Casellario giudiziale informatico

Avviato il nuovo il nuovo sistema informativo del casellario giudiziale
e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Il 2 maggio il nuovo sistema è entrato in esercizio e, dalla
stessa data, iniziano ad avere efficacia le
disposizioni del decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007, pubblicato
per esteso di seguito.

. . . . . . . .

Ministero della Giustizia



Decreto dirigenziale 25
gennaio 2007




Regole procedurali di
carattere tecnico operativo per l’attuazione del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.



(Gazzetta Ufficiale n.
32 dell’8 febbraio 2007)

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia penale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, contenente il T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti;
Letti gli articoli 20, 33, 35, 39, 42, 43 e 46 del citato T.U., dai
quali emerge la necessita’ di disciplinare con ulteriori decreti le
modalita’ tecnico-operative per l’applicazione del medesimo T.U. e
per la gestione della fase transitoria;
Considerato il processo che caratterizza l’evoluzione del sistema
informativo automatizzato del casellario giudiziale e la non completa
operativita’ dei sistemi di interconnessione tra le diverse
articolazioni degli uffici giudiziari e le altre pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:

Capo I
Principi generali

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche di
funzionamento del sistema informativo automatizzato del casellario
giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell’anagrafe dei
carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, se non
diversamente ed espressamente indicato:
a) «T.U.» e’ il testo unico delle disposizioni
legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313;
b) «casellario giudiziale» e’ l’insieme dei dati
relativi a
provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti
determinati;
c) «casellario dei carichi pendenti» e’ l’insieme
dei dati
relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati
che hanno la qualita’ di imputato;
d) «anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato»
e’ l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che
applicano, agli enti con personalita’ giuridica e alle societa’ e
associazioni anche prive di personalita’ giuridica, le sanzioni
amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231;
e) «anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi
dipendenti da reato» e’ l’insieme dei dati relativi a
provvedimenti
giudiziari riferiti agli enti con personalita’ giuridica e alle
societa’ e associazioni anche prive di personalita’ giuridica, cui e’
stato contestato l’illecito amministrativo dipendente da reato, ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
f) «ente» e’ l’ente fornito di personalita’
giuridica, la
societa’ e l’associazione, anche priva di personalita’ giuridica, ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
g) «ufficio iscrizione» e’ l’ufficio presso
l’autorita’
giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a
iscrizione o a eliminazione, cosi’ come definito nel T.U.;
h) «ufficio territoriale» e’ l’ufficio presso il
giudice di pace,
cosi’ come definito nel T.U.;
i) «ufficio locale» e’ l’ufficio presso il
tribunale e presso il
tribunale per i minorenni, cosi’ come definito nel T.U. Nella fase
transitoria ed in attesa dell’adozione del regolamento di cui
all’art. 7, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240,
ufficio locale e’ l’ufficio costituito nell’ambito delle procure
della Repubblica presso i Tribunali ordinari, gia’ denominato
casellario locale;
j) «ufficio centrale» e’ l’ufficio presso il
Ministero della
giustizia, cosi’ come definito nel T.U.;
k) «sistema» e’ il sistema informativo
automatizzato del
casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti,
dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,
dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
dipendenti da reato;
l) «codice identificativo» e’ il codice fiscale o
il codice
individuato ai sensi dell’art. 43 del T.U.;
m) «RUG» (Rete Unitaria della Giustizia) e’
l’infrastruttura
telematica che interconnette tra loro i sistemi informatici interni
al Dominio Giustizia;
n) «sistemi fonte» sono i sistemi informatici
interni al Dominio
Giustizia da cui sono generati i dati per l’iscrizione,
l’aggiornamento e l’eliminazione dei provvedimenti nelle predette
banche dati centralizzate.
o) «archivio CAI» e’ l’archivio informatizzato
degli assegni
bancari e postali e delle carte di pagamento della «Centrale
di
Allarme Interbancaria» – segmento ASP «Archivio
Sanzioni Penali»,
istituito presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 36, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
p) «firma digitale» un particolare tipo di firma
elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l’integrita’ di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici (decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni);
q) «Log» per log si intende la registrazione
informatica, anche
per motivi di sicurezza, delle operazioni che un certo programma
informatico sta eseguendo.

Capo II
Sistema informativo

Art. 3.
Principi e funzioni
1. Il sistema, la cui gestione e’ demandata all’ufficio centrale,
e’ il supporto alla base di tutte le procedure per le attivita’ degli
e tra gli uffici coinvolti concernenti l’iscrizione, l’eliminazione,
lo scambio, la trasmissione, la conservazione dei dati e i servizi
certificativi, anche nei rapporti con l’utenza e si uniforma ai
principi indicati all’art. 41 del T.U.
2. Il sistema raccoglie e conserva in una banca dati centralizzata:
a) l’insieme dei dati del casellario giudiziale e del casellario
dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli relativi ai
minorenni;
b) l’insieme dei dati relativi all’anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e all’anagrafe dei carichi
pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
3. I dati raccolti e memorizzati nella banca dati centralizzata di
cui al comma 2 sono protetti mediante l’utilizzo di tecniche di
cifratura ed idonee procedure di controllo degli accessi.
4. Il sistema conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati
eliminati, per le attivita’ di supporto demandate all’ufficio
centrale dall’art. 19 del T.U.
5. Il sistema e’ articolato su due siti, il polo primario e il polo
secondario con sede rispettivamente a Roma e a Napoli. I due poli, su
cui sono installate tutte le funzionalita’ e le strutture delle
banche dati del sistema, sono speculari a livello di struttura e sono
allineati in modalita’ asincrona, tramite un sistema di replicazione
progettato per assicurare la protezione dei dati e l’indipendenza dei
due poli. Tale scelta architetturale consente:
a) un bilanciamento del carico di lavoro tra i due poli
attraverso una soluzione che prevede la suddivisione degli accessi
sul sistema in funzione del tipo di utente che si connette;
b) la continuita’ dei servizi erogati dal sistema, in relazione
ai diversi scenari di indisponibilita’ del sistema.
6. Titolare del trattamento dei dati e’ il Ministero della
giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui ambito
e’ istituito l’ufficio centrale.

