E’ al Senato il Bersani – ter

Dopo l’approvazione della Camera dei deputati (n. 2272-bis AC, approvato il 13 giugno 2007 scorso), il Bersani-ter approda ora al Senato.

Di seguito il testo ora all’esame.

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Atti del Senato

Disegno di legge n. 1644/AS

“Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale”

Capo I
LIBERALIZZAZIONE DELL’ESERCIZIO DI TALUNE IMPRESE E PROFESSIONI

Art. 1.
(Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali e alla prestazione di servizi)

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all’acquisto di prodotti e di servizi sul territorio nazionale e alle attività di distribuzione commerciale e di servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e di servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, tributarie in materia di accisa, igienico-sanitarie, di quelle a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza e di sicurezza stradale, ambientale e nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione degli incendi, e ferma restando la distinzione fra settore merceologico alimentare e non alimentare. Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti.

2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i princìpi della concorrenza, nonché una maggiore possibilità di accesso al servizio da parte del consumatore, l’installazione e l’attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima tra impianti o tra impianti ed esercizi né a contingentamenti numerici.
3. Le regioni, nell’ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, a favorire la riqualificazione e l’ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti e una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore, e a promuovere la diffusione di carburanti eco-compatibili e l’efficienza energetica anche nei nuovi impianti, nonché i criteri per la regolamentazione degli orari, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Al fine di agevolare l’utilizzo del gas metano per autotrazione, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di vettoriamento attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante, tenendo conto della sua specificità. Al fine di assicurarne l’estensione in modo equilibrato sul territorio nazionale, le regioni possono prevedere specifici criteri di indirizzo.

Art. 2.
(Dispensazione dei medicinali esclusi dall’assistenza farmaceutica)

1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell’articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell’ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall’autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell’articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere dispensati i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono essere dispensati i medicinali, come prescritto dal comma 3 del presente articolo, nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico sia di chiusura.
5. È abrogata ogni norma incompatibile con quanto disposto dal presente articolo.

Art. 3.
(Misure per la liberalizzazione delle attività di produzione e trasformazione alimentare)

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all’acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, subordinatamente al possesso dei requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 4.
(Riduzione compensativa dell’accisa sui prodotti energetici)

1. Per la tutela del cittadino consumatore, senza oneri per il bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze, le aliquote dell’accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio.

2. Il decreto di cui al comma 1:

a) è adottato se il prezzo internazionale del petrolio greggio aumenta di oltre due punti percentuali rispetto al valore di riferimento previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria;

b) non può essere adottato se il prezzo internazionale del petrolio greggio abbia avuto, nel bimestre precedente, una diminuzione nei limiti previsti dalla lettera a);
c) prevede che l’eventuale compensazione non si applica in tutti i settori che applicano l’accisa in regime agevolato;
d) assicura che le eventuali variazioni di cui al comma 1 siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.

Art. 5.
(Eliminazione di vincoli in materia di chiusura domenicale e festiva per le attività di panificazione)

1. Al fine di favorire la promozione di condizioni di pari opportunità e un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione, nonché di assicurare ai consumatori una più ampia accessibilità ai relativi prodotti, all’attività di panificazione si applicano gli articoli 11, commi 4 e 5, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il secondo periodo dell’articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso.

Art. 6.
(Attività di intermediazione commerciale e di affari)

1. Sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti:

a) agente di affari in mediazione;

b) agente immobiliare;
c) agente d’affari;
d) agente e rappresentante di commercio;
e) mediatore marittimo;
f) raccomandatario marittimo.

2. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura verificano il possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.
4. Per l’attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d’affari di cui al comma 1, lettera c), con esclusione di quelle relative al recupero di crediti e ai pubblici incanti, per le quali resta ferma l’applicazione dell’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che l’attività di recupero crediti stragiudiziale sia svolta dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalle società incluse nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni.
6. Per l’attività di agente o rappresentante di commercio, in attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, è soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.
7. Per l’attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.
8. Per l’attività di spedizioniere è soppresso l’elenco autorizzato di cui all’articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
9. Per l’attività di raccomandatario marittimo è soppresso l’elenco interprovinciale di cui all’articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla suddetta data di entrata in vigore, sono disciplinate le modalità di trascrizione dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui al presente articolo nel registro delle imprese e nel REA, nonché le nuove procedure di iscrizione per i nuovi operatori, in modo da garantire l’invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.
11. Resta fermo, per coloro che svolgono o intendono svolgere le attività di cui al comma 1 del presente articolo, l’obbligo di iscriversi all’ente di cui all’articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.
12. Le imprese di spedizione non rientrano tra le agenzie di affari di cui all’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 7.
(Misure in materia di attività di farmacia)

1. I commi secondo, ottavo, nono e decimo dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. All’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale».
3. Al dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Art. 8.
(Misure per la distribuzione del GPL)

1. Dopo l’articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. – (Misure per la distribuzione di GPL). – 1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di GPL, per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l’opzione tra l’acquisto, la locazione e il comodato dello stesso, ma non possono comunque vincolare gli utenti all’acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.

2. I contratti di cui al comma 1 devono prevedere la facoltà per l’utente di modificare l’opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi e di acquisire in locazione o riscattare il serbatoio, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, nel rispetto dei parametri massimi fissati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. Nel caso in cui l’utente opti per l’acquisto del serbatoio, i contratti di fornitura di GPL non possono avere durata superiore a un anno e non possono prevedere l’acquisto del prodotto in regime di esclusiva.
4. Nel caso in cui l’utente opti per la locazione o il comodato del serbatoio, i contratti di fornitura di GPL non possono avere durata superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell’opzione di acquisto o di locazione del serbatoio ai sensi dei commi 1 e 2, nonché le modalità di acquisto del prodotto, fermo restando, in caso di locazione, il divieto del regime di esclusiva.
5. I contratti di fornitura di GPL, nei casi di cui al comma 4, sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salva disdetta da comunicare almeno trenta giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta, la ditta proprietaria ha il diritto o, se richiesta, l’obbligo di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d’uso.
6. I commi 7 e 8 dell’articolo 18 non si applicano nel caso in cui l’utente opti per l’acquisto o la locazione del serbatoio.
7. Nel caso di locazione o comodato del serbatoio ai sensi del comma 4, le aziende distributrici assicurano la prestazione dei servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, secondo i termini indicati nella normativa tecnica di riferimento e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nel caso di acquisto del serbatoio, fermo restando l’obbligo di rilascio della prescritta certificazione da parte dell’installatore, l’installazione del serbatoio e la relativa manutenzione, ove il contratto non preveda altrimenti, sono a carico del proprietario, che può richiedere la predetta certificazione ad uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, e successive modificazioni, a spese del soggetto eventualmente inadempiente.
8. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell’articolo 1419 del codice civile, fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) l’articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione;

