramite della propria organizzazione, l’incarico
conferitogli.
Durante lo svolgimento
può farsi rappresentare e coadiuvare da persona competente e
gradita al
committente, comunque
sempre sotto la propria responsabilità e direzione e nei
casi in cui ciò sia
compatibile con la
natura dell’incarico.
Art. 20 – La
collaborazione con altro professionista, indicato dal committente
durante lo svolgimento
dell’incarico,
è subordinata al reciproco gradimento.
Art. 21 – L’iscritto
non può, senza l’esplicito assenso del committente, essere
compartecipe nelle
Imprese costruttrici o
nelle Ditte fornitrici dell’opera progettata o diretta per conto del
committente.
Nel caso abbia ideato o
brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi
proposti
per lavori da lui
progettati o diretti, è tenuto ad informarne il committente.
Art. 22 – L’iscritto ,
nello svolgere la propria attività, non deve accettare o
sollecitare premi o
compensi da terzi
interessati, al fine di percepire illeciti guadagni.
Art. 23 – Qualora il
professionista intenda recedere dall’incarico a prestazione non
ultimata, potrà
farlo a condizione di
prendere provvedimenti idonei a non danneggiare né il
committente, né i
colleghi in caso di
incarico di gruppo, né i colleghi che lo sostituiranno e
dovrà darne
comunicazione al
proprio Ordine
Art. 24 – L’iscritto
proposto quale consulente tecnico, anche in vertenze stragiudiziali,
dovrà
astenersi dall’assumere
il relativo incarico nel caso in cui si sia già pronunciato
in precedenza
Art. 25 – L’iscritto,
se richiesto come consulente dall’Autorità giudiziaria o
dalle parti di dare un
proprio parere formale
sulla congruità di onorari professionali rispetto alle
prestazioni rese e agli
accordi assunti,
è tenuto ad assumere presso l’Ordine di competenza
informazioni sui criteri che
presiedono la materia
Art. 26 – L’iscritto,
nell’espletamento delle varie fasi progettuali, è tenuto a
produrre tutti gli elaborati
necessari e sufficienti
per la definizione o realizzazione dell’opera nei limiti di quanto
stabilito
dall’incarico.
La carenza,
l’imprecisione o l’indeterminatezza degli elaborati, anche se non
contestate dal
committente,
costituiscono motivo di inadempienza deontologica.
Capitolo IV
Rapporti con gli enti pubblici
Art. 27 – L’iscritto
cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per
appartenenza ad
Amministrazioni ed
organismi pubblici di qualunque tipo e/o Commissioni presso Enti
pubblici, sia
per incarico degli
stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta
persona, dei poteri o del
prestigio inerenti alla
carica pubblica o all’ufficio pubblico esercitato per trarne un
vantaggio
professionale per
sé o per gli altri.
Art. 28 – L’iscritto
non deve mai assumere incarichi in condizioni di
incompatibilità ai sensi delle
leggi vigenti e delle
presenti norme.
Art. 29 – L’iscritto
che esegue per incarico di Pubbliche Amministrazioni strumenti
urbanistici e loro
varianti deve astenersi
dal momento dell’incarico e fino alla loro approvazione definitiva
dall’assumere incarichi
privati di progettazione nell’area oggetto dello strumento urbanistico.
Tale
norma è
estesa anche a quei professionisti che abbiano collaborato alla stesura
del piano o che
con il primo abbiano
rapporti di collaborazione in atto.
Art. 30 – L’iscritto
che svolge l’incarico di consulenza per un’Amministrazione Pubblica in
forma
occasionale o
continuativa, non può assumere incarichi professionali
privati e pubblici aventi
oggetto attinente la
consulenza. Tale divieto è esteso anche a quei
professionisti che con il primo
abbiano rapporti di
collaborazione in atto.
Art. 31 – Nell’esercizio
professionale l’iscritto non potrà abbinare la
propria firma come incaricato di
svolgere mansioni
professionali, anche parziali, a quelle di altri professionisti o
persone, non
autorizzate dalla legge
ad assumere identiche mansioni o responsabilità.
Art. 32 – E’
competenza del Consiglio dell’Ordine dirimere i casi dubbi in merito
all’applicazione
delle norme del
presente capitolo.
Capitolo V
Rapporti con i colleghi
Art. 33 – I rapporti
di collaborazione tra colleghi dovranno essere preventivamente
concordati in
modo che risulti, anche
pubblicamente, il preciso apporto professionale di ciascuno e dovranno
essere improntati alla
massima lealtà, correttezza e chiarezza.
