Il TAR Lazio, sez. III ter, con l’ordinanza n. 1664 del 12 aprile 2007, ha rigettato il ricorso degli abbonati alle partite del Catania Calcio, ricorso che solo pochi giorni fa era stato invece accolto dal TAR Catania. Ciò sulla base dell’istanza di riassunzione proposta dalla FIGC dinanzi al TAR della Capitale ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.L. n. 220/2003.
In effetti, in questa materia, la suddetta norma prevede l’istituto della riassunzione del ricorso proposto dinanzi ad un TAR diverso da quello del Lazio con sede di Roma, che sarebbe l’organo giudicante di primo grado con competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile nella materia de qua. Detta riassunzione può essere proposta da qualsiasi “parte interessata” del rapporto processuale e, quindi, anche dall’Amministrazione resistente (nella specie, la F.I.G.C.) notificataria del ricorso proposto dinanzi al TAR Catania, e, nelle more della decisione del TAR Lazio, ogni misura cautelare adottata da altro giudice resta sospesa sino alla sua conferma, modifica o revoca per effetto della decisione appunto assunta dal solo giudice competente in primo grado.
Il TAR Lazio ha ritenuto ricevibile tale istanza, sebbene espressamente prevista per una fase transitoria, così motivando: “l’applicazione dell’istituto della riassunzione non può essere messa in dubbio in ragione della natura transitoria della norma, atteso che la stessa – pur essendo espressamente dettata per disciplinare le sorti dei provvedimenti cautelari adottati, prima dell’entrata in vigore della novella del 2003, dai giudici divenuti poi incompetenti – è espressione di un principio di carattere generale teso ad accentrare inderogabilmente le questioni relative alla materia sportiva dinanzi ad uno stesso giudice (in primo grado, appunto, il Tar del Lazio con sede in Roma) e deve quindi ragionevolmente intendersi estesa a tutte le ipotesi in cui un ricorso in materia sportiva sia stato erroneamente proposto dinanzi a giudice incompetente”.
Sulla competenza, il Collegio romano, coerentemente a quanto appena affermato sulla riassunzione, chiarisce poi che il ricorso rientra nella competenza funzionale del Tar Lazio Roma ex art. 3, comma 2, D.L. n. 220 del 2003: “ciò che rileva, al fine di radicare la competenza funzionale dinanzi a questo Tribunale, è la provenienza dell’atto impugnato dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive; … è pertanto inconferente che i ricorrenti non siano soggetti interni al mondo sportivo, essendo fattore determinante all’applicazione del secondo comma dell’art. 3 cit. la circostanza che oggetto del gravame sia una sanzione disciplinare inflitta da un organo della F.I.G.C.”.
Una volta dichiarata ammissibile la riassunzione, il TAR Lazio ha pure rigettato l’istanza cautelare, contestualmente revocando il Decreto cautelare di segno opposto emesso pochi giorni prima dal TAR Catania: “a) non risponde al vero, in punto di fatto, che gli eventi criminosi scatenatisi durante e dopo la partita di calcio Catania – Palermo siano occorsi solo all’esterno dello stadio, come risulta dalla relazione della Procura della Repubblica di Catania; b) non possono scindersi i fatti delittuosi verificatisi all’interno e all’esterno dello stadio, costituendo ciascuno un tassello dello stesso episodio criminoso di guerriglia urbana; c) non è determinante la circostanza che gli atti di violenza non siano stati occasionati da uno specifico episodio verificatosi in campo, atteso che ciò rileva ai fini sanzionatori è che l’evento sportivo sia stato occasione e causa dei predetti fatti di guerriglia”.
Qui di seguito il testo integrale dell’ordinanza.
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
ROMA SEZIONE TERZA TER
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO CORSARO Presidente
MARIA LUISA DE LEONI Cons.