b) i commi 7 e 8 dell’articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128;
c) ogni norma di legge o di regolamento statali in contrasto con l’articolo 16-bis del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 9.
(Disposizioni in materia di servizi idrici)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell’uso delle acque, fino all’emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, non possono essere disposti nuovi affidamenti a soggetti privati. La titolarità delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche è assegnata ad enti pubblici.

2. Nell’ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1 sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, predispone e trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all’effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell’equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell’eliminazione delle dispersioni, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano.

Art. 10.
(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili)

1. Il Ministro dei trasporti, ogni sei mesi, presenta alle Camere una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:

a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;

b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all’utenza, minori costi per i consumatori;
c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un’effettiva liberalizzazione nel settore;
e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un’effettiva concorrenzialità del mercato.

Art. 11.
(Modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in materia di trasparenza delle tariffe nel settore dei trasporti e di vendita di biglietti aerei nelle aree aeroportuali)

1. All’articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «aeree» è sostituita dalle seguenti: «dei contratti di trasporto» e le parole: «di voli aerei» sono sostituite dalle seguenti: «di servizi di trasporto»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. È consentito alle compagnie aeree di vendere all’interno delle aree aeroportuali i biglietti invenduti delle proprie tratte utilizzando la formula commerciale denominata last minute, garantendo adeguata informazione all’utenza.»;
c) alla rubrica, la parola: «aeree» è sostituita dalle seguenti: «di trasporto».

Art. 12.
(Introduzione dell’articolo 25-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie aeree)

1. Dopo l’articolo 25 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. – (Pubblicità delle tariffe aeree). – 1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie aeree che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia aerea separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse aeroportuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci».

Art. 13.
(Misure in materia di trasporto ferroviario)

1. Fino alla costituzione dell’Autorità dei trasporti e all’adozione da parte di quest’ultima dei criteri di indirizzo e dei parametri di valutazione in materia di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come da ultimo modificato dal presente articolo, il Ministero dei trasporti, nell’ambito dei compiti istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali presenti a legislazione vigente, vigila sul rispetto delle condizioni di non discriminazione e di apertura alla concorrenza da parte del gestore nell’assegnazione di capacità ferroviaria ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003.

2. Il Ministero dei trasporti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un’indagine conoscitiva, nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui al comma 1, sul trasporto ferroviario di viaggiatori e di merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l’equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, attraverso le possibili azioni di accrescimento dell’efficienza da attuare. Entro tre mesi dal termine indicato nel primo periodo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa audizione delle parti sociali e sindacali che lo richiedono e acquisito il parere che le competenti Commissioni parlamentari possono rendere entro trenta giorni dalla richiesta, individua i contratti comportanti oneri di servizio e le ulteriori misure necessarie ad assicurare il carattere di universalità del servizio di trasporto ferroviario. Il Ministero dei trasporti affida i contratti di servizio pubblico secondo le modalità e le procedure definite dall’articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166, come da ultimo modificato dal presente articolo. Per l’anno 2007 si intende prorogato l’attuale regime contrattuale.
3. All’articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida mediante procedure concorsuali, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, nonché le compensazioni spettanti alla società fornitrice. In applicazione dello schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999, i contratti prevedono altresì determinati livelli di prestazione del servizio e modalità di compensazione in caso di mancato raggiungimento degli stessi, tenendo conto dei valori medi applicati in sede internazionale.

3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l’amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. All’articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: «, i contratti di servizio» sono soppresse.
3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008 i servizi ferroviari di interesse locale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti, in attesa dell’adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e province, previa intesa con le stesse. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse di cui al fondo previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3-ter. I contratti di cui al comma 2 devono recare in allegato una carta dei servizi, con l’indicazione dei livelli quantitativi e qualitativi minimi, la cui violazione deve comportare forme di ristoro in favore degli utenti, e devono prevedere lo svolgimento di indagini di mercato sulla soddisfazione degli utenti, svolte a cura e spese del gestore dei servizi secondo modalità concordate con il Ministero dei trasporti».

4. All’articolo 4 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le imprese ferroviarie di cui al comma 1 sono libere di disciplinare le modalità di fornitura e commercializzazione dei servizi, con esclusione dei servizi forniti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni».
5. All’articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. La valutazione della capacità finanziaria è condotta sulla base di un piano pluriennale di attività che specifica il programma degli investimenti e le risorse finanziarie che li sostengono. Il piano è corredato delle informazioni previste dalla normativa comunitaria.

5-ter. Ai fini della valutazione della capacità finanziaria dei nuovi operatori l’Autorità dei trasporti, nell’ambito dei compiti istituzionali, a seguito di un’indagine conoscitiva di mercato, disciplina le modalità attraverso cui gli stessi devono dimostrare di essere in grado di fare fronte agli investimenti previsti dal piano pluriennale di attività, potendo anche prevedere, ove ritenuto necessario, che il capitale sociale dell’impresa richiedente debba essere almeno pari a una quota del valore degli investimenti previsti per il primo anno di operatività dal piano pluriennale di attività di cui al comma 5-bis».

