Pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale il bando di gara per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze WiMax nella banda 3.4 – 3.6 GHz.
Di seguito, il testo integrale del Bando.
. . . . . .
Ministero delle Comunicazioni
Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione
1. Soggetto che indice la gara
Il Ministero delle comunicazioni, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di
radiodiffusione (di seguito “il Ministero”), Viale America, 201, 00144 Roma, tel. +39 06 54445682,
fax +39 06 54445683.
2. Oggetto della gara
Procedura per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access
(BWA) nella banda 3.4 – 3.6 GHz , brevemente indicata come banda a 3.5 GHz, per l’offerta di
servizi di accesso diretto al pubblico, di cui alla delibera n. 209/07/CONS del 9 maggio 2007
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “Autorità”) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 135 del 13 giugno 2007.
Sono rilasciabili, nelle bande di frequenza individuate con decreto del Ministro delle comunicazioni
2 ottobre 2007:
2.1) Per ciascuna delle aree di estensione geografica di cui al successivo punto 13 del presente
bando di gara due diritti d’uso delle frequenze disponibili nella banda 3.4 – 3.6 GHz, ciascuno di
ampiezza frequenziale pari ad 2×21 MHz, in spettro accoppiato (Blocco A e Blocco B);
2.2) Per ciascuna delle aree di estensione geografica di cui al successivo punto 14 del presente
bando di gara un diritto d’uso delle frequenze disponibili nella banda 3.4- 3.6 GHz, di ampiezza
frequenziale pari ad 2×21 MHz, in spettro accoppiato (Blocco C).
Tale blocco è riservato prioritariamente per l’assegnazione ai soggetti che non dispongano
direttamente di diritti d’uso di risorse spettrali per l’offerta di servizi di comunicazione mobile di
terza generazione, e se in forma associata:
a) non esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto che
dispone di diritti d’uso di risorse spettrali per l’offerta di servizi di comunicazione
mobile di terza generazione;
b) non siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente,
da parte di un soggetto, anche componente, che dispone di diritti d’uso di risorse
spettrali per l’offerta di servizi di comunicazione mobile di terza generazione;
c) non siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte
di un soggetto, anche componente, che a sua volta controlla, anche in via indiretta e
congiunta, un soggetto, anche componente, che dispone di diritti d’uso di risorse
spettrali per l’offerta di servizi di comunicazione mobile di terza generazione.
Il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi
previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera
esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi
previste dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05.
I blocchi di frequenze oggetto della presente procedura, indicati nel disciplinare di gara, sono
comprensivi delle eventuali bande di guardia necessarie per l’utilizzo ordinato dello spettro.
All’esito delle procedure di cui al successivo punto 12 del presente bando, qualora fossero rimasti
diritti d’uso non assegnati, questi sono posti a gara tra tutti gli aggiudicatari e gli ammessi alla
presentazione delle offerte che ne abbiano manifestato l’interesse, secondo le modalità di cui al
successivo punto 15 del presente bando.
Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 15 del presente bando ad uno stesso soggetto può
essere assegnato un solo diritto d’uso per ciascuna area di estensione geografica. Pertanto in ogni
area di estensione geografica macroregionale, di cui al successivo punto 13 del presente bando, uno
stesso soggetto potrà risultare assegnatario del diritto d’uso per le frequenze del Blocco A, ovvero
del diritto d’uso per le frequenze del Blocco B, ovvero di uno o più diritti d’uso per le frequenze del
Blocco C, in maniera mutuamente esclusiva.
3. Tecnologia richiesta
L’aggiudicatario può utilizzare il blocco di frequenze accoppiato di cui al diritto d’uso assegnato sia
in modalità FDD che in modalità TDD. L’aggiudicatario deve assicurare il rispetto delle norme
tecniche riguardanti le emissioni (Maximum EIRP e Block Edge Mask) previste dalla
Raccomandazione n. ECC/REC(04)05. I blocchi di frequenze assegnati ai sensi della presente
procedura sono utilizzabili esclusivamente per l’offerta di servizi di accesso diretto di tipo BWA al
pubblico. Sono pertanto escluse le utilizzazioni per finalità diverse.
