E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di martedi’, il decreto del Ministro Mastella sui criteri per la nomina e la conferma dei Giudici onorari di Tribunale.
Di seguito il testo integrale.
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Ministero della Giustizia
Decreto 26 Settembre 2007
Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei
Giudici onorari di Tribunale
(G.U. n. 235 del 9.10.2007 )
Il Ministro della Giustizia;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, relativo ai criteri per
la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale, con il
quale e’ stato recepito il testo della circolare del Consiglio
superiore della magistratura P-10358/2003 coordinato con le
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera in data 19 luglio 2007, diramata con circolare n.
P 17794/2007, con la quale il Consiglio superiore della magistratura
ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la
conferma dei giudici onorari di tribunale;
Ritenuta la necessita’ di emanare un nuovo decreto ministeriale che
recepisca il testo della circolare del Consiglio superiore della
magistratura n. P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche
ed integrazioni;
Visto l’art. 42-ter, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12;
Decreta:
Art. 1.
Disposizioni di carattere generale
1. I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del
Ministro della giustizia, in conformita’ alla deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio
giudiziario competente per territorio nella composizione prevista
dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
2. Il numero dei giudici onorari presso ogni tribunale non puo’
essere superiore alla meta’ dei magistrati professionali previsti in
organico per l’ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di
servizio – da motivare espressamente – consiglino di elevare tale
numero.
Art. 2.
Nomina (requisiti e documentazione)
1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice
onorario di tribunale e’ necessario che l’aspirante:
a) sia cittadino italiano;
b) abbia l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) abbia l’idoneita’ fisica e psichica;
d) abbia un’eta’ non inferiore a venticinque anni e non superiore
a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data della
relativa delibera e, per la conferma, alla data di scadenza
dell’incarico da confermare;
e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui
ha sede l’ufficio giudiziario per il quale e’ presentata la domanda,
fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato
o le funzioni notarili;
f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza (laurea in
giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria
previgente all’entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e
dei corsi universitari o laurea specialistica) in una delle
universita’ della Repubblica o presso una universita’ estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di
prevenzione o di sicurezza;
h) abbia tenuto condotta incensurabile cosi’ come previsto
dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modifiche ed integrazioni.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza
dell’incarico da confermare, salvo quanto previsto, con riguardo ai
limiti di eta’, al comma 1, lettera d) che precede.
2. Per la nomina a giudice onorario del tribunale di Bolzano e’
richiesta inoltre:
a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8,
comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).
3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.
La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di
selezione deve avvenire compilando ed inviando per via telematica al
Consiglio superiore della magistratura l’apposito modulo (mod. N),
reperibile sul sito del Consiglio superiore della magistratura
(www.csm.it) e, altresi’, consegnando ovvero facendo pervenire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente
compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai
mod. N1 e N2 reperibili sul sito del C.S.M. (www.csm.it), al
presidente della Corte d’appello nel cui distretto ricadono gli
uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine
di quaranta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del decreto del Ministero della giustizia
che recepisce la delibera consiliare con la quale vengono aperti i
termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle
procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale.
L’omissione anche di una soltanto delle modalita’ di presentazione
sopraindicate determina l’inammissibilita’ della domanda.
Chi e’ iscritto all’albo degli avvocati puo’ presentare domanda
oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.
Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero
massimo di quattro circondari presso i quali il richiedente chiede di
essere assegnato.
Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono
come non effettuate.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita’ per mancata
ricezione della domanda cartacea, ne’ per la mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
L’Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o
modificare domande inviate senza l’utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1 del presente punto 3.
Ogni aspirante dovra’ dichiarare:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) idoneita’ fisica e psichica;
d) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della
tessera rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze;
e) l’universita’ presso la quale e’ stata conseguita la laurea in
giurisprudenza e la data del conseguimento;
f) il possesso della cittadinanza italiana;
g) il comune nelle cui liste elettorali e’ iscritto ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
h) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
i) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento
penale;
k) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovra’ indicare,
ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
l) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita’
previste dall’art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12;
m) di non versare in nessuna causa d’incompatibilita’ ai sensi
dell’art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Per gli aspiranti alla nomina a giudice onorario del tribunale di
Bolzano inoltre:
n) di essere in possesso dell’attestato previsto dall’art. 4,
comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
o) l’appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano,
tedesco o ladino.
