Le regole per la nomina a vice procuratore onorario

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di martedi’, il decreto del Ministro Mastella sui criteri per la nomina e la conferma dei vice Procuratori onorari.

Di seguito il testo integrale.

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Ministero della Giustizia

Decreto 26 Settembre 2007

Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei
vice Procuratori onorari

(G.U. n. 235 del 9.10.2007 )

Il Ministro della Giustizia

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, relativo ai criteri per
la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i
Tribunali ordinari, con il quale e’ stato recepito il testo della
circolare del Consiglio superiore della magistratura P- 10370/2003
coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera in data 19 luglio 2007, diramata con circolare n.
P 17795/2007, con la quale il Consiglio superiore della magistratura
ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la
conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari;
Ritenuta la necessita’ di emanare un nuovo decreto ministeriale che
recepisca il testo della circolare del Consiglio superiore della
magistratura n. P – 10370/2003 coordinato con le successive modifiche
ed integrazioni;
Visti gli articoli 42-ter, ultimo comma, e 71 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.
Disposizioni di carattere generale

1. I vice procuratori onorari sono nominati con decreto del
Ministro della giustizia, in conformita’ alla deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio
giudiziario competente per territorio nella composizione prevista
dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Ad essi
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater,
42-quinques e 42-sexies dell’ordinamento giudiziario, in forza del
richiamo contenuto nell’art. 71, comma 2, dello stesso ordinamento
giudiziario.

2. Il numero dei vice procuratori onorari delle Procure della
Repubblica presso ogni Tribunale non puo’ essere superiore al numero
dei magistrati professionali previsti in organico per l’Ufficio
interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio – da motivare
espressamente – consiglino di elevare tale numero.

Art. 2.
Nomina (requisiti e documentazione)

1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a vice
procuratore onorario e’ necessario che l’aspirante:
a) sia cittadino italiano;
b) abbia l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) abbia l’idoneita’ fisica e psichica;
d) abbia un’eta’ non inferiore a venticinque anni e non superiore
a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data della
relativa delibera e, per la conferma, alla data di scadenza
dell’incarico da confermare;
e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui
ha sede l’ufficio giudiziario per il quale e’ presentata la domanda,
fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato
o le funzioni notarili;
f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza (laurea in
giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria
previgente all’entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e
dei corsi universitari o laurea specialistica) in una delle
Universita’ della Repubblica o presso una universita’ estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di
prevenzione o di sicurezza;
h) abbia condotta incensurabile cosi’ come previsto dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza
dell’incarico da confermare, salvo quanto previsto, con riguardo ai
limiti di eta’, al comma 1, lettera d) che precede.

2. Per la nomina a vice procuratore onorario della procura della
Repubblica presso il tribunale di Bolzano e’ richiesta inoltre:
a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8,
comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).

3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.
La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di
selezione deve avvenire compilando ed inviando per via telematica al
Consiglio superiore della magistratura l’apposito modulo (mod. N),
reperibile sul sito del Consiglio superiore della magistratura
(www.csm.it) e, altresi’, consegnando ovvero facendo pervenire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente
compilato e sottoscritto, in originale e in due copie unitamente ai
mod. N1 e N2 reperibili sul sito del C.S.M. ( www.csm.it ), al
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello nel
cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina,
entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto
del Ministero della giustizia che recepisce la delibera consiliare
con la quale vengono aperti i termini per la presentazione delle
domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la
nomina a vice procuratore onorario.
L’omissione anche di una soltanto delle modalita’ di presentazione
sopraindicate determina l’inammissibilita’ della domanda.
Chi e’ iscritto all’albo degli avvocati puo’ presentare domanda
oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.
Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero
massimo di quattro sedi presso le quali il richiedente chiede di
essere assegnato.
Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono
come non effettuate.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita’ per mancata
ricezione della domanda cartacea, ne’ per la mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento della domanda, dovuta a disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
L’Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o
modificare domande inviate senza l’utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1 del presente punto 3.
Ogni aspirante dovra’ dichiarare:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) idoneita’ fisica e psichica;
d) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della
tessera rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze;
e) l’Universita’ presso la quale e’ stata conseguita la laurea in
giurisprudenza e la data del conseguimento;
f) il possesso della cittadinanza italiana;
g) il comune nelle cui liste elettorali e’ iscritto ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
h) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
i) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento
penale;
k) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovra’ indicare,
ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
l) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita’
previste dall’art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12;
m) di non versare in nessuna causa d’incompatibilita’ ai sensi
dell’art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Per gli aspiranti alla nomina a vice procuratore onorario della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano inoltre:
n) di essere in possesso dell’attestato previsto dall’art. 4,
comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
o) l’appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano,
tedesco o ladino.
In calce alle dichiarazioni rese (mod. N) l’aspirante deve apporre
la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti
da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Presentazione dei documenti.
Nei termini di cui al precedente punto 3, dovranno essere prodotti
dall’interessato:
a) istanza di nomina (mod. N);
b) certificato medico attestante l’idoneita’ fisica e psichica
rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare);
c) nullaosta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza o
dal datore di lavoro;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ con la quale,
tra l’altro, l’interessato dichiara l’insussistenza di cause di
incompatibilita’ ai sensi dell’art. 19 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (mod. N1);
e) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna a non esercitare
la professione forense nell’ambito del circondario del Tribunale
presso il quale abbia a svolgere le funzioni onorarie attribuitegli
(ai sensi dell’art. 71-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12),
nonche’ a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi
successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici e a
cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico
di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (mod. N2);
f) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di
cui al successivo art. 4;
g) fotocopia del documento d’identita’ (nel caso in cui
l’istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito
internet venga trasmessa per posta);
h) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal
Ministero dell’economia e finanze.

