Il disegno di legge finanziaria per il 2008 contiene importanti novita’ in materia di società a partecipazione pubblica.
Le Pubbliche amministrazioni dovranno dismettere le loro partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie per svolgere i loro fini istituzionali.
L’articolo 87 vieta infatti alle P.A. di costituire “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in tali società”.
Si tratta di un divieto, rivolto a tutte le Spa pubbliche, che in qualche modo riprende l’originario divieto posto, alle amministrazioni locali e regionali, dall’articolo 13 del primo decreto Bersani.
E’ stato scritto (Sole 24 Ore dell’8 ottobre) che solo “in apparenza è una norma che vuole tutelare la concorrenza e il mercato”. In realtà “l’articolo 87 della Finanziaria rischia di creare l’effetto esattamente opposto, allargando, e non restringendo, il campo di azione delle società controllate o anche soltanto partecipate da enti pubblici, che utilizzano il legame diretto con l’ente controllante per fornire servizi a loro e ad altre amministrazioni pubbliche”. Ciò perchè “l’interpretazione larga della norma consente infatti di comprendere, nelle attività necessario a perseguire finalità istituzionali, attività che vanno dai servizi informatici a quelli di telefonia, dalle pulizie alla manutenzione degli stabili (così, Ennio Lucarelli, Aitech-Assinform, dichiarazione rilasciata al Sole 24 Ore l’8 ottobre)”
E’ utile leggere la relazione di accompagnamento del Governo al disegno di legge, ora all’esame del Senato (con in calce il testo dell’art.87):
“L’articolo 87 dispone, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società. Sono sempre ammesse, invece, da parte di suddette amministrazioni e nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza, la costituzione di società che producono servizi di interesse generale.
E’ ammessa, altresì, l’assunzione di partecipazioni in tali società, previa autorizzazione dall’organo competente con delibera motivata.
Alle medesime amministrazioni è fatto obbligo di cedere a terzi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 1.
La stessa norma prevede che le amministrazioni pubbliche – nei casi in cui sia necessaria la costituzione di società o enti, comunque denominati, oppure l’assunzione di partecipazioni in società, consorzi o altri organismi – adottino i provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali presso tali soggetti, provvedendo, contestualmente, alla rideterminazione della propria dotazione organica. Sino all’effettuazione di tale rideterminazione, le amministrazioni non possono assumere personale a qualsiasi titolo.
La creazione di enti e società per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblica è e rimane uno strumento utilissimo per perseguire maggiore efficienza a vantaggio della collettività; scopo della norma è quello di evitare forme di abuso (la cui esistenza è verosimile, tenuto conto che sono circa tremila, ad esempio, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni) che sottraggono l’agire amministrativo ai canoni della trasparenza e del controllo da parte degli enti pubblici e della stessa opinione pubblica. A tal fine si prevede quindi, che l’operazione debba avvenire sotto il diretto controllo dei collegi dei revisori e degli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati, i quali devono relazionare al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato (amministrazioni istituzionalmente preposte al controllo dell’efficienza amministrativa, della razionalizzazione delle strutture e del contenimento dei costi), nonchè segnalare eventuali inadempienze anche alla Corte dei conti”.
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Art. 87.
(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche)
1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.
2. L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma l.
4. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma l, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.
5. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 3, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell’anno precedente all’istituzione o all’assunzione di partecipazioni di cui al comma 3, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.
6. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 3 e 4 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.