6. All’articolo 9 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministro dei trasporti verifica altresì la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all’articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all’estero o di loro controllate».
7. All’articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato»;

b) ai commi 2, 3 e 4, le parole: «nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato».

8. All’articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell’accesso e dell’utilizzo equo e non discriminatorio dell’infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, sono stabiliti il canone dovuto per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all’articolo 20. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «di circolazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di gestione d’infrastruttura forniti»;

c) al comma 10, le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006,» sono soppresse.

9. All’articolo 23 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle tracce orarie richieste» sono inserite le seguenti: «e dei servizi connessi»;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «a ciascuna tratta o linea ferroviaria» sono inserite le seguenti: «o impianto»;
c) al comma 5, terzo periodo, le parole: «, e comunque non superiore a dieci anni,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un periodo superiore a dieci anni è possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l’oggetto di impegni contrattuali.»;
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «sotto forma di tracce orarie» sono inserite le seguenti: «e dei servizi connessi».

10. All’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le parole: «sotto forma di tracce orarie» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: «sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi, di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 20, necessari all’effettivo espletamento del servizio».

11. All’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole: «sotto forma di tracce orarie» sono inserite le seguenti: «e dei servizi connessi».
12. All’articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui siano sopravvenute modifiche nella configurazione societaria dei soggetti di cui al primo periodo e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllo da parte di un altro soggetto, il Ministro verifica la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui al primo periodo, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all’estero o di loro controllate».
13. L’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.
14. Con decreto del Ministro dei trasporti sono definite condizioni e modalità operative per l’attuazione di quanto previsto dal comma 13. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti di cui al presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 13.
15. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell’articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166, che residuano dall’attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo 38 sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 13 del presente articolo.

Art. 14.
(Misure in materia di trasporto pubblico locale innovativo)

1. Gli enti locali, ai fini dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l’innovazione del settore del trasporto locale, possono prevedere il rilascio di autorizzazioni in favore dei soggetti individuati alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo. Per trasporto pubblico locale innovativo si intende la diffusione di servizi collettivi e condivisi diretti a specifiche categorie di utenti, con obblighi di servizio e tariffe differenziate. I comuni possono favorire: l’alternativa all’automobile con l’utilizzo di mezzi pubblici ecologici; la sostituzione, con incentivi, dei veicoli per servizio ad uso multiplo con mezzi ecologici; il trasporto per categorie disagiate; la condivisione dei veicoli ecologici.

2. I comuni possono favorire la diffusione del trasporto pubblico locale innovativo mediante l’incentivazione dei servizi di cui al comma 1 attraverso l’utilizzo di veicoli ecologici.
3. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, individua le specifiche categorie di utenti alle quali si rivolgono i servizi di trasporto pubblico locale innovativo e fissa i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi medesimi.
4. I comuni, sentite le associazioni di rappresentanza degli utenti e degli operatori del settore, predispongono una carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo, concernente le prestazioni dei servizi di cui al comma 1 e recante, tra l’altro, la disciplina tecnica relativa:

a) all’elencazione dei servizi offerti, alle specifiche categorie di utenza alle quali si rivolgono e alla tipologia dei veicoli da utilizzare;

b) agli obblighi di servizio, all’individuazione di tariffe differenziate per l’utenza con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e alle relative formule di pagamento e di abbonamento;
c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e smistamento delle richieste mediante call center, rete internet e telefonia mobile;
d) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio;
e) alle condizioni contrattuali, quali orario di lavoro, compenso minimo, competenze, che devono avere i conducenti dei mezzi;
f) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.

5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all’osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4. Nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, gli enti locali possono prevedere sanzioni amministrative dalla sanzione pecuniaria fino alla revoca dell’autorizzazione.

6. L’adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo costituisce per i comuni titolo preferenziale ai fini dell’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 1, commi 1031 e 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 15.
(Riordino degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale)

1. Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle regole comunitarie, un regolamento per il riordino della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, al fine di favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.

2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
3. Dal regolamento di cui al comma 1 non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 16.
(Modifica all’articolo 150 del codice delle assicurazioni private, in materia di clausole anticoncorrenziali nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)

1. All’articolo 150, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) la disciplina dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate a norma di legge, secondo parità di condizioni e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia».

Capo II
IMPRESA PIÙ FACILE

Art. 17.
(Delega al Governo in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazione di qualità e accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare l’organizzazione e la gestione del riconoscimento degli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell’European Cooperation for Accreditation (EA) e degli organismi competenti a valutare la conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, che abbiano subìto o meno una trasformazione, da immettere sul mercato;

b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario e in quello regolamentato in armonia con gli indirizzi definiti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali e disciplinare i requisiti degli enti di cui alla lettera a), anche in relazione alle attività connesse a procedure di autocertificazione ai sensi della vigente disciplina;
c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire la trasparenza, la competenza e l’imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione;
d) stabilire le disposizioni in materia di vigilanza del mercato e di controlli sui prodotti in coerenza con la normativa comunitaria e con gli accordi internazionali;
e) individuare le sanzioni per le imprese responsabili di errata certificazione, prevedendo la radiazione in caso di falsa certificazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell’università e della ricerca, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

4. Per l’attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato e di controlli sui prodotti, adottate ai sensi del comma 2, lettera d), si provvede al previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, con apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Ai fini di un più efficace coordinamento delle attività in materia di normativa tecnica, accreditamento, certificazione e dichiarazioni di conformità, di vigilanza sul mercato e della legale commercializzazione dei prodotti, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato consultivo, presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un sottosegretario di Stato da lui delegato.
6. Il Comitato di cui al comma 5 è composto da rappresentanti dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture, dei trasporti, dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle comunicazioni, dai presidenti degli enti di normazione e degli enti di accreditamento, nonché dai rappresentanti delle categorie produttive presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. La composizione del Comitato è stabilita dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
7. Il Comitato di cui al comma 5 fornisce indirizzi e formula proposte per lo sviluppo delle politiche, dei princìpi e delle iniziative nelle materie di cui al presente articolo, anche per garantire unitarietà alle diverse iniziative poste in atto e promuovere la diffusione della cultura della qualità e dell’innovazione nel sistema produttivo.
8. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 e dall’istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 5 non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 18.
(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l’erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l’iter procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;
c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’alinea, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).