In calce alle dichiarazioni rese (mod. N) l’aspirante deve apporre
la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti
da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Presentazione dei documenti.
Nei termini di cui al precedente punto 3, dovranno essere prodotti
dall’interessato:
a) istanza di nomina (mod. N);
b) certificato medico attestante l’idoneita’ fisica e psichica
rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare);
c) nullaosta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza o
dal datore di lavoro;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ con la quale,
tra l’altro, l’interessato dichiara l’insussistenza di cause di
incompatibilita’ ai sensi dell’art. 19 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (mod. N1);
e) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna a non esercitare
la professione forense nell’ambito del circondario del Tribunale
presso il quale abbia a svolgere le funzioni onorarie attribuitegli,
nonche’ a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi
successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici e a
cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico
di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (mod. N2);
f) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di
cui al successivo art. 4;
g) fotocopia del documento d’identita’ (nel caso in cui
l’istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito
internet venga trasmessa per posta);
h) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal
Ministero dell’economia e finanze).
5. Nello stesso termine la Corte d’appello acquisisce:
a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura
della Repubblica presso il tribunale;
b) certificato penale;
c) rapporto informativo del prefetto;
d) parere motivato del competente consiglio dell’ordine degli
avvocati nel caso in cui l’aspirante svolga la professione forense.
Art. 3.
Procedimento per la nomina
1. Il presidente della Corte di appello provvede, una volta
istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di tribunale, a
convocare il consiglio giudiziario nella composizione integrata
prevista dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
per la valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti giudici
onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro
che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria
predisposta dal consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti
alla nomina che hanno presentato le istanze nel termine di cui
all’art. 2. La predetta proposta di graduatoria verra’ pubblicata
presso la segreteria del consiglio giudiziario oltre che sul sito del
Consiglio superiore della magistratura.
Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte
entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del consiglio
giudiziario, saranno valutate dallo stesso consiglio giudiziario
prima dell’inoltro della graduatoria al Consiglio superiore della
magistratura.
Predisposta la proposta di graduatoria il consiglio giudiziario
provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia)
entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 2 al
Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione
e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.
Il Consiglio superiore della magistratura procedera’ alla copertura
dei posti vacanti iniziando dall’ufficio situato nella citta’ sede
della Corte d’appello e proseguendo in ordine decrescente in
relazione agli organici di ciascun tribunale.
Coperti i posti vacanti, la graduatoria verra’ utilizzata dal
Consiglio superiore della magistratura fino alla pubblicazione del
successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti resisi
eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle
condizioni previste dall’art. 12 del presente decreto. La nomina a
giudice onorario di tribunale caduca ogni ulteriore istanza
presentata presso altri uffici giudiziari sia come giudice onorario,
sia come vice procuratore onorario.
In caso di esaurimento della graduatoria, il presidente della Corte
di appello puo’ richiedere al Consiglio superiore della magistratura
l’attivazione della procedura per la nomina prevista dal presente
decreto.
Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di
presentazione delle istanze di cui all’art. 2, sono dichiarate
inammissibili con provvedimento del presidente della Corte di
appello.
2. Le proposte dei consigli giudiziari dovranno essere
espressamente motivate sui seguenti punti:
a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei
requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 42-ter, secondo
comma, Ordinamento giudiziario;
b) inesistenza di cause di incompatibilita’, tenendo presente che
non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non
abbiano avuto in passato la conferma nell’incarico da parte del
Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso
revocate;
c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto
dell’attivita’ svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche
dell’ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita’
nell’amministrazione della giustizia;
d) idoneita’ degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a
soddisfare con assiduita’ ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita’ e da accertati requisiti di
credibilita’ ed indipendenza;
e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli
aspiranti.
3. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato
i consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno
tenere conto dei pareri motivati espressi dai consigli dell’ordine di
appartenenza.
4. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti,
per ciascuna Corte di appello, ai servizi riguardanti la magistratura
onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione
per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione
solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui
sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.
5. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici
onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al
Consiglio superiore della magistratura a cura dei presidenti delle
Corti di appello, in originale e in copia.
6. Ad avvenuta nomina, sara’ cura degli uffici interessati
comunicare al Ministero e al Consiglio superiore della magistratura
la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
Dovra’, altresi’, essere comunicata dal presidente del tribunale la
mancata presa di possesso nel termine stabilito per l’attivazione
della procedura di decadenza dall’incarico.
Art. 4.
Titoli di preferenza
1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell’ordine
sotto riportato, l’esercizio anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualita’ di
iscritto nell’elenco speciale previsto dall’art. 3, quarto comma,
lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle universita’ o
negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e
segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che
l’incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello
in cui siano svolte le funzioni suddette;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle
amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
2. Costituisce, altresi’, titolo di preferenza, in assenza di
quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di
specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del
decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.
3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli,
sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alle
lettere a), c), d), e) del precedente comma primo, prevale la
maggiore anzianita’ di servizio;
b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale
la maggiore anzianita’ di iscrizione all’albo professionale;
c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
d) a residuale parita’ di titoli si da’ preferenza alla minore
anzianita’ anagrafica.
I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono
contenere l’esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa
di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi
professionali) e di cessazione eventualmente gia’ avvenuta
dell’esercizio delle relative attivita’ e funzioni.
La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del
titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti
dall’aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione
delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini
della formazione e definizione della graduatoria.
Art. 5.
Incompatibilita’
1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di
tribunale:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del
Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte
degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al
controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di
difensore civico;
b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti
incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano
incompatibili con l’esercizio indipendente della funzione
giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti
attivita’ professionale non occasionale per conto di imprese di
assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o societa’ di
intermediazione finanziaria.
2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono
esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari
compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le
funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare
o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi
dinanzi ai medesimi uffici.
3. Non e’ compatibile con le funzioni onorarie l’esercizio
dell’attivita’ legale c.d. stragiudiziale diretta all’esercizio
dell’attivita’ professionale davanti all’ufficio o agli uffici nei
quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
4. Il giudice onorario di tribunale non puo’ assumere l’incarico di
consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono
dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
5. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale le
incompatibilita’ previste dall’art. 18 – Ordinamento giudiziario.
6. Le disposizioni di cui all’art. 19 – Ordinamento giudiziario
sulle incompatibilita’ per rapporti di parentela, affinita’, coniugio
o convivenza con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari
si applicano ai giudici onorari di tribunale, secondo i criteri
dettati dalla circolare del C.S.M. adottata con delibera del
23 maggio 2007, in quanto compatibili.
7. Si applica ai giudici onorari di tribunale l’art. 8 cpv. del
testo unico leggi elettorali (decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361); stante l’inapplicabilita’ dell’aspettativa e
del trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel
cui ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi
hanno l’obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.
Art. 6.
Tirocinio
1. Al fine di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova
nomina una indispensabile formazione professionale, i presidenti di
tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un
periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore
civile e due in quello penale), anteriormente all’assunzione di
funzioni giudiziarie, ed i consigli giudiziari individueranno, per
ciascun settore, un magistrato di riferimento.
2. Il tirocinio si svolgera’ attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad
udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.
3. Il consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione
di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari
di tribunale, mediante l’apporto di magistrati all’uopo designati e
di rappresentanti dell’avvocatura.
4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono
in una relazione una valutazione sulla qualita’ dell’impegno e sulla
professionalita’ del magistrato onorario nell’esame e nello studio
degli atti processuali, nonche’ sulla redazione delle minute dei
provvedimenti e sulle attitudini all’esercizio delle funzioni
giurisdizionali.
5. Nell’ipotesi in cui anche in un solo settore vi sia una
valutazione negativa dell’attivita’ svolta dal magistrato onorario,
il presidente del tribunale valuta se rinnovare il periodo di
tirocinio per ulteriori due mesi. Al termine del secondo periodo, ove
l’esito del tirocinio sia ancora negativo, il presidente del
tribunale redige apposita relazione per l’inizio della procedura di
revoca dall’incarico di cui all’art. 42-sexies, comma 2, lettera c) –
Ordinamento giudiziario, secondo quanto previsto dal successivo art.