Art. 34 – L’iscritto
deve evitare ogni forma di illecita concorrenza nei riguardi dei
colleghi.
Art. 35
1.L’informativa
al cliente in ordine all’attività professionale
è resa ai sensi delle disposizioni di cui al
presente articolo.
2. Spetta al
professionista assicurare l’informazione al cliente in ordine
a:
– i dati personali:
nomi; indirizzi; formazione; specializzazioni; pubblicistica;
attività didattica,
con indicazione del
periodo e dell’istituto presso la quale è stata
svolta;
– i dati dello studio:
forma organizzativa, soci fondatori, composizione, addetti, sedi, orari;
– le aree di competenza
specifica;
– le caratteristiche
della prestazione o del servizio;
– i criteri di calcolo
dell’onorario, con particolare riferimento al prezzo e ai
costi complessivi
della prestazione.
3. Tale informativa
può essere corredata da:
– fotografie: personali
e dello studio;
–
l’indicazione dell’attività
professionale svolta: dati dei clienti privati e pubblici, ove da questi
ultimi espressamente
autorizzati; dati delle opere realizzate, anche con fotografia ove di
pubblico dominio ovvero
ove espressamente autorizzati dal cliente;
–
l’indicazione della certificazione di qualità
dello studio;
–
l’indicazione della affiliazione a network professionali;
– premi e onorificenze
e quant’altro relativo alla persona e allo studio
limitatamente a ciò che
attiene
all’attività professionale esercitata.
4.
L’informativa è resa secondo correttezza e
verità. In particolare e a mero titolo esemplificativo, il
professionista
è tenuto a:
– in caso di incarico
congiunto, indicare le prestazioni professionali concretamente svolte;
– indicare i soli
titoli professionali e accademici aventi valore legale;
– indicare i dati di
soggetti terzi solo ove espressamente autorizzato;
– indicare le sole
specializzazioni aventi valore legale;
– indicare il tipo di
esperienza eventualmente maturata nelle aree di competenza: ruolo,
natura, periodo e
durata delle prestazioni svolte;
– indicare il soggetto
affidatario dell’incarico professionale e,
all’uopo, il regime di
responsabilità
della forma organizzativa con la quale svolge
l’attività professionale.
5. I mezzi attraverso i
quali è resa l’informativa devono salvaguardare il
decoro e il prestigio della
professione. In linea
di principio – e a mero titolo esemplificativo –
sono da considerarsi tali:
– la carta da lettere,
i biglietti da visita, le targhe;
– le brochure
informative inviate a mezzo posta, anche informatica;
– gli annuari e le
rubriche professionali.
Art. 36
1. Per
pubblicità si intende l’informativa in ordine
all’attività professionale rivolta a soggetti
indefiniti, siano essi
la clientela già acquisita ovvero il pubblico. La
pubblicità è resa secondo le
disposizioni del
presente articolo. La pubblicità è resa secondo
correttezza e verità. In
particolare e a titolo
meramente esemplificativo, di qualunque mezzo di comunicazione si
avvalga il
professionista è tenuto a:
– evitare il ricorso a
espressioni enfatiche, laudative o denigratorie;
– adottare modelli e
criteri simbolici compatibili con il principio della
personalità della
prestazione
professionale.
2. I mezzi attraverso i
quali è effettuata la pubblicità devono
salvaguardare i decoro e prestigio
della professione. In
linea di principio – e a mero titolo esemplificativo
– è da escludersi che
possano essere
considerati tali:
– i siti web e reti
telematiche non attinenti, nemmeno indirettamente, alla professione;
– le telefonate di
presentazione e le visite a domicilio;
– l’utilizzo
di testimonial;
Art. 37
1. E’ vietata
ogni forma di pubblicità non palese
2. La partecipazione
del professionista ad eventi pubblici in ragione della competenza o
attività
svolta – come
l’intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione,
come relatore, a
convegni; la
collaborazione a giornali – può essere oggetto di
pubblicità da parte di soggetti
terzi a condizione che
il professionista medesimo si assicuri che:
– sia esclusa qualsiasi
enfatizzazione delle capacità e
dell’attività resa;
– sia evitata la
spendita del nome dei clienti;
– sia esclusa qualsiasi
comparazione con l’attività di altri
professionisti.