2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all’articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell’economia e delle finanze, dell’interno, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
4. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese nè minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 19.
(Rafforzamento delle azioni per il contrasto della contraffazione di prodotti)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Fermo il disposto dell’articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia che, nell’ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all’autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L’organo procedente trasmette motivato rapporto all’autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

8-ter. Per gli stessi motivi di cui al comma 8-bis, l’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili. L’autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell’attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore».

Art. 20.
(Agevolazioni per i prodotti del commercio equo e solidale)

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad applicare, in via sperimentale, per l’anno 2008, un regime fiscale agevolato ai fini delle imposte dirette per favorire la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade.

2. Per i fini di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la natura e la misura del regime fiscale agevolato di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina comunitaria e nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 3.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 21.
(Delega al Governo per la semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività e della tutela dell’ambiente, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, realizzando un’effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi a carico delle imprese, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività aventi natura semplice o complessa;

b) diversificazione delle procedure e dei tempi in relazione alle attività disciplinate da norme tecniche, rispetto a quelle che, in relazione alla loro peculiare natura, non sono riconducibili ad un’espressa disciplina tecnica;
c) disciplina dell’istituto di inizio attività di cui al comma 5 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
d) adozione di strumenti telematici per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;
e) individuazione di un costo forfetario massimo sia per le attività semplici e assoggettate a norme tecniche, sia per quelle complesse;
f) contestuale rafforzamento delle competenze e intensificazione delle attività di vigilanza e controllo per la prevenzione degli incendi, con particolare riferimento agli accertamenti e alle ispezioni dell’autorità pubblica all’interno dei luoghi di lavoro.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo. Con i medesimi decreti legislativi si provvede al coordinamento della nuova disciplina con le precedenti disposizioni in materia di procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, indicando espressamente le disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 22.
(Abrogazione dell’articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di denuncia di installazione o modifica di impianti termici civili)

1. L’articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

Art. 23.
(Delega al Governo in materia di disposizioni fiscali per favorire la capitalizzazione delle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme dirette a favorire l’intervento nel capitale di rischio delle società da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e l’ammissione dei titoli di partecipazione alla quotazione nei mercati regolamentati dell’Unione europea o dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; i decreti legislativi sono emanati in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per le società di capitali, applicazione di un’aliquota dell’imposta sul reddito delle società ridotta rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore al 20 per cento, sulla parte di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di nuova formazione, sottoscritto e versato, ovvero acquistato in occasione della quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell’Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ovvero da loro partecipate costituite allo scopo, il cui attivo sia prevalentemente investito in partecipazioni in società di capitali; possibilità di prevedere, in alternativa alla riduzione dell’aliquota, la deduzione dal reddito imponibile della società partecipata di una quota degli utili formatisi successivamente all’ingresso degli organismi suddetti nel capitale e ad essi corrisposti; fissazione di un limite massimo al risparmio d’imposta fruibile in ciascun periodo attraverso l’applicazione dell’aliquota ridotta ovvero della deduzione dall’imponibile; possibilità di condizionare l’applicazione della disciplina alla sottoscrizione, da parte di tali organismi di investimento, di una quota del capitale non superiore a un limite massimo determinato sia in termini assoluti, sia in termini percentuali; cessazione del beneficio dell’aliquota ridotta, ovvero della deduzione di una quota dei dividendi dall’imponibile, in caso di successiva alienazione delle partecipazioni acquisite da parte dell’originario organismo sotto-scrittore a soggetti diversi da organismi di investimento con caratteristiche analoghe;

b) deduzione, in aggiunta a quella già spettante in base alle ordinarie regole dell’imposizione sul reddito d’impresa, delle spese sostenute per l’ammissione alla quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell’Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; limitazione della deduzione ai soli effetti dell’imposta sul reddito delle società; previsione di un limite massimo in valore assoluto dell’ammontare deducibile e possibilità di ripartirne l’imputazione, a prescindere dai criteri valevoli per la deduzione ordinaria, nell’arco massimo di tre periodi d’imposta.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 24.
(Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa)

1. Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi, volti, in conformità alla normativa comunitaria, a:

a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese;

b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;
c) definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l’adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);
d) definire le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l’utilizzo, da parte delle reti medesime, degli strumenti di promozione e di tutela internazionali dei prodotti italiani;
e) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;
f) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi, prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;
g) prevedere che ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività d’impresa.

2. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 è reso entro due mesi, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi.

Art. 25.
(Disposizioni in materia di società cooperative)

1. All’articolo 2511 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

«Le società cooperative devono essere iscritte nell’Albo di cui agli articoli 2512, secondo comma, del presente codice e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice».
2. La presentazione della comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all’ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l’automatica iscrizione nell’Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

3. Per i fini di cui al comma 2, l’ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all’Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l’immediata cancellazione dal suddetto Albo.
4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell’Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2008 al registro delle imprese di provvedere all’iscrizione nell’Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefìci previsti in relazione alla loro forma societaria.
5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all’articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all’amministrazione presso la quale è tenuto l’Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.
6. Il terzo comma dell’articolo 2515 del codice civile è abrogato.
7. All’articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «depositare i bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «comunicare annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all’articolo 2513 del codice, all’amministrazione presso la quale è tenuto l’Albo».
8. All’articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La vidimazione del registro di cui all’articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata senza spese e in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».

Art. 26.
(Interventi a favore delle imprese di spettacolo e di cultura, nonché di istituti culturali)

1. Per i soli fini di cui al presente articolo, gli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori, di attività cinematografiche, teatrali, musicali e di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, nonché quelli che operano nel campo dei servizi o beni culturali, costituiti in forma di impresa sono considerati piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria.

