Le regole per la nomina a giudice onorario di Tribunale

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di martedi’, il decreto del Ministro Mastella sui criteri per la nomina e la conferma dei Giudici onorari di Tribunale.

Di seguito il testo integrale.

. . . . .



Ministero della Giustizia

Decreto 26 Settembre 2007

Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei

Giudici onorari di Tribunale



(G.U. n. 235 del 9.10.2007 )

Il Ministro della Giustizia;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, relativo ai criteri per

la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale, con il

quale e’ stato recepito il testo della circolare del Consiglio

superiore della magistratura P-10358/2003 coordinato con le

successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera in data 19 luglio 2007, diramata con circolare n.

P 17794/2007, con la quale il Consiglio superiore della magistratura

ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la

conferma dei giudici onorari di tribunale;

Ritenuta la necessita’ di emanare un nuovo decreto ministeriale che

recepisca il testo della circolare del Consiglio superiore della

magistratura n. P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche

ed integrazioni;

Visto l’art. 42-ter, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale



1. I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del

Ministro della giustizia, in conformita’ alla deliberazione del

Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio

giudiziario competente per territorio nella composizione prevista

dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

2. Il numero dei giudici onorari presso ogni tribunale non puo’

essere superiore alla meta’ dei magistrati professionali previsti in

organico per l’ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di

servizio – da motivare espressamente – consiglino di elevare tale

numero.

Art. 2.

Nomina (requisiti e documentazione)



1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice

onorario di tribunale e’ necessario che l’aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l’esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia l’idoneita’ fisica e psichica;

d) abbia un’eta’ non inferiore a venticinque anni e non superiore

a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data della

relativa delibera e, per la conferma, alla data di scadenza

dell’incarico da confermare;

e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui

ha sede l’ufficio giudiziario per il quale e’ presentata la domanda,

fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato

o le funzioni notarili;

f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza (laurea in

giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria

previgente all’entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e

dei corsi universitari o laurea specialistica) in una delle

universita’ della Repubblica o presso una universita’ estera di un

Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena

detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di

prevenzione o di sicurezza;

h) abbia tenuto condotta incensurabile cosi’ come previsto

dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e successive modifiche ed integrazioni.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del

termine per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza

dell’incarico da confermare, salvo quanto previsto, con riguardo ai

limiti di eta’, al comma 1, lettera d) che precede.

2. Per la nomina a giudice onorario del tribunale di Bolzano e’

richiesta inoltre:

a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;

b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8,

comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).

3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.

La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di

selezione deve avvenire compilando ed inviando per via telematica al

Consiglio superiore della magistratura l’apposito modulo (mod. N),

reperibile sul sito del Consiglio superiore della magistratura

(www.csm.it) e, altresi’, consegnando ovvero facendo pervenire a

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente

compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai

mod. N1 e N2 reperibili sul sito del C.S.M. (www.csm.it), al

presidente della Corte d’appello nel cui distretto ricadono gli

uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine

di quaranta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica del decreto del Ministero della giustizia

che recepisce la delibera consiliare con la quale vengono aperti i

termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle

procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale.

L’omissione anche di una soltanto delle modalita’ di presentazione

sopraindicate determina l’inammissibilita’ della domanda.

Chi e’ iscritto all’albo degli avvocati puo’ presentare domanda

oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.

Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero

massimo di quattro circondari presso i quali il richiedente chiede di

essere assegnato.

Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono

come non effettuate.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita’ per mancata

ricezione della domanda cartacea, ne’ per la mancata restituzione

dell’avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza

maggiore.

L’Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o

modificare domande inviate senza l’utilizzo del sistema telematico di

cui al comma 1 del presente punto 3.

Ogni aspirante dovra’ dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) idoneita’ fisica e psichica;

d) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della

tessera rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze;

e) l’universita’ presso la quale e’ stata conseguita la laurea in

giurisprudenza e la data del conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali e’ iscritto ovvero i

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste

medesime;

h) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a

pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a

misure di prevenzione o di sicurezza;

i) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel

casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento

penale;

k) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle

funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovra’ indicare,

ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

l) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita’

previste dall’art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n.

