Il TAR Catania, con Decreto Presidenziale cautelare, ha accolto il ricorso di 82 abbonati alle partite del Catania Calcio che chiedevano la sospensione cautelare del Provvedimento n. 67 del 14 febbraio 2007 (nonchè dei provvedimenti di conferma in 2° e 3° grado), con cui il Giudice sportivo della F.I.G.C., a seguito dei tragici incidenti del 2 febbraio 2007 in cui perse la vita un Ispettore di Polizia, aveva comminato la squalifica del campo e l’obbligo delle “porte chiuse” per tutte le partite casalinghe della squadra di calcio etnea, fino al 30 giugno.
La sospensione – ha chiarito il TAR per mero scrupolo – riguarda tutte le decisioni dei tre gradi di giustizia sportiva, ha effetto immediato, ed ha efficacia erga omnes. Ciò significa che al momento la squalifica deve intendersi sospesa sin da subito e in ogni sua parte, e pertanto il Catania Calcio potrebbe, sin dalla partita di sabato 7 aprile, effettuare le partite casalinghe della Serie A presso lo stadio Massimino di Catania, aprendo le porte non solo agli abbonati, ma a chiunque voglia assistere alle competizioni calcistiche, purchè regolarmente munito di biglietto. Ciò, si badi bene, semprecchè la struttura dello stadio catanese risponda alle norme del Decreto Legge “Amato” dello scorso 8 febbraio 2007, n. 8 relativo alla sicurezza negli stadi (proprio in questi giorni convertito in legge), condizione che al momento non pare sussistere.
Di particolare rilevanza i rilievi svolti sulla ripartizione di competenze tra Giustizia Amministrativa e Giustizia Sportiva, nonchè sulla competenza esclusiva del TAR Lazio fissata in materia dall’art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 220/2003, di cui la IV sezione del TAR catanese propone una lettura combinata con l’art. 2, comma 2, secondo cui, nelle materie riservate all’ordinamento sportivo, solo le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo. La IV Sez. del TAR Catania infatti ritiene che il caso in esame non rientri nella competenza esclusiva del T.A.R. del Lazio, prevista anche per la fase cautelare, proprio perché tale competenza “appare dettata unicamente per i soggetti interni al mondo sportivo, nei cui confronti si pone la necessità della previa formazione della cd. “pregiudiziale sportiva”, ossia l’esaurimento dei gradi della Giustizia Sportiva come condizione d’ammissibilità della successione azione avanti al Giudice Amministrativo”: non solo dunque la questione non è di competenza del TAR Lazio, ma più a monte non è neanche soggetta alla pregiudiziale sportiva, ricadendo dunque nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Nel merito, la decisione in commento si fonda sulla ritenuta violazione degli art. 10 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva.
Secondo il TAR Catania, la violazione dell’art. 10 discende dal fatto che i tragici fatti del 2 febbraio si sono svolti in un momento successivo allo svolgimento della gara Catania-Palermo e, soprattutto, all’esterno dell’impianto sportivo: ora, ai sensi della suddetta norma del CGS, la responsabilità di una società calcistica per gli incidenti avvenuti al di fuori dell’impianto, impone quantomeno la prova che la società stessa abbia contribuito al loro accadimento “con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori”, prova che nel caso in esame non c’è stata.
Inoltre, il TAR ha ritenuto violato l’art. 11, secondo cui “la responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara“, in quanto i gravi incidenti in questione non appaiono conseguenti, né a proteste nei confronti del direttore di gara, né ad altro episodio in qualche modo riconducibile allo svolgimento della gara.
In conclusione, dal punto di vista più strettamente processuale, vale la pena di precisare che il provvedimento giurisdizionale in questione è un decreto cautelare monocratico (redatto cioè da un solo magistrato, nella specie il presidente della sezione IV del TAR Catania), emanato inaudita altera parte, e cioè senza il contraddittorio con le amministrazioni intimate. Il ricorso ad un simile strumento è previsto dall’art. 21, comma 9, legge TAR in presenza di stringenti presupposti (“estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”), che il Giudice catanese ha ritenuto sussistere, avendo accertato “l’impossibilità per i ricorrenti di continuare ad utilizzare l’abbonamento alle partite casalinghe del campionato in relazione a tutti gli incontri ancora da disputarsi”.
Adesso, secondo le regole ordinarie del processo cautelare amministrativo, il decreto presidenziale dovrà essere sottoposto all’attenzione del Collegio (composto da tre magistrati), che dovrà decidere con Ordinanza se confermarlo o annullarlo. Nei prossimi giorni, dunque, è prevista la costituzione in giudizio del CONI e della FIGC, che presumibilmente depositeranno le proprie difese ed eccezioni, da discutere nella camera di consiglio che lo stesso Decreto ha già fissato per il prossimo venerdì 13 aprile 2007, data in cui, appunto, si conosceranno le sorti del decreto in questione.