2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, per le quali sia previsto un limite di spesa, in applicazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
3. Il Governo, con apposito provvedimento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta ai decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, le modificazioni necessarie per adeguare gli stessi alle disposizioni del presente articolo.
4. L’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di trasferimento, nonché di tenuta e di aggiornamento dell’elenco, sono disposte con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, è abrogato l’articolo 3 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all’esercizio dei parchi di divertimento.
5. All’articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «per l’ambiente,» sono aggiunte le seguenti: «alla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci“ di Milano, alla Fondazione La Triennale di Milano, alla Fondazione La Quadriennale di Roma e all’Accademia dei Lincei». Al relativo onere, pari a euro 972.000 annui, si provvede, a decorrere dall’anno 2007, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1142, della citata legge n. 296 del 2006, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.
6. Il decreto del capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153, è abrogato.

Art. 27.
(Pubblicazione informatica dell’albo pretorio)

1. Il Governo, le regioni e gli enti locali promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di prevedere che la pubblicazione degli atti nell’albo pretorio, ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia eseguita anche in via informatica.

Art. 28.
(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese)

1. Ai fini dell’ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l’impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un’autocertificazione corredata dell’autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l’esclusione dalle procedure per l’ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.
3. Al comma 6 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall’articolo 1, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie».
4. All’articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma».
5. All’articolo 37, comma 53, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il terzo periodo è soppresso.

Art. 29.
(Esclusione delle piccole imprese da alcuni adempimenti in materia di trattamento di dati personali)

1. Le disposizioni degli articoli 33, 34, 35 e dell’allegato B del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle microimprese e alle piccole imprese sino a quindici addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all’articolo 24 del medesimo codice, purché tali trattamenti siano effettuati nell’ambito dell’ordinaria gestione amministrativa e contabile dell’azienda.

Art. 30.
(Misure in materia di rappresentanza dell’imprenditore e di compimento di operazioni telematiche)

1. All’articolo 2209 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese».
2. Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, comprese le operazioni telematiche, può essere provato mediante esibizione di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.

3. Qualora venga esibita la documentazione di cui al comma 2, è fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere la produzione della procura in forme diverse.
4. Per le imprese il rilascio della procura per il compimento di operazioni telematiche verso la pubblica amministrazione può avvenire, previa richiesta sottoscritta congiuntamente dall’imprenditore e dal procuratore, mediante rilascio e trasmissione al registro delle imprese di un certificato digitale qualificato di rappresentanza da parte di un certificatore accreditato. La modifica e la revoca dei poteri conferiti sono disciplinate dall’articolo 2207 del codice civile.

Art. 31.
(Posta elettronica certificata)

1. Le imprese costituite in forma societaria indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede all’individuazione delle modalità e del luogo di pubblicazione degli indirizzi di cui al presente comma.

2. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
4. Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, sono inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.
5. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L’estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
6. L’uso della posta elettronica certificata è comunque facoltativo.

Art. 32.
(Conservazione ottica sostitutiva)

1. Ai fini della conservazione ottica sostitutiva di documenti originali unici da parte delle imprese e degli iscritti agli ordini o collegi professionali, si applica l’articolo 23, comma 4, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, purché il responsabile della conservazione sia rispettivamente il legale rappresentante dell’impresa, o persona da lui delegata per iscritto, ovvero il professionista.

Art. 33.
(Tenuta dei libri obbligatori ed elenco dei soci nelle società a responsabilità limitata)

1. All’articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto nei riguardi della società dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese nei modi previsti dal secondo comma.

L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro venti giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Devono essere altresì depositati nel termine indicato al primo periodo, a cura del notaio rogante o autenticante, tutti gli atti che comportano variazione della compagine sociale. Di tali depositi il notaio dà contestualmente notizia alla società. In caso di trasferimento a causa di morte, il deposito e l’iscrizione sono effettuati a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per i trasferimenti in materia di società per azioni»;

b) il settimo comma è sostituito dal seguente:
«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere iscritte entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicità nel registro delle imprese della variazione della compagine sociale».
2. Al primo comma dell’articolo 2471 del codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio all’annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.

3. Al primo comma dell’articolo 2472 del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
4. All’articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) del primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».

5. Al secondo comma dell’articolo 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.

Art. 34.
(Delega al Governo in materia di microcredito)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto della normativa comunitaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riassetto delle norme dirette a favorire lo sviluppo del lavoro autonomo e dell’attività delle microimprese, con particolare riguardo alle iniziative finalizzate alla produzione e al consumo di beni e servizi a carattere sociale o aventi prevalente carattere di promozione e integrazione sociale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordinare e coordinare la normativa in materia al fine di individuare e razionalizzare le caratteristiche tecniche delle operazioni di microcredito;

b) definire i requisiti dei soggetti autorizzati ad esercitare l’attività di microfinanza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 35.
(Trasparenza ecologica dei mercati)

1. Al fine di favorire la trasparenza ecologica dei mercati, aumentando la consapevolezza e riducendo i costi ambientali del ciclo di vita dei prodotti finali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la diffusione della contabilità ambientale ed energetica anche attraverso la misurazione dei flussi di materia, favorendo la diffusione della dichiarazione ambientale di prodotto istituita dalle norme ISO serie 14020, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) sostegno alla valutazione e certificazione del ciclo di vita del prodotto (fase di produzione, fase d’uso, fase di fine della vita);

b) comunicazione, rivolta ai consumatori individuali e collettivi, di informazioni dettagliate circa le prestazioni ambientali dei prodotti e dei servizi;
c) ampia campagna di sensibilizzazione rivolta al mercato per la diffusione della dichiarazione ambientale del prodotto e degli altri strumenti idonei a raggiungere gli obiettivi.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro due mesi dall’assegnazione.

