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Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7
Misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della
concorrenza,
lo sviluppo di attivita’
economiche e la nascita di
nuove imprese
(G.U. n. 26 del 1.2.2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 117 della
Costituzione ed in particolare
il
comma secondo, lettere e), l) e m);
Ritenuta la straordinaria
necessita’ ed urgenza di
rimuovere
ostacoli allo sviluppo economico e di adottare misure a
garanzia dei
diritti dei consumatori;
Ritenuta, altresi’, la
straordinaria necessita’ ed urgenza di
intervenire per rendere piu’ concorrenziali gli assetti del mercato e
favorire la crescita della
competitivita’ del sistema produttivo
nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico, del
Vicepresidente del Consiglio
dei Ministri, del Ministro della pubblica
istruzione e del Ministro
per le politiche europee, di concerto con i
Ministri per gli affari
regionali e le autonomie locali, dei trasporti, per
le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione, delle comunicazioni,
delle infrastrutture, dell’economia e delle finanze e delle politiche
agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure urgenti per la
tutela dei consumatori
Art. 1.
Ricarica
nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta’ di
recesso
dai contratti con operatori
telefonici, televisivi e di
servizi internet
1. Al fine di
favorire la concorrenza e la trasparenza
delle
tariffe, di garantire ai consumatori
finali un adeguato livello di
conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche’ di
facilitare
il confronto tra le
offerte presenti sul mercato, e’ vietata, da
parte degli operatori della telefonia mobile, l’applicazione di costi
fissi e di contributi per la ricarica di carte
prepagate, anche via
bancomat o in forma
telematica, aggiuntivi rispetto al costo del
traffico telefonico richiesto,
nonche’ la previsione di termini
temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Ogni eventuale
clausola difforme e’ nulla ai
sensi dell’articolo 1418 del codice
civile. Gli operatori adeguano la propria
offerta commerciale alle
predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. L’offerta delle tariffe dei differenti operatori della
telefonia
deve evidenziare tutte le voci che compongono
l’effettivo costo del
traffico telefonico, al fine di consentire ai singoli
consumatori un
adeguato confronto.
3. I contratti per adesione stipulati con
operatori di telefonia e
di reti televisive e di comunicazione elettronica,
indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata,
devono prevedere la facolta’ del
contraente di recedere dal contratto o di
trasferirlo presso altro
operatore senza vincoli
temporali o ritardi non giustificati da
esigenze tecniche
e senza spese
non giustificate da costi
dell’operatore e non
possono imporre un obbligo
di preavviso
superiore a trenta giorni. Le
clausole difformi sono nulle, fatta
salva la facolta’ degli operatori di adeguare alle
disposizioni del
presente articolo i rapporti contrattuali gia’ stipulati alla data di
entrata in vigore del presente decreto
entro i successivi sessanta
giorni.
4. L’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni stabilisce le
modalita’ attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le
relative sanzioni.
Art. 2.
Informazione
sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete
autostradale e stradale
1. Al fine di favorire la concorrenza e
la trasparenza dei prezzi
nel settore della distribuzione
dei carburanti, di garantire ai
consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli
effettivi costi
del servizio, nonche’ di
facilitare il confronto tra le offerte
presenti sul mercato, il gestore della rete
stradale e autostradale
deve utilizzare i dispositivi di
informazione di pubblica utilita’
esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti
radiofoniche,
nonche’ gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare
gli utenti, anche in
forma comparata, dei prezzi di vendita dei
carburanti praticati negli impianti di
distribuzione dei carburanti
presenti lungo le singole
tratte della rete autostradale e delle
strade statali di
primaria importanza, con
conseguente onere
informativo dei gestori degli
impianti ai concessionari circa i
prezzi praticati.
2. Il gestore della rete stradale e autostradale
deve utilizzare i
medesimi strumenti di
informazione per avvertire, in tempo reale,
delle condizioni di grave
limitazione del traffico che gli utenti
potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.
3.
