“Il fatto accertato che alcuni candidati (il 2 % del totale) con sofisticate strumentazioni avessero la possibilità, tramite telefono cellulare, di comunicare con l’esterno e conoscere le risposte ai quiz, non può far ritenere che questi stessi, a loro volta, divulgassero all’interno dell’aula le informazioni in loro possesso, ma, anzi, è verosimile che abbiano mantenuto uno stretto riserbo al riguardo onde evitare di essere scoperti.
Non siamo in presenza di un vizio radicale che inficia l’intera fase procedimentale di espletamento delle prove scritte, o addirittura dell’intero procedimento (come avviene ad es. nel caso di vizio di irregolare composizione della commissione, nel caso di generale e diffusa possibilità dei candidati di comunicare liberamente tra loro e con l’esterno o nel caso di predisposizione dei criteri di valutazione successivamente all’apertura delle busta contenenti le prove).
Il comportamento dei soggetti già identificati e di quelli ipoteticamente identificabili deve essere sanzionato con la esclusione dalla prova, ma il comportamento delittuoso di alcun candidati non è di per sé solo idoneo, nel caso in esame, ad inficiare l’intera procedura concorsuale.
E poi, non essendosi ancora concluse le indagini penali, l’annullamento delle selezioni sulle quali dette indagini sono incentrate, contrasta visibilmente con l’interesse pubblico all’ammissione ai corsi universitari dei candidati più capaci e meritevoli.
Soggetti allo stato non indagati che superassero legittimamente le nuove selezioni non potrebbero essere esclusi, nel caso di ipotetica successiva contestazione di reati, dalla frequentazione dei corsi universitari; mentre, al contrario, il mantenimento dei risultati delle prove scritte annullate con il decreto impugnato, consente all’Università, anche in tempi successivi, di intervenire efficacemente, escludendo eventuali ulteriori indagati ed ammettendone altri mediante scorrimento della graduatoria”.
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TAR Puglia, Bari, sezione terza
Sentenza 26 ottobre 2007 numero 2636
(presidente Urbano, estensore Bucchi)
Dileone, Addante e altri contro Università degli Studi di Bari e Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica
(…)
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
1) Con ricorso notificato in data 29 settembre 2007 e depositato il successivo 2 ottobre, i ricorrenti in epigrafe elencati – premesso di essersi classificati in posizione utile o potenzialmente utile nelle graduatorie pubblicate relative alle selezioni per l’ammissione per l’anno accademico 2007/2008 ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, indette con decreti rettorili n. 7295 del 2 luglio e n. 7542 del 4 luglio 2007 dell’Università degli Studi di Bari – hanno impugnato il decreto rettorile n. 9189 del 19 settembre 2007 e, successivamente, con motivi aggiunti notificati il 5 ottobre 2007 e depositati il successivo 9 ottobre, il decreto Ministero Università e Ricerca del 2.10.2007 e il decreto rettorile in pari data, meglio specificati in epigrafe.
2) A sostegno del gravame deducono censure di violazione ed eccesso di potere, incentrate sulla violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo, violazione dell’art. 3 della L. 241/90, violazione e falsa applicazione dell’art. 34 comma 2° della Costituzione, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 della L. 264/99 ed eccesso di potere sotto numerosi profili.
3) Con memoria depositata l’8 ottobre 2007 si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Bari, deducendo l’infondatezza del ricorso.
4) Con ordinanza n. 871 del 10.10.2007, la Sezione Mista di questo Tribunale ha disposto incombenti istruttori, rinviando la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 26 ottobre 2006. Con decreto istruttorio monocratico del Presidente della Terza Sezione sono stati acquisiti i verbali della Commissione di Vigilanza preposta all’espletamento delle prove.
5) Alla camera di consiglio del 26 ottobre 2007, per la pronuncia sulla domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, il Collegio ha evidenziato la manifesta fondatezza del ricorso e la sussistenza, quindi, del presupposto per la emanazione della sentenza in forma semplificata, definitiva del giudizio, ai sensi degli articoli 21 comma 9 e 26 comma 4 della L. 1034/71 come modificata dalla L. 205/2000.
6) Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7) Osserva il Collegio, che il fatto accertato che alcuni candidati con sofisticate strumentazioni avessero la possibilità, tramite telefono cellulare, di comunicare con l’esterno e conoscere le risposte ai quiz, non può far ritenere che questi stessi, a loro volta, divulgassero all’interno dell’aula le informazioni in loro possesso, ma, anzi, è verosimile che abbiano mantenuto uno stretto riserbo al riguardo onde evitare di essere scoperti.
