Legge Finanziaria 2008, il testo approvato dal Senato



Il Senato ha approvato il disegno di legge numero 1817/AS, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).



Il testo passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva.



Riportiamo di seguito il testo provvisorio, come approvato dal Senato il 15 novembre scorso, ancora in attesa del necessario coordinamento redazionale (la numerazione degli articoli è dunque ancora provvisoria).



. . . . .




S.
1817 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)



TITOLO
I


DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO


Capo
I


RISULTATI
DIFFERENZIALI


Art.
1.


(Risultati
differenziali del bilancio dello Stato)


    1.
Per l’anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare
è
determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al
netto di 9.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi
compreso
l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a
4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel
bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di
competenza, in 245.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2008.


    2.
Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di
euro, al netto di 9.050 milioni di euro per gli anni 2009 e 3.150
milioni di euro per l’anno 2010, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il
livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in
212.000 milioni di euro.


    3.
I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono
al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.


    4.
Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto
alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli
obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e
sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento
di  programmazione economico-finanziaria 2008-2011.
In
quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori
entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale sono destinate,
qualora permanenti, prioritariamente, nel 2008, a riduzione della
pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, a partire
dalle fasce di reddito più basse, ed alla elevazione, anche
per fasce, della quota di detrazione per spese di produzione del
reddito, salvo che si renda necessario assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza del Paese.


TITOLO
II


DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA


Art.
2.


(Riduzione
della pressione fiscale)


    1.
All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:


    «2-bis.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore
importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui
all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200
euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la
destinazione di abitazione principale. Se l’unità
immobiliare
è adibita ad abitazione principale da più
soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.


    2-ter.
L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-
bis
si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria
A1, A8 e A9».


    2.
La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 1 è
rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli
comuni. Il trasferimento compensativo è erogato per una
quota
pari al 50 per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale
a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50
per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di applicazione
del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31
maggio dell’anno successivo. Con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell’interno e per gli
affari regionali e le autonomie locali, d’intesa con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180
giorni,
sono stabilite le modalità con le quali possono essere
determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente
comma.


    3.
In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 2 sono disposti a
favore dei citati enti, che provvedono all’attribuzione delle quote
dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto
degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.


    4.
All’articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:


        a)
al comma 1 è premesso il seguente:


    «01.
Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una
detrazione complessivamente pari a:


        a)
euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;


        b)
euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro
30.987,41.»;


        b)
al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell’anno
durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti
importi:»
sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari
a:»;


        c)
al comma 1-
bis,
alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:


            1)
le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla
seguente:
«Ai»;


            2)
le parole: «qualunque tipo di contratto» sono
sostituite
dalla seguente: «contratti»;


            3)
le parole: «, rapportata al periodo dell’anno durante il
quale
sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono
sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari
a:»;


        d)
dopo il comma 1-
bis
sono aggiunti i seguenti:


    «1-ter.
Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che
stipulano
un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a
propria
abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa
dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati
dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre
anni la detrazione di cui al comma 1-
bis,
lettera
a),
alle condizioni ivi previste.


    1-quater.
Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-
ter,
da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e
il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione
più favorevole.


    1-quinquies.
Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-
ter
sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale
l’unità
immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto
titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano
abitualmente.


    1-sexies.
Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore
all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui
agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla
quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta
imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto
ammontare».


    5.
Le disposizioni di cui all’articolo 16 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,
come modificato dal comma 4 del presente articolo, producono effetti
a decorrere dal periodo di imposta 2007.


    6.
All’articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:


        a)
al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere
e),
f), g), h)

e
i)
sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti
dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera
c),
fra gli oneri deducibili,»;


        b)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:


    «5-bis.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili
nell’articolo 10, comma 1, lettera
c),
spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle
previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al
comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell’anno».


    7.
Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.


    8.
All’articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:


    «2-bis.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non
superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta».


    9.
La disposizione di cui al comma 8 si applica a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.


    10.
Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti
modificazioni:


        a)
all’articolo 12, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:


    «4-bis.
Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al
netto
del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo
10, comma 3-
bis.»;


        b)
all’articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:


    «6-bis.
Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è
assunto
al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui
all’articolo 10, comma 3-
bis».


    11.
Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.


    12.
Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al
36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per
unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi
previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del
patrimonio edilizio relative:


        a)
agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le
spese
sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;


        b)
agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003,
eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti
ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o
assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.


    13.
È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e
alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di
recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera
b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal

gennaio 2008.


    14.
Le agevolazioni fiscali di cui al comma 12 spettano a condizione che
il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.


    15.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e
alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31
dicembre 2010.


    16.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347,
nonché
commi 353, 358 e 359 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale

n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di
detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni
per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto
le necessarie variazioni di bilancio.


    17.
La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
sostituita, con efficacia dal 1º gennaio 2007 dalla seguente:


«Tabella
3


(Art.
1, comma 345)(omissis)

    18.
Ai fini di quanto disposto al comma 15:


        a)
i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di
trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del
medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;


        b)
per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita
in
un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non
superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata
all’atto della prima detrazione;


        c)
per gli interventi di cui al comma 345 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre
comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al
comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la
documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera
b),
della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.


    19.
Nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, all’articolo 1 della Tariffa, parte prima,
è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento
ha
per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati
diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale
comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è
finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla
stipula dell’atto: 1 per cento».


    20.
All’articolo 1-
bis
della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti
le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ovvero che importano il trasferimento di
proprietà,
la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti
ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti
all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque
denominati».


    21.
All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248,
e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.


    22.
Le disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21 si applicano agli atti
pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle
scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nonché alle
scritture private non autenticate presentate per la registrazione a
decorrere dalla stessa data.


    23.
L’articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
sostituito
dal seguente:


    «Art.
8. –
(Determinazione
del reddito complessivo). – 1.

Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni
categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti
dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 e quelle
derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi
in deduzione ai sensi dell’articolo 60.


    2.
Le perdite delle società in nome collettivo ed in
accomandita
semplice di cui all’articolo 5, nonché quelle delle
società
semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun
socio o associato nella proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le
perdite della società in accomandita semplice che eccedono
l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica
nei soli confronti dei soci accomandatari.


    3.
Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle
derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo
e
in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi
redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei
successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova
capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le
perdite determinate a norma dell’articolo 66. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle
società
in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma
3 del medesimo articolo 84».


    24.
Le disposizioni di cui al comma 23 hanno effetto con decorrenza dal
periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2008.


    25.
All’articolo 3, comma 4-
ter,
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle
successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, e successive modificazioni, dopo le parole:
«a
favore dei discendenti» sono inserite le seguenti:
«e del
coniuge».


Art.
3.


(Razionalizzazione
della disciplina in materia di IRES e di IVA)


    1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:


        a)
all’articolo 56, comma 2, le parole: «non dedotti ai sensi
degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle
seguenti: «non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109,
comma
5»;


        b)
l’articolo 61 è sostituito dal seguente:


    «Art.
61.

(Interessi passivi) – 1.

Gli interessi passivi inerenti l’esercizio d’impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e
altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che
non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.


    2.
La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 non
dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle
lettere
a)
e
b)
del comma 1 dell’articolo 15.»;


        c)
gli articoli 62 e 63 sono abrogati;


        d)
all’articolo 66, comma 3, la parola: «96,»
è
soppressa;


        e)
all’articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento»
sono
sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;


        f)
all’articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In caso di attività che fruiscono di
regimi di
parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite
fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero
rilevanza i risultati positivi.»;


        g)
all’articolo 84, comma 1:


            1)
il secondo periodo è soppresso;


            2)
al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai sensi degli
articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle
seguenti:
«non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5»;


        h)
all’articolo 87, comma 1, alinea, le parole: «del 91 per
cento,
e dell’84 per cento a decorrere dal 2007» sono sostituite
dalle
seguenti: «del 95 per cento»;


        i)
l’articolo 96 è sostituito dal seguente:


    «Art.
96. –
(Interessi
passivi) – 1.

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli
compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera
b),
dell’articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino
a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.
L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del
risultato operativo lordo della gestione caratteristica.


    2.
Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore
e i costi della produzione di cui al primo comma, lettere A) e B),
dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di
cui al numero 10, lettere
a)
e
b),
e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali,
così
come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili
internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.


    3.
Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi
passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i
proventi
assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di
locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli
similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con
esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura
commerciale e inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da
crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con
la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi
rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli
virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un
punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.


    4.
Gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili in un
determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi
periodi d’imposta, ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in
tali periodi, l’importo degli interessi passivi e degli oneri
assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi
assimilati, sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo
lordo di competenza. Presentando apposito interpello all’Agenzia
delle entrate, ai sensi dell’articolo 37-
bis,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, l’impresa può richiedere la
disapplicazione
totale o parziale del limite quinquennale al riporto in avanti,
dimostrando che l’indebitamento dipende da piani di riorganizzazione
aziendale avviati o da avviare o dall’acquisizione di aziende
prevalentemente con capitale di debito o dall’avvio di nuove
iniziative economiche ovvero da altri elementi che renderebbero
particolarmente oneroso procedere ad una ristrutturazione o
rinegoziazione dei finanziamenti contratti; in deroga al comma 1
dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’Agenzia
delle entrate risponde entro il termine di sessanta giorni. La
decorrenza del termine di sessanta giorni non si interrompe nel caso
di richieste istruttorie avanzate dall’Agenzia delle entrate.


    5.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e
agli altri soggetti finanziari indicati nell’articolo l del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle
società che esercitano in via esclusiva o prevalente
l’attività di assunzione di partecipazioni in
società
esercenti attività diversa da quelle creditizia o
finanziaria,
alle imprese di assicurazione nonché alle società
capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.


    6.
Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di
indeducibilità
assoluta previste dall’articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10
dell’articolo 110 del presente testo unico, dall’articolo 3, comma
115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di
interessi su titoli obbligazionari, e dall’articolo 1, comma 465,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi
sui prestiti dei soci delle società cooperative.


    7.
In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla
sezione seconda del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi
passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un
soggetto può essere portata in abbattimento del reddito
complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti
partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo
d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente
sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle
eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle
generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato
nazionale.»;


        l)
gli articoli 97 e 98 sono abrogati;


        m)
all’articolo 101, il comma 6 è sostituito dal seguente:


    «6.
Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome
collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in
abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi
cinque periodi d’imposta dalla stessa società che ha
generato
le perdite.»;


        n)
all’articolo 102:


            1)
il comma 3 è abrogato;


            2)
il comma 7 è sostituito dal seguente:


    «7.
Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che
imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di
ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante
dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa
utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione
finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la
durata
del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa
stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola
di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a
undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è
ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente,
inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i
beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera
b),
la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria
è
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal
contratto è soggetta alle regole dell’articolo
96.»;


        o)
all’articolo 102-
bis,
il comma 4 è abrogato;


        p)
all’articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono
sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono
deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai
requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della
natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi
dell’attività caratteristica dell’impresa e
dell’attività
internazionale dell’impresa. Tra le spese qualificabili come spese di
rappresentanza e sottoposte ai limiti di inerenza e
congruità
previsti dal predetto decreto, possono essere contemplate anche le
perdite fiscali di società sportive professionistiche
controllate, oggetto di consolidamento ai sensi delle sezioni seconda
e terza del presente capo. Sono comunque deducibili le spese relative
a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a
euro 50.»;


        q)
all’articolo 109:


            1)
al comma 4, lettera
b),
le parole da: «Gli ammortamenti dei beni materiali»
fino
a: «, che hanno concorso alla formazione del
reddito.»,
sono soppresse;


            2)
al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la parte
corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo
96»
sono sostituite dalle seguenti: «per la parte corrispondente
al
rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto
esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi»;


            3)
il comma 6 è abrogato;


        r)
all’articolo 119, comma 1, lettera
d),
la parola: «ventesimo» è sostituita
dalla
seguente: «sedicesimo»;


        s)
l’articolo 122 è sostituito dal seguente:


    «Art.
122. –
(Obblighi
della società o ente controllante). – 1.

La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei
redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale
risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti
dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime
del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo
secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale
di cui all’articolo 129 e in quello di approvazione del modello
annuale di dichiarazione dei redditi.»;


        t)
all’articolo 134, comma 1, la lettera
a)
è abrogata;


        u)
gli articoli 123 e 135 sono abrogati;


        v)
dopo l’articolo 139 è inserito il seguente:


    «Art.
139-
bis.
– (Recupero perdite compensate) – 1.

Nell’ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato
mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal
realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate,
percepiti o realizzate dall’ente o società consolidante dal
periodo d’imposta successivo all’ultimo periodo di consolidamento,
per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole,
concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza
tra le perdite della società estera che si considerano
dedotte
e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La
stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso
di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del
rapporto di controllo.


    2.
Con il decreto di cui all’articolo 142 sono stabilite le disposizioni
attuative del comma 1, anche per il coordinamento con gli articoli
137 e 138.»;


        z)
all’articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano
anche
agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al
comma 4 dell’articolo 96».


    2.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettere
a),
b),
c),
d),
e),
g),
numero 2),
l),
m),
o),
p),
q),
numeri 2) e 3), e
z),
si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera
i),
si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e, per i primi tre periodi d’imposta di applicazione
della nuova disciplina degli interessi passivi, il limite del riporto
in avanti dell’eccedenza non dedotta è esteso dal quinto al
decimo periodo successivo a quello di competenza. Le disposizioni di
cui al comma 1, lettere
f)
e
g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 1, lettera
h),
ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l’esenzione in misura pari all’84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d’imposta anteriori a quello in
corso al 1º gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 1,
lettera
n),
numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al
numero 2) della stessa lettera
n),
concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria,
si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal

gennaio 2008. In attesa della revisione generale dei coefficienti di
ammortamento tabellare, per i soggetti diversi da quelli indicati
nell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,
continuano ad applicarsi, per i beni entrati in funzione entro il
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, le disposizioni
dell’articolo 102, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico
nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge.
La disposizione di cui al comma 1, lettera
q),
numero 1), ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l’applicazione in via
transitoria delle disposizioni dell’articolo 109, comma 4, lettera
b),
terzo, quarto e quinto periodo, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel
testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, per
il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia
la facoltà di eliminare il vincolo di
disponibilità
gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui
valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in
tutto o in parte a imposta sostituiva con aliquota dell’uno per
cento; l’imposta sostituiva deve essere versata in unica soluzione
entro il termine di versamento dell’imposta sul reddito relativa al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli
accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto
economico a partire dall’esercizio dal quale, in conseguenza della
modifica recata dalla citata disposizione del comma 1, lettera
q),
numero 1), decorre l’eliminazione delle deduzioni extracontabili,
possono essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria se non
coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei
precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di
dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a
corretti princìpi contabili. La eliminazione della rettifica
di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi
distribuiti dalle società controllate, conseguente alle
modifiche recate dalle lettere
s)
e
t)
del comma 1, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a
partire dal 1º settembre 2007, esclusa la delibera riguardante
la distribuzione dell’utile relativo all’esercizio anteriore a quello
in corso al 31 dicembre 2007. L’eliminazione delle rettifiche di
consolidamento concernenti il regime di neutralità per i
trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla
lettera
u)
del comma 1, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2007. Resta ferma l’applicazione degli articoli 124, comma
1, 125, comma 1, e 138, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.


    3.
Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al
comma 2 dell’articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non si comprendono gli interessi passivi relativi a
finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili indicati al
comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del periodo
precedente costituisce norma di interpretazione autentica.


    4.
L’imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007
utilizza beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2,
primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,
può, entro il 30 aprile 2008, optare per l’esclusione dei
beni
stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di
imposta in corso alla data del 1º gennaio 2008, mediante il
pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell’imposta regionale sulle attività
produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10
per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il
relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui
cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto,
l’imposta
sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento
dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con
l’aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale
è
quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti
dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella
stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 154, concernente la procedura per l’attribuzione
della
rendita catastale. L’imprenditore che si avvale delle disposizioni di
cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell’imposta
sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º
gennaio
2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16
dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n, 241. Sull’importo delle rate successive
alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo,
da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.


    5.
Al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione dei
dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione
dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società
disposta
dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le
percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68,
comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


    6.
Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì
determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.


    7.
A decorrere dal periodo d’imposta 2008, le persone fisiche titolari
di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in
società
in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio
dello Stato possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a
tassazione separata con l’aliquota del 27,5 per cento, a condizione
che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano
prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o
distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a
formare il reddito complessivo imponibile e l’imposta già
versata si scomputa dall’imposta corrispondente ai redditi prelevati
o distribuiti.


    8.
L’opzione prevista dal comma 7 non è esercitabile se le
imprese o le società sono in contabilità
semplificata.
In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere
data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non
distribuiti dei periodi d’imposta nei quali è applicato il
regime di cui al comma 7 e le altre componenti del patrimonio netto.
Le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa a quello personale
dell’imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello
stesso periodo d’imposta, costituiscono prelievi degli utili
dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi
precedenti. L’importo che supera il patrimonio si considera prelievo
degli utili dei periodi d’imposta successivi, da assoggettare a
tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell’opzione, si
considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al
termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime
opzionale.


    9.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono dettate
le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 7 e 8, con
particolare riferimento, tra l’altro, ai termini e alle
modalità
dell’opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento
delle riserve di utili, al versamento dell’imposta e al coordinamento
con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e
in materia di accertamento.


    10.
In attesa della completa attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle
regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l’imposta
regionale sulle attività produttive assume la natura di
tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1º gennaio
2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare
il rispetto delle regole derivanti dall’applicazione del patto di
stabilità e crescita adottato dall’Unione europea e di
garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di
bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma
l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali. Le regioni
non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle
leggi statali possono modificare l’aliquota, le detrazioni e le
deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le
regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono all’attuazione del presente comma in conformità
all’articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.


    11.
Con accordo concluso a norma deIl’articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di
regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione,
dell’accertamento e della riscossione dell’lRAP istituita con legge
regionale. Nell’ambito del regolamento di cui al periodo precedente
sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il
regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che
le funzioni di liquidazione, accertamento e di riscossione sono
affidate all’Agenzia delle entrate.


    12.
Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al
regolamento-tipo di cui al comma 11, lo svolgimento delle
attività
di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, nei territori
delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla
legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge.


    13.
Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di
riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:


        a)
all’articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:


    «10-bis.
Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-
ter
dell’articolo 176 può essere applicato, con le
modalità,
le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società
incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a
seguito di tali operazioni.»;


        b)
all’articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma:


    «15-bis.
Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-
ter
dell’articolo 176 può essere applicato, con le
modalità,
le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società
beneficiaria dell’operazione di scissione per ottenere il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a
seguito di tali operazioni.»;


        c)
all’articolo 175:


            1)
al comma 1, le parole: «di aziende e» e le parole:
«all’azienda o» sono soppresse;


            2)
i commi 3 e 4 sono abrogati;


            3)
la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Conferimenti di
partecipazioni di controllo o di collegamento»;


        d)
all’articolo 176:


            1)
al comma 1, le parole: «a condizione che il soggetto
conferitario rientri fra quelli di cui all’articolo 73, comma 1,
lettere
a)
e
b)»
sono soppresse;


            2)
il comma 2 è sostituito dal seguente:


    «2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente
o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il
conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello
Stato.»;


            3)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:


    «2-bis.
In caso di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore
individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a
seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67,
comma 1, lettera
c),
e 68, assumendo come costo delle stesse l’ultimo valore fiscale
dell’azienda conferita.


    2-ter.
In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-
bis,
la società conferitaria può optare, nella
dichiarazione
dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è
stata
posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del
periodo d’imposta successivo, per l’applicazione, in tutto o in
parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi
dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali
relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle
società e dell’imposta regionale sulle attività
produttive, con aliquota del 18 per cento. I maggiori valori
assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai
fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del
quale è esercitata l’opzione; in caso di realizzo dei beni
anteriormente al secondo periodo d’imposta successivo a quello
dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori
assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior
ammortamento dedotto e l’imposta sostituiva versata è
scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e
79.»;


            4)
al comma 3, le parole: «il regime di continuità
dei
valori fiscali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti:
«i
regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di
imposizione sostitutiva» e le parole:
«totale» e
«parziale» sono soppresse;


            5)
al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi
di
cui ai commi 1, 2 e 2-
bis,»;


            6)
il comma 6 è abrogato.


    14.
Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell’imposta sostituiva
introdotta dal comma 13, lettera
d),
numero 3), può essere richiesta anche per ottenere il
riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio
iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei
disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del
periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione, per
l’accertamento e la riscossione dell’imposta sostitutiva e per il
coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
materia
di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di
applicazione parziale dell’imposta sostitutiva, l’esercizio
dell’opzione può essere subordinato al rispetto di limiti
minimi.


    15.
L’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera
b),
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle
modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata
a
tassazione mediante opzione per l’applicazione di un’imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta
regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per
cento. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere
anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi
omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono
adottate le disposizioni attuative per la definizione delle
modalità,
dei termini e degli effetti dell’esercizio dell’opzione. Si applicano
le disposizioni del comma 2-
ter,
secondo periodo, dell’articolo 176 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.


    16.
L’ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli
elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato
fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a
quello di esercizio dell’opzione per l’adesione al consolidato o di
rinnovo dell’opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli
128 e 141 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche
già operate, può essere assoggettato ad
un’imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e
dell’imposta regionale sulle attività produttive nella
misura
del 7 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica
anche per le differenze da riallineare ai sensi dell’articolo 115 del
predetto testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le relative
disposizioni attuative.


    17.
Al fine di semplificare le regole di determinazione della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive
e
di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella
concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modificazioni:


        a)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:


    «Art.
5. –
(Determinazione
del valore della produzione netta delle società di capitali
ed
enti commerciali). – 1.

Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a),
non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la
base
imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i
costi della produzione di cui al primo comma, lettere A) e B),
dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di
cui ai numeri 9, 10, lettere
c)
e
d),
12 e 13, così come risultanti dal conto economico
dell’esercizio.


    2.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali, la base imponibile è determinata
assumendo le voci del valore e dei costi della produzione
corrispondenti a quelle indicate nel comma  1.


    3.
Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione:
le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in
voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9,
nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1,
lettera
b),
numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del presente decreto; la quota
interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi
erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione
del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a
costi indeducibili.


    4.
I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto
economico diverse da quelle indicate al comma l concorrono alla
formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti
della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi.


    5.
Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i
componenti positivi e negativi del valore della produzione sono
accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione
temporale e classificazione previsti dai princìpi contabili
adottati dall’impresa.»;


        b)
dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:


    «Art.
5-
bis.
– (Determinazione del valore della produzione netta delle
società
di persone e delle imprese individuali). – 1.

Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
b),
la base imponibile è determinata dalla differenza tra
l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere
a),
b),
f)
e
g),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle
variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del
medesimo testo unico, e l’ammontare dei costi delle materie prime,
sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento
e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali
materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il
personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili
indicati nel comma l, lettera
b),
numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del presente decreto; la quota
interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi
erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione
del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a
costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le
regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione
valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini
dell’imposta personale.»;


        c)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:


    «Art.
6. –
(Determinazione
del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e
società finanziari). – 1.

Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati
nell’articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87,
e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi
commi, la base imponibile è determinata dalla somma
algebrica
delle seguenti voci del conto economico redatto in
conformità
agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38:


        a)
margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;


        b)
ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per
un importo pari al 90 per cento;


        c)
altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.


    2.
Per le società di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei
servizi di investimento indicati nell’articolo 1 testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
iscritti
nell’albo previsto dall’articolo 20 dello stesso decreto, assume
rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi
assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro
termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati
dall’intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri
assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro
termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati
dall’intermediario.


    3.
Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento,
di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, e 14 agosto 1993,
n. 344, e al decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 84, si
assume la differenza tra le commissioni attive e passive.


    4.
Per le società di investimento a capitale variabile, si
assume
la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni
passive dovute a soggetti collocatori.


    5.
Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti
negativi di cui alle lettere
b)
e
c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.


    6.
I componenti positivi e negativi si assumono così come
risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto secondo i
criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre
2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e pubblicati
rispettivamente nel supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale

n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006.
Si
applica il comma 5 dell’articolo 4.


    7.
Per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, per i quali
assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai
criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale
europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:


        a)
interessi netti;


        b)
risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;


        c)
costi per servizi di produzione di banconote;


        d)
risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;


        e)
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella
misura del 90 per cento;


        f)
spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.


    8.
Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque
ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati
nel comma 1, lettera
b),
numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; della quota interessi dei canoni
di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell’imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge
concorrono comunque alla formazione del valore della produzione,
fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.


    9.
Per le società la cui attività consiste, in via
esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in
società
esercenti attività diversa da quella creditizia o
finanziaria,
per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi
dell’articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei
soggetti
operanti nel settore finanziario, la base imponibile è
determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione
dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi
assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.»;


        d)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:


    «Art.
7. –
(Determinazione
del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione) –
1.

Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è
determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei
rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del
conto economico le seguenti variazioni:


        a)
gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le
altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella
misura del 90 per cento;


        b)
i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.


    2.
Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le
spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate
nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1,
lettera
b),
numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; l’imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504.


    3.
I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque
alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili.


    4.
I componenti positivi e negativi si assumono così come
risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto in
conformità
ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173,
e alle istruzioni impartite dall’ISVAP con il provvedimento
n. 735
del 1º dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario
alla
Gazzetta
Ufficiale

n. 289 del 12 dicembre 1997.»;


        e)
all’articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I compensi, i costi e gli altri componenti si
assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei
redditi.»;


        f)
all’articolo 11:


            1)
al comma 1, lettera
a),
numeri 2) e 3), le parole: «pari a 5.000» e
«fino a
10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«pari
a 4.600» e: «fino a 9.200»;


            2)
al comma 1, lettera
b),
i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2) le parole: «di
cui all’articolo 81» sono sostituite dalle seguenti:
«nonché
i compiti attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di
cui all’articolo 67»;


            3)
i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;


            4)
al comma 4-
bis,
le parole: «euro 8.000», «euro
6.000», «euro
4.000» e «euro 2.000» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.350»,
«euro
5.500», «euro 3.700» e «euro
1.850»;


            5)
al comma 4-
bis1,
le parole: «pari a euro 2.000» sono sostituite
dalle
seguenti: «pari a euro 1.850»;


        g)
l’articolo 11-
bis
è abrogato;


        h)
all’articolo 16, comma 1, le parole: «l’aliquota del 4,25 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «l’aliquota
del
3,9 per cento».


    18.
Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
L’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base
imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2007 previa indicazione nell’apposito prospetto di cui all’articolo
109, comma 4, lettera
b),
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a
tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007;
in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la
quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto
prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui
deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente
disciplina dell’IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti,
ad eccezione delle quote residue derivanti dall’applicazione del
comma 3 dell’articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui
ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a
partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla
formazione della base imponibile delle quote residue delle
plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione
sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.


    19.
Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e
di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
in
corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell’imposta
regionale sulle attività produttive non deve essere
più
presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente
alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del
soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo
2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di
presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune
disposizioni di coordinamento.


    20.
A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle
disposizioni
previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da
indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere
utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente
è riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è
comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal
terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Il tetto
previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio 2010.


        20-bis.
Nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 20-
quater,
le disposizioni del comma 20, primo e secondo periodo, con
particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca
e sviluppo, non si applicano alle imprese ubicate nelle aree delle
regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87,
paragrafo 3, lettere
a)
e
c),
del trattato istituitivo della Comunità europea, con un
fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000:


            a)
che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi da 242 e 249 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;


            b)
le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato
regolamentato a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2007.


        20-ter.
L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 20-
bis,
con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di
ricerca e sviluppo, è subordinata alla presentazione
all’Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi
dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di
dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 20-
bis.


        20-quater.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, è istituito un Fondo destinato alle
finalità
di cui al comma 20-
bis,
con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall’anno
2008. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
emanate le disposizioni di applicazione dei commi 20-
bis
e 20-
ter,
anche al fine di stabilire le procedure per assicurare il rispetto
del limite di stanziamento di cui al primo periodo del presente
comma.