Art. 4.
Politiche di sicurezza
1. Sul sistema sono implementate politiche di sicurezza idonee a:
a) salvaguardare la riservatezza delle informazioni e delle
risorse del sistema, riducendo al minimo il rischio di accessi,
volontari o involontari, non autorizzati;
b) salvaguardare la integrita’ delle informazioni e delle risorse
del sistema, riducendo al minimo il rischio che possano avvenire
cancellazioni o modifiche delle stesse a seguito di interventi di
soggetti non autorizzati o del verificarsi di fenomeni non
controllabili (quali il deteriorarsi dei supporti di memorizzazione,
il degrado dei dati trasmessi su canali rumorosi, i guasti degli
apparati, i problemi ai sistemi di distribuzione dell’energia, gli
incendi, gli allagamenti, etc.) e prevedere adeguate procedure di
recupero delle informazioni (piani di back-up, etc.);
c) salvaguardare l’esattezza, l’accessibilita’ e la
disponibilita’ delle informazioni e delle risorse del sistema,
riducendo al minimo il rischio che possa essere impedito ai soggetti
autorizzati l’accesso alle informazioni a seguito dell’intervento di
altri soggetti non autorizzati ovvero del verificarsi di fenomeni non
controllabili simili a quelli indicati alla lettera b).
2. Al fine di garantire il rispetto delle indicazioni di cui sopra
nella gestione del sistema, l’ufficio centrale adotta un documento
programmatico per la sicurezza, coerente con le indicazioni contenute
nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel quale sono
specificate:
a) la politica di sicurezza proposta, articolata nelle seguenti
componenti:
politica per l’accesso ai servizi;
elenco del personale abilitato ad operare sul sistema;
attribuzione delle responsabilita’;
politica per la protezione fisica e logica delle informazioni;
politica generale relativa all’organizzazione della sicurezza;
le linee di indirizzo proposte in tema di sicurezza, con
specifico riferimento ad analisi dei rischi, amministrazione della
sicurezza ed incidenti di sicurezza;
controllo e analisi dei log;
b) le modalita’ e i criteri proposti per la gestione della
sicurezza, in termini di sicurezza logica, fisica ed organizzativa.
3. L’ufficio centrale adotta idonee politiche e procedure per il
salvataggio (backup) dei dati, che deve avvenire con frequenza almeno
settimanale, nonche’ un piano di disaster recovery in cui sono
analizzate le situazioni di emergenza ovvero gli scenari di
indisponibilita’ del sistema ed il relativo impatto sui servizi
erogati nonche’ le diverse.
4. procedure operative, organizzative e tecnologiche per la
gestione delle relative situazioni.

Art. 5.
Ufficio del responsabile centrale dell’accesso al sistema
1. Presso l’ufficio centrale e’ attivato, quale sistema di
autorizzazione, l’ufficio del responsabile dell’accesso al sistema.
2. L’ufficio del responsabile centrale dell’accesso al sistema e’
il punto unico di interazione a livello nazionale tra il sistema ed i
soggetti abilitati.
3. L’ufficio del responsabile dell’accesso al sistema provvede, in
conformita’ alle disposizioni impartite dal dirigente dell’ufficio
centrale, sulle richieste di attivazione, modifica e revoca
dell’accesso al sistema, nel rispetto dei profili di utenza
predeterminati dall’amministrazione nella fase di definizione delle
politiche di sicurezza.
4. Per la trasmissione telematica dei dati e di qualsiasi altro
messaggio, e’ utilizzata l’infrastruttura tecnologica messa a
disposizione dalla RUG.
5. Per la comunicazione con enti esterni al dominio giustizia e’
utilizzata l’infrastruttura tecnologica trasmissiva resa disponibile
dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia.

Art. 6.
Accesso al sistema
1. L’accesso al sistema degli utenti, nei limiti delle competenze e
delle responsabilita’ assegnate dal T.U. e nel rispetto delle norme
di sicurezza e di protezione dei dati personali in vigore, e’
subordinato all’espletamento di una procedura atta a consentirne
l’identificazione e la registrazione da parte del sistema, secondo le
modalita’ indicate di seguito.
2. Gli uffici locali, gli uffici iscrizione, gli uffici che
esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero ai
fini dell’acquisizione diretta dei certificati di cui agli
articoli 21 e 30 del T.U., che richiedano la registrazione per
l’accesso al sistema, comunque nei limiti delle competenze e delle
responsabilita’ assegnate dal T.U., comunicano preliminarmente
all’ufficio centrale il nominativo di un referente, che assume la
responsabilta’ della gestione degli accessi al sistema, con
riferimento a tutte le utenze assegnate all’ufficio.
3. Il modulo di registrazione puo’ essere richiesto all’ufficio
centrale o acquisito per via telematica dal sistema o dal sito web
del casellario.
4. Il modulo di registrazione, compilato in tutte le sue parti e
firmato dal referente di cui al comma 2, e’ inoltrato all’ufficio
centrale nei modi e nei termini indicati sul modulo stesso.

Art. 7.
Definizione degli accessi
1. L’ufficio centrale provvede senza ritardo in merito a ciascuna
domanda di registrazione.
2. In caso di accoglimento della domanda, per ciascuna delle utenze
richieste all’interno della domanda e nel rispetto delle procedure di
sicurezza in vigore, l’ufficio centrale ha cura di:
a) registrare i parametri identificativi;
b) definire i parametri di accesso, in termini di «Nome
Utente» e
«Parola Chiave»;
c) trasmettere al referente indicato sulla domanda, in busta
chiusa sigillata, i suddetti parametri di accesso;
d) attivare l’utenza sul sistema a seguito di conferma
dell’avvenuta corretta ricezione della busta di cui alla lettera c).
3. In caso di rigetto della domanda, l’ufficio centrale ne comunica
le motivazioni al referente indicato sulla domanda stessa.

Art. 8.
Gestione delle utenze
1. E’ istituito il registro delle utenze abilitate all’accesso al
sistema, gestito dall’ufficio del responsabile centrale dell’accesso
al sistema.
2. In particolare, il registro contiene informazioni riguardo a:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) credenziali di autenticazione: nome utente, parola chiave
protetta con tecniche di cifratura;
e) ufficio: tipologia e sede;
f) data ed ora di creazione dell’utenza;
g) data ed ora dell’ultima variazione dell’utenza;
h) stato dell’utenza: attivo, non attivo;
i) profilo di autorizzazione.
3. L’identificazione dei soggetti abilitati all’accesso al sistema
e’ basata sull’abbinamento: credenziale di autenticazione – ufficio.