5. Nello stesso termine la Corte d’appello acquisisce:
a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale;
b) certificato penale;
c) rapporto informativo del Prefetto;
d) parere motivato del competente consiglio dell’Ordine degli
Avvocati nel caso in cui l’aspirante svolga la professione forense.

Art. 3.
Procedimento per la nomina

1. Il Procuratore generale della Repubblica, trasmettera’ le
istanze al Presidente della Corte di appello per la successiva
istruzione.

2. Il Presidente della Corte di appello, una volta istruite le
istanze, provvede quindi a convocare il Consiglio Giudiziario nella
composizione integrata prevista dall’art. 4, comma 1, della legge
21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti e dei
titoli degli aspiranti vice procuratori onorari e per la
predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano
alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal
Consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che
hanno presentato le istanze nel termine di cui all’art. 2. La
predetta proposta di graduatoria verra’ pubblicata presso la
segreteria del Consiglio giudiziario oltre che sul sito del Consiglio
superiore della magistratura.
Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte
entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio
giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario
prima dell’inoltro della graduatoria al Consiglio superiore della
magistratura.
Predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario
provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia)
entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 2 al
Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione
e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.
Il Consiglio superiore della magistratura procedera’ alla copertura
dei posti vacanti iniziando dall’Ufficio situato nella citta’ sede
della Corte d’appello e proseguendo in ordine decrescente in
relazione agli organici di ciascuna Procura della Repubblica.
Coperti i posti vacanti, la graduatoria verra’ utilizzata dal
Consiglio superiore della magistratura fino alla pubblicazione del
successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti resisi
eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle
condizioni previste dall’art. 12 del presente decreto. La nomina a
vice procuratore onorario caduca ogni ulteriore istanza presentata
presso altri uffici giudiziari sia come vice procuratore onorario,
sia come giudice onorario.
In caso di esaurimento della graduatoria, il Procuratore generale
della Repubblica puo’ richiedere al Consiglio superiore della
magistratura l’attivazione della procedura per la nomina prevista dal
presente decreto.
Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di
presentazione delle istanze di cui all’art. 2, sono dichiarate
inammissibili con provvedimento del Procuratore generale della
Repubblica.

3. Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere
espressamente motivate sui seguenti punti:
a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei
requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 42-ter, secondo
comma, ordinamento giudiziario;
b) inesistenza di cause di incompatibilita’, tenendo presente che
non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non
abbiano avuto in passato la conferma nell’incarico da parte del
Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso
revocate;
c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto
dell’attivita’ svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche
dell’ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita’
nell’amministrazione della giustizia;
d) idoneita’ degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a
soddisfare con assiduita’ ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita’ e da accertati requisiti di
credibilita’ ed indipendenza;
e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli
aspiranti.

4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato
i Consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno
tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell’ordine di
appartenenza.

