Il testo del disegno di legge Nicolais approvato dalla Camera


Dopo essere stato approvato dalla Camera, lo scorso 24 ottobre, è al Senato il disegno di legge presentato da Nicolais contenente importanti modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (o sulla “Trasparenza”) 241 del 1990, al Codice dell’Amministrazione digitale, al Testo Unico sulla Documentazione amministrativa e al Testo Unico sul Pubblico Impiego.

Di seguito, il testo, approvato dalla Camera, in discussione al Senato.

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Disegno di legge numero 1859 AS (già 2161 AC)

Disposizioni volte alla modernizzazione e all’incremento dell’efficienza delle amministrazioni pubbliche nonché alla riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese

Capo I

MISURE VOLTE ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHÉ ALLA RIDUZIONE E ALLA CERTEZZA DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI E RELATIVE FORME DI TUTELA

Art. 1.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conclusione del procedimento)



1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia,» sono inserite le seguenti: «di imparzialità,»;

2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché, limitatamente all’esercizio delle medesime attività, l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis e 3 della presente legge»;

b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Conclusione del procedimento). –

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei termini sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni e comunque non superiori a centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio, ovvero dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2»;

c) dopo l’articolo 2, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – (Conseguenze del ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento). –

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.

2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1 e con esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.

3. I pagamenti delle somme di denaro di cui al comma 2 corrisposte dalle pubbliche amministrazioni sono comunicati alla competente procura regionale della Corte dei conti.

4. Con regolamento, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, le province e i comuni determinano le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.

5. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicato entro quindici giorni dall’amministrazione gravata del relativo onere economico»;

d) all’articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nei casi in cui la durata prevista per la conclusione del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su richiesta degli interessati, fornisce con periodicità mensile, anche con mezzi telematici, informazioni circa lo stato del procedimento»;

e) all’articolo 10-bis, comma 1, terzo periodo, la parola: «interrompe» è sostituita dalla seguente: «sospende» e le parole: «iniziano nuovamente» sono sostituite dalla seguente: «riprendono»;

f) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i trenta giorni dal ricevimento della richiesta»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. In tali casi, i soggetti responsabili dell’adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;

3) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

g) all’articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, l’organo competente procede comunque all’adozione del provvedimento. In tal caso, i soggetti responsabili dell’adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi in cui per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini previsti dall’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all’acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo, non oltre i termini massimi previsti dal comma 1»;

h) all’articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «, licenza» fino a: «artigianale» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominato, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tal fine eventualmente richiesta,»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «comunitaria» sono soppresse;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli atti che incidono:

a) sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull’immigrazione;

b) sulla tutela dell’ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

c) sulla tutela della salute e della pubblica incolumità;

d) sulle esigenze connesse all’amministrazione della giustizia e delle finanze;

e) sull’adempimento degli obblighi disposti dalla normativa comunitaria.

3-ter. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati gli atti emessi dalle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 3-bis, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dall’articolo 29 e ferme restando le disposizioni che prevedono termini più brevi di quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nei casi in cui è presentata una dichiarazione di inizio attività comunque denominata, ad esclusione degli interventi in materia urbanistico-edilizia, si applicano, anche ove non espressamente richiamate, la disciplina e le forme di tutela di cui al presente articolo»;

5) al comma 5, le parole: «dei commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;

i) all’articolo 20, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali;

b) ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza;

c) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela dell’ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

d) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull’immigrazione;

e) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela della salute e della pubblica incolumità.

4-bis. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati gli atti e i procedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 4, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

l) all’articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti si intendono disponibili»;

2) al comma 5, primo periodo, le parole: «e nei casi previsti dal comma 4» sono soppresse;

m) all’articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari di ruolo»;

2) al comma 5, le parole da: «adotta» fino a: «articolo 25, comma 4;» sono soppresse.

2. Dall’attuazione delle disposizioni introdotte dalle lettere h) e i) del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. Il rapporto annuale, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest’ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il regolamento previsto dall’articolo 2-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle disposizioni dell’articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, il regolamento di cui al comma 4 del citato articolo 2-bis provvede a determinare la misura della somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2, in un importo non inferiore ad euro venticinque e non superiore ad euro duecentocinquanta.

6. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera c), si provvede nell’ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni dell’articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

7. I regolamenti di cui agli articoli 19, comma 3-ter, e 20, comma 4-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal comma 1, lettere h) e i), del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 2.

(Modifiche all’articolo 2 del codice dell’amministrazione digitale, in materia di ambito di applicazione)



1. All’articolo 2 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative».



Art. 3.