13.
Art. 7.
Conferma
1. Ai fini della conferma, il consiglio giudiziario, nella
composizione prevista dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un
giudizio di idoneita’ alla continuazione dell’esercizio delle
funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a
campione dei provvedimenti.
2. Il giudizio di idoneita’ costituisce requisito necessario per la
conferma.
3. Alla domanda di conferma da presentare al presidente del
tribunale, a pena di inammissibilita’, almeno sei mesi prima della
data di scadenza del mandato (art. 8, n. 3 del presente decreto),
redatta sull’apposito modulo (mod. C, allegato) debitamente compilato
dall’interessato, dovranno essere allegate:
a) autocertificazione comprovante il permanere dei requisiti di
cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g), (mod. C1,
allegato);
b) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non
esercitare la professione forense nell’ambito del circondario del
tribunale presso il quale svolge le funzioni (art. 5), (mod. C2,
allegato);
c) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita’
ex art. 19 – Ordinamento giudiziario (art. 5), (mod. C1, allegato).
4. Il presidente del tribunale redigera’ apposita relazione
sull’attivita’ svolta dall’interessato nel triennio decorso, con
l’allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo, e
sull’esistenza di eventuali situazioni di incompatibilita’.
5. Ai fini della conferma, i consigli giudiziari terranno conto
della valutazione espressa dal presidente del tribunale presso il
quale il giudice onorario ha prestato la propria attivita’.
Art. 8.
Durata dell’incarico e procedimento per la conferma
1. La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre
anni. Il titolare puo’ essere confermato, alla scadenza, per una sola
volta.
2. Alla scadenza della conferma non puo’ riproporsi alcuna istanza
di nomina a giudice onorario di tribunale presso qualsiasi ufficio
giudiziario.
3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico
triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma
(mod. C, allegato) ed i capi degli uffici dovranno immediatamente
procedere alla relativa istruttoria.
4. La domanda di conferma va presentata al presidente del
tribunale, il quale, una volta istruita, la trasmette al presidente
della Corte di appello con il proprio parere motivato.
5. Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella
composizione prevista dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneita’ alla continuazione
dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile,
compreso l’esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di
idoneita’ costituisce requisito necessario per la conferma.
6. La nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto
dalla data del decreto ministeriale di cui all’art. 42-ter, comma 1 –
Ordinamento giudiziario, ha durata triennale con decorrenza dal
primo gennaio dell’anno successivo al decreto ministeriale di nomina.
Art. 9.
Assegnazione ad altro ufficio o funzione
1. Il giudice onorario di tribunale puo’ presentare domanda per il
conferimento di analoghe funzioni presso altro tribunale partecipando
all’espletamento della ordinaria procedura di cui all’art. 3.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina,
il giudice onorario di tribunale dovra’ dimettersi dal precedente
incarico.
3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto
previsto dai precedenti commi, al giudice onorario di tribunale non
si applicano le disposizioni di cui all’art. 6.
4. In ogni caso la durata complessiva dell’attivita’ di giudice
onorario di tribunale non puo’ derogare i limiti di cui all’art. 8.
5. Il giudice onorario di tribunale puo’ presentare domanda per la
partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice
procuratore onorario o a giudice di pace. L’eventuale nomina a
seguito dell’espletamento dell’ordinaria procedura di cui all’art. 3
deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed
incompatibile con quella svolta.
Art. 10.
Doveri e diritti
1. Il giudice onorario di tribunale e’ tenuto a svolgere le sue
funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel
rispetto dell’imparzialita’ e del ruolo di terzieta’ richiesto dalla
funzione giurisdizionale, nonche’ all’osservanza di tutti gli altri
doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2. La competente autorita’ giudiziaria dovra’ dare tempestiva
comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della
pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla
nomina o conferma, e dell’esito degli stessi, al fine di consentire
le opportune valutazioni in ordine all’eventuale dichiarazione di
decadenza o alla revoca.
Art. 11.
Sorveglianza sull’adempimento dei doveri dei giudici onorari di
tribunale
1. Il presidente del tribunale ha l’obbligo di vigilare
sull’attivita’ dei giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre
di ciascun anno al consiglio giudiziario sul buon andamento del
servizio con apposita relazione. Tale compito puo’ essere delegato ad
altro magistrato dell’ufficio nell’ambito del progetto tabellare.