        20-quinquies.
L’efficacia delle disposizioni dei commi da 20-
bis
a 20-
quater
è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea,
all’autorizzazione
della Commissione europea.


    21.
All’articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: «Agli effetti delle dichiarazioni e dei
versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle
eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative
al periodo d’imposta precedente, degli enti e società
diversi
da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o
società controllante si è avvalso della
facoltà
di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e
delle società per i quali trova applicazione la disposizione
di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 30».


    22.
La disposizione di cui al comma 21 si applica a partire dalla
liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008.


    23.
Il comma 4-
bis
dell’articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,
n. 17,
è abrogato. In relazione a quanto previsto dal primo periodo
del presente comma ed in considerazione dell’effettivo utilizzo dei
crediti d’imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tale fine
preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 –
Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette
risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450
milioni per l’anno 2008 e 525 milioni per ciascuno degli anni 2009 e
2010.


    24.
All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:


        a)
al comma 280, secondo periodo, la parola: «15»
è
sostituita dalla seguente: «40»;


        b)
al comma 281, la parola: «15» è
sostituita dalla
seguente: «50»;


        c)
il comma 284 è abrogato.


    25.
In attuazione del parere motivato della  Commissione
delle
Comunità europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006,
al
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,
sono apportate le seguenti modifiche:


        a)
all’articolo 27:


            1)
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti non
residenti nel territorio dello Stato» sono inserite le
seguenti: «diversi dalle società ed enti indicati
nel
comma 3-
ter,»;


            2)
al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «azionisti di
risparmio» sono inserite le seguenti: «e dalle
società
ed enti indicati nel comma 3-
ter»;


            3)
al comma 3-
bis,
primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-
ter»;


            4)
dopo il comma 3-
bis
è inserito il seguente:


    «3-ter.
La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota
dell’1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e
agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società
negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
emanato ai sensi dell’articolo 168-
bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi
residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti
finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera
a),
del predetto testo unico e ai contratti di associazione in
partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera
b),
del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.»;


        b)
all’articolo 27-
bis,
commi 1, alinea, e 3, le parole: «al terzo comma»
sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-
bis
e 3-
ter»;


        c)
all’articolo 27-
ter,
comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite
dalle
seguenti: «commi 1, 3 e 3-
ter».


    26.
Le disposizioni di cui al comma 25 si applicano agli utili formatisi
a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i
dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle
riserve di utili formatisi a partire dall’esercizio di cui al periodo
precedente e di quelli formati in altri esercizi.


    27.
Fino all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze ai sensi dell’articolo 168-
bis
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 39,
lettera
n),
del presente articolo, ai fini dell’applicazione delle disposizioni
del comma 3-
ter
dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 25, lettera
a),
numero 4), del presente articolo, gli Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale

n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in
attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera
c),
del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.


    28.
Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni
professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei
servizi forniti alla collettività e dell’organizzazione del
lavoro, agli studi professionali associati o alle altre
entità
giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione
di almeno quattro ma non più di dieci professionisti,
è
attribuito un credito d’imposta di importo pari al 15 per cento dei
costi sostenuti per l’acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, dei beni indicati al comma 31, nonché per
l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili
utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.


    29.
Il credito d’imposta spetta, con riferimento alle operazioni di
aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla
data in cui l’operazione di aggregazione risulta effettuata e nei
successivi dodici mesi.


    30.
L’agevolazione di cui al comma 28, spettante a condizione che tutti i
soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino
l’attività professionale esclusivamente all’interno della
struttura risultante dall’aggregazione, non si applica a quelle
strutture che in forma associata si limitano ad eseguire
attività
meramente strumentali per l’esercizio dell’attività
professionale.


    31.
Il credito d’imposta è commisurato all’ammontare complessivo
dei costi sostenuti per l’acquisizione di:


        a)
beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine
d’ufficio, impianti ed attrezzature varie;


        b)
programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di
servizi.


    32.
Il credito d’imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241,
e successive modificazioni.


    33.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
della giustizia, sono determinate le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 28 a 32 e sono stabilite le
procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche
cause di revoca, totale o parziale, del credito d’imposta e di
applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni
successivi all’aggregazione, il numero dei professionisti associati
si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo
l’aggregazione.


    34.
L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 è
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che
istituisce la Comunità europea, all’autorizzazione della
Commissione europea.


    35.
All’articolo 74-
ter
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633,
dopo il comma 8 è inserito il seguente:


    «8-bis.
Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di
organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime
ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie
di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta sul valore aggiunto
dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori,
se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del
cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa
esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le
agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario
dell’imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime
ordinario dell’imposta sul valore aggiunto che il regime speciale
d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono
registrare separatamente nella propria contabilità le
operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».


    36.
L’efficacia della disposizione di cui al comma 35 è
subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle
condizioni dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi
comunitari.


    37.
La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell’articolo
36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile
strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta
precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate
sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo
dell’area e al costo del fabbricato.


    38.
Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’applicazione delle norme,
oggetto di mancata conversione, di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118.


    39.
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:


        a)
all’articolo 2, il comma 2-
bis
è sostituito dal seguente:


    «2-bis.
Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione
residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli
individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro degli affari esteri, da pubblicare nella
Gazzetta
Ufficiale.
»;


        b)
all’articolo 10, comma 1, lettera e-
bis),
secondo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti
all’Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale

n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera
c),
del decreto legislativo 1º aprile 1996,
n. 239» sono
sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti
all’Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle  finanze
emanato
ai sensi dell’articolo 168-
bis;»;


        c)
all’articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli
utili provenienti da società residenti in Stati o territori
diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-
bis,
salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati imputati
al
socio ai sensi del comma 1 dell’articolo 167 e dell’articolo 168 o se
ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio
dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera
b),
dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate
nella lettera
c)
del comma 1 dell’articolo 87.»;


        d)
all’articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole:
«Paesi
o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi
dell’articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti:
«Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo
168-
bis»;


        e)
all’articolo 73:


            1)
al comma 3, secondo periodo, le parole: «istituiti in Paesi
diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale

n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni,»
sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in Stati o
territori
diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-
bis,»;


            2)
al comma 3, terzo periodo, le parole: «istituiti in uno Stato
diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti:
«istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto
del
Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo
168-
bis,»;


        f)
all’articolo 87, comma l, la lettera
c)
è sostituita dalla seguente:


        «c)
residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o
territorio di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-
bis,
o, alternativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito
dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità di cui al
comma 5, lettera
b),
dell’articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito,
sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel
medesimo decreto di cui all’articolo 168-
bis.»;


        g)
all’articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «Qualora si verifichi la condizione di cui
all’articolo 44, comma 2, lettera
a),
ultimo periodo, l’esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili
provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera
d),
e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109,
comma 9, lettera
b),
stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai
sensi dell’articolo 168-
bis,
o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito
dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma
5, lettera
b),
dell’articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera
c)
del comma 1 dell’articolo 87.»;


        h)
all’articolo 110:


            1)
il comma 10 è sostituito dal seguente:


    «10.
Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti
negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti
ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi
dell’articolo 168-
bis.»;


            2)
al comma 12-
bis,
le parole: «Stati o territori non appartenenti all’Unione
europea aventi regimi fiscali privilegiati» sono sostituite
dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui
al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi
dell’articolo 168-
bis»;


        i)
all’articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole:
«residenti
in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti:
«residenti negli Stati o territori di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo
168-
bis»;


        l)
all’articolo 167:


            1)
al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con
regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti:
«Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo
168-
bis»;


            2)
al comma 1, secondo periodo, le parole: «assoggettati ai
predetti regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle
seguenti: «situate in Stati o territori diversi da quelli di
cui al citato decreto»;


            3)
il comma 4 è abrogato;


            4)
al comma 5, lettera
b),
le parole: «dalle partecipazioni non consegue l’effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a
regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4» sono
sostituite
dalle seguenti: «dalle partecipazioni non consegue l’effetto
di
localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai
sensi dell’articolo 168-
bis»;


        m)
all’articolo 168:


            1)
al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con
regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti:
«Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo
168-
bis»;


            2)
al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«La
norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni
in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato
decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili
organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui
al medesimo decreto»;


        n)
dopo l’articolo 168 è inserito il seguente:


    «Art.
168-
bis.
– (Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di
informazione). – 1.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, sono individuati gli Stati e
territori che consentono un effettivo scambio di
informazione».


    40.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,
sono apportate le seguenti modificazioni:


        a)
all’articolo 26:


            1)
nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono
emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui
capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati
regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’articolo 168-
bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero
da
quote, l’aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al
momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia
superiore:
a)
al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed
i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati
membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi
della disciplina vigente al momento di emissione;
b)
al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le
obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti.»;


            2)
al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
«L’aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per
cento
se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo
168-
bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.»;


        b)
all’articolo 26-
bis:


            1)
al comma 1, la lettera
a)
è sostituita dalla seguente:


        «a)
soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-
bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;»;


            2)
al comma 1, dopo la lettera
a)
sono aggiunte le seguenti:


        «a-bis)
enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;


        a-ter)
investitori istituzionali esteri, ancorché privi di
soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di
cui al decreto indicato nella lettera
a);


        a-quater)
banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali
dello Stato»;


        c)
all’articolo 27, comma 4, lettera
b),
le parole: «sull’intero importo delle remunerazioni
corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti
finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi
dell’articolo 65, da società ed enti residenti in Paesi o
territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del citato
testo unico» sono sostituite dalle seguenti:
«sull’intero
importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a
partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi
all’impresa ai sensi dell’articolo 65, da società ed enti
residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-
bis
del citato testo unico»;


        d)
all’articolo 37-
bis,
comma 3, lettera f-
quater),
le parole: «in uno degli Stati o nei territori a regime
fiscale
privilegiato, individuati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917» sono
sostituite dalle seguenti: «in uno Stato o territorio diverso
da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’articolo 168-
bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917».


    41.
All’articolo 10-
ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:


        a)
al comma 1, primo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale

n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera
c),
del decreto legislativo 1º aprile 1996,
n. 239,» sono
sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti
all’Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-
bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,»;


        b)
al comma 9, le parole: «e negli Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale

n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera
c),
del decreto legislativo 1º aprile 1996,
n. 239,» sono
sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti
all’Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-
bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,».


    42.
Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono
apportate
le seguenti modificazioni:


        a)
all’articolo 5, comma 5, la lettera
a)
è sostituita dalla seguente:


        «a)
soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-
bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917»;


        b)
all’articolo 5, comma 5, dopo la lettera
a)
sono aggiunte le seguenti:


        «a-bis)
enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;


        a-ter)
investitori istituzionali esteri, ancorché privi di
soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di
cui al decreto indicato nella lettera
a);


        a-quater)
banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali
dello Stato»;


        c)
all’articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:


    «3.
Le disposizioni dei commi l e 2 si applicano nei confronti di:


        a)
soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-
bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;


        b)
enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;


        c)
investitori istituzionali esteri, ancorché privi di
soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di
cui al decreto indicato nella lettera
a);


        d)
banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali
dello Stato».


    43.
Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono
apportate le seguenti modificazioni:


        a)
all’articolo 2, comma 5, secondo periodo, le parole:
«effettuati
da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o
nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal
decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale

n. 107 del 10 maggio 1999» sono sostituite dalle
seguenti:
«effettuati da soggetti residenti in Stati o territori
individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
previsto dall’articolo 2, comma 2-
bis,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917»;


        b)
all’articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:


    «3.
Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1
percepiti da:


        a)
soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-
bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;


        b)
enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;


        c)
investitori istituzionali esteri, ancorché privi di
soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di
cui al decreto indicato nella lettera
a);


        d)
banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali
dello Stato».


    44.
Le disposizioni di cui ai commi da 39 a 43 si applicano, salvo quanto
previsto dal comma 45, a decorrere dal periodo di imposta che inizia
successivamente alla data di pubblicazione nella
Gazzetta
Ufficiale

del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai
sensi dell’articolo 168-
bis
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta
precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31
dicembre 2007.


    45.
La disposizione di cui al comma 39, lettera
a),
si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di
pubblicazione nella
Gazzetta
Ufficiale

del decreto ivi previsto; fino al periodo d’imposta precedente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.


    46.
Nel decreto di cui all’articolo 168-
bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917,
introdotto dalla lettera
n)
del comma 39, sono altresì inclusi, per un periodo di cinque
anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella
Gazzetta
Ufficiale
,
gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore
della presente legge, non sono elencati nel decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale
,
n.  220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni,
nonché nei decreti del Ministero dell’economia e delle
finanze
21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta
Ufficiale

n.  273 del 23 novembre 2001 e
n.  29 del 4
febbraio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo
periodo,
nel decreto di cui al citato articolo 168-
bis,
gli Stati o territori di cui all’articolo 2 del citato decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001,
limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o
territori di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione
dei soggetti ivi indicati.


    47.
Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:


        a)
al primo periodo, le parole: «1º gennaio
2005» sono
sostituite dalle seguenti: «1º gennaio
2008»;


        b)
al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2006»
sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;


        c)
al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».



Art.
4.


(Semplificazioni
fiscali per i contribuenti minimi e marginali)


1.
Si considerano contribuenti minimi, e sono assoggettati al regime
previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 21, le persone fisiche
esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al
contempo:


a)
nell’anno solare precedente:


1)
hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati
ad anno, non superiori a 30.000 euro;


2)
non hanno effettuato cessioni all’esportazione;


3)
non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori
di cui all’articolo 50, comma 1, lettere
c)
e
c-bis),
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la
modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o
fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;


b)
nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni
strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure
finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.


2.
Agli effetti del comma 1 le cessioni all’esportazione e gli acquisti
di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri
di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.


3.
Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o
professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi
comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di
cui
all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di
cui ai commi 1 e 4.


4.
Non sono considerati contribuenti minimi:


a)
le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto;


b)
i soggetti non residenti;


c)
i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui
all’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di
cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427;


d)
gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in
forma
individuale che contestualmente partecipano a società di
persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ovvero a società a responsabilità
limitata di
cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.


5.
I contribuenti minimi non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a
titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta
sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche
intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per
gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali
risultano debitori dell’imposta, integrano la fattura con
l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
delle operazioni.


6.
L’applicazione del regime di cui ai commi da 1 a 21 comporta la
rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-
bis2
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per
opzione, al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. Il
versamento è effettuato in un’unica soluzione, ovvero in
cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli
interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine
per il versamento a saldo dell’imposta sul valore aggiunto relativa
all’anno precedente a quello di applicazione del regime dei
contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine
per il versamento a saldo dell’imposta sostitutiva di cui al comma 10
del presente articolo. Il debito può essere estinto anche
mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


7.
Nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è
applicata l’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene
conto anche dell’imposta relativa alle operazioni indicate
nell’ultimo comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è
ancora verificata l’esigibilità.


8.
L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai
contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul
valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può
essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


9.
I contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi
dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o
di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra
l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e
quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio
dell’attività di impresa o dell’arte o della professione;
concorrono, altresì, alla formazione del reddito le
plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o
all’esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal
reddito determinato ai sensi del presente comma.


10.
Sul reddito determinato ai sensi del comma 9 si applica un’imposta
sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e
comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui
all’articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta
sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al
coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta
dall’imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di
versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.


11.
I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi
precedenti a quello da cui ha effetto il presente regime, la cui
tassazione o deduzione è stata rinviata in
conformità
alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o
dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla
formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di
efficacia del predetto regime solo per l’importo della somma
algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 euro.
In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro,
le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione
del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della
somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del
predetto reddito.


12.
Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a
quello da cui decorre il presente regime e quelle generatesi nel
corso del predetto regime possono essere computate in diminuzione del
reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole
ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


13.
Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l’obbligo di
conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed
emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di
registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione
dei redditi è presentata nei termini e con le
modalità
definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento
dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione
degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei
corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì,
esonerati
dalla presentazione degli elenchi di cui all’articolo 8-
bis,
comma 4-
bis,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.


14.
I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono
optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno
un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale
da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il
periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta
valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del
presente comma, l’opzione esercitata per il periodo d’imposta 2008
può essere revocata con effetto dal successivo periodo
d’imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione
annuale da presentare successivamente alla scelta operata.


15.
Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione
dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni
di cui al comma l ovvero si verifica una delle fattispecie indicate
al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in
cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al
comma 1, lettera
a),
numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta
l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle
operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata
mediante scorporo ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la
frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la
corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla
detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
La cessazione dall’applicazione del regime dei contribuenti minimi, a
causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al
comma 1, lettera
a),
numero 1), comporta l’applicazione del regime ordinario per i
successivi tre anni.


16.
Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime
previsto dai commi da 1 a 21 a un periodo di imposta soggetto a
regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di
imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base
alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già
concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi
ancorché
di competenza di tali periodi; viceversa quelli che,
ancorché
di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi,
non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo,
assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei
quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai
medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi
inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello
previsto dai commi da 1 a 21. Con i provvedimenti di cui al comma 19
possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.


17.
I contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di
settore di cui all’articolo 62-
bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.


18.
Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si
applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in
materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta
regionale sulle attività produttive. In caso di infedele
indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i
requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4 che determinano la
cessazione del regime previsto dai commi da 1 a 21, le misure delle
sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior
reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il
regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno
successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto
definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero
si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime
cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui l’accertamento
è
divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi
definitivamente accertati superino il limite di cui al comma 1,
lettera
a),
numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le
disposizioni di cui al terzo periodo del comma 15.


19.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono dettate
le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi precedenti. Con
uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in
riferimento a eventuali modalità di presentazione della
dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.


20.
Sono abrogati l’articolo 32-
bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
l’articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l’articolo 3,
commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I
contribuenti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo
32-
bis,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21,
per il periodo d’imposta 2008, anche se non è trascorso il
periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla
predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all’ultimo
periodo del predetto comma 7 è comunicata con la prima
dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del presente
articolo.


21.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere
dal 1º gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell’acconto
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno in
cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello
previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti.


22.
All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al
comma 2-
quater,
le parole: «ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il
vincolo
imposto a fini fiscali» sono soppresse.


23.
Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli
operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico
dell’Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento
o
il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o
postale. A tale fine è autorizzata l’apertura di un’apposita
contabilità speciale, presso la Banca d’Italia, su cui far
affluire le relative somme. Le modalità di riversamento
all’Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite con
successivo decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali
del Ministero dell’economia e delle finanze.


24.
Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero
dell’economia e delle finanze, il termine di cui all’articolo 64,
comma 3, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre
2008.


25.
Dopo l’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
è inserito il seguente:


«Art.
44-
bis.
– (Semplificazione della dichiarazione annuale) – 1.

Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai
sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui
all’articolo 4, commi 6-
ter
e 6-
quater,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle
retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i
soggetti di cui al comma 9 dell’articolo 44 comunicano mensilmente in
via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all’articolo 3, commi 2-
bis
e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il
calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il
calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni
assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni,
mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo
giorno del mese successivo a quello di riferimento».


26.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite
le modalità attuative della disposizione di cui al comma 25,
nonché le modalità di condivisione dei dati tra
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione
pubblica (INPDAP) e l’Agenzia delle entrate.


27.
Con il medesimo decreto di cui al comma 26 si provvede alla
semplificazione e all’armonizzazione degli adempimenti di cui
all’articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei
seguenti criteri:


a)
trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;


b)
previsione di un unico canale telematica per la trasmissione dei
dati;


c)
possibilità di ampliamento delle nuove modalità
di
comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse
previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell’articolo 44
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, converito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.


28.
All’articolo 38-
bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
al primo comma, le parole: «iscritti nell’apposita sezione
dell’elenco previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo

settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di
solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze»
sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nell’elenco
speciale
previsto dall’articolo 107 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385».


29.
All’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero
rilasciata
dai confidi iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993,
n. 385».


30.
All’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero
rilasciata
dai confidi iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993,
n. 385».


31.
All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le
seguenti: «ovvero rilasciata dai confidi scritti nell’elenco
speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385».


32.
All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate
le seguenti modifiche:


a)
al comma 1, lettera
b),
dopo le parole: «la percentuale è ulteriormente
ridotta
al 4 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per
tutti
gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000
abitanti la percentuale è dell’1 per cento»;


b)
al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;


c)
al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non
inferiore a 100» sono sostituite dalle seguenti:
«non
inferiore a 50»;


d)
al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti
numeri:


«6-bis)
alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;


6-ter)
alle società in stato di fallimento, assoggettate a
procedure
di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed
in concordato preventivo;


6-quater)
alle società che presentano un ammontare complessivo del
valore della produzione (raggruppamento A del conto economico)
superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;


6-quinquies)
alle società partecipate da enti pubblici almeno nella
misura
del 20 per cento del capitale sociale;


6-sexies)
alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli
studi di settore»;


e)
al comma 3, lettera
b),
dopo le parole: «la predetta percentuale è ridotta
al 3
per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli
immobili
classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale
è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli
immobili
situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la
percentuale è dello 0,9 per cento»;


f)
dopo il comma 4-
bis
sono inseriti i seguenti:


«4-ter.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono
essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza
delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del
presente articolo, senza dover assolvere all’onere di presentare
l’istanza di interpello di cui al comma 4-
bis.


4-quater.
I provvedimenti del direttore regionale dell’Agenzia delle entrate,
adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai
sensi del comma 4-
bis,
sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con
avviso di ricevimento, ovvero a mezzo
fax
o posta elettronica».


33.
Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società
semplice,
di cui all’articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, può essere eseguito, dalle società
considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano
nel
primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla
chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione
dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata
alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro
trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2007.
Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, comma
112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.


34.
All’articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il
comma 3 è sostituito dal seguente:


«3.
I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività dell’impresa, diversi da quelli di cui al
comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che
pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne
consentono
la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria
l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti
gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo
specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente
non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, non si
considerano destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del testo unico
delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano
distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto».



Art.
4-
bis.


(Recupero
di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite)


1.
Nei confronti degli italiani residenti all’estero che hanno percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni
pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per
periodi anteriori al 1º gennaio 2007, l’eventuale recupero
è
effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non
superiore al quinto e senza interessi.


2.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora sia
riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i
trattamenti a carico dell’INPS.


Art.
4-
ter.


(Disposizioni
in materia di accertamento e riscossione)


1.
Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale
del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall’articolo 1,
comma 426, della legge 30 dicembre, n. 311, e successive
modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma
426, anche nei confronti delle società titolari delle
precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per
incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove
società.


Art.
4-
quater.


1.
Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2008
per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un
reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro
516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è
abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l’apparecchio
televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso è
comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI
dovuto ed agli interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed
euro 2000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze verranno indicate le
modalità
applicative delle disposizioni di cui al presente comma.


Art.
4-
quinquies.


        1.
All’articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I predetti
contributi sono assegnati alle società finanziarie
costituitesi a norma del regolamento 30 marzo 2001,
n.  400,
pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale

della Repubblica Italiana dell’8 novembre 2001,
n.  260, ed
operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di
garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del
regolamento 30 marzo 2001, n. 400.


        2.
Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e i consorzi di
garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le
banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare
al fondo consorti le, al capitale sociale o ad apposita riserva i
fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da
contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici
esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite
unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi,
senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote
corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o
dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel
fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la
costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. La relativa
delibera, da assumersi entro 180 giorni dall’approvazione del
bilancio, è di competenza dell’assemblea ordinaria.


        3.
All’articolo 13, comma 55 del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 e successive modificazioni, dopo le parole:
“consorziate e socie” sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: “I contributi erogati da Regioni o da altri enti
pubblici per la costituzione e l’implementazione del fondo rischi, in
quanto concessi per lo svolgimento della propria attività
istituzionale non ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo
47 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
La
gestione di fondi pubblici finalizzati all’abbattimento dei tassi di
interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari può
essere svolta, in connessione all’operatività tipica, dai
soggetti iscritti nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4 del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 nei
limiti
della strumentalità all’oggetto sociale tipico a condizione
che:


            a)
il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente
a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a
finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;


            b)
il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all’incasso e
al pagamento per conto dell’ente pubblico erogatore, che permane
titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza
dei requisiti di legge per l’accesso all’agevolazione.



Art.
5.


(Disposizioni
in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)


1.
All’articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le
parole: «1º gennaio 2007» sono sostituite
dalle
seguenti: «1º gennaio 2008».


2.
Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore
degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano
per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008.


3.
Le disposizioni di cui al comma 103 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano
anche alle somme versate nel periodo d’imposta 2007 ai fini della
compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2008 al
31 dicembre 2008.


4.
Le disposizioni di cui al comma 106 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono
prorogate al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre
2007.


5.
All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per gli
otto
periodi d’imposta successivi» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «per i nove periodi d’imposta
successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per
cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2008
l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per
cento».


6.
Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, i benefici
di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, sono estesi, per l’anno 2008 e nel limite dell’80
per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera,
nonché
alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.


7.
Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l’arrotondamento della
proprietà
contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008.


8.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di
accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge
24 dicembre 2003, n. 350.


9.
All’articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«
2-bis.
Sono considerate produttive di reddito agrario anche le
attività
di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei
limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera
b)».
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in
un milione di euro per l’anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal
2010, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-
ter,
del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.


10.
All’articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «In
tale
ipotesi, le società possono optare per la determinazione del
reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di
redditività del 25 per cento».


11.
All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito
nei
modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le
modalità
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».


12.
All’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nel primo
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
comunicare trimestralmente, anche in forma telematica, all’Agenzia
delle entrate l’ammontare delle operazioni effettuate, secondo
modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate».


13.
Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:


a)
all’articolo 17, comma 1, la lettera
c)
è sostituita dalla seguente:


«c)
alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del
Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione
delle forze armate nazionali»;


b)
alla tabella A, numero 12:


1)
la voce: «benzina e benzina senza piombo: 40 per cento
aliquota
normale della benzina senza piombo» è sostituita
dalla
seguente: «benzina: euro 359,00 per 1.000 litri»;


2)
nella voce «gasolio», le parole: «40 per
cento
aliquota normale» sono sostituite dalle seguenti:
«euro
302,00 per 1.000 litri»;


c)
alla tabella A, numero 13:


1)
la voce: «benzina: 40 per cento aliquota normale;»
è
soppressa;


2)
la voce: «benzina senza piombo: 40 per cento aliquota
normale;», è sostituita dalla seguente:
«benzina:
359,00 euro per 1.000 litri;»;


3)
nella voce «gasolio» le parole: «40 per
cento
aliquota normale;» sono sostituite dalle seguenti:
«euro
302,00 per 1.000 litri;»;


d)
alla tabella A, dopo il numero 16, è aggiunto il seguente:


«16-bis.
Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli
usi consentiti:


Carburanti
per motori:


Benzina
euro 359,00 per 1.000 litri


Gasolio
euro 302,00 per 1.000 litri


Gas
di petrolio


liquefatto
(GPL) esenzione


Gas
naturale esenzione


Combustibili
per riscaldamento:


Gasolio
euro 21,00 per 1.000 litri


GPL
zero


Gas
naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi».


14.
Al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come
combustibile per riscaldamento, per il quale è applicata
l’aliquota di accisa di cui al numero 16-
bis
della tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano l’addizionale
regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile e
l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e
successive modificazioni.


15.
Nello stato di previsione del Ministero della difesa è
istituito un fondo con lo stanziamento di euro 107.155.000 a
decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui
prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse
dal Corpo della Guardia di finanza, per gli usi consentiti. Con
decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministro dell’economia e delle finanze tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali
di
base dello stato di previsione del predetto Ministero.


16.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a
decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui
prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per
gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del predetto
Ministero.


17.
All’onere derivante dai commi 15 e 16, pari ad euro 115.000.000 a
decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 13, lettere
a)
e
d).


18.
A decorrere dal 1º gennaio 2008 il comma 16 dell’articolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,
è
abrogato.


19.
A decorrere dal 1º gennaio 2009 il regolamento adottato con il
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 dicembre 2004,
n. 341, è abrogato.


