Decreto Bersani 2007 sulle liberalizzazioni: il testo del decreto legge 7/2007

. . . . . . . . .

Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7



Misure 
urgenti  per  la  tutela dei consumatori, la
promozione della


concorrenza, 
lo  sviluppo  di  attivita’ 
economiche e la nascita di


nuove imprese


(G.U. n. 26 del 1.2.2007)

                  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l’articolo 117  della 
Costituzione  ed  in  particolare 
il
comma secondo, lettere e), l) e m);
  Ritenuta  la  straordinaria 
necessita’  ed  urgenza  di 
rimuovere
ostacoli  allo sviluppo economico e di adottare misure a
garanzia dei
diritti dei consumatori;
  Ritenuta,  altresi’,  la 
straordinaria  necessita’  ed  urgenza di
intervenire per rendere piu’ concorrenziali gli assetti del mercato e
favorire  la  crescita  della 
competitivita’  del sistema produttivo
nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;
  Sulla  proposta  del 
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dello  sviluppo economico, del
Vicepresidente del Consiglio
dei  Ministri,  del Ministro della pubblica
istruzione e del Ministro
per  le  politiche europee, di concerto con i
Ministri per gli affari
regionali  e  le autonomie locali, dei trasporti, per
le riforme e le
innovazioni  nella  pubblica 
amministrazione,  delle  comunicazioni,
delle infrastrutture, dell’economia e delle finanze e delle politiche
agricole alimentari e forestali;
                             
E m a n a
                    
il seguente decreto-legge:

Capo I

Misure urgenti per la
tutela dei consumatori




                              
Art. 1.


Ricarica 
nei  servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta’ di


recesso 
dai  contratti  con  operatori 
telefonici,  televisivi e di


                         
servizi internet



  1.  Al  fine  di 
favorire  la  concorrenza  e la trasparenza
delle
tariffe,  di  garantire  ai consumatori
finali un adeguato livello di
conoscenza  sugli effettivi costi del servizio, nonche’ di
facilitare
il  confronto  tra  le 
offerte  presenti sul mercato, e’ vietata, da
parte degli operatori della telefonia mobile, l’applicazione di costi
fissi  e  di contributi per la ricarica di carte
prepagate, anche via
bancomat  o  in  forma 
telematica,  aggiuntivi rispetto al costo del
traffico  telefonico  richiesto, 
nonche’  la  previsione  di termini
temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Ogni eventuale
clausola  difforme  e’  nulla  ai
sensi dell’articolo 1418 del codice
civile.  Gli  operatori  adeguano la propria
offerta commerciale alle
predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  2. L’offerta delle tariffe dei differenti operatori della
telefonia
deve  evidenziare  tutte le voci che compongono
l’effettivo costo del
traffico  telefonico, al fine di consentire ai singoli
consumatori un
adeguato confronto.
  3.  I contratti per adesione stipulati con
operatori di telefonia e
di  reti televisive e di comunicazione elettronica,
indipendentemente
dalla   tecnologia  utilizzata, 
devono  prevedere  la  facolta’  del
contraente  di  recedere  dal contratto o di
trasferirlo presso altro
operatore  senza  vincoli 
temporali  o  ritardi  non giustificati da
esigenze   tecniche  
e   senza   spese 
non  giustificate  da  costi
dell’operatore   e  non 
possono  imporre  un  obbligo 
di  preavviso
superiore  a  trenta  giorni.  Le
clausole difformi sono nulle, fatta
salva  la  facolta’ degli operatori di adeguare alle
disposizioni del
presente articolo i rapporti contrattuali gia’ stipulati alla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto
entro i successivi sessanta
giorni.
  4.  L’Autorita’  per  le garanzie
nelle comunicazioni stabilisce le
modalita’ attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le
relative sanzioni.

      
                              
Art. 2.


Informazione 
sui  prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete


                      
autostradale e stradale



  1.  Al  fine di favorire la concorrenza e
la trasparenza dei prezzi
nel  settore  della  distribuzione 
dei  carburanti,  di garantire ai
consumatori  un  adeguato livello di conoscenza sugli
effettivi costi
del  servizio,  nonche’  di 
facilitare  il  confronto tra le offerte
presenti  sul  mercato, il gestore della rete
stradale e autostradale
deve  utilizzare  i  dispositivi di
informazione di pubblica utilita’
esistenti  lungo la rete e le convenzioni con emittenti
radiofoniche,
nonche’ gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare
gli  utenti,  anche  in 
forma  comparata,  dei prezzi di vendita dei
carburanti  praticati  negli impianti di
distribuzione dei carburanti
presenti  lungo  le  singole 
tratte  della rete autostradale e delle
strade   statali   di 
primaria  importanza,  con 
conseguente  onere
informativo  dei  gestori  degli 
impianti  ai  concessionari circa i
prezzi praticati.
  2.  Il gestore della rete stradale e autostradale
deve utilizzare i
medesimi  strumenti  di 
informazione  per avvertire, in tempo reale,
delle  condizioni  di  grave 
limitazione del traffico che gli utenti
potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.
  3.   
Il    Ministero  
dei   trasporti  
sottopone   al   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una proposta
intesa  a  disciplinare,  senza 
oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio
pubblico,  nell’ambito  delle 
concessioni  autostradali  e stradali,
l’installazione  di  strumenti di informazione di
pubblica utilita’ e
la sottoscrizione di convenzioni con emittenti e gestori di telefonia
per  facilitare  la diffusione delle informazioni di
cui ai commi 1 e
2.