3. Il professionista
che partecipa ad eventi pubblici in ragione della competenza o
attività svolta –
come
l’intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione,
come relatore, a convegni; la
collaborazione a
giornali – può fornire informazioni in ordine alla
attività professionale a
condizione che:
– eviti di enfatizzare
la propria prestazione e i risultati professionali;
– eviti di spendere il
nome dei clienti;
– non offra prestazioni
professionali;
– eviti di fornire
indicazioni sugli onorari praticati.
4.
L’organizzazione di convegni e seminari da parte del
professionista è consentita alle condizioni
di cui al presente
comma.
5. Il professionista
può avvalersi d’uffici stampa e di pubbliche
relazioni a condizione che l’attività di
promozione sia svolta
nel rispetto delle disposizioni precedenti.
Art. 38 – L’iscritto
non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di colleghi che
stiano per avere
od abbiano ricevuto
incarichi professionali
Art. 39 – L’iscritto
chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro
collega, deve
preventivamente
informare, per iscritto, il collega stesso, accertarsi del contenuto
del precedente
incarico e che esso sia
stato formalmente revocato.
Prima dell’accettazione
dovrà altresì verificare le prestazioni
già svolte al fine di salvaguardare i
compensi maturati. Sono
fatti salvi i diritti d’autore.
Art. 40 – L’iscritto
deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un
collega, e, in
particolare, quando ne
prosegue l’opera iniziata ed interrotta.
Art. 41 – Nel caso di
un’opera progettata o di una prestazione professionale svolta in
associazione,
anche temporanea, con
altri soggetti, l’iscritto nel citarla deve indicarne sempre i
nominativi e gli
specifici apporti. Tale
forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa
anche nei
confronti degli altri
colleghi che esercitino le professioni intellettuali ed in particolar
modo di quelle
che hanno connessioni
con la propria professione di architetto.
Art. 42 – L’iscritto ,
quando sia collaudatore di un’opera, non può accettare
nessun altro tipo di
incarico per la stessa
opera
Capitolo VI
Rapporti con l’Ordine professionale
Art. 43 – L’iscritto
è tenuto ad osservare le deliberazioni assunte dal Consiglio
dell’Ordine
nell’ambito delle
proprie competenze istituzionali.
Art. 44 – L’appartenenza
all’Ordine comporta per l’iscritto il dovere di collaborare col
Consiglio
dell’Ordine per il
pieno rispetto delle norme deontologiche.
Art. 45 – L’iscritto
ha l’obbligo di fornire i chiarimenti e le documentazioni che gli
venissero richiesti
dall’Ordine e di
comunicare lo stato della sua condizione di esercizio professionale.
Art. 46 – L’iscritto
che abbia motivate riserve sul comportamento professionale di un
collega, deve
informare per iscritto
il Presidente dell’Ordine.
Art. 47 – L’iscritto
che ha accettato mandati o collaborazioni per conto del Consiglio
dell’Ordine,
deve adempiere a tutti
gli obblighi conseguenti.
Art. 48 – L’iscritto
che non partecipa senza motivazione alle votazioni elettive previste
dalle leggi,
viene meno ad un
preciso dovere deontologico.
Art. 49 – L’iscritto
che si trovi in condizioni di incompatibilità per
l’esercizio della libera professione,
cui sia concesso di
svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a
mezzo
raccomandata la copia
della autorizzazione al proprio Ordine.
Quest’ultimo nel caso
in cui la prestazione venga svolta al di fuori del proprio territorio
darà
comunicazione
all’Ordine territorialmente competente.
Art. 50 – L’iscritto
che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione
presso Enti
pubblici è
tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri:
-informa
tempestivamente il Consiglio dell’Ordine dell’avvenuta nomina od
elezione;
-dà
comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli incarichi professionali in
atto nell’ambito di
pertinenza della
commissione;
-dà sempre
comunicazione al Consiglio dell’Ordine, specifica e preventiva
all’accettazione, degli
incarichi pubblici o
privati che dovesse assumere nella sfera di pertinenza con il pubblico
mandato
od incarico quando
ritenga che non sussistano incompatibilità;
-si attiene alle
disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell’Ordine dovesse
impartire nell’interesse
o a tutela della
dignità della categoria;
-non dovrà
accettare di essere confermato nello stesso incarico per una seconda
volta
consecutiva sempre che
non sia tenuto ad accettare la riconferma in considerazione della
propria
qualifica di
Amministratore pubblico. Ai fini del divieto di cui al precedente comma
sono equiparati
all’iscritto membro
della Commissione anche i professionisti che siano con questo associati.