20.
All’articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è
inserito il seguente:


«7-bis)
il 29,75 per cento del gettito dell’accisa sulle benzine ed il 30,34
per cento del gettito dell’accisa sul gasolio consumati nella regione
per uso autotrazione;».


21.
L’efficacia della disposizione di cui al comma 20 decorre dal

gennaio 2008.


22.
Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante
previsione nella legge finanziaria, è eventualmente
rideterminata l’entità delle compartecipazioni al gettito
dell’accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione
Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 49, primo comma, numero
7-
bis),
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di
finanza pubblica e l’equilibrio finanziario nei rapporti tra lo Stato
e la regione.


23.
Al comma 15 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive modificazioni, le parole: «e nell’ambito della
quota
dell’accisa a loro riservata» sono soppresse.


24.
All’articolo 2, primo comma, della legge 1º dicembre 1948, n.
1438, recante disposizioni relative all’istituzione di una zona
franca in una parte del territorio della provincia di Gorizia, al
numero 7), le parole: «combustibili liquidi e» sono
soppresse; il potenziale valore globale delle agevolazioni di cui
all’articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700,
relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima
legge è ridotto di euro 50.123.520.


25.
Entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e con le
modalità stabilite dall’articolo 3, quarto comma, della
legge
27 dicembre 1975, n. 700, a modificare, coerentemente con quanto
disposto al comma 24, le tabelle A e B allegate alla medesima legge
vigenti alla data del 1º gennaio 2008. A decorrere dal

luglio 2008, in mancanza dell’emanazione del predetto provvedimento
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Gorizia, è comunque soppresso dalle tabelle A e B allegate
alla predetta legge n. 700 del 1975, nella formulazione in vigore al
1º gennaio 2008, ogni riferimento a prodotti energetici che,
in
relazione all’uso cui sono destinati, risultino sottoposti ad accisa.


26.
All’articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47,
il comma 4 è abrogato.


27.
L’articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è
abrogato.


28.
All’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i
commi 1-
ter,
1-
quater
e 1-
quinquies
sono abrogati.


29.
L’articolo 8-
bis
del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è
abrogato.


30.
Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:


a)
all’articolo 10, la lettera
e-ter)
è sostituita dalla seguente:


«e-ter)
i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai
sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti
di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene
conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell’articolo 51, comma 2, lettera
a).
Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate
nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la
deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l’importo complessivamente stabilito;»;


b)
all’articolo 51, comma 2, la lettera
a)
è sostituita dalla seguente:


«a)
i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i
contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale
in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento
stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera
e-ter),
per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai
fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei
contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10,
comma 1, lettera
e-ter)».


31.
All’articolo 78, comma 25-
bis,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «fine
assistenziale», sono inserite le seguenti: «e i
fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale», e dopo le
parole: «dell’articolo 51», sono inserite le
seguenti: «e
quelli di cui alla lettera
e-ter)
del comma 1 dell’articolo 10».


32.
Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli
assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per
i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a
quelli indicati all’articolo 1, comma 11, lettera
a),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale
del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi
disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo
familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.


33.
Le disposizioni dell’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, si applicano anche al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2007.


34.
All’articolo 15, comma 1, lettera
b),
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:
«7
milioni di lire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «4.000 euro».


35.
All’articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle concessioni
governative, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale

n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole:
«nonché a
non vedenti» sono inserite le seguenti: «e
sordi».


36.
Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro
dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi
da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare
il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.


37.
All’articolo 1, comma 1-
ter,
lettera
a),
della tariffa dell’imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale

n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze 22 febbraio 2007,
pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale

n.51 del 2 marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 17,50».


38.
Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui
all’articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
comprese le attività di formazione e di studio connesse alla
riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle
funzioni catastali.


39.
Per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche
non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, spetta una detrazione dall’imposta lorda e
fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle
spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino
ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per
l’autoaggiornamento e per la formazione.


40.
Alla lettera
i-sexies)
del comma 1 dell’articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le
parole: «e successive modificazioni,» sono inserite
le
seguenti: «i canoni relativi ai contratti di
ospitalità,
nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione,
stipulati con enti per il diritto allo studio, università,
collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative,».


41.
Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e
registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 45, l’emissione, la
trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse
nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di
nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente
in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20
febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


42.
A decorrere
dal
termine di tre mesi

dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 45,
le amministrazioni e gli enti di cui al comma 41 non possono
accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né
possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino
all’invio in forma elettronica.


43.
La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il
Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle
finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture
societarie.


44.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare
entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema
di
interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi
comprese quelle relative:


a)
al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle
fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;


b)
alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi
anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio
della finanza pubblica.


45.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica
amministrazione, sono definite:


a)
le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e
periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;


b)
le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare
per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le
modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;


c)
le linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle
amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle
fatture elettroniche;


d)
le
eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 41, limitatamente a
determinate tipologie di approvvigionamenti;


e)
la disciplina dell’utilizzo, tanto da parte degli operatori
economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di
intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai
sensi dell’articolo 29 del codice dell’amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento
delle attività informatiche necessarie all’assolvimento
degli
obblighi di cui ai commi da 41 a 45;


f)
le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le
piccole e medie imprese;


g)
la
data, a decorrere dalla quale decorrono l’obbligo di cui al comma 41
ed il divieto di cui al comma 42, con possibilità di
introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione
esclusiva in forma elettronica.


46.
Le disposizioni dei commi da 41 a 45 costituiscono per le regioni
princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei
bilanci
pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.


47.
All’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:


a)
nel comma 2, dopo le parole: «ufficio competente»
sono
inserite le seguenti: «in via telematica ed»;


b)
nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ufficio
competente,» sono inserite le seguenti: «in via
telematica ed» e le parole: «una dichiarazione
contenente
i dati richiesti per» sono soppresse.


48.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite
le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale
le
disposizioni introdotte dal comma 47 si intendono obbligatorie.


49.
All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:


a)
al comma 2, lettera
a),
secondo periodo, dopo le parole: «se il percipiente
dichiara»
è inserita la seguente: «annualmente» e
dopo le
parole: «indica le condizioni di spettanza» sono
inserite
le seguenti: «, il codice fiscale dei soggetti per i quali si
usufruisce delle detrazioni»;


b)
al comma 2, lettera
a),
il terzo periodo è soppresso.


50.
All’articolo 6, primo comma, lettera
g-ter),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, dopo le parole: «contratti di somministrazione di
energia
elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi
di
telefonia, fissa, mobile e satellitare,».


51.
Al comma 137 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:


a)
al primo periodo, dopo le parole: «non sono
rimborsabili»,
sono inserite le seguenti: «, né utilizzabili in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni»;


b)
il terzo periodo è soppresso.


52.
Nell’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera
a),
è inserita la seguente:


«a-bis)
alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali
imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;».


53.
Fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale

n. 152 del 3 luglio 2007, la disposizione di cui al comma 52 si
applica a partire dal 1º marzo 2008.


54.
All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:


a)
al comma 5, la lettera
b)
è sostituita dalla seguente:


«b)
qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente,
l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le
relative attività sono affidate nel rispetto della normativa
dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di
affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:


1)
i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1;


2)
gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione
europea che esercitano le menzionate attività, i quali
devono
presentare una certificazione rilasciata dalla competente
autorità
del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la
sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla
normativa italiana di settore;


3)
la società a capitale interamente pubblico, di cui
all’articolo 113, comma 5, lettera
c),
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
a condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi; che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l’ente che la
controlla;
che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale
di pertinenza dell’ente che la controlla»;


b)
il comma 6 è abrogato.


55.
Le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive
vigenti alla data del 1º gennaio 2008, qualora variate ai
sensi
dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a
0,9176.


56.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle
regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli
esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che
sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data
del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari
derivanti dai commi da 10 a 12 dell’articolo 3 della presente legge.


57.
Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio,
operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei
periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito
d’imposta per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione
di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione
degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di
prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.


58.
Il credito d’imposta di cui al comma 57, determinato nella misura
dell’80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati
al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000
euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo
d’imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi, né del valore della produzione
netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive
e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


59.
La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 57 spetta nel
limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno,
secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze di
richiesta.


60.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da
57
a 59.


61.
L’agevolazione di cui ai commi da 57 a 59, fermo restando il limite
di cui al comma 58, può essere fruita esclusivamente nel
rispetto dell’applicazione della regola
de
minimis

di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato agli aiuti d’importanza minore (
de
minimis
).


62.
Alle imprese di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227, si applica l’articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.


63.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul
gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici
territori nazionali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di
agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa
ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del medesimo
decreto-legge.


64.
È istituito presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità
autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell’amianto, in favore
di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbestocorrelate
per esposizione all’amianto e alla fibra
«fiberfrax», e
in caso di premorte in favore degli eredi.


65.
Le prestazioni del Fondo di cui al comma 64 non escludono e si
cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali
dell’ordinamento.


66.
Il Fondo eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una
prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore
di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o
dell’articolo 13 comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della
rendita stessa definita dall’INAIL.


67.
Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle
imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L’onere a carico
dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni
2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Agli
oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui
premi assicurativi relativi ai settori delle attività
lavorative comportanti esposizione all’amianto.


68.
Per la gestione del Fondo è istituito, senza maggiori oneri
a
carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui
composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono
determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.


69.
L’organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 64,
nonché le procedure e le modalità di erogazione
delle
prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.


70.
Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete
infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali
e ferroviari nei porti è attribuito alle regioni ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano l’incremento delle
riscossioni dell’imposta sul valore aggiunto e delle accise relative
alle operazioni nei porti e negli interporti.


71.
La quota spettante ai sensi del comma 70 alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere
dall’anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante
dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari
a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con
riferimento all’incremento delle riscossioni nei porti e negli
interporti di ciascuna regione rispetto all’ammontare dei medesimi
tributi risultante dal consuntivo dell’anno precedente.


72.
A tal fine è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il
finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti
stradali e ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato
dalle
somme determinate ai sensi del comma 70 al netto di quanto attribuito
allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, di attuazione dell’articolo 1, comma
990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo è
ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
al netto della quota di gettito eventualmente già spettante
alla regione o provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A
ciascuna regione spetta comunque l’80 per cento dell’incremento delle
riscossioni nei porti nel territorio regionale.


73.
Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture,
sono definite le modalità attuative della partecipazione
alle
riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo,
nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il
monitoraggio degli interventi.


74.
Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale

n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole: «dello 0,6 per
mille»
sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,8 per
mille».


74-bis.
All’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo
il primo periodo, inserire i seguenti: “Ai fini
dell’accertamento l’Agenzia delle entrate ha l’onere di motivare e
fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione dei maggiori
ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di
normalità economica di cui al presente comma, approvati con
il
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 marzo 2007,
sino all’ entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati
secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della
disciplinarichiamata dal presente comma. In ogni caso i contribuenti
che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli
indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti
automatici.”


75.
Al comma 219 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la
lettera
d)
del predetto comma 109 si interpreta nel senso che le conseguenti
attività estimali, incluse quelle già affidate
all’Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall’Agenzia
medesima».


76.
Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle
dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni del presente articolo nonché della
presente
legge, è autorizzato in favore del Corpo della Guardia di
finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009.


77.
Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i
soggetti
associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere
attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei
medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli
aderenti, con finalità etiche, di solidarietà
sociale e
di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli
scopi
istituzionali e con esclusione di attività di
somministrazione
e di vendita.


78.
Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 77,
limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano
commerciali ai fini dell’applicazione del regime di imposta di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, settimo comma,
del medesimo decreto, e ai fini dell’applicazione del regime di
imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


79.
All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 77 e 78,
valutato in 200.000 euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 5, comma 3-
ter,
del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.


80.
All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al
comma 2, dopo le parole: «un quinquennio» la
parola:
«tre» è sostituita dalla seguente:
«quattro»
e dopo le parole: «lo scontrino fiscale» sono
inserite le
seguenti: «compiute in giorni diversi,».


Art.
6.


(Trasporto
pubblico locale)


1.
Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale,
nella prospettiva del processo di riforma del settore, è
istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un
fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2008.


2.
La disponibilità del fondo di cui al comma 1 è
destinata per 220 milioni di euro all’adeguamento dei trasferimenti
statali alle regioni al fine di garantire l’attuale livello dei
servizi, ivi incluso il recupero dell’inflazione, per 150 milioni di
euro per le finalità di cui al comma 1031 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per 130 milioni di euro per
il finanziamento dell’articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n.
211.


3.
Le risorse per l’adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni
sono ripartite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.


4.
Al Ministero dei trasporti è altresì destinata
una
quota pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la
riattivazione, in via d’urgenza, dei lavori di realizzazione di
sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in
relazione all’apertura di procedimenti tesi a riesaminare le
procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle
Comunità europee.


5.
All’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dopo la lettera
c)
sono aggiunte le seguenti:


«c-bis)
per l’acquisto di elicotteri destinati ad un servizio minimo di
trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori
con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;


c-ter)
all’acquisto dei veicoli di cui alle lettere
a)
e
b)
è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del
fondo».


6.
Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della
legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al comma 2,
individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al
completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non
superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi
è
subordinato all’esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla
loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse
di cui al comma 2.


7.
Le modalità di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 aprile 2005, n. 58, si applicano anche alle risorse di cui
all’articolo 23, comma l, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.


8.
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti
ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale,
spetta una detrazione dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del
suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle
spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta
sempreché
le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La
detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta
nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni indicate nel
comma 2 del medesimo articolo 12.



Art.
6-
bis.


(Fondo
per la mobilità alternativa nei centri storici)


1.
Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri
storici di città di particolare rilievo urbanistico e
culturale già riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio
dell’umanità, è istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro
annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.



Art.
7.


(Incentivazioni
fiscali per il cinema)


1.
Ai soggetti di cui all’articolo 73 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
ai titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed
audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549
del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e
2010 un credito d’imposta nella misura del 40 per cento, fino
all’importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta,
dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere
cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai
sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il
beneficio si applica anche ai contratti di cui all’articolo 2554 del
codice civile.


2.
Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti
di cui al comma 1 hanno l’obbligo di utilizzare l’80 per cento di
dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e
servizi italiani e privilegiando la formazione e l’apprendistato in
tutti i settori tecnici di produzione.


3.
Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito
d’imposta:


a)
per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15
per cento del costo complessivo di produzione di opere
cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
e, comunque, fino all’ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per
ciascun periodo d’imposta, condizionato al sostenimento sul
territorio italiano di spese di produzione per un ammontare
complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all’80 per cento
del credito d’imposta stesso;


b)
per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:


1)
al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana
riconosciute di interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo
annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d’imposta;


2)
al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana,
espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo
di euro 2.000.000 per ciascun periodo d’imposta;


3)
al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i
contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la
produzione di opere filmiche di nazionalità italiana
riconosciute di interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del
citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo
annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta;


c)
per le imprese di esercizio cinematografico, pari:


1)
al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per
1’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate
alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente,
per ciascuno schermo, euro 50.000;


2)
al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i
contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la
produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana
riconosciute di interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del
decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di
euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta.


4.
Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al
comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di
imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario
nonché
di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero
controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile.


5.
I crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i
due periodi d’imposta successivi.


6.
Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettere
b),
numero 3), e
c),
numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il
limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione
dell’opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli
associati non può superare il 70 per cento degli utili
derivanti dall’opera filmica.


7.
I crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere
b),
numero 3), e
c),
numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del
nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21
aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall’impresa di
produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai
sensi dei commi 2 e 6. I suddetti crediti d’imposta non concorrono
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle
attività
produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96
e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


8.
Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi
1 e 3 sono considerati come risorse reperite dal produttore per
completare il costo del film ai fini dell’assegnazione dei contributi
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non
possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con
gli apporti di cui al presente articolo, superi l’80 per cento del
costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione
della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del
film.


9.
Le disposizioni applicative dei commi da 1 a 8 sono dettate con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo
economico.


10.
L’efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata, ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità
europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero
per i beni e le attività culturali provvede a richiedere
l’autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono
essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti
realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della
decisione di autorizzazione della Commissione europea.


11.
Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione
è
riconosciuto un credito d’imposta, per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi
successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul
territorio nazionale, utilizzando mano d’opera italiana, su
commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del
costo di produzione della singola opera e comunque con un limite
massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.


12.
Le disposizioni applicative del comma 11 sono dettate con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto
decreto è adottato di concerto con il Ministro dell’economia
e
delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.


13.
Il credito d’imposta di cui al comma 11 non concorre alla formazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


13-bis.
Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte
dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di
distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o
nella distribuzione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4, 5 e
6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di
nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del citato
decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana. Tale
beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la
contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni.


13-ter.
Non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte
dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati
dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello
cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con
società
di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella
produzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo 2,
commi 2, 4 e 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo
5
del citato decreto legislativo. Tale beneficio è concesso
solo
ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi
degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.


13-quater.
Le disposizioni applicative dei commi 13-
bis
e 13-
ter
sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le
attività
culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto
con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo
sviluppo economico.


13-quinquies.
Le agevolazioni previste dai commi 13-
bis
e 13-
ter
sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il
2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il
2010.


13-sexies.
Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l’adeguamento tecnico e
tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre
migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al
Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato
un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 del
medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo, è
finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3, lettera c)
del citato articolo 12.


14.
L’efficacia
dei commi da 11 a 13-
ter
è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea,
all’autorizzazione
della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le
attività
culturali provvede a richiedere l’autorizzazione alla Commissione
europea. L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in
relazione al costo sostenuto successivamente alla data della
decisione di autorizzazione della Commissione europea.



Art.
7-
bis.


(Attribuzione
di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva
unica)


1.
Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le
seguenti modificazioni:


a)
all’articolo 1, comma 3-
bis,
le parole: «dall’I.N.P.S.» sono sostituite dalle
seguenti: «dall’Agenzia delle entrate».


b)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:


«Art.
4. –
(Dichiarazione
sostitutiva unica). – 1.

Il richiedente la prestazione presenta un’unica dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
validità
annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione
dell’indicatore della situazione economica equivalente di cui
all’articolo 2, ancorché l’ente si avvalga della
facoltà
riconosciutagli dall’articolo 3, comma 2. È lasciata
facoltà
al cittadino di presentare, entro il periodo di validità
della
dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora
intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed
economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione
economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la
decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.


2.
La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o
ai
centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, o direttamente all’amministrazione pubblica alla
quale è richiesta la prima prestazione o alla sede
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente
per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all’Agenzia
delle entrate le relative informazioni.


3.
È comunque consentita la presentazione all’Agenzia delle
entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica
direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione
agevolata.


4.
L’Agenzia delle entrate determina l’indicatore della situazione
economica equivalente in relazione:


a)
agli elementi in possesso del Sistema informativo dell’anagrafe
tributaria;


b)
ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione
agevolata.


5.
In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente,
l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici,
individua altresì l’esistenza di omissioni, ovvero
difformità
degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del
predetto Sistema informativo.


6.
Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5
sono comunicati dall’Agenzia delle entrate, mediante procedura
informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi
del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la
dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché
in ogni caso all’INPS ai sensi dell’articolo 4-
bis,
comma 1.


7.
Sulla base della comunicazione dell’Agenzia delle entrate, di cui al
comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l’INPS e le
amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la
dichiarazione sostitutiva rilasciano un’attestazione, riportante
l’indicatore della situazione economica equivalente, nonché
il
contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari
per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata
direttamente
dall’Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L’attestazione
riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al
comma 5. La dichiarazione, munita dell’attestazione rilasciata,
può
essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni
componente
il nucleo familiare per l’accesso alle prestazioni agevolate di cui
al presente decreto.


8.
In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5,
il
soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova
dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque
richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla
dichiarazione presentata recante le omissioni o le
difformità
rilevate dall’Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è
valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il
diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta
a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati
nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o
mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori
necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non
veridicità dei dati dichiarati.


9.
Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del
patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all’articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, l’Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche
omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5,
effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di
informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative
procedure automatizzate di colloquio.


10.
Nell’ambito della programmazione dell’attività di
accertamento
della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è
riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e
patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di
prestazioni, secondo criteri selettivi.


11.
I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze
nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla
Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e
l’efficacia dei controlli previsti dal comma 10.


12.
Con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, su proposta
del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per le politiche
per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della
dichiarazione, di cui al comma 4, lettera
b),
e le modalità attuative delle disposizioni di cui al
presente
articolo, nonché stabilite specifiche attività di
sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.


13.
Con apposita convenzione stipulata tra l’INPS e l’Agenzia delle
entrate, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali di cui al codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni
necessarie all’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.»;


c)
all’articolo 4-
bis:


1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:


«1.
L’Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al
Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica
equivalente, gestito dall’Istituto nazionale della previdenza sociale
ai sensi del presente comma.»;


2)
al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite
dalle
seguenti: «comma 8».


d)
all’articolo 6:


1)
al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma

sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma

e «comma 12»;


2)
al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite
dalle
seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole:
«gli enti
erogatori» sono inserite le seguenti: «, l’Agenzia
delle
entrate»;


3)
al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto
nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle
seguenti: «Agenzia delle entrate»;


4)
al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale» sono inserite le
seguenti:
«, dall’Agenzia delle entrate».



Art.
7-
ter.


(Disposizioni
in materia di potenziamento dell’attività di accertamento,
ispettive e di controllo dell’amministrazione finanziaria e di altre
amministrazioni statali, nonché di accelerazione del
processo
tributario)


1.
Entro il 15 gennaio 2008 l’Agenzia delle entrate definisce un piano
di controlli che preveda obbiettivi superiori a quelli
precedentemente definiti, ai fini del contrasto all’evasione
tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è
autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni
vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
del presente articolo, la spesa di 27,8 milioni di euro per l’anno
2008, di 60,8 milioni di euro per l’anno 2009 e di 110,1 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2010, per assunzioni di personale,
anche di qualifica dirigenziale, da parte dell’Agenzia delle entrate.
A tal fine l’Agenzia utilizza prioritariamente le graduatorie formate
a seguito di procedure selettive già espletate e per le
quali
il limite di età anagrafica vigente per i contratti di
formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito
alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla
mobilità, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.


2.
Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al
fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e
di
contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di
controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine
di
ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione della legge 24 marzo
2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni del presente articolo nonché della presente
legge, è autorizzata la spesa, per assunzioni di personale,
anche di qualifica dirigenziale:


a)
nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 1 milione di euro per
l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2010;


b)
nell’amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per
l’anno 2008, 5 milioni di euro per l’anno 2009 e 10 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2010;


c)
nel Corpo forestale dello Stato, che può avvalersi, per il
reclutamento, della possibilità di utilizzare graduatorie
formate a seguito di procedure selettive già espletate, per
1
milione di euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e
16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;


d)
nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per
l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2010;


e)
nell’Agenzia delle dogane che utilizza prioritariamente le
graduatorie formate a seguito di procedure selettive già
espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente
per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei
è
riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero
ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell’articolo 1, comma
536, della legge n. 296 del 2006, per 4 milioni di euro per l’anno
2008, 16 milioni di euro per l’anno 2009 e 32 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2010;


(…)


3.
L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle
esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della
stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli
ed esami, e procedere all’assunzione di personale a tempo
indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con DG
122/05.


(…)


5.
Per le esigenze del Ministero dell’interno di rafforzamento
dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina,
è
autorizzata, a favore del Ministero dell’interno, la spesa di 9,1
milioni di euro per l’anno 2008, 19,1 milioni per l’anno 2009, e di
17,5 milioni di euro per l’anno 2010. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l’anno
2009 e 16 milioni di euro per l’anno 2010, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo
nonché
della presente legge e, per la restante parte, pari a 9,1 milioni di
euro per l’anno 2008, 7,1 milioni di euro per l’anno 2009, e di 1,5
milioni di euro per l’anno 2010, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.


6.
A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del
presente articolo nonché della presente legge, per il
mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello
svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della
Guardia di finanza, in particolare nella lotta all’evasione ed
elusione fiscale, all’economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
è
istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni
di euro per l’anno 2008, 40 milioni di euro per l’anno 2009 e 80
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per le esigenze di
funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare
riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario,
indennità di missione, acquisto di carburante per gli
autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali di
base del centro di responsabilità «Guardia di
finanza»
del medesimo stato di previsione.


(…)


8.
Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di
giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso
la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1º maggio
2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è
ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna
commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni
regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento
e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati i presidenti di sezione,
i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni
tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Qualora un
componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una
sezione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano ne
assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal
personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e
delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I
presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria
centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati,
anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall’articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su
domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche
fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo
periodo.


9.
I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla
data di insediamento delle sezioni di cui al comma 8, ad eccezione di
quelli per i quali è stato già depositato il
dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui
circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione
impugnata.


(…)


11.
Con uno o più decreti di natura non regolamentare del
Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008,
sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna
commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle
rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli
anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le
altre modalità per l’attuazione dei commi 8 e 9; con uno dei
predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti
eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre
2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di
insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di
valutazione della professionalità dei giudici tributari nei
concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta
delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E
e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.


12.
Per l’attuazione dei commi 8, 9 e 11, inclusa la rideterminazione dei
compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è
autorizzata a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni del presente articolo nonché della presente
legge, la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2008 e di 10 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2009. A decorrere dal 1º
maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti
della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente
a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di
sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.


(…)


15.
A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del
presente articolo, è autorizzataa la spesa di 1,75 milioni
di
euro per l’anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 6
milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per l’assunzione di
magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per
l’anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 8 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2010 per l’assunzione di magistrati
contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 1
milione di euro per l’anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2010 per l’assunzione di avvocati e procuratori dello
Stato.


16.
Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 15 trasmettono
annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato – ed alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – un
rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri
sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.


17.
Il distacco del personale dall’Agenzia del territorio ai comuni in
attuazione dell’articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,
è
disposto con le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 30
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
.



Art.
7-
quater.


(Gestione
del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002)


1.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una
società
interamente posseduta dalla società di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o
più
convenzioni in base alle quali la società stipulante con
riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o
divenuti definitivi a decorrere dal 1º gennaio 2008, provvede
alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:


a)
acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del
credito;


b)
notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal
passaggio in giudicato o dalla definitività del
provvedimento
da cui sorge l’obbligo o dalla cessazione dell’espiazione della pena
in istituto;


c)
iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per
l’adempimento spontaneo.


2.
Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la
società stipulante può assumere finanziamenti,
compiere
operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il
rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con
la
partecipazione di privati nonché stipulare contratti,
accordi
e convenzioni con società a prevalente partecipazione
pubblica
ovvero con società private iscritte nell’albo di cui agli
articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Le
convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle
predette operazioni finanziarie.


3.
Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può
incaricare la società stipulante di svolgere altre
attività
strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di
cartolarizzazione del credito di cui al comma 1.


4.
La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste
dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del
medesimo comma.


5.
Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero
della
giustizia un’adeguata rappresentanza nei propri organi di
amministrazione e di controllo.


6.
Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, sono
abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra
disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente
articolo.


7.
Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 6 del
presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle
entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli
importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della
società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità
previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non
superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di
amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di
continuità a favore del fondo di produttività del
personale dell’amministrazione giudiziaria.


TITOLO
III


INTERVENTI
SULLE MISSIONI

Capo
I


MISSIONE
1 – ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Art.
8.


(Indennità
dei membri del Parlamento)


1.
Ai fini della determinazione delle quote di cui all’articolo 1,
secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica
l’adeguamento retributivo previsto dall’articolo 24, commi 1 e 2,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.


Art.
8
-bis.


(Norme
sulla formazione e composizione del Governo)


    1.
A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e il
relativo riparto di attribuzioni sono stabiliti dalle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo
pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale

n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del
Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio,
viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a
sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il
principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell’articolo
51 della Costituzione.


    2.
A far data dall’applicazione, ai sensi del comma 1 del presente
articolo, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogati il
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233.


Art.
9.