(Modifiche all’articolo 57 del codice dell’amministrazione digitale, in materia di elenchi della documentazione necessaria, moduli e formulari)



1. All’articolo 57 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico ovvero per via telematica, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà, gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all’istanza per l’adozione del provvedimento amministrativo richiesto, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, nonché i casi in cui sono applicabili il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio di attività nei procedimenti di propria competenza»;

b) al comma 2, dopo le parole: «che non siano stati pubblicati sul sito» sono inserite le seguenti: «o che non siano stati resi disponibili attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli indicati negli elenchi, nei moduli e nei formulari di cui al comma 1, se non con atto motivato, il quale determina la sospensione del termine per la conclusione del procedimento alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Elenchi della documentazione, moduli e formulari».

2. In sede di prima applicazione le pubbliche amministrazioni danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 57 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 4.

(Riduzione dei tempi di approvazione del Programma statistico nazionale)



1. All’articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il quale esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Si applica, a tale fine, quanto previsto dall’articolo 154, comma 5, periodi secondo e terzo, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».



Art. 5.

(Misure per l’attuazione del protocollo informatico)



1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul protocollo informatico e sulla gestione informatica dei documenti, di cui al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e delle regole tecniche collegate.

2. In caso di mancata osservanza delle citate disposizioni del capo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in materia di realizzazione e utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ogni pubblica amministrazione centrale commissario ad acta per l’attuazione delle disposizioni medesime. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta riferisce sull’effettivo avvio e sul corretto funzionamento del sistema di protocollo informatico e della gestione elettronica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di interoperabilità per l’interscambio dei documenti elettronici.

3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, intese e accordi con le regioni e con le autonomie locali per favorire la generale adozione, da parte di queste, dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di cui al comma 2 del presente articolo.



Art. 6.

(Riorganizzazione sperimentale dei processi di servizio in deroga alla normativa vigente)



1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese e di raggiungere gli obiettivi previsti dagli articoli 12 e 14 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono consentite, in via sperimentale, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, la riprogettazione e la riorganizzazione dei processi di servizio in deroga alla vigente normativa statale, fatti salvi le disposizioni della Costituzione, i princìpi comunitari, le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dall’ordinamento comunitario, i princìpi fondamentali dell’ordinamento in materia di diritti civili, le disposizioni in materia di difesa e sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica, immigrazione e consultazione elettorale, nonché i princìpi fondamentali dell’azione amministrativa.

2. Le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali, comunicano i progetti di sperimentazione per i quali intendono avvalersi della deroga di cui al comma 1. I competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con le amministrazioni competenti per settore, valutano i progetti, avvalendosi del contingente di esperti di cui al comma 3 dell’articolo 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. In caso di valutazione positiva, con regolamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzata la sperimentazione in deroga. Il decreto di cui al presente comma indica il termine di efficacia della sperimentazione, non superiore a ventiquattro mesi, e contiene l’elenco tassativo delle norme di cui è consentita la deroga temporanea.

4. I competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con le amministrazioni interessate, effettuano il monitoraggio sull’attuazione dei progetti di sperimentazione in deroga alle norme vigenti, verificano i risultati conseguiti, promuovono la condivisione di questi tra tutte le amministrazioni pubbliche mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche e organizzative.

5. Il Governo valuta le iniziative di modifica alla normativa vigente conseguenti agli esiti delle sperimentazioni, sentito il Comitato interministeriale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. Nell’esercizio delle competenze di cui al presente articolo, aventi ad oggetto i progetti di sperimentazione delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione opera in raccordo con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.



Art. 7.

(Pubblicità dei procedimenti e degli adempimenti amministrativi)



1. Al comma 1 dell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) i casi in cui sono applicabili il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio di attività nei procedimenti di propria competenza».



Art. 8.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di ambito applicativo delle sue disposizioni, nonché all’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di ricorsi giurisdizionali avverso gli atti delle autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità)



1. Il comma 2 dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è abrogato.

2. All’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato con un provvedimento espresso e motivato, di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio di attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

3. Dopo l’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. – (Disciplina per i gestori di servizi di pubblica utilità). –

1. I gestori pubblici o privati dei servizi di pubblica utilità di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, applicano al rapporto di utenza, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.

2. Con provvedimenti delle rispettive Autorità di regolazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono determinate le concrete modalità applicative delle disposizioni del comma 1.

3. In caso di mancata osservanza, da parte dei gestori pubblici o privati di servizi di pubblica utilità di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo ovvero dei livelli minimi di qualità e di quantità predeterminati e pubblicati anche attraverso carte dei servizi, nella misura e secondo le modalità stabilite con provvedimenti delle rispettive Autorità di regolazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, deve essere assicurata agli utenti interessati la corresponsione di un indennizzo automatico e forfetario, eventualmente anche mediante forme di autotutela negoziale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuati gli altri servizi di interesse generale soggetti all’applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge, nonché i soggetti competenti all’attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo».

