Entrano in vigore dal prossimo 25 ottobre, le modifiche apportate con la legge costituzionale 2 ottobre 2007 n. 1 all’art. 27 della Costituzione.
E’ stato definitivamente abolito ogni riferimento alla possibilità di condannare a morte.
La Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 7 dicembre 2000, stabilisce che nessuno può essere condannato alla pena di morte (art.2) e che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte (art.19).
In effetti, in Italia, della eccezione al principio generale del rifiuto della pena di morte non ci si era mai avvalsi: nessuna condanna alla pena capitale è stata eseguita dopo l’entrata in vigore della Costituzione. L’ultima esecuzione, infatti, fu effettuata a Torino il 4 marzo del 1947.
L’art. 27 quarto comma della Costituzione recitava:
“Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”.
Diventa:
“Non è ammessa la pena di morte”.
. . . . .
Legge costituzionale 2 ottobre 2007 n. 1
“Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte”
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007)
Art. 1.
1. Al quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione le parole: “, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra” sono soppresse.