Il Ministero
dei trasporti
sottopone al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una proposta
intesa a disciplinare, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio
pubblico, nell’ambito delle
concessioni autostradali e stradali,
l’installazione di strumenti di informazione di
pubblica utilita’ e
la sottoscrizione di convenzioni con emittenti e gestori di telefonia
per facilitare la diffusione delle informazioni di
cui ai commi 1 e
2.
Art. 3.
Trasparenza delle tariffe aeree
1. Al fine di
favorire la concorrenza e la trasparenza
delle
tariffe aeree, di garantire ai
consumatori un adeguato livello di
conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche’ di
facilitare
il confronto tra le offerte
presenti sul mercato, sono vietati le
offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l’indicazione
del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi,
ovvero
riferiti a una singola
tratta di andata e ritorno, a un numero
limitato di titoli di viaggio o
a periodi di tempo delimitati o a
modalita’ di prenotazione, se non chiaramente indicati nell’offerta.
2. A decorrere dal
trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del
presente decreto, le offerte e i messaggi
pubblicitari di cui al comma
1 sono sanzionati quali pubblicita’
ingannevole.
Art. 4.
Data di scadenza dei prodotti alimentari
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. L’indicazione del
termine minimo di conservazione o della
data di scadenza
deve figurare in modo
facilmente visibile,
chiaramente leggibile e
indelebile secondo modalita’
non meno
visibili di quelle indicanti la quantita’ del prodotto ed in un campo
visivo di facile individuazione da parte del consumatore.».
2. I soggetti tenuti
all’apposizione dell’indicazione di cui al
comma 1 si adeguano alle
prescrizioni del medesimo comma entro
centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 5.
Misure per la concorrenza
e per la tutela del consumatore nei servizi
assicurativi
1. I divieti di cui all’articolo 8 del decreto-legge 4
luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n.
248, si applicano
alle clausole contrattuali di
distribuzione
esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni,
a decorrere dal
termine previsto dal medesimo articolo.
2. All’articolo 134 del codice delle
assicurazioni private di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
«4-bis. L’impresa di assicurazione in
tutti i casi di stipulazione
di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule
di cui all’articolo 133, a prescindere dalla
contestuale vigenza di
un’altra polizza, non puo’
assegnare al contraente una classe di
merito piu’ sfavorevole
rispetto a quella risultante dall’ultimo
attestato di rischio conseguito.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi
di un sinistro, le imprese
di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di
merito prima di aver
accertato l’effettiva responsabilita’ del
contraente, che e’ individuata
nel responsabile principale del
sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al
danno e
fatto salvo un diverso accertamento in sede
giudiziale. Ove non sia
possibile accertare la
responsabilita’ principale, la stessa si
computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai
fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu’ sinistri.
4-quater. E’ fatto comunque obbligo alle
imprese di assicurazione
di comunicare
tempestivamente al
contraente le variazioni
peggiorative apportate alla classe di merito.».
3. All’articolo 136 del codice delle
assicurazioni private di cui
al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e’ aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Ministero dello
sviluppo economico utilizza il sistema
tariffario completo
in tutte le
sue estensioni organizzato
dall’ISVAP, sulla
base dei
dati forniti dalle
imprese di
assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche
tramite
il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le
tariffe applicate
dalle diverse
imprese di assicurazione
relativamente al proprio profilo individuale.».
4. Al primo comma dell’articolo 1899 del codice
civile, il secondo
periodo e’ sostituito dal seguente:
«In caso di durata poliennale,
l’assicurato ha facolta’ di recedere annualmente dal
contratto senza
oneri e con preavviso di sessanta giorni».
5. Le clausole in
contrasto con le prescrizioni del presente
articolo sono nulle ai sensi
dell’articolo 1418 del codice civile,
fatta salva la facolta’
degli operatori di adeguare le clausole
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto entro i
successivi sessanta giorni.
Art. 6.