5. I dirigenti di segreteria e/o i funzionari direttivi addetti,
per ciascuna Procura generale della Repubblica, ai servizi
riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare
allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di
conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da
tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto
apposito modello.

6. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei vice
procuratori onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere
trasmesse al Consiglio superiore della magistratura a cura dei
presidenti delle Corti di appello, in originale e in copia.

7. Ad avvenuta nomina, sara’ cura degli uffici interessati
comunicare al Ministero e al Consiglio superiore della magistratura
la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
Dovra’, altresi’, essere comunicata dal procuratore della
Repubblica la mancata presa di possesso nel termine stabilito per
l’attivazione della procedura di decadenza dall’incarico.

Art. 4.
Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell’ordine
sotto riportato, l’esercizio anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualita’ di
iscritto nell’elenco speciale previsto dall’art. 3, quarto comma,
lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle universita’ o
negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e
segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che
l’incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello
in cui siano svolte le funzioni suddette;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle
amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresi’, titolo di preferenza, in assenza di
quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di
specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del
decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli,
sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alle
lettere a), c), d), e) del precedente comma primo, prevale la
maggiore anzianita’ di servizio;
b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale
la maggiore anzianita’ di iscrizione all’albo professionale;
c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
d) a residuale parita’ di titoli si da’ preferenza alla minore
anzianita’ anagrafica.
I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono
contenere l’esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa
di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi
professionali) e di cessazione eventualmente gia’ avvenuta
dell’esercizio delle relative attivita’ e funzioni.
La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del
titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti
dall’aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione
delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini
della formazione e definizione della graduatoria.

Art. 5.
Incompatibilita’

1. Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del
Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte
degli Enti territoriali, i componenti degli organi deputati al
controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di
difensore civico;
b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti
incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano
incompatibili con l’esercizio indipendente della funzione
giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti
attivita’ professionale non occasionale per conto di imprese di
assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o societa’ di
intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono
esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari
compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le
funzioni di vice procuratore onorario e non possono rappresentare o
difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi
dinanzi ai medesimi uffici.

3. Il procuratore della Repubblica puo’ stabilire che determinati
vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le
funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del
tribunale o presso una o piu’ sezioni distaccate, ovvero presso la
sede principale e una o piu’ sezioni distaccate. In tal caso, per i
vice procuratori onorari che esercitano la professione forense
l’incompatibilita’ e’ limitata unicamente all’ufficio o agli uffici
presso i quali sono svolte le funzioni.

4. Non e’ compatibile con le funzioni onorarie l’esercizio
dell’attivita’ legale c.d. stragiudiziale diretta all’esercizio
dell’attivita’ professionale davanti all’ufficio o agli uffici nei
quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.

5. Il vice procuratore onorario non puo’ assumere l’incarico di
consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono
dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

6. I vice procuratori onorari non possono essere addetti a piu’ di
una Procura della Repubblica presso il tribunale.

7. Non si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilita’
previste dall’art. 18 Ordinamento giudiziario.

8. Le disposizioni di cui all’art. 19 Ordinamento giudiziario sulle
incompatibilita’ per rapporti di parentela, affinita’, coniugio o
convivenza con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si
applicano ai vice procuratori onorari, secondo i criteri dettati
dalla circolare del C.S.M. adottata con delibera del 23 maggio 2007,
in quanto compatibili.

9. Si applica ai vice procuratori onorari l’art. 8 cpv. del testo
unico leggi elettorali (decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957 n. 361); stante l’inapplicabilita’ dell’aspettativa e
del trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel
cui ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi
hanno l’obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6.
Tirocinio

1. Al fine di consentire ai vice procuratori onorari di nuova
nomina una indispensabile formazione professionale, i procuratori
della Repubblica cureranno che costoro, subito dopo la nomina,
effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre mesi
anteriormente all’assunzione di funzioni giudiziarie e i Consigli
giudiziari individueranno un magistrato di riferimento.

2. Il tirocinio si svolgera’ attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del pubblico ministero titolare, e la
presenza ad udienze dibattimentali cui parteciperanno pubblici
ministeri professionali.