(Contenimento
dei compensi ai Commissari straordinari di Governo)


    1.
I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui
all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
ridotti
del 20 per cento dal 1º gennaio 2008.



Capo
II


MISSIONE
3 – RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI


Art.
10.


(Modifiche
al patto di stabilità interno degli enti locali)


    1.
Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di
stabilità interno degli enti locali di cui all’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e
integrate come segue:


        a)
al comma 676, le parole: «per il triennio
2007-2009» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;


        b)
al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e
2010»;


        c)
dopo il comma 678 è inserito il seguente:


    «678-bis.
Per l’anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l’anno 2009
ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali
originariamente assunti ai fini della quantificazione della
manovra.»;


        d)
dopo il comma 679 è inserito il seguente:


    «679-bis.
Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei
comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una
media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa,
calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero.
Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681
sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio
2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla
somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra
incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle
entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti.»;


        e)
il comma 681 è sostituito dai seguenti:


    «681.
Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno
gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e
di competenza, per l’esercizio 2007, e di sola competenza mista, per
gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio
del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente
determinata ai sensi del comma 678, lettera
c),
ovvero dei commi 679 e 679-
bis.
Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 142, 143 e
144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di
stabilità interno.


    681-bis.
Per gli enti di cui al comma 679-
bis
che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate
in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio
immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio
all’estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento
della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di
crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono
ridotti di un importo pari alla differenza tra l’ammontare dei
proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del
contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a
condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza
pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano
determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio
2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.»;


        f)
al comma 683, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma
686,
il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e
quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la
gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo
finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per
l’anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di
cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di
competenza mista,»;


        g)
il comma 684 è sostituito dal seguente:


    «684.
Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le
disposizioni del patto di stabilità interno deve essere
approvato, a decorrere dall’anno 2008, iscrivendo le previsioni di
entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente
alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti,
sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A
tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilità interno.»;


        h)
il comma 685 è sostituito dal seguente:


    «685.
Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità
interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza
pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema
web
appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel
sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le
informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa,
attraverso un prospetto e con le modalità definiti con
decreto
del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il
prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai
sensi dei commi 678, 679, 679-
bis
e 681-
bis.
La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi
programmatici costituisce inadempimento al patto di
stabilità
interno. La mancata comunicazione al sistema
web
della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo
le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l’ente
inadempiente l’assoggettamento alle regole del patto di
stabilità
interno.»;


        i)
dopo il comma 685 è inserito il seguente:


    «685-bis.
Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli
enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la
competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca
al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE),
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza
Stato-città
ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le
modalità
per monitorare, in corso d’anno, gli accertamenti e gli impegni
assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle
esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del
sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e
individuazione della relativa copertura finanziaria.»;


        l)
al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La
mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento
al patto di stabilità interno.»;


        m)
dopo il comma 686 è inserito il seguente:


    «686-bis.
Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale
degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito
assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.».


    2.
La facoltà della regione autonoma Valle d’Aosta e della
provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di
stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali,
nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale,
prevista all’articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è estesa anche nei confronti delle
università
non statali di cui all’articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio
1997, n. 127.


Art.
10-
bis.


(Norme
per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli
enti territoriali)


    1.
I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da
regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza
contrattuale.


    2.
I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da
regioni ed enti locali, devono recare le informazioni ed essere
redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare sentite la Consob e la
Banca d’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze verifica
la conformità dei contratti ai modelli di cui al previsto
decreto.


    3.
La regione o l’ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario
deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei
rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto.


    4.
Il rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 è elemento
costitutivo dell’efficacia dei contratti.


Art.
10-
ter.


(Saldo
finanziario ai fini del patto di stabilità interno)


    1.
A decorrere dall’anno 2008 con l’accordo di cui al comma 660
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
può
essere assunto a riferimento per il patto di stabilità
interno
il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento
e dell’approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo
articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole
di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso
articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.



Art.
10-
quater.


(Esclusione
dal patto di stabilità interno per gli enti commissariati)


    1.
È prorogata per l’anno 2008 l’esclusione dal rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno, già
prevista
per gli anni 2006 e 2007 dall’articolo 1, comma 689, della legge 27
dicembre 2007, n. 296, per gli enti locali per i quali negli
anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l’organo consiliare
è
stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese
per
il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per
gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità
interno.



Art.
11.


(Scioglimento
dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio)


    1.
Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio sono confermate, per l’anno 2008, le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 1-
bis,
del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.



Art.
12.


(Disposizioni
varie per gli enti locali)


    1.
I trasferimenti erariali per l’anno 2008 in favore di ogni singolo
ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.


    2.
Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al
gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289,
confermate per l’anno 2007 dall’articolo 1, comma 697, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l’anno 2008.


    3.
Il comma 10 dell’articolo 25 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448,
è abrogato ed è conseguentemente soppressa
l’autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo
25.


    4.
Dopo l’articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, è inserito il seguente:


    «Art.
20.1.1

(Spazi riservati ed esenzione dal diritto) – 1.

I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per
l’affissione di manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20, o anche
quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai
princìpi
ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari,
possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle
pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta
percentuale del 10 per cento.


    2.
Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per
anno e per provincia, già previsto dall’articolo 20-
bis,
comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza
dal beneficio».


    5.
Per l’anno 2008, i proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere
utilizzati per una quota non superiore al 25 per cento per il
finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un
ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione
ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.



Art.
13.


(Comunità
montane: razionalizzazione e contenimento dei costi)


    1.
L’articolo 27 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:


    «Art.
27. –
(Natura
e ruolo). – 1.

Le comunità montane sono unioni di comuni costituite per
l’esercizio di funzioni attribuite dalla legge ovvero conferite dai
comuni, nonché per l’esercizio associato delle funzioni
comunali, ai fini della valorizzazione delle zone montane. Esse
possono estendersi in territori appartenenti anche a province
diverse.


    2.
La comunità montana ha un organo consiliare e un organo
esecutivo le cui modalità di elezione sono disciplinate
dallo
statuto.


    3.
La regione individua gli ambiti per la costituzione comunità
montane, in modo da assicurare gli interventi per la valorizzazione
della montagna e l’esercizio associato delle funzioni comunali, sulla
base dei seguenti princìpi e criteri:


        a)
previsione che la costituzione della comunità montana
avvenga
con provvedimento del presidente della Giunta regionale tra almeno
sette comuni tra loro confinanti, non meno della metà dei
quali debbono essere comuni situati per almeno l’80 per cento della
loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra
il livello del mare ovvero comuni situati per almeno il 50 per cento
della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine
sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota
altimetrica inferiore e la superiore non è minore di
cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di
altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al
periodo precedente, sono di seicento metri. Gli altri comuni debbono
essere confinanti con almeno uno dei comuni aventi le predette
caratteristiche altimetriche. La costituzione della comunità
montana può avvenire tra meno di sette comuni qualora per la
conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile
procedere alla costituzione della stessa con almeno sette comuni,
fermi restando gli obiettivi di risparmio;


        b)
esclusione dalle comunità montane dei capoluoghi di
provincia,
dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a
quindicimila abitanti.


    4.
I criteri dì cui al comma 3 valgono ai fini della
costituzione
delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici
e
agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione
europea e dalle leggi statali e regionali.


    5.
La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo
in particolare:


        a)
le modalità di approvazione dello statuto;


        b)
la composizione degli organi rappresentativi, in modo da garantire la
presenza delle minoranze, fermo restando che i comuni non possono
indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva
è
costituita da tutti i consiglieri dei comuni che eleggono i
componenti dell’organo rappresentativo con voto limitato;


        c)
la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;


        d)
i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei
finanziamenti regionali e di quelli dell’Unione europea;


        e)
i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.


    6.
Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio
coincide con quello di una comunità montana sono assegnate
le
funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme
comunitarie, nazionali e regionali».


    2.
Le regioni provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, all’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 27, commi 3 e 5, lettera
b),
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dal presente articolo.


    3.
In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2,
nei termini fissati, cessano comunque di appartenere alla
comunità
montana i comuni:


        a)
capoluoghi di provincia;


        b)
costieri;


        c)
con popolazione superiore a quindicimila abitanti;


        d)
non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 3, lettera
a),
e 5, lettera
b),
dell’articolo 27 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267,
come modificato dal presente articolo.


    4.
Nel medesimo termine di cui al comma 2 sono soppresse le
comunità
montane che risultano costituite da meno di sette comuni, anche in
conseguenza di quanto previsto dal comma 3.


    5.
Le regioni provvedono, entro il 30 giugno 2008, a disciplinare gli
effetti conseguenti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 2 e 3, e dalla soppressione delle comunità montane di
cui al comma 4, comprese le determinazioni inerenti la ripartizione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle
comunità
montane, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge. Le regioni provvedono
altresì
a disciplinare, fino all’adozione o comunque in mancanza delle
predette determinazioni, la successione in tutti i rapporti
giuridici, ivi inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, e ad
ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle
obbligazioni cui si applicano i princìpi della
solidarietà
attiva e passiva.


    6.
Dall’attuazione del presente articolo devono conseguire economie di
spesa non inferiori a 33,4 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 66,8
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.


    7.
Il Fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera
a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è
ridotto di 33,4 milioni di euro per l’anno 2008 e di 66,8 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2009.


    8.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il
Ministro dell’interno presentano al Parlamento una relazione
sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.


Art.
14.


(Contenimento
dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali,
comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)


    1.
All’articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola:
«sedici» è sostituita dalla seguente:
«dodici».


    2.
All’articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti
modificazioni:


        a)
le parole: «Gli amministratori locali di cui all’articolo 77,
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I
sindaci, i
presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle
unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e
province»;


        b)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
consiglieri
di cui all’articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in
aspettativa non retribuita per il periodo di espletamemo del mandato
assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri
previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti
dall’articolo 86».


    3.
All’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:


        a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:


    «2.
I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle
comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti
fissati
dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a
consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito
nell’ambito di un mese da un consigliere può superare
l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista
per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al
comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai
consiglieri
circoscrizionali.»;


        b)
i commi 4 e 6 sono abrogati;


        c)
al comma 8, la lettera
c)
è sostituita con la seguente:


        «c)
articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei
consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli
assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il
sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli
assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e
delle comunità montane sono attribuite le
indennità di
funzione nella misura massima del 50 per cento
dell’indennità
prevista per il comune avente maggiore popolazione tra quelli facenti
parte dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o delle
comunità montane»;


        d)
al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
«Le
indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8,
possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai
sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e
provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle
assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli
enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla
conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non
rispettano il patto di stabilità interno fino
all’accertamento
del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del
precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei
gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva
partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il
regolamento ne stabilisce termini e modalità.» e
il
terzo periodo è soppresso.


    4.
L’articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, è sostituito dal seguente:


    «Art.
83. –
(Divieto
di cumulo) – 1.

I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri
regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal
presente capo.


    2.
Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti
locali, gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2,
non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di
indennità di missione, per la partecipazione ad organi o
commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è
connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.


    3.
In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione
non
sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino
al momento dell’esercizio dell’opzione o comunque sino alla rimozione
della condizione di imcompatibilità, l’indennità
per la
carica sopraggiunta non viene corrisposta».


    5.
L’articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, è sostituito dal seguente:


    «Art.
84. –
(Rimborso
delle spese di viaggio) – 1.

Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino
fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa
autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti
degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso
di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso
forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata
con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.


    2.
La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal
dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della
documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente
sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle
finalità
della missione.


    3.
Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove
ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di
viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna
delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi,
nonché
per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate».


    6.
Ai fini della semplificazione della varietà e della
diversità
delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione
sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni
amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una
unica
forma associativa,
per
ciascuna di quelle previste dagli articoli

31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e
gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei
rifiuti. Dopo il 1º aprile 2008, se permane l’adesione
multipla
ogni atto adottato dall’associazione tra comuni è nullo ed
è,
altresì, nullo ogni atto attinente all’adesione o allo
svolgimento di essa da parte dell’amministrazione comunale
interessata.


    7.
Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste
elettorali, sono attribuite al responsabile dell’ufficio elettorale
comunale. L’incarico di componente delle commissioni elettorali
comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali
circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di
viaggio
effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad
oggetto materia elettorale ogni riferimento alla commissione
elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile
dell’ufficio elettorale comunale.


    8.
A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma
1, lettera
a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è
ridotto di 313 milioni di euro.
In
sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come
rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche
sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle
riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale,
dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Le
risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6,
valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono
destinate, per l’anno 2008, per 100 milioni di euro all’incremento
del contributo ordinario di cui all’articolo 1, comma 703, della
legge 27 dicembre 2006, n, 296, in favore dei piccoli comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di
cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione
residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli
oneri derivanti dall’articolo 48-
bis.


Art.
15.


(Norma
di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da
duplicazione di funzioni)


    1.
Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione
dell’articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni,
nell’ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono
all’accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od
organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in
parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla
contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i
princìpi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza.


    2.
I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti,
agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi
enti locali nell’ambito della rispettiva potestà
regolamentare
e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle
svolte dagli enti locali medesimi.


    3.
Per le finalità di cui al comma 1, le regioni,
nell’esercizio
delle rispettive prerogative costituzionali in materia di
organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il

luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere,
alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la
gestione dei medesimi servizi secondo i princìpi
dell’efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei
seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della
finanza pubblica:


        a)
in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i
princìpi
di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali
quali
ambiti territoriali ottimali ai fini dell’attribuzione delle funzioni
in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di
servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente
ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del
territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate,
sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle
medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui
agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, composte da sindaci o loro
delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;


        b)
destinazione delle economie a carattere permanente derivanti
dall’attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna
regione con provvedimento comunicato al Ministro dell’economia e
delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e
manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle
infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali,
nonché
al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.


Art.
16.


(Sviluppo
della montagna e delle isole minori)


    1.
Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui
all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e
successive
modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per l’anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009
e 2010.


    2.
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle
isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici
nei settori dell’energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti
a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle
suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati
nelle aree protette e nella rete «Natura 2000»,
ovvero
improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare
riferimento all’utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e
all’efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione
delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto
ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio
esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla
destagionalizzazione, alla protezione degli
habitat
prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti
tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure
dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano
essere ugualmente competitive. All’erogazione del Fondo si provvede
sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole
minori (DUPIM), elaborato dall’Associazione nazionale comuni isole
minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le
relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali e del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.


    3.
Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore
finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e
ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati
con i decreti del Ministro dell’interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre
2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale

n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella
Gazzetta
Ufficiale

n. 284 del 6 dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per
la
tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui
all’articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448,
dello stato di previsione del Ministero dell’interno, sono trasferite
al Fondo di cui al comma 2, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per gli affari regionali.


    4.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


(…)


Art.
18.


(Attuazione
dei piani di rientro regionali in materia sanitaria)


    1.
In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni
Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell’articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le
regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei
relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la
ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è
autorizzato
ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare
complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la
liquidità
necessaria per l’estinzione dei debiti contratti sui mercati
finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre
2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani
e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di
ripiano disavanzi.


    2.
Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo
Stato di cui al comma 1, sono tenute a restituire, in un periodo non
superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi
così
determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello
Stato.


    3.
All’erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, da accreditarsi su
appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato
procede, anche in
tranche
successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del
debito da parte delle regioni interessate, con il supporto
dell’
advisor
contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della
sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni
per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell’economia e
delle finanze e ciascuna regione. All’atto dell’erogazione le regioni
interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi
per l’importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la
relativa documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e
della salute.


    4.
In presenza della sottoscrizione dell’accordo con lo Stato per il
rientro dai
deficit
sanitari, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno
rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni
precedenti il 2007 spetta l’accesso al finanziamento integrativo del
Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l’anno
di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal
relativo piano.

(…)


Art.
18-
ter.


(Condizioni
di accesso al Fondo di cui all’articolo 1, comma 796, lettera

b)
,
della
legge n. 296 del 2006)


        1.
All’articolo 1, comma 796, lettera
b),
quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: “, fatte salve le aliquote ridotte
disposte con leggi regionali a favore degli esercenti
un’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica,
ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato
richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.”


2.Le
agevolazioni di cui al comma 1 si applicano nel limitemassimo di 5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le regioni, sono
adottate le disposizioni attuative del presente articolo.


(…)


Art.
20.


(Razionalizzazione
degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali
all’estero)


    1.
In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui
all’articolo 1, comma 404, lettera
g),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da emanare entro il mese di giugno 2008,
sono individuate le tipologie professionali connesse con lo
svolgimento dell’azione degli uffici all’estero, con l’obiettivo di
razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre
quella relativa all’utilizzazione degli esperti di cui all’articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modificazioni.


    2.
Il contingente di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, viene
conseguentemente adeguato con decreto del Ministro degli affari
esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.


    3.
Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi
1 e 2, previa verifica ed accertamento, è destinata ad
alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2008 e nel
limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, il fondo di
cui all’articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350,
che per l’anno 2008 è integrato di 45 milioni di euro, e a
decorrere dall’anno 2009 è integrato di 42,5 milioni di euro.


    4.
Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate
accertate
ai sensi dell’articolo 1, comma 568, della citata legge n. 296
del 2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché
quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre
a disposizione degli uffici all’estero.


    5.
A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare,
con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


    6.
Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e
di informazione, promozione culturale, scientifica e dell’immagine
del Paese all’estero, di cui ai programmi n. 4.8 e
n. 4.9,
è autorizzata per l’anno 2008 la spesa ulteriore di:


        a)
12,5 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e
all’assistenza dei connazionali;


        b)
5,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative
scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e
perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971,
n. 153.


Art.
21.


(Organizzazione
del vertice «G8» in Italia e esecuzione della
decisione
comunitaria n. 2007/436/CE/Euratom)


    1.
Per l’organizzazione del vertice «G8» previsto per
l’anno
2009 è stanziata la somma di euro 30 milioni per l’anno 2008.


    2.
Piena e diretta esecuzione è data alla decisione
n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,
relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità
europee, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 11, terzo comma,
della decisione stessa.


Art.
21-
bis.


(Collettività
italiane all’estero)


    1.
Per le politiche generali concernenti le collettività
italiane
all’estero, la loro integrazione, l’informazione, l’aggiornamento e
le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese
la
razionalizzazione,
con decreto del Ministro degli affari esteri, della Conferenza dei
giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana,
nonché la valorizzazione del ruolo degli imprenditori
italiani
all’estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla
realizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa
di
14 milioni di euro per l’anno 2008.


Capo
IV


MISSIONE
5 – DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO


Art.
22.


(Sviluppo
professionale delle Forze armate)


    1.
Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre
2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla
legge
23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati
dall’articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,
sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.


    2.
Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative
dello strumento militare per l’assolvimento dei compiti previsti
dalla legge, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma
1238, della citata legge n. 296 del 2006, è
incrementata
di 140 milioni di euro per l’anno 2008.


    3.
La dotazione del fondo istituito dall’articolo 1, comma 899, della
citata legge n. 296 del 2006 è determinata in 20
milioni
di euro per l’anno 2008, dei quali 7 milioni da destinare alla
prosecuzione degli interventi relativi all’arsenale della Marina
militare di Taranto e 1 milione al rilancio del polo di Mantenimento
pesante nord di Piacenza.


    4.
Nello stato di previsione del Ministero della difesa è
istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento
dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro
per l’anno 2008. Con decreti del Ministro della difesa, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del
fondo tra le unità previsionali di base del centro di
responsabilità «Arma dei carabinieri».


Art.
22-
bis.


(Misure
a sostegno di personale operante in aree militari e dei poligoni di
tiro e incremento fondo bonifiche)


    1.
Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di
adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni
militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono
stoccati munizionamenti, nonché alle popolazioni civili nei
teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul
territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o
patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di
proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di
nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di
materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli
superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora
siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali
patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2008-2010.


    2.
Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con
il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le
modalità
per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il
limite massimo di spesa ivi stabilito le misure di sostegno e tutela
previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990,
n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e 3 agosto 2004,
n. 206.


    3.
La dotazione del Fondo istituito all’articolo 1, comma 898, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 10
milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.


    4.
L’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16 luglio
1997, n. 264, è ridotta dell’importo di 10 milioni
di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.


Capo
V


MISSIONE
6 – GIUSTIZIA


Art.
23.


(Razionalizzazione
del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre
forme di comunicazione informatica o telematica)


1.
Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad
avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su
base distrettuale di corte d’appello, delle intercettazioni
telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o
telematica disposte o autorizzate dall’autorità giudiziaria,
anche attraverso la razionalizzazione delle attività
attualmente svolte dagli uffici dell’amministrazione della giustizia.
Contestualmente si procede all’adozione dei provvedimenti di cui
all’articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni.


2.
Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi
complessivi delle attività di intercettazione disposte
dall’autorità giudiziaria.


Art.
23-
bis.


(Misure
in favore della giustizia minorile)


1.
Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza
e
di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di
provvedimento dell’autorità giudiziaria, nelle
comunità
dell’amministrazione della giustizia minorile, previste dall’articolo
10 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale
appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza
è
corrisposta, in presenza di articolazioni di orario,
l’indennità
di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del
comparto Ministeri, con modalità e criteri che sono
stabiliti
in sede di contrattazione integrativa.


2.
Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato
in
favore del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di
euro 307.000 per l’anno 2008.


Capo
VI


MISSIONE
7 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA


Art.
24.


(Riattribuzione
delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando
appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco)


1.
Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 6-
septies,
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal
1º febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed
accessorio attinente alla posizione di comando del personale
appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco è posto a carico delle amministrazioni
utilizzatrici
dello stesso. Resta fermo il divieto di cumulabilità
previsto
dall’articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.


Art.
25.


(Potenziamento
della sicurezza e del soccorso pubblico)


1.
Per 1’anno 2008 è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’interno un fondo di parte corrente per le esigenze di
funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, ad esclusione
delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento
delle posizioni debitorie, con una dotazione di 100 milioni di euro,
di cui 20 milioni di euro per le specifiche necessità del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o
più
decreti del Ministro dell’interno da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.


1-bis.
Per l’anno 2008 è istituito nel bilancio del Ministero
dell’interno un fondo di parte corrente per il rinnovo e
l’ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di
Polizia di Stato, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro da
ripartire secondo le modalità previste nel comma 1.


1-ter.
Per evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro
straordinario, a decorrere dall’anno 2008, sono stanziati 10 milioni
di euro, da destinare al personale delle forze di Polizia di Stato.


Art.
26.


(Sicurezza
della navigazione)


1.
Per l’anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro
da iscrivere nel Fondo di cui all’articolo 1, comma 1331, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di
funzionamento e per l’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo
operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture
portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto-Guardia
costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio.


2.
Al fine di sviluppare la componente aeronavale e dei sistemi di
comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera
è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008,
10 milioni di euro per l’anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011.


Art.
26-
bis.


(Assunzioni
di personale civile già alle dipendenze di organismi
militari
della Comunità atlantica)


1.
Al fine di favorire l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei
cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come
personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno
un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi
militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli
Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale,
che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di
soppressione delle basi militari degli organismi medesimi adottati
entro il 31 dicembre 2006, è istituito, presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione
di 7 milioni di euro a decorrerre dall’anno 2008.


2.
Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le procedure
per l’assunzione del personale di cui al comma 1, nonché per
l’assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni
interessate.


Capo
VII


MISSIONE
8 – SOCCORSO CIVILE


Art.
27.


(Chiusura
dell’emergenza
conseguente alla crisi sismica nelle regioni Umbria e Marche del
1997)


1.
Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le
seguenti modificazioni:


a)
dopo il comma 7 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:


«7-bis.
Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli
interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori
secondo le disposizioni del presente decreto e dei piani e programmi
predisposti in attuazione delle ordinanze emanate, durante la vigenza
dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri,
dal Ministro dell’interno e dai commissari delegati.»;


b)
al comma 7 dell’articolo 3, le parole: «alla fine dello stato
di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «al
31
dicembre 2012»;


c)
dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:


«Art.
10-
bis.
– (Misure per i territori interessati del sisma del dicembre 2000) –
1.

Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del
sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della
provincia di Terni, continuano ad applicarsi l’articolo 1, commi 4 e
5, dell’ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro
dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile,
e l’articolo 6 dell’ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro
dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione
civile.»;


d)
dopo il comma 5 dell’articolo 12 è aggiunto il seguente:


«5-bis.
Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio
2008-2012, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati
annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell’interno
nell’ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti
stessi. La determinazione e l’erogazione avvengono assumendo come
base di calcolo le certificazioni analitiche del Ministero
dell’interno relative all’anno 2006 e i relativi importi sono
progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno
del suddetto quinquennio.»;


e)
dopo l’ultimo periodo del comma 14 dell’articolo 14 è
aggiunto
il seguente: «Alla cessazione dello stato di emergenza, per
il
quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attività
previste dal presente comma sono determinate ed erogate assumendo
come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 ed i relativi
importi sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per
ciascun anno del suddetto quinquennio.»;


f)
dopo il comma 5 dell’articolo 15 è aggiunto il seguente:


«5-bis.
Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle
contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3
dell’articolo 17 dell’ordinanza del Ministro dell’interno, delegato
per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28
settembre 1997 sono versate nelle contabilità speciali di
cui
al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da
ultimare».


2.
Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
a),
b)
e
c),
si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera
f)
del medesimo comma 1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 1, lettere
d)
ed
e),
si provvede nei limiti di euro 13,6 milioni per l’anno 2008, di euro
11,4 milioni per l’anno 2009, di euro 9,2 milioni per l’anno 2010, di
euro 7 milioni per l’anno 2011 e di euro 4,8 milioni per l’anno 2012.


3.
I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei
versamenti tributari, previste dall’articolo 14, commi 1, 2 e 3,
dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro
dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile,
dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 2728 del 22 dicembre
1997, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, e dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza n. 2908
del 30 dicembre 1998, del Ministro dell’interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei
pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed
assicurativi, prevista dall’articolo 13 dell’ordinanza n. 2668 del 28
settembre 1997, del Ministro dell’interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni,
possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato
dalla sospensione, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun
tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei
versamenti già eseguiti nella misura e con le
modalità
da stabilirsi nei limiti di 47 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministero dell’economia e delle finanze.


Capo
VIII


MISSIONE
9 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA


Art.
28.


(Pesca
e vittime del mare)


1.
Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30
settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune
con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999,
nonché
di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206,
nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione
2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, è
fissato
in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo
ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi
legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti
suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le
modalità
attuative per la restituzione delle somme.


2.
Il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura,
istituito dall’articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è altresì destinato al ricambio
generazionale e
allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.


Art.
29.


(Dotazione
del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della
produzione bieticolo-saccarifera in Italia)


1.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1063, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l’importo
di 50 milioni di euro per l’anno 2008, quale dotazione del fondo per
la razionalizzazione e la riconversione della produzione
bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio
previsto dalla normativa comunitaria.


2.
Le disponibilità già destinate al fondo crisi del
mercato agricolo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono versate in entrata del bilancio dello
Stato, nel limite di 30 milioni di euro, per essere direttamente
riassegnate, per l’anno 2008, ad integrazione della dotazione del
fondo di cui al comma 1.


Art.
29-
bis.


(Rafforzamento
della filiera agroenergetica)


1.
All’articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è
aggiunta la seguente lettera:


«f-bis)
pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso
interventi diretti a ridurre il depauperamento dello
stockdi
carbonio nei suoli forestali e nelle foreste».


Art.
29-
ter.


(Interventi
per il settore

dell’apicoltura)


1.
Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 della legge
24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 2
milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle
disponibilità di cui all’articolo 1, comma 1084, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.


Art.
29-
quater.


(Sospensione
temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli
della regione Sardegna)


1.
Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli
della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi
della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli
imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i
concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della
decisione 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
istituita
una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro
dell’economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La
commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le
proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31
luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia
di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti,
le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni
forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in
vigore della presente legge.


Art.
29-
quinquies.


(Trasparenza
del mercato agroalimentare ed accesso all’acquisto dei prodotti alle
fasce sociali di disagio)


1.
Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di
contrastare l’andamento anomalo dei prezzi nelle filiere
agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale
concorrenza tra gli operatori e della difesa del
made
in Italy
,
l’Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari
integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 127,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare
riferimento a quelli al dettaglio.