      
                              
Art. 3.


                  
Trasparenza delle tariffe aeree



  1.  Al  fine  di 
favorire  la  concorrenza  e la trasparenza
delle
tariffe  aeree,  di  garantire  ai
consumatori un adeguato livello di
conoscenza  sugli effettivi costi del servizio, nonche’ di
facilitare
il  confronto  tra  le  offerte
presenti sul mercato, sono vietati le
offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l’indicazione
del  prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi,
ovvero
riferiti  a  una  singola 
tratta  di  andata  e ritorno, a un numero
limitato  di  titoli  di  viaggio o
a periodi di tempo delimitati o a
modalita’ di prenotazione, se non chiaramente indicati nell’offerta.
  2.  A  decorrere  dal 
trentesimo  giorno  successivo  alla data di
entrata  in  vigore  del 
presente  decreto,  le offerte e i messaggi
pubblicitari  di  cui  al  comma
1  sono sanzionati quali pubblicita’
ingannevole.

     
                              
Art. 4.


             
Data di scadenza dei prodotti alimentari



  1.  All’articolo 3 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
  «2-bis.  L’indicazione  del
termine minimo di conservazione o della
data   di   scadenza 
deve  figurare  in  modo 
facilmente  visibile,
chiaramente   leggibile  e 
indelebile  secondo  modalita’ 
non  meno
visibili di quelle indicanti la quantita’ del prodotto ed in un campo
visivo di facile individuazione da parte del consumatore.».
  2.  I  soggetti  tenuti 
all’apposizione dell’indicazione di cui al
comma 1  si  adeguano  alle 
prescrizioni  del  medesimo  comma entro
centottanta  giorni  dalla  data 
di  entrata  in vigore del presente
decreto.

      
                              
Art. 5.


Misure per la concorrenza
e per la tutela del consumatore nei servizi


                           
assicurativi



  1. I divieti di cui all’articolo 8 del decreto-legge 4
luglio 2006,
n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n.
248,   si  applicano 
alle  clausole  contrattuali  di 
distribuzione
esclusiva  di  polizze relative a tutti i rami danni,
a decorrere dal
termine previsto dal medesimo articolo.
  2.  All’articolo 134  del codice delle
assicurazioni private di cui
al  decreto  legislativo  7 settembre 2005,
n. 209, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
  «4-bis.  L’impresa di assicurazione in
tutti i casi di stipulazione
di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule
di  cui  all’articolo 133, a prescindere dalla
contestuale vigenza di
un’altra  polizza,  non  puo’ 
assegnare  al contraente una classe di
merito  piu’  sfavorevole 
rispetto  a  quella risultante dall’ultimo
attestato di rischio conseguito.
  4-ter.  Conseguentemente  al verificarsi
di un sinistro, le imprese
di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di
merito  prima  di  aver 
accertato  l’effettiva  responsabilita’  del
contraente,  che  e’  individuata 
nel  responsabile  principale  del
sinistro,  secondo la liquidazione effettuata in relazione al
danno e
fatto  salvo  un diverso accertamento in sede
giudiziale. Ove non sia
possibile  accertare  la 
responsabilita’  principale,  la  stessa si
computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai
fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu’ sinistri.
  4-quater.  E’  fatto comunque obbligo alle
imprese di assicurazione
di   comunicare  
tempestivamente   al  
contraente   le   variazioni
peggiorative apportate alla classe di merito.».
  3.  All’articolo 136  del codice delle
assicurazioni private di cui
al  decreto  legislativo  7
settembre  2005,  n. 209, e’ aggiunto, in
fine, il seguente comma:
  «3-bis.  Il  Ministero dello
sviluppo economico utilizza il sistema
tariffario   completo  
in   tutte   le 
sue  estensioni  organizzato
dall’ISVAP,   sulla  
base   dei  
dati   forniti  dalle 
imprese  di
assicurazione,  per realizzare un servizio informativo, anche
tramite
il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le
tariffe    applicate  
dalle   diverse  
imprese   di   assicurazione
relativamente al proprio profilo individuale.».
  4.  Al primo comma dell’articolo 1899 del codice
civile, il secondo
periodo  e’  sostituito  dal seguente:
«In caso di durata poliennale,
l’assicurato  ha facolta’ di recedere annualmente dal
contratto senza
oneri e con preavviso di sessanta giorni».
  5.  Le  clausole  in 
contrasto  con  le  prescrizioni del presente
articolo  sono  nulle  ai sensi
dell’articolo 1418 del codice civile,
fatta  salva  la  facolta’ 
degli  operatori  di adeguare le clausole
vigenti  alla  data di entrata in vigore del presente
decreto entro i
successivi sessanta giorni.