Qui il provvedimento del Giudice Sportivo (PDF) oggetto del Decreto del TAR Catania.
Di seguito il testo integrale del Decreto Presidenziale del TAR Catania, n. 401 del 4 aprile 2007.
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE STACCATA DI CATANIA – Sez. IV
IL PRESIDENTE
ha pronunciato il seguente
DECRETO
sul ricorso n. 729/2007, proposto dal sig. *** + 81, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Vincenzo Vitale e Danila Grasso, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Catania, via G. Leopardi, n. 7;
contro
-il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I;
-la Federazione Italiana Gioco Calcio;
-la Lega Nazionale Professionisti Serie A;
-il Giudice sportivo di primo grado, domiciliato per la carica presso la F.I.G.C.;
-la Commissione Disciplinare della F.I.G.C.;
-La Commissione di Appello Federale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
e nei confronti della
-SOCIETA’ MESSINA Calcio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento n. 67 del Giudice sportivo della F.I.G.C., di cui al comunicato ufficiale n. 227 del 14 febbraio 2007, e di ogni atto presupposto, derivato, conseguente e/o direttamente od indirettamente connesso ed, in particolare, dei provvedimenti confermativi pronunciati dalla Commissione Disciplinare della F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio) e dalla C.A.F. (Commissione Appello Federale) e, per quanto occorra, degli artt. 9, 11 e 14 del vigente “codice di giustizia sportiva” della F.I.G.C.;
nonché
per il rimborso ed il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai ricorrenti;
Vista la contestuale domanda cautelare;
Vista l’ulteriore istanza del difensore, formulata contestualmente alla predetta domanda cautelare, con la quale si chiede che il Presidente, prima della trattazione della domanda cautelare, disponga, con decreto motivato (anche in assenza di contraddittorio), ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge 6.12.1971, n. 1034, introdotto dall’art. 3, 1° comma, della legge 21.7.2000, n. 205, misure cautelari provvisorie, in quanto sussisterebbe, in relazione alla fattispecie dedotta, lo specifico requisito della “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”, prescritto da tale disposizione di legge;
Ritenuto che, ad una prima delibazione sommaria, i motivi dedotti a sostegno del ricorso si appalesano assistiti da sufficiente “fumus boni juris”;
Considerato che non possono essere posti in dubbio l’interesse sostanziale e la legittimazione ad agire dei ricorrenti, tutti dotati di “abbonamento” per assistere allo svolgimento delle partite “casalinghe” della squadra di calcio del Catania, relativamente al campionato di Serie A, anno 2006/2007, per cui tale interesse sostanziale si appalesa come personale, diretto e concreto;
Considerato che, per quanto concerne la competenza territoriale, non si applica -per il caso di specie- il disposto di cui al D.L. 19.8.2003, n. 220, convertito nella legge 7.10.2003, n. 280 che, all’art. 3, comma 2, devolve la competenza di primo grado, in via esclusiva, anche per l’emanazione dì misure cautelari, al T.A.R. del Lazio, con sede in Roma, atteso che tale competenza esclusiva appare dettata unicamente per i soggetti interni al mondo sportivo, nei cui confronti si pone la necessità della previa formazione della cd. “pregiudiziale sportiva”, ossia l’esaurimento dei gradi della Giustizia Sportiva come condizione d’ammissibilità della successiva azione avanti al Giudice Amministrativo, nell’ottica di garantire la omogeneità del complessivo sistema;
Ritenuto che appaiono, sempre ad un primo esame, fondati:
a) il motivo di gravame con il quale si deduce la violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 1, del codice di giustizia sportiva, atteso che i tragici fatti del 2 febbraio 2007, nonostante si siano svolti in un momento successivo allo svolgimento della gara Catania-Palermo e, soprattutto, all’esterno dell’impianto sportivo, hanno dato luogo sostanzialmente ad una sorta di responsabilità automatica per la società calcistica etnea (ipotesi prevista soltanto per l’ipotesi in cui i disordini si verifichino all’interno dell’impianto), con conseguente violazione del succitato art. 10, il quale, in relazione ad eventuali incidenti ricadenti al di fuori dell’impianto, impone che la relativa responsabilità venga pronunciata quantomeno attraverso la prova che la società interessata abbia contribuito al loro accadimento “con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori”;
b) il secondo, collegato motivo di censura, con il quale si deduce la violazione dell’art. 11, comma 1, ultimo inciso, che così recita: “la responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara”, atteso che i gravi incidenti in questione non appaiono conseguenti ad alcun episodio relativo allo svolgimento della gara (di solito, l’aggressione alle Forze dell’ordine rappresenta l’estensione di una protesta indirizzata, in primo luogo ai protagonisti dell’evento calcistico; soprattutto, il direttore di gara);
c) il terzo motivo di censura, con i quali si deduce che i provvedimenti sanzionatori impugnati omettono completamente di valutare l’effettiva collaborazione prestata dalla Società Catania Calcio nell’identificazione dei tragici episodi, come imposto, invece, dall’art. 11, comma 6, del più volte menzionato codice di giustizia sportiva;
d) il quarto motivo, con cui si sottolinea la carenza e la contraddittorietà della motivazione, atteso che, mentre da un lato si riconosce l’estraneità dei tragici fatti alle vicende di gioco, subito dopo si ritiene inequivoca la responsabilità della Società;
e) i vari motivi di gravame con i quali si sottolinea l’evidente contrasto tra i provvedimenti impugnati e gli inderogabili principi dell’ordinamento, consacrati in apposite norme di rango costituzionale (art. 2 e 27, comma 1, della Costituzione) o di legge ordinaria (artt. 1 e 134, ultimo comma, T.U.L.P.S. ), palesandosi, in particolare, il principio della responsabilità oggettiva, specie alla luce della rigida applicazione che ne viene praticata, come contrario ai principi dell’ordinamento giuridico vigente.