Art. 9.
Modalita’ di accesso al sistema
1. Il sistema provvede all’autenticazione informatica dei soggetti
abilitati ed attiva i corrispondenti livelli di visibilita’ e
operativita’ sulla base dei profili di autorizzazione.
2. Il sistema obbliga l’utente alla modifica della propria parola
chiave al primo accesso.
3. In fase di autenticazione, il sistema permette all’utente di
effettuare tre tentativi di inserimento del nome utente e della
parola chiave; dopo il terzo tentativo di accesso fallito, il sistema
disabilita l’utenza. In tal caso l’utente contatta l’ufficio del
responsabile centrale dell’accesso al sistema il quale provvede al
controllo delle credenziali dell’utente e al ripristino dell’utenza.
4. L’utente che abbia dimenticato la propria parola chiave contatta
l’ufficio del responsabile centrale dell’accesso al sistema il quale
provvede al controllo delle credenziali dell’utente e
all’assegnazione di una nuova parola chiave.
5. La parola chiave e’ modificata almeno ogni trenta giorni; il
sistema obbliga alla variazione al primo accesso successivo alla
scadenza dei trenta giorni dall’ultima modifica.
6. Se l’utente non accede al servizio per un periodo superiore a
tre mesi, il sistema disabilita l’utenza. In tal caso l’utente
rinnova la richiesta di registrazione con le modalita’ di cui
all’art. 6, comma 4.
7. Le credenziali di autenticazione possono consistere anche in un
dispositivo di autenticazione in possesso ed uso esclusivo
dell’utente del sistema, eventualmente associato ad un codice
identificativo o ad una parola chiave, oppure in una caratteristica
biometrica dell’incaricato, eventualmente associata ad un codice
identificativo o ad una parola chiave.
8. L’utilizzo delle credenziali di autenticazioni di cui al comma 7
e’ disciplinato, in conformita’ alla normativa vigente, con
provvedimento del direttore generale della giustizia penale, adottato
d’intesa con il direttore generale dei sistemi informativi
automatizzati.

Art. 10.
Controllo e verifica degli accessi e delle operazioni svolte
1. L’ufficio centrale, nel rispetto delle procedure di sicurezza in
vigore, cura la registrazione dei dati necessari a garantire:
a) la tracciabilita’ dei collegamenti telematici attuati tra il
sistema ed i sistemi informatici interessati, sia interni che esterni
al dominio giustizia;
b) l’identificazione di tutti gli utenti che interagiscono con il
sistema, ivi compresi gli utenti tecnici, eventualmente appartenenti
a ditte esterne incaricate della conduzione e/o manutenzione del
sistema;
c) la ricostruzione di tutte le operazioni effettuate, in modo da
poterle ricondurre all’operatore che le ha eseguite, anche in
relazione alla data, all’ora di esecuzione e ai dati oggetto
dell’accesso.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, sono istituiti i seguenti
registri informatizzati:
a) registro delle attivita’: consente agli uffici, attraverso
l’utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante
monitoraggio dei soggetti che compiono le attivita’ di acquisizione
dei dati, della data e della tipologia delle stesse;
b) registro dei certificati e delle visure: consente agli uffici,
attraverso l’utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante
monitoraggio dei soggetti che compiono le attivita’ di certificazione
e visura dei dati.
3. L’integrita’ dei registri di cui al comma 2 e’ verificata
dall’ufficio centrale con frequenza almeno mensile.
4. Le registrazioni contenute nei registri previsti dal presente
decreto e nei log del sistema sono conservate per un periodo di dieci
anni.

Art. 11.
Uso della firma digitale
1. Gli utenti appartenenti agli uffici non giudiziari abilitati al
rilascio di certificati, individuati con separato decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia previsto dall’art. 35,
comma 2, del T.U., oltre ai parametri identificativi di cui all’art.
9, comma 7, devono essere in possesso della firma digitale.
2. La disposizione di cui al comma 1 puo’ essere estesa con il
decreto dirigenziale indicato all’art. 30, comma 1, anche agli utenti
appartenenti alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici
servizi abilitati alla consultazione diretta del sistema ai sensi
dell’art. 39, comma 1, del T.U.

Capo III
Disposizioni in materia di iscrizioni ed eliminazioni

Art. 12.
Ufficio centrale
1. I provvedimenti in materia di grazia sono iscritti nel sistema
dall’ufficio centrale.
2. L’ufficio centrale iscrive nel sistema i provvedimenti
amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che
decidono il ricorso avverso i primi, a partire dalla data di adozione
del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia previsto
dall’art. 20, comma 4, del T.U.
3. L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estratto delle
decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i
provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorita’
nazionali gia’ iscritti.

Art. 13.
Ufficio iscrizione
1. Presso ogni ufficio giudiziario sono costituiti uno o piu’
uffici iscrizione con provvedimento del dirigente che nomina il
responsabile e disciplina il funzionamento di ciascun ufficio
iscrizione, secondo le competenze e le responsabilita’ assegnate dal
T.U. e dal presente decreto, anche per quanto riguarda l’assegnazione
dei profili di abilitazione degli utenti al sistema.
2. Alla comunicazione all’ufficio centrale dei dati relativi agli
utenti del sistema nonche’ dei relativi profili di abilitazione
provvede il referente di cui all’art. 6, comma 2.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 31, ciascun ufficio iscrizione,
costituito nell’ambito dell’ufficio giudiziario secondo le modalita’
indicate al comma 1, e’ abilitato in via esclusiva alla modifica o
alla rettifica dei dati relativi ai provvedimenti che ha iscritto per
estratto nel sistema.
4. E’ fatta salva la competenza dell’ufficio locale per i dati
relativi ai provvedimenti gia’ presenti nella banca dati del
casellario giudiziale, migrati nel nuovo sistema informativo del
casellario giudiziale alla data di efficacia del presente decreto.
5. Per i provvedimenti indicati al comma 4 del presente articolo e
per quelli iscritti ai sensi del comma 3 dell’art. 18, anche ai fini
della eliminazione, l’ufficio locale assume le funzioni dell’ufficio
iscrizione.