Capo III
CITTADINO E CONSUMATORE

Art. 36.
(Nullità della clausola di massimo scoperto)

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale evidenziando l’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro quattro mesi dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell’articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Art. 37.
(Disposizioni a tutela degli utenti dei pubblici servizi)

1. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi devono indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura degli interessi, in ragione anno, dovuti dagli utenti in caso di ritardato o mancato pagamento; agli stessi soggetti è fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi altra natura o contributi, comunque denominati, anche inerenti alla predisposizione o produzione oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta. Gli interessi per il ritardato pagamento non possono essere superiori, in ragione d’anno, al tasso delle operazioni di pronti contro termine fissato dalla Banca centrale europea, aumentato di due punti percentuali. Nel caso di subentro nel contratto o di voltura tra utenti componenti il medesimo nucleo familiare, o in caso di successione, gli stessi devono avvenire a titolo non oneroso.

2. I gestori o le aziende esercenti pubblici esercizi possono invocare il vincolo di solidarietà nel pagamento della fattura tra i componenti del nucleo familiare, purché residenti nella medesima abitazione nel periodo oggetto di mora, che beneficiano degli stessi servizi.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i gestori o le aziende esercenti pubblici servizi avviano una campagna di informazione presso gli utenti sulle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 38.
(Modifica dell’articolo 144-bis del codice del consumo, recante disposizioni per la tutela dei consumatori)

1. L’articolo 144-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 144-bis. – (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). – 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;

b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;
f) contratti negoziati fuori dei locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I;
g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II;
h) contratti relativi all’acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.

2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa di cui alla parte II, titolo III, capo II.

3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004 nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
4. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri di cui all’articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 nelle materie di cui alla parte II, titolo III, capo II, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi dei consumatori in ambito nazionale.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 3, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del Corpo della guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all’articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 137.
6. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 4, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi del Corpo della guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
7. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi di cui all’articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell’applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, può avvalersi, in particolare, dei comuni.
8. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 3 sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
9. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste dal Ministero dello sviluppo economico o dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell’ambito delle rispettive competenze, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonché nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 26, comma 11. Nei casi di inottemperanza agli impegni, assunti dai soggetti interessati, di porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 26, comma 10.
10. Il Ministero dello sviluppo economico designa l’ufficio unico di collegamento responsabile dell’applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004».

2. Alle attività e agli adempimenti di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 144-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 39.
(Disposizioni in materia di mutui e operazioni di finanziamento)

1. All’articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente agevolazioni tributarie per operazioni di credito a medio e lungo termine, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui sia prevista per il debitore la facoltà di recedere dal rapporto in ogni momento. Non si fa comunque luogo a recuperi o a rimborsi di imposta».

2. All’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Alle operazioni di mutuo finalizzate all’estinzione di mutui stipulati per l’acquisto della prima casa di abitazione, poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e iscritti, si applica lo stesso trattamento previsto per i mutui oggetto di estinzione»;

b) al secondo periodo, le parole: «La disposizione del periodo precedente si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano».

Art. 40.
(Obbligo di comunicazione sui depositi giacenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti di deposito di titoli, richiedono all’intestatario del deposito di indicare le generalità e i recapiti delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.

2. Entro il 31 dicembre 2007, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente e di depositi di titoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le generalità e i recapiti delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito giacente ai sensi del comma 1. La Banca d’Italia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità per l’integrazione dei dati relativi ai depositi a norma del presente articolo nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro il termine.
3. Ai sensi dei commi 1 e 2, al decorso del periodo di tempo indicato al comma 1, la banca comunica all’intestatario del deposito la disponibilità delle somme e dei titoli e, decorso un anno senza risposta o nuove operazioni, procede alle ulteriori comunicazioni ai sensi dei medesimi commi.

Art. 41.
(Scadenza della garanzia fideiussoria)

1. Nei contratti di fideiussione relativi ad aperture di credito concesse a tempo indeterminato, è obbligatoria l’indicazione di una scadenza definita dell’impegno fideiussorio, che non può, comunque, essere stabilita in una data successiva a cinque anni dalla data di sottoscrizione della garanzia fideiussoria.

Art. 42.
(Disposizioni sui prestiti vitalizi ipotecari)

1. L’applicazione delle disposizioni degli articoli 15, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, concernenti l’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine, è estesa ai prestiti vitalizi ipotecari erogati da parte degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, se il netto ricavato del finanziamento è destinato a contributi per l’acquisto della prima casa in favore di parenti del mutuatario fino al secondo grado incluso.

2. Dopo il comma 12 dell’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è inserito il seguente:

«12-bis. I proprietari dell’immobile ipotecato concedono al soggetto finanziatore mandato con rappresentanza a vendere l’immobile, con esecuzione successiva alla durata della vita dei mandanti, purché trascorsi almeno sei mesi dalla data di esigibilità del credito ed entro il terzo anno dalla data di scadenza del finanziamento. Il mandato è concesso anche nell’interesse del mandatario e si estingue con il rimborso integrale del finanziamento, che può essere effettuato anche mediante surrogazione degli eredi nel piano di ammortamento. La vendita deve essere effettuata a un prezzo non inferiore al valore dell’immobile individuato da un perito nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui è situato l’immobile stesso. Il prezzo minimo di vendita si intende ridotto del 10 per cento se l’immobile è rimasto invenduto trascorsi dodici mesi dalla data di scadenza del finanziamento, e di un ulteriore 10 per cento per ogni ulteriore semestre. La notificazione dell’istanza per la nomina del perito e dell’intenzione di vendere deve essere fatta agli eredi del mandante almeno sessanta giorni prima della vendita. In caso di eredità giacente, la vendita deve essere autorizzata dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La differenza tra il ricavo netto della vendita e quanto dovuto al soggetto finanziatore spetta agli eredi del mandante o aventi causa, ed è messa a loro disposizione anche a mezzo di deposito vincolato presso una banca. Il soggetto finanziatore non può rivalersi nei confronti degli eredi o aventi causa se il ricavo netto della vendita in esecuzione del mandato non è sufficiente per l’estinzione del prestito. Nei confronti dell’acquirente dell’immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all’articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell’acquisto. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio per la stipula, gli atti e le formalità ipotecari, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