GIULIA FERRARI Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
nella Camera di Consiglio del 12 Aprile 2007
Visto il ricorso 3021/2007 proposto da:
*** ED ALTRI
rappresentati e difesi da:
VITALE AVV VINCENZO
GRASSO AVV DANILA
con domicilio eletto in CATANIA
VIA GIACOMO LEOPARDI 7
presso
VITALE AVV VINCENZO
contro
CONI
rappresentato e difeso da:
ANGELETTI AVV. ALBERTO
con domicilio eletto in ROMA
VIA G PISANELLI, 2
presso la sua sede
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – FIGC
rappresentato e difeso da:
MAZZARELLI AVV. LETIZIA
GALLAVOTTI AVV. MARIO
MEDUGNO AVV. LUIGI
con domicilio eletto in ROMA
VIA PANAMA, 58
presso
MEDUGNO AVV. LUIGI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIA A
rappresentato e difeso da:
STINCARDINI AVV. RUGGERO
con domicilio eletto in ROMA
VIA VARRONE, 9
presso VANNICELLI AVV. FRANCESCO
e nei confronti di
SOC MESSINA CALCIO
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento n. 67 del giudice sportivo della FIGC di cui al comunicato ufficiale n. 227 del 14 febbraio 2007; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visto l’atto di costituzione in giudizio di: CONI, FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – FIGC, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIA A; Visto l’atto di riproposizione in riassunzione del ricorso, depositato dalla FIGC il 7 aprile 2007; Udito il relatore Cons. GIULIA FERRARI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza. Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Visto l’atto di riproposizione in riassunzione, depositato dalla F.I.G.C. il 7 aprile 2007 ed avente ad oggetto il ricorso (n. 729/07) proposto da soggetti titolari del diritto ad assistere, in qualità di abbonati, alle partite casalinghe del Catania Calcio s.p.a. avverso il provvedimento del giudice sportivo della F.I.G.C., di cui al comunicato ufficiale n. 227 del 14 febbraio 2007, e di quelli successivi della Commissione disciplinare della F.I.G.C. e della C.A.F. confermativi del primo, con i quali è stata disposta la squalifica dello stadio Massimino di Catania sino al 30 giugno 2007 e l’obbligo per la squadra di giocare a porte chiuse, e quindi senza la presenza del pubblico, le gare casalinghe disputate in campo neutro;
Considerato che il predetto ricorso è stato proposto dinanzi alla IV Sezione del Tar Catania che, con decreto presidenziale (n. 401/07), dopo aver espressamente e motivatamente affermato la propria competenza territoriale e la legittimazione ad agire dei ricorrenti, ha ritenuto sussistente il fumus ed il periculum in mora ed ha quindi disposto la sospensione cautelare – con efficacia erga omnes – dei provvedimenti impugnati, fissando la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare per il giorno 13 aprile 2007;
Ritenuta applicabile nella controversia de qua il D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito con modificazioni dall’art. 1 L. 17 ottobre 2003 n. 280, a nulla rilevando che i ricorrenti non siano soggetti interni al mondo sportivo, essendo fattore a ciò determinante l’impugnazione di una sanzione disciplinare inflitta da un Organo della F.I.G.C.;
Ritenuto ammissibile il predetto atto di riproposizione in riassunzione del ricorso proposto dai sig.ri Michele Pennisi ed altri e visti i motivi nello stesso dedotti in ordine alla competenza del Tar Catania motivatamente affermata nel decreto presidenziale n. 401 del 2007 del predetto Tar Catania;
Considerato che il processo amministrativo in materia di giustizia sportiva trova infatti specifica disciplina nel D.L. n. 220 del 2003, che detta disposizioni ad hoc in considerazione della peculiarità di detta materia, del suo eco sociale, della sua frequente rilevanza a livello di ordine pubblico e della necessità di provvedere all’adozione di misure idonee a razionalizzare i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico dello Stato;
Visto l’art. 3, quarto comma, del cit. D.L. n. 220 del 2003, che introduce in questo giudizio – sia pure espressamente per la fase transitoria – l’istituto della riassunzione del ricorso proposto dinanzi ad un Tar diverso da quello del Lazio con sede di Roma, individuato dal secondo comma dello stesso art. 3 come l’organo giudicante di primo grado con competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile nella materia de qua;
