Il nuovo Codice deontologico degli Ingegneri

Ingegneri. Le norme deontologiche modificate ai sensi dell’art. 2 della
Legge 248/06 (Decreto Bersani).

Approvato dal CNI nella seduta di Consiglio del 1.12.2006, il Codice
deontologico in vigore dal 1° gennaio 2007
     
     
     
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CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI
INGEGNERI



CODICE DEONTOLOGICO (A) E NORME DI ATTUAZIONE (B) APPROVATI NELLA
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL


1.12.2006



A) CODICE DEONTOLOGICO



1 – PRINCIPI GENERALI


1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto
delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e
dell’ordinamento comunitario.
La professione di ingegnere costituisce attivita’ di pubblico interesse.
L’ingegnere e’ personalmente responsabile della propria opera e nei
riguardi della committenza e nei riguardi della
collettivita’.

1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere, in Italia, anche se
cittadino di altro stato, e’ impegnato a rispettare e
far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela
della dignita’ e del decoro della professione.

1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali
rese in maniera sia saltuaria che continuativa.

1.4 L’ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non
svolge prestazioni professionali in condizioni di
incompatibilita’ con il proprio stato giuridico, ne’ quando il proprio
interesse o quello del committente siano in contrasto
con i suoi doveri professionali.
L’ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non
avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali
ritenga di non avere adeguata potenzialita’ per l’adempimento degli
impegni assunti.

1.5 L’ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia
personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive
le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone
che per norme vigenti non le possono svolgere.
L’ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o
in gruppo solo quando siano rispettati e specificati
i limiti di competenza professionale e di responsabilita’ dei singoli
membri del collegio o del gruppo.
Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall’inizio della
collaborazione.

1.6 L’ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria
abilita’ a soddisfare le esigenze dei singoli
committenti e della collettivita’ per raggiungere il miglior risultato
correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.

2 – SUI RAPPORTI CON
L’ORDINE



2.1 L’appartenenza dell’ingegnere all’Ordine professionale comporta per
lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio
dell’Ordine.
Ogni ingegnere ha pertanto l’obbligo, se convocato dal Consiglio
dell’Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di
fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
2.2 L’ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell’Ordine
se assunte nell’esercizio delle relative competenze
istituzionali.

3 – SUI RAPPPORTI CON I
COLLEGHI



3.1 Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i
colleghi alla massima lealta’ e correttezza allo
scopo di affermare una comune cultura ed identita’ professionale pur
nei differenti settori in cui si articola la
professione.
3.2 Tale forma di lealta’ e correttezza deve essere estesa e pretesa
anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le
professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno
connessioni con la professione di ingegnere.
3.3 L’ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di
colleghi e se ha motivate riserve sul
comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente
dell’Ordine di appartenenza ed attenersi alle
disposizioni ricevute.
3.4 L’ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico gia’
affidato ad altri, potra’ accettarlo solo dopo che la
Committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero;
dovra’ inoltre informare per iscritto il o i
professionisti a cui subentra e in situazioni controverse il Consiglio
dell’Ordine relazionando a quest’ultimo sulle ragioni
per cui ritiene plausibile la sostituzione.
3.5 L’ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili
con la propria dignita’ per ottenere incarichi
professionali come l’esaltazione delle proprie qualita’ a denigrazione
delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni
esterne al rapporto professionale.