Art. 43.
(Delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento)

1. Al fine di favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino della disciplina in materia di sistemi di pagamento, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) progressiva introduzione, a carico delle pubbliche amministrazioni e senza ulteriori oneri, dell’obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, nonché attraverso servizi telematici e telefonici, previa stipulazione di convenzioni, tramite procedura competitiva, con banche e loro associazioni, volte ad escludere che dall’applicazione delle disposizioni dei medesimi decreti legislativi derivino oneri o aggravi finanziari per i cittadini e per l’amministrazione;

b) graduale estensione dell’obbligo di cui alla lettera a) ai soggetti incaricati di servizi pubblici, alle banche, alle assicurazioni e ad altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche;
c) introduzione di una soglia massima oltre la quale lo stipendio, la pensione e i compensi comunque corrisposti in via continuativa a prestatori d’opera non possono essere erogati in contanti o con assegni;
d) previsione di misure per agevolare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dal denaro contante e dagli assegni;
e) introduzione di incentivi, anche di natura fiscale, nell’invarianza del gettito, per favorire l’acquisto, anche da parte dei soggetti privati, di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti tramite moneta elettronica;
f) revisione, nell’invarianza del gettito, della disciplina concernente l’imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie, rendendo più favorevole il trattamento tributario delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica e della tenuta di conti correnti caratterizzati da ridotto rilievo finanziario e da limitato impatto amministrativo;
g) superamento progressivo dell’obbligo di trasmissione dell’elenco dei clienti e dei fornitori in ragione della graduale introduzione dell’emissione della fattura in forma elettronica;
h) individuazione di strumenti idonei a ridurre i costi amministrativi a carico degli operatori e i costi amministrativi e finanziari a carico degli utenti, connessi all’utilizzo di moderni sistemi di pagamento, anche mediante la semplificazione delle procedure, da realizzare in via regolamentare o con l’adozione di provvedimenti amministrativi generali e in coordinamento con le autorità che regolano il settore;
i) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti;
l) introduzione di un’adeguata normativa transitoria volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina;
m) previsione dell’autorizzazione in favore degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale a stipulare, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa o con banche, alle condizioni di cui alla lettera a), per la distribuzione di carte di pagamento che consentano ai titolari delle prestazioni dei medesimi enti la riscossione delle somme loro spettanti presso gli sportelli automatici degli uffici postali e delle banche.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le regole tecniche per l’attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottate con le modalità e secondo le procedure previste dall’articolo 71, commi 1 e 1-ter, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Art. 44.
(Disposizioni in materia bancaria)

1. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: «un contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato»;

b) all’articolo 13, comma 8-novies, primo periodo, le parole: «alla scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «all’estin-zione».

2. All’articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come sostituito dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti: «adottate in previsione o in conseguenza di».

Art. 45.
(Diffusione dei dati ipotecari e catastali e semplificazioni nelle comunicazioni)

1. Nella tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, il numero d’ordine 4 e il numero d’ordine 7 sono soppressi.

2. Al fine di assicurare la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali, i servizi denominati «ricerca continuativa per via telematica» e «trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno» sono forniti dall’Agenzia del territorio, gratuitamente e in via istituzionale, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a rideterminare la tabella delle tasse ipotecarie allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo modificata dal comma 1 del presente articolo, in modo tale da assicurare l’invarianza del gettito.
5. All’articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente le ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Qualora l’ammontare delle ritenute operate ai sensi del presente articolo sia pari o inferiore a 200 euro, l’obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia superiore al predetto importo. Se le ritenute operate nel corso dell’anno non superano l’importo complessivo di 200 euro, il versamento deve essere comunque effettuato alla prima scadenza utile successiva alla fine dell’anno. Il presente comma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007».
6. All’articolo 37, comma 43, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente recuperi e rimborsi relativi a talune indennità soggette a tassazione separata, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1º gennaio 2004».

Art. 46.
(Famiglie di invalidi civili minori)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è inserito il seguente:

«3-bis. Nei casi in cui la concessione dell’indennità mensile di frequenza si fonda sulla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, da parte del minore, la domanda non deve essere rinnovata ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha comunque l’obbligo di comunicare all’Istituto nazionale della previdenza sociale l’eventuale cessazione della frequenza, ovvero il venir meno dei requisiti reddituali o delle altre condizioni per la fruizione dell’indennità».

Art. 47.
(Divieto di attivazione di servizi di telefonia mobile non richiesti e trasparenza nelle fatturazioni)

1. Al fine di garantire ai consumatori finali un’adeguata tutela rispetto agli effettivi prezzi del servizio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può prevedere, nei riguardi degli operatori di telefonia mobile, il divieto dell’attivazione di servizi non richiesti non contenuti nei contratti stipulati tra operatori e cliente.

2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è autorizzata ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che introduca una fatturazione completamente separata fra telefonia mobile di base e servizi a sovrapprezzo, nonché a definire una disciplina organica del blocco selettivo di chiamata.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso apposito regolamento, le fasce orarie e i limiti delle proposte nel settore delle attività di call center.
4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dall’articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 48.
(Interventi volti ad impedire che siano imposti costi aggiuntivi per le segreterie telefoniche)

1. All’articolo 13, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) vigilando sui costi dei servizi di segreteria telefonica, al fine di evitare che tali costi siano fatti gravare sugli utenti per il lasso di tempo antecedente al segnale acustico che precede la registrazione del messaggio».

Art. 49.
(Abrogazione del comma 2-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in materia di conoscibilità del gestore telefonico)

1. Il comma 2-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è abrogato.

Art. 50.
(Tariffe di roaming internazionale)

1. Ai fini della sollecita applicazione delle decisioni dell’Unione europea in materia di riduzione e trasparenza delle tariffe di roaming per l’uso dei telefoni mobili all’estero, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 7), 8), 9) e 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, avvia apposite consultazioni con gli operatori di telefonia mobile operanti sul territorio nazionale.