Semplificazione
nel procedimento di cancellazione dell’ipoteca nei
mutui immobiliari
1. Ai fini di cui all’articolo 2878, n.
6), del codice civile, se
il creditore e’ soggetto
esercente attivita’ bancaria, l’ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da
contratto di mutuo
si estingue automaticamente
decorsi trenta giorni dall’avvenuta
estinzione dell’obbligazione garantita,
che viene comunicata dal
creditore alla conservatoria e
al debitore, salvo che, ricorrendo
giustificato motivo
ostativo, nella medesima
comunicazione il
creditore non
abbia presentato
alla conservatoria apposita
dichiarazione di permanenza
dell’ipoteca. Ricevuta quest’ultima
dichiarazione, il conservatore
procede d’ufficio entro il giorno
successivo alla
sua annotazione
a margine dell’iscrizione
dell’ipoteca. Ai
fini del presente
comma non e’ necessaria
l’autentica notarile.
2. A decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le
disposizioni
legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni
di cui al comma 1 e le clausole in contrasto con le
prescrizioni del
presente articolo sono nulle ai sensi dell’articolo
1418 del codice
civile.
Art. 7.
Estinzione
anticipata dei mutui
immobiliari divieto di clausole
penali
1. E’ nullo qualunque patto, anche posteriore alla
conclusione del
contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il
mutuatario, che richieda
l’estinzione anticipata o parziale di un
contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa, sia tenuto ad una
determinata prestazione a favore della banca mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto
di cui al comma 1
sono nulle di diritto e non comportano la nullita’ del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano ai contratti
di mutuo stipulati a decorrere dalla data
di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di
cui al presente
articolo, per acquisto della
prima casa si intende l’acquisto
effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la
propria residenza.
5. L’Associazione
bancaria italiana e
le associazioni dei
consumatori rappresentative
a livello
nazionale, ai sensi
dell’articolo 137 del
codice del consumo di
cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, definiscono, entro tre mesi
dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le regole
generali di riconduzione ad equita’ dei contratti di mutuo in
essere
mediante, in particolare, la
determinazione della misura massima
dell’importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata
o parziale del mutuo.
6. In caso di
mancato raggiungimento dell’accordo
di cui al
comma 5, la misura della penale idonea alla
riconduzione ad equita’
e’ stabilita dalla Banca d’Italia e costituisce
norma imperativa ai
sensi dell’articolo 1419, secondo comma,
del codice civile ai fini
della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso le banche non possono
rifiutare la rinegoziazione
dei contratti di mutuo
stipulati prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore
proponga la
riduzione dell’importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi
dei commi 5 e 6.
Art. 8.
Portabilita’ del mutuo; surrogazione
1. In caso di
mutuo bancario, apertura di
credito od altri
contratti di finanziamento bancario, la non esigibilita’ del
credito
o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al
debitore l’esercizio della
facolta’ di cui all’articolo 1202 del
codice civile.
2. Nell’ipotesi di surrogazione ai sensi
del comma 1, il mutuante
surrogato subentra nelle garanzie accessorie,
personali e reali, al
credito surrogato.
L’annotamento di surrogazione
puo’ essere
richiesto al conservatore senza formalita’, allegando copia autentica
dell’atto di surrogazione
stipulato per atto pubblico o scrittura
privata.
3. E’ nullo ogni
patto, anche posteriore alla stipulazione del
contratto, con il quale
si impedisca o si renda oneroso per il
debitore l’esercizio della
facolta’ di surrogazione di
cui al
comma 1.
4. La surrogazione
per volonta’ del debitore di cui al presente
articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per
l’acquisto della prima casa.
Capo II
Misure urgenti per lo
sviluppo imprenditoriale
e la promozione della
concorrenza
Art. 9.
Comunicazione unica per la nascita dell’impresa
1. Ai fini
dell’avvio dell’attivita’ d’impresa,
l’interessato
presenta all’ufficio del
registro delle imprese, di norma per via
telematica, la comunicazione
unica per gli adempimenti di cui al
presente articolo.
