E’ stato presentato al Senato per la definitiva conversione in legge, il decreto legge 1 novembre 2007 numero 181, rubricato "disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza".
Il disegno di legge di conversione, numero 1872 AS, contiene la relazione illustrativa, che di seguito di riporta:
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Onorevoli Senatori.
Il presente decreto-legge, che viene presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge, è composto da due articoli.
L’articolo 1 modifica la disciplina dell’allontanamento dei cittadini comunitari, contenuta nel decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento della direttiva europea relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, apportando modifiche agli articoli 20, 21 e 22 del citato decreto legislativo e l’inserimento di un articolo aggiuntivo (20-bis).
Nel rispetto della direttiva europea, la modifica normativa è rivolta ad assicurare celerità ed effettività all’esecuzione degli allontanamenti dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari, quando tali provvedimenti sono adottati per motivi di pubblica sicurezza.
La novella attribuisce, pertanto, al prefetto l’adozione di tali provvedimenti (articolo 20, comma 7-bis), confermando la competenza del Ministro dell’interno (articolo 20, comma 7) per l’adozione dell’allontanamento per motivi di ordine pubblico, in analogia a quanto disposto per i cittadini non appartenenti all’Unione europea dall’articolo 13, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Rimane di competenza del Ministro dell’interno, altresì, l’adozione del provvedimento quando esso si fondi su motivi relativi alla sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento relativi ai soggetti indicati dal comma 5 del citato articolo 20 (minori e comunitari soggiornanti nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni).
Il comma 7-ter del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007, stabilisce che i motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il comportamento del comunitario o del suo familiare è tale da compromettere la dignità umana o i diritti fondamentali della persona umana ovvero l’incolumità pubblica, e pertanto la sua permanenza sul territorio nazionale è incompatibile con l’ordinaria convivenza. In armonia con la direttiva europea, per queste ipotesi – unitamente agli allontanamenti per motivi che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato – è disposta da parte del questore l’esecuzione immediata del provvedimento (articolo 20, comma 7-bis).
Il comma 7-bis dell’articolo 20 richiama l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera da parte del giudice di pace) per i provvedimenti adottati dal prefetto ad esecuzione immediata. Il rinvio vale a garantire il rispetto dei princìpi costituzionali in materia di esecuzione dei rimpatri conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004.
Al comma 8 del medesimo articolo 20, si trasforma da contravvenzione in delitto, punito con la reclusione fino a tre anni, il rientro nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso.
Con l’articolo 20-bis, introdotto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge, si regolamentano i casi in cui il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza è sottoposto a procedimento penale. La disposizione rinvia alla disciplina dettata dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, che si basa sulla richiesta del nulla osta all’espulsione all’autorità giudiziaria, che deve essere rilasciato entro quindici giorni dalla richiesta. Nelle more del rilascio di tale nulla osta, il destinatario del provvedimento può essere trattenuto, per evitare che si sottragga all’allontanamento, in uno dei centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA) di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
L’allontanamento non dà luogo alla sospensione del procedimento penale laddove si proceda per i reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale e può essere effettuato solo in mancanza di misure cautelari detentive.
Si è, inoltre, modificato l’articolo 21 del citato decreto legislativo n. 30 del 2007 per garantire l’ottemperanza all’allontanamento del cittadino dell’Unione europea quando vengono a mancare le condizioni che determinano il soggiorno.
La normativa europea consente l’allontanamento in tale ipotesi ma esclude che possa essere applicato il divieto di reingresso (articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE). È da sottolineare inoltre che in tali casi l’esecuzione da parte del questore del provvedimento sarebbe un inutile dispendio di risorse umane e finanziarie, considerato che il soggetto allontanato potrebbe rientrare immediatamente sul territorio nazionale. Per garantire efficacia al provvedimento, attraverso la sua esecuzione volontaria, si è prevista l’attestazione di ottemperanza all’allontanamento che il destinatario del provvedimento deve consegnare al Consolato italiano nello Stato dell’Unione europea di nazionalità. L’inosservanza della consegna dell’attestazione di ottemperanza comporta la sanzione, a carico del cittadino dell’Unione europea individuato sul territorio nazionale, dell’arresto da uno a sei mesi e di una ammenda da 200 a 2.000 euro.
