Il TAR Latina, con sentenza n. 1580 del 9 novembre 2006, si pronuncia sugli appalti in economia ad oggetto informatico, chiarendo gli obblighi dell’ente locale nei confronti dell’impresa precedente affidataria.
In sostanza, secondo i giudici del tar laziale, il Comune che affida il servizio di assistenza tecnica hardware e software della rete e delle attrezzature informatiche comunali mediante procedure di gara in economia ex art. 5, comma 3, D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, ha l’obbligo di estendere l’invito al precedente concessionario del servizio medesimo, in quanto esso vanta, proprio in ragione del preesistente rapporto negoziale, una posizione procedimentale qualificata che lo legittimava ad interloquire con l’amministrazione comunale.
In alternativa, il Comune – poiché esercita in tali ipotesi un potere ampiamente discrezionale nella scelta del proprio fornitore/consulente, potendo eventualmente anche non invitare la ditta precedentemente affidataria a presentare una propria offerta – avrebbe dovuto, quanto meno, fornire adeguata e congrua motivazione sulle ragioni della avvenuta pretermissione nei confronti del soggetto precedente affidatario, non potendo valere, in considerazione del carattere discrezionale del potere amministrativo nella circostanza esercitato, quanto dedotto in giudizio in via di integrazione postuma della motivazione (nella specie, criterio della rotazione).
Qui di seguito il testo integrale della decisione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione staccata di Latina
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Franco BIANCHI – PRESIDENTE
Dott. Santino SCUDELLER – COMPONENTE
Dott. Giuseppe ROTONDO – COMPONENTE RELATORE
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 285 del 2006, proposto dalla C.I.P. Srl, Computer Information Pathwork, con sede in Pula (CA), località Piscina Manna, presso il Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t. signora Giovanna Baraldi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Vinciguerra e Tiziana Di Consolo, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Latina, via V. Monti, n. 13,
contro
il Comune di Pontinia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Agnese Figliozzi, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Latina, via E. Toti, n. 13/A,
il Comune di Pontinia, in persona del Responsabile p.t. del Settore Finanziario, non costituito;
e nei confronti
della DELTA EFFE Srl, con sede in Latina, viale Picasso, n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
per l’annullamento
di tutti gli atti assunti dal Comune di Pontinia in relazione alla gara indetta per l’assegnazione del servizio di assistenza tecnica hardware e software della rete e delle attrezzature informatiche comunali per l’anno 2006;
Visti l’atto di ricorso notificato il 9 marzo 2006 e depositato il successivo giorno 24;
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Visti i motivi aggiunti, notificati il 25 maggio 2006 e depositati il 5 giugno 2006, con i quali la società ricorrente chiede l’annullamento
-del verbale di gara informale del 29 novembre 2005;
-della determinazione n.41 del 30 dicembre 2005 di affidamento servizio alla ditta controinteressata;
-del contratto con questa stipulato il 2 febbraio 2006;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontinia;
Relatore il magistrato Giuseppe Rotondo;
Per le parti come da verbale da udienza;
FATTO e DIRITTO
Ritenuta infondata – in disparte ogni considerazione sulla effettiva lesività del Regolamento comunale adottato con atto di C.C. n. 7/2005 – l’eccezione di genericità del ricorso ben comprendendosi, alla stregua della causa petendi e del petitum di causa, l’oggetto del gravame;
Ritenuta infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa specifica del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi ed esecuzione in economia”, approvato dal C.C. con atto n. 7 del 4/3/2005, in quanto la sua lesività tutt’al più s’è attualizzata soltanto nel momento in cui l’amministrazione comunale ha deciso di farne concreta applicazione avviando il procedimento di gara poi conclusosi con l’aggiudicazione nei confronti della controinteressata;
Visto l’art. 5 del DPR 20 agosto 2001, n. 384 che così recita:
“Per l’esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d’invito. Quest’ultima di norma contiene: l’oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d’apposita lettera con la quale il committente dispone l’ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d’invito.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell’IVA.
4. Il limite di importo di cui al comma 3 è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell’IVA, per l’acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico”;
Ritenuto il ricorso fondato in considerazione del fatto che nel momento stesso in cui il Comune s’è determinato ad addivenire al rinnovo del contratto per la fornitura (sotto soglia) del servizio di consulenza tecnica informatica mediante affidamento a soggetti esterni, selezionati per il tramite di gara informale (id est, procedura di cui all’art. 5, comma 3, D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384, “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”, ovvero procedimento di cui al Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 4/3/2005) – avrebbe dovuto estendere l’invito al precedente concessionario del servizio medesimo che vantava, in proposito, proprio in ragione del preesistente rapporto negoziale, una posizione procedimentale qualificata che lo legittimava ad interloquire con l’amministrazione comunale;
Ritenuto, in disparte quanto sopra, che il Comune – pur esercitando nella fattispecie un potere ampiamente discrezionale nella scelta del proprio fornitore/consulente, potendo eventualmente anche non invitare la ditta precedentemente affidataria a presentare una propria offerta – avrebbe dovuto, quanto meno, fornire adeguata e congrua motivazione sulle ragioni della avvenuta pretermissione nei confronti della ricorrente, di certo non potendo valere, in considerazione del carattere discrezionale del potere amministrativo nella circostanza esercitato, quanto dedotto in giudizio in via di integrazione postuma della motivazione (c.d. criterio della rotazione);
Ritenuto fondato, alla stregua di quanto sopra esposto, il ricorso impugnatorio:
Considerato che il contratto d’appalto, della durata di un anno, andrà a scadenza il 31/12/2006;
Ritenuto meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria sussistendo tutti gli elementi della fattispecie causativa dell’illecito aquiliano (condotta imputabile all’apparato amministrativo; danno ingiusto causato dall’illegittimo comportamento attizio dell’amministrazione; nesso eziologico; elemento soggettivo ravvisabile nell’inescusabilità dell’errore commesso dall’agente alla luce delle norme di diritto e dell’orientamento univoco della giurisprudenza in materia di gare d’appalto);
Ritenuto che la pretesa risarcitoria può trovare concreto e satisfattivo accoglimento soltanto per equivalente (essendo il contratto in corso di esecuzione e prossimo alla sua scadenza) limitatamente, peraltro, al lucro cessante (non avendo la ditta partecipato alla gara e quindi sostenuto le relative spese) che si stima equitativamente in € 500,00 oltre Iva (importo così determinato: € 650,00 pari al 10% del canone annuo 2006 ridotto percentualmente in mancanza di certezza sull’esito favorevole alla ricorrente della gara) + € 300,00 per forfetari per costi di servizi: artt. 4 e 5 del contratto) per una somma complessiva, Iva inclusa, di € 900,00 (€ 500,00+ Iva + € 300,00)
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, fare applicazione della regola della soccombenza liquidandone il relativo importo nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sezione di Latina – accoglie, nei sensi in motivazione, il ricorso n. 285/06.
Condanna il Comune di Pontinia al risarcimento dei danni nella misura di € 900,00 come sopra determinata.
Condanna, altresì, il Comune di Pontinia alla refusione delle spese del processo che si liquidano in complessivi € 2.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2006.