4. All’articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: «sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l’Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma».



Art. 9.

(Responsabilità dirigenziale)



1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative al trattamento economico accessorio, al dirigente non può essere attribuito il trattamento economico accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono nella competenza dell’ufficio da lui diretto, si verifichi:

a) grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento;

b) grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di predisporre, aggiornare e rendere noti agli interessati gli elenchi di cui al comma 1 dell’articolo 57 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

c) grave e ripetuta inosservanza del divieto di esigere dal privato la presentazione di documenti per i quali la normativa vigente prevede il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, nonché l’acquisizione d’ufficio di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano, in quanto compatibili, ai titolari di posizioni organizzative, ove istituite, con riferimento alle indennità specificamente riconosciute per lo svolgimento delle relative funzioni».



Art. 10.

(Disposizioni in materia di tutela amministrativa e di normazione regolamentare e delegata)



1. All’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il ricorso straordinario non è, altresì, ammesso avverso:

a) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

b) gli atti di gestione dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, ad eccezione di quelli relativi al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

2. All’articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «novanta».

3. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia della relazione istruttoria nonché delle eventuali controdeduzioni delle altre amministrazioni è trasmessa, contestualmente, anche alle parti»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Trascorso il detto termine, il ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato».

4. All’articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».

5. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«I ricorsi diretti ad ottenere l’esecuzione dei decreti di decisione resi nel regime di alternatività ai sensi degli articoli 8 e 15 del presente decreto sono proposti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ai sensi dell’articolo 37, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

6. All’articolo 26, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le forme di pubblicità di cui all’articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, quando la sentenza di annullamento degli atti ivi indicati è passata in giudicato».

7. All’articolo 15 della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole: «l’indicazione» sono sostituite dalle seguenti: «la sottoscrizione».

8. Dopo il comma 18 dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, è inserito il seguente:

«18-bis. Per l’attuazione delle deleghe di cui al comma 14, il Governo può avvalersi del Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 14, numero 2º, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; in tale caso non occorre acquisire il relativo parere previsto dall’articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. A questo fine è costituita presso la Sezione consultiva per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di dieci unità di personale, individuate nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente collocate in posizione di distacco, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza. Al personale di cui al periodo precedente non possono essere attribuiti emolumenti aggiuntivi rispetto alla retribuzione già riconosciuta dall’amministrazione di appartenenza».

9. All’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Salvi i casi di silenzio assenso o di silenzio rigetto, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, decorsi i termini stabiliti per la conclusione del procedimento amministrativo a norma dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, può essere proposto, anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fino a che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei medesimi termini. È fatta salva la possibilità di riproporre l’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. Con la sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere, di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l’amministrazione resti inadempiente oltre tale termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provvede in luogo della stessa».

10. All’articolo 76 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Nell’anagrafe è inserita menzione delle sentenze emesse dalla Corte dei conti ai sensi degli articoli 63, comma 1, numero 5), e 248, comma 5, nonché delle sentenze definitive di condanna riportate in materia penale».

11. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 51, comma 2, le parole: «segreteria sono rese accessibili» sono sostituite dalle seguenti: «segreteria, nonché i pareri resi dal Consiglio di Stato, sono resi accessibili»;

b) all’articolo 52 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai pareri resi dal Consiglio di Stato».



Art. 11.

(Misure per la digitalizzazione degli atti e dei documenti nei processi amministrativo, contabile e tributario e altre misure di semplificazione delle notificazioni. Delega al Governo in materia di processo telematico)



1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, i tempi e le modalità della progressiva digitalizzazione degli atti e dei documenti dei procedimenti giurisdizionali amministrativo, contabile e tributario e dei procedimenti dinanzi alle sezioni consultive del Consiglio di Stato e alle sezioni di controllo della Corte dei conti sono stabiliti con uno o più decreti adottati, sentiti gli ordini professionali interessati, rispettivamente, per la giustizia amministrativa dal Presidente del Consiglio di Stato, per la giustizia contabile dal Presidente della Corte dei conti e, per la giustizia tributaria, acquisito il parere di cui all’articolo 24, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dal Ministro dell’economia e delle finanze. I decreti, tenuto conto delle regole tecniche e dei formati di cui al comma 4, dispongono una fase di sperimentazione parziale o totale, anche limitata a singoli uffici giudiziari, e, all’esito della stessa, prevedono:

a) valutati i risultati della sperimentazione, nonché lo stato dello sviluppo tecnologico, l’obbligo di depositare anche o esclusivamente su supporto informatico o per via telematica gli atti o i documenti offerti in comunicazione dalle parti;

b) eventuali deroghe all’obbligo di produzione su supporto informatico o in via telematica per determinate tipologie di procedimenti, atti e documenti;

c) il numero di copie cartacee da produrre quando il deposito su supporto informatico o in via telematica non escluda il deposito di atti o documenti in forma cartacea.