12;

m) di non versare in nessuna causa d’incompatibilita’ ai sensi

dell’art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Per gli aspiranti alla nomina a giudice onorario del tribunale di

Bolzano inoltre:

n) di essere in possesso dell’attestato previsto dall’art. 4,

comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio

1976, n. 752;

o) l’appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano,

tedesco o ladino.

In calce alle dichiarazioni rese (mod. N) l’aspirante deve apporre

la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti

da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Presentazione dei documenti.

Nei termini di cui al precedente punto 3, dovranno essere prodotti

dall’interessato:

a) istanza di nomina (mod. N);

b) certificato medico attestante l’idoneita’ fisica e psichica

rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare);

c) nullaosta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza o

dal datore di lavoro;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ con la quale,

tra l’altro, l’interessato dichiara l’insussistenza di cause di

incompatibilita’ ai sensi dell’art. 19 del regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12 (mod. N1);

e) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna a non esercitare

la professione forense nell’ambito del circondario del Tribunale

presso il quale abbia a svolgere le funzioni onorarie attribuitegli,

nonche’ a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi

successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici e a

cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico

di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno

dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (mod. N2);

f) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di

cui al successivo art. 4;

g) fotocopia del documento d’identita’ (nel caso in cui

l’istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito

internet venga trasmessa per posta);

h) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal

Ministero dell’economia e finanze).

5. Nello stesso termine la Corte d’appello acquisisce:

a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura

della Repubblica presso il tribunale;

b) certificato penale;

c) rapporto informativo del prefetto;

d) parere motivato del competente consiglio dell’ordine degli

avvocati nel caso in cui l’aspirante svolga la professione forense.

Art. 3.

Procedimento per la nomina



1. Il presidente della Corte di appello provvede, una volta

istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di tribunale, a

convocare il consiglio giudiziario nella composizione integrata

prevista dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374,

per la valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti giudici

onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro

che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria

predisposta dal consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti

alla nomina che hanno presentato le istanze nel termine di cui

all’art. 2. La predetta proposta di graduatoria verra’ pubblicata

presso la segreteria del consiglio giudiziario oltre che sul sito del

Consiglio superiore della magistratura.

Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte

entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del consiglio

giudiziario, saranno valutate dallo stesso consiglio giudiziario

prima dell’inoltro della graduatoria al Consiglio superiore della

magistratura.

Predisposta la proposta di graduatoria il consiglio giudiziario

provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia)

entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 2 al

Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione

e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.

Il Consiglio superiore della magistratura procedera’ alla copertura

dei posti vacanti iniziando dall’ufficio situato nella citta’ sede

della Corte d’appello e proseguendo in ordine decrescente in

relazione agli organici di ciascun tribunale.

Coperti i posti vacanti, la graduatoria verra’ utilizzata dal

Consiglio superiore della magistratura fino alla pubblicazione del

successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti resisi

eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle

condizioni previste dall’art. 12 del presente decreto. La nomina a

giudice onorario di tribunale caduca ogni ulteriore istanza

presentata presso altri uffici giudiziari sia come giudice onorario,

sia come vice procuratore onorario.

In caso di esaurimento della graduatoria, il presidente della Corte

di appello puo’ richiedere al Consiglio superiore della magistratura

l’attivazione della procedura per la nomina prevista dal presente

decreto.

Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di

presentazione delle istanze di cui all’art. 2, sono dichiarate

inammissibili con provvedimento del presidente della Corte di

appello.

2. Le proposte dei consigli giudiziari dovranno essere

espressamente motivate sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei

requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 42-ter, secondo

comma, Ordinamento giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilita’, tenendo presente che

non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non

abbiano avuto in passato la conferma nell’incarico da parte del

Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso

revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto

dell’attivita’ svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche

dell’ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita’

nell’amministrazione della giustizia;

d) idoneita’ degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a

soddisfare con assiduita’ ed impegno le esigenze di servizio, desunta

da provate garanzie di professionalita’ e da accertati requisiti di

credibilita’ ed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli

aspiranti.

3. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato

i consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno

tenere conto dei pareri motivati espressi dai consigli dell’ordine di

appartenenza.

4. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti,

per ciascuna Corte di appello, ai servizi riguardanti la magistratura

onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione

per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione

solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui

sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.

5. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici

onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al

Consiglio superiore della magistratura a cura dei presidenti delle

Corti di appello, in originale e in copia.

6. Ad avvenuta nomina, sara’ cura degli uffici interessati

comunicare al Ministero e al Consiglio superiore della magistratura

la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.

Dovra’, altresi’, essere comunicata dal presidente del tribunale la

mancata presa di possesso nel termine stabilito per l’attivazione

della procedura di decadenza dall’incarico.

Art. 4.

Titoli di preferenza



1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell’ordine

sotto riportato, l’esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualita’ di

iscritto nell’elenco speciale previsto dall’art. 3, quarto comma,

lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle universita’ o

negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e

segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica

corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che

l’incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello

in cui siano svolte le funzioni suddette;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica

corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle

amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresi’, titolo di preferenza, in assenza di

quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di

specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del

decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli,

sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle

lettere a), c), d), e) del precedente comma primo, prevale la

maggiore anzianita’ di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale

la maggiore anzianita’ di iscrizione all’albo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;

d) a residuale parita’ di titoli si da’ preferenza alla minore

anzianita’ anagrafica.

I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono

contenere l’esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa

di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi

professionali) e di cessazione eventualmente gia’ avvenuta

dell’esercizio delle relative attivita’ e funzioni.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del

titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti

dall’aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione

delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini

della formazione e definizione della graduatoria.

Art. 5.

Incompatibilita’



1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di

tribunale:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del

Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte

degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al

controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di

difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti

incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano

incompatibili con l’esercizio indipendente della funzione

giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti

attivita’ professionale non occasionale per conto di imprese di

assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o societa’ di

intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono

esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari

compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le

funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare

o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi

dinanzi ai medesimi uffici.

3. Non e’ compatibile con le funzioni onorarie l’esercizio

dell’attivita’ legale c.d. stragiudiziale diretta all’esercizio

dell’attivita’ professionale davanti all’ufficio o agli uffici nei

quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.

4. Il giudice onorario di tribunale non puo’ assumere l’incarico di

consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono

dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale

presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

5. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale le

incompatibilita’ previste dall’art. 18 – Ordinamento giudiziario.

6. Le disposizioni di cui all’art. 19 – Ordinamento giudiziario

sulle incompatibilita’ per rapporti di parentela, affinita’, coniugio

o convivenza con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari

si applicano ai giudici onorari di tribunale, secondo i criteri

dettati dalla circolare del C.S.M. adottata con delibera del

23 maggio 2007, in quanto compatibili.

7. Si applica ai giudici onorari di tribunale l’art. 8 cpv. del

testo unico leggi elettorali (decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n. 361); stante l’inapplicabilita’ dell’aspettativa e

del trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel

cui ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi

hanno l’obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6.

Tirocinio



1. Al fine di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova

nomina una indispensabile formazione professionale, i presidenti di

tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un

periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore

civile e due in quello penale), anteriormente all’assunzione di

funzioni giudiziarie, ed i consigli giudiziari individueranno, per

ciascun settore, un magistrato di riferimento.

2. Il tirocinio si svolgera’ attraverso lo studio dei fascicoli,

svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad

udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.

3. Il consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione

di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari

di tribunale, mediante l’apporto di magistrati all’uopo designati e

di rappresentanti dell’avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono

in una relazione una valutazione sulla qualita’ dell’impegno e sulla

professionalita’ del magistrato onorario nell’esame e nello studio

degli atti processuali, nonche’ sulla redazione delle minute dei

provvedimenti e sulle attitudini all’esercizio delle funzioni

giurisdizionali.

5. Nell’ipotesi in cui anche in un solo settore vi sia una

valutazione negativa dell’attivita’ svolta dal magistrato onorario,

il presidente del tribunale valuta se rinnovare il periodo di

tirocinio per ulteriori due mesi. Al termine del secondo periodo, ove

l’esito del tirocinio sia ancora negativo, il presidente del

tribunale redige apposita relazione per l’inizio della procedura di

revoca dall’incarico di cui all’art. 42-sexies, comma 2, lettera c) –

Ordinamento giudiziario, secondo quanto previsto dal successivo art.