2. La comunicazione
unica vale quale assolvimento di tutti gli
adempimenti amministrativi previsti
per l’iscrizione al registro
delle imprese ed ai
fini previdenziali, assistenziali, fiscali,
nonche’ per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L’ufficio del registro delle imprese contestualmente
rilascia la
ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attivita’
imprenditoriale, e da’
notizia alle Amministrazioni competenti
dell’avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni
competenti comunicano all’interessato e
all’ufficio del registro delle
imprese, anche per via telematica,
immediatamente il codice
fiscale e la partita
IVA ed entro i
successivi sette giorni gli ulteriori dati
definitivi relativi alle
posizioni registrate.
5. La procedura di
cui al presente articolo si applica anche in
caso di modifiche o cessazione dell’attivita’ d’impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli
atti amministrativi di cui
al presente articolo sono di norma adottati in formato
elettronico e
trasmessi per via telematica. A
tale fine le Camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura assicurano, gratuitamente,
previa intesa con le
associazioni imprenditoriali, il necessario
supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto
adottato dal Ministro dello sviluppo economico,
entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, di concerto
con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione, dell’economia e delle
finanze, e del lavoro e della previdenza sociale,
e’ individuato il
modello di comunicazione unica
di cui al presente articolo. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per
le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione, di
concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, dell’economia e
delle finanze, e del
lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell’articolo 71 del codice dell’amministrazione
digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni,
entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del
presente decreto,
sono individuate
le regole tecniche per
l’attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo, le
modalita’ di presentazione da parte degli
interessati e quelle per
l’immediato trasferimento telematico dei dati tra le
Amministrazioni
interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente
articolo trova applicazione a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
9. A decorrere dalla
data di cui al comma
7, sono abrogati
l’articolo 14, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
successive modificazioni, e l’articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio
1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
n. 63, ferma restando la facolta’ degli interessati, per i
primi sei
mesi di applicazione della
nuova disciplina, di presentare alle
Amministrazioni competenti le
comunicazioni di cui al presente
articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l’utilizzo del mezzo telematico
da parte
delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente
articolo, la misura
dell’imposta di bollo di cui all’articolo 1,
comma 1-ter, della tariffa annessa al
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e’
rideterminata, garantendo comunque
l’invarianza del gettito, con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con
il Ministero
dello sviluppo
economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 10.
Misure urgenti per la
liberalizzazione di alcune attivita’ economiche
1. Le disposizioni del presente articolo sono
volte a garantire la
liberta’ di concorrenza secondo condizioni di pari
opportunita’ sul
territorio nazionale e il
corretto ed uniforme funzionamento del
mercato, nonche’ ad
assicurare ai consumatori
finali migliori
condizioni di accessibilita’ all’acquisto di
prodotti e servizi sul
territorio nazionale, in conformita’ al principio
comunitario della
concorrenza e alle regole
sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del
Trattato istitutivo della Comunita’ europea.
2. Le attivita’ di acconciatore di cui alle leggi 14
febbraio 1963,
n. 161, e successive
modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e
l’attivita’ di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono
soggette alla sola dichiarazione di inizio
attivita’, da presentare
al comune territorialmente
competente ai sensi della
normativa
vigente, e non possono essere subordinate
al rispetto del criterio
della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti,
riferiti
alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita’, e al
rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono
fatti salvi
il possesso dei requisiti
di qualificazione professionale, ove
prescritti, e la conformita’ dei locali ai
requisiti urbanistici ed
igienico-sanitari.
3. Le attivita’ di pulizia e
disinfezione, di cui al decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 7 luglio
1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al
decreto del Ministro delle attivita’
produttive 30 giugno 2003, n.
