Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un pacchetto di cinque disegni di legge in materia di sicurezza.
1) Disposizioni in tema di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena
Il primo disegno di legge si occupa dei reati che creano un forte allarme sociale con misure di inasprimento delle pene per omicidio colposo e lesioni personali colpose se aggravati dallo stato di ebbrezza da alcool o da stupefacenti; introduce il reato di adescamento di minori attraverso l’utilizzo della rete internet o di altri mezzi di comunicazione.
2) Adesione al Trattato di Prum
Con il secondo disegno di legge, l’Italia aderisce al Trattato di Prum (fin qui sottoscritto da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi ed Austria) che sancisce il potenziamento della cooperazione transfrontaliera per contrastare terrorismo e migrazione illegale. Vengono istituiti la banca dati nazionale del DNA – con il controllo del Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie – e il Laboratorio centrale delle banche-dati presso i Ministeri dell’interno e della giustizia, al fine di facilitare l’identificazione degli autori di delitti. Nella banca verranno conservati i profili di DNA scaturiti dall’esame di reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali, ovvero prelevati da detenuti con condanna definitiva o in carcere per misure cautelari, arrestati in flagranza di reato e sottoposti a fermo di polizia. Di tali reperti è prevista la distruzione nel caso in cui la condanna non venga confermata. Il disegno di legge delega altresì il Governo a istituire i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
3) Contrasto alla criminalità organizzata
Nel terzo disegno di legge, sono delineate misure di contrasto alla criminalità organizzata e viene conferita al Governo una delega per l’emanazione di un testo unico che unifichi e razionalizzi la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali e personali. Nell’esercizio della delega il Governo terrà conto, tra gli altri, di alcuni criteri qualificanti: le misure patrimoniali di prevenzione verranno applicate anche alle persone giuridiche e ai deceduti entro cinque anni dal decesso; gli imprenditori che non denuncino di essere assoggettati a pressioni da parte della criminalità organizzata potranno evitare il sequestro e la confisca di prevenzione a condizione che collaborino alla ricostruzione di fatti e di elementi di prova decisivi per le indagini; a quelli che fin dall’inizio collaboreranno con l’autorità giudiziaria verrà conferita una amministrazione di sostegno; sarà prevista la possibilità di confiscare anche beni localizzati in Paesi dell’Unione europea.
4) Sicurezza urbana
Con il quarto disegno di legge in materia di sicurezza urbana, il Governo intende contrastare alcuni comportamenti diffusi della cosiddetta “criminalità di strada” introducendo nel codice penale misure di tutela per i minori, tra cui il reato di impiego di questi in pratiche di accattonaggio, la responsabilità dei maggiorenni che partecipino a delitti commessi da minori, il danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di immobili non solo di pregio (quando comunque il fatto pregiudichi il decoro urbano), l’occupazione abusiva di suolo pubblico anche a fini di commercio, la detenzione di razzi, bengala od altro materiale con potenzialità offensiva in prossimità di manifestazioni sportive. In attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione si provvede ad integrare i poteri di ordinanza del Sindaco, quale ufficiale di Governo, con riferimento alla sicurezza urbana delle collettività locali, anche sulla base di appositi atti di indirizzo del Ministro dell’interno. Al fine di assicurare effettività all’esecuzione degli allontanamenti dei cittadini dell’Unione per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza si prevedono due livelli di competenza (Ministro e Prefetto) con riferimento, rispettivamente, alla sicurezza dello Stato e a motivi di pubblica sicurezza che compromettono i diritti fondamentali della persona. Nel procedimento di allontanamento sono applicate le medesime procedure di garanzia già previste per i cittadini extracomunitari.
5) Falso in bilancio
Il quinto disegno di legge modifica l’attuale disciplina sanzionatoria in materia di falso in bilancio. La disciplina su cui il Governo interviene, introdotta nel 2002, ha prestato il fianco a numerose critiche sul piano giurisprudenziale e dottrinale in quanto il complessivo ridimensionamento dell’area penalmente rilevante ha comportato un ridimensionamento significativo delle esigenze di tutela anticipata di interessi patrimoniali; un’ulteriore spinta ad intervenire proviene dal notevole contrasto giurisprudenziale che si è creato in sede comunitaria e internazionale, laddove il presupposto comune di diverse ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia si è dimostrato essere l’esistenza, in materia di comunicazioni sociali, di obblighi di tutela, discendenti proprio dall’ordinamento comunitario, degli interessi dei terzi.
Queste, in sintesi, le modifiche introdotte dal disegno di legge: eliminazione delle fattispecie contravvenzionali; eliminazione della procedibilità a querela; creazione di due fattispecie distinte di falso in bilancio, una per le società non quotate e una per le società quotate in borsa; riformulazione della fattispecie di falso nelle comunicazioni delle società di revisione; eliminazione della soglia di punibilità; previsione di un’aggravante specifica per i casi di falso in bilancio che arrechino grave nocumento ai risparmiatori e alla società civile.