Visto il recentissimo orientamento in sede comunitaria: il Tribunale Amministrativo di Parigi, adito dalla locale squadra di calcio del Paris Saint Germain, con decisione del 16 marzo 2007, ha annullato la sanzione della squalifica del campo di gioco, comminata alla squadra medesima da tutti gli Organi di giustizia sportiva della Federazione francese, statuendo che “la responsabilità aggettiva di cui all’art. 129, comma 1 del regolamento federale francese viola il principio costituzionale della personalità della pena”.
Ritenuto, altresì, che, sempre ad un primo esame, si configura, nella specie, il predetto specifico requisito del danno e della correlata o conseguente urgenza della tutela cautelare monocratica, prescritto dal menzionato art. 21, 9° comma, della legge n. 1034/1971, introdotto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 205/2000, tenuto conto del danno patrimoniale, consistente nell’impossibilità, per i ricorrenti, di continuare ad utilizzare l’abbonamento alle partite “casalinghe” del campionato, in relazione a tutti gli incontri (ben otto), ancora da disputarsi dopo il 2 febbraio 2007, e tenuto conto, altresì, del danno non patrimoniale, nel duplice aspetto del danno esistenziale (categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi di ingiusta lesione di un valore inerente alla persona umana, costituzionalmente protetto, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica), e del danno all’immagine, all’onore ed al decoro.
P.Q.M.
1) ACCOGLIE la suindicata domanda di misure cautelari provvisorie, così come previsto espressamente dal menzionato art. 21, 9° comma, della legge n. 1034/1971, introdotto dal menzionato art. 3, comma 1, della legge n. 205/2000, e, per l’effetto, sospende, con effetto immediato, tutti gli atti impugnati.
La sospensione dei provvedimenti medesimi ha efficacia erga omnes, configurandosi i predetti come atti generali, la cui applicazione, o non applicazione, ha carattere collettivo e non scindibile. Pertanto, la sospensione che viene disposta con il presente decreto si applica non soltanto agli 82 abbonati, che hanno proposto il ricorso in oggetto, ma a tutti gli abbonati e a chiunque voglia assistere alle prossime partite.
Pertanto, viene ordinato a tutte le Autorità di pubblica sicurezza, a tutti gli Enti pubblici ed ai soggetti privati addetti all’organizzazione delle partite di calcio di Serie A, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di consentire a quanti ne facciano regolare richiesta, l’accesso agli impianti sportivi su tutto il territorio nazionale ove si svolgeranno le partite casalinghe del Catania Calcio, già a far data del 7 aprile prossimo venturo. Ovviamente, tutti i soggetti menzionati sono tenuti ad attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni, vecchie e nuove, introdotte per un’efficace tutela dell’ordine pubblico.
2) F1SSA la camera di consiglio del 13 aprile 2007, attesa l’urgenza, a mente del 3° comma dell’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, per la sottoposizione del presente decreto presidenziale cautelare al Collegio;
3) DISPONE che la notifica del presente decreto alle Amministrazioni intimate venga effettuata dai ricorrenti anche soltanto a mezzo telefax, come espressamente previsto dall’art. 12 della predetta legge n. 205/2000 e, genericamente, dall’art. 151 del c.p.c;
4) ORD1NA che il presente decreto venga immediatamente eseguito dalle Amministrazioni intimate.
Il presente decreto viene depositato presso la Segreteria della Sezione, che provvedere a darne immediata comunicazione alle parti.
Catania, 4 aprile 2007.
IL PRESIDENTE
Biagio Campanella