Il Governo, in applicazione delle norme sulla riduzione del numero dei componenti delle societa’ degli enti locali, ha già determinato con proprio decreto “l’importo di capitale delle società partecipate dagli enti locali ai fini dell’individuazione del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione”.
Da questo Dpcm, che si riporta di seguito, scatta il termine di tre mesi previsto dalla legge finanziaria “per l’adeguamento degli statuti e degli eventuali patti parasociali”.
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Giugno 2007
Determinazione dell’importo di capitale delle società partecipate dagli enti locali ai fini dell’individuazione del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione.
(G.U. n. 182 del 7.8.2007)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, ed in particolare l’art. 1, comma 729, che dispone che “Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle societa’ partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non puo’ essere superiore a tre, ovvero a cinque per le societa’ con capitale, interamente versato, pari o superiore all’importo che sara’ determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle societa’ miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non puo’ essere superiore a cinque. Le societa’ adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall’entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.”;
Visto il comma 733 del medesimo art. 1 della predetta legge n. 296 del 2006, in forza del quale le disposizioni del precedente comma 729 non si applicano alle societa’ quotate in borsa;
Acquisito il parere della Conferenza Stato – citta’ e autonomie locali, espresso nella seduta del 31 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’importo di cui al primo periodo del predetto comma e’ determinato nella misura di due milioni di euro.
Il presente decreto sara’ trasmesso, per il tramite dell’Ufficio bilancio e ragioneria, alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 26 giugno 2007
(Registrato alla Corte dei conti 19 luglio 2007)