4 – SUI RAPPORTI CON IL
COMMITTENTE



4.1 Il rapporto con il committente e’ di natura fiduciaria e deve
essere improntato alla massima lealta’, chiarezza e
correttezza.
4.2 L’ingegnere e’ tenuto al segreto professionale; non puo’ quindi,
senza esplicita autorizzazione della committenza,
divulgare quanto sia venuto a conoscere nell’espletamento delle proprie
prestazioni professionali.
4.3 L’ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il
committente, nel rispetto del presente codice, i
contenuti e termini degli incarichi professionali conferitigli.
4.4 Nei rapporti con la committenza privata è abrogata
l’inderogabilità dei minimi tariffari. Tuttavia costituisce
illecito
disciplinare (oltre che nullità parziale del contratto) la
violazione dell’art. 2233 c.c., secondo comma, in base al quale “in
ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza
dell’opera e al decoro della professione”
Per le procedure di evidenza pubblica, anche qualora la pubblica
amministrazione potesse non utilizzare quale
parametro di riferimento la tariffa professionale, l’ingegnere deve
comunque commisurare il proprio compenso
all’importanza della prestazione e al decoro professionale ai sensi
dell’art. 2233 c.c..
4.5 L’ingegnere non puo’ accettare da terzi compensi diretti o
indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente senza
comunicare a questi natura, motivo ed entita’ ed aver avuto per
iscritto autorizzazione alla riscossione.
4.6 L’ingegnere e’ inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso
abbia interessi su materiali o procedimenti
costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura e
la presenza di tali rapporti possa ingenerare
sospetto di parzialita’ professionale o violazione di norme di etica.

5 – SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA’ E ILTERRITORIO



5.1 Le prestazioni professionali dell’ingegnere saranno svolte tenendo
conto preminentemente della tutela della vita e
della salvaguardia della salute fisica dell’uomo.
5.2 L’ingegnere e’ tenuto ad una corretta partecipazione alla vita
della collettivita’ cui appartiene e deve impegnarsi
affinche’ gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro
dignita’.
5.3 Nella propria attivita’ l’ingegnere e’ tenuto, nei limiti delle sue
funzioni, ad evitare che vengano arrecate all’ambiente
nel quale opera alterazioni che possono influire negativamente
sull’equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni
culturali, artistici, storici e del paesaggio.
5.4 Nella propria attivita’ l’ingegnere deve mirare alla massima
valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco
delle fonti energetiche.

6 – DISPOSIZIONI FINALI


6.1 Il presente codice e’ accompagnato da norme attuative elaborate dal
C.N.I., norme che potranno essere integrate
da ciascun Consiglio Provinciale dell’Ordine purche’ elaborate non in
contrasto con il presente codice per una migliore
tutela dell’esercizio professionale e per la conservazione del decoro
della categoria nella particolare realta’ territoriale in
cui lo stesso Consiglio e’ tenuto ad operare.
6.2 Il presente Codice e’ depositato presso il Ministero di Grazia e
Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli
Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati.

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B) NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO


PREMESSA


Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazioni
sull’applicazione del codice deontologico.
Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere
considerate esaustive, intendendo cosi’ che particolari
casi, non espressamente indicati, non debbono essere considerati
esclusi.
Ogni violazione al codice deontologico comporta l’applicazione delle
sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le
professioni di ingegnere ed architetto approvato con R.D. 23.10.1925 n.
2537.

1 – SULLE INCOMPATIBILITA’


1.1 Si ravvisano le condizioni di incompatibilita’ principalmente nei
seguenti casi:
-posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente
(o viceversa) un altro professionista che con il
primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale
continuativa, o tali comunque da poter
compromettere l’obiettivita’ del giudizio;
-abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica
ricoperta per trarre comunque vantaggi per se’ e
per gli altri;
-esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche
che lo vietino e senza autorizzazione delle
competenti autorita’ (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori,
ecc.);
-collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione,
installazione, modifiche, riparazione e
manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature,
costruzioni e strutture per i quali riceva l’incarico di
omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;
-fermo restando quanto disposto dall’art. 41/bis della legge 765/1967 e
da ogni altra disposizione statale o regionale in
materia, l’ingegnere che rediga o abbia redatto un piano regolatore, un
piano di fabbricazione, o altri strumenti
urbanistici d’iniziativa pubblica nonche’ il programma pluriennale
d’attuazione, deve astenersi, dal momento dell’incarico
fino all’approvazione, dall’accettare da committenti privati incarichi
professionali di progettazione inerenti l’area oggetto
dello strumento urbanistico.
Considerate le difficolta’ burocratiche-amministrative degli Enti
pubblici e le inerzie politiche che possono dilatare il
tempo intercorrente tra l’assunzione dell’incarico e l’approvazione
definitiva degli strumenti urbanistici, si ritiene
necessario precisare che il periodo di tempo di incompatibilita’ di cui
alle norme deontologiche deve intendersi quello
limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte
dell’amministrazione committente.
Tale norma e’ estesa anche a quei professionisti che con il redattore
del piano abbiano rapporti di collaborazione
professionale continuativa in atto.
1.2 Si manifesta incompatibilita’ anche nel contrasto con i propri
doveri professionali quali:
-nella partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano
state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli
Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o
al decoro dell’ingegnere, sempre che sia stata emessa
formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti
tempestivamente;
-nella sottomissione a richieste del committente che siano volte a
contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti.
1.3 L’ingegnere nell’espletare l’incarico assunto si impegna ad evitare
ogni forma di collaborazione che possa
identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti
allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di
legittimare il lavoro abusivo.