4. Durata e trasferibilità dei diritti d’uso
I diritti d’uso delle frequenze di cui al presente bando di gara hanno una durata di 15 anni a partire
dalla data di rilascio e sono rinnovabili. Gli aggiudicatari dei blocchi possono chiedere, di mutuo
accordo prima del rilascio dei diritti d’uso, di scambiare tra loro porzioni contigue di spettro
accoppiato, della stessa dimensione e nella stessa area di estensione geografica, al fine di ottenere il
diritto d’uso di porzioni di spettro contigue di ampiezza maggiore per l’utilizzo in modalità TDD,
ovvero di scambiare tra loro interi blocchi aggiudicati al fine di ottenere l’utilizzo di blocchi di
spettro omologhi in aree geografiche confinanti. Tale facoltà può essere esercitata previa
autorizzazione del Ministero delle comunicazioni e sentito il parere dell’Autorità, durante il periodo
di validità dei diritti d’uso.
Sono equiparati al trasferimento dei diritti d’uso la cessione o l’affitto di ramo di azienda ed il
trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d’uso, valutato sulla base dell’art. 43,
commi 14 e 15, del decreto legislativo n. 177/05, fatta salva la disciplina speciale per le società per
azioni quotate in borsa.
5. Soggetti ammessi alla procedura
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura soggetti già costituiti,
ovvero che si impegnino nella domanda di partecipazione, a costituirsi, prima del rilascio dei diritti
d’uso, in società di capitali, anche ai sensi dell’art. 2615-ter codice civile. In ogni caso la società
dovrà:
a) essere dotata, al momento del rilascio dei diritti d’uso, di un capitale sociale interamente
versato non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore degli
investimenti complessivi da effettuare ai fini dell’ottemperanza dell’obbligo minimo di copertura
per ciascuna area geografica aggiudicata, comunicati contestualmente al piano di copertura con
nota separata. Detto capitale sociale dovrà essere mantenuto per tutta la durata dei diritti d’uso;
b) prevedere nel proprio oggetto sociale il complesso delle attività connesse all’utilizzo dei diritti
d’uso;
c) prevedere nel proprio statuto una durata almeno pari a quella dei diritti d’uso;
d) essere titolare di autorizzazioni generali per le reti e/o i servizi di comunicazione elettronica ad
uso pubblico o, in alternativa, dimostrare la propria idoneità tecnica e commerciale nel settore.
Nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti di idoneità tecnica di altro soggetto, è tenuta a
stipulare apposito accordo commerciale, al fine di disporre, in caso di aggiudicazione, per tutta la
durata della concessione dei diritti d’uso, delle conoscenze tecniche e commerciali, delle
attrezzature e degli apparati del soggetto di cui intende avvalersi.
6. Divieto di partecipazione
Non possono partecipare alla procedura di assegnazione di cui al presente bando di gara soggetti
che, singolarmente, ovvero in quanto componenti di consorzio o società costituito/a o costituendo/a:
a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante, a
sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio ovvero socio di società
costituito/a o costituendo/a;
b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da
parte di un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di
consorzio ovvero socio di società costituito/a o costituendo/a;
c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un
soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante,
a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio ovvero socio di società
costituito/a o costituendo/a.
Ai fini di quanto sopra, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società,
nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera
esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste
dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05.
I soggetti che richiedono la partecipazione per più di una area di estensione geografica devono
avere la stessa forma societaria, ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutte le
aree richieste, fino all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze.
Nel caso in cui vengano presentate domande di partecipazione, nella medesima area di estensione
geografica, da due o più soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e
c), sarà ammessa solamente quella presentata per prima, anche in relazione al numero di protocollo
assunto.
7. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed in carta legale, sottoscritta dal titolare
dell’impresa ovvero dal legale rappresentante nelle forme di cui al D.P.R. 445/00, ovvero, in caso
di soggetti che si impegnino a costituirsi in società, da ciascuno di essi, deve essere presentata,
esclusivamente mediante consegna a mano, entro le ore 13,00 del 45° giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in plico chiuso e sigillato, al
seguente indirizzo: Ministero delle comunicazioni – Direzione Generale servizi di comunicazione
elettronica e di radiodiffusione, Viale America 201, 00144 Roma, piano 5°, stanza A554, dal lunedì
al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Dell’avvenuta consegna il Ministero
rilascerà apposita ricevuta.
Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto: il recapito delle
domande rimane a totale rischio del partecipante.
Sul plico devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura “Domanda
di partecipazione alla procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per sistemi
Broadband Wireless Access (BWA)”.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in forma scritta, anche a mezzo fax con
conferma di ricezione, fino alla scadenza del 20° giorno dalla pubblicazione del presente bando di
gara, al Ministero delle Comunicazioni, Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica e
di radiodiffusione, Ufficio I, tel +39 06 54445682, fax +390654445683.
Responsabile del procedimento è Dr.ssa Donatella Proto.
Nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione:
a) la denominazione, l’identità giuridica, l’iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ovvero nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato, la sede legale ed il capitale sociale del partecipante, ovvero la denominazione,
l’identità giuridica, l’eventuale iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, la sede
legale ovvero la residenza dei singoli soggetti che si impegnano a costituirsi, in caso di
aggiudicazione, in società di capitali;
b) l’indicazione dell’area o delle aree di estensione geografica per le quali si richiede la
partecipazione e dei relativi blocchi di frequenze;
c) le eventuali autorizzazioni generali per le reti e/o i servizi di comunicazione elettronica ad
uso pubblico di cui il partecipante sia titolare;
d) la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto
partecipante.
8. Allegati alla domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente
documentazione, idonea a comprovare i requisiti minimi di partecipazione:
a) dichiarazione del soggetto partecipante relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 5 lett.
a), b) e c), e sulla ripartizione del capitale sociale. In caso di soggetti che si impegnino a
costituirsi in società di capitali tale dichiarazione dovrà riferirsi alla ripartizione del capitale
sociale successiva alla costituzione;
b) dichiarazione del soggetto partecipante (in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in
società di capitali tale dichiarazione deve riguardare i singoli soggetti):
– di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
– che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; la dichiarazione va
comunque resa con riferimento al titolare, se si tratta di impresa individuale, ai soci se si tratta di
società in nome collettivo, ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice,
agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o
consorzio;
– che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e comunque che non è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
richiamati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; la dichiarazione va comunque resa
con riferimento al titolare se si tratta di impresa individuale; al socio, se si tratta di società in
nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli
amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
– che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
– che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
c) dichiarazione del soggetto partecipante relativa ai soggetti controllati e controllanti, anche in
via indiretta, ai sensi del precedente punto 6, con particolare riferimento alla persona fisica o
giuridica posta al vertice della catena di controllo. In caso di soggetti che si impegnino a
costituirsi in società di capitali, tale dichiarazione deve riguardare i singoli soggetti;
d) dichiarazione con la quale il soggetto partecipante si impegna, in caso di aggiudicazione, a
presentare al Ministero, secondo modalità e termini specificati nel disciplinare di gara,
l’indicazione dell’ammontare degli investimenti che prevede di realizzare per ogni area di
estensione geografica nella quale ha conseguito il titolo per l’assegnazione di frequenze,
l’indicazione della struttura della rete e dei relativi impianti da impiegare nell’espletamento della
relativa attività, l’indicazione dei servizi che intende effettuare, il piano di copertura di cui al
comma 4 dell’art. 9 della delibera n. 209/07/CONS del 9 maggio 2007 dell’Autorità;
e) nel caso in cui il partecipante non disponga di autorizzazioni generali per le reti e/o i servizi
di comunicazione elettronica ad uso pubblico, dichiarazione con la quale il soggetto partecipante
dimostri la propria idoneità tecnica e commerciale nel settore. Nel caso in cui intenda avvalersi
dei requisiti di idoneità tecnica di altro soggetto, è tenuto ad allegare alla dichiarazione apposito
accordo commerciale, in originale o copia conforme, debitamente sottoscritto dalle parti, con il
quale si attesti che il partecipante potrà disporre, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata
della concessione dei diritti d’uso, delle conoscenze tecniche e commerciali, delle attrezzature e
degli apparati del soggetto di cui intende avvalersi. In ogni caso il soggetto dei cui requisiti di
idoneità tecnica il partecipante intende avvalersi non può partecipare a sua volta alla procedura di
assegnazione di cui al presente bando di gara sia singolarmente, ovvero in quanto componente di
consorzio o società costituito/a o costituendo/a;
f) dichiarazione rilasciata da un istituto di credito attestante l’affidabilità finanziaria del
partecipante, nonché la sua capacità a partecipare alla procedura di assegnazione delle frequenze e
a realizzare, in caso di aggiudicazione, gli investimenti previsti. In caso di soggetti che si
impegnino a costituirsi in società di capitali detta dichiarazione dovrà riguardare ciascun soggetto;
g) dichiarazione con la quale il soggetto partecipante dichiara di aver preso conoscenza delle
disposizioni del presente bando, nonché del disciplinare di gara, e di accettarle integralmente ed
incondizionatamente.