2.
I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza
settimanale, mediante la pubblicazione sul sito
internet
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la
stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed
emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.


3.
L’Ispettorato centrale per la qualità del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito dei programmi
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
b),
del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, dalla legge
11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere
agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti
anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.


4.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce
sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al
Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per
l’adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei
fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.


5.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
intesa con gli enti locali, promuove l’organizzazione di panieri di
prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché
l’attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso
strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso
i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di
quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.


6.
Per le finalità del presente articolo è
autorizzata la
spesa di 100.000 euro a decorrere dall’anno 2008. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 5, comma 3-
ter
del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.


Art.
29-
sexies.


(Interventi
nel settore dell’irrigazione)


1.
Per le attività di progettazione delle opere previste
nell’ambito del piano irriguo nazionale di cui all’articolo 1, comma
1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a
valere sull’autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058 per i
medesimi anni ed è altresì autorizzata la spesa
di 5
milioni di euro per l’anno 2010 a valere sull’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 1060, lettera
c),
della stessa legge. È inoltre autorizzato, per la
prosecuzione
del suddetto piano, l’ulteriore contributo di euro 100 milioni per la
durata di quindici anni a decorrere dall’anno 2011, cui si provvede
mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle
autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 4, comma 31, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 78, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse.


Capo
IX


MISSIONE
10 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE


Art.
30.


(Incentivi
alle fonti energetiche rinnovabili)


1.
Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con
particolare riferimento all’articolo 2 della direttiva medesima, i
finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma
1117 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.


2.
La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi
di cui al comma 1118 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del
2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in
via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal
Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.


3.
L’articolo 8, comma 10, lettera
f),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche
alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di
teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica
coincida con la persona giuridica utilizzatore dell’energia. Tale
persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.


Art.
30-
bis.


(Disposizioni
riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei
consumatori di energia elettrica)


1.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995 n.
481, a far data dal 1º gennaio 2007, il valore medio del
prezzo
del metano ai fini dell’aggiornamento del costo evitato di
combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera
b),
del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile
1992, n. 6, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale

n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è
determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
tenendo conto dell’effettiva struttura dei costi nel mercato del gas
naturale.


2.
All’articolo 11-
bis,
comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da:
«iniziative a vantaggio dei consumatori» fino alla
fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «progetti a
vantaggio
dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro
dello sviluppo economico su proposta dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del
sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e
comunitarie».


Art.
30-
ter.


(Norme
per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili)


1.
La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da
fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data
successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione,
rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi
di
cui ai commi da 2 a 12. Con le medesime modalità
è
incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica
imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti
che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le
modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro
novanta
giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare.


2.
La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle
fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e di potenza
elettrica superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata
mediante
il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni,
tenuto conto dell’articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere
all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’energia elettrica
prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base
dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.


3.
La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle
fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza
elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha
diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su
richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di
entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come da
tabella 2 allegata, per un periodo di quindici anni, fermo restando
quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse
agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ambito di intese
di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di
tale periodo, l’energia elettrica è remunerata, con le
medesime modalità, alle condizioni economiche previste
dall’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La
tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere
variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, assicurando la congruità della remunerazione ai
fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili.


4.
All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, le parole da: «Il Ministro delle attività
produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «Per il periodo 2007-12 la medesima quota
è
incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della
stessa quota per gli anni successivi al 2012».


5.
A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento
della quota d’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari 1
MWh, e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per
ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma l, in
numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica
da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla
tipologia della fonte, di cui alla tabella 1, fermo restando quanto
disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da
allevamento e forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o
contratti quadro oppure di filiere corte.


6.
A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh
elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato
in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio
annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione
dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa
Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal
2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla
tabella 1 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono
essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, assicurando la congruità della
remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili.


7.
A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo
della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia
elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti
derivanti dalla normativa dell’Unione europea, il GSE, su richiesta
del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell’anno,
ulteriori a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota
minima dell’anno precedente di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio
riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal
Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31
gennaio di ogni anno.


8.
Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
stabilite le direttive per l’attuazione di quanto disposto ai
precedenti commi. Con tali decreti, e per le lettere
b)
e
c)
del presente comma di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, inoltre:


a)sono
stabilite le modalità per assicurare la transizione dal
precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al
presente articolo nonché le modalità per
l’estensione
dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti
rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 kW, fatti salvi
i diritti di officina elettrica;


b)
sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse
combustibili, di cui all’allegato X alla parte quinta, parte II,
sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi
alimentari, industriali ed energetici;


c)
sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della
filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a
garantire la provenienza, la tracciabilità e la
rintracciabilità della filiera, anche ai fini
dell’applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle
tabelle 1 e 2;


d)
sono aggiornate le direttive di cui all’articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano
applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in
attuazione dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.


9.
Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui
all’articolo 267, comma 4, lettera
d),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli
impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il
29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007.


10.
La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre
2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente
articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri
incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o
comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi
con capitalizzazione anticipata.


11.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce:


a)le
modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;


b)
le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle
tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro dei
certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito
della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica.


12.
A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:


a)il
comma 6 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387;


b)
il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.


13.
Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei
certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1,
aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei
medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei
certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I predetti certificati
sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
unitamente ai certificati di cui al comma 2.


14.
Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli
di cui al comma 1 continuano ad attribuirsi i predetti certificati
verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia
elettrica.


15.
Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.


  • TABELLE
    1 e 2 (Omissis
    )

Art.
30-
quater.


(Norme
per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)


1.
All’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
sono apportate le seguenti modificazioni:


a)
al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale
delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle
province delegate»;


b)
al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio
storico-artistico»
sono inserite le seguenti: «che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico»;


c)
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per
gli impianti
offshorel’autorizzazione
è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il
Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4
e
previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della
competente autorità marittima»;


d)
dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente:
«In
caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una
amministrazione statale preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la
decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle
regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte
delle province autonome di Trento e di Bolzano»;


e)
al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni
caso,»
sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della
dismissione
degli impianti» sono inserite le seguenti: «o, per
gli
impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale»;


f)
al comma 5 le parole: «di cui all’articolo 2, comma 2,
lettere
b)
e
c)»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2, comma
1, lettere
b)
e
c)»;


g)
al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai
medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia
inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al
presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la
disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli
articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di
capacità
di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i
quali si procede con la medesima disciplina di inizio
attività»;


h)
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dei
comuni e delle comunità montane. La definizione del
corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione
di diritti di utilizzo di aree demaniali è rimessa alla
commissione provinciale di cui all’articolo 41 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327»;


i)
al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato
adeguamento entro i predetti termini, si applicano le linee guida
nazionali».


2.
Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di
avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa ai fini
del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita
anche
con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo
periodo del comma l dell’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, così come introdotto dall’articolo 1, comma 75,
della legge 23 agosto 2004, n. 239.


3.
Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell’articolo 3 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina
del
medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.


4.
Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la
seguente
tabella:


«Tabella
A
(Articolo
12)


Fonte
Soglie


1
Eolica 60 kW


2
Solare fotovoltaica 20 kW


3
Idraulica 100 kW


4
Biomasse 200 kW


5
Gas di discarica, gas residuati dai processi


di
depurazione e biogas 250 kW».


Art.
30-
quinquies.


(Connessione
degli impianti, acquisto e trasmissione dell’elettricità da
fonti rinnovabili)


1.
Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla
rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili
che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite
dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.


2.
Al comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:


f-bis)
sottopongono a termini perentori le attività poste a carico
dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in
caso di inerzia;


f-ter)
prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 23 della direttiva
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2003, e dell’articolo 2, comma 24, lettera
b),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle
controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni,
adottate dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas,
vincolanti fra le parti;


f-quater)
prevedono l’obbligo di connessione prioritaria alla rete degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la
rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l’energia prodotta ma
possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;


f-quinquies)
prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di
cui alla lettera
f-quater)
includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il
funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione,
anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla
rete dell’energia elettrica prodotta;


f-sexies)
prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con
le modalità di cui alla lettera
f)
mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del
gestore della rete;


f-septies)
prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la
diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e
della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite
società terze, operanti nel settore dei servizi energetici,
comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili».


3.
Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad
emanare,
con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e
realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che
risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento
dell’energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti
rinnovabili.


Art.
30-
sexies.


(Armonizzazione
delle funzioni dello Stato e delle regioni in

materia
di fonti rinnovabili)


1.
Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti per lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni, stabilisce con
proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell’energia
elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere
l’obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012,
e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea.


2.
Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia
di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica
negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono
a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per
concorrere al raggiungimento dell’obiettivo minimo fissato di cui al
comma 1.


3.
Ogni due anni, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni del
presente articolo, il Ministro delle sviluppo economico verifica per
ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli
autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, e ne dà
comunicazione con relazione al Parlamento.


4.
Nel caso di inadempienza dell’impegno delle regioni relativamente a
quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle
medesime regioni ostativi al raggiungimento dell’obiettivo di
pertinenza di cui al comma 1, il Governo invia un motivato richiamo a
provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi
successivi all’invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei
mesi con le modalità di cui all’articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131.


5.
Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni
nelle iniziative per il raggiungimento dell’obiettivo di incremento
delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.


6.
Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o
altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo
delle imprese e delle attività per la produzione di
impianti,
apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l’efficienza
energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese
avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico
nazionale per il periodo 2007-2013.


Art.
30-
septies.


(Impianti
fotovoltaici)


1.
Nell’ambito delle disponibilità di cui all’articolo 12 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007,
pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale

n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell’applicazione dell’articolo
6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti
responsabili sono enti locali, sono considerati rientranti nella
tipologia dell’impianto, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
b3)
del medesimo decreto.


2.
L’autorizzazione di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e
l’esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili
sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione
nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e
alla ubicazione dell’impianto, è rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo
12 per il complesso degli impianti.


Capo
X


MISSIONE
11 – COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE


Art.
31.


(Partecipazione
a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori
aeronautico, navale e terrestre)


1.
Per le finalità di cui all’articolo 5 del decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 421, sono autorizzati contributi quindicennali di 20
milioni di euro per l’anno 2008, di 25 milioni di euro per l’anno
2009 e di 25 milioni di euro per l’anno 2010, da erogare alle imprese
nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-
bis,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.


2.
Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della legge
7
agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di euro 318
milioni per l’anno 2008, di euro 468 milioni per l’anno 2009, di euro
918 milioni per l’anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno
degli anni 2011 e 2012.


3.
Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 95, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali
di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 25 milioni di euro per
l’anno 2009 e di 25 milioni di euro per l’anno 2010, da erogare alle
imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-
bis,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.


Art.
32.


(Sostegno
all’imprenditoria femminile)


1.
All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate
le seguenti modificazioni:


a)
al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie
imprese»
sono aggiunte le seguenti: «e per sostenere la creazione di
nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e
medie imprese femminili».


Art.
32-
bis.


(Comitato
nazionale italiano per il microcredito)


1.
Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito,
istituito dall’articolo 4-
bis,
comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, ha
personalità
giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere la propria
attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
anche per agevolare l’esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione
a favore dei Paesi in via di sviluppo.


2.
Il Comitato è dotato di un fondo comune, unico ed
indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via
esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale
e finanziaria del Comitato è disciplinata da un regolamento
di
contabilità approvato con decreto la Presidente del
Consiglio
dei ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il Fondo
comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o
di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti
deliberati dalla Stato, dagli enti territoriali e da altri enti
pubblici o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il
Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le
vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo contributi
di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali,
governativi o non governativi, ed ogni altro provento derivante
dall’attività del Comitato.


3.
In favore del Comitato è autorizzata per ciascuno degli anni
2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro da destinare al suo
funzionamento.


Art.
32
-ter.


(Disposizioni
in materia di autoimprenditorialità)


1.
Sviluppo Italia Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui
accesi
entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 44, dell’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,
dell’articolo 1-
bis
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell’articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell’articolo 51
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo I del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata
complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque
superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della
prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso
originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento
della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli
eventuali aumenti del costo degli interessi per questo allungamento e
rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle
agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 786 del 1985.


2.
Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui del comma 1 del
presente articolo, si applicano, se più favorevoli, le
disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, ed al relativo regolamento di attuazione.


3.
Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.


Capo
XI


MISSIONE
13 – DIRITTO ALLA MOBILITÀ


Art.
33.


(Interventi
a favore dell’industria cantieristica e delle imprese armatoriali)


1.
Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4
della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa
di 6 milioni di euro per l’anno 2008 e di 14 milioni di euro per
l’anno 2009.


2.
Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 3 della
legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14
milioni di euro per l’anno 2008, di 21 milioni di euro per l’anno
2009 e di 25 milioni di euro per l’anno 2010.


3.
Per il completamento degli interventi previsti dell’articolo 4, comma
153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, in applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del
Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa
temporaneo della cantieristica europea dal
dumping
dei Paesi asiatici, è autorizzata una spesa di 15 milioni di
euro per l’anno 2008. Le modalità di concessione del
contributo sono quelle previste dal decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2004, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale

n. 93 del 21 aprile 2004.


4.
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999, l’efficacia del comma 2-
bis
è subordinata alla preventiva approvazione da parte delIa
Commissione europea, nonché alle condizioni o limitazioni
eventualmente imposte dalla stessa neIla relativa decisione di
autorizzazione.


5.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 9 gennaio
2006, n. 13, e successive modificazioni, è ridotta di 15
milioni di euro per l’anno 2008.


6.
Il fondo di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006,
n. 13, è integrato di 4 milioni di euro per 1’anno 2008 e di
10 milioni di euro per l’anno 2009.


7.
A decorrere dal 1º gennaio 2008, è istituito,
presso il
Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a
migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni in
atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre
quanto previsto dalla normativa vigente. La dotazione iniziale di
tale fondo è pari a 1 milione di euro per l’anno 2008 ed a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.


8.
Il fondo ha la funzione di provvedere all’erogazione di un contributo
per attività di ricerca e definizione degli opportuni
standard
di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie
innovative disponibili, per 1’individuazione degli impedimenti
burocratici, logistici e organizzativi che riducono l’efficienza
energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per
campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle
opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori
pratiche
riguardanti soluzioni già attuate, nonché per
favorire
gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da
interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi
inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti
autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior
efficienza energetica della nave in rapporto alla sua
capacità
di trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in
navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa
internazionale e comunitaria.


9.
Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli indici e gli
standard
energetici e ambientali necessari per soddisfare le finalità
di cui ai commi 7 e 8, ivi incluse le modalità di verifica e
certificazione da parte dell’ente tecnico, da definire in coerenza
con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la
decorrenza del beneficio e l’entità del medesimo in funzione
dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con
gli interventi adottati.


10.
Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
conformità
con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione
dei benefici di cui ai commi da 7 a 9, nei limiti delle
disponibilità
di cui al comma 7. Il contributo non può superare il 30 per
cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli
standard
ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il
raggiungimento degli
standard
energetici, con l’eccezione delle attività per studi,
ricerche
e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave
dedicati alla fornitura e all’utilizzo della corrente di terra, per
le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di
investimento e dei costi operativi.


11.
Il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con
le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per
l’approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi
convenzionati e compatibili con le attuali modalità di
approvvigionamento in porto.


12.
All’articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «in traffico
internazionale» sono soppresse.


13.
All’articolo 56, comma 1, secondo periodo, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo le parole: «della predetta sezione I»
sono
inserite le seguenti: «e del capo VI del titolo II».


14.
Le disposizioni di cui all’articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, non si applicano ai beni mobili registrati con costo
ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci
anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei
persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo
di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da
una società per azioni o a responsabilità
limitata per
le quali sia stata esercitata l’opzione prevista dall’articolo 115,
comma 4, del predetto testo unico, ad un’impresa che li destini
all’esercizio della propria attività abituale.


15.
Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente
in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo
di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in
misura comunque non superiore all’ammontare dei corrispettivi pagati
in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze sono
adottate le disposizioni applicative del comma 14 anche al fine di
assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato
non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008.


16.
L’efficacia del comma 14 è subordinata, ai sensi
dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero
dei trasporti provvede a richiedere l’autorizzazione alla Commissione
europea.


Art.
34.


(Miglioramento
del sistema di trasporto nazionale per favorire
l’intermodalità
e l’utilizzo di mezzi meno inquinanti)


1.
Le annualità relative all’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di
56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di
4.722.845 euro per il 2013.


2.
Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti
relativi all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1,
della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni,
sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all’entrata
del bilancio dello Stato per l’ammontare di euro 452.311.525
nell’anno 2008.


3.
Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto
2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7
milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.


4.
L’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, è abrogato.


5.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6 della legge 7 marzo
2001, n. 51, è ridotta della somma di 713.000 euro a
decorrere
dal 2008.


6.
Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi
alle imprese di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti
a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla
modalità
stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.


7.
L’autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale
disposto dall’articolo 3, comma 2-
ter,
del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è
soppressa.


8.
Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di
mobilità
e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento
dell’autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro – Reggio Calabria e per
migliore la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza
nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20
milioni
di euro per l’anno 2008, di 22 milioni di euro per l’anno 2009 e di 7
milioni di euro per l’anno 2010, da destinare ad interventi
infrastrutturali nella misura del 50 per cento.


9.
La programmazione degli interventi di cui al comma 8 e la
ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o
più
decreti del Ministro dei trasporti e, per interventi
infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.


10.
A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all’Ente
nazionale per l’aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuate con decreto del
Ministro dei trasporti le risorse necessarie per il potenziamento e
la sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria, nonché per
gli
interventi di continuità territoriale da e per tale
aeroporto
e per l’adeguamento del servizio cargo da e per l’aeroporto di
Catania.


11.
L’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 38
della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successive
modificazioni,
prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21,
nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale
n.
167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell’ambito delle
risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006
effettivamente disponibili rinvenienti dalle operazioni effettuate ai
sensi dell’articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.


12.
Con decreto del Ministro dei trasporti sono definite condizioni e
modalità operative per l’attuazione di quanto previsto al
comma 11. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dei trasporti di cui al presente comma decorre il biennio di
attuazione delle misure di cui al medesimo comma 11.


13.
Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell’articolo 38 della legge
n. 166 del 2002, che residuano dall’attuazione, nel triennio
2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate
ai fini di quanto disposto dal comma 11 del presente articolo.


14.
L’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 7,
della legge n. 166 del 2002 prosegue per un ulteriore triennio,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2005, n. 21, nonché agli articoli 14 e 15 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni di
cui al presente articolo.


15.
Il triennio di cui al comma 14 decorre dalla data di sottoscrizione
degli accordi di programma di cui all’articolo 38, comma 7, della
legge n. 166 del 2002.


16.
Per l’attuazione di quanto disposto al comma 14, sul Fondo per la
contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci
per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di
merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di
cui al comma 6 dell’articolo 38 della legge n. 166 del 2002,
istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti,
è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008 e di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.


17.
Per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli
interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla
rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5
milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.


18.
Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico
nazionale, gli interventi previsti dal comma 1044 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono rifinanziati nella misura
di 2 milioni di euro per l’anno 2009 e 2 milioni di euro per l’anno
2010.


19.
Il contributo, previsto all’articolo 1, comma 1044, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dovrà essere utilizzato,
prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel
limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20
giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il
Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21
dicembre 2006.


20.
Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza
stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale
della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a
rafforzare i controlli su strada anche attraverso l’implementazione
di idonee attrezzature tecniche funzionali all’aumento dei controlli
stradali, intensificare l’attività ispettiva e le verifiche
previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale
preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni
strumenti per l’esercizio delle attività istituzionali, ivi
compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni
di euro per l’anno 2008, di 30 milioni di euro per gli anni 2009 e
2010, di 49 milioni di euro per l’anno 2011, di 56 milioni di euro
per l’anno 2012 e di 4 milioni di euro per l’anno 2013.


21.
Per il proseguimento degli interventi previsti dall’articolo 1, comma
1038, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di
15 milioni di euro per l’anno 2010.


22.
Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle
ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l.
è
aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una
spesa complessiva di 30 milioni di euro.


23.
Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di
risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti
è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 10
milioni di euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per l’anno
2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del
gruppo,
per l’avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di
interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità alla
direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate
per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da
conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in
233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni
inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.


24.
È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per
l’ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al
fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle
comunicazioni ferroviarie tra l’Abruzzo e la città di Roma,
per il quale è autorizzata la spesa annua di 56 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di
destinazione per la tratta Avezzano-Roma.


Capo
XII


MISSIONE
14 – INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA


Art.
35.


(Finanziamento
delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge
obiettivo)


1.
Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è
autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99,6
milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la
prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1008,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi
quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente
dall’anno 2008 e dall’anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli
163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A
valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la
prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 981, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi
quindicennali di 1 milione di euro a decorrere rispettivamente
dall’anno 2008 e dall’anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli
163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.


2.
Nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il
programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota
fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione
degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, da realizzare con le modalità di cui al primo
comma dell’articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche
rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal
Ministero delle infrastrutture.


Art.
35
-bis.


(Giochi
del Mediterraneo del 2009)


1.
In aggiunta agli stanziamenti previsti dall’articolo 11-
quaterdecies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è
autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per l’anno 2008 e di 0,7
milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per
l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi
infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a
Pescara nel 2009.


Art.
35
-ter.


(Fondo
di garanzia per le opere pubbliche)


1.
La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a
costituire, presso la gestione separata, un apposito Fondo,
denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).


2.
La dotazione iniziale del Fondo e le successive variazioni sono
stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle
risorse previste ai sensi dell’articolo 71, comma 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.


3.
Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori,
di
competenza dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 7, lettera
a),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da realizzare
mediante:


a)contratti
di concessione di cui all’articolo 53, comma 1, del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;


b)
contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento
unitario a contraente generale di cui all’articolo 173 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.


4.
Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo
perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati
coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad
assicurare il mantenimento del relativo equilibrio
economico-finanziario.


5.
La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi
fissati dal Ministro dell’economia e delle finanze nell’esercizio dei
poteri di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, fissa con proprio regolamento limiti, condizioni,
modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e
dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività
potenziale dell’opera e della decorrenza e durata della concessione o
della gestione.


6.
Dalle disposizioni di cui ai precedenti commi non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


7.
Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell’articolo 71 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.


Art.
35
-quater.


(Interventi
per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009)


1.
In aggiunta agli stanziamenti previsti dall’articolo 11-
quaterdecies,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è
autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici
anni a decorrere dal 2008 per l’organizzazione, l’impiantistica
sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo
di nuoto di Roma nel 2009.


Art.
36.


(Edilizia
scolastica, penitenziaria e sanitaria)


1.
L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157,
è
ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.


2.
Il fondo di cui all’articolo 32-
bis
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, da
destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico
degli edifici del sistema scolastico, nonché alla
costruzione
di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove
indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo
programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.


3.
Per l’utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell’articolo
32-
bis
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
emanato
sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e
dell’economia e delle finanze.


4.
Al fine di fronteggiare l’emergenza penitenziaria con l’adeguamento
infrastrutturale degli edifici esistenti
,
in via prioritaria,

o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa
di
20 milioni di euro per l’anno 2008, di 20 milioni di euro per l’anno
2009 e di 30 milioni di euro per l’anno 2010 per l’avvio di un
programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con
decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal
Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati
gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei
competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.


5.
All’articolo 1, comma 796, lettera
n),
primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«20
miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«23
miliardi di euro».


6.
A valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 796, lettera
n),
primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, sono autorizzate
le spese di:


a)
200 milioni di euro per l’esecuzione di un programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico
finalizzato al potenziamento delle «unità di
risveglio
dai comi»;


b)
7 milioni di euro per l’esecuzione di un programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodemamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinata al
potenziamento e alla creazione di «unità di
terapia
intensiva neonatale» (TIN);


c)
3 milioni di euro per l’esecuzione di un programma pluriennale di
interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, destinati all’acquisto di nuove metodiche
analitiche, basate sulla spettrometria di «massa
tandem»,
per effettuare
screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui
terapia esistono evidenze scientifiche efficaci.


7.
All’articolo 1, comma 796, lettera
n),
secondo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, dopo le parole:
«Il maggior importo di cui alla presente lettera è
vincolato» sono inserite le seguenti: «per 600
milioni di
euro ad interventi per la realizzazione di strutture sanitarie
territoriali, residenziali e semi residenziali,» e le parole:
«100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di
strutture residenziali dedicate alle cure palliative» sono
sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro ad interventi
per la realizzazione di strutture residenziali e l’acquisizione di
tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure
palliative, ivi comprese le patologie degenerative neurologiche
croniche invalidanti».


Art.
37.


(Modifiche
delle modalità di gestione dell’Autostrada A4 – tronco
Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale)


1.
Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste
dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di
soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all’ANAS S.p.A.
possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture dall’ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto
pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato
dall’ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse
interamente partecipato.


2.
Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione
ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento
tra l’Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo
complementari, nonché della tratta autostradale
Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di
costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all’Autostrada
Padova-Venezia S.p.A. ad una società per azioni costituita
pariteticamente tra l’ANAS S.p.A. e la regione Veneto o soggetto da
essa interamente partecipato. La società, quale organismo di
diritto pubblico, esercita l’attività di gestione nel
rispetto
delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e
di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti
che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti
pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di
trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La
società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al
reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del
raccordo autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4 – tronco
Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati
direttamente dall’ANAS S.p.A.. Alla società è
fatto
divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori
economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente
necessarie per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1,
ovvero ad esse direttamente connesse.


Art.
37-
bis.


(Contributo
per il sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto)


1.
Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del
sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è
autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2008.

Capo
XIII


MISSIONE
15 – COMUNICAZIONI


Art.
38.


(Sostegno
alle imprese editrici e TV locali)


1.
A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, ai fini della
quantificazione dei contributi previsti dall’articolo 3, commi 2,
2-
bis,
2-
ter,
2-
quater,
8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici
sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come
definito con circolare dal Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e reso noto
sul sito
internet
del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla
società di revisione incaricata della certificazione del
bilancio.


2.
In applicazione dell’articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi
di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, all’articolo 23, comma 3, della legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7,
comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, è attribuita ai
soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti
necessari per l’erogazione dei contributi in quote proporzionali
all’ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.


3.
A decorrere dalle domande relative all’anno 2007, le compensazioni
finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi
di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai
servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i
sistemi via satellite, previsti dall’articolo 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all’impresa, nella misura
del 40 per cento dell’importo totale delle bollette, al netto
dell’IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le
modalità
e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al
comma 1.


4.
Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall’articolo 52,
comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre
2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2008.


Art.
39.


(Sviluppo
della

banda
larga e del digitale terrestre)


1.
Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle
infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento
degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga
banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per
il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni
per l’Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all’articolo 7 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di
euro per l’anno 2008.


2.
Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all’articolo 1, commi
927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2008.


Art.
40.


(Modifiche
al testo unico della radiotelevisione)


1.
All’articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le
seguenti modifiche:


a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:


«3.
Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i
fornitori di programmi in
pay-per-view,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni
anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare
nelle ore di maggiore ascolto, alle opere europee realizzate da
produttori indipendenti negli ultimi cinque anni, di cui il 20 per
cento opere cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle
opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti
al genere da essi prevalentemente emesso. La concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le
piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, riserva alle opere europee realizzate da produttori
indipendenti negli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per
cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.
Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i
fornitori di programmi in
pay-per-view
soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla
codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10
per cento dei propri introiti netti annui, così come
indicati
nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile,
alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di
opere europee e all’adattamento o confezionamento di contenuti
europei per le nuove tecnologie. Tali introiti sono quelli che il
soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da
sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e
privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento
di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la
responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o
distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di
soggetti terzi. All’interno di tale quota del 10 per cento dei
suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i
fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il
30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale
italiana ovunque prodotte e le emittenti, i fornitori di contenuti e
di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere
di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al
genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina
alle opere europee una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi
complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all’offerta
radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla
stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la
pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;
all’interno di questa quota, nel contratto di servizio è
stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla
produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all’acquisto di opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e
una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di
animazione appositamente prodotte per la formazione dell’infanzia.
Gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili
contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del
mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere
audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal
traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento
indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e
modalità stabiliti dall’Autorità con apposito
regolamento da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente disposizione. In merito all’obbligo di programmazione di cui
al presente comma, è previsto un periodo transitorio di
dodici
mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di
programmi in
pay-per-viewl’adeguamento
graduale al suddetto obbligo.»;


b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:


«5.
L’Autorità adotta entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione un regolamento che definisce le
modalità di comunicazione dell’adempimento degli obblighi di
cui al presente articolo nel rispetto dei princìpi di
riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza».


