Tavolo permanente per la semplificazione

. . . . . .

Presidenza del Consiglio dei Ministri

D.P.C.M. 8 marzo 2007

Costituzione del Tavolo permanente per la semplificazione



(Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive

modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la legge 23 luglio 2003, n. 229;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto l’art. 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;

Visto l’art. 1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio

2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

12 settembre 2006 di costituzione del Comitato interministeriale per

l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione

e di qualita’ della regolazione
;

Visto in particolare l’art. 5 del citato decreto, che prevede

l’istituzione del Tavolo permanente per la semplificazione composto

dai rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni di

utenti e consumatori, nonche’ da rappresentanti dei Ministeri, della

conferenza dei presidenti delle regioni, dell’ANCI, dell’UPI e

dell’UNCEM;

Ritenuto di provvedere alla costituzione del Tavolo permanente per

la semplificazione;

Decreta:

Art. 1.

Tavolo permanente per la semplificazione

1. Ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri del 12 settembre 2006, di costituzione del Comitato

interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle

politiche di semplificazione e di qualita’ della regolazione, di

seguito denominato “Comitato”, e’ istituito, presso la Conferenza

Unificata, il Tavolo permanente per la semplificazione, di seguito

denominato “Tavolo”.

Art. 2.

Compiti e funzioni

1. Il “Tavolo” costituisce una sede stabile di consultazione con le

categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori, le

regioni, le province, i comuni e le Comunita’ montane.

2. Il “Tavolo” si articola, oltre che nella sede plenaria, in due

sezioni semplici, rispettivamente per le questioni riguardanti le

regioni e le autonomie locali, e per quelle concernenti le categorie

produttive e le associazioni di consumatori.

3. La sezione per le questioni riguardanti le regioni e le

autonomie locali svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e,

ove necessario, di impulso, nelle politiche della semplificazione,

del riassetto e della qualita’ della regolazione, per quanto attiene

alle regioni ed agli enti locali.

4. La sezione per le questioni concernenti le categorie produttive

e le associazioni di consumatori ha la finalita’ di garantire

un’efficace azione di consultazione e raccordo tra il comitato ed i

soggetti rappresentativi degli interessi della societa’ civile.

5. La sezione di cui al comma 3 viene consultata in merito alle

questioni relative all’attuazione del Titolo V della Costituzione in

materia di semplificazione, al fine di garantire un processo di

semplificazione partecipato, che metta in comune le risorse e le

capacita’ di tutti i soggetti interessati. Essa puo’ essere

incaricata di svolgere funzioni istruttorie per la definizione di

intese e accordi, da sancire in sede di Conferenza Unificata,

relativamente alla semplificazione.

Art. 3.

Presidente e componenti

1. Il “Tavolo” e’ presieduto dal Presidente del Consiglio dei

Ministri – Presidente della Conferenza Unificata – che puo’ delegare

le relative funzioni al Ministro per gli affari regionali e le

autonomie locali. Al “Tavolo” partecipano i componenti del “Comitato”

o i sottosegretari da loro delegati.

2. Il “Tavolo” e’ composto da un rappresentante designato da

ciascuna delle categorie produttive rappresentate nel Consiglio

nazionale dell’economia e del lavoro, da non piu’ di quattro

rappresentanti delle associazioni di utenti e consumatori, designati

dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, nonche’ da un

rappresentante del Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella

pubblica amministrazione, del Dipartimento per gli affari regionali e

le autonomie locali, del Dipartimento per l’attuazione del programma

di Governo, del Dipartimento per le politiche comunitarie, del

Ministero dell’interno, del Ministero dell’economia e delle finanze,

del Ministero dello sviluppo economico, del Sottosegretario di Stato

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretario del Consiglio

dei Ministri, da sei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti

delle regioni, da tre rappresentanti dell’ANCI, da due rappresentanti

dell’UPI, da un rappresentante dell’UNCEM, designati dalla Conferenza

Unificata.

3. Alle riunioni del “Tavolo”, in base agli argomenti da trattare,

possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, ulteriori

esponenti del sistema delle autonomie, delle categorie produttive e

delle associazioni di consumatori ed utenti, nonche’ i componenti

della Unita’ per la semplificazione, di cui all’art. 22-bis del

decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed esperti nelle materie oggetto

discussione.

4. Il “Tavolo” e le Sezioni che lo compongono possono articolarsi

in gruppi di lavoro.

5. Il “Tavolo” e’ convocato dal “Comitato”, ai sensi dell’art. 4,

lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

12 settembre 2006, che delega all’occorrenza il Ministro per gli

affari regionali e le autonomie locali, ovvero dal Presidente della

Conferenza Unificata.

6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006 con

riferimento ai compiti dell’Unita’ per la semplificazione, le

funzioni di segreteria del “Tavolo” sono svolte dal Segretario della

Conferenza Unificata, in raccordo con l’Unita’ per la

semplificazione.

Art. 4.

O n e r i

1. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del

bilancio dello Stato.

Il presente decreto e’ trasmesso agli organi di controllo e sara’

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2007

Il Presidente: Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2007

Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 4, foglio n. 203

(Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007)

Redazione

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