Le dichiarazioni di cui alle precedenti lett. a), b), c), e), f), e g) sono rilasciate nelle forme di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e devono essere sottoscritte
dal rappresentante legale della società. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di
capitali le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal titolare ovvero dai legali rappresentanti di
ciascun soggetto. L’impegno di cui alla precedente lett. d) deve essere sottoscritto dal
rappresentante legale della società. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di
capitali le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal titolare ovvero dai legali rappresentanti di
ciascun soggetto.
Il Ministero si riserva di richiedere in forma scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione,
idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti di cui alle lettere
precedenti.
9. Comunicazione dell’esito della domanda
L’ammissione o l’eventuale esclusione dalla procedura di assegnazione delle frequenze saranno
comunicate all’interessato, la seconda con provvedimento motivato.
10. Disciplinare di gara
Il Disciplinare di gara può essere ritirato, in copia autentica, previo pagamento dei diritti di
riproduzione, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, all’indirizzo di cui al precedente punto 7. Esso disciplina, in
conformità alle prescrizioni del presente bando di gara e della delibera n. 209/07/CONS del 9
maggio 2007 dell’Autorità, la procedura di assegnazione delle frequenze e del rilascio dei relativi
diritti d’uso, gli obblighi degli aggiudicatari e degli assegnatari.
11. Deposito cauzionale
I soggetti ammessi alla procedura di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze dovranno
costituire un deposito cauzionale pari all’importo minimo di cui ai punti 13 e 14 del presente bando
di gara, per ciascun blocco di frequenze di ogni area di estensione geografica per la quale intendono
presentare offerta, secondo le modalità e nei termini fissati dal disciplinare di gara.
12. Procedura per l’assegnazione delle frequenze
I soggetti ammessi alla procedura per l’assegnazione delle frequenze sono tenuti a presentare una
offerta redatta secondo le modalità e nei termini fissati nel disciplinare di gara, almeno pari
all’importo minimo di cui al blocco A e blocco B del punto 13 e blocco C del punto 14 del presente
bando di gara per ogni diritto d’uso per il quale intendono concorrere.
Per ogni area d’estensione geografica e per ogni diritto d’uso si procede ad una assegnazione
immediata o al rinvio a una fase di miglioramenti competitivi secondo le modalità fissate nel
disciplinare di gara.
Gli aventi titolo all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze sono individuati, per ciascuna
area di estensione geografica, sulla base di graduatorie distinte per ciascun diritto, basate
sull’importo offerto.
Le graduatorie sono rese pubbliche anche mediante pubblicazione sul sito internet del ministero.
La procedura di assegnazione avviene contemporaneamente per tutte le aree di estensione
geografica ed i diritti d’uso oggetto di gara.