2.
All’articolo 51, comma 3, lettera
d),
del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:


a)
le parole: «da 1.040 euro a 5.200 euro» sono
sostituite
dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro»;


b)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso
in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia
gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri
media».


Art.
40-
bis.


(Sviluppo
del mercato postale)


Dopo
il comma 5 dell’articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, è aggiunto il seguente:


«5-bis.
Nell’ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale,
migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il
livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del
servizio universale può prorogare gli accordi in essere con
operatori privati già titolari di concessione del Ministero
delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 29, primo comma, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156».


Capo
XIV


MISSIONE
16 – COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA
PRODUTTIVO


Art.
41.


(Sostegno
all’internazionalizzazione del sistema economico italiano)


1.
Le somme disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle autorizzazioni
di spesa di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56,
nel limite massimo rispettivamente di euro 12 milioni e di euro 2
milioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate
all’entrata del bilancio statale nell’anno 2008 e successivamente
riassegnate nello stato di previsione del Ministero del commercio
internazionale per essere destinate alle finalità di cui
all’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


2.
Per l’anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle
disponibilità del fondo di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è versata all’entrata
del
bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui
all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale
disponibilità impegnabile per le finalità
connesse alle
attività di credito all’esportazione.


3.
II fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
per le attività connesse al pagamento dei contributi agli
interessi previsti in favore dei soggetti di cui all’articolo 15,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è
integrato di 20 milioni di euro per l’anno 2008 e di 130 milioni di
euro per l’anno 2009.


Capo
XV


MISSIONE
17 – RICERCA E INNOVAZIONE


Art.
42.


(Promozione
e sicurezza della rete trapiantologica)


1.
Per consentire ai Centri regionali per i trapianti di cui
all’articolo 10 della legge 1º aprile 1999, n. 91,
l’effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione
e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica,
è
autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse
di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a),
del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.


2.
Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l’impiego dei fondi
di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e
logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di
sanità
pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale per i
trapianti, istituito con legge 1º aprile 1999, n. 91, ai fini
dell’esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle
attività di donazione, prelievo e trapianto di organi,
tessuti
e cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre
2005, n. 219, può:


a)
stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni
pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche
pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;


b)
stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi
istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca
nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le
modalità
previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi
compresa quella di cui all’articolo 15-
septies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, in quanto compatibile.


Art.
43.


(Ricerca
e formazione nel settore dei trasporti)


1.
Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di
trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione
interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla
formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una
prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2008, di 5 milioni di euro
per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per l’anno 2010.


2.
Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, della legge
9
gennaio 2006, n. 13, e con le modalità previste
dall’articolo
1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010.


3.
Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti
finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci
dalle strade verso le Autostrade del mare, è autorizzata la
spesa di l0 milioni di euro per l’anno 2008.


Art.
43
-bis.


(Disposizioni
in favore dei giovani ricercatori)


1.
A decorrere dall’anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento,
dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 1,
comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata
ai progetti di ricerca presentati da ricercatori di età
inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in
attività
di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della
valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è
composto da ricercatori, di nazionalità italiana o
straniera,
di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello
eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l’
impact
factor

ed il
citation
index
,
e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la
metà,
non italiani che svolgono attività nei settori disciplinari
relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.


2.
L’attuazione del comma 1 è demandata ad apposito decreto del
Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui
all’articolo l, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


3.
All’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento del comitato
di cui al comma 1, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro
annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui
all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo
dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico
nel territorio soggetto a monopolio.


Art.
43-
ter.


(Disposizioni
in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario)


1.
All’articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel
primo periodo, le parole: «Per gli anni 2007 e
2008» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno
2007» e
le parole: «non inferiore al 5 per cento è
destinata, in
via sperimentale,» dalle seguenti: «non inferiore
al 5
per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008
è destinata».


2.
All’articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006, le parole:
«per ciascuno degli anni 2007 e 2008» sono
sostituite
dalla seguente: «annui».


Art.
43-
quater.


1.
Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma
nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14
febbraio 1991, n. 46, è incrementato di 3,5 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2008.

Capo
XVI


MISSIONE
18 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE


Art.
44.


(Misure
a tutela del territorio e dell’ambiente e sui cambiamenti climatici)


1.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, tenuto conto
dei piani di bacino, adotta piani strategici e di intervento per la
mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di
adattamento dei territori. A tal fine sono utilizzate le risorse
iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come
determinate dalla Tabella F della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Per
l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
nonché
delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la
spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a
valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.


2.
È istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per
la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica
attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e
climalteranti, nonché per la promozione della produzione di
energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall’anno 2008
sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un
importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui
al comma 1. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, individua le
modalità
di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di
cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti,
pubblici o privati, nonché mediante l’attivazione di fondi
di
rotazione.


3.
È istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per
la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della
produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di
riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere
dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il fondo
è
finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma, alla
formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare per la promozione degli
interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare
nel termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del
fondo di cui al presente comma.


4.
Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo
in
materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di
sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad
avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino
del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a carico
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
gli oneri connessi all’acquisto dei beni strumentali necessari per lo
svolgimento delle attività di cui al presente comma. A tal
fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere
sulle risorse di cui al comma 1.


5.
Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato
rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è
autorizzato alla stipula di accordi di programma con altre
amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del Piano
straordinario di telerilevamento, già previsto dall’articolo
27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di
riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni
ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per
l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. All’onere
derivante dall’attuazione del presente comma, determinato nella
misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.


6.
Per l’istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette,
è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008.


7.
Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del
territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del
turismo, le regioni interessate attuano interventi finalizzati
all’aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla
riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche,
alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni
culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono
programmati dalla Autorità di bacino di cui all’articolo 63
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta
delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per
l’attuazione degli interventi di cui al presente comma è
autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008,
2009, 2010.


Art.
45.


(Realizzazione
di aree verdi per

ridurre
l’emissione di gas climalteranti,

migliorare
la qualità dell’aria e tutelare la biodiversità)


1.
È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e la
riforestazione al fine di ridurre le emissioni di CO
2,
per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al
fine di migliorare la qualità dell’aria nei comuni a
maggiore
crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.


2.
Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate
all’attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della
legge 1º giugno 2002, n. 120, nonché ai fini di cui
alla
delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma di 2 milioni di
euro annui a valere sul fondo di cui al comma 1 è destinata
all’istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi
di carbonio e alla gestione dell’Inventario nazionale delle foreste
di carbonio.


Capo
XVII


INTERVENTI
IN MATERIA SANITARIA


Art.
46.


(Disposizioni
sulla spesa e sull’uso dei farmaci)


1.
In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il
trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non
è
autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale
non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni
cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al
medico
curante di impiegare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per
un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero
riconosciuta agli effetti dell’applicazione dell’articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23
dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano
disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase
seconda.


2.
Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell’articolo 1, comma
4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge
23 dicembre 1996, n. 648, e dell’articolo 2, comma 1, ultimo periodo,
del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione
tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, subentrata
nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre
ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale,
sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche
già
concluse, almeno di fase seconda.


3.
Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora
integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di
ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in
possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per
un loro congiunto, dall’azienda sanitaria locale (ASL) o da una
organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza
sanitaria, possono essere riutilizzate nell’ambito della stessa RSA o
della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa,
qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all’atto
della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall’erede,
ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l’assistenza
domiciliare alla ASL o all’organizzazione non lucrativa.


4.
Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, le confezioni di
medicinali in corso di validità, ancora integre e
correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali
è
prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate,
possono essere consegnate dal detentore che non abbia più
necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di
lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi
finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.


5.
Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai
commi 3 e 4 sono prese in carico da un medico della struttura od
organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica,
registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si
applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope.


6.
L’adempimento ai fini dell’accesso agli importi di cui all’articolo
1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento
alla spesa farmaceutica registrata nell’esercizio 2007, s’intende
rispettato alle seguenti condizioni:


a)
con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per la
spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento
degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa
farmaceutica adottate nell’anno 2007, negli importi definiti e
comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera
l),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2005, ovvero, per le
regioni che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi
dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione,
di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il
perseguimento dell’equilibrio economico. La verifica del
conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalle
regioni è effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli
adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell’Agenzia italiana
del farmaco;


b)
con riferimento al superamento della soglia del 3 cento per la spesa
farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell’idoneità
e
della congruità del processo attuativo dei Piani di
contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle
regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente
dal
Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell’Agenzia
italiana del farmaco.


7.
Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e
dell’attività dell’assistenza domiciliare oncologica
effettuata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori
è
autorizzata l’erogazione di un ulteriore contributo straordinario
pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.


8.
È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri
per
la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica.
L’iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che
sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o
titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di
dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come
professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla
salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico
può
essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio
sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall’ordinamento.
Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Ministro della salute.



(…)



Art.
46-
ter.


(Disposizioni
a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario)


        1.
Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da
altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed
emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto
o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni
di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la
spesa
di 180 milioni di euro per l’anno 2008.


        2.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai
quali sono definite, nell’ambito di un piano pluriennale, le
transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell’ambito delle predette
autorizzazioni, in analogia e coerenza con i criteri transattivi
già
fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della
salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal
gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in
data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di
gravità
dell’infermità, per i soggetti in condizioni di disagio
economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.


        3.
Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante incremento, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle aliquote di
base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per
il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.


Art.
47.


(Personale
della associazione italiana della Croce rossa
,
nonché assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella
provincia autonoma di Bolzano
)


    1.
Al fine di assicurare l’espletamento delle attività che la
associazione italiana della Croce rossa svolge in regime
convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle
convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime.
In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla
presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura
dell’onere relativo la associazione italiana della Croce rossa
provvede nell’ambito delle risorse finanziarie previste dalle
convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.


      1-bis.
Nei confronti del personale di cui al comma 1 trovano applicazione le
disposizioni previste dall’articolo 93, commi 5, 6 e 7 della presente
legge. Per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non
possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di
posti vacanti nell’organico della Croce rossa italiana, nel rispetto
della vigente normativa in materia di assunzioni, si procede ad un
graduale assorbimento del personale presso gli enti del servizio
sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle
qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure
previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di
contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti
enti, sulla base di un protocollo da stipulare con le regioni nelle
competenti sedi istituzionali, su proposta del Ministero della salute
di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica – e del Ministero dell’economia
delle finanze. Con tale protocollo vengono anche definiti gli aspetti
relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 1, allo scopo
di assicurare la continuità del servizio attraverso la
proroga
dei contratti di lavoro in essere.


      1-ter.
Al comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è
aggiunto in fine il seguente periodo: “Al fine di assicurare il
rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, nell’ambito delle
procedure e nei limiti dell’autorizzazione alle assunzioni di cui al
presente comma, è prioritariamente considerata l’immissione
in
servizio del personale risultato vincitore o idoneo a seguito di
procedure concorsuali pubbliche da destinare agli uffici periferici
delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati
sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano”
.


Art.
47-
bis.


(Modifica
all’articolo 4 della legge n. 281 del 1991)


    1.
All’articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e
successive
modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola:
«incruenti»
è soppressa.


Art.
48.


(Vaccinazione
HPV e partecipazione dell’Italia ad iniziative internazionali
relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla
cancellazione del debito dei Paesi poveri)


    1.
A valere sulle risorse dell’apposito fondo da ripartire istituito
presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi
dell’articolo 79 della presente legge, una quota delle medesime
risorse pari al 50 per cento per l’anno 2008 è destinata
alla
concessione, con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo
finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad
agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV
basata sull’offerta attiva del vaccino.


    2.
È autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di
cui 40 milioni per l’anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni
dal 2009 al 2048 e 34 milioni per l’anno 2049, finalizzata al
sostegno dell’Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo
del millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi
innovativi di finanziamento dello sviluppo, e alla cancellazione del
debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie
internazionali.


Art.
48-
bis.


(Quota
fissa di partecipazione)


    1.
Per l’anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli
assistiti non esentati, di cui all’articolo 1, comma 796, lettera
p),
primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
è
abolita.


    2.
Per le finalità di cui al comma 1 il livello del
finanziamento
del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato
è incrementato di 834 milioni di euro per l’anno 2008. Il
predetto incremento è ripartito tra le regioni con i
medesimi
criteri adottati per lo stesso anno.


    3.
A tal fine il fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche
comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183,
è ridotto di 326 milioni di euro per l’anno 2008.


Art.
48-
ter.


(Misure
per promuovere la qualità nell’erogazione dell’assistenza
protesica)


    1.
Il Ministero della salute promuove l’adozione da parte delle regioni
di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed
appropriatezza nel campo dell’assistenza protesica, sulla base di
linee guida adottate con accordo stipulato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.


    2.
Nell’anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la
spesa per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica
relativa ai dispositivi su misura di cui all’elenco 1 allegato al
regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27
agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di
spesa
registrato nell’anno 2007 incrementato del tasso di inflazione
programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la
remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative
tariffe, fissate quali tariffe massime dall’articolo 4 del decreto
del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale

n. 289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.


    3.
Dall’applicazione dell’articolo 1, comma 409, lettera
c),
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, sono escluse le attività di informazione ed
aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate
in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 1 ovvero
accreditate nei programmi di educazione continua in medicina.


Capo
XVIII


MISSIONE
21 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E
PAESAGGISTICI


Art.
49.


(Utilizzo
più razionale delle risorse disponibili per i beni e le
attività culturali)


    1.
Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell’articolo 3 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotti
dall’articolo 1, comma 1143, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,
sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi relativi a
programmi approvati dal Ministro per i beni e le attività
culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara
ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31
dicembre dell’anno successivo a quello di approvazione sono
riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le
attività
culturali nell’ambito dell’aggiornamento del piano e
dell’assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1
dell’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 237.
Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono
essere trasferite, con le modalità di cui alla legge 3 marzo
1960, n. 169, da una contabilità speciale ad
un’altra ai
fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la
riprogrammazione, ove possibile, nell’ambito della stessa regione.
Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti
centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività
culturali, titolari delle predette contabilità speciali,
sono
tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli
interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara
ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della
riprogrammazione degli stessi».


    2.
Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai
sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante tutela del
patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 11, comma 1, della citata legge
n. 78
del 2001 è incrementata di 200.000 euro a decorrere dal
2008.
Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai
sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 11 della medesima legge 7 marzo
2001, n. 78, è autorizzata la concessione di un
contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010.


Art.
49-
bis.


(Disposizioni
in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)


    1.
Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate
le
seguenti modificazioni:


        a)
all’articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«una sola volta»;


        b)
all’articolo 21, al comma 1, la lettera
b)
è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il
seguente:


    «1-bis.
L’autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo
scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando
i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una
perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del
patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio
disponibile di analoga gravità»;


        c)
all’articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore
a
sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non
superiore
a sei mesi, rinnovabile una sola volta».


    2.
Le modifiche di cui al comma 1, lettere
a)
e
c),
entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2008. I
commissari
ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato
il limite del mandato decadono con l’approvazione del bilancio
dell’anno 2007.


    3.
La modifica di cui al comma 1, lettera
b),
entra in vigore dal 1º gennaio 2009 e prende in
considerazione,
in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.


    4.
Ai
sensi dell’articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n.
266
per
gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche
è
fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo
indeterminato di personale artistico, tecnico
ed
amministrativo

per i posti specificatamente vacanti nell’organico funzionale
approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze
produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il
medesimo periodo il personale a tempo determinato non può
superare il 15 per cento dell’organico funzionale approvato.


    5.
È istituito presso il Ministero per i beni e le
attività
culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010 al fine di:


        a)
contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni
lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;


        b)
contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni
lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto
economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell’ultimo
bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello
indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero
per i beni e le attività culturali, nonché di
quelle
già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso
degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la
ricapitalizzazione.


    6.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 5 è
ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle
differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile,
calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del
patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il
predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno
a
seguito dell’approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche
dei bilanci consuntivi dell’esercizio precedente e della
presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 5.
Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato
escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il
bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.


    7.
Al fine di incentivare il buon andamento e
l’imprenditorialità
delle fondazioni lirico-sinfoniche, all’articolo 24, comma 1, del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Gli
interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra
entità della attività consuntivata e costi della
produzione nell’anno precedente la ripartizione, nonché
nell’andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e
costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi
precedenti la ripartizione».


Art.
49-
ter.


(Disposizioni
in materia di istituzioni culturali)


    1.
A decorrere dal 1º gennaio 2008, gli importi dei contributi
statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1,
7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, sono iscritti in un
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
per i beni e le attività culturali, la cui dotazione
è
quantificata annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
A
decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla
legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le
disposizioni
di cui all’articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.


    2.
Per l’anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge
17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3,4
milioni di
euro.


    3.
Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione,
ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all’articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296, con l’onere di ordinaria e
straordinaria
manutenzione a loro totale carico, le accademie e le istituzioni
culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo
di attività culturali di interesse pubblico.


    4.
Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti in corso,
ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore
del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 296 del 2005, anche per le ipotesi in cui alla
stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di
concessione o locazione.


    5.
La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3
è
subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la
corresponsione di una somma determinata nella misura annua
ricognitoria di euro 150, ferme restando acquisite all’erario le
somme già corrisposte per importi superiori.


    6.
All’onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi euro
3,5 milioni per l’anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal
2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo
1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo
scopo
intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa
recata dalla medesima disposizione.


Art.
49-
quater.


(Festival
pucciniano)


    1.
Per le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di
Giacomo Puccini è autorizzato, per l’anno 2008, un
contributo
straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione
festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini.


Art.
49-
quinquies.


(Restauro
archeologico di teatri)


    1.
Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle
strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri
è
stanziata per l’anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le
attività culturali la somma di 1 milione di euro.


Capo
XIX


MISSIONE
22 – ISTRUZIONE SCOLASTICA


Art.
50.


(Rilancio
dell’efficienza e dell’efficacia della scuola)


    1.
Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare
anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i
seguenti interventi:


        a)
a partire dall’anno scolastico 2008/2009, per l’istruzione liceale,
l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad
ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è
subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei
piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;


        b)
il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo
dell’istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo
conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente
dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad
ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di
diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni
ordine e tipo di sezione;


        c)
il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificaziioni, dalla
legge
20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente:
«Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono
disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione
del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale

n. 264 dell’11 novembre 1998.»;


        d)
l’assorbimento del personale di cui all’articolo 1, comma 609, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro
il
termine dell’anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del
suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso
dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del
personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi
quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.


    2.
Le economie di spesa di cui all’articolo 1, comma 620, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605
a
619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli
interventi di cui al comma 1, lettere
a),
b), c)

e
d),
del presente articolo sono complessivamente determinate come segue:
euro 535 milioni per l’anno 2008, euro 897 milioni per l’anno 2009,
euro 1.218 milioni per l’anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere
dall’anno 2011. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 1,
lettere da
a)
a
d),
del presente articolo, si applica la procedura prevista dall’articolo
1, comma 621, lettera
b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


    3.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 605, lettera
b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti
degli
insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009,
non può superare complessivamente il 25 per cento del numero
delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto
dell’anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica
istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, definisce modalità e criteri
per il conseguimento dell’obiettivo di cui al precedente periodo.
Tali criteri e modalità devono essere definiti con
riferimento
alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei
processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche
attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da
non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due
alunni diversamente abili.


    4.
La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno
è
progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al
raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza
organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno
complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007, fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto
dall’articolo 39, comma 3-
bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche
al
fine di evitare la formazione di nuovo personale precario,
all’articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono soppresse le parole da:
«nonché
la possibilità» fino a: «particolarmente
gravi,»,
fermo restando il rispetto dei princìpi sull’integrazione
degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non
compatibili con le disposizioni previste dal comma 3 del presente
articolo e dal presente comma.


    5.
All’articolo 1, comma 605, lettera
c),
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
parole: «20.000 unità» sono sostituite
dalle
seguenti: «30.000 unità».


    6.
Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione
iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare
regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base
del
numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di
eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con
regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di
quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può
essere comunque adottato, è definita la disciplina
procedurale
per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi
ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente,
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando
il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È
comunque
fatta salva la validità delle graduatorie di cui
all’articolo
1, comma 605, lettera
c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l’articolo
5
della legge 28 marzo 2003, n. 43, e il decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 227.


    7.
Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato
entro il 31 marzo 2008, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabiliti finalità, criteri e metodi della
sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la
qualità del servizio di istruzione e ad accrescere
efficienza
ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni
scolastici 2008/2009, 2009/2110 e 2010/2011 e gli ambiti
territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di
indirizzo.


    8.  L’atto
di indirizzo di cui al comma 7 contiene riferimenti relativi a:


        a)
tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento
della programmazione dell’offerta formativa, della distribuzione
territoriale della rete scolastica, dell’organizzazione del servizio
delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali
interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla
organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti
dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale

n. 264 dell’11 novembre 1998;


        b)
modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni,
gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i
suddetti interventi;


        c)
obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di
maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;


        d)
elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni
demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per
predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di
cui sopra;


        e)
modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti
al fine della quantificazione delle relative economie di spesa
tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;


        f)
possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano
disponibili grazie all’aumento complessivo dell’efficienza del
servizio di istruzione nell’ambito territoriale di riferimento;


        g)
modalità con cui realizzare una valutazione dell’effetto
degli
interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.


    9.
In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma
7, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da
rappresentanti regionali e provinciali dell’Amministrazione della
pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle
istituzioni scolastiche statali, con il compito di:


        a)
predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base
degli elementi informativi previsti dall’atto di indirizzo di cui al
comma 7, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli
obiettivi da raggiungere;


        b)
supportare le azioni necessarie all’attuazione del piano di cui alla
lettera
a),
nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano
triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni,
previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento
degli obiettivi.


    10.
Le proposte avanzate dall’organismo paritetico di coordinamento sono
adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti.
L’organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica.


    11.  I
piani di cui al comma 9 sono adottati fermo restando, per la parte di
competenza, quanto disposto dall’articolo 1, comma 620, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.


    12.  L’ufficio
scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento
degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 9, ne riferisce
all’organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione
contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della
pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, la verifica delle economie
aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle
stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione.


    13.  Nel
triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 12
confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle
istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli
obiettivi, per le finalità di miglioramento della
qualità
del settore della pubblica istruzione.


    14.  Entro
la fine dell’anno scolastico 2010/2011, sulla base del monitoraggio
condotto ai sensi del comma 12 e della valutazione degli effetti di
tale sperimentazione di cui al comma 8, lettera
g),
il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato
all’estensione all’intero territorio nazionale del modello
organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi
del comma 7, tenendo conto degli elementi emersi dalla
sperimentazione.


    15.  Al
fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il
settore dell’istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui
al comma 13 può trovare applicazione l’articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n.  367.


Art.
51.


(Risorse
per attività di supporto al settore della scuola)


    1.
Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere
dall’anno
2008, un importo fino ad un massimo del 15 per cento della predetta
autorizzazione di spesa è finalizzato: ai servizi
istituzionali e generali dell’Amministrazione della pubblica
istruzione; all’attività di ricerca e innovazione con
particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico
nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale
dell’Italia nell’Europa e nel mondo.


Capo
XX


MISSIONE
23 – ISTRUZIONE UNIVERSITARIA


Art.
52.


(Strumenti
per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario
nazionale)


    1.
Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti
retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del
restante personale delle università, nonché in
vista
degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di
edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il
sistema delle università, nello stato di previsione del
Ministero dell’università e della ricerca è
istituto un
fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l’anno
2008, di 550 milioni di euro per l’anno 2009 e di 550 milioni di euro
per l’anno 2010, comprensiva degli importi indicati all’articolo 95,
commi 8 e 14, della presente legge. Tale somma è destinata
ad
aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le
università
(FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per
la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e
d’investimento individuate autonomamente dagli atenei.


    2.
L’assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata
all’adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).
Tale
piano è volto a:


        a)
elevare la qualità globale del sistema universitario e il
livello di efficienza degli atenei;


        b)
rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed
efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a
vantaggio della ricerca e della didattica;


        c)
accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di
parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi
futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della
spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il
vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;


        d)
ridefinire il vincolo dell’indebitamento degli atenei considerando, a
tal fine, anche quello delle società ed enti da essi
controllati;


        e)
consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli
interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio
da attivare a cura del Ministero dell’università e della
ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,
sentita la CRUI, e che condizioni l’effettiva erogazione delle
maggiori risorse all’adesione formale da parte dei singoli atenei
agli obiettivi del piano.


        2-bis.
Al fine di incrementare l’assegno di dottorato di ricerca il Fondo di
finanziamento ordinario è aumentato di 40 milioni di euro
per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010
.


Capo
XXI


MISSIONE
24 – DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA


Art.
53.


(Strumenti
per la diffusione della cultura e delle politiche di
responsabilità
sociale d’impresa)


    1.
È istituito presso il Ministero della solidarietà
sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di
responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari
a
1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per
le politiche sociali.


    2.
Nell’ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1,
è
finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della
responsabilità sociale delle imprese, istituita
dall’articolo
1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il
contributo, di cui all’articolo 1, comma 1269, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente
con
decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il
piano
annuale di attività presentato dalla Fondazione.


    3.
Col medesimo Fondo di cui al comma 1, sono finanziate una Conferenza
nazionale annuale sulla responsabilità sociale d’impresa,
nonché le attività di informazione, promozione,
innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di
responsabilità sociale attraverso la implementazione di
ricerche ed indagini, e la raccolta, l’organizzazione in banche dati
e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento
alle buone prassi in materia.



Art.
53-
bis.


(Fondo
Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)


        1.
Per l’anno 2008, presso il Ministero dell’economia e delle finanze,
è
istituito un fondo, denominato: “Fondo nazionale per il
risanamento degli edifici pubblici”, per il finanziamento degli
interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica
derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.


        2.
I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui
al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti
del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario della
Gazzetta
Ufficiale

25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale

22 ottobre 1999, n. 249.


        3.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un
programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo,
prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici
scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle
caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto
sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di
competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di
competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.


        4.
Ai fini del presente articolo il fondo di cui al comma 1 è
dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l’anno
2008.


Art.
53-
ter.


(Disciplina
dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori)


        1.
Il presente articolo istituisce e disciplina l’azione collettiva
risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale
di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai
princìpi
stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di
tutela.


        2.
Dopo l’articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il
seguente:


        “Art.
140-
bis
(Azione
collettiva risarcitoria). –

1.
Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1
dell’articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
conformemente a quanto previsto dall’articolo 24 della Costituzione,
possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del
luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento
dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai
singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti
illeciti commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a
contratti cosiddetti per adesione, di cui all’articolo 1342 del
Codice Civile, che all’utente non è dato contrattare e
modificare, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche
commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in
atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e
locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di
consumatori o di utenti.


        2.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di
consumatori, investitori e gli altri soggetti portatori di interessi
collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo.


        3.
L’atto con cui il soggetto abilitato promuove l’azione collettiva di
cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai
sensi dell’articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai
diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al
medesimo fatto o violazione.


        4.
Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai
quali deve essere fissata la misura dell’importo da liquidare in
favore dei singoli consumatori o utenti.


        5.
In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice
può altresì essere sottoscritto dalle parti un
accordo
transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.


        6.
La definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione ai
sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per
le medesime fattispecie.