2. I decreti di cui al comma 1 sono sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, acquisendo efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

3. Le magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria curano il costante scambio di informazioni in ordine ai programmi di digitalizzazione dei relativi procedimenti giurisdizionali e consultivi, anche al fine di favorire il riuso dei programmi informatici ai sensi dell’articolo 69 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentiti i soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le regole tecniche e i formati da utilizzare nell’ambito dei procedimenti di cui al medesimo comma 1.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 6 e 7, uno o più decreti legislativi diretti:

a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni per adeguarle al processo telematico;

b) alla definizione delle modalità di conferimento della procura alle liti per adeguarle al processo telematico.

6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione dell’obbligo, per ciascun avvocato e ausiliario del giudice, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, secondo la disciplina dettata dall’articolo 48, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione e disciplina dell’elenco degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento;

b) previsione in forza della quale le comunicazioni siano effettuate direttamente dall’ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice, in forma telematica, all’indirizzo elettronico di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, e alle parti costituite personalmente nonché ai testimoni all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente dichiarato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria e obbligatoria di notificazione, salve eccezioni espressamente previste;

d) previsione in forza della quale, qualora le parti non abbiano comunicato l’indirizzo di posta elettronica, le comunicazioni e le notificazioni durante il procedimento sono fatte presso la cancelleria;

e) previsione della conservazione dell’originale del documento informatico da parte dell’ufficio notifiche per i due anni successivi;

f) previsione dell’invio, su richiesta, del documento informatico per via telematica all’indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo procuratore, ovvero mediante consegna ai medesimi su supporto informatico non riscrivibile, previo pagamento del diritto di copia;

g) previsione dell’attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l’inizio dell’utilizzazione in forma obbligatoria delle notificazioni telematiche.

7. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione dell’obbligo di conferimento della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice, con facoltà di conferire procura informatica mediante l’utilizzo della firma digitale;

b) previsione dell’obbligo dell’indicazione degli estremi della procura alle liti nell’atto;

c) previsione dell’obbligo di depositare, al momento dell’iscrizione a ruolo, copia della procura, con dichiarazione di conformità del difensore, con obbligo di depositare l’originale solo su ordine del giudice.

8. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, con l’indicazione specifica delle eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 6 e 7. I decreti legislativi possono comunque essere emanati qualora i pareri non siano espressi entro il termine di cui al precedente periodo.

9. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 8, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 5, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei commi 6 e 7, può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

10. L’Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.

11. Per le finalità di cui al comma 10, l’Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si muniscono di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. La validità dei registri è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell’Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato all’uopo delegato, ovvero dell’avvocato distrettuale dello Stato.

12. Al fine di garantire un’efficace attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11, il personale proveniente da processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni dello Stato, ovvero da situazioni di eccedenza, può transitare in mobilità presso l’Avvocatura dello Stato, nel limite di cinquanta unità, anche in deroga alle dotazioni organiche vigenti. Nelle more del riassorbimento del predetto personale nell’ambito delle dotazioni organiche è fatto divieto di coprire i posti corrispondenti. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a effettuare le necessarie variazioni di bilancio volte a trasferire le risorse finanziarie corrispondenti alle partite stipendiali del personale di cui al presente comma.

13. Al fine di garantire un’efficace attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11, il Fondo unico di amministrazione, di cui all’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri di cui all’accordo 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, e successive modificazioni, istituito presso l’Avvocatura generale dello Stato è alimentato anche da una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell’articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, in misura pari alla percentuale prevista dall’articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, da ripartire secondo criteri di merito ed efficienza e, comunque, subordinatamente alla presenza in servizio.



Art. 12.

(Disposizioni in materia di valutazione delle amministrazioni pubbliche)



1. Dopo l’articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis. – (Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell’azione delle amministrazioni pubbliche). –

1. A decorrere dall’anno 2008, il CNEL istituisce una struttura autonoma, denominata Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell’azione delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata “Commissione“, la quale svolge i compiti attribuiti dalla presente legge con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. La Commissione è composta dal Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza e individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e gestionali.