13. Definizione delle aree di estensione geografica macroregionali e relativi importi minimi per
ogni diritto d’uso di cui al punto 2.1 del presente bando di gara
Le aree di estensione geografica macro regionali sono:
1. Lombardia, province autonome di Bolzano e Trento
2. Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana
3. Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche
4. Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise
5. Campania, Puglia, Basilicata, Calabria
6. Sicilia
7. Sardegna
In ognuna delle macroregioni della suddivisione proposta sono presenti assetti della Difesa che
possono operare nella banda 3.5 GHz entro il termine di cui al citato decreto del Ministro delle
comunicazioni del 2 ottobre 2007.
Macroregioni
Importo minimo Blocco B
Lombardia + Bolzano + Trento
Importo minimo Blocco A € 3.295.000,00
Importo minimo Blocco B € 3.295.000,00
Valle d’Aosta + Piemonte + Liguria + Toscana
Importo minimo Blocco A € 2.826.000,00
Importo minimo Blocco B € 2.836.000,00
Friuli Venezia Giulia + Veneto + Emilia-Romagna + Marche
Importo minimo Blocco A € 3.477.000,00
Importo minimo Blocco B € 3.487.000,00
Umbria + Lazio + Abruzzo + Molise
Importo minimo Blocco A € 2.272.000,00
Importo minimo Blocco B € 2.282.000,00
Campania + Puglia + Basilicata + Calabria
Importo minimo Blocco A € 2.985.000,00
Importo minimo Blocco B € 2.955.000,00
Sicilia
Importo minimo Blocco A € 1.171.000,00
Importo minimo Blocco B € 1.201.000,00
Sardegna
Importo minimo Blocco A € 422.000,00
Importo minimo Blocco B € 412.000,00
14. Definizione delle aree di estensione geografica regionali/provinciali e relativi importi minimi
per ogni diritto d’uso di cui al punto 2.2 del presente bando di gara
Le aree di estensione geografica relative ai diritti d’uso riservati ai soggetti che non dispongano
direttamente di diritti d’uso di risorse spettrali per l’offerta di servizi di comunicazione mobile di
terza generazione, sono definite a livello regionale, con suddivisione provinciale nel caso delle
province Autonome di Trento e Bolzano.
Regioni e Importo Minimo Blocco C in euro:
Piemonte 1.282.000,00
Valle d’Aosta 40.000,00
Lombardia 2.990.000,00
Prov. Aut. Bolzano 153.000,00
Prov. Aut. Trento 152.000,00
Veneto 1.418.000,00
Friuli-Venezia Giulia 355.000,00
Liguria 455.000,00
Emilia-Romagna 1.284.000,00
Toscana 1.059.000,00
Umbria 237.000,00
Marche 430.000,00
Lazio 1.629.000,00
Abruzzo 336.000,00
Molise 80.000,00
Campania 1.387.000,00
Puglia 950.000,00
Basilicata 147.000,00
Calabria 471.000,00
Sicilia 1.201.000,00
Sardegna 412.000,00
15. Procedura per l’assegnazione di ulteriori frequenze
All’esito delle procedure di cui al precedente punto 12, qualora fossero rimasti diritti d’uso non
assegnati, questi sono posti a gara tra tutti gli aggiudicatari e gli ammessi alla presentazione delle
offerte che ne abbiano manifestato interesse. Per tali diritti d’uso non si applica la riserva di cui al
precedente punto 2.2.
Ad uno stesso soggetto, oltre i diritti d’uso già assegnati, può essere assegnato un solo diritto d’uso
aggiuntivo per ciascuna area di estensione geografica prevista.
Gli aggiudicatari dei diritti d’uso aggiuntivi sono individuati, per ciascuna area di estensione
geografica, sulla base di graduatorie distinte per ciascun diritto basate sull’importo offerto,
presentato in busta chiusa e sigillata, obbligatoriamente, singolarmente per ciascun blocco di
frequenze di interesse, ed al massimo per un solo specifico blocco di frequenze per area, costituente
un rilancio rispetto al valore minimo di riserva stabilito per ciascuna area di estensione geografica e
ciascun blocco di frequenze, eventualmente anche nullo, secondo le modalità fissate nel
Disciplinare di gara. Tale procedura di assegnazione avviene contemporaneamente per tutte le aree
di estensione geografica interessate.