        7.
Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui
al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del
verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli
importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce
presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione, composta
in modo paritario dai difensori dei proponenti l’azione di gruppo e
del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza
professionale iscritto all’albo speciale per le giurisdizioni
superiori che la presiede. A tale Camera di Conciliazione tutti i
cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite
delega alle associazioni di cui al comma 1. Essa definisce, con
verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini
e l’ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella
loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale rende
improcedibile l’azione dei singoli consumatori o utenti per il
periodo di tempo stabilito dal verbale per l’esecuzione della
prestazione dovuta.


        8.
In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 7,
il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in
contraddittorio, al fine di chiedere l’accertamento, in capo a se
stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui
al comma 4 e la determinazione precisa dell’ammontare del
risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.


        9.
La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente
all’accertamento della qualità di creditore ai sensi dei
commi
7 e 8, costituisce ai sensi dell’articolo 634 del codice di procedura
civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di
ingiunzione di pagamento, richiesta dal singolo consumatore o utente,
ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di
procedura civile.


        10.
La sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l’accordo
transattivo di cui al comma 5 debbono essere opportunamente
pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire
la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori
e
utenti interessati.


        11.
Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti
attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste
dall’articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi
pubblicitari ingannevoli, accertati dall’autorità
competente,
rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori
o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La
nullità
può essere fatta valere solo dal promotore dell’azione di
gruppo.


        12.
In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso
è
condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso
dei difensori del promotore della azione collettiva non può
superare l’importo massimo del 10 per cento del valore della
controversia”.


        3.
Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci
decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.



Art.
54.


(Congedo
di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento:
equiparazione al figlio biologico)


    1.
L’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della
parternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, è sostituito dal seguente:


        «Art.
26. –
(Adozioni
e affidamenti). – 1.

Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo
spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici
che abbiano adottato un minore.


    2.
In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante
i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore
nella famiglia della lavoratrice.


    3.
In caso di adozione internazionale, il congedo può essere
fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo
di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli
adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la
durata complessiva del congedo, questo può essere fruito
entro
i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.


    4.
La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al
comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di
maternità, può fruire di un congedo non
retribuito,
senza diritto ad indennità.


    5.
L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura
di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero
della lavoratrice.


    6.
Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere
fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di
tre mesi».


    2.
L’articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151,
è abrogato.


    3.
L’articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151,
è sostituito dal seguente:


    «Art.
31. –
(Adozioni
e affidamenti). – 1.

Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato
chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al
lavoratore.


    2.
Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime
condizioni, al lavoratore. L’ente autorizzato che ha ricevuto
l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del
periodo di permanenza all’estero del lavoratore».


    4.
L’articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151,
è sostituito dal seguente:


    «Art.
36.

(Adozioni e affidamenti). – 1.

Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di
adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.


    2.
Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi
e
affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni
dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiungimento della maggiore età.


    3.
L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è
dovuta,
per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni
dall’ingresso del minore in famiglia».


    5.
L’articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151,
è abrogato.


Art.
54-
bis.


(Modifica
dell’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296)


    1.
All’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,
sono aggiunte le seguenti lettere:


        «c-bis)
favorire la permanenza od il ritorno nella comunità
familiare
di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in
alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A
tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con
i Ministri della solidarietà sociale e della salute,
promuove,
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131,
una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto
la
definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei
quali
le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano
un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi
regionali integrati dei servizi alla persona;


        c-ter)
finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte
alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di
minori, promosse dall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1-
bis,
della legge 3 agosto 1998, n. 269».


Art.
54-
ter.


(Tutela
degli utenti dei servizi pubblici locali)


        1.
Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei
servizi pubblici locali e di garantire la qualità,
universalità ed economicità delle relative
prestazioni,
in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono
tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:


            a)
previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una “Carta
della qualità dei servizi”, da redigere e pubblicizzare
in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei
consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate,
recante gli standard di qualità e di quantità
relativi
alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto
di servizio, nonché le modalità di accesso alle
informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire
le vie conciliative e giudiziarie e le modalità di ristoro
dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o
parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;


            b)
consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;


            c)
previsione che sia periodicamente sia verificata, con la
partecipazione delle associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei
parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel
contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio
stesso si rivolge ferma restando la possibilità per ogni
singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;


            d)
previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei
parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito
nelle “Carte della qualità dei servizi” svolto sotto
la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito
territoriale ottimale con la partecipazione delle associazioni dei
consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da
parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo
scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle
associazioni dei consumatori;


            e)
istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei
servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei
consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle proposte ed
osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte
dei cittadini;


            f)
previsione che le attività di cui alla lettere
b),
c)

e
d)
siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del
servizio predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata
del contratto stesso.



Art.
55.


(Sviluppo
di un Piano contro la violenza alle donne)


    1.
Per l’anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20
milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.


Art.
55-
bis.


(Fondo
per le non autosufficienze)


    1.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di
euro
100 milioni per l’anno 2008 e di euro 200 milioni per l’anno 2009.


Art.
55-
ter.


(Misure
in favore di soggetti con disabilità grave)


    1.
Una quota non inferiore al 4 per cento dei fondi destinati ai
progetti di impiego dei volontari del servizio civile nazionale
è
riservata allo svolgimento del servizio previsto dall’articolo 40
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


    2.
Nell’ambito dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari
del servizio civile nazionale è stabilita una quota di
riserva
non inferiore al 30 per cento in favore dei progetti aventi
finalità
di assistenza diretta o indiretta a persone con disabilità
fisica, psichica o sensoriale grave.


Capo
XXII


MISSIONE
25 – POLITICHE PREVIDENZIALI


Art.
56.


(Investimenti
degli enti previdenziali in campo immobiliare)


    1.
A decorrere dall’anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea,
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e
nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici
possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma
indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.


    2.
Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai
Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte
obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma
ed entro il limite di cui al comma 1.


    3.
Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare
gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o
le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite,
ai
sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104, e di altre norme speciali in materia,
nonché del
comma 1 del presente articolo, non costituiscono
disponibilità
depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini
del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma
dell’articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e
successive
modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di
cui all’ottavo comma dello stesso articolo 40.


    4.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa
valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al
comma 1, può essere autorizzato il superamento del limite di
cui al medesimo comma 1.


    5.
A decorrere dal 1º gennaio 2008 non si applicano le
percentuali
fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse
disponibili.


Art.
57.


(Gestioni
previdenziali)


    1.
L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera
c),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449,
e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2008:


        a)
in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS);


        b)
in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
a),
della gestione esercenti attività commerciali e della
gestione
artigiani.


    2.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2008
in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1,
lettera
a),
e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1,
lettera
b).


    3.
I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti
tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 1, lettera
a),
della somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale
assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989,
nonché
al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di
euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori
e dell’ENPALS.


Art.
58.


(Trasferimenti
all’INPS)


    1.
Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione
per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli
invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60
milioni di euro per l’esercizio 2006, sono utilizzate:


        a)
le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l’anno
2006, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per
prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a
559,77 milioni di euro;


        b)
le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima
gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2006 del
predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di
euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.


Art.
59.


(Accantonamento
risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della
pubblica amministrazione)


    1.
Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo
all’anno
2008, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle
spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche.


Art.
60.


(Determinazione
del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti
al Fondo volo)


    1.
Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di
pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea,
antecedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 2,
della legge 31 ottobre 1988, n. 480, devono intendersi
applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base
dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati
dal consiglio di amministrazione dell’INPS su conforme parere del
comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea.


Art.
61.


(Interpretazione
autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo
n. 151
del 2001 nonché dell’articolo 6, comma 3, della legge 15
aprile 1985, n. 140)


    1.
Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano
agli
iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici
più
favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore
della
presente legge.


    2.
L’articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si
interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del
medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione
della maggiorazione medesima agli aventi diritto.


Art.
61-
bis.


(Definizione
di contenziosi con l’INPS)


    1.
Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti
dall’applicazione dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, l’INPS è
autorizzato a
definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione
che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi
oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il
pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di
rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento degli
interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di
giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all’INPS dei
contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito
previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all’INPS
maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento
all’INPS fino alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art.
62.


(Risorse
per l’attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e
competitività per l’equità e la crescita
sostenibili»
del 23 luglio 2007

nonché disposizioni a favore della formazione professionale
)


    1.
Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal «Protocollo su
previdenza, lavoro e competitività per l’equità e
la
crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 è
istituito,
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel
limite complessivo di 1.548 milioni di euro per l’anno 2008, di 1.520
milioni di euro per l’anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli
anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall’anno
2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma
è
assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento
collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010
e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.


        1-bis.
Ai soggetti in cerca di prima occupazione viene riconosciuto un bonus
da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle
esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa
finalità presso l’impresa che procede all’assunzione con
contratto a tempo indeterminato.


        1-ter.
La disposizione di cui al comma 1-
bis
è attuata con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al relativo onere
si
provvede con le risorse a valere sul Fondo di cui all’articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall’art. 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.


        1-quater.
Per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40,
è
autorizzata a decorrere dall’anno 2008 la spesa di 13 milioni di
euro. Al relativo onere si provvede nell’ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo di cui all’articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall’articolo 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.


        1-quinques.
Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sono
determinati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, modalità, termini e condizioni per il
concorso
al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli Enti
di Formazione di cui alla legge n. 40 del 14 febbraio 1987 entro il
limite massimo di 30 milioni di euro per l’anno 2008, nell’ambito
delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all’articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall’articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.


CAPO
XXIII


MISSIONE
26 – POLITICHE PER IL LAVORO


Art.
63.


(Sostegno
all’attività di formazione nell’ambito dei contratti di
apprendistato e dotazioni per Italia Lavoro e ISFOL)


    1.
Per l’anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo
agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale
onere si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.


    2.
All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388,
le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle
seguenti:
«e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004,
2005, 2006, 2007 e 2008».


    3.
Per consentire all’Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall’articolo 22
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie
funzioni istituzionali nonché di completare i processi di
stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nel rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 1, comma 519,
della medesima legge, a decorrere dall’anno 2008 il contributo
ordinario annuale per il funzionamento e le attività
dell’Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 30
milioni
di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante riduzione:


        a)
per gli anni 2008 e 2009, dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;


        b)
a decorrere dall’anno 2010, delle risorse del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.


Art.
64.


(Riutilizzazione
di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per
la tutela del lavoro)


    1.
Le risorse stanziate per l’applicazione dell’articolo 1, comma 571,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2008 sono
così
utilizzate:


        a)
euro 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità
strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando
dei carabinieri per la tutela del lavoro;


        b)
euro 1.015.000, per l’incremento di organico del Comando dei
carabinieri per la tutela del lavoro, pari a sessanta unità.


Art.
65.


(Proroga
degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori –
ammortizzatori sociali)


    1.
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il
settore agricolo, a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, entro
il
31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni,
anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di
cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di
disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi
in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che
recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed
inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il
20 maggio 2008. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 1190,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere
prorogati,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i
piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici
accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella
misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei
trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.


    2.
La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 1
è
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento
nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe
successive.


    3.
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non
oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai
dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con
più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e
turismo, compresi gli operatori turistici, con più di
cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più
di
quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di
euro, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.


    4.
Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi delle crisi
aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30
milioni di euro per l’anno 2008 alla finalità di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291,
e successive modificazioni, a carico del Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148
del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del
1993.


    5.
Per l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a
quindici dipendenti, all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole:
«31
dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2008» e dopo le parole: «nonché
di 37
milioni di euro per il 2007» sono inserite le seguenti:
«e
di 45 milioni di euro per il 2008».


Art.
66.


(Incentivi
per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti
nella disciplina dei contratti di solidarietà)


    1.
All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo
1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole:
«31
dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2008». Ai fini dell’attuazione del presente comma,
è
autorizzata per l’anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere
sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 .


Art.
67.


(Sicurezza
sui luoghi di lavoro)


    1.
All’articolo 1, comma 2, lettera
p),
alinea, della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole:
«, da
finanziare, a decorrere dall’anno 2008, per le attività di
cui
ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di
accertamento, su una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma
780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede
di
bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL,» sono
soppresse.


    2.
All’articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo
il
comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:


    «7-bis.
Per l’attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera
p),
è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a
decorrere
dal 1º gennaio 2008».


    3.
La dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 2,5
milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a
decorrere dal 2010.


Capo
XXIV


MISSIONE
27 -IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI


Art.
68.


(Politiche
migratorie nazionali e comunitarie)


    1.
È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno
ai
programmi finanziati dall’Unione europea attraverso i fondi europei
in materia migratoria. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.


    2.
Il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, istituito presso
il Ministero della solidarietà sociale dall’articolo 1,
comma
1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
integrato
di 50 milioni di euro per l’anno 2008.


Capo
XXV


MISSIONE
28 – SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE


Art.
69.


(Fondo
per le aree sottoutilizzate)


    1.
All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:


        a)
al comma 863, le parole: «di cui 100 milioni per ciascuno
degli
anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l’anno 2009 e 59.179 milioni
entro il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui
100 milioni per l’anno 2007, 1.100 milioni per l’anno 2008, 4.400
milioni per l’anno 2009, 9.166 milioni per l’anno 2010, 9.500 milioni
per l’anno 2011, 11.000 milioni per l’anno 2012, 11.000 milioni per
l’anno 2013, 9.400 milioni per l’anno 2014 e 8.713 milioni per l’anno
2015»;


        b)
al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Le
somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente
impegnabili».


Art.
69-
bis.


(Incentivi
all’occupazione)


    1.
Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º
gennaio
2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree
delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste
dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere
a)
e
c),
del Trattato che istituisce la Comunità europea,
è
concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta
d’importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per
ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella
definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2,
lettera
f),
del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5
dicembre 2002, il credito d’imposta è concesso nella misura
di
euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i
soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.  917.


    2.
Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta per ogni unità
lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori
con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il
numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente
occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31
dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di
lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.


    3.
L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle
diminuzioni occupazionali verificatesi in società
controllate
o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i
soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere
dal 1º gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto
costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella
base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto
a quelle del contratto nazionale.


    4.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed
è
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione
del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


    5.
Il credito d’imposta spetta a condizione che:


        a)
i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non
abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di
perdere l’impiego precedente o siano portatori di
handicap
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;


        b)
siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali
anche con riferimento alle unità lavorative che non danno
diritto al credito d’imposta;


        c)
siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;


        d)
il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel
periodo dal 1º novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi
diversi da quelli del collocamento a riposo.


    6.
Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un
servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il
credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori
assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.


    7.
Il diritto a fruire del credito d’imposta decade se:


        a)
su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a
tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con
contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari
al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 ed il 31 dicembre
2007;


        b)
i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di
tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;


        c)
qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e
per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a
euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di
lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni
commesse nel periodo di vigenza delle disposizioni del presente
articolo, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della
magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai
sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data
del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per
far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior
credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.


    8.
Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci
lavoratori di società cooperative sono equiparati ai
lavoratori dipendenti.


    9.
Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai
fini del presente articolo è istituito un Fondo con
dotazione
di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a
valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Entro il 31
luglio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il
monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente
articolo, identificando la nuova occupazione generata per area
territoriale, sesso, età e professionalità.


    10.
L’efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità
europea, all’autorizzazione della Commissione europea.


Art.
70.


(Misure
per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del
Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione
di
gas serra)


    1.
Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale
delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell’85 per cento
delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate
alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:


        a)
un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento
lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo
indeterminato. La definizione di tale programma sarà
disciplinata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e
d’intesa con le regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge;


          a-bis)
la costituzione senza oneri per la finanza pubblica, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale dell’Osservatorio sulla migrazione interna
nell’ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare e di
individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il
processo di mobilità dal Sud verso il Nord del paese e a
favorire i percorsi di rientro;


        b)
agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di
start
up,

definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione, pubblicata nella
Gazzetta
Ufficiale

dell’Unione europea n.  C 323 del 30 dicembre 2006,
attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori,
tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal
periodo d’imposta dell’anno 2007. I criteri e le modalità
per
il riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno
autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della predetta
Disciplina, saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge;


        c)
interventi
per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi
di programma in vigore

e costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei
territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell’obiettivo
Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, dell’11 luglio 2006. I rapporti tra Governo e regione e le
modalità di erogazione delle predette risorse finanziarie
sono
regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse e da
appositi accordi di programma quadro.


        d)
la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione
delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva
2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi
entranti»
dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge;


        e)
la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria
dal reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di
distribuzione di carburanti di cui all’articolo 21, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998. n. 448;


        f)
interventi a sostegno dell’attività di ricerca nel sistema
energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel
Mezzogiorno.


    2.
In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al
comma 1 è adottato entro il mese di febbraio 2008.


    3.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei
limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di
indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse
alle revoche di cui al comma 1 in un apposito fondo dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del
finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.


    4.
Il finanziamento previsto all’articolo 1, comma 278, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è ripristinato a decorrere
dall’esercizio finanziario 2008 per l’importo di 1.500.000 euro.


Art.
70-
bis.


(Contributo
compensativo)


    1.
A decorrere dal 1º gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi
dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164,
di concessioni per l’attività di stoccaggio del gas naturale
in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque
autorizzati all’installazione e all’esercizio di nuovi stabilimenti
di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali
hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di
contributo compensativo per il mancato uso alternativo del
territorio, un importo annuo pari all’1 per cento del valore della
capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas
naturale.


    2.
La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 1 provvede alla
ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti
soggetti:


        a)
il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non
inferiore al 60 per cento del totale;


        b)
i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento
all’estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione,
per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.


Art.
71.


(Contrasto
all’esclusione sociale negli spazi urbani)


    1.
Il comma 340 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,
è sostituito dal seguente:


    «340.
Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi
urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle
popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle
città
caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le
modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un
numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità
di
cui al periodo precedente, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo
con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai
sensi del comma 342».


    2.
Il comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,
è sostituito dai seguenti:


    «341.
Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel
periodo compreso tra il 10 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una
nuova attività economica nelle zone franche urbane
individuate
secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire
delle
seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al
comma 340 a tal fine vincolate:


        a)
esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di
imposta. Per i periodi di imposta successivi, l’esenzione è
limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo
al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L’esenzione di
cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell’importo di
euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta
nella
zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in
corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo d’imposta, di
un
importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo
assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del Sistema
locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;


        b)
esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive,
per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro
300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione
netta;


        c)
esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall’anno
2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone
franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per
l’esercizio delle nuove attività economiche;


        d)
esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti
di
un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo
indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici
mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati
risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca
urbana. Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i
primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento
e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L’esonero di cui alla presente
lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di
reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività
all’interno
della zona franca urbana.


    341-bis.
Le piccole e microimprese che hanno avviato la propria
attività
in una zona franca urbana antecedentemente al 1º gennaio 2008
possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto
del regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale

dell’Unione Europea n. L379 del 28 dicembre 2006.


    341-ter.
Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese
operanti nei settori della costruzione di automobili, della
costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali
o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.


    341-quater.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le
modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai
commi da 341 a 341-
ter».


    3.
Il comma 342 dell’articolo l della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,
è sostituito dal seguente:


    «342.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro della solidarietà sociale, provvede alla
definizione
dei criteri per l’allocazione delle risorse e per la individuazione e
la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri
socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al
comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche
urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi
di intervento di cui al comma 340. L’efficacia delle disposizioni dei
commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
all’autorizzazione della Commissione europea».


Capo
XXVI


MISSIONE
30 – GIOVANI E SPORT


Art.
72.


(Promozione
dello sport)


    1.
Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento
per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per
la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, dell’Osservatorio nazionale per
l’impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per lo
sport di cittadinanza», al quale è assegnata la
somma di
20 milioni di euro per l’anno 2008, di 35 milioni di euro per l’anno
2009 e di 40 milioni di euro per l’anno 2010.


    2.
Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione sul territorio
delle risorse del Fondo sono adottati dal Ministro per le politiche
giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.


    3.
Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale,
istituito con l’articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
è
incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2008.


    4.
Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui
all’articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266,
è incrementato di 1 ulteriore milione di euro per gli anni
2008, 2009 e 2010.


(…)


Capo
XXVII


MISSIONE
32 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


Art.
74.


(Razionalizzazione
del sistema degli acquisti di beni e servizi)


    1.
Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28
febbraio per l’anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni
successivi, al Ministero dell’economia e delle finanze un prospetto
contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri
fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul
portale degli acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle
finanze e di Consip s.p.a.


    2.
II Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip
s.p.a., individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 1, e
sulla base dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al
comma 1, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di
contabilità gestionale ed elaborati attraverso l’utilizzo di
sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell’articolo 1,
comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di
spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati
funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto
delle
caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e
dei parametri dimensionali della singola amministrazione,
nonché
dei dati di consuntivo.


    3.
Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi
del comma 2 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al
comma 1, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti
in rete del Ministero dell’economia e delle finanze e di Consip
s.p.a., quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento
secondo canoni di efficienza, nell’attività di
programmazione
degli acquisti di beni e servizi e nell’attività di
controllo
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286.


    4.
In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma
3
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il
Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso Consip s.p.a.,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli
strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità
del bene e del servizio e per l’utilizzo dei detti parametri, anche
con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.


    5.
Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione
della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 1, comma 449, della
legge
27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui
all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l’acquisto di beni
e
servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel
rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.


    6.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388
e dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base
dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni
di beni e servizi di cui al comma 1, individua, entro il mese di
marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli
acquisti d’importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la
rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di
standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di
aggregazione della relativa domanda, le tipologie dei beni e dei
servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip s.p.a. per le
quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute
a ricorrere alla Consip s.p.a., in qualità di stazione
appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo
quadro, anche con l’utilizzo dei sistemi telematici.


    7.
Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di
previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi,
non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare
in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545
milioni di euro per l’anno 2008, 700 milioni di euro per l’anno 2009
e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione
sono esclusi i fondi di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.


    8.
Il Ministro dell’economia e delle finanze allega al Documento di
programmazione economico-finanziaria una relazione sull’applicazione
delle misure di cui al presente articolo e sull’entità dei
risparmi conseguiti.


Art.
74-
bis.


(Costituzione
del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano)


    1.
Al fine di migliorare l’utilizzazione delle risorse e di recare
maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore,
è
istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un
fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione
di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, avente una
dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio
2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei
seguenti interventi:


        a)
acquisizione da parte dell’Agenzia delle entrate di immobili
adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di
concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso
immobiliare per dare vita al Polo finanziario;


        b)
trasferimento degli uffici giudiziari nell’edificio di piazza del
tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia per dare vita al Polo
giudiziario.


    2.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le
modalità
e le procedure di utilizzo del fondo.


(…)


Art.
76.


(Contenimento
dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio,
corrispondenza postale, telefonia, immobili)


    1.
A decorrere dall’anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di
servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell’ambito delle
magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non
può
superare i 1600 centimetri cubici, escludendo dal computo le
autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per
i servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza
pubblica e della protezione civile.


    2.
Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica
del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47 del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo
n. 82 del 2005 e successive modificazioni, nonché
delle
disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato
adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per
cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA,
comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per
gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione,
nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse
stanziate nell’anno in corso per spese di invio della corrispondenza
cartacea.


    3.
Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 2.


    4.
All’articolo 78 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:


        «2-bis.
Le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute, a decorrere dal

gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti
relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta, ad
utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo
Internet»
(VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da
analoghe convenzioni stipulate da Consip s.p.a. a livello
territoriale.


    2-ter.
Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto
delle disposizioni di cui al comma 2-
bis.


    2-quater.
Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-
bis
comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30
per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di
telefonia».


    5.
Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-
bis,
2-
ter
e 2-
quater
dell’articolo 78 citato codice di cui al del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 4 del presente
articolo.


    6.
In relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5, le dotazioni delle
unità previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate
in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una
riduzione di 7 milioni di euro per l’anno 2008, 12 milioni di euro
per l’anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre
pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure
di
contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in
termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per
l’anno 2008, a 128 milioni di euro per l’anno 2009 e a 272 milioni di
euro per l’anno 2010. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento
di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori
economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti
statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.


    7.
Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie
strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano
piani
triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo:


        a)
delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le
stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;


        b)
delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica
di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche
cumulativo;


        c)
dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei
beni infrastrutturali.


    8.
Nei piani di cui alla lettera
a)
del comma 7 sono altresì indicate le misure dirette a
circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile
ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di
servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al
periodo necessario allo svolgimento delle particolari
attività
che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa
sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di
verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative
utenze.


    9.
Qualora gli interventi di cui al comma 7 implichino la dismissione di
dotazioni strumentali, il piano è corredato della
documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione
in termini di costi e benefici.


    10.
A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione
agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte
dei conti competente.


    11.
I piani triennali di cui al comma 7 sono resi pubblici con le
modalità previste dall’articolo 11 del decreto legislativo
30
marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 54 del Codice
dell’amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo
n. 82 del 2005.


    12.
Le amministrazioni di cui al comma 7 sulla base di criteri e
modalità
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare, sentita l’Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, all’esito della
ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui
alla lettera
c)
del comma 7 provvedono a comunicare al Ministero dell’economia e
delle finanze i dati relativi a:


        a)
i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei
beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti
reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la
consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi
annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla
costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;


        b)
i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei
beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la
disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e
determinandone la consistenza complessiva, nonché
quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque
titolo per assicurarne la disponibilità.


    13.
Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di
rispettiva competenza al fine di attuare i princìpi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dal
presente articolo.


    14.
All’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39,
le parole: «quattro membri», ovunque ricorrano,
sono
sostituite dalle seguenti: «due membri».


    15.
Fino al 2 agosto 2009 l’organo collegiale di cui all’articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 è
costituito dal presidente e da tre membri; fino alla predetta data,
ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti,
prevale quello del presidente.


Art.
77.


(Contenimento
dei costi della giustizia militare)


    1.
Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione
dell’ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1º
maggio
2008:


        a)
sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della
Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo.
Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di
Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare
e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale
relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e
Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli
assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;


        b)
sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte
militare di appello e i relativi uffici della procura generale
militare della Repubblica;


        c)
il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in
cinquantotto unità.


    2.
Per le stesse finalità di cui al comma l, a decorrere dalle
prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura
militare che si terranno dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, i componenti del Consiglio previsti all’articolo 1,
comma 1, lettere
c)
e
d),
della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti,
rispettivamente, da cinque a tre, di cui almeno uno con funzioni di
cassazione o di appello, e da due a uno, che assume le funzioni di
vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della
Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione
organica dell’ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura
militare, in riduzione rispetto a quella attuale.


    3.
I procedimenti pendenti al 1º maggio 2008 presso gli uffici
giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o
dalla corte militare d’appello che ne assorbe la competenza, senza
avviso alle parti. L’udienza fissata in data successiva alla
soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1 si intende
fissata davanti al tribunale o alla corte militare d’appello che ne
assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti.


    4.
In relazione a quanto previsto al comma l, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge:


        a)
il ruolo organico della magistratura ordinaria è
rideterminato
in 10.154 unità;


        b)
il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione
organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo
le seguenti modalità e criteri: nell’ordine di scelta per il
transito viene seguito l’ordine di ruolo organico mediante interpello
di tutti i magistrati militari; i magistrati militari che transitano
in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati ad un
ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro
ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte
d’appello, con conservazione dell’anzianità e della
qualifica
maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle
svolte
in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semi-direttive
eventualmente ricoperte; nell’ambito del procedimento di
trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza
ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari
soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del
procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di
magistrati rispetto all’organico previsto al comma 1, lettera
c),
i trasferimenti sono disposti d’ufficio partendo dall’ultima
posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i
magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari
soppressi; i suddetti trasferimenti, sia a domanda sia d’ufficio,
sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa
e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del
Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della
magistratura; i trasferimenti dei magistrati componenti del Consiglio
della magistratura militare hanno esecuzione dalla cessazione del
mandato in corso del Consiglio stesso;


        c)
sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari
militari per effetto della soppressione degli uffici operata al comma
1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati
militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove
piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento
d’ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati
non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della
giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche
dei singoli uffici;


        d)
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
della difesa e dell’economia e delle finanze, viene individuato un
numero di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie militari, non superiore a quello corrispondente alle
dotazioni organiche degli uffici giudiziari militari soppressi ai
sensi del comma 1, che transita nei ruoli del Ministero della
giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della
difesa, e vengono definiti criteri e modalità dei relativi
trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente
all’esperimento di mobilità di tipo volontario, i
trasferimenti possono essere disposti d’ufficio.


