Il disegno di legge presentato dal Governo, ed attualmente in discussione al Senato, contiene importanti novità in materia di ricorso allo strumento arbitrale nelle controversie sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Riportiamo lo stralcio della relazione di accompagnamento al disegno di legge e, di seguito, il testo dell’art. 86.
“L’articolo 86 dispone, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il divieto di sottoscrizione di contratti di lavori, servizi o forniture che prevedano clausole compromissorie.
Analoghe disposizioni sono previste per le società interamente possedute o partecipate dalle stesse pubbliche amministrazioni, nonchè per gli enti pubblici economici e le società da questi ultimi interamente possedute o partecipate.
Relativamente ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della nuova disposizione normativa e per i quali non si profilino controversie con collegi arbitrali costituiti alla data del 30 settembre 2007, si prevede l’obbligo di declinatoria della competenza arbitrale.
Le ragioni di tale nuova disciplina sono dettate dalla esigenza di intervento nel settore, per correggere pesanti criticità manifestatesi in maniera non occasionale o episodica, ma anzi con tale costanza e gravità da determinare i pesanti rilievi sul punto dell’Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture nell’ultima relazione annuale.
In particolare, alla luce degli elementi raccolti ed analizzati dall’Autorità, risultano una serie di dati di fatto oggettivi:
– il costo del giudizio arbitrale è significativamente più elevato del giudizio ordinario, prevedendosi cospicui compensi agli arbitri, spese per il segretario del collegio (fissati liberamente dai collegi negli arbitrati liberi, con punte che hanno toccato anche 120.000 euro per una singola procedura), nonchè la quota pagata per il deposito del lodo, pari all’1 per mille del valore della controversia;
– ove non sia intervenuta transazione – che, nella stragrande maggioranza dei casi, non è particolarmente vantaggiosa per le ragioni delle amministrazioni – queste sono risultate soccombenti nella quasi totalità dei giudizi arbitrali, secondo una percentuale che si aggira intorno ai due terzi del totale e che, nel solo 2006, ha comportato oneri pari a 320.943.611,00, senza contare le spese per lo svolgimento del giudizio (compensi agli arbitri, ai segretari e per il deposito del lodo);
– i lodi arbitrali impugnati sono, a loro volta, nella gran parte, dichiarati nulli da parte della Corte d’Appello;
– solo una minoranza degli arbitrati azionati si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo ed, anzi, in alcuni casi, i procedimenti hanno avuto una durata di 700 giorni per poi concludersi con un accordo transattivo.
– A fronte della conseguente devoluzione delle controversie agli ordinari procedimenti giudiziari,accanto alle già esistenti disposizioni di accellerazione dei procedimenti, con riduzione di tutti i termini processuali alla metà (così da prevedere significativi interventi di snelllimento procedurale) si prevede, infine, che tutti i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, come puntualmente accertati, anno per anno, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano integralmente riassegnate allo stato di revisione della spesa del Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio”.
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Art. 86.
(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche)
1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate da questi ultimi.
3. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.