      
                              
Art. 6.


Semplificazione 
nel  procedimento  di cancellazione dell’ipoteca nei


                         
mutui immobiliari



  1.  Ai  fini di cui all’articolo 2878, n.
6), del codice civile, se
il  creditore  e’  soggetto 
esercente  attivita’ bancaria, l’ipoteca
iscritta  a  garanzia di obbligazioni derivanti da
contratto di mutuo
si  estingue  automaticamente 
decorsi  trenta  giorni  dall’avvenuta
estinzione  dell’obbligazione  garantita, 
che  viene  comunicata dal
creditore  alla  conservatoria  e 
al debitore, salvo che, ricorrendo
giustificato   motivo  
ostativo,  nella  medesima 
comunicazione  il
creditore   non  
abbia   presentato  
alla   conservatoria  apposita
dichiarazione   di  permanenza 
dell’ipoteca.  Ricevuta  quest’ultima
dichiarazione,  il  conservatore 
procede  d’ufficio  entro il giorno
successivo   alla  
sua   annotazione  
a   margine   dell’iscrizione
dell’ipoteca.   Ai  
fini   del   presente 
comma non  e’  necessaria
l’autentica notarile.
  2.  A  decorrere  dal 
sessantesimo  giorno successivo alla data di
entrata  in vigore del presente decreto sono abrogate le
disposizioni
legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni
di  cui al comma 1 e le clausole in contrasto con le
prescrizioni del
presente  articolo  sono nulle ai sensi dell’articolo
1418 del codice
civile.

      
                              
Art. 7.


Estinzione 
anticipata  dei  mutui 
immobiliari  divieto  di clausole


                              
penali



  1.  E’ nullo qualunque patto, anche posteriore alla
conclusione del
contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il
mutuatario,  che  richieda 
l’estinzione  anticipata o parziale di un
contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa, sia tenuto ad una
determinata prestazione a favore della banca mutuante.
  2.  Le clausole apposte in violazione del divieto
di cui al comma 1
sono nulle di diritto e non comportano la nullita’ del contratto.
  3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano ai contratti
di  mutuo  stipulati  a decorrere dalla data
di entrata in vigore del
presente decreto.
  4.  Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di
cui al presente
articolo,  per  acquisto  della 
prima  casa  si  intende  l’acquisto
effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la
propria residenza.
  5.   L’Associazione  
bancaria   italiana  e 
le  associazioni  dei
consumatori   rappresentative  
a   livello  
nazionale,   ai   sensi
dell’articolo 137   del  
codice   del  consumo  di 
cui  al  decreto
legislativo  6 settembre  2005, 
n.  206, definiscono, entro tre mesi
dalla  data  di  entrata 
in  vigore  del presente decreto, le regole
generali  di riconduzione ad equita’ dei contratti di mutuo in
essere
mediante,  in  particolare,  la 
determinazione  della misura massima
dell’importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata
o parziale del mutuo.
  6.  In  caso  di 
mancato  raggiungimento  dell’accordo 
di  cui al
comma 5,  la  misura della penale idonea alla
riconduzione ad equita’
e’  stabilita  dalla Banca d’Italia e costituisce
norma imperativa ai
sensi  dell’articolo 1419,  secondo  comma,
del codice civile ai fini
della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
  7.  In  ogni caso le banche non possono
rifiutare la rinegoziazione
dei  contratti  di  mutuo 
stipulati  prima  della data di entrata in
vigore  del presente decreto, nei casi in cui il debitore
proponga la
riduzione dell’importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi
dei commi 5 e 6.

     
                              
Art. 8.


