Il decreto 3 ottobre 2007 sul Mandato Informatico

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre scorso il decreto di Padoa Schioppa sul Sistema Informatico dei Pagamenti della pubblica Amministrazione (SIPA).

Il sistema permette alle amministrazioni di gestire in modo completamente telematico i pagamenti dal momento di emissione del mandato fino a quello di estinzione presso lo sportello bancario.

Il decreto del 3 ottobre stabilisce ora le modalita’ di adeguamento della procedura del mandato informatico agli standard del SIPA, prevedendo la stipula di un nuovo protocollo d’intesa per la gestione del mandato informatico, che sostituisca quello sottoscritto il 18 dicembre 1998.

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Ministero dell’Economia e delle Finanze

Decreto 3 ottobre 2007

Modalita’ di adeguamento della procedura del mandato informatico agli standard del SIPA – Sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’ generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, riguardante il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante la riforma di alcune norme di contabilita’ generale dello Stato in materia di bilancio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, concernente le modalita’ agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, riguardante il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
Visto il protocollo d’intesa per la gestione del mandato informatico sottoscritto in data 18 dicembre 1998 fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d’Italia;
Visto il Protocollo d’intesa quadro per lo sviluppo del Sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione (SIPA), sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Corte dei conti e la Banca d’Italia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482 di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l’estero delle amministrazioni statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n. 123, in materia di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato;
Visto gli articoli 1, comma 2, lettera b) e 3, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, riguardante il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi emessi in forma dematerializzata;
Visto l’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, riguardante le modalita’ per l’informatizzazione degli ordini di prelevamento dai fondi dai conti correnti di tesoreria centrale;
Visto il Protocollo d’intesa per l’emissione degli Ordini di prelevamento fondi sottoscritto in data 11 settembre 2003 fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d’Italia;
Considerata la necessita’ di adeguare le procedure del mandato informatico alle modalita’ operative e di colloquio previste nell’ambito del SIPA;
Sentita la Banca d’Italia in qualita’ di Istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale;

Decreta:

Art. 1.
Estinzione dei mandati informatici

1. I mandati informatici da pagare in contanti presso gli uffici postali e presso gli istituti di credito sono estinti, sotto la data di esigibilita’ indicata nel relativo flusso informatico, mediante commutazione in “bonifico domiciliato”.

2. L’estinzione dei mandati informatici da pagare in contanti presso le Tesorerie dello Stato avviene, sotto la data di esigibilita’ indicata nel relativo flusso informatico, con il versamento del relativo importo sul conto corrente aperto a favore del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, in attesa che i creditori si presentino per la riscossione.

3. I mandati informatici da pagare in contanti sia presso le Tesorerie sia presso gli uffici postali e gli istituti di credito possono essere riscossi dai beneficiari entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita’.

4. I mandati informatici recanti data di esigibilita’ 31 dicembre sono estinti l’ultimo giorno lavorativo dell’esercizio qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il relativo importo nel conto di cui al comma 2, in attesa che il pagamento venga finalizzato il primo giorno lavorativo dell’anno successivo.

5. La Societa’ Poste Italiane Spa riversa nella contabilita’ speciale “Poste Italiane Spa – Servizio di tesoreria” le somme relative ai pagamenti di propria competenza affluite sul conto di gestione che la stessa detiene presso la Banca d’Italia.


Art. 2.
Restituzione degli importi dei mandati informatici da pagare in contanti e non riscossi dai creditori

1. Gli uffici pagatori di cui all’art. 1, comma 1, restituiscono gli importi dei mandati informatici non riscossi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dello stesso articolo, alla Banca d’Italia mediante storni di bonifico; tali importi sono versati cumulativamente sul conto corrente n. 20353 aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni.

2. Sul conto corrente 20353 di cui al comma 1 sono versati anche gli importi dei mandati informatici da pagare in contante presso le Tesorerie non riscossi entro il termine di cui all’art. 1, comma 3.

3. Le informazioni relative ai singoli mandati non riscossi e i dati dell’accreditamento del relativo importo nel conto corrente 20353, sono comunicati per via telematica dalla Banca d’Italia al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.


Art. 3.
Pagamenti in contante

1. Il pagamento in contanti e’ documentato da quietanza del beneficiario del mandato informatico, ovvero di colui che ne abbia la rappresentanza ai sensi degli articoli 296 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, apposta su apposito modulo predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze.

2. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni dalla data di esigibilita’ indicata nel relativo flusso informatico.


Art. 4.
Entrata in vigore

1. Ai fini dell’attuazione del presente decreto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d’Italia provvedono ad adeguare le procedure di colloquio e di scambio dei dati e a stipulare un nuovo protocollo d’intesa per la gestione del mandato informatico, che sostituisce quello sottoscritto in data 18 dicembre 1998.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato stabilisce con proprio provvedimento, sentita la Banca d’Italia, la data di avvio della procedura di cui al presente decreto.

Roma, 3 ottobre 2007

Il Ministro
Padoa Schioppa

Redazione

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