Limiti del potere del Sindaco di revocare gli assessori

“La ragione di mera ripartizione dei posti fra appartenenti a partiti politici per soddisfare pretese che non evidenziano una qualche dovuta attenzione in termini di miglior servizio pubblico a favore della cittadinanza non può costituire di per sè giusta ragione per cambiamenti che restano incomprensibili in termini obiettivi e di rispetto della volontà degli elettori”.

Lo ha stabilito il Tar Lecce, con ordinanza depositata lo scorso 10 ottobre.

Questi i fatti.

Il Sindaco del Comune di Squinzano, dott. Giovanni Marra, aveva revocato le deleghe assessoriali conferite con precedente decreto sindacale del 2006.

Insorgevano gli assessori revocati, lamentando l’assenza di ragioni di interesse pubblico diverse dalla mera ripartizione dei posti fra appartenenti a partiti politici.

Il Tar Lecce osserva, con ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare, che, se è vero che “la scelta degli assessori comunali da parte del Sindaco è libera scelta politica”, tuttavia, “la revoca … coinvolge l’espletamento di una funzione pubblica che deve, pertanto, basarsi sulla esistenza di ragioni di pubblico interesse che giustificano l’allontanamento dalla carica del consigliere che pur potrebbe in ipotesi aver svolto la funzione con soddisfazione della cittadinanza comunale”.

. . . . .

TAR Puglia, Lecce, I sezione

Ordinanza 10 ottobre 2007 numero 985

(presidente relatore Ravalli)

(…)

Considerato che la scelta degli assessori comunali da parte del Sindaco è libera scelta politica, ma che la revoca dei medesimi coinvolge l’espletamento di una funzione pubblica che deve, pertanto, basarsi sulla esistenza di ragioni di pubblico interesse che giustificano l’allontanamento dalla carica del consigliere che pur potrebbe in ipotesi aver svolto la funzione con soddisfazione della cittadinanza comunale;

Considerato che non appare neppure che vi sia una qualche ragione a giustificazione di un venir meno della fiducia personale fra sindaco e ricorrente;

Considerato che le ragioni di mera ripartizione dei posti fra appartenenti a partiti politici per soddisfare pretese che non evidenziano una qualche dovuta attenzione in termini di miglior servizio pubblico a favore della cittadinanza non può costituire di per sè giusta ragione per cambiamenti che restano incomprensibili in termini obiettivi e di rispetto della volontà degli elettori tanto più che, come nel caso, tutti appartengono allo stesso gruppo di maggioranza che deve attuare il programma prospettato agli elettori;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

P.Q.M.

Accoglie (Ricorso numero 1392/2007) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’impugnato provvedimento di revoca.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Lecce, li 10 ottobre 2007

Aldo Ravalli – Presidente, Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 10 ottobre 2007

Redazione

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