3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione
di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori
onorari, mediante l’apporto di magistrati all’uopo designati e di
rappresentanti dell’avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono
in una relazione una valutazione sulla qualita’ dell’impegno e sulla
professionalita’ del vice procuratore onorario nell’esame e nello
studio degli atti processuali, nonche’ sulla redazione delle minute
dei provvedimenti e sulle attitudini all’esercizio delle funzioni
giurisdizionali.

5. Nell’ipotesi di esito negativo del tirocinio, il procuratore
della Repubblica valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per
ulteriori tre mesi. Al termine del secondo periodo, ove l’esito del
tirocinio sia ancora negativo, il procuratore della Repubblica redige
apposita relazione per l’inizio della procedura di revoca
dall’incarico di cui all’art. 42-sexies, comma 2, lettera c)
Ordinamento giudiziario, secondo quanto previsto dal successivo art.
13.

Art. 7.
Conferma

1. Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario, nella
composizione prevista dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un
giudizio di idoneita’ alla continuazione dell’esercizio delle
funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a
campione dei provvedimenti.

2. Il giudizio di idoneita’ costituisce requisito necessario per la
conferma.

3. Alla domanda di conferma da presentare al procuratore della
Repubblica, a pena di inammissibilita’, almeno sei mesi prima della
data di scadenza del mandato di nomina (art. 8, n. 3 del presente
decreto), redatta sull’apposito modulo (mod. C, allegato) debitamente
compilato dall’interessato dovranno essere allegate:
a) autocertificazione comprovante il permanere dei requisiti di
cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g), (mod. C1,
allegato);
b) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non
esercitare la professione forense nell’ambito del circondario del
tribunale o nella sezione distaccata, presso il quale svolge le
funzioni (art. 5); (mod. C2, allegato);
c) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita’
ex art. 19 Ordinamento giudiziario (art. 5). (mod. C1, allegato).

4. Il procuratore della Repubblica redigera’ apposita relazione
sull’attivita’ svolta dall’interessato nel triennio decorso, con
l’allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo, e
sull’esistenza di eventuali situazioni di incompatibilita’.

5. Ai fini della conferma, i Consigli giudiziari terranno conto
della valutazione espressa dal procuratore della Repubblica presso il
quale il vice procuratore onorario ha prestato la propria attivita’.

Art. 8.
Durata dell’incarico e procedimento per la conferma

1. La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni.
Il titolare puo’ essere confermato, alla scadenza, per una sola
volta.

2. Alla scadenza della conferma non puo’ riproporsi alcuna istanza
di nomina a vice procuratore onorario presso qualsiasi ufficio
giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico
triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed
i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa
istruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata al procuratore della
Repubblica, il quale, una volta istruita, la trasmette al procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di appello con il proprio
parere motivato. Sara’ cura del procuratore generale inoltrare
successivamente le suddette proposte al presidente della Corte di
appello.

5. Alla scadenza del triennio, il Consiglio giudiziario, nella
composizione prevista dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneita’ alla continuazione
dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile,
compreso l’esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di
idoneita’ costituisce requisito necessario per la conferma.

6. La nomina dei vice procuratori onorari, pur avendo effetto dalla
data del decreto ministeriale di cui all’art. 42-ter, primo comma,
Ordinamento giudiziario, ha durata triennale con decorrenza dal
primo gennaio dell’anno successivo al decreto ministeriale di nomina.

Art. 9.
Assegnazione ad altro ufficio o funzione

1. Il vice procuratore onorario puo’ presentare domanda per il
conferimento di analoghe funzioni presso altra Procura partecipando
all’espletamento della ordinaria procedura di cui all’art. 3.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina,
il vice procuratore onorario dovra’ dimettersi dal precedente
incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto
previsto dai precedenti commi, al vice procuratore onorario non si
applicano le disposizioni di cui all’art. 6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell’attivita’ di vice
procuratore onorario non puo’ derogare i limiti di cui all’art. 8.

5. Il vice procuratore onorario puo’ presentare domanda per la
partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice
onorario di tribunale o a giudice di pace. L’eventuale nomina a
seguito dell’espletamento dell’ordinaria procedura di cui all’art. 3
deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed
incompatibile con quella svolta.

Art. 10.
Doveri e diritti

1. Il vice procuratore onorario e’ tenuto all’osservanza dei doveri
previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorita’ giudiziaria dovra’ dare tempestiva
comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della
pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla
nomina o conferma, e dell’esito degli stessi, al fine di consentire
le opportune valutazioni in ordine all’eventuale dichiarazione di
decadenza o alla revoca.