221, sono soggette alla sola
dichiarazione di inizio attivita’ ai
sensi della normativa
vigente, da presentare alla
Camera di
commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente, e non
possono essere subordinate a
particolari requisiti professionali,
culturali e di esperienza
professionale. Sono fatti salvi, ove
richiesti dalla normativa
vigente, i requisiti di onorabilita’ e
capacita’ economico-finanziaria. Resta
salva la disciplina vigente
per le attivita’ di disinfestazione, derattizzazione e
sanificazione
ed in ogni caso le
attivita’ professionali di cui al presente
comma possono essere esercitate
solo nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia di tutela del lavoro e
della salute ed
in particolare del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e
successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento
dei rifiuti speciali o tossici.
4. Le attivita’ di guida turistica e accompagnatore
turistico, come
disciplinate dall’articolo 7 della
legge 29 marzo 2001, n. 135, e
successive modificazioni, non possono essere subordinate
all’obbligo
di autorizzazioni preventive, al rispetto di
parametri numerici e a
requisiti di residenza, fermo restando il possesso
dei requisiti di
qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla
citata
legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in
lettere con
indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente,
l’esercizio dell’attivita’ di
guida turistica o accompagnatore
turistico non puo’ essere negato, ne’
subordinato allo svolgimento
dell’esame abilitante di cui alla citata legge n.
135 del 2001 o di
altre prove
selettive, restando consentita
la verifica delle
conoscenze linguistiche soltanto
quando le stesse non siano state
oggetto del corso di studi.
5. L’attivita’ di autoscuola e’ soggetta alla sola
dichiarazione di
inizio attivita’ da
presentare all’amministrazione provinciale
territorialmente competente ai sensi della
normativa vigente, fatto
salvo il rispetto dei
requisiti morali e
professionali, della
capacita’ finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti
dalla stessa normativa. All’articolo
123 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le
autoscuole sono soggette a vigilanza
amministrativa da parte delle
province ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici
provinciali
della Direzione
generale per la
Motorizzazione.». Al comma 3
dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, la
parola:
«autorizzazione»
e’
sostituita
dalla seguente:
«dichiarazione» e le
parole da: «e per la
limitazione» a: «del
territorio» sono soppresse. I
commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 1
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17
maggio
1995, n. 317, sono abrogati.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto
sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari statali
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le
disposizioni
normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
8. Dopo il quinto
comma dell’articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e’ inserito il seguente:
«L’iscrizione all’albo dei
consulenti del lavoro non e’ richiesta
per i soggetti abilitati allo svolgimento
delle predette attivita’
dall’ordinamento giuridico comunitario di
appartenenza, che operino
in Italia in regime di libera prestazione di servizi.».
9. All’articolo 9, comma 4,
del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: «,
a condizione che
le relazioni di
traffico proposte nei programmi
di esercizio
interessino localita’ distanti
piu’ di 30 km da quelle servite da
relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi
di linea oggetto di concessione statale.
La distanza di 30 km deve
essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali
dei comuni in cui
sono ricomprese le localita’
oggetto della
relazione di traffico».
Art. 11.
Misure per il mercato del gas
1. Al fine di accrescere gli scambi sul
mercato nazionale del gas
naturale, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2003, con decreto
del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l’Autorita’ per
l’energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita’
con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di
giacimenti di
gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per
l’anno 2006,
sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione
presso il
mercato regolamentato delle capacita’ di
cui all’articolo 13 della
deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, e
secondo le modalita’ di cui
all’articolo 1 della deliberazione
n. 22/04 del 26 febbraio 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, adottate
dall’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro
dello sviluppo
economico, sono disciplinate
le modalita’ di
versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui
al comma 1, le autorizzazioni all’importazione di gas
rilasciate dal
Ministero dello sviluppo
economico ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164,
sono subordinate
all’obbligo di offerta presso
il mercato regolamentato di cui al
comma 1 di una quota del gas importato,
definita con decreto dello
stesso Ministero in misura
rapportata ai volumi complessivamente
importati. Le modalita’ di offerta,
secondo principi trasparenti e
non discriminatori, sono
determinate dall’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas.
Art. 12.