Per ciascuna area di estensione geografica e ciascun blocco di frequenze, il rilascio dei diritti d’uso
aggiuntivi avviene secondo l’ordine della rispettiva graduatoria, che viene resa pubblica, formata
sulla base dei seguenti criteri, nell’ordine di priorità esposto:
a) entità dell’offerta economica di rilancio per il blocco richiesto;
b) l’essere un soggetto che non sia autorizzato all’offerta di servizi di comunicazione
elettronica, per l’area di estensione geografica in considerazione.
In caso di eventuali parità l’ordine viene definito attraverso il sorteggio. L’assegnazione dei diritti
d’uso avviene al valore minimo maggiorato dell’eventuale rilancio.
Il Ministero si riserva, in caso di ulteriori frequenze non assegnate, di ripetere la procedura di cui al
presente punto del bando di gara.
16. Obblighi degli aggiudicatari
Gli aggiudicatari, prima del rilascio dei diritti d’uso, hanno l’obbligo di:
a) versare l’importo offerto risultante al termine della procedura di assegnazione dei diritti d’uso
delle frequenze di cui ai precedenti punti 12 e 15 per l’area o le aree di estensione geografica
relativa/e, a titolo di contributo per l’assegnazione delle frequenze. Il versamento dovrà essere
effettuato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;
b) trasmettere il piano tecnico di copertura per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 9,
comma 2, della delibera n. 209/07/CONS del 9 maggio 2007 dell’Autorità. I piani tecnici di
copertura obbligatori di ciascun aggiudicatario, le successive ed eventuali modifiche
e/o aggiornamenti saranno resi noti al pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 4,
della suddetta delibera, mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero;
c) produrre tutta la documentazione richiesta dal Ministero ai fini del rilascio dei diritti d’uso,
secondo i termini e le modalità previste dal Disciplinare di gara.
Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui alle lettere precedenti comporta la
decadenza dall’aggiudicazione.
Gli aggiudicatari sono comunque tenuti a richiedere, ove non ne siano già in possesso, gli specifici
titoli autorizzatori previsti per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico,
tali autorizzazioni generali ed i diritti d’uso ad esse associati sono soggetti al pagamento dei relativi
contributi stabiliti dagli artt. 34 e 35 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
Agli aggiudicatari dei diritti d’uso delle frequenze non si applicano i contributi previsti all’art. 5
dell’allegato 10 al Codice delle Comunicazioni Elettroniche per le frequenze assegnate sulla base
del presente bando di gara.
17. Obblighi dei titolari dei diritti d’uso delle frequenze
L’assegnazione delle frequenze di cui al presente bando di gara non dà titolo per l’attribuzione agli
aggiudicatari di ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente bando di gara né in altre
bande. Gli eventuali soggetti terzi di cui all’art. 9, comma 5, della delibera n. 209/07/CONS del 9
maggio 2007 dell’Autorità non maturano diritti all’assegnazione delle frequenze di cui abbiano
eventualmente l’uso.
Ciascun assegnatario è tenuto ad utilizzare il blocco di frequenze accoppiato di cui al diritto d’uso
assegnato con la presente procedura alle condizioni per l’utilizzo efficiente delle frequenze, secondo
le modalità e gli obblighi di cui agli artt. 8, 9 e 10 della delibera n. 209/07/CONS del 9 maggio
2007 dell’Autorità.
L’esercizio dei diritti d’uso assegnati con la presente procedura è condizionato al rispetto
dell’obbligo di protezione dei servizi primari residui relativi alle applicazioni del Ministero della
difesa, per una durata prefissata, secondo i tempi e le condizioni indicate nel Disciplinare di gara.
18. Ulteriori informazioni
A soli fini informativi, il testo del presente bando e del Disciplinare di gara sono disponibili sul sito
internet www.comunicazioni.it. In caso di contrasto fra i documenti pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e rilasciati dal Ministero e quelli disponibili su internet,
prevalgono i primi.
Il Direttore Generale a. i.
Ing. Francesco Troisi