8) Siffatta deduzione è confermata dal verbale n. 1 della Commissione di Vigilanza preposta alla selezione per la facoltà di Medicina, in cui si attesta “che la prova concorsuale si è svolta secondo normativa e che nessun incidente ne ha turbato il regolare svolgimento”; nonché dal verbale n. 2, relativo alla selezione per la facoltà di Odontoiatria, in cui si riporta la scoperta di soli n. 3 candidati con il cellulare acceso e, per il resto, si dà atto che “la prova si è svolta secondo normativa”.
In altri termini, il contatto con l’esterno, in base alle note informative della Procura della Repubblica indirizzate al Rettore, risulta esservi stato solo per un numero di candidati (40; cfr. sul punto nota della Procura in data 12.10.2007) che in proporzione ai partecipanti (1821 + 748 per un totale di 2569; cfr. sul punto i verbali delle prove) sono pari a circa il 2% del totale.
Peraltro, una diffusa comunicazione all’interno delle diverse aule d’esame tra i candidati non risulta, né dalle note della Procura né dai verbali della Commissione ed, anzi, era oggettivamente resa difficile dalla divisione dei candidati rispettivamente in 20 (prova di Medicina) e in 11 (prova di Odontoiatria) aule.
9) Nella fattispecie, quindi, contrariamente a quanto presupposto dal Rettore nel provvedimento impugnato di annullamento delle prove scritte, non può ritenersi che si sia in presenza di un vizio radicale che inficia l’intera fase procedimentale di espletamento delle prove scritte, o addirittura dell’intero procedimento (come avviene ad es. nel caso di vizio di irregolare composizione della commissione, nel caso di generale e diffusa possibilità dei candidati di comunicare liberamente tra loro e con l’esterno o nel caso di predisposizione dei criteri di valutazione successivamente all’apertura delle busta contenenti le prove).
10) Per quanto riguarda l’integrità dei pacchi contenenti le prove, rileva il Collegio dal verbale n. 1 relativo alla selezione per Medicina, che la Commissione ha accertato “l’integrità dei pacchi contenenti i plichi contrassegnati dal n. 1 al n. 2420, e dal verbale n. 2 relativo alla prova di Odontoiatria che “uno dei pacchi, precisamente quello contenente gli ultimi plichi della serie… presenta una sigillatura anomala”, che i plichi ivi contenuti non sono stati utilizzati e che “tale particolare sigillatura “non costituisce turbativa né può essere considerata elemento di irregolarità comportante la sospensione della prova, tenuto conto che il pacco risulta comunque sigillato con nastro identificativo della CINECA”.
11) Ritiene, pertanto, il Collegio che il comportamento dei soggetti già identificati e di quelli ipoteticamente identificabili debba essere sanzionato con l’esclusione dalla prova, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del decreto rettoriale n. 7295 del 2.7.2007, in quanto il comportamento delittuoso di alcun candidati non è di per sé solo idoneo, nel caso in esame, ad inficiare l’intera procedura concorsuale.
12) Va considerato, altresì, che, non essendosi ancora concluse le indagini penali, l’annullamento delle selezioni sulle quali dette indagini sono incentrate, contrasta visibilmente con l’interesse pubblico all’ammissione ai corsi universitari dei candidati più capaci e meritevoli.
Ciò in quanto, soggetti allo stato non indagati che superassero legittimamente le nuove selezioni non potrebbero essere esclusi, nel caso di ipotetica successiva contestazione di reati riferiti alle prove del 4 e 5 settembre, dalla frequentazione dei corsi universitari; mentre, al contrario, il mantenimento dei risultati delle prove scritte annullate con il decreto impugnato, consente all’Università, anche in tempi successivi, di intervenire efficacemente, escludendo eventuali ulteriori indagati ed ammettendone altri mediante scorrimento della graduatoria.
13) In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati, fatti salvi i provvedimenti di esclusione da adottarsi dall’Università con riguardo ai candidati indagati già identificati e/o da identificarsi dalla Procura della Repubblica.
14) Sussistono giusti motivi per disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la puglia, Sede di Bari – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, salvi i provvedimenti di esclusione da adottarsi dall’Università con riguardo ai candidati indagati già identificati e/o da identificarsi dalla Procura della Repubblica. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 ottobre 2007. Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26 ottobre 2007.