Revoca delle
concessioni per la progettazione e costruzione di linee
ad
alta velocita’ e nuova disciplina degli affidamenti
contrattuali
nella revoca di atti amministrativi
1. Al fine di
consentire che la realizzazione del Sistema alta
velocita’ avvenga
tramite affidamenti e modalita’
competitivi
conformi alla normativa vigente a livello
nazionale e comunitario,
nonche’ in tempi e con limiti di spesa compatibili
con le priorita’
ed i programmi di investimento delle infrastrutture
ferroviarie, nel
rispetto dei vincoli economici
e finanziari imposti dal decreto
legislativo 8 luglio 2003, n.
188, al gestore dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale e degli
impegni assunti dallo Stato nei
confronti dell’Unione europea in merito alla riduzione del
disavanzo
e del debito pubblico:
a) sono revocate
le concessioni rilasciate alla
TAV S.p.A.
dall’Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. il 7 agosto 1991
limitatamente
alla tratta
Milano-Verona e
alla sub-tratta Verona-Padova,
comprensive delle relative
interconnessioni, e il 16 marzo 1992
relativa alla linea
Milano-Genova, comprensiva delle relative
interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;
b) e’
altresi’ revocata
l’autorizzazione rilasciata al
Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
all’articolo 5
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre
2000, n. 138 T, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella
parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la
societa’ TAV S.p.A. relativo alla progettazione e
costruzione della
linea Terzo
valico dei
Giovi/Milano-Genova, della
tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
2. Gli effetti delle revoche di cui al comma 1 si estendono
a tutti
i rapporti convenzionali da esse derivanti o
collegati stipulati da
TAV S.p.A. con i general
contractors in data 15 ottobre 1991 e in
data 16 marzo
1992, incluse le
successive modificazioni ed
integrazioni.
3. La Ferrovie dello Stato S.p.A.
provvede direttamente o tramite
societa’ del gruppo all’accertamento e al rimborso,
anche in deroga
alla normativa vigente, secondo
la disciplina di cui al comma 4,
degli oneri delle attivita’ progettuali e
preliminari ai lavori di
costruzione oggetto
di revoca
nei limiti dei
soli costi
effettivamente sostenuti, adeguatamente
documentati e non ancora
rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All’articolo 21-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Ove la
revoca di un atto
amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea di cui al comma 1 incida su rapporti negoziali,
l’indennizzo liquidato
dall’amministrazione agli interessati e’
parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia
dell’eventuale
conoscenza o
conoscibilita’ da
parte dei contraenti della
contrarieta’ dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse
pubblico, sia dell’eventuale
concorso dei contraenti o di altri
soggetti all’erronea valutazione della
compatibilita’ di tale atto
con l’interesse pubblico.».
Art. 13.
Disposizioni
urgenti in materia di istruzione tecnicoprofessionale e
di valorizzazione dell’autonomia scolastica
1. Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo
17 ottobre 2005,
n. 226, e successive
modificazioni, e’ costituito
dal sistema
dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema
dell’istruzione e
della
formazione
professionale. Fanno
parte del sistema
dell’istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti
tecnici e
gli istituti professionali di
cui all’articolo 191, comma 2, del
testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
tutti finalizzati al
conseguimento di un diploma di
istruzione
secondaria superiore. Nell’articolo 2 del decreto legislativo
n. 226
del 2005, al primo
periodo del comma 6 sono soppresse le parole:
«economico,» e
«tecnologico», e il
comma 8 e’ sostituito dal
seguente: «8. I
percorsi del liceo artistico
si articolano in
indirizzi per corrispondere ai
diversi fabbisogni formativi». Nel
medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7
dell’articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
2. Fatta salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e nel
rispetto delle competenze delle
regioni e degli enti locali in
materia di programmazione
dell’offerta formativa, possono essere
costituite, in ambito provinciale o sub-provinciale, tra gli istituti
tecnici e gli
istituti professionali, le
strutture formative
rispondenti ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui al capo
III del decreto legislativo
n. 226 del 2005 e le strutture che
operano nell’ambito del sistema dell’istruzione e formazione
tecnica
superiore denominate: «istituti tecnici
superiori» nel quadro della
riorganizzazione di cui
all’articolo 1, comma 631, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, nonche’
«poli tecnico professionali», di
natura consortile e con le forme di cui all’articolo 7, comma 10, del
decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. I
«poli» sono
costituiti al fine di
promuovere in modo stabile e
organico la diffusione della
cultura scientifica e tecnica e le
misure per lo sviluppo economico e produttivo del Paese e sono dotati
di propri
organi da prevedersi
nelle relative convenzioni.