2. Nell’ambito dell’attivita’ di cui al precedente comma, e’ fatto
obbligo al capo dell’ufficio di vigilare sulla effettiva durata
dell’incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente
prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste
di nuova nomina.
3. Il presidente del tribunale che venga a conoscenza di fatti o
comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di
decadenza o disciplinare, da’ tempestivo avvio al procedimento di cui
al successivo art. 13.
Art. 12.
Cessazione, decadenza, revoca dall’ufficio
1. Il giudice onorario di tribunale cessa dall’incarico:
a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta’;
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della
conferma;
c) per dimissioni.
2. Il giudice onorario di tribunale decade dall’ufficio:
a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine
piu’ breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai
sensi dell’art. 10 – Ordinamento giudiziario;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti
all’ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una
causa di incompatibilita’.
3. Il giudice onorario di tribunale e’ revocato dall’ufficio in
caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad
esito negativo del tirocinio.
Art. 13.
Procedura per la decadenza e revoca
1. Nell’ipotesi in cui la cessazione e la decadenza siano
determinate, rispettivamente, per le ragioni previste dalle
lettere a) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2
dell’articolo precedente, poiche’ si tratta di prendere atto
dell’accadimento di un fatto al quale la legge ricollega
automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della
magistratura dispone la immediata cessazione ovvero la immediata
decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica
senza disporre ulteriori accertamenti.
2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno
di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di
incompatibilita’ (art. 12, comma 2, lettera c) e di revoca per
inosservanza dei doveri inerenti all’ufficio (art. 12, comma 3), il
presidente del tribunale che abbia avuto notizia di un fatto che
possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni
sopraindicate, puo’, in ogni momento, proporre al consiglio
giudiziario integrato, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n.
374/1991, da cinque avvocati designati dai consigli dell’ordine degli
avvocati del distretto di Corte d’appello, la revoca o la decadenza
del giudice onorario.
3. Il consiglio giudiziario integrato dovra’ formulare la
contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di
determinare l’adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le
notizie dei fatti sono tratte e l’avvertimento che, entro il termine
di quindici giorni dal ricevimento dell’atto, l’interessato puo’
presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali
richiede indagini o testimonianze.
4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il consiglio giudiziario
ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.
5. Il consiglio giudiziario, anche all’esito degli accertamenti
effettuati, se la notizia si e’ rivelata infondata, dispone
l’archiviazione del procedimento; in caso contrario, viene notificato
tempestivamente all’interessato il giorno, l’ora ed il luogo fissati
per la deliberazione, avvertendolo che ha facolta’ di prendere
visione degli atti relativi alla notizia dalla quale e’ scaturito il
procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L’interessato e’
avvertito, altresi’, che potra’ comparire personalmente, che potra’
essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche
onorari, appartenenti all’ordine giudiziario o tra gli avvocati del
libero Foro e che se non si presentera’ senza addurre un legittimo
impedimento si procedera’ in sua assenza. La data fissata per la
deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del
giorno fissato.
6. Ciascun membro del consiglio giudiziario ha facolta’ di
rivolgere domande all’interessato sui fatti a lui riferiti. Questi
puo’ presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri
di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente da’ la
parola al difensore, se presente, ed infine all’interessato che lo
richieda.
7. All’esito di tale attivita’ il consiglio giudiziario inviera’ la
proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore
della magistratura.
8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio
superiore della magistratura potra’ accogliere la proposta del
consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia
condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere
chiarimenti al consiglio giudiziario stesso o all’espletamento di
ulteriore attivita’ istruttoria.
9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall’ufficio e’
dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in
conformita’ alla deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura.
10. In caso di cessazione, decadenza o revoca dall’incarico di
giudice onorario di tribunale, il presidente del tribunale chiede al
Consiglio superiore della magistratura di nominare a copertura del
posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l’ordine
progressivo della graduatoria deliberata dal C.S.M.
Roma, 26 settembre 2007
Il Ministro: Mastella