Art. 51.
(Misure a favore della concorrenza nel mercato delle connessioni alla rete internet)

1. Al fine di garantire l’effettiva concorrenza nel mercato delle connessioni internet a larga banda anche con tecnologia ADSL e derivate, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adotta ogni iniziativa affinché l’organismo di telecomunicazioni notificato quale soggetto avente significativo potere di mercato assicuri una paritaria fornitura dei servizi di vendita all’ingrosso delle connessioni per dati, volta a garantire agli utenti finali il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità.

Art. 52.
(Modifica all’articolo 45 del codice delle comunicazioni elettroniche)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 45 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

«3-bis. All’esito della verifica sulla ricorrenza delle circostanze eccezionali di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, l’Autorità può definire regole dirette ad assicurare che l’amministrazione e la gestione di tutti gli elementi che compongono la rete di accesso e le risorse correlate, ivi incluse le componenti necessarie alla fornitura di servizi a larga banda, siano sottoposte, nei riguardi dell’operatore titolare di notevole forza di mercato, a un regime improntato, anche attraverso le più appropriate misure organizzative, a criteri di autonomia, di neutralità e di separazione funzionale dalle altre attività dell’impresa, con la piena garanzia della parità di trattamento esterna e interna per tutti gli operatori che chiedono accesso. Salvo che siano stati assunti impegni concordati ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del relativo regolamento di attuazione, l’Autorità stabilisce altresì le modalità attuative delle regole di cui al primo periodo del presente comma, ivi inclusa la definizione del perimetro delle attività soggette a separazione. Per l’espletamento dei compiti di cui al presente comma, l’Autorità segue la procedura prevista dall’articolo 8, paragrafo 3, ultimo capoverso, della citata direttiva 2002/19/CE».

Art. 53.
(Liberalizzazione del prezzo dei libri)

1. L’articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e l’articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, sono abrogati.

Art. 54.
(Riqualificazione energetica degli edifici)

1. Il secondo periodo del comma 349 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «I commi 344, 345, 346 e 347 sono applicati secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente».

Art. 55.
(Interventi finalizzati al risparmio energetico negli edifici)

1. I requisiti di trasmittanza termica U, espressi in W/m2K, per gli interventi edilizi di cui all’articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge che, con efficacia dal 1º gennaio 2007, sostituisce la Tabella 3 allegata alla citata legge n. 296 del 2006.

Art. 56.
(Modifica all’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, in materia di rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)

1. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«4-bis.1. Le disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 3 e al comma 4-bis si applicano anche nei casi di sostituzione di autoveicoli della categoria internazionale N1 con veicoli della categoria M1».

Art. 57.
(Introduzione dell’articolo 150-bis del codice delle assicurazioni private, in materia di certificato di chiusa inchiesta nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)

1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l’articolo 150 è aggiunto il seguente:

«Art. 150-bis. – (Certificato di chiusa inchiesta). – 1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’articolo 642 del codice penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell’autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta».

Art. 58.
(Stazioni sperimentali per l’industria)

1. Agli enti riordinati con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, in quanto enti pubblici economici, proporzionalmente ed esclusivamente per le voci di spesa e di costo preventivate in bilancio la cui fonte di finanziamento non sia riferibile alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 del medesimo decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, non si applica l’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l’anno 2007, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per gli anni 2008 e 2009, l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV
LEGGE ANNUALE PER LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Art. 59.
(Legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori)

1. Entro il 31 luglio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri interessati per i profili di loro competenza, un disegno di legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori.

2. La legge annuale di cui al comma 1 reca:

a) disposizioni modificative o abrogative, anche mediante conferimento di delega legislativa al Governo, di disposizioni statali vigenti in contrasto con i rilievi, i pareri e le segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché con i rilievi formulati dalle autorità di settore e da altri enti nazionali e comunitari;

b) disposizioni volte a garantire i consumatori, nell’ambito di servizi pubblici liberalizzati, da aumenti tariffari ingiustificati o non correlati ad aumenti del costo del bene fornito;
c) le ulteriori misure ritenute necessarie per favorire la competitività del sistema produttivo nazionale e l’apertura dei mercati, con particolare attenzione alle nuove generazioni, per garantire la libertà di scelta e la tutela dei consumatori, in particolare se posti in condizioni di particolare svantaggio o in condizioni di mercato asimmetriche, nonché per assicurare la concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’esercizio dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
d) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria competenza normativa per correggere le situazioni distorsive del mercato e assicurare la concorrenza e la tutela dei consumatori.

3. Per i fini di cui al comma 1, entro il 30 maggio di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico convoca pubblicamente le parti sociali e le associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori e degli utenti per l’acquisizione di osservazioni e proposte.

4. Al disegno di legge di cui al comma 1 è allegata una relazione del Ministro dello sviluppo economico sui limiti, gli ostacoli e le distorsioni alla concorrenza e alla tutela dei consumatori e sulle misure adottate e da adottare per il loro superamento.
5. La Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, assicura, anche mediante la promozione di intese e di accordi fra le regioni, gli enti locali e il Governo, la piena attuazione della legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori e delle altre disposizioni dell’ordinamento in materia di liberalizzazione, concorrenza e tutela dei consumatori e promuove ulteriori livelli di apertura dei mercati e di tutela dei consumatori in ogni ambito territoriale.
6. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Conferenza unificata approva e trasmette al Parlamento una relazione con l’indicazione delle misure, delle intese e degli accordi con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a correggere situazioni distorsive e ad assicurare la concorrenza e la tutela dei consumatori.

Capo V
NORME FINALI

Art. 60.
(Collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali)

1. Il Governo e le regioni promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e di tutela dei consumatori, nonché di garantire la piena applicazione e la verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge e delle leggi annuali per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori di cui all’articolo 59.

Art. 61.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 62.
(Invarianza della spesa)

1. Alle attività e agli adempimenti previsti dalla presente legge si fa fronte nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio con le risorse umane e strumentali previste e disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.

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Tabella A
(Articolo 55)
(omissis)

Redazione

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