Art. 14.
Disposizioni in materia di iscrizioni
1. L’ufficio iscrizione iscrive nel sistema i provvedimenti di cui
agli articoli 3 e 9 del T.U., previa verifica della completezza dei
dati a tal fine necessari.
2. Il sistema adotta tecnologie informatiche finalizzate ad
impedire l’inserimento di dati non pertinenti, a prevenire e
correggere eventuali errori nella immissione dei dati nonche’ a
segnalare all’ufficio iscrizione gli errori o le anomalie, denominate
warning.
3. Terminata l’iscrizione l’ufficio procede alla validazione dei
dati relativi al provvedimento che ha iscritto per estratto nel
sistema. A tale operazione consegue l’immodificabilita’ dei dati
iscritti e, contestualmente, la disponibilita’ informatica degli
stessi ai fini certificativi.
4. Il sistema consente all’ufficio iscrizione di effettuare la
validazione di cui al comma 3 solo in assenza di errori ovvero in
presenza di anomalie che l’ufficio dichiara accettate.
5. Il provvedimento iscritto risulta nella fase denominata «in
lavorazione» finche’ non e’ completata la procedura di
verifica e di
validazione.
6. Il provvedimento in lavorazione e’ visibile all’autorita’
giudiziaria con le modalita’ indicate nell’art. 25, comma 5, nonche’
agli uffici iscrizione, ai soli fini del completamento della
iscrizione.
7. I dati relativi ai provvedimenti validati possono essere
modificati solo a seguito di svalidazione da parte dell’ufficio
iscrizione. Il sistema consente la svalidazione del provvedimento
solo se ne viene indicata la relativa motivazione.
8. Il sistema autorizza la modifica del dato anagrafico da parte
dell’ufficio iscrizione o dell’ufficio locale solo se tra le
iscrizioni presenti a carico del soggetto riscontra almeno un
provvedimento iscritto dall’ufficio e comunque previa operazione di
svalidazione secondo le modalita’ indicate nel comma 7. La modifica
del dato anagrafico comporta la creazione di un nuovo soggetto e il
trasferimento a suo carico dei provvedimenti svalidati o che
risultano in lavorazione. Della modifica suddetta e’ data
comunicazione agli uffici interessati.
9. Con l’operazione di validazione il sistema attiva la procedura
denominata «determinazione delle date di
menzionabilita» che,
applicando le norme stabilite nel T.U., determina a livello di
soggetto, di provvedimento, di reato e di pena accessoria il termine
fino al quale il dato e’ riportato nelle diverse tipologie di
certificati ovvero il giorno in cui verra’ eliminato dal sistema.
10. L’ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati
mancanti o incompleti, lo segnala all’autorita’ competente alla
correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell’art.
130 del codice di procedura penale, al giudice civile o
amministrativo ai sensi dell’art. 288, secondo comma, del codice di
procedura civile, all’autorita’ amministrativa che ha emesso il
provvedimento.
11. L’ufficio iscrizione, se riscontra contrasti tra il
provvedimento da iscrivere e quelli gia’ iscritti nel sistema, dopo
aver verificato che il contrasto non derivi da errori materiali di
inserimento dei dati nel sistema ovvero da errori sanabili mediante
la procedura di cui al comma precedente, effettua la segnalazione al
pubblico ministero competente ai fini della risoluzione delle
questioni concernenti l’iscrizione, ai sensi dell’art. 40 del T.U.
12. Al di fuori dei casi previsti dai commi 10 e 11, alla
correzione di errori materiali incorsi al momento dell’inserimento
dei dati nel sistema e rilevati dopo la validazione provvede senza
ritardo l’ufficio iscrizione su disposizione del dirigente o di
persona da lui delegata, anche a seguito di segnalazione di terzi.

Art. 15.
Iscrizione provvedimenti – Casi particolari
1. L’ufficio iscrizione che procede all’iscrizione di un
provvedimento giudiziario collegato ad altro provvedimento, ove
riscontri la mancata iscrizione del provvedimento giudiziario da
collegare, provvede:
a) ad inserire un provvedimento denominato provvisorio ovvero
fittizio. Il provvedimento fittizio e’ inserito solo nei casi in cui
il provvedimento mancante non sia iscrivibile ai sensi degli
articoli 3 e 9 del T.U. ovvero risulti eliminato dalla banca dati del
casellario giudiziale per motivi diversi da quelli indicati all’art.
5, commi 1 e 4 del T.U.;
b) a sollecitare, senza ritardo, l’ufficio iscrizione competente,
anche per via telematica e limitatamente ai provvedimenti provvisori;
c) a validare il provvedimento di sua pertinenza appena pervenuta
la comunicazione dell’avvenuto inserimento del provvedimento
mancante.
2. L’ufficio iscrizione competente provvede, senza ritardo e
comunque entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del relativo
sollecito, ad iscrivere il provvedimento mancante ovvero a comunicare
per via telematica all’ufficio iscrizione che ha effettuato il
sollecito i motivi del rifiuto dell’iscrizione.
3. Nel caso di accertata impossibilita’ di portare a termine la
procedura, l’ufficio iscrizione ne da’ comunicazione all’ufficio
centrale ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera g) del T.U.
4. L’ufficio iscrizione verifica giornalmente, attraverso apposita
funzione resa disponibile dal sistema, l’esistenza di comunicazioni o
solleciti ai fini degli adempimenti previsti dal presente articolo.
5. L’ufficio centrale procede ad un costante monitoraggio del
corretto svolgimento della procedura prevista dal presente articolo.

Art. 16.
Correzione di errori materiali
1. Nel caso di correzione di errore materiale relativo a un
provvedimento gia’ iscritto da altro ufficio iscrizione, si applica
la procedura di cui al successivo comma.
2. L’ufficio presso l’autorita’ giudiziaria che ha emesso il
provvedimento di correzione dell’errore materiale ne cura
l’iscrizione nel sistema ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera t)
del T.U., e ne trasmette l’estratto all’ufficio che ha iscritto il
provvedimento oggetto della correzione, affinche’ proceda senza
ritardo alla rettifica dei dati.
3. La rettifica dei dati e’ preceduta dalla svalidazione del
provvedimento, consentita solo a seguito dell’inserimento dei motivi
per cui si svalida.
4. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nel
caso di provvedimenti che decidono sulle questioni concernenti le
iscrizioni ai sensi dell’art. 40 del T.U.

Art. 17.
Collegamento telematico tra il sistema e Banca d’Italia
1. I dati di cui all’art. 4, comma 3 del decreto del Ministro della
giustizia n. 458 del 7 novembre 2001 sono trasmessi dall’ufficio
centrale all’archivio CAI – segmento ASP – della Banca d’Italia
mediante un sistema di collegamento telematico.
2. I dati relativi alla pena accessoria del divieto di emettere
assegni bancari e postali e quelli relativi alla durata e alla data
di scadenza della stessa sono iscritti nel sistema dall’ufficio
iscrizione per via telematica, tramite funzioni di immissione dei
dati. Il sistema provvede mediante procedure automatizzate a
trasmettere i dati all’archivio CAI.
3. I dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie, applicate a norma dell’art. 24 della legge 24 novembre
1981, n. 689, limitatamente agli articoli 1, 2 e 5 della legge n.
386/1990, sono trasmessi all’archivio CAI, mediante funzioni di
immissione dei dati dall’ufficio centrale secondo le modalita’ finora
osservate.

