Procedure di appalto per l’affidamento dei servizi sociali

Il TAR Catania, con l’Ordinanza n. 229 del 22 febbraio 2007, si pronuncia sulle modalità di affidamento dei servizi socio-assistenziali.

Nella specie, il TAR catanese ha accolto la domanda cautelare proposta dall’associazione Confcooperative Siracusa, presieduta dal dottor Luciano Ventura, ed assistita in giudizio dagli avvocati dello Studio Legale Giurdanella, bocciando la scelta di un Distretto Socio Sanitario della Sicilia orientale che aveva affidato un proprio servizio di prevenzione delle tossicodipendenze, non ad imprese del terzo settore per mezzo di previa procedura ad evidenza pubblica – come richiederebbe la normativa vigente in materia – bensì frazionando il servizio a favore di singoli operatori (assistenti sociali, psicologi, ecc.), selezionati con un normale bando di concorso di pubblico impiego, ed assunti con contratti a tempo determinato di tipo co.co.co. e co.co.pro. (legge Biagi).

Il Collegio catanese ha ampiamente motivato la sua decisione cautelare, sia con riferimento alla fattispecie concreta, che con riferimento al quadro normativo vigente.

Innanzi tutto – afferma l’ordinanza oggi in commento – il Distretto, già nel suo progetto originario aveva esplicitamente previsto che la scelta del soggetto affidatario del servizio sarebbe dovuta essere effettuata mediante l’istituto della gara di appalto ai sensi dell’art. 15 della L.R. Siciliana n. 4/1996, ma tale previsione è stata in seguito contraddittoriamente ed immotivatamente abbandonata in sede di revisione del progetto.

Di particolare rilevanza, inoltre, le valutazioni operate sullo sfondo del quadro normativo di riferimento. Il Collegio infatti ha denunciato l’illegittimità delle suddette modalità di affidamento del servizio per violazione del D.P.C.M. 30 marzo 2001, in base al quale l’affidamento dei servizi alla persona di cui alla legge 328/2000 deve riguardare necessariamente “l’organizzazione complessiva del servizio e della prestazione”. Il TAR ha in tal modo accolto le tesi di parte ricorrente, fondate per l’appunto sugli artt. 1 e 5 della legge 328/2000 e sugli artt. 4, 5 e 6 del già citato D.P.C.M. 30 marzo 2001, secondo cui l’affidamento dei servizi socio-assistenziali deve essere necessariamente disposto con apposite procedure ad evidenza pubblica, che abbiano come unici ed esclusivi destinatari le imprese e le cooperative del terzo settore, da scegliere secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Qui copia dell’Ordinanza (in pdf).

Di seguito il testo integrale del provvedimento.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania QUARTA SEZIONE, adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:

ETTORE LEOTTA Presidente, relatore

FRANCESCO BRUGALETTA Cons.

DAUNO TREBASTONI Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 21 Febbraio 2007

Visto il ricorso 48/2007 proposto da:

CONFCOOPERATIVE – UNIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA rappresentato e difeso da:

GIURDANELLA AVV. CARMELO

GUARNACCIA AVV. ELIO

con domicilio eletto in CATANIA

VIA TRIESTE, N. 36

presso GIURDANELLA Avv. CARMELO

contro

DISTRETTO SANITARIO D48 DELLA REGIONE SICILIA

COMUNE DI SIRACUSA

rappresentato e difeso da:

BIANCA AVV. SALVATORE

GIGLIOTTA AVV. VINCENZO

con domicilio eletto in Catania

Via Gorizia, n.54

presso Caltabiano Avv. Giuseppe

Comune di Priolo Gargallo (SR)

Comune di Floridia (SR)

Comune di Canicatti Bagni (SR)

Comune di Solarino (SR)

Comune di Sortino (SR)

Comune di Palazzolo Acreide (SR)

Comune di Buscemi (SR)

Comune di Cassaro (SR)

Comune di Ferla (SR)

Comune di Buccheri (SR)

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,dei seguenti atti:

– avviso pubblico del 6 Novembre 2006, con cui il Distretto intimato ha avviato una selezione pubblica per il conferimento di n.10 incarichi di collaborazione, con contratto di prestazione continuata e coordinata e con contratto a progetto;

– Delibera del Distretto D.48 del 2 agosto 2006 n.24 di rimodulazione del progetto “Volare Alto” e di approvazione dello schema di avviso pubblico;

– Verbale del 18 luglio 2006;

nonché per l’annullamento richiesto con ricorso per motivi aggiunti, dei seguenti atti:

– Decreto Assessoriale n.789 del 15 marzo 2006 di approvazione del progetto “Volare Alto” e di ammissione al finanziamento di euro 350.000,00;

– Nota n.792 del 15 marzo 2006, con cui la Regione ha chiesto la rimodulazione del progetto;

– ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI SIRACUSA

Udito il relatore Cons. ETTORE LEOTTA e uditi gli avvocati difensori come da verbale;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 Dicembre 1971, n.1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Visto l’art.5, comma 3, del D.P.C.M. 30 marzo 2001, in base al quale l’affidamento dei servizi alla persona di cui alla L.328/2000 deve riguardare “l’organizzazione complessiva del servizio e della prestazione”;

Rilevato che nel progetto originario era stato previsto che la scelta del contraente attuatore del progetto sarebbe stata effettuata mediante l’istituto della gara di appalto ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 4/1996 e che tale previsione è stata contraddittoriamente ed immotivatamente abbandonata in sede di revisione del progetto, non potendo la riduzione del finanziamento regionale costituire “sic e simpliciter” un elemento atto a giustificare la determinazione assunta dall’amministrazione con il verbale del 18 luglio 2006 e con i successivi provvedimenti attuativi;

Ritenuto che, allo stato, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, per cui va disposta la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati con il ricorso principale, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della amministrazione.

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, nei motivi di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvedere a darne comunicazione alle parti.

CATANIA, li 21 febbraio 2007

Il Presidente estensore

Ettore Leotta

Depositata in Segreteria il 22 febbraio 2007

Il Segretario

Redazione

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