Considerato che detta riassunzione può essere proposta da qualsiasi “parte interessata” del rapporto processuale e, quindi, anche dall’Amministrazione resistente (nella specie, la F.I.G.C.) notificataria del ricorso proposto dai sigg.ri Pennisi ed altri e che nelle more della decisione assunta dal Tar competente ogni misura cautelare adottata da altro giudice resta sospesa sino alla sua conferma, modifica o revoca per effetto della decisione assunta dal solo giudice competente in primo grado;
Considerato che l’applicazione dell’istituto della riassunzione al contenzioso ora all’esame del Collegio non può essere messa in dubbio in ragione della natura transitoria della norma, atteso che la stessa – pur essendo espressamente dettata per disciplinare le sorti dei provvedimenti cautelari adottati, prima dell’entrata in vigore della novella del 2003, dai giudici divenuti poi incompetenti – è espressione di un principio di carattere generale teso ad accentrare inderogabilmente le questioni relative alla materia sportiva dinanzi ad uno stesso giudice (in primo grado, appunto, il Tar del Lazio con sede in Roma) e deve quindi ragionevolmente intendersi estesa a tutte le ipotesi in cui un ricorso in materia sportiva sia stato erroneamente proposto dinanzi a giudice incompetente;
Ritenuto pertanto che l’art. 3, quarto comma, D.L. n. 220 del 2003 deve ritenersi applicabile non solo dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di giustizia sportiva ma tutte le volte in cui il ricorso in suddetta materia sia stato erroneamente proposto dinanzi a giudice di primo grado diverso da quello individuato a regime dal secondo comma dello stesso art. 3, id est il Tar Lazio con sede in Roma;
Ritenuto altresì che il ricorso – proposto da soggetti che, in quanto abbonati, hanno titolo ad assistere alle partite casalinghe del Catania avverso la sanzione disciplinare della squalifica dello stadio Massimino di Catania sino al 30 giugno 2007 e dell’obbligo di giocare in campo neutro e a porte chiuse le gare casalinghe – rientra nella competenza funzionale del Tar Lazio con sede in Roma ex art. 3, secondo comma, D.L. n. 220 del 2003 – espressamente e motivatamente esclusa nel decreto presidenziale n. 401 del 2007 della IV Sez. del Tar Catania -, atteso che ciò che rileva, al fine di radicare la competenza funzionale dinanzi a questo Tribunale, è la provenienza dell’atto impugnato dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive;
Ritenuto pertanto inconferente che i ricorrenti non siano soggetti interni al mondo sportivo, essendo fattore determinante all’applicazione del secondo comma dell’art. 3 cit. la circostanza che oggetto del gravame sia una sanzione disciplinare inflitta da un organo della F.I.G.C.;
Ritenuto di dover disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo giudice, sollevata dalle parti resistenti sul rilievo che i provvedimenti impugnati costituirebbero esercizio dell’autodichia disciplinare delle federazioni e riguarderebbero materia riservata all’autonomia dell’ordinamento sportivo ex art. 1 D.L. n. 220 del 2003;
Considerato infatti che, ancorché l’art. 2, lett. b, D.L. n. 220 del 2003, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo da quello statale, riservi al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, tuttavia detto principio, letto unitamente all’art. 1, secondo comma, dello stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell’ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell’ordinamento generale dello Stato (T.A.R. Lazio, III Sez., 22 agosto 2006 n. 4666 (ord.); 18 aprile 2005 n. 2801 e 14 dicembre 2005 n. 13616);
Ritenuto che una diversa interpretazione del cit. art. 2 D.L. n. 220 del 2003 condurrebbe a dubitare della sua conformità a principi costituzionali, perché sottrarrebbe le sanzioni sportive alla tutela giurisdizionale del giudice statale;
Considerato comunque che costituisce principio ricorrente nella giurisprudenza del giudice delle leggi che, dinanzi ad un dubbio interpretativo di una norma o ad un’aporia del sistema, prima di dubitare della legittimità costituzionale dello norma stessa occorre verificare la possibilità di darne un’interpretazione secondo Costituzione (Corte cost. 22 ottobre 1996 n. 356);