Art. 18.
Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario
giudiziale e nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato
1. In via transitoria, in attesa della realizzazione delle funzioni
di interconnessione telematica con i sistemi fonte, i provvedimenti
di cui agli articoli 3 e 9 del T.U. sono iscritti nel sistema
dall’ufficio iscrizione competente, per via telematica, mediante
funzioni di immissione dei dati.
2. Competente per l’iscrizione dei provvedimenti di cui agli
articoli 3 e 9 del T.U., esclusi quelli di competenza dell’ufficio
centrale, e’ l’ufficio presso l’autorita’ giudiziaria che ha emesso
la sentenza divenuta irrevocabile, il decreto penale divenuto
esecutivo, il provvedimento che sia eseguibile anche durante il
termine per proporre impugnazione o l’ordinanza, divenuta
irrevocabile, con la quale sia stato dichiarato inammissibile
l’appello.
3. In via transitoria, in considerazione della non completa
operativita’ del sistema di interconnessione tra le diverse
articolazioni degli uffici giudiziari e le altre pubbliche
amministrazioni ed in attesa dell’integrazione tra i sistemi SIES
(Sistema Integrato Esecuzione e Sorveglianza) e Casellario, si
dispone, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 che per
l’inserimento dei dati nel sistema:
a) gli uffici iscrizione presso le autorita’ giudiziarie militari
e quelli del giudice di pace non connessi alla RUG trasmettano senza
ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, l’estratto del
provvedimento da iscrivere all’ufficio locale nel cui ambito
territoriale e’ nata la persona cui e’ riferita l’iscrizione;
b) gli uffici iscrizione presso gli uffici e i tribunali di
sorveglianza trasmettano senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi
tecnici idonei, l’estratto del provvedimento da iscrivere all’ufficio
locale nel cui ambito territoriale e’ nata la persona cui e’ riferita
l’iscrizione. E’ fatta salva l’applicazione della disposizione di cui
al comma 1 per i provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni e
dal magistrato di sorveglianza per i minorenni nell’esercizio delle
funzioni indicate all’art. 79, comma 2 della legge 26 luglio 1975, n.
354;
c) gli uffici iscrizione presso le autorita’ giudiziarie
requirenti trasmettano senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi
tecnici idonei, l’estratto del provvedimento da iscrivere all’ufficio
locale presso il Tribunale coincidente con la sede dell’autorita’
giudiziaria che ha emesso il provvedimento;
d) nell’ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma, l’estratto del provvedimento da iscrivere sia trasmesso senza
ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, all’ufficio
locale presso il Tribunale di Roma, per le persone nate all’estero, o
delle quali non e’ stato accertato il luogo di nascita nel territorio
dello Stato.
4. In via transitoria, in attesa della realizzazione del nuovo
sistema informativo della Corte di cassazione e delle relative
funzioni di interconnessione telematica con gli altri sistemi fonte e
con il casellario, la competenza per l’iscrizione del provvedimento
divenuto irrevocabile a seguito della pronuncia della Corte di
cassazione e’ individuata secondo le modalita’ finora osservate.
5. I provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9 del T.U. sono
iscritti nel sistema dall’ufficio competente, senza ritardo e,
comunque, entro dieci giorni dalla data in cui il provvedimento e’
divenuto definitivo ovvero, nel caso di provvedimenti non definitivi,
dalla data in cui il provvedimento e’ pubblicato nelle forme di
legge.

Art. 19.
Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario dei
carichi pendenti e nell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato
1. L’iscrizione nel sistema dei dati relativi ai provvedimenti di
cui agli articoli 6 e 12 del T.U., di competenza dell’ufficio
iscrizione, e la relativa certificazione su base nazionale e’
assicurata dal momento dell’acquisizione delle relative informazioni
a seguito dell’operativita’ delle funzioni di interconnessione
telematica con i sistemi fonte.

Art. 20.
Eliminazione delle iscrizioni di competenza dell’ufficio centrale
1. L’ufficio centrale elimina dal sistema tutte le iscrizioni
esistenti incompatibili con quelle previste dal T.U.
2. Salvo quanto previsto dall’art. 21, l’ufficio centrale elimina
fisicamente dal sistema, mediante procedure automatizzate:
a) le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto
l’ottantesimo anno di eta’;
b) le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori
ai sensi dell’art. 5, comma 4 del T.U.
3. Dell’avvenuta eliminazione non e’ data comunicazione all’ufficio
che ha effettuato l’iscrizione.
4. Il sistema conserva ai sensi dell’art. 3, comma 4, solo a fini
statistici, in modo anonimo, i dati eliminati.

Art. 21.
Eliminazione delle iscrizioni di competenza dell’ufficio iscrizione
1. L’ufficio iscrizione elimina dal sistema le iscrizioni di tutti
i provvedimenti, esclusi quelli di competenza dell’ufficio centrale.
2. A tal fine, il sistema, mediante procedure automatizzate, rende
disponibile per ciascun ufficio iscrizione l’elenco dei provvedimenti
da eliminare, ad eccezione di quelli di competenza dell’ufficio
centrale.
3. L’elenco e’ consultabile dall’ufficio iscrizione in tempo reale
attraverso le procedure rese disponibili sul sistema.
4. L’ufficio iscrizione, verificata la correttezza della
segnalazione, provvede ad eliminare fisicamente le iscrizioni dal
sistema. A seguito di tale procedura sono eliminati automaticamente
anche tutti i provvedimenti collegati. Il sistema conserva ai sensi
dell’art. 3, comma 4, solo a fini statistici, in modo anonimo, i dati
eliminati.
5. L’ufficio iscrizione competente all’eliminazione e’ individuato
ai sensi dell’art. 15, comma 2 del T.U., fatto salvo quanto disposto
dall’art. 13, comma 5, del presente decreto.

