Sistema di appalti riservati per aziende con lavoratori disabli e clausole sociali e ambientali (art. 52 Codice Contratti)
Sono imminenti le linee guida dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in materia di appalti riservati ai laboratori protetti o rientranti nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando la maggioranza dei lavoratori è composta da disabili, nonché in tema di clausole contrattuali volte a promuovere aspetti sociali e ambientali.
Il decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ha così disciplinato, all’art. 52, i cd. “Appalti riservati”, recependo l’art. 19 della Direttiva unica appalti, n. 18/2004:
“1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell’oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione”.
L’Authority adesso intende individuare “regole comuni di comportamento e modalità di esecuzione dei contratti che non costituiscono una restrizione alla partecipazione da parte delle stazioni appaltanti, privilegiando il criterio dell’offerta più vantaggiosa”. Sono già stati sentiti in merito i rappresentanti dei Ministeri della Salute, del Lavoro e della Previdenza Sociale, delle Politiche Comunitarie nonché i rappresentanti dei Comuni Italiani (Ance), di Confindustria, di Confcoop e Legacoop.