L’art.85 del disegno di legge finanziaria 2008

L’articolo 85 del disegno di legge finanziaria 2008 “mira a ridurre il numero dei membri dei consigli di amministrazione delle societa’ controllate da amministrazioni pubbliche”

Per le societa’ partecipate totalmente, anche in via indiretta, da enti locali e le societa’ miste, continua ad applicarsi la disciplina speciale contenuta nella legge finanziaria 2007.

Il Governo ha cosi’ presentato le modifiche proposte con l’art. 85:

“L’articolo 85 mira a ridurre il numero dei membri dei consigli di amministrazione delle societa’ controllate da amministrazioni pubbliche non quotate in mercati regolamentati.

Incidere sul numero dei membri dei consigli di amministrazione, come disposto dalla norma in esame, oltre ad un’immediata riduzione della spesa di tali societa’, consente alle medesime il recupero di una gestione piu’ efficiente, riconducendo la forma societaria alle finalita’ ordinarie e limitando l’influenza politica a vantaggio di un recupero di capacita’ professionale.

La norma prevede, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 459, 460, 461, 462, 463, e 729, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), che le amministrazioni pubbliche, che detengono direttamente o indirettamente, il controllo di societa’ , promuovono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, iniziative volte alla riduzione del numero dei componenti degli organi societari (ad un massimo di 5 o 7 membri); all’attribuzione al presidente delle funzioni di amministratore delegato, senza alcun compenso aggiuntivo; alla soppressione della carica di vicepresidente, laddove prevista; all’eliminazione dei gettoni di presenza per i componenti degli organi societari nonche’ alla limitazione della costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Si precisa che la norma in esame esclude espressamente dalla propria operativita’ le societa’ di cui al comma 459 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 – Agenzia nazionale per attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa ( ex Sviluppo Italia s.p.a.) e Sogin s.p.a. – nonche’ le societa’ risultanti dal piano di riordino della stessa Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa di cui al comma 461, nonche’ le societa’ partecipate totalmente, anche in via indiretta, da enti locali e le societa’ miste, entrambe previste dal comma 729 del medesimo articolo alle quali continua ad applicarsi la disciplina speciale contenuta nell’ultima legge finanziaria.

Il comma 7 del medesimo articolo disciplina i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che gli stessi sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante”.

. . . . . .

Senato

Disegno di legge N. 1817 AS

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)



presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze

(Padoa-Schioppa) il 1° ottobre 2007

(…)

Capo XXIX

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI

Art. 85.

(Riduzione dei componenti degli organi societari delle societa’ in mano pubblica e pubblicita’ delle consulenze delle amministrazioni pubbliche)



1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di societa’ , ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a cinque, se composti attualmente da piu’ di cinque membri e a sette, se composti attualmente da piu’ di sette membri;

b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;

c) sopprimere la carica di vice presidente, eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalita’ di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;

d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonche’ limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

2. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

3. Nelle societa’ di cui al comma 1 in cui le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detengono il controllo indiretto non e’ consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della societa’ controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla societa’ controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della societa’ controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della societa’ controllata sono comunque riversati alla societa’ controllante.

4. Le societa’ di cui al presente articolo adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualita’ e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip s.p.a., motivando espressamente le ragioni dell’eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le societa’ stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa’ quotate in mercati regolamentati, nonche’, relativamente al comma 1, lettera b), alle societa’ di cui all’articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Ai fini di quanto disciplinato dal presente articolo, alle societa’ di cui all’articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonche’ le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.

7. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.

Redazione

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