               
Portabilita’ del mutuo; surrogazione



  1.  In  caso  di 
mutuo  bancario,  apertura  di 
credito  od altri
contratti  di finanziamento bancario, la non esigibilita’ del
credito
o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al
debitore  l’esercizio  della 
facolta’  di  cui all’articolo 1202 del
codice civile.
  2.  Nell’ipotesi  di surrogazione ai sensi
del comma 1, il mutuante
surrogato  subentra  nelle garanzie accessorie,
personali e reali, al
credito   surrogato.  
L’annotamento   di  surrogazione 
puo’  essere
richiesto al conservatore senza formalita’, allegando copia autentica
dell’atto  di  surrogazione 
stipulato  per atto pubblico o scrittura
privata.
  3.  E’  nullo  ogni 
patto,  anche posteriore alla stipulazione del
contratto,  con  il  quale 
si  impedisca  o  si renda oneroso per il
debitore  l’esercizio  della 
facolta’  di  surrogazione  di 
cui  al
comma 1.
  4.  La  surrogazione 
per  volonta’ del debitore di cui al presente
articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per
l’acquisto della prima casa.

    
Capo II

Misure urgenti per lo
sviluppo imprenditoriale


e la promozione della
concorrenza




                              
Art. 9.


          
Comunicazione unica per la nascita dell’impresa



  1.  Ai  fini 
dell’avvio  dell’attivita’  d’impresa, 
l’interessato
presenta  all’ufficio  del 
registro  delle imprese, di norma per via
telematica,  la  comunicazione 
unica  per  gli adempimenti di cui al
presente articolo.
  2.  La  comunicazione 
unica  vale  quale assolvimento di tutti gli
adempimenti  amministrativi  previsti 
per  l’iscrizione  al registro
delle  imprese  ed  ai 
fini  previdenziali,  assistenziali, fiscali,
nonche’ per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
  3. L’ufficio del registro delle imprese contestualmente
rilascia la
ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attivita’
imprenditoriale,   e  da’ 
notizia  alle  Amministrazioni  competenti
dell’avvenuta presentazione della comunicazione unica.
  4.  Le  Amministrazioni 
competenti  comunicano  all’interessato  e
all’ufficio  del  registro  delle 
imprese, anche per via telematica,
immediatamente  il  codice 
fiscale  e  la  partita 
IVA  ed  entro i
successivi  sette  giorni gli ulteriori dati
definitivi relativi alle
posizioni registrate.
  5.  La  procedura  di 
cui al presente articolo si applica anche in
caso di modifiche o cessazione dell’attivita’ d’impresa.
  6.  La  comunicazione, la ricevuta e gli
atti amministrativi di cui
al  presente articolo sono di norma adottati in formato
elettronico e
trasmessi  per  via  telematica.  A
tale fine le Camere di commercio,
industria,   artigianato  e 
agricoltura  assicurano,  gratuitamente,
previa  intesa  con  le 
associazioni  imprenditoriali, il necessario
supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
  7.  Con  decreto 
adottato  dal  Ministro dello sviluppo economico,
entro  quarantacinque  giorni 
dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  di  concerto 
con  i Ministri per le riforme e le
innovazioni  nella  pubblica 
amministrazione,  dell’economia e delle
finanze,  e  del lavoro e della previdenza sociale,
e’ individuato il
modello  di  comunicazione  unica 
di  cui  al presente articolo. Con
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per
le  riforme  e  le 
innovazioni  nella  pubblica 
amministrazione, di
concerto  con  i  Ministri  dello
sviluppo economico, dell’economia e
delle  finanze,  e  del 
lavoro  e della previdenza sociale, ai sensi
dell’articolo 71  del  codice dell’amministrazione
digitale di cui al
decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni,
entro  quarantacinque  giorni 
dalla  data  di  entrata in vigore del
presente   decreto,  
sono   individuate  
le   regole  tecniche  per
l’attuazione  delle  disposizioni 
di  cui  al  presente articolo, le
modalita’  di  presentazione  da parte degli
interessati e quelle per
l’immediato  trasferimento telematico dei dati tra le
Amministrazioni
interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
  8.  La  disciplina di cui al presente
articolo trova applicazione a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  9.  A  decorrere  dalla 
data  di  cui  al  comma
7,  sono abrogati
l’articolo 14,  comma 4,  della 
legge  30 dicembre  1991,  n. 412, e
successive modificazioni, e l’articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio
1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
n.  63, ferma restando la facolta’ degli interessati, per i
primi sei
mesi  di  applicazione  della 
nuova  disciplina,  di presentare alle
Amministrazioni  competenti  le 
comunicazioni  di  cui  al  presente
articolo secondo la normativa previgente.
  10. Al fine di incentivare l’utilizzo del mezzo telematico
da parte
delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente
articolo,  la  misura 
dell’imposta  di  bollo di cui all’articolo 1,
comma 1-ter,  della  tariffa  annessa al
decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e’
rideterminata,  garantendo  comunque 
l’invarianza  del  gettito, con
decreto  del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con
il   Ministero  
dello   sviluppo  
economico,   da  adottarsi  entro
quarantacinque  giorni  dalla  data di
entrata in vigore del presente
decreto.

