No alla dichiarazione dei redditi solo telematica

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Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi

Parere interlocutorio del 5 marzo 2007


(presidente Coraggio, estensore Roxas)

OGGETTO:
Ministero dell’economia e delle finanze – Schema di regolamento recante modifiche al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive o all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.Adunanza del 5 marzo 2007

La Sezione
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 3-2358/UCL del 14 febbraio 2007, con la quale il Ministero dell’economia e delle
finanze chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe Roxas;

PREMESSO:

L’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre del 1996, n. 662, stabilisce che,
al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto del 1988, n. 400, tenuto conto dell’adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.

Successivamente, l’art. 16 del d.lgs. 23 dicembre del 1999, n. 505 ha disposto che per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell’art. 3 della legge 23 dicembre del 1996, n. 662, resta ferma la disposizione di cui all’art. 3, comma 136, della medesima legge. Infine l’art. 101 della legge 21 novembre del 2000, n. 342, comma 1, dispone che “qualora intervengano, dopo l’entrata in vigore dei regolamenti previsti dall’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente, possono essere emanati comunque ulteriori regolamenti ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 3, comma 136, della entrata legge n. 662 del 1996”.

In tale quadro normativo l’Amministrazione ha predisposto e trasmesso per l’esame, uno schema di regolamento che apporta modifiche al d.P.R. 22 luglio del 1998, n. 322 – emanato ai sensi del su citato art. 3 della legge n. 662 del 1996 – allo scopo di razionalizzare e semplificare ulteriormente gli adempimenti dei contribuenti connessi con la presentazione delle dichiarazioni fiscali e per introdurre nuovi servizi per i contribuenti medesimi.

I sei articoli di cui si compone lo schema intervengono sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni, prescrivendo quale obbligatoria la trasmissione telematica, e apportando le conseguenti modifiche alla disciplina vigente, in particolare riportando nella disciplina regolamentare la modalità dichiarativa per la destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF e sopprimendo la presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta in forma unificata.

Ulteriori disposizioni recano precisazioni sugli obblighi dichiarativi in caso di periodi di imposta non coincidenti con l’anno solare e in caso di liquidazione delle società e intervengono sulle procedure e modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni e determinazione dei relativi costi.

CONSIDERATO:

La modifica di maggior rilievo che si intende introdurre con la nuova regolamentazione concerne l’abolizione delle possibilità, per i contribuenti, di presentare le dichiarazioni cartacee avvalendosi del tramite delle banche convenzionate e degli uffici postali.

Tale soppressione comporta, conseguentemente, la rimodulazione della vigente disciplina, sia per quanto concerne la modalità che la tempistica, salvaguardando la possibilità di consegna cartacea solo a limitati effetti (residenti all’estero, dichiarazione di destinazione dell’8 per mille, quest’ultima esculsivamente attraverso il canale postale).

Pur apprezzando la maggiore efficienza raggiungibile dal sistema per tal via, inclusa la possibilità da parte dell’Agenzia di rendere disponibili in breve termine – (entro il 30 aprile di ogni anno) – ai contribuenti i CUD desunti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta e – (entro il 1° ottobre i dati delle dichiarazioni presentate entro il 31 luglio) – la prevista soppressione, in sostanza, della presentazione manuale, ingenera forti perplessità.

Sul piano effettuale, l’Amministrazione non fornisce dati circa il numero dei contribuenti che utilizzano quest’ultima modalità che pur con la diffusione dell’assistenza fiscale e delle possibilità di autonoma trasmissione in via telematica appare consistente, mentre è evidente che l’esclusione della presentazione in banca e soprattutto, data la loro diffusione sul territorio nazionale, tramite gli sportelli postali, produce, inevitabilmente un aggravio per l’adempimento richiesto al contribuente.

Pur tenendo conto della formula autorizzatoria recata alle norme citate in premessa, va altresì ricordato come il recente d.l. 4 luglio del 2006, n. 223, convertito con modificazione della legge 4 agosto del 2006, n. 248, che ha introdotto modifiche relativamente ai termini di presentazione delle dichiarazioni, non inova circa la modalità di presentazione tramite banche e poste.

Né va sottovalutata la nuova disciplina di attribuzione dell’8 per mille, consegnata allo strumento regolamentare e che, pur mantenendo sostanzialmente immutati i criteri dichiarativi, vede ristretta la presentazione cartacea degli appositi modelli ai soli uffici postali, a fianco della trasmissione telematica diretta o ad opera di intermediari.
Le indicate perplessità riflettono anche la possibile incoerenza con i principi recati dello Statuto dei contribuenti, che esplicitamente prevedono che i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli (legge 27 luglio del 2000, n. 212, art. 6 comma 3).
Per tali motivi ritiene la Sezione che, sulla proposta disciplina, sia opportuno acquisire il punto di vista della Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio.

P.Q.M.

Sospende il parere, in attesa del richiesto adempimento.

Redazione

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