Art. 51 – L’iscritto
che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente assicurarsi
che il
relativo bando sia
stato approvato dall’Ordine professionale o dal CNAPPC.
L’iscritto che per
diretto incarico dell’ente banditore ha predisposto la stesura del
bando ed ha
contribuito alla
definizione del tema del concorso non può parteciparvi.
La partecipazione ad un
concorso, in qualità di concorrente o membro in giuria, per
il quale sia
stata emanata diffida
dall’Ordine di appartenenza o dal CNAPPC non è consentita.
Art. 52 – L’iscritto
non può essere componente di una Commissione giudicatrice di
un concorso al
quale partecipino, come
concorrenti, altri professionisti che con lui abbiano rapporti di
parentela o
di collaborazione
professionale in atto anche se informali.
Art.53 – L’iscritto
nominato quale membro di Commissione giudicatrice di un concorso:
a) esprime un giudizio
di merito sugli elaborati del concorso dopo aver verificato che siano
state
osservate le norme del
bando da parte dei concorrenti e da parte della commissione
giudicatrice;
b) segnala al proprio
Consiglio dell’Ordine e al CNAPPC le eventuali infrazioni ed ogni atto
lesivo
alla categoria compiute
da iscritti, siano essi concorrenti o componenti la giuria o da altri
membri
della giuria;
c) rifiuta incarichi,
da parte di terzi o dallo stesso Ente presso il quale la Commissione
giudicatrice
è
costituita, che gli derivino dalla sua veste di Commissario.
Dovrà altresì astenersi dall’indicare,
anche se sollecitato,
nominativi di colleghi per l’affidamento di incarichi comunque connessi
con il
tema del lavoro per il
quale la Commissione è stata costituita;
Art. 54 – Fatto salvo
quanto disposto dalla legge i componenti del Consiglio o delle
Commissioni
dell’Ordine
nonché gli iscritti nominati in rappresentanza del Consiglio
stesso, sono tenuti alla
riservatezza su ogni
argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.
Capitolo VII
Sanzioni
Art. 55 – La vigilanza
del rispetto delle vigenti norme deontologiche e l’applicazione
scrupolosa e
tempestiva di quanto in
esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del
Consiglio dell’Ordine.
Art. 56 – Le sanzioni
previste per le violazioni alle presenti norme sono:
l’avvertimento, la
censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dell’art.45 del R.D.
23.10.1925, n. 2537.
Sono fatte salve,
comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.
Art. 57 –Ogni
infrazione relativa ad incompatibilità, concorrenza sleale,
partecipazione a concorsi
diffidati, mancato
rispetto dei principi generali di cui al Cap.I, e comunque in grado di
arrecare
danno materiale o
morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione fino a tre mesi.
Art. 58 – Le
violazioni non previste all’articolo precedente comportano la sanzione
dell’avvertimento
o della censura.
Art.59 – Nei casi di
recidività relativi ad infrazioni previste ai precedenti
articoli sono comminabili
sanzioni corrispondenti
alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei
limiti della
sospensione di mesi sei.
Art. 60 – La
sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione
saranno disposte
nei casi previsti dalle
Leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti
necessari per l’iscrizione
all’albo.
Capitolo VIII
Disposizioni finali
Art. 61 – Le
presenti norme integrano e completano le norme legislative e
regolamentari che
disciplinano la
professione degli iscritti all’albo degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e
conservatori. La loro
inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione
di
magistratura
dell’Ordine professionale a tutela del valore e della
dignità della professione.
Art. 62 – Le
presenti norme sono comuni a tutti gli architetti, pianificatori,
paesaggisti e
conservatori italiani e
stranieri autorizzati ad esercitare la professione in Italia, i quali
devono
rispettarle e farle
rispettare.
In
conformità a quanto previsto dall’art.42 del R.D. 23 ottobre
1925 n.2537 i singoli Ordini
professionali possono
integrare, acquisito il parere favorevole del CNAPPC, con un proprio
regolamento, le
presenti norme.
Art. 63 – Le
presenti norme sostituiscono quelle attualmente in vigore, vengono
pubblicate sul sito
ufficiale della
categoria e sono depositate presso il Ministero della Giustizia, il
Consiglio Nazionale
degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, gli Ordini provinciali, gli
Uffici Giudiziari e
Amministrativi
interessati della Repubblica Italiana.
Esse entrano in vigore
al 1° gennaio 2007.