    
                             
Art. 10.


Misure urgenti per la
liberalizzazione di alcune attivita’ economiche



  1.  Le disposizioni del presente articolo sono
volte a garantire la
liberta’  di  concorrenza secondo condizioni di pari
opportunita’ sul
territorio  nazionale  e  il 
corretto  ed uniforme funzionamento del
mercato,   nonche’  ad 
assicurare  ai  consumatori 
finali  migliori
condizioni  di  accessibilita’ all’acquisto di
prodotti e servizi sul
territorio  nazionale,  in conformita’ al principio
comunitario della
concorrenza  e  alle  regole 
sancite  dagli articoli 81, 82 e 86 del
Trattato istitutivo della Comunita’ europea.
  2. Le attivita’ di acconciatore di cui alle leggi 14
febbraio 1963,
n.  161,  e  successive 
modificazioni,  e  17 agosto 2005, n. 174, e
l’attivita’ di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono
soggette  alla  sola dichiarazione di inizio
attivita’, da presentare
al  comune  territorialmente 
competente  ai  sensi  della 
normativa
vigente,  e  non  possono essere subordinate
al rispetto del criterio
della  distanza minima o di parametri numerici prestabiliti,
riferiti
alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita’, e al
rispetto  dell’obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono
fatti salvi
il  possesso  dei  requisiti 
di  qualificazione  professionale,  ove
prescritti,  e  la conformita’ dei locali ai
requisiti urbanistici ed
igienico-sanitari.
  3.  Le  attivita’  di pulizia e
disinfezione, di cui al decreto del
Ministro  dell’industria,  del  commercio e
dell’artigianato 7 luglio
1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al
decreto  del  Ministro  delle attivita’
produttive 30 giugno 2003, n.
221,  sono  soggette  alla  sola
dichiarazione di inizio attivita’ ai
sensi   della   normativa 
vigente,  da  presentare  alla 
Camera  di
commercio,  industria,  artigianato 
e  agricoltura competente, e non
possono  essere  subordinate  a 
particolari requisiti professionali,
culturali  e  di  esperienza 
professionale.  Sono  fatti  salvi, ove
richiesti  dalla  normativa 
vigente,  i  requisiti di onorabilita’ e
capacita’  economico-finanziaria.  Resta 
salva la disciplina vigente
per  le attivita’ di disinfestazione, derattizzazione e
sanificazione
ed  in  ogni  caso  le 
attivita’  professionali  di  cui al presente
comma possono   essere  esercitate 
solo  nel  pieno  rispetto  della
normativa  vigente  in materia di tutela del lavoro e
della salute ed
in  particolare  del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e
successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento
dei rifiuti speciali o tossici.
  4. Le attivita’ di guida turistica e accompagnatore
turistico, come
disciplinate  dall’articolo 7  della 
legge  29 marzo 2001, n. 135, e
successive  modificazioni, non possono essere subordinate
all’obbligo
di  autorizzazioni  preventive, al rispetto di
parametri numerici e a
requisiti  di  residenza, fermo restando il possesso
dei requisiti di
qualificazione  professionale secondo la normativa di cui alla
citata
legge  n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in
lettere con
indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente,
l’esercizio   dell’attivita’  di 
guida  turistica  o  accompagnatore
turistico  non  puo’  essere negato, ne’
subordinato allo svolgimento
dell’esame  abilitante  di cui alla citata legge n.
135 del 2001 o di
altre   prove  
selettive,  restando  consentita 
la  verifica  delle
conoscenze  linguistiche  soltanto 
quando  le stesse non siano state
oggetto del corso di studi.
  5. L’attivita’ di autoscuola e’ soggetta alla sola
dichiarazione di
inizio   attivita’   da 
presentare  all’amministrazione  provinciale
territorialmente  competente  ai sensi della
normativa vigente, fatto
salvo  il  rispetto  dei 
requisiti  morali  e 
professionali,  della
capacita’ finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti
dalla  stessa  normativa.  All’articolo
123  del  decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le
autoscuole  sono  soggette  a vigilanza
amministrativa da parte delle
province  ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici
provinciali
della   Direzione  
generale  per  la 
Motorizzazione.».  Al  comma 3
dell’articolo 123  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, la
parola:   
«autorizzazione»   
e’   
sostituita   
dalla    seguente:
«dichiarazione»  e  le 
parole  da:  «e  per  la
limitazione» a: «del
territorio»  sono  soppresse.  I
commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 1
del  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17
maggio
1995, n. 317, sono abrogati.
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto
sono  abrogate  le  disposizioni 
legislative e regolamentari statali
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
  7.  Entro  tre  mesi 
dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto  le regioni, le province ed i comuni adeguano le
disposizioni
normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
  8.  Dopo  il  quinto 
comma dell’articolo 1  della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e’ inserito il seguente:
  «L’iscrizione  all’albo  dei
consulenti del lavoro non e’ richiesta
per  i  soggetti  abilitati allo svolgimento
delle predette attivita’
dall’ordinamento  giuridico  comunitario di
appartenenza, che operino
in Italia in regime di libera prestazione di servizi.».
  9.  All’articolo 9,  comma 4, 
del  decreto legislativo 21 novembre
2005,  n. 285, sono soppresse le seguenti parole: «,
a condizione che
le   relazioni  di 
traffico  proposte  nei  programmi 
di  esercizio
interessino  localita’  distanti 
piu’  di 30 km da quelle servite da
relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi
di  linea  oggetto  di concessione statale.
La distanza di 30 km deve
essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali
dei  comuni  in  cui 
sono  ricomprese  le  localita’ 
oggetto  della
relazione di traffico».
      