13.

Art. 7.

Conferma



1. Ai fini della conferma, il consiglio giudiziario, nella

composizione prevista dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre

1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un

giudizio di idoneita’ alla continuazione dell’esercizio delle

funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a

campione dei provvedimenti.

2. Il giudizio di idoneita’ costituisce requisito necessario per la

conferma.

3. Alla domanda di conferma da presentare al presidente del

tribunale, a pena di inammissibilita’, almeno sei mesi prima della

data di scadenza del mandato (art. 8, n. 3 del presente decreto),

redatta sull’apposito modulo (mod. C, allegato) debitamente compilato

dall’interessato, dovranno essere allegate:

a) autocertificazione comprovante il permanere dei requisiti di

cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g), (mod. C1,

allegato);

b) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non

esercitare la professione forense nell’ambito del circondario del

tribunale presso il quale svolge le funzioni (art. 5), (mod. C2,

allegato);

c) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita’

ex art. 19 – Ordinamento giudiziario (art. 5), (mod. C1, allegato).

4. Il presidente del tribunale redigera’ apposita relazione

sull’attivita’ svolta dall’interessato nel triennio decorso, con

l’allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo, e

sull’esistenza di eventuali situazioni di incompatibilita’.

5. Ai fini della conferma, i consigli giudiziari terranno conto

della valutazione espressa dal presidente del tribunale presso il

quale il giudice onorario ha prestato la propria attivita’.

Art. 8.

Durata dell’incarico e procedimento per la conferma



1. La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre

anni. Il titolare puo’ essere confermato, alla scadenza, per una sola

volta.

2. Alla scadenza della conferma non puo’ riproporsi alcuna istanza

di nomina a giudice onorario di tribunale presso qualsiasi ufficio

giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico

triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma

(mod. C, allegato) ed i capi degli uffici dovranno immediatamente

procedere alla relativa istruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata al presidente del

tribunale, il quale, una volta istruita, la trasmette al presidente

della Corte di appello con il proprio parere motivato.

5. Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella

composizione prevista dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre

1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneita’ alla continuazione

dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile,

compreso l’esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di

idoneita’ costituisce requisito necessario per la conferma.

6. La nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto

dalla data del decreto ministeriale di cui all’art. 42-ter, comma 1 –

Ordinamento giudiziario, ha durata triennale con decorrenza dal

primo gennaio dell’anno successivo al decreto ministeriale di nomina.

Art. 9.

Assegnazione ad altro ufficio o funzione



1. Il giudice onorario di tribunale puo’ presentare domanda per il

conferimento di analoghe funzioni presso altro tribunale partecipando

all’espletamento della ordinaria procedura di cui all’art. 3.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina,

il giudice onorario di tribunale dovra’ dimettersi dal precedente

incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto

previsto dai precedenti commi, al giudice onorario di tribunale non

si applicano le disposizioni di cui all’art. 6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell’attivita’ di giudice

onorario di tribunale non puo’ derogare i limiti di cui all’art. 8.

5. Il giudice onorario di tribunale puo’ presentare domanda per la

partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice

procuratore onorario o a giudice di pace. L’eventuale nomina a

seguito dell’espletamento dell’ordinaria procedura di cui all’art. 3

deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed

incompatibile con quella svolta.

Art. 10.

Doveri e diritti



1. Il giudice onorario di tribunale e’ tenuto a svolgere le sue

funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel

rispetto dell’imparzialita’ e del ruolo di terzieta’ richiesto dalla

funzione giurisdizionale, nonche’ all’osservanza di tutti gli altri

doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorita’ giudiziaria dovra’ dare tempestiva

comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della

pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla

nomina o conferma, e dell’esito degli stessi, al fine di consentire

le opportune valutazioni in ordine all’eventuale dichiarazione di

decadenza o alla revoca.

Art. 11.