3. Ai fini della nomina del Presidente, la Commissione competente del Senato della Repubblica e la Commissione competente della Camera dei deputati, con la maggioranza dei due terzi, indicano ciascuna un elenco di tre nomi di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 2. Gli elenchi dei nomi così indicati sono sottoposti ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, con determinazione adottata d’intesa, provvedono alla designazione del Presidente.

4. I quattro membri sono designati:

a) uno dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

b) uno dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

c) uno dal CNEL, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica;

d) uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri non possono essere confermati.

6. L’incarico di membro della Commissione è incompatibile:

a) con l’esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;

b) con l’esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;

c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l’espletamento di analoghi uffici pubblici di qualsiasi natura;

d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).

7. L’incarico di cui al comma 6 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 6 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati in aspettativa, senza assegni, fatta salva l’anzianità di servizio, per l’intera durata del mandato.

8. La Commissione definisce con uno o più regolamenti, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l’organizzazione interna, il funzionamento e la relativa disciplina contabile.

9. Salvo quanto stabilito dal comma 11, la Commissione provvede all’autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, aggiuntivo a quello previsto dall’articolo 21, comma 1. Il rendiconto della gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinata l’indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione, la quale non può, in ogni caso, essere superiore all’80 per cento dell’importo previsto dall’articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. La Commissione si avvale di una struttura di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di quaranta unità, di cui dieci messe a disposizione direttamente dal CNEL. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l’indennità di amministrazione, e i relativi oneri rimangono a carico delle stesse anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. Per il trattamento economico accessorio, sentite le organizzazioni sindacali, si fa riferimento alla struttura della retribuzione del personale dipendente del CNEL e i relativi oneri sono a carico della Commissione. L’articolazione interna di tale struttura è definita dal Presidente della Commissione, con proprio decreto, entro il medesimo termine stabilito dal comma 8, con il sistema di relazioni sindacali previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

12. Con decisione motivata, nei limiti della disponibilità di bilancio e comunque in misura non superiore al 25 per cento delle spese di funzionamento, la Commissione può avvalersi dell’apporto di ulteriori esperti, previo conferimento di appositi incarichi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La Commissione può concludere accordi con enti e organismi pubblici, comunque denominati, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

Art. 16-ter. – (Compiti della Commissione). –

1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) assicura l’attività di monitoraggio, valutazione e verifica, anche con l’ausilio dei servizi di controllo interno ovvero dei nuclei di valutazione, dei risultati conseguiti, in termini di qualità dei servizi, dalle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo al grado di soddisfazione degli utenti, svolgendo le correlate attività di raccolta e di analisi dei dati;

b) promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche, anche sviluppate e utilizzate in ambito internazionale, nel campo della valutazione delle attività delle amministrazioni pubbliche; definisce i requisiti, anche di professionalità e di imparzialità, dei componenti dei servizi di controllo e valutazione al fine di favorirne l’indipendenza di giudizio;

c) provvede all’elaborazione di linee guida, modelli di valutazione del personale, compresi i dirigenti, studi di settore, indicatori e standard di qualità, in particolare per quanto concerne l’attività di supporto alle amministrazioni pubbliche per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni erogate da amministrazioni, enti o aziende pubblici;

d) effettua, anche in relazione ai parametri del settore privato, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e di dati statistici omogenei resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli e agli andamenti del costo del lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; formula analisi e, su richiesta, pareri, da trasmettere ai soggetti della contrattazione collettiva, in ordine alle disposizioni contrattuali che prevedono forme di retribuzione legate ai risultati e alla loro applicazione;

e) pubblica, anche per via telematica, i risultati dell’attività di monitoraggio e di valutazione e delle indagini effettuate sulla percezione degli utenti;

f) esamina, previa informazione alle amministrazioni interessate, attraverso proprie indagini e attraverso segnalazioni e istanze di qualunque soggetto pubblico e privato, casi di scarsa efficacia ed efficienza dell’azione delle amministrazioni pubbliche; effettua specifiche segnalazioni e formula raccomandazioni, da rendere anche pubbliche, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e alle amministrazioni interessate anche richiedendo l’attivazione di interventi ispettivi;

g) redige e presenta una relazione annuale al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al CNEL che formula un documento di osservazioni e proposte sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull’attività svolta; sollecita la pubblicazione, ad opera di ciascun organo di valutazione, di un rapporto annuale sulla qualità dei servizi resi dall’amministrazione con riguardo alla quale svolge la sua attività.

Art. 16-quater. – (Archivio delle direttive, banche di dati e modalità dello svolgimento delle attività). –

1. La Commissione si avvale del supporto informativo dell’archivio nazionale e della banca di dati di cui all’articolo 17 della presente legge, nonché della banca dati di cui all’articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.