                             
Art. 11.


                   
Misure per il mercato del gas



  1.  Al  fine di accrescere gli scambi sul
mercato nazionale del gas
naturale, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 26 giugno
2003, con decreto
del  Ministro  dello  sviluppo 
economico,  sentita  l’Autorita’  per
l’energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita’
con  cui le aliquote del prodotto della coltivazione di
giacimenti di
gas  dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per
l’anno 2006,
sono  cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione
presso il
mercato  regolamentato  delle  capacita’ di
cui all’articolo 13 della
deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  190  del 14 agosto 2002, e
secondo le modalita’ di cui
all’articolo 1  della  deliberazione 
n.  22/04 del 26 febbraio 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, adottate
dall’Autorita’  per  l’energia 
elettrica  e  il gas. Con decreto del
Ministro  dell’economia  e delle finanze, di concerto
con il Ministro
dello   sviluppo  
economico,   sono  disciplinate 
le  modalita’  di
versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.
  2.  A  decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui
al  comma 1, le autorizzazioni all’importazione di gas
rilasciate dal
Ministero  dello  sviluppo 
economico  ai  sensi  dell’articolo 3 del
decreto   legislativo   23
maggio  2000,  n.  164, 
sono  subordinate
all’obbligo  di  offerta  presso 
il  mercato regolamentato di cui al
comma 1  di  una  quota del gas importato,
definita con decreto dello
stesso  Ministero  in  misura 
rapportata  ai volumi complessivamente
importati.  Le  modalita’  di offerta,
secondo principi trasparenti e
non  discriminatori,  sono 
determinate  dall’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas.
      

                             
Art. 12.


Revoca  delle
concessioni per la progettazione e costruzione di linee


ad 
alta  velocita’ e nuova disciplina degli affidamenti
contrattuali


                
nella revoca di atti amministrativi



  1.  Al  fine  di 
consentire  che la realizzazione del Sistema alta
velocita’   avvenga  
tramite  affidamenti  e  modalita’ 
competitivi
conformi  alla  normativa  vigente a livello
nazionale e comunitario,
nonche’  in  tempi e con limiti di spesa compatibili
con le priorita’
ed  i programmi di investimento delle infrastrutture
ferroviarie, nel
rispetto  dei  vincoli  economici 
e  finanziari  imposti dal decreto
legislativo  8 luglio  2003,  n. 
188, al gestore dell’infrastruttura
ferroviaria  nazionale  e  degli 
impegni  assunti  dallo  Stato  nei
confronti  dell’Unione europea in merito alla riduzione del
disavanzo
e del debito pubblico:
    a) sono  revocate 
le  concessioni  rilasciate  alla 
TAV  S.p.A.
dall’Ente  Ferrovie dello Stato S.p.A. il 7 agosto 1991
limitatamente
alla   tratta  
Milano-Verona   e  
alla   sub-tratta  Verona-Padova,
comprensive  delle  relative 
interconnessioni,  e  il  16 marzo 1992
relativa   alla   linea 
Milano-Genova,  comprensiva  delle  relative
interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;
    b) e’   
altresi’   revocata  
l’autorizzazione   rilasciata   al
Concessionario  della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
all’articolo 5
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre
2000,  n.  138  T,  e successive
modificazioni ed integrazioni, nella
parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la
societa’  TAV  S.p.A. relativo alla progettazione e
costruzione della
linea    Terzo  
valico   dei  
Giovi/Milano-Genova,   della  
tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
  2. Gli effetti delle revoche di cui al comma 1 si estendono
a tutti
i  rapporti  convenzionali da esse derivanti o
collegati stipulati da
TAV  S.p.A.  con  i  general
contractors in data 15 ottobre 1991 e in
data   16 marzo  
1992,   incluse   le 
successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  3.  La  Ferrovie dello Stato S.p.A.
provvede direttamente o tramite
societa’  del  gruppo all’accertamento e al rimborso,
anche in deroga
alla  normativa  vigente,  secondo 
la  disciplina di cui al comma 4,
degli  oneri  delle  attivita’ progettuali e
preliminari ai lavori di
costruzione   oggetto  
di   revoca  
nei   limiti   dei 
soli  costi
effettivamente  sostenuti,  adeguatamente 
documentati  e  non ancora
rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4.  All’articolo 21-quinquies 
della  legge  7 agosto 1990, n. 241,
dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
  «1-bis.  Ove  la 
revoca  di  un  atto 
amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea di cui al comma 1 incida su rapporti negoziali,
l’indennizzo   liquidato 
dall’amministrazione  agli  interessati  e’
parametrato  al solo danno emergente e tiene conto sia
dell’eventuale
conoscenza   o  
conoscibilita’   da  
parte   dei  contraenti  della
contrarieta’ dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse
pubblico,  sia  dell’eventuale 
concorso  dei  contraenti  o di altri
soggetti  all’erronea  valutazione  della
compatibilita’ di tale atto
con l’interesse pubblico.».
      