Sorveglianza sull’adempimento dei doveri dei giudici onorari di

tribunale



1. Il presidente del tribunale ha l’obbligo di vigilare

sull’attivita’ dei giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre

di ciascun anno al consiglio giudiziario sul buon andamento del

servizio con apposita relazione. Tale compito puo’ essere delegato ad

altro magistrato dell’ufficio nell’ambito del progetto tabellare.

2. Nell’ambito dell’attivita’ di cui al precedente comma, e’ fatto

obbligo al capo dell’ufficio di vigilare sulla effettiva durata

dell’incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente

prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste

di nuova nomina.

3. Il presidente del tribunale che venga a conoscenza di fatti o

comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di

decadenza o disciplinare, da’ tempestivo avvio al procedimento di cui

al successivo art. 13.

Art. 12.

Cessazione, decadenza, revoca dall’ufficio



1. Il giudice onorario di tribunale cessa dall’incarico:

a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta’;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della

conferma;

c) per dimissioni.

2. Il giudice onorario di tribunale decade dall’ufficio:

a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla

comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine

piu’ breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai

sensi dell’art. 10 – Ordinamento giudiziario;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti

all’ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una

causa di incompatibilita’.

3. Il giudice onorario di tribunale e’ revocato dall’ufficio in

caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad

esito negativo del tirocinio.

Art. 13.

Procedura per la decadenza e revoca



1. Nell’ipotesi in cui la cessazione e la decadenza siano

determinate, rispettivamente, per le ragioni previste dalle

lettere a) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2

dell’articolo precedente, poiche’ si tratta di prendere atto

dell’accadimento di un fatto al quale la legge ricollega

automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della

magistratura dispone la immediata cessazione ovvero la immediata

decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica

senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno

di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di

incompatibilita’ (art. 12, comma 2, lettera c) e di revoca per

inosservanza dei doveri inerenti all’ufficio (art. 12, comma 3), il

presidente del tribunale che abbia avuto notizia di un fatto che

possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni

sopraindicate, puo’, in ogni momento, proporre al consiglio

giudiziario integrato, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n.

374/1991, da cinque avvocati designati dai consigli dell’ordine degli

avvocati del distretto di Corte d’appello, la revoca o la decadenza

del giudice onorario.

3. Il consiglio giudiziario integrato dovra’ formulare la

contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di

determinare l’adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le

notizie dei fatti sono tratte e l’avvertimento che, entro il termine

di quindici giorni dal ricevimento dell’atto, l’interessato puo’

presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali

richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il consiglio giudiziario

ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

5. Il consiglio giudiziario, anche all’esito degli accertamenti

effettuati, se la notizia si e’ rivelata infondata, dispone

l’archiviazione del procedimento; in caso contrario, viene notificato

tempestivamente all’interessato il giorno, l’ora ed il luogo fissati

per la deliberazione, avvertendolo che ha facolta’ di prendere

visione degli atti relativi alla notizia dalla quale e’ scaturito il

procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L’interessato e’

avvertito, altresi’, che potra’ comparire personalmente, che potra’

essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche

onorari, appartenenti all’ordine giudiziario o tra gli avvocati del

libero Foro e che se non si presentera’ senza addurre un legittimo

impedimento si procedera’ in sua assenza. La data fissata per la

deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del

giorno fissato.

6. Ciascun membro del consiglio giudiziario ha facolta’ di

rivolgere domande all’interessato sui fatti a lui riferiti. Questi

puo’ presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri

di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente da’ la

parola al difensore, se presente, ed infine all’interessato che lo

richieda.

7. All’esito di tale attivita’ il consiglio giudiziario inviera’ la

proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore

della magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio

superiore della magistratura potra’ accogliere la proposta del

consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia

condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere

chiarimenti al consiglio giudiziario stesso o all’espletamento di

ulteriore attivita’ istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall’ufficio e’

dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in

conformita’ alla deliberazione del Consiglio superiore della

magistratura.

10. In caso di cessazione, decadenza o revoca dall’incarico di

giudice onorario di tribunale, il presidente del tribunale chiede al

Consiglio superiore della magistratura di nominare a copertura del

posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l’ordine

progressivo della graduatoria deliberata dal C.S.M.

Roma, 26 settembre 2007

Il Ministro: Mastella

Redazione

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