2. La Commissione può avvalersi dell’attività dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), della Banca d’Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica, nonché del Sistema statistico nazionale.

3. Per l’espletamento delle funzioni ad essa attribuite, la Commissione si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI), dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I predetti organismi riferiscono annualmente alla Commissione, per il tramite dei Ministri vigilanti, sull’attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. La Commissione promuove, altresì, incontri periodici, consultazioni e audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell’attività delle singole amministrazioni pubbliche e il grado di soddisfazione dell’utenza.

4. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell’ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l’attuazione delle attività di monitoraggio e valutazione della Commissione, di cui all’articolo 16-ter, comma 1, lettera a), nonché forme di coordinamento delle attività di cui all’articolo 16-ter, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui agli articoli 16-bis e 16-ter sono volte a promuovere e assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nonché il coordinamento informativo dei dati, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere m) e r), della Costituzione.

5. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti della Commissione, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni generali riguardanti l’attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, la relazione annuale degli uffici preposti all’attività di valutazione e controllo strategico, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni».

2. I componenti della Commissione di cui all’articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema dei controlli interni, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento, corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

4. Nell’adozione dei decreti legislativi previsti dal comma 3, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e integrare le disposizioni sulla valutazione del personale titolare di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, assicurando che lo svolgimento dei procedimenti valutativi da parte di ciascuna amministrazione sia improntato a criteri di indipendenza e trasparenza e garantisca comunque adeguate forme di partecipazione dei destinatari della valutazione, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) prevedere per le amministrazioni statali l’adeguamento delle attività di valutazione delle prestazioni dei dirigenti, svolte dai soggetti ad esse preposti dalla legislazione vigente, alle linee guida definite dalla Commissione di cui all’articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dal comma 1 del presente articolo;

c) prevedere la connessione agli esiti del processo di valutazione di adeguati strumenti o istituti volti alla corresponsione ai dirigenti di trattamenti economici differenziati di risultato, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) prevedere la pubblicità e la trasparenza dell’attività di valutazione, di controllo strategico e di gestione operata dalle amministrazioni pubbliche, stabilendo che le stesse provvedano in conformità con i rispettivi ordinamenti, tenendo anche conto delle migliori pratiche sviluppate a livello nazionale e internazionale;

e) prevedere la totale e immediata accessibilità, da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato, dei dati sui quali si basa la valutazione stessa affinchè, fatte salve le specifiche disposizioni a tutela dei dati riservati o sensibili, i medesimi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione, nonché confronti periodici tra valutazioni operate dall’interno della pubblica amministrazione e valutazioni operate dall’esterno;

f) prevedere lo svolgimento di una conferenza annuale a cura del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro sull’attività di valutazione compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione dei componenti del Consiglio medesimo, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, assicurando la disponibilità permanente dei relativi dati sul sito internet della Commissione di cui all’articolo 16-bis della predetta legge n. 936 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo;

g) prevedere per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di perseguire specifici obiettivi di miglioramento delle prestazioni e della qualità dell’azione svolta dalle medesime in sede di pianificazione strategica e programmazione operativa; prevedere altresì, anche attraverso l’interconnessione dei sistemi informativi, che le pubbliche amministrazioni sviluppino un proficuo collegamento tra sistemi di controllo interno, ivi compresa la valutazione, e il miglioramento delle prestazioni secondo il principio del miglioramento continuo.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3, il Governo può adottare, con la procedura di cui al medesimo comma 3, eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

6. All’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica» sono soppresse;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «semplificazione delle procedure» sono inserite le seguenti: «, il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l’attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell’azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa».



Capo II

MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEGLI ONERI PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE

Art. 13.

(Misure in materia di certificazioni)



1. All’articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il certificato di agibilità di cui al comma 1, limitatamente all’esecuzione delle opere di edilizia privata, è sostituito dalla dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di agibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, rilasciata dal direttore dei lavori sulla base della documentazione prevista dall’articolo 25».

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ipotesi in cui il controllo espletato dagli organi amministrativi competenti in materia ambientale può essere sostituito dai controlli che, sulle imprese in possesso di una certificazione ai sensi della normativa internazionale ISO 14001, sono eseguiti dai soggetti certificatori, debitamente accreditati, ai fini dell’ottenimento o del mantenimento della certificazione stessa. Con il medesimo decreto sono fissate le modalità e le forme di controllo sugli enti certificatori ed è disciplinato l’obbligo per i medesimi enti di mettere a disposizione del pubblico i dati raccolti, nonché di denunciare le violazioni riscontrate alle autorità amministrative e giudiziarie competenti, anche ai fini dell’irrogazione di eventuali sanzioni.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 si applica, per un periodo transitorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino all’emanazione del regolamento di cui al comma 5, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che alla medesima data risultino certificate in base alla normativa internazionale ISO 14001.

