Il testo del disegno di legge sulle lobby


Disegno di legge

“Regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi particolari”

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge ha per oggetto l’attività di rappresentanza di interessi particolari e si informa ai principi di pubblicità e di partecipazione, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali, la conoscibilità dell’attività dei soggetti che influenzano tali processi e una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le proprie decisioni.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge l’espressione:
a)“rappresentanti di interessi particolari” indica i soggetti che rappresentano presso i soggetti indicati alla lettera c) e presso i membri del Parlamento,
direttamente o indirettamente su incarico dei soggetti indicati alla lettera b), interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici. Nell’espressione sono compresi coloro che, anche nell’ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l’attività di rappresentanza di interessi particolari, svolgono, per conto dell’organizzazione di appartenenza, l’attività di rappresentanza di interessi particolari;

b)“portatori di interessi particolari” indica i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di cui alla lettera e); indica, altresì, i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di cui alla lettera e);

c)“decisori pubblici” indica il Presidente del Consiglio, i Ministri, i Vice-Ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri,
dei Vice-Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 3 e 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i vertici delle autorità indipendenti nell’esercizio dell’attività di regolazione;

d)“processi decisionali pubblici” indica i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali;

e)“attività di rappresentanza di interessi” indica ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, svolta dai rappresentanti di interessi particolari, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici.

Art. 3
(Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari)

1. Chi intende svolgere attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici ha l’obbligo di iscriversi nel Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, d’ora innanzi denominato “Registro”, istituito presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), che ne garantisce, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la pubblicità dei contenuti nell’ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale, attraverso la pubblicazione e l’aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi particolari.

2. Nel Registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi, sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di
interessi particolari:
a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi particolari;
b) i dati identificativi del portatore di interessi particolari nell’interesse del quale è svolta l’attività di rappresentanza di interessi;
c) l’interesse particolare che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell’attività di rappresentanza di interessi;
d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi particolari per lo svolgimento dell’attività di rappresentanza di interessi.

Art. 4
(Requisiti di iscrizione nel Registro)

1. Ai fini dell’iscrizione nel Registro il rappresentante di interessi particolari:
a) deve aver compiuto il diciottesimo anno di età;
b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, l’economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
c) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.

2. L’iscrizione nel Registro è subordinata all’impegno scritto del rappresentante di interessi particolari a rispettare il Codice di deontologia deliberato dal CNEL entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta. Il codice di deontologia è pubblicato sul sito internet del CNEL nell’ambito della sezione dedicata al Registro.

Art. 5
(Obblighi degli iscritti nel Registro e attività di verifica)

1. A decorrere dall’anno successivo a quello dell’iscrizione nel Registro, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, il rappresentante di interessi particolari trasmette, sotto la propria responsabilità, in via telematica una dettagliata relazione concernente l’attività svolta nell’anno precedente al CNEL, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti attraverso la pubblicazione in una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale.

2. La relazione contiene:
a) l’elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere;
b)l’elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività;
c)l’elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività.

3. Il CNEL può richiedere ai rappresentanti di interessi particolari, ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione trasmessa ai sensi del comma 2.

4. Il CNEL trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell’attività dei rappresentanti di interessi particolari svolta nell’anno precedente. Il rapporto è contestualmente pubblicato sul sito internet del CNEL nell’ambito della sezione dedicata al Registro nonché trasmesso all’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, in relazione alle sue attribuzioni istituzionali.

5. Dalle attività di verifica di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6
(Diritti dei rappresentanti di interessi particolari)

1. Il rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro ha facoltà di presentare ai decisori pubblici proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi memorie scritte e documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all’interesse rappresentato.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti limitatamente all’attività di regolazione, definiscono con i provvedimenti previsti dai relativi ordinamenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi particolari iscritti al Registro, secondo principi di imparzialità e di parità di trattamento.

Art. 7
(Obblighi dei decisori pubblici)

1. L’attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all’oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali. I decisori pubblici garantiscono l’accesso a chiunque ne abbia interesse ai documenti e alle comunicazioni di cui all’articolo 6, comma 1, ove siano pertinenti all’oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, secondo quanto previsto dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 24 della medesima legge, ad eccezione del comma 1, lettera c).

2. Il decisore pubblico che ritenga violato dal rappresentante di interessi particolari il codice deontologico di condotta di cui all’articolo 4, comma 2, o le disposizioni della presente legge ne dà immediata comunicazione al CNEL.

Art. 8
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi particolari che svolga nei confronti di decisori pubblici l’attività di cui all’articolo 2, lettera e), in assenza di iscrizione nel Registro è punito con una sanzione pecuniaria da euro 2000 ad euro 20000.

2. La falsità delle informazioni fornite all’atto di iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, la violazione degli obblighi previsti dal Codice di deontologia di cui all’articolo 4, il mancato deposito della relazione di cui all’articolo 5, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni, sono punite con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dal CNEL con provvedimento motivato.

4. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi particolari cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di quattro anni dalla cancellazione.

5. Le controversie relative all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 9
(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano all’attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti politici e a quella svolta, nell’ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d’intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

2. E’ fatta salva l’applicazione di discipline speciali che regolamentano la rappresentanza di interessi particolari presso decisori pubblici.

Redazione

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