Art. 22.
Eliminazione soggetti per i quali risulta comunicato l’avvenuto
decesso
1. Sino alla completa operativita’ della trasmissione telematica
delle informazioni di cui all’art. 20, comma 4 del T.U., i Comuni
continuano a comunicare l’avvenuta morte delle persone all’ufficio
locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate.
2. Per le persone nate all’estero, o delle quali non si e’ potuto
accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l’ufficio
locale competente e’ quello presso il Tribunale di Roma.
3. Pervenuta la comunicazione dell’avvenuta morte, l’ufficio locale
competente inserisce nel sistema, senza ritardo, i dati relativi al
decesso. Il sistema attiva la procedura denominata
«eliminazione
logica» al fine di inibire sia la certificazione che
l’inserimento di
provvedimenti relativi al medesimo soggetto. Il sistema provvede ogni
quindici giorni alla eliminazione fisica dei provvedimenti, con
esclusione dei dati anagrafici.
4. Il dato anagrafico e’ eliminato definitivamente dal sistema
decorsi cinque anni dalla data dell’avvenuto decesso o comunque al
compimento dell’ottantesimo anno di eta’.

Capo IV
Servizi certificativi e visure

Art. 23.
Competenza in materia di rilascio di certificati e visure in materia
di casellario giudiziale e di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato
1. In via transitoria, fermo restando quanto previsto dall’art. 30,
comma 2, per i certificati di cui agli articoli 28 e 32 del T.U., i
servizi certificativi in materia di casellario giudiziale e di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato sono
assicurati dai soli uffici locali, ai quali sono affidati:
a) in materia di casellario giudiziale il rilascio dei:
certificati richiesti dall’interessato ex articoli 23, 24, 25 e
26 del T.U.;
certificati richiesti dal difensore ex art. 22 del T.U.;
certificati per uso elettorale ex art. 29 del T.U.;
certificati richiesti ex art. 21 del T.U., limitatamente agli
uffici che esercitano la giurisdizione penale e di quelli del
pubblico ministero non collegati alla RUG, e fatto salvo quanto
previsto dall’art. 25, comma 10;
certificati di cui all’art. 37 del T.U.;
b) in materia di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato il rilascio dei:
certificati richiesti dall’ente interessato ex art. 31 del
T.U.;
certificati richiesti ex art. 30 del T.U., limitatamente agli
uffici che esercitano la giurisdizione penale e di quelli del
pubblico ministero non collegati alla RUG, e fatto salvo quanto
previsto dall’art. 25, comma 10.
2. In via transitoria ed in attesa dell’acquisizione dei dati
pregressi, nei certificati di cui alla lettera b) del comma 1 sono
riportati con apposita avvertenza i provvedimenti giudiziari indicati
nell’art. 9 del T.U. divenuti definitivi a partire dalla data di
efficacia del presente decreto.
3. In via transitoria, sono competenti a consentire la visura di
cui all’art. 33 del T.U. i soli uffici locali.
4. Con separato decreto dirigenziale sono stabilite le regole
tecniche di funzionamento relative ai servizi certificativi degli
uffici territoriali e la relativa data di attivazione, nel rispetto
di criteri di gradualita’ e tenuto conto dello stato di avanzamento
del progetto per la realizzazione di punti di accesso per i servizi
ai cittadini presso gli uffici del giudice di pace.
5. Con separato decreto dirigenziale sono stabilite le regole
tecniche di funzionamento relative ai servizi certificativi degli
uffici locali presso i tribunali per i minorenni e la relativa data
di attivazione.

Art. 24.
Disposizioni transitorie in materia di certificazione del casellario
dei carichi pendenti e dell’anagrafe dei carichi pendenti degli
illeciti amministrativi dipendenti da reato
1. In via transitoria, in attesa della realizzazione delle funzioni
di interconnessione telematica con i sistemi fonte, la certificazione
dei carichi pendenti in materia di casellario e di illeciti
amministrativi dipendenti da reato e’ assicurata, su base locale,
dagli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali in
conformita’ alle disposizioni del pubblico ministero secondo le
modalita’ finora osservate.

Art. 25.
Certificato del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato acquisito dall’autorita’
giudiziaria ai sensi degli articoli 21, 30 e 39 del T.U.
1. La consultazione del sistema ai sensi dell’art. 39 del T.U. per
l’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30 da parte
degli uffici che esercitano la giurisdizione penale e di quelli del
pubblico ministero, purche’ collegati alla RUG, e’ assicurata dal
sistema, in via transitoria, in attesa della realizzazione delle
funzioni di interconnessione telematica con i sistemi fonte,
limitatamente al certificato del casellario giudiziale e
dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,
secondo le modalita’ tecnico-operative di seguito indicate.
2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono acquisite attraverso la
stampa delle iscrizioni estratte direttamente dal sistema al nome di
un determinato soggetto o ente e sottoscritte dal responsabile del
servizio designato in ciascun ufficio giudiziario dal dirigente.
3. La produzione del certificato e’ subordinata all’inserimento del
numero e dell’anno del registro generale in dotazione all’ufficio
giudiziario presso il quale e’ incardinata la fase o lo stato del
procedimento/processo che riguarda l’intestatario del certificato.
4. Le certificazioni di cui al comma 1 recano, tra l’altro,
l’indicazione dell’autorita’ giudiziaria richiedente, il numero
progressivo del certificato, l’elenco totale delle iscrizioni ovvero
l’attestazione NULLA, l’indicazione della data e dell’ora
dell’estrazione, la dicitura «Il responsabile del servizio
certificativo», al di sotto della quale il responsabile
appone la
firma.
5. Nei certificati di cui agli articoli 21 e 30 del T.U. sono
riportati, senza efficacia certificativa e con apposita avvertenza,
anche i provvedimenti che risultano nel sistema ancora in fase di
lavorazione e i provvedimenti provvisori.
6. In conformita’ ai principi contenuti negli articoli 41 e
seguenti del T.U., e’ assicurata la tenuta, presso ogni ufficio
giudiziario, del registro informatizzato di cui all’art. 10, comma 2,
lettera b).
7. Il registro di cui al comma precedente e’ consultabile da parte
di tutti gli utenti dell’ufficio giudiziario abilitati ad accedere al
sistema per l’acquisizione dei certificati di cui al comma 1.
8. In considerazione delle particolari esigenze di segretezza che
caratterizzano le attivita’ di indagine, negli uffici giudiziari
requirenti abilitato alla consultazione del registro di cui al
comma 6 e’ solo l’utente responsabile, a cio’ designato dal
dirigente.
9. L’acquisizione diretta dal sistema di tutte le iscrizioni
esistenti riferite a soggetti minori degli anni 18 e’ riservata
esclusivamente agli organi giudiziari di cui all’art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
10. In via transitoria e fatto salvo quanto stabilito all’art. 23,
comma 1, per gli uffici non collegati alla RUG, per un periodo di un
anno dalla data di efficacia del presente decreto, il direttore
generale della giustizia penale puo’, su richiesta motivata del
dirigente, autorizzare l’acquisizione dei certificati di cui agli
articoli 21 e 30 del T.U. per il tramite degli uffici locali.