4. Gli organi amministrativi competenti di cui al comma 2 trasmettono all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) relazioni semestrali sullo stato di applicazione del decreto. L’APAT trasmette al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, almeno tre mesi prima della scadenza del termine previsto dal comma 3, una relazione di sintesi che evidenzi gli eventuali effetti negativi dell’applicazione del medesimo decreto e la sua efficacia al fine della riduzione degli oneri per le imprese.

5. Entro la scadenza del termine di cui al comma 3, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Governo, valutati gli esiti dell’attività svolta, disciplina in modo definitivo il regime dei controlli di cui al comma 2, introducendo le eventuali misure correttive.

6. Il regolamento di cui al comma 5 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.

7. All’allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 95-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni attribuite dal presente decreto ai giudici tavolari, fatta eccezione per quelle previste in materia di reclami dal capo III, sezione VIII, sono delegate ai conservatori dei libri fondiari»;

b) all’articolo 102, primo comma, le parole: «del giudice» sono soppresse;

c) all’articolo 130-ter, comma 1, le parole: «, emesso per delega del giudice tavolare,» sono soppresse.



Art. 14.

(Disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)



1. All’articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne che per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L’iscrizione nell’elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell’abilitazione all’esercizio della professione, nonché della specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna ovvero in medicina legale. I medici abilitati all’esercizio della professione e iscritti negli albi professionali che non sono in possesso delle suddette specializzazioni possono essere iscritti nell’elenco previa presentazione di attestato dal quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico con onere a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell’avvenuta frequenza. L’iscrizione abilita all’effettuazione degli accertamenti sopra indicati esclusivamente nelle province nei cui elenchi è stata effettuata l’iscrizione stessa»;

b) al comma 4, l’alinea è sostituito dal seguente: «L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni azienda sanitaria locale, nei riguardi:»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano competente».

2. All’articolo 121, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «può svolgersi» sono inserite le seguenti: «, subordinatamente alle esigenze organizzative dell’ufficio,».

3. All’articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, con le modalità da quest’ultimo stabilite. A tale fine, i medici e le commissioni di cui all’articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché la necessaria documentazione richiesta dal citato Dipartimento per la conferma della validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti»;

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti effettuano controlli a campione sull’osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento stesso. Nel caso in cui nel corso dei controlli sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del medesimo Dipartimento emana atto di diffida. Qualora sia accertata una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l’accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del citato Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall’elenco».

4. In sede di prima applicazione dell’articolo 119, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, possono essere altresì iscritti nell’elenco, a seguito di specifica richiesta da presentare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l’amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell’ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o di ispettore medico della società Ferrovie dello Stato Spa, o di medico militare in servizio permanente effettivo, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o di ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a svolgere l’attività di cui al citato articolo 119, comma 2.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato, da ultimo, dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono presiedute dal medico responsabile dell’ufficio medico-legale dell’azienda sanitaria locale presso la quale opera la commissione; in mancanza di detto ufficio, le commissioni sono presiedute dal medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne dell’azienda sanitaria locale, sono attribuite le corrispondenti funzioni in materia. Le commissioni mediche locali sono composte da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra medici in attività di servizio presso l’azienda sanitaria locale presso la quale opera la commissione o, in mancanza, tra i medici iscritti, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nell’elenco istituito presso l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. Fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall’articolo 330, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le commissioni mediche locali possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da psicologi abilitati all’esercizio della professione e iscritti nell’albo professionale nei casi previsti all’articolo 119, comma 9, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.



Art. 15.

(Modifiche degli articoli 2, 71 e 72 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)



1. All’articolo 2, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dopo le parole: «di pubblici servizi» sono inserite le seguenti: «e di servizi bancari o assicurativi», e le parole: «e ai privati» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli altri privati».

2. All’articolo 71, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: «ai privati che vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori di servizi bancari o assicurativi e agli altri privati che vi consentono,».

3. L’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

«Art. 72 (L). – (Responsabilità dei controlli). –

1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43 e dei controlli di cui all’articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Il responsabile di tale ufficio o un dipendente da questo nominato è tenuto a dare immediata risposta alle amministrazioni procedenti sulle modalità di accesso ai dati dell’amministrazione certificante.

2. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull’attività e sui risultati conseguiti. La relazione è trasmessa all’ufficio di controllo interno anche ai fini della valutazione dei dirigenti.

3. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, anche attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

4. La mancata risposta alle richieste di controllo entro il termine di trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e costituisce in ogni caso elemento negativo ai fini della valutazione del responsabile dell’ufficio di cui al comma 1».



Art. 16.

(Misure in materia di riconoscimento della personalità giuridica)



1. La verifica dei requisiti e delle condizioni per l’acquisto della personalità giuridica, di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nonché per le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo, di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2 del medesimo regolamento, può essere effettuata dal notaio, secondo i criteri fissati dal decreto previsto dal comma 2 del presente articolo. La prefettura – ufficio territoriale del Governo provvede, sulla base dell’attestazione notarile, all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Nel caso di associazioni combattentistiche d’arma e di categoria, costituite tra militari in servizio e in congedo in ragione dell’appartenenza ad armi, corpi, specialità e ruoli delle Forze armate, l’iscrizione è subordinata al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa.

2. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuati i criteri e i parametri per la verifica dell’adeguatezza del patrimonio dell’ente alla realizzazione dello scopo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.



Art. 17.

(Validità della carta d’identità e delega al Governo per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica)



1. All’articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

2. La disposizione di cui all’articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d’identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall’articolo 66, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è adottato in conformità alla disposizione di cui all’articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica, ivi compresa l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e semplificazione delle disposizioni vigenti in materia anagrafica;

b) revisione delle procedure in funzione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e nel rispetto dei criteri dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa;

c) delegificazione delle norme primarie di disciplina puntuale dei procedimenti anagrafici;

d) riordino delle norme di garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati personali;

e) semplificazione e riduzione degli adempimenti richiesti al cittadino.



Art. 18.

(Disposizioni in materia di adozione internazionale)



1. All’articolo 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia della dichiarazione depositata presso il tribunale per i minorenni è da loro inviata anche ai servizi socio-assistenziali del comune di residenza affinchè provvedano agli adempimenti di cui al comma 4»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il tribunale per i minorenni, se ritiene di dover dichiarare immediatamente l’inidoneità degli aspiranti all’adozione per manifesta carenza dei requisiti, pronuncia decreto motivato e lo comunica, oltre che agli interessati, ai servizi dell’ente locale di cui al comma 1. Nelle altre ipotesi, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi medesimi».



Art. 19.

(Delega al Governo in materia di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei gestori di servizi aeroportuali)



1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al codice della navigazione, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei gestori aeroportuali, degli operatori aerei, dei manutentori aeronautici e dei prestatori di servizi al trasporto aereo.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso tale termine il decreto può comunque essere emanato.

3. Il decreto di cui al comma 1 si conforma ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle sanzioni amministrative pecuniarie da comminare ai gestori aeroportuali e ai prestatori di servizi al trasporto aereo a seguito di violazioni dei compiti e degli obblighi di cui all’articolo 705 del codice della navigazione;

b) definizione delle sanzioni amministrative pecuniarie da comminare agli operatori aerei, anche in relazione alle responsabilità del personale di volo, e ai manutentori aeronautici a seguito di violazioni di norme di legge o di regolamento concernenti i requisiti per il rilascio e il mantenimento delle relative certificazioni, nonché agli esercenti per violazione delle disposizioni vigenti in materia di assegnazione delle bande orarie;

c) coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, e al decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;

d) determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 25.000 euro a un massimo di un milione di euro;

e) attribuzione della competenza all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti di cui alla lettera d), all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), con attribuzione dei relativi introiti al medesimo Ente e corrispondente riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3.



Art. 20.

(Modifica all’articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, concernente i contrassegni per la circolazione e la sosta dei veicoli di persone invalide)



1. All’articolo 74, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata».



Art. 21.

(Modifica all’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in materia di modalità di gestione e affidamento dei servizi pubblici locali)



1. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I soggetti di cui al comma 5, lettera c), possono conferire incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere solo dopo avere verificato l’effettiva indisponibilità di corrispondenti professionalità all’interno dell’ente locale azionista».



Art. 22.

(Conferenze annuali)



1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a promuovere con cadenza annuale, in coordinamento anche con la Commissione di cui all’articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dall’articolo 12 della presente legge, un confronto pubblico sull’attività di valutazione compiuta da ciascuna pubblica amministrazione, con la partecipazione di associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi d’informazione.

2. I dati e gli interventi delle conferenze di cui al comma 1 sono pubblicati e resi disponibili permanentemente sul sito internet della Commissione di cui all’articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dall’articolo 12 della presente legge.

3. Dall’attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 23.

(Norma finanziaria)



1. Salvo quanto disposto dal comma 2, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e all’attuazione della medesima si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 12, nel limite massimo di euro 2.110.000 annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2008 e 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Redazione

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