2- SUI RAPPORTI CON GLI
ORGANISMI DI AUTOGOVERNO



2.1 Gli impegni che il Consiglio dell’Ordine, la Federazione e/o la
Consulta regionale e il Consiglio Nazionale richiedono di
norma ai loro iscritti sono i seguenti:
-comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in
rappresentanza o su segnalazione dello stesso o di altri
organismi;
-svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
-accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei
casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo
nominante;
-prestare la propria opera in forma continuativa per l’intera durata
del mandato, seguendo assiduamente e
diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al
Consiglio dell’Ordine con sollecitudine tutte le
violazioni o supposte violazioni a norme deontologiche, come a leggi
dello Stato, delle quali sia venuto a conoscenza
nell’adempimento dell’incarico comunque ricevuto;
-presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di
impossibilita’ a mantenere l’impegno assunto;
-controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a
cui si partecipa.

3 – SUI RAPPORTI CON I
COLLEGHI E I COLLABORATORI



3.1 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla
massima cortesia e correttezza.
3.2 L’ingegnere assume la piena responsabilita’ della organizzazione
della struttura che utilizza per eseguire l’incarico
affidatogli, nonche’ del prodotto della organizzazione stessa;
l’ingegnere copre la responsabilita’ dei collaboratori per i
quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da
svolgere.
3.3 L’illecita concorrenza puo’ manifestarsi in diverse forme:
-critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
-offerta delle proprie prestazioni attraverso la proposta ad un
possibile committente di progetti svolti per autonoma
iniziativa;
-operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o
abbia avuto un incarico professionale;
-attribuzione a se’ della paternita’ di un lavoro eseguito in
collaborazione senza che sia chiarito l’effettivo apporto dei
collaboratori;
-utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni od Enti
Pubblici per acquisire incarichi professionali
direttamente o per interposta persona;
-partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di
commissioni giudicatrici di concorsi che non
abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla
progettazione che e stata oggetto del concorso;
-abuso di mezzi pubblicitari della propria attivita’ professionale e
che possano ledere in vario modo la dignita’ della
professione.

4 – SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE



4.1 L’ingegnere non puo’, senza autorizzazione del committente o datore
di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli
tecnici, di cui e’ venuto a conoscenza nell’espletamento delle sue
funzioni. Egli, inoltre, non puo’ usare in modo da
pregiudicare il committente le notizie a lui fornite nonche’ il
risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere
l’incarico ricevuto.
4.2 L’ingegnere puo’ fornire prestazioni professionali a titolo
gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide
motivazioni ideali ed umanitarie.
4.3 Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a
remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o
consulenza rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze
dovute alla loro giovane eta’ o per situazioni
professionali gravose, si vengono a trovare in difficolta’.

5 – SUI RAPPORTI CON LA
COLLETTIVITA’ ED IL TERRITORIO



5.1 Costituisce infrazione disciplinare l’evasione fiscale nel campo
professionale purche’ definitivamente accertata.

Redazione

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