                             
Art. 13.


Disposizioni 
urgenti in materia di istruzione tecnicoprofessionale e


            
di valorizzazione dell’autonomia scolastica



  1.  Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo
17 ottobre 2005,
n.  226,  e  successive 
modificazioni,  e’  costituito 
dal  sistema
dell’istruzione  secondaria superiore e dal sistema
dell’istruzione e
della   
formazione   
professionale.   Fanno  
parte   del   sistema
dell’istruzione  secondaria superiore i licei, gli istituti
tecnici e
gli  istituti  professionali  di 
cui  all’articolo 191, comma 2, del
testo  unico  di  cui  al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
tutti  finalizzati  al 
conseguimento  di  un  diploma  di
istruzione
secondaria  superiore. Nell’articolo 2 del decreto legislativo
n. 226
del  2005,  al  primo 
periodo  del comma 6 sono soppresse le parole:
«economico,»   e 
«tecnologico»,  e  il 
comma 8  e’  sostituito  dal
seguente:  «8.  I 
percorsi  del  liceo  artistico 
si  articolano in
indirizzi  per  corrispondere  ai 
diversi fabbisogni formativi». Nel
medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7
dell’articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
  2.  Fatta  salva 
l’autonomia  delle  istituzioni scolastiche e nel
rispetto  delle  competenze  delle 
regioni  e  degli  enti locali in
materia  di  programmazione 
dell’offerta  formativa,  possono essere
costituite, in ambito provinciale o sub-provinciale, tra gli istituti
tecnici   e   gli 
istituti  professionali,  le 
strutture  formative
rispondenti  ai  livelli  essenziali delle
prestazioni di cui al capo
III  del  decreto  legislativo 
n.  226  del  2005 e le strutture che
operano  nell’ambito del sistema dell’istruzione e formazione
tecnica
superiore  denominate:  «istituti tecnici
superiori» nel quadro della
riorganizzazione   di  cui 
all’articolo 1,  comma 631,  della  legge
27 dicembre  2006,  n.  296, nonche’
«poli tecnico professionali», di
natura consortile e con le forme di cui all’articolo 7, comma 10, del
decreto  del  Presidente  della 
Repubblica  8 marzo  1999, n. 275. I
«poli»  sono 
costituiti  al  fine  di 
promuovere  in modo stabile e
organico  la  diffusione  della 
cultura  scientifica  e tecnica e le
misure per lo sviluppo economico e produttivo del Paese e sono dotati
di   propri  
organi   da   prevedersi 
nelle  relative  convenzioni.
All’attuazione  del  presente  comma
si  provvede  nell’ambito  delle
risorse  umane,  strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione
vigente,  senza  nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Sono
fatte  salve  le  competenze delle regioni a
statuto speciale e delle
province  autonome  di  Trento 
e  di Bolzano, in conformita’ ai loro
statuti e alle relative norme di attuazione.
  3.  Al  testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 15,  
comma 1,  dopo  la  lettera 
i-septies)  e’
aggiunta la seguente: «i-septies-bis) le erogazioni liberali
a favore
degli  istituti  scolastici  di 
ogni  ordine  e  grado,  finalizzate
all’innovazione    
tecnologica,    
all’edilizia    
scolastica    e
all’ampliamento   dell’offerta 
formativa;  la  detrazione  spetta 
a
condizione  che il versamento di tali erogazioni sia eseguito
tramite
banca  o  ufficio  postale 
ovvero  mediante  gli  altri 
sistemi  di
pagamento  previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio
1997, n. 241.»;
    b) all’articolo 100,  comma
2,  dopo la lettera o) e’ aggiunta la
seguente:  «o-bis)  le 
erogazioni  liberali  a favore degli istituti
scolastici  di  ogni  ordine 
e  grado,  finalizzate  all’innovazione
tecnologica,  all’edilizia  scolastica e
all’ampliamento dell’offerta
formativa,   nel  limite 
del  2  per  cento  del 
reddito  d’impresa
dichiarato  e  comunque nella misura massima di
70.000 euro annui; la
deduzione  spetta  a  condizione che il
versamento di tali erogazioni
sia  eseguito  tramite  banca 
o  ufficio postale ovvero mediante gli
altri  sistemi  di  pagamento 
previsti  dall’articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
    c) all’articolo 147,  comma
1,  le  parole:  «e 
i-quater)»  sono
sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e
i-septies-bis)».
  4.  All’onere derivante dal comma 3, valutato in 54
milioni di euro
per  l’anno  2008 e in 31 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009,
si provvede:
    a) per  
l’anno  2008,  mediante  utilizzo 
delle  disponibilita’
esistenti  sulle  contabilita’ speciali di cui
all’articolo 5-ter del
decreto-legge    28
dicembre    2001,  
n.   452,  
convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2002, n. 16,
che a tale fine
sono  vincolate  per  essere 
versate  all’entrata del bilancio dello
Stato  nel  predetto  anno. 
Con  decreto del Ministro della pubblica
istruzione,  di  concerto  con 
il  Ministro  dell’economia  e 
delle
finanze,  da  emanare  entro 
trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore  del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita’
per  la  determinazione  delle 
somme  da vincolare su ciascuna delle
predette contabilita’ speciali ai fini del relativo versamento;
    b) a  
decorrere   dal  2009 
mediante  corrispondente  riduzione
dell’autorizzazione  di spesa di cui all’articolo 1, comma
634, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  5.  Il  Ministro 
dell’economia  e  delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6.   Il  
Ministro   dell’economia  e 
delle  finanze  provvede  al
monitoraggio   degli  
oneri   di  cui  al  comma
3,  anche  ai  fini
dell’adozione    
dei    
provvedimenti    
correttivi    
di     cui
all’articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge
5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni.  Gli 
eventuali  decreti  emanati ai sensi
dell’articolo 7,  secondo  comma, n. 2, della legge 5
agosto 1978, n.
468,  prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti
o delle
misure  di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
  7.  I  soggetti che hanno effettuato le
donazioni di cui al comma 3
non  possono  far  parte 
del  consiglio  di  istituto e della giunta
esecutiva delle istituzioni scolastiche.
  8.  Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto
a decorrere dal
periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
      