Infine, è stata modificata la disciplina sui ricorsi, prevista dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 30 del 2007, per adeguarla alle novità introdotte in materia di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore immediata del provvedimento.
Si precisa che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto le modifiche apportate al citato decreto legislativo n. 30 del 2007, trovano copertura negli ordinari stanziamenti previsti per le espulsioni degli stranieri irregolarmente soggiornanti.
I possibili oneri riguardano infatti esclusivamente le convalide da parte dei giudici di pace dei provvedimenti di esecuzione immediata dell’allontanamento adottati dal questore e l’eventuale trattenimento del destinatari nei CPTA in attesa della convalida da parte del giudice di pace ai sensi dell’articolo 13, comma 5-bis, del citato testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, richiamato dal nuovo comma 7-bis dell’articolo 20 o per il maggiore periodo, fino a quindici giorni, nel caso di rilascio del nulla osta all’allontanamento nel caso del comunitario sottoposto a procedimento penale, ai sensi del nuovo articolo 20-bis.
Si fa infatti presente che il comma 5-bis dell’articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che in caso di accompagnamento coattivo alla frontiera il questore chiede entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di pace che provvede nelle successive 48 ore. Nelle more della decisione l’espellendo è trattenuto nel CPTA di cui all’articolo 14 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento, come spesso avviene.
Per questa prima ipotesi, quindi, il cittadino dell’Unione europea allontanato può essere trattenuto nel CPTA in attesa della convalida del provvedimento al massimo quattro giorni.
L’articolo 20-bis prevede, inoltre, che al cittadino dell’Unione europea da allontanare, sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del più volte citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Tali disposizioni prevedono che nel caso di espulsione di un soggetto sottoposto a procedimento penale, l’espulsione è sospesa fino al nulla osta dell’autorità giudiziaria che deve provvedere entro quindici giorni dalla richiesta del questore altrimenti il nulla osta si intende concesso (comma 3 dell’articolo 13). Nelle more, lo straniero è trattenuto in un CPTA di cui al citato articolo 14.
Per effetto del richiamo dell’articolo 20-bis, il cittadino dell’Unione può rimanere nel CPTA per il massimo di quindici giorni che è il termine stabilito per il rilascio del nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria.
In ordine alla sufficienza degli attuali stanziamenti, si sottolinea che dai dati pubblicati sul rapporto sulla criminalità del Ministero dell’interno, presentato nel giugno 2007, si evidenzia che fino al 2006 al primo posto della graduatoria delle nazionalità degli espulsi per irregolarità del soggiorno vi erano i cittadini della Romania. Tale Stato, come è noto, è entrato a far parte dell’Unione europea a decorrere dal 1º gennaio 2007.
I dati indicano che nel 2004 i rumeni espulsi sono stati n. 11.628, nel 2005 n. 10.702 e nel 2006 n. 7.926.
Per tali espulsioni sono state previste convalide dell’accompagnamento forzato da parte dei giudice di pace, ai sensi del citato articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e, per la gran parte degli espulsi, trattenimenti nei CPTA per periodi fino a sessanta giorni (l’articolo 14, comma 5, del medesimo testo unico prevede che il trattenuto può rimanere nel CPTA per trenta giorni prorogabili dal giudice su richiesta del questore per ulteriori trenta giorni).
Si deve, inoltre, considerare che l’esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento è prevista solo per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per quelli attinenti la sicurezza dello Stato.
Si ritiene che il numero delle ipotesi sarà un numero trascurabile a fronte dei numeri relativi alle espulsioni ed ai trattenimenti per irregolarità del soggiorno previsti per i cittadini neocomunitari fino al 31 dicembre 2006 ed illustrati precedentemente.
Inoltre si ritiene opportuno sottolineare che anche i tempi del trattenimento saranno ridotti. Infatti la permanenza nei CPTA si protrarrà solo per il periodo necessario per ottenere la convalida dell’esecuzione immediata (quattro giorni ai sensi dell’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) e per i quindici giorni per acquisire il nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria nell’eventualità che il cittadino dell’Unione europea da allontanare sia sottoposto a procedimento penale (entro quindici giorni dalla richiesta l’autorità giudiziaria deve provvedere ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998).
Da quanto esposto risulta che gli stanziamenti previsti a legislazione vigente sono assolutamente sufficienti a dare copertura a tali spese.