Art. 11.
Sorveglianza sull’adempimento dei doveri dei vice procuratori onorari

1. Il procuratore della Repubblica ha l’obbligo di vigilare
sull’attivita’ dei vice procuratori onorari e riferisce entro il
31 dicembre di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buon
andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito puo’
essere delegato ad altro magistrato dell’ufficio nell’ambito del
progetto tabellare.

2. Nell’ambito dell’attivita’ di cui al precedente comma, e’ fatto
obbligo al capo dell’ufficio di vigilare sulla effettiva durata
dell’incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente
prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste
di nuova nomina.

3. Il procuratore della Repubblica che venga a conoscenza di fatti
o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di
decadenza o disciplinare, da’ tempestivo avvio al procedimento di cui
al successivo art. 13.

Art. 12.
Cessazione, decadenza, revoca dall’ufficio

1. Il vice procuratore onorario di Tribunale cessa dall’incarico:
a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta’;
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della
conferma;
c) per dimissioni.

2. Il vice procuratore onorario decade dall’ufficio:
a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine
piu’ breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai
sensi dell’art. 10 Ordinamento giudiziario;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti
all’ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una
causa di incompatibilita’.

3. Il vice procuratore onorario e’ revocato dall’ufficio in caso di
inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito
negativo del tirocinio.

Art. 13.
Procedura per la decadenza e revoca

1. Nell’ipotesi in cui la cessazione e la decadenza siano
determinate, rispettivamente, per le ragioni previste dalle
lettere a) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2
dell’articolo precedente, poiche’ si tratta di prendere atto
dell’accadimento di un fatto al quale la legge ricollega
automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della
magistratura dispone la immediata cessazione ovvero la immediata
decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica
senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno
di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di
incompatibilita’ (art. 12, comma 2, lettera c) e di revoca per
inosservanza dei doveri inerenti all’ufficio (art. 12, comma 3), il
procuratore della Repubblica che abbia avuto notizia di un fatto che
possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni
sopraindicate, puo’, in ogni momento, proporre al Consiglio
giudiziario integrato, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n.
374/1991, da cinque avvocati designati dai Consigli dell’Ordine degli
avvocati del distretto di Corte d’appello, la revoca o la decadenza
del vice procuratore onorario.

3. Il Consiglio giudiziario integrato dovra’ formulare la
contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di
determinare l’adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le
notizie dei fatti sono tratte e l’avvertimento che, entro il termine
di quindici giorni dal ricevimento dell’atto, l’interessato puo’
presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali
richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario
ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

5. Il Consiglio giudiziario, anche all’esito degli accertamenti
effettuati, se la notizia si e’ rivelata infondata, dispone
l’archiviazione del procedimento; in caso contrario, viene notificato
tempestivamente all’interessato il giorno, l’ora ed il luogo fissati
per la deliberazione, avvertendolo che ha facolta’ di prendere
visione degli atti relativi alla notizia dalla quale e’ scaturito il
procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L’interessato e’
avvertito, altresi’, che potra’ comparire personalmente, che potra’
essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche
onorari, appartenenti all’ordine giudiziario o tra gli avvocati del
libero Foro e che se non si presentera’ senza addurre un legittimo
impedimento si procedera’ in sua assenza. La data fissata per la
deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del
giorno fissato.

6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facolta’ di
rivolgere domande all’interessato sui fatti a lui riferiti. Questi
puo’ presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri
di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente da’ la
parola al difensore, se presente, ed infine all’interessato che lo
richieda.

7. All’esito di tale attivita’ il Consiglio giudiziario inviera’ la
proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore
della magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio
Superiore della Magistratura potra’ accogliere la proposta del
Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia
condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere
chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all’espletamento di
ulteriore attivita’ istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall’ufficio e’
dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in
conformita’ alla deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura.

10. In caso di cessazione, decadenza o revoca dall’incarico di vice
procuratore onorario, il procuratore della Repubblica chiede al
Consiglio superiore della magistratura di nominare a copertura del
posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l’ordine
progressivo della graduatoria deliberata dal C.S.M.

Roma, 26 settembre 2007
Il Ministro: Mastella

Redazione

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