Art. 26.
Modalita’ per la richiesta del certificato del casellario giudiziale
e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato da
parte dell’interessato
1. La persona o l’ente interessato ha diritto di ottenere i
certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 29 e 31 del T.U., senza
motivare la richiesta, presso qualsiasi ufficio locale.
2. I certificati di cui al comma 1 sono prodotti attraverso la
stampa delle iscrizioni estratte direttamente dal sistema al nome di
un determinato soggetto o ente e sottoscritte dal responsabile del
servizio designato in ciascun ufficio giudiziario dal dirigente.
3. La richiesta e’ redatta in forma scritta e conservata agli atti
dell’ufficio, per anni cinque, esclusivamente ai fini
dell’applicazione della disciplina di cui al presente decreto.
4. L’identita’ dell’interessato e’ verificata mediante esibizione o
allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona
che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della
procura, ovvero una delega sottoscritta in presenza di un incaricato
o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se
l’interessato e’ un ente, la richiesta e’ avanzata dalla persona
fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. I certificati di cui al comma 1 recano, tra l’altro,
l’indicazione dell’ufficio locale, il numero progressivo del
certificato, l’elenco delle iscrizioni menzionabili ovvero
l’attestazione NULLA, l’indicazione della data e dell’ora
dell’estrazione, la dicitura «Il responsabile del servizio
certificativo», al di sotto della quale il responsabile
appone la
firma.
6. Con separato decreto dirigenziale sono stabilite le regole
procedurali di carattere tecnico operativo per consentire agli
interessati di effettuare le richieste di rilascio dei certificati di
cui al comma 1 per via telematica secondo quanto previsto dall’art.
38, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni.

Art. 27.
Modalita’ per la richiesta della visura da parte della persona o
dell’ente interessato
1. La visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale da parte
della persona interessata continua ad essere regolata dalle
disposizioni di cui al decreto dirigenziale 1° agosto 2005.
2. Le disposizioni di cui al decreto dirigenziale indicato al
comma 1 si applicano, ove compatibili, anche alla visura delle
iscrizioni nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato da parte dell’ente interessato. In tal caso, la richiesta e’
avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi
statuti od ordinamenti.
3. Per persona o ente interessato si intende il soggetto cui si
riferiscono le iscrizioni presenti nel sistema.

Art. 28.
Istruzioni per il rilascio dei certificati nel caso di errori ovvero
di dati incompleti o mancanti riscontrati dal sistema o segnalati
dall’interessato
1. Se nel certificato prodotto dal sistema sono rilevati errori
ovvero dati incompleti o mancanti, il responsabile dell’ufficio
locale ne rilascia attestazione all’interessato, secondo le
indicazioni riportate nel modello approvato dal direttore generale
della giustizia penale, su proposta del direttore del casellario
centrale, e segnala per iscritto la questione all’ufficio competente
ai sensi degli articoli 12 e seguenti, che senza ritardo adotta gli
interventi o promuove le iniziative necessarie per la soluzione del
problema, e ne comunica gli esiti all’ufficio locale.
2. Se l’errore non consente la stampa del certificato, il
responsabile dell’ufficio locale ne rilascia attestazione
all’interessato, secondo le indicazioni riportate nel modello
approvato dal direttore generale della giustizia penale, su proposta
del direttore dell’ufficio centrale, e segnala la questione
all’ufficio centrale, che senza ritardo adotta gli interventi o
promuove le iniziative necessarie per la soluzione del problema, e ne
comunica gli esiti all’ufficio locale.
3. Il responsabile dell’ufficio locale al termine della procedura
di correzione o integrazione dei dati informa l’interessato della
disponibilita’ del certificato.
4. La procedura di cui ai commi precedenti e’ osservata, in quanto
applicabile, anche nel caso in cui la presenza di errori ovvero di
dati incompleti o mancanti e’ rilevata dall’ufficio giudiziario che
procede alla consultazione diretta del sistema. L’Ufficio competente
ai sensi degli articoli 12 e seguenti adotta senza ritardo gli
interventi o promuove le iniziative necessarie per la soluzione del
problema e ne comunica gli esiti all’ufficio giudiziario segnalante.

Art. 29.
Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati
di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002
1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all’art. 4, commi 1 e 2
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del
2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati di cui agli
articoli 24, 25 e 27 del T.U., e sono eliminate secondo le previsioni
dell’art. 5, comma 2, lettere e), f), g) ed h), del T.U.,
limitatamente alle sentenze passate in giudicato dopo la data di
pubblicazione del suddetto decreto legislativo.

Art. 30.
Consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e
dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell’art. 39 del T.U.
1. La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni
pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell’art. 39 del
T.U., consentita dalle vigenti disposizioni legislative o
regolamentari, e’ effettuata, per via telematica ed a fronte di
richieste specifiche e puntuali, mediante tempestiva attestazione o
certificazione.
2. Con separato decreto dirigenziale sono individuate le modalita’
tecnico operative per consentire la consultazione del sistema da
parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici
servizi ai sensi dell’art. 39 del T.U., tenuto conto anche di quanto
previsto dall’art. 54, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
3. In attesa dell’adozione del decreto dirigenziale di cui al
comma 2, continua ad applicarsi in via transitoria il decreto
dirigenziale emanato in data 11 febbraio 2004, anche ai fini
dell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 del
T.U. e della procedura di certificazione denominata
«massiva».
4. Nel decreto dirigenziale emanato in data 11 febbraio 2004 le
parole: «L’ufficio locale del casellario cura che su ogni
richiesta
siano apposti il numero di protocollo e la data di arrivo della
stessa nella sede giudiziaria.» sono sostituite dalle parole:
«L’ufficio locale del casellario cura che nella richiesta di
certificato effettuata sul sistema siano indicati il numero e la data
del protocollo.».

Capo V
Disposizioni finali e abrogazioni

Art. 31.
Comunicazioni relative al cambiamento o alla rettifica dei dati
anagrafici – Modalita’ di gestione
1. Alla variazione dei dati memorizzati nel sistema, a seguito del
cambiamento o della rettifica dei dati anagrafici, provvede senza
ritardo, su comunicazione da parte dei comuni, l’ufficio locale nel
cui ambito territoriale e’ nata la persona cui e’ riferita
l’iscrizione ovvero l’ufficio locale presso il Tribunale di Roma, per
le persone nate all’estero, o delle quali non e’ stato accertato il
luogo di nascita nel territorio dello Stato.
2. A seguito della variazione effettuata ai sensi del comma 1 tutti
i provvedimenti gia’ iscritti al nome del soggetto originario sono
riferiti al nuovo soggetto. Il sistema gestisce un’anagrafica di
richiamo in cui l’ufficio locale riporta i dati anagrafici originari
ed annota gli estremi del provvedimento che ne ha disposto il
cambiamento o la rettifica.

Art. 32.
Modalita’ per la trasmissione dei dati relativi a decisioni
riguardanti cittadini stranieri
1. In applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di
reciprocita’ e, in quest’ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni
di legge, l’ufficio centrale fornisce alle competenti autorita’
straniere, su supporto cartaceo o magnetico, i dati relativi a
decisioni riguardanti cittadini stranieri, estratti dal sistema con
cadenza mensile.
2. L’estratto riporta i dati indicati nel modello approvato dal
direttore generale della giustizia penale, su proposta del direttore
dell’ufficio centrale.

Art. 33.
Certificato di emergenza
1. Nel caso di totale o parziale non operativita’ del sistema,
l’ufficio centrale attiva le procedure di cui all’art. 4, comma 4,
per garantire la continuita’ dei servizi certificativi.

Art. 34.
Disposizioni particolari relative ai collaboratori di giustizia
1. Nel caso di cambiamento delle generalita’ di un collaboratore di
giustizia, continuano ad essere applicate le modalita’ finora
osservate che prevedono, a seguito di comunicazione del servizio
centrale di protezione e con modalita’ idonee a garantire la
segretezza delle informazioni, l’iscrizione nel sistema a cura
dell’ufficio locale di Roma delle risultanze del casellario
giudiziale, riferendole alle nuove generalita’.

Art. 35.
Migrazione
1. Con l’avvio in esercizio del nuovo sistema e’ dismesso il
precedente sistema informativo del casellario giudiziale, d’ora in
poi «sistema dismesso».
2. I dati relativi ai soggetti e ai provvedimenti presenti nel
sistema dismesso sono trasferiti nel nuovo sistema mediante una
procedura informatizzata denominata migrazione. Per i dati migrati
resta fermo quanto stabilito all’art. 13, comma 4.
3. Non sono oggetto di trasferimento i dati relativi ai soggetti
che hanno compiuto l’ottantesimo anno di eta’ e i provvedimenti da
eliminare ai sensi dell’art. 5 del T.U., salvo quanto disposto per le
finalita’ statistiche agli articoli 20, comma 4 e art. 21, comma 4
del presente decreto. L’ufficio centrale comunica i dati non migrati,
ai fini del controllo della corretta eliminazione, all’ufficio locale
nel cui ambito territoriale e’ nata la persona cui e’ riferita
l’iscrizione ovvero all’ufficio locale presso il Tribunale di Roma,
per le persone nate all’estero, o delle quali non e’ stato accertato
il luogo di nascita nel territorio dello Stato.
4. Ai sensi dell’art. 22, commi 3 e 4, sono migrati i soli dati
anagrafici relativamente ai soggetti di cui risulta annotata nel
sistema dismesso la notizia dell’avvenuta morte.
5. I dati relativi agli uffici e agli utenti presenti nel sistema
dismesso sono trasferiti sul nuovo sistema con gli stessi profili di
autorizzazione, salvo eventuali richieste di variazioni all’ufficio
centrale da parte degli uffici interessati.
6. I provvedimenti che contengono errori o trasferiti con errori
non sono certificabili e sono comunicati a cura dell’ufficio centrale
per la correzione all’ufficio locale nel cui ambito territoriale e’
nata la persona cui e’ riferita l’iscrizione ovvero all’ufficio
locale presso il Tribunale di Roma, per le persone nate all’estero, o
delle quali non e’ stato accertato il luogo di nascita nel territorio
dello Stato.

Art. 36.
Procedure per l’utilizzazione del codice fiscale e per l’adozione di
un codice identificativo sulla base delle impronte digitali
1. Con separato decreto sono disciplinate, ai sensi dell’art. 46
del T.U., le procedure per l’utilizzazione del codice fiscale e per
l’adozione di un codice identificativo basato sul sistema per
l’identificazione automatica delle impronte digitali operante presso
il casellario centrale d’identita’ del servizio di polizia
scientifica del Ministero dell’interno.

Art. 37.
Manuale utente
1. E’ istituito un manuale utente, disponibile sul sistema, a
supporto delle attivita’ previste dal presente decreto.

Art. 38.
Distruzione schede cartacee
1. Le schede cartacee di cui alla previgente disciplina in materia
di casellario giudiziale sono conservate per dodici mesi dalla data
di efficacia del presente decreto, osservate le cautele necessarie
per impedire l’accesso ai dati in esse contenuti da parte di soggetti
non autorizzati.
2. Effettuati gli opportuni controlli a campione dei dati migrati
nel nuovo sistema mediante la procedura informatizzata indicata
all’art. 35, si procede alla distruzione delle schede cartacee di cui
al comma 1 secondo le modalita’ individuate con separato decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia.

Art. 39.
Attivita’ di monitoraggio da parte dell’ufficio centrale
1. L’ufficio centrale provvede periodicamente e attraverso appositi
strumenti di controllo al costante monitoraggio dei tempi di
iscrizione dei dati nel sistema, al fine di individuare gli
scostamenti rispetto alla tempistica indicata dall’art. 18, comma 5,
e promuovere le misure necessarie per prevenire e rimuovere eventuali
irregolarita’.

Art. 40.
Attivazione polo secondario
1. Al fine di consentire, nella fase iniziale di avvio del sistema,
una puntuale verifica del corretto funzionamento delle attivita’ di
replicazione e protezione dei dati, il polo secondario di cui
all’art. 3, comma 3, e’ attivato nella sede del sito primario e
trasferito nella sede di Napoli entro novanta giorni dalla data di
efficacia del presente decreto.

Art. 41.
Abrogazioni
1. Dalla data di efficacia del presente decreto sono abrogati i
decreti dirigenziali emanati in data 1° aprile 2003 e
pubblicati sul
Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 8 del 30 aprile
2003.

Art. 42.
Norma finale
1. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dalla data
di avvio in esercizio del nuovo sistema informativo del casellario
giudiziale, di cui sara’ dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

Il direttore generale
della giustizia penale
Saragnano

Il direttore generale
per i sistemi informativi automatizzati
Brescia

Redazione

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