                             
Art. 14.


                 
Misure in materia di autoveicoli



  1.  Il  contributo concesso dall’articolo
1, comma 224, della legge
27 dicembre  2006,  n. 296, e il beneficio previsto
dal comma 225 del
medesimo   articolo,  al 
fine  di  favorire  il 
contenimento  delle
emissioni  inquinanti  ed  il 
risparmio  energetico  nell’ambito del
riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente
alla  rottamazione  senza 
sostituzione  e  non  spettano  in
caso di
acquisto  di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni
dalla data
della  rottamazione  medesima.  Il medesimo
contributo e il beneficio
predetti sono estesialle stesse condizioni e modalita’ indicate nelle
citate  disposizioni anche alle autovetture immatricolate come
euro 0
o  euro  1  consegnate 
ad  un  demolitore  a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.

                             
Art. 15.


                         
Entrata in vigore



  1.  Il  presente 
decreto  entra  in  vigore il giorno
successivo a
quello   della  sua 
pubblicazione  nella  Gazzetta 
Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli 
atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi’ 31 gennaio 2007
                            
NAPOLITANO
                             
Prodi,  Presidente  del  Consiglio 
dei
                             
Ministri
                             
Bersani,    Ministro  
dello   sviluppo
                             
economico
                             
Rutelli,  Vicepresidente  del Consiglio
                             
dei Ministri
                             
Fioroni,    Ministro  
della   pubblica
                             
istruzione
                             
Bonino,   Ministro   per 
le  politiche
                             
europee
                             
Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                             
regionali e le autonomie locali
                             
Bianchi, Ministro dei trasporti
                             
Nicolais,  Ministro per le riforme e le
                             
innovazioni       
nella      
pubblica
                             
amministrazione
                             
Gentiloni   Silveri,  
Ministro   delle
                             
comunicazioni
                             
Di     
Pietro,     
Ministro     delle
                             
infrastrutture
                             
Padoa  Schioppa, Ministro dell’economia
                             
e delle finanze
                             
De  Castro,  Ministro  delle 
politiche
                             
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella

      

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it