All’attuazione del presente comma
si provvede nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Sono
fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle
province autonome di Trento
e di Bolzano, in conformita’ ai loro
statuti e alle relative norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15,
comma 1, dopo la lettera
i-septies) e’
aggiunta la seguente: «i-septies-bis) le erogazioni liberali
a favore
degli istituti scolastici di
ogni ordine e grado, finalizzate
all’innovazione
tecnologica,
all’edilizia
scolastica e
all’ampliamento dell’offerta
formativa; la detrazione spetta
a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito
tramite
banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri
sistemi di
pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio
1997, n. 241.»;
b) all’articolo 100, comma
2, dopo la lettera o) e’ aggiunta la
seguente: «o-bis) le
erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine
e grado, finalizzate all’innovazione
tecnologica, all’edilizia scolastica e
all’ampliamento dell’offerta
formativa, nel limite
del 2 per cento del
reddito d’impresa
dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui; la
deduzione spetta a condizione che il
versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca
o ufficio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento
previsti dall’articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
c) all’articolo 147, comma
1, le parole: «e
i-quater)» sono
sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e
i-septies-bis)».
4. All’onere derivante dal comma 3, valutato in 54
milioni di euro
per l’anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009,
si provvede:
a) per
l’anno 2008, mediante utilizzo
delle disponibilita’
esistenti sulle contabilita’ speciali di cui
all’articolo 5-ter del
decreto-legge 28
dicembre 2001,
n. 452,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
che a tale fine
sono vincolate per essere
versate all’entrata del bilancio dello
Stato nel predetto anno.
Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con
il Ministro dell’economia e
delle
finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita’
per la determinazione delle
somme da vincolare su ciascuna delle
predette contabilita’ speciali ai fini del relativo versamento;
b) a
decorrere dal 2009
mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
634, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il
Ministro dell’economia e
delle finanze provvede al
monitoraggio degli
oneri di cui al comma
3, anche ai fini
dell’adozione
dei
provvedimenti
correttivi
di cui
all’articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi
dell’articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5
agosto 1978, n.
468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti
o delle
misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
7. I soggetti che hanno effettuato le
donazioni di cui al comma 3
non possono far parte
del consiglio di istituto e della giunta
esecutiva delle istituzioni scolastiche.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto
a decorrere dal
periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
Art. 14.
Misure in materia di autoveicoli
1. Il contributo concesso dall’articolo
1, comma 224, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto
dal comma 225 del
medesimo articolo, al
fine di favorire il
contenimento delle
emissioni inquinanti ed il
risparmio energetico nell’ambito del
riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente
alla rottamazione senza
sostituzione e non spettano in
caso di
acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni
dalla data
della rottamazione medesima. Il medesimo
contributo e il beneficio
predetti sono estesialle stesse condizioni e modalita’ indicate nelle
citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come
euro 0
o euro 1 consegnate
ad un demolitore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno
successivo a
quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito
nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 31 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei
Ministri
Bersani, Ministro
dello sviluppo
economico
Rutelli, Vicepresidente del Consiglio
dei Ministri
Fioroni, Ministro
della pubblica
istruzione
Bonino, Ministro per
le politiche
europee
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Bianchi, Ministro dei trasporti
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni
nella
pubblica
amministrazione
Gentiloni Silveri,
Ministro delle
comunicazioni
Di
Pietro,
Ministro delle
infrastrutture
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia
e delle finanze
De Castro, Ministro delle
politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella