La regolarita’ contributiva e il DURC ex art.38 c.1 lett.i) del Codice Contratti

La mera esistenza di partite di debito nei confronti dell’INPS o dell’INAIL non implica automaticamente l’irregolarità contributiva implicante esclusione dalla gara e/o revoca dell’eventuale aggiudicazione.

E dunque, un certificato DURC che attesta l’irregolarità contributiva di una impresa, non comporta automatica revoca dell’aggiudicazione provvisoria.

L’articolo 38, comma 1, lettera i), richiede infatti la sussistenza di “violazioni gravi”, per cui la semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé all’esclusione dell’impresa risultata non in regola (anche perché il documento di che trattasi non specifica nulla a proposito della definitività dell’accertamento).

Assume, pertanto, preminente rilevanza l’attività di verifica che l’amministrazione deve effettuare, anche in contraddittorio con l’impresa, per valutare sia la gravità dell’inadempimento, una volta chiarita l’incontestabilità del relativo accertamento, sia che l’eventuale adempimento non sia intervenuto successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ed infatti, poichè l’inadempimento agli obblighi di contribuzione deve essere stato definitivamente accertato, laddove l’impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono previdenziale o infine, abbia ottenuto una rateizzazione del debito, la stessa deve essere considerata in regola con gli obblighi contributivi.

È tuttavia essenziale a tal fine che il concorrente provi di aver presentato ricorso o di aver beneficiato di tali misure entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

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Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Deliberazione n. 28 del 6 febbraio 2007

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’impresa Belprin s.r.l. – S.A. Comune di Frattaminore – servizio di refezione scolastica anni scolastici 2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009.

Il Consiglio
Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 2 agosto 2006 il Comune di Frattaminore ha inviato alla G.U.C.E. il bando per l’affidamento a pubblico incanto del servizio indicato in oggetto, pubblicato sulla G.U.R.I. il 7 agosto 2006. Il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 2 ottobre 2006.

L’appalto è stato provvisoriamente aggiudicato nella seduta del 27.11.2006 alla impresa Belprin s.r.l..

In data 11 gennaio 2007 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto con la quale l’Impresa istante lamenta la revoca dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in questione, assunta dalla S.A. sulla base della mancata conferma, in sede di verifica della documentazione presentata in gara, della dichiarazione in ordine alla regolarità contributiva dell’impresa.

Come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 1/2007 del Comune di Frattaminore, acquisita nel corso dell’istruttoria procedimentale, la S.A. ha effettuato presso lo Sportello Unico Previdenziale la richiesta di regolarità, ai fini del DURC, dell’impresa Belprin s.r.l.: il DURC rilasciato in data 18.12.2006 attesta che alla data del 27 novembre 2006 l’impresa non era in regola con il versamento dei contributi INPS.

Pertanto, con la citata determinazione, vista la deliberazione di questa Autorità n. 89/2006, la S.A. ha disposto la revoca dell’aggiudicazione provvisoria.

Ritenuto in diritto

Preliminarmente si fa presente che con deliberazione n. 89 del 28 novembre 2006, l’Autorità ha espresso parere per la soluzione di una controversia, analoga al caso di specie, ma riferita ad un appalto di lavori pubblici disciplinato dall’allora vigente legge 109/1994 e dall’articolo 75, comma 1, lettera e) del d.P.R. 554/1999, ritenendo legittima la revoca dell’aggiudicazione definitiva in presenza di un DURC dal quale risulti in via definitiva l’irregolarità contributiva.

L’avviso espresso dall’Autorità è stato, inoltre, nel senso che, sulla base della normativa di settore e della giurisprudenza amministrativa, l’impresa che partecipa ad una gara d’appalto deve dimostrare la sussistenza e la persistenza del possesso del requisito di regolarità contributiva.

L’orientamento sopra espresso trova applicazione anche alla fattispecie in esame, relativa all’ambito dei servizi pubblici e disciplinata dal d.Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera i) del citato decreto, sono esclusi dalla partecipazione agli appalti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

Sulla problematica sono state emesse recenti pronunce da parte del Giudice amministrativo (TAR Lazio, Latina 19.1.2007 n. 45; TAR Puglia, Lecce, 30.12.2006 n. 6104) e della Corte di Giustizia C.E., (C-226/04 e C-228/04) le cui argomentazioni contribuiscono a definire in maggior dettaglio la problematica in oggetto.

Nel ribadire l’orientamento costante secondo il quale l’impresa deve essere in regola con gli obblighi contributivi fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione ovvero di presentazione delle offerte in caso di procedura aperta, essendo irrilevanti eventuali adempimenti tardivi, è stato ritenuto che l’inadempimento agli obblighi di contribuzione deve essere stato definitivamente accertato, il che significa che, laddove l’impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono previdenziale o infine, abbia ottenuto una rateizzazione del debito, la stessa deve essere considerata in regola con gli obblighi contributivi.

È tuttavia essenziale che il concorrente provi di aver presentato ricorso o di aver beneficiato di tali misure entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara ovvero di presentazione delle offerte in caso di procedura aperta.

Inoltre, tenuto conto che il citato articolo 38, comma 1, lettera i), richiede la sussistenza di “violazioni gravi”, “la semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé all’esclusione dell’impresa risultata non in regola (anche perché il documento di che trattasi non specifica nulla a proposito della definitività dell’accertamento)”. (TAR Puglia, n. 6104/2006 cit.)

Assume, pertanto, preminente rilevanza l’attività di verifica che l’amministrazione deve effettuare, anche in contraddittorio con l’impresa, per valutare sia la gravità dell’inadempimento, una volta chiarita l’incontestabilità del relativo accertamento, sia che l’eventuale adempimento non sia intervenuto successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Giova ribadire che “la mera esistenza di partite di debito nei confronti dell’INPS o dell’INAIL non implica automaticamente l’irregolarità contributiva implicante esclusione dalla gara e/o revoca dell’eventuale aggiudicazione”. (TAR Lazio, n. 45/2007 cit.)

Nel caso di specie, la S.A. deve quindi valutare la veridicità della dichiarazione di regolarità contributiva prodotta in sede di gara, tenendo ferma la data del 2 ottobre 2006 (scadenza del termine per la presentazione delle offerte), non solo prendendo atto di quanto emerge dal certificato DURC che “fotografa” la situazione dell’impresa ad una determinata data dal punto di vista dei versamenti, ma anche se a quella data aveva in corso una sanatoria, una rateizzazione ovvero un ricorso giurisdizionale o amministrativo. Infatti il certificato DURC prodotto dall’impresa istante, rilasciato in data 16.1.2007, attesta che al 5 gennaio 2007 la stessa risulta in regola con i versamenti.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio
ritiene che:

– un certificato DURC che attesta l’irregolarità contributiva di una impresa, non comporta automatica revoca dell’aggiudicazione provvisoria;

– la S.A. deve verificare, anche in contraddittorio con l’impresa, se la stessa, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono previdenziale o infine, abbia ottenuto una rateizzazione del debito, nel qual caso deve essere considerata in regola con gli obblighi contributivi.

Il Presidente Relatore
Alfonso M. Rossi Brigante

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 8 Febbraio 2007

Redazione

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