Ritenuto che nella vicenda in esame è impugnata la sanzione disciplinare della squalifica del campo di calcio e l’obbligo di giocare in campo neutro e a porte chiuse, e quindi senza la presenza del pubblico, le gare casalinghe, sanzione che comporta una indubbia perdita economica per la soc. Catania Calcio in termini di mancata vendita di biglietti ed esposizione a possibili azioni da parte dei titolari di abbonamenti;
Ritenuto pertanto che detta sanzione, per la sua natura, assume rilevanza anche al di fuori dell’ordinamento sportivo ed è quindi impugnabile dinanzi a questo giudice;
Ritenuto che, ai fini della correttezza di questa conclusione, non rileva la circostanza che a proporre il ricorso siano stati alcuni abbonati e non il Calcio Catania s.p.a., atteso che per accertare la giurisdizione di questo giudice (e, come già detto, la sua competenza funzionale) occorre fare riferimento all’atto impugnato, all’Autorità che lo ha adottato e non al soggetto che instaura il giudizio;
Ritenuto di dover disattendere anche l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, sollevata sempre dalle parti resistenti, essendo indubbia la posizione qualificata che gli stessi, in quanto titolari di abbonamenti per seguire le partite di calcio giocate nello stadio dalla soc. Catania, rivestono nell’ordinamento;
Considerato infatti che, a fronte di una lesione, di carattere patrimoniale e non, che i ricorrenti affermano di subire dal provvedimento impugnato non può dubitarsi della loro legittimazione ad adire questo giudice per la tutela non tanto del diritto di natura patrimoniale, che nasce dalla stipula del contratto di abbonamento, quanto sicuramente dell’interesse a vedere le partite casalinghe di calcio della soc. Catania allo stadio, atteso che, diversamente opinando e premessa la giurisdizione di questo giudice, una tale situazioni giuridica soggettiva non potrebbe trovare altra forma di tutela;
Ritenuto a tal proposito inconferente il richiamo, effettuato dalla F.I.G.C. ai precedenti di questo stessa Sezione (1 settembre 2006 n. 7909, ecc.), che attengono alla diversa ipotesi in cui i ricorrenti erano soci di società sportive, ai quali era stata negata la legittimazione attiva sul rilievo – non estensibile alla fattispecie in esame – che la società commerciale, quale persona giuridica, assomma in sé e compone tutti gli interessi dei soggetti partecipanti, secondo le norme della organizzazione interna disposta con il contratto sociale e lo statuto, nei limiti dell’oggetto e dello scopo sociale, con la conseguenza che tali interessi sono unitariamente individuati dagli organi aventi legittimazione ad esprimerli;
Ritenuto, sotto il profilo del fumus boni juris, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta dagli abbonati innanzi indicati atteso, tra l’altro, che: a) non risponde al vero, in punto di fatto, che gli eventi criminosi scatenatisi durante e dopo la partita di calcio Catania – Palermo siano occorsi solo all’esterno dello stadio, come risulta dalla relazione della Procura della Repubblica di Catania; b) non possono scindersi i fatti delittuosi verificatisi all’interno e all’esterno dello stadio, costituendo ciascuno un tassello dello stesso episodio criminoso di guerriglia urbana; c) non è determinante la circostanza che gli atti di violenza non siano stati occasionati da uno specifico episodio verificatosi in campo, atteso che ciò rileva ai fini sanzionatori è che l’evento sportivo sia stato occasione e causa dei predetti fatti di guerriglia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter
Accoglie l’istanza di riassunzione proposta dalla F.I.G.C. e per l’effetto revoca, ex art. 3, quarto comma, D.L. 19 agosto 2003 n. 220, il decreto adottato dal Presidente della IV Sezione del Tar Catania n. 401 del 4 aprile 2007;
respinge l’istanza cautelare proposta dai sig.ri Michele Pennisi ed altri.
Manda alla Segreteria della Sez. IV del Tar Catania di trasmettere alla Sez. Terza Ter del Tar Lazio il fascicolo di causa.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 12 Aprile 2007
Il Presidente: Francesco CORSARO
Il Relatore: Giulia FERRARI