    5.
Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:


        a)
all’articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:


    «L’ufficio
autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di
cassazione è composto dal procuratore generale militare
della
Repubblica e da un sostituto procuratore generale militare.»;


        b)
l’articolo 11 è abrogato.


    6.
All’articolo 1 della citata legge n. 561 del 1988 sono
apportate
le seguenti modificazioni:


        a)
al comma 1, lettera
d),
sono soppresse le parole: «uno di essi è eletto
dal
Consiglio vice presidente»;


        b)
al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola:
«eletto»;


        c)
al comma 4, le parole: «sei componenti, di cui tre
elettivi»
sono sostituite dalle seguenti: «quattro componenti, di cui
due
elettivi».


    7.
Il termine di centottanta giorni di cui all’articolo 5, comma 3,
della legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la
magistratura
militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al
comma 4, lettera
c),
del presente articolo.


    8.
Dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato
ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in
diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in
relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale
amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del
Ministero della giustizia, in relazione all’incremento degli
organici.


Art.
77-
bis.


(Destinazione
delle somme sequestrate all’avvio e alla diffusione del processo
telematico)


    1.
All’articolo 262 del codice di procedura penale dopo il comma 3
è
inserito il seguente:


    «3-bis.
Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più
soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne
è
stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione,
reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato».


    2.
All’articolo 676 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le
parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose
sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla
devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del
comma 3-
bis
dell’articolo 262».


    3.
Le risorse rivenienti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 sono destinate agli investimenti per l’avvio e la
diffusione del processo telematico nell’ambito degli uffici
giudiziari.


(…)


Art.
79.


(Disposizioni
di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle
spese)


    1.
A decorrere dall’anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni
di
stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione
a versamenti di somme all’entrata del bilancio dello Stato
autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all’elenco
n. 1
allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti
destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da
lavoro dipendente».


    2.
In relazione a quanto disposto dal comma 1, negli stati di previsione
dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi
da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle
finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.


    3.
A decorrere dall’anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 2
è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti
riassegnabili nell’anno 2006 ai pertinenti capitoli dell’entrata del
bilancio dello Stato. L’utilizzazione dei fondi è effettuata
dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze in considerazione dell’andamento delle entrate versate.
La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base
all’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31
dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun
anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di
euro.


    4.
Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato non possono superare, per l’anno 2008, la misura dell’1,5
per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del
valore dell’immobile utilizzato. Detto limite di spesa è
ridotto all’1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola
manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva,
è
ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1
per cento del valore dell’immobile utilizzato. Dall’attuazione del
presente comma e del comma 9 devono conseguire economie di spesa, in
termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per
l’anno 2008, 465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere
dall’anno 2010.


    5.
Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 4
devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico
capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato,
rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella
pertinente unità previsionale di base della amministrazione
in
cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette
finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a
tal
fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.


    6.
L’Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a
determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le
amministrazioni ai fini dell’applicazione del comma 4 e a renderlo
pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito
web
dell’Agenzia stessa.


    7.
Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti
di
cui al comma 4 al Ministro dell’economia e delle finanze in caso di
sopravvenute ed eccezionali esigenze.


    8.
I commi da 4 a 7 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi
immobiliari costituiti ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410.


    9.
A decorrere dall’anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
individuati dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti
territoriali
e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed
ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, si adeguano ai princìpi di cui al
presente articolo, riducendo le proprie spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti
previsti nel presente articolo. L’eventuale differenza tra l’importo
delle predette spese relative all’anno 2007 e l’importo delle stesse
rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri del presente
articolo, è versato annualmente all’entrata del bilancio
dello
Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di
controllo vigilano sull’applicazione del presente comma.


    10.
Il comma 2 dell’articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248,
è abrogato.


    11.
Il comma 7 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266,
è abrogato.


Elenco
n. 1.


(articolo
79, comma 1)


Disposizioni
legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate


2.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


–  Regio
decreto 5 dicembre 1938, n. 1928


–  Decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687,
art. 1


–  Decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, art. 3


–  Decreto
del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, art. 44


–  Legge
1 dicembre 1986, n. 831, art. 8


–  Legge
23 dicembre 1986, n. 898, art. 3, comma 7


–  Legge
25 febbraio 1992, n. 215


–  Legge
11 febbraio 1994, n. 109, art. 4, comma 10-
quinquies


–  Legge
13 luglio 1999, n. 226, art. 8, comma 8-
bis


–  Legge
23 dicembre 1999, n. 488, art. 27, comma 2


–  Legge
6 marzo 2001, n. 64, art. 11, comma 1, lettera
c)


–  Legge
23 novembre 2001, n. 410, art. 4


–  Legge
27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, comma 49


–  Legge
16 gennaio 2003, n. 3, art. 27, comma 4


–  Decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge
30 maggio 2003, n. 119, art. 10, comma 35


–  Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 166


–  Legge
30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 84


–  Decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81


3.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


–  Legge
15 giugno 1984, n. 246, art. 5


–  Legge
10 marzo 1986, n. 61, art. 4


–  Legge
5 marzo 1990, n. 46, art. 8


–  Legge
31 gennaio 1992, n. 59, art. 20


–  Decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, art. 4, comma 7, convertito dalla
legge
7 aprile 1995, n. 104, art. 1, comma 1


–  Legge
6 febbraio 1996, n. 52, art. 47


–  Decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, art. 14


–  Legge
12 dicembre 2002, n. 273, art. 32


–  Legge
27 dicembre 2002, n. 289, art. 86, comma 3, e art. 60, comma 3


–  Legge
23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 110


–  Decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 337


4.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE


–  Legge
23 dicembre 1993, n. 559, art. 16


5.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


–  Legge
12 ottobre 1956, n. 1214, art. 2


–  Decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230,
art.  126


8.
MINISTERO DELL’INTERNO


–  Legge
27 ottobre 1973, n. 628, art. 3


–  Legge
15 novembre 1973, n. 734, artt. 6 e 8


–  Legge
7 agosto 1990, n. 232, art. 18


–  Decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art.
101, comma 4


–  Decreto-legge
8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla
legge del 24 ottobre 1996, n. 556, art. 9, comma 2


–  Decreto-legge
1º ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 609, art. 3, comma 2


–  Legge
16 giugno 1998, n. 191, art. 2, comma 32


–  Legge
23 dicembre 1999, n. 488, art. 27, commi 1 e 2


–  Legge
24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 11


9.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


–  Legge
13 marzo 1993, n. 59, art. 9, comma 2


–  Decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 26, comma 5


–  Legge
30 aprile 1999, n. 136, art. 27, comma 1


–  Legge
23 dicembre 2000, n. 388, art. 114, comma 1


11.
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI


–  Legge
6 febbraio 1996, n. 52, art. 47


–  Legge
16 gennaio 2003, n. 3, art. 41


–  Decreto
legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, art. 6


12.
MINISTERO DELLA DIFESA


–  Regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12, commi 4, 6 e 7


–  Regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263, art. 21


–  Decreto-legge
8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 ottobre 1996, n. 556, art. 9, comma 2


–  Legge
23 dicembre 2000, n. 388, art. 43, comma 16


13.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


–  Legge
23 dicembre 1993, n. 559, art. 17, comma 3


–  Decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 4, comma 5, 7 e 8;
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
25 febbraio 1997, n. 31492, art. 1


–  Legge
23 dicembre 1999, n. 488, art. 59, comma 2


–  Legge
27 dicembre 2002, n. 289, art. 93, comma 8


14.
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI


Legge
30 marzo 1965, n. 340, art. 2


–  Legge
23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83


–  Legge
8 ottobre 1997, n. 352, art. 2, comma 8


–  Legge
12 luglio 1999, n. 237, art. 4, comma 2


–  Decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 117


–  Decreto
del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, art.
4,
comma 3


–  Decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 110


15.
MINISTERO DELLA SALUTE


–  Legge
29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, comma 12


–  Decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, art. 11, e decreto
legislativo 2 marzo 2007, n. 50, art. 10


–  Decreto
legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 8, comma 3


–  Decreto
legislativo 19 novembre 1998, n. 432, art. 5, comma 2 (lettera
a)


–  Legge
23 dicembre 2000, n. 388, art. 92, comma 5


–  Decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 206, art. 18, comma 3


16.
MINISTERO DEI TRASPORTI


–  Regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263, artt. 21, 37 e 44


–  Decreto-legge
21 dicembre 1966, n. 1090 convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1967, n. 14, art. 5, e decreto del
Presidente
della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, art. 14


–  Legge
6 giugno 1974, n. 298, art. 63


–  Legge
20 dicembre 1974, n. 684, art. 13


–  Legge
14 giugno 1989, n. 234, art. 24


–  Decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, artt. 101 e 208


–  Legge
6 febbraio 1996, n. 52, art. 47


–  Decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, art. 5


–  Decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, art. 63


Art.
79-
bis.


(Programma
pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa)


    1.
In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale
connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla
sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della
difesa predispone, con criteri di semplificazione, di
razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma
pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di
alloggi di servizio di cui all’articolo 5, primo comma, della legge
18 agosto 1978, n. 497.


    2.
Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il
Ministero della difesa:


        a)
procede all’individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:


            1)
alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui
svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante
presenza del titolare nella sede di servizio;


            2)
alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in
ragione delle esigenze di mobilità e abitative;


            3)
alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto
mediante riscatto;


        b)
provvede all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o
della nuda proprietà di alloggi non più
funzionali alle
esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi
in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione
per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello
stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa
non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di
vendita determinato d’intesa con l’Agenzia del demanio, ridotto nella
misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo
conto del reddito del nucleo familiare, di
handicap
di componenti di tale nucleo e dell’eventuale avvenuta perdita del
titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei
conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso
reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con
il decreto ministeriale di cui all’articolo 9, comma 7, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari
portatori di
handicap,
dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita,
aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi
non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla
data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in
apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione
del Ministero della difesa;


        c)
può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di
alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio,
dell’attività di tecnici dell’Agenzia del demanio ed
è
esonerato dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti
disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale,
necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla
lettera
b),
sostituiti da apposita dichiarazione;


        d)
può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui
agli
articoli 153 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con le
modalità
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la
possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni
immobili
in uso non più necessari ai fini istituzionali individuati
d’intesa con l’Agenzia del demanio, nonché la destinazione
della totalità dei canoni degli alloggi di servizio
realizzati
in attuazione del programma di cui al presente articolo fino al
termine della concessione, con conseguente cessazione della
sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di
riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli
alloggi di servizio delle Forze armate.


    3.
Il Ministro della difesa, entro otto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione per
la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 1, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
Sul regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere
delle
competenti Commissioni parlamentari.


    4.
Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono
sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso
dell’alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il
pagamento dei canoni e degli oneri accessori.


    5.
L’articolo 26, comma 11-
quater,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
è
abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere
destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto-legge
rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per
l’utilizzo o per l’alienazione.


(…)


Art.
81.


(Contenimento
degli uffici di diretta collaborazione)


    1.
All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«A
tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell’organo di
vertice dell’ente».


    2.
Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di
diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della
presente legge presso le amministrazioni di cui all’articolo 4, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e
il
personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione,
compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure
ordinarie.


Art.
82.


(Soppressione
e razionalizzazione degli enti pubblici statali)


    1.
Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita,
di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di
migliorare la qualità dei servizi, con uno o più
regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e del Ministro per l’attuazione del
programma di Governo, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le
organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del
personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché
strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:


        a)
fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate
che svolgono attività analoghe o complementari, con
conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente
riduzione del contributo statale di funzionamento;


        b)
trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono
funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di
diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli
stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando
quanto
previsto dalla lettera
e)
del presente comma, nonché dall’articolo 9, comma l-
bis,
lettera
c),
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;


        c)
fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono
attività in materie devolute alla competenza legislativa
regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative
conferite alle regioni o agli enti locali;


        d)
razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di
gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli
organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della
funzionalità dei predetti organi;


        e)
previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo
Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della
singola liquidazione in conformità alle norme sulla
liquidazione coatta amministrativa;


        f)
abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato
o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi
pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti
di diritto privato ai sensi della lettera
b);


        g)
trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza
nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture
soppressi.


    2.
Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al
Parlamento per l’acquisizione del parere della Commissione di cui
all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005,
n. 246.
Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di
trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga
ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale
termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso
favorevolmente.


    3.
Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell’elenco di cui
all’allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma
1, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al
medesimo comma 1. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure
di
cui ai commi l e 2, è stabilita l’attribuzione delle
funzioni
degli enti soppressi che debbono essere mantenute all’amministrazione
che riveste primaria competenza nella materia, ed è
disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e
di personale degli enti soppressi.


    4.
Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l’emanazione
dei regolamenti ai sensi del comma 1, su proposta del Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri
interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse
finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi
dello stesso comma 1.


    5.
Sugli schemi di decreto di cui al comma 4 è acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati.


    6.
Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non
rilevano ai fini fiscali.


    7.
A decorrere dal 1º gennaio 2008, è abrogato
l’articolo 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque
fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo
28.


    8.
A decorrere dalla data di cui al comma 7, dall’attuazione del
presente articolo deve derivare il miglioramento dell’indebitamento
netto di cui all’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di
risparmio
di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione
dell’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso
di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di
miglioramento dell’indebitamento netto, si applica il comma 621,
lettera
a),
dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.


Allegato
A


(Art.
82, comma 3)


        1.
Ente italiano montagna (EIM) – Istituito con la legge 27 dicembre
2006, n. 296, articolo 1, comma 1279.


(…)


        3.
Istituto agronomico per l’Oltremare (IAO) – Istituito con regio
decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 1939, n. 737.


        4.
Unione italiana di tiro a segno (UITS) – Istituita con regio
decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143.


        5.
Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI) – Istituita
con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito
dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261.


  (…)
       7.
Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria
in Puglia e in Lucania e Irpinia (EIPLI) – Istituito con decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947,
n. 281.

(…)

        9.
Ente irriguo umbro toscano – Istituito con la legge 18 ottobre 1961,
n. 1048.


        10.
Unione Accademica Nazionale (UAN) – Istituita con regio decreto 18
novembre 1923, n. 2895.


(…)


        12.
Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» –
Istituita con
regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito dalla
legge 27 dicembre 1937, n. 2254.


        13.
Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (ONFA) – Istituita con
regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585.


        14.
Opere laiche palatine pugliesi – Istituite con regio decreto-legge 23
gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936,
n. 1000.


        15.
Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele
III».


        16.
Pio istituto elemosiniere.


        (…)


Art.
83.


(Riduzione
del costo degli immobili in uso alle amministrazioni statali)


    1.
All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:


        a)
il comma 204 è sostituito dal seguente:


    «204.
Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli
immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli
immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia
e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di
razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche
differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato,
elaborati per il triennio 2008-2010 d’intesa tra l’Agenzia del
demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e
conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione
complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per
locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili
utilizzati per l’anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7
per cento e 6 per cento per gli anni successivi.»;


        b)
il comma 206 è sostituito dal seguente:


    «206.
In sede di prima applicazione, il costo d’uso dei singoli immobili di
proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato
è
determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di
mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti
dall’Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per
analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta
percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10
per
cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di
mercato.»;


        c)
al comma 207, la parola: «possono» è
sostituita
dalla seguente: «devono»;


        d)
al comma 208, le parole: «nell’atto di indirizzo di
cui»
sono soppresse.


    2.
Dall’attuazione del presente articolo devono conseguire economie di
spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni
di euro per l’anno 2008, 80 milioni di euro per l’anno 2009 e 70
milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.


Capo
XXVIII


MISSIONE
33 – FONDI DA RIPARTIRE


Art.
84.


(Otto
per mille e cinque per mille)


    1.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive
modificazioni,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è
incrementata di 60 milioni di euro per l’anno 2008.


    2.
Al comma 1237 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,
le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite
dalle
seguenti: «400 milioni di euro».


    3.
Per l’anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,
una quota pari al 5 per mille dell’imposta netta, diminuita del
credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri
crediti d’imposta spettanti, è destinata nel limite
dell’importo di cui al comma 6 in base alla scelta del contribuente,
alle seguenti finalità:


        a)
sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale
di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, e successive modificazioni, nonché delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni
riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o
prevalente nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
a),
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;


        b)
finanziamento agli enti della ricerca scientifica e
dell’università;


        c)
finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.


    4.
I soggetti di cui al comma 3 ammessi al riparto devono redigere,
entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un
apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di
una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la
destinazione delle somme ad essi attribuite.


    5.
Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà
sociale, del Ministro dell’università e della ricerca e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le
liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del
riparto delle somme stesse nonché le modalità e i
termini del recupero delle somme non rendicotate ai sensi del comma 4
del presente articolo.


    6.
Per le finalità di cui ai commi da 3 a 5 è
autorizzata
la spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2009.


Capo
XXIX


DISPOSIZIONI
DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE
MISSIONI


Art.
85.


(Riduzione
dei componenti degli organi societari delle società in mano
pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni
pubbliche statali)


    1.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 459, 460, 461, 462
e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
amministrazioni
pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il
controllo di società, ai sensi dell’articolo 2359, primo
comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle
forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di
indirizzo, iniziative volte a:


        a)
ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se
composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se
composti attualmente da più di sette membri;


        b)
prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti
da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun
compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;


        c)
sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata
dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta
esclusivamente quale modalità di individuazione del
sostituto
del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a
compensi aggiuntivi;


        d)
eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli
organi societari, ove esistenti, nonché limitare la
costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai
casi strettamente necessari.


    2.
Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo
degli organi societari successivo alle modifiche stesse.


    3.
Nelle società di cui al comma 1 in cui le amministrazioni
statali detengono il controllo indiretto, non è consentito
nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione,
amministratori della società controllante, a meno che non
siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere
permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza
di rendere disponibili alla società controllata particolari
e
comprovate competenze tecniche degli amministratori della
società
controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti
rivenienti dalla partecipazione agli organi della società
controllata sono comunque riversati alla società
controllante.


    4.
Le società di cui al presente articolo adottano, per la
fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di
prezzo
rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche
amministrazioni dalla Consip s.p.a., motivando espressamente le
ragioni dell’eventuale scostamento da tali parametri, con particolare
riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette
alla
normativa comunitaria sugli appalti pubblici.


    5.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
società
quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al
comma 1, lettera
b),
alle società di cui all’articolo 1, commi 459 e 461, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.


    6.
Ai fini di quanto disciplinato dal presente articolo, alle
società
di cui all’articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto
comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella
medesima legge n. 296 del 2006.


    7.
I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere
dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente,
dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito
istituzionale dell’amministrazione stipulante.


Art.
86.


(Disposizioni
in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti
pubblici economici e le società pubbliche)


    1.
È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro
contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero,
relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le
clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti
sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilità erariale per i responsabili dei
relativi procedimenti.


    2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società
interamente possedute ovvero partecipate
maggioritariamente
dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma,
nonché
agli enti pubblici economici ed alle società interamente
possedute ovvero partecipate

maggioritariamente

da questi ultimi.


    3.
Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e
servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di
entrata in vigore del presente articolo e per le cui controversie i
relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data
del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai
commi 1 e 2 di declinare la competenza arbitrale, ove tale
facoltà
sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti
contratti; dalla data della relativa comunicazione opera
esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali,
eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino
alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono
automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate
tra le parti.


    4.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro
delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede
annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per
effetto dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo
affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti,
le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato
e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia
per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del
Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla
Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle
disposizioni del presente articolo.


    5.
All’articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15
è
inserito il seguente:


    «15-bis.
Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano
rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del
procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul
piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda
perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».


Art.
86-
bis.


(Attività
di liquidazione dell’Agenzia Torino 2006)


    1.
A decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue
attività
dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono
svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore
nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle
finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del
commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale
necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a
disposizione dell’Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che
residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato.


    2.
La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture
olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui
all’articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
è
stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del
piano stesso, a norma dell’articolo 13, comma 1-
bis,
della citata legge n.  285 del 2000.


Art.
87.


(Limiti
alla costituzione e alla partecipazione in società delle
amministrazioni pubbliche)


    1.
Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni
di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non possono costituire società aventi
per
oggetto attività di produzione di beni e di servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o
indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali
società.
È sempre ammessa la costituzione di società che
producono servizi di interesse generale e l’assunzione di
partecipazioni in tali società da parte delle
amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.


    2.
L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali
devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera
motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma
1.


    3.
Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle
procedure
ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le
partecipazioni vietate ai sensi del comma l.


    4.
Le amministrazioni che, nel rispetto del comma l, costituiscono
società o enti, comunque denominati, o assumono
partecipazioni
in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di
processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento,
adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti
derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse
umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni
esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono
alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione
organica.


    5.
Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui
al comma 4, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell’anno
precedente all’istituzione o all’assunzione di partecipazioni di cui
al comma 4, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data
risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di
mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito
delle
unità di personale effettivamente trasferito.


    6.
I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle
amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai
commi 4 e 5 asseverano il trasferimento delle risorse umane e
finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle
sezioni competenti della Corte dei conti.


Art.
88.


(Riorganizzazione
delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e
dei trasferimenti correnti per le imprese)


    1.
A decorrere dall’anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito
nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi
dell’articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
è
assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite
nel Fondo medesimo. L’articolo 46 della citata legge n. 448 del 2001
cessa di avere efficacia a decorrere dall’anno 2008.


    2.
A decorrere dall’esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le
disponibilità dei fondi da ripartire per i trasferimenti
correnti per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate
alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate
nell’elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.


Art.
89.


(Riqualificazione
del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di
perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di
ricognizione)


    1.
All’articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, le parole: «settimo esercizio
successivo»
sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio
successivo».


    2.
Con cadenza triennale, a partire dall’anno 2008, e con le
modalità
di cui al comma 3, si provvede all’analisi ed alla valutazione dei
residui passivi propri di conto capitale di cui all’articolo 275,
secondo comma, lettera
c),
del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827,
ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati
dall’articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978,
n. 468.


    3.
Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro dell’economia
e
delle finanze, d’intesa con le amministrazioni interessate, promuove
un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 2,
da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall’articolo 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 1998, n. 38, e da concludere entro il 30 aprile, con
l’individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i
presupposti di cui al medesimo comma 2, si dovrà procedere
alla eliminazione.


    4.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri interessati, è quantificato l’ammontare degli
stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 3, che
sono conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate
all’entrata del bilancio dello Stato, nonché l’ammontare
degli
stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti
positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto
conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da
istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime
per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli
già
esistenti. L’utilizzazione dei fondi è disposta con decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.


Art.
90.


(Limiti
ai prelevamenti dalla Tesoreria statale)


    1.
Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di
contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato,
inseriti nell’elenco del conto economico consolidato delle
amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai
rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori
all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell’anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale
limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali,
gli
enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti
gestori delle aree naturali protette, l’Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM),
l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le
autorità
portuali, il Ministero dell’economia e delle finanze per i conti
relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione
della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le
agenzie fiscali di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell’articolo
576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827,
e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti
riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai
fondi di rotazione individuati ai sensi dell’articolo 93, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i
conti
relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla
ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine,
nonché
i conti istituiti nell’anno precedente a quello di riferimento.


    2.
I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia
e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e
motivate esigenze. L’accoglimento della richiesta ovvero l’eventuale
diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione
dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono
essere riassorbite entro la fine dell’anno di riferimento, fatta
eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali
a titolo di competenze arretrate per il personale.


    3.
Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 2
comporta che, nell’anno successivo, possono essere effettuate solo le
spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati,
nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione
comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello
Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell’economia e
delle finanze.


Art.
91.


(Emolumenti,
consulenze, responsabilità contabile, consiglieri della
Corte
dei conti)


    1.
Il comma 593 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,
è abrogato.


    2.
Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico
delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell’ambito di
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche
amministrazioni

statali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165
,
agenzie, enti pubblici anche economici,
enti
di ricerca, università,
società
non quotate

a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro
controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi
natura

nel territorio metropolitano
,
non può superare quello del primo presidente della Corte di
cassazione. Il limite si applica anche
ai
magistrati ordinari, amministrativi e contabili
,
ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di
controllo di società non quotate, ai dirigenti.
Il
limite non si applica alle attività di natura professionale
e
ai contratti d’opera, che non possono in alcun caso essere stipulati
con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi
dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o
professionale indispensabile per competere sul mercato in condizioni
di effettiva concorrenza.
Nessun
atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può
ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con
l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del
compenso, attraverso la pubblicazione sul sito
web
dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché
comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione,
l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario
del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di
una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra
consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma non possono essere derogate se non per motivate
esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non
superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo
precedente. Le amministrazioni, enti e società di cui al
primo
e
secondo periodo del presente comma per i quali

il limite trova applicazione sono tenute alla preventiva
comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le
amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze,
nel
limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di
più elevato livello di responsabilità
.
Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi
pubblici anche economici ovvero con le società a
partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate e
che sono
al
tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo
dell’organismo o società con cui è instaurato un
rapporto di lavoro,

sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con
sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di
previdenza e di assistenza.
Ai
fini dell’applicazione del presente comma sono computate in modo
cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del
medesimo o di più organismi, anche nel caso di
pluralità
di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell’anno.
Alla Banca d’Italia e alle altre autorità indipendenti il
presente comma si applica limitatamente alle previsioni di
pubblicità
e trasparenza di cui al quarto periodo, per le retribuzioni e gli
emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del
presente comma.


2-bis.
Per la Banca d’Italia e le altre autorità indipendenti la
legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via
generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa,
nonché
le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di
riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di
cui al comma 2.


    3.
Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai contratti di
diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il
superamento del limite di cui al precedente comma 2 deriva dalla
titolarità di uno o più incarichi, mandati e
cariche di
natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non
privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del
comma 2, si procede alla decuratazione annuale del trattamento
economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte
eccedente il limite di cui al comma 2, primo periodo. La decurtazione
annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima
decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del
limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai
contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più
incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al comma 3 opera
a partire dall’incarico, carica o mandato da ultimo conferito.


        3-bis.
Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano comunque alla stipula
di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i
contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati
oltre la scadenza prevista.


        3-ter.
A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 3 e 3-
bis
si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e
trasparenza di cui al comma 2.


        3-quater.
Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di
trasmissioni di qualunque genere presso la RAI Spa sono resi noti
alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi.


    4.
Il primo, secondo e terzo periodo dell’articolo 1, comma 466, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle
fattispecie
già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi
2
e 3 del presente articolo.


    5.
Gli atti delle amministrazioni dello Stato, comportanti spese ai
sensi del comma 2 del presente articolo, sono trasmessi alla Corte
dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi
dell’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340.


    6.
Il presidente della sezione centrale del controllo di
legittimità
sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato accerta,
prima della registrazione o della ricusazione del visto, l’avvenuta
pubblicazione dell’incarico sul sito
web
dell’amministrazione. Il visto è comunque ricusato nel caso
di
mancata pubblicazione.


    7.
Le disposizioni dei commi 5 e 6 costituiscono princìpi
fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


    8.
All’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662,
le parole da: «pubblicano» a:
«erogato» sono
sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul
proprio sito
web
i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In
caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per
gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale del dirigente preposto».


    9.
L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di
ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione
può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal
consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera
b),
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.


    10.
Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
emanato ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a
quanto
stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le
modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione,
di
studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
all’amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato
il
limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze.
L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione
delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale.


    11.
Le disposizioni regolamentari di cui al comma 10 sono trasmesse, per
estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio
ma non vincolante sulla legittimità e
compatibilità
finanziaria delle stesse.


    12.
Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi
tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al
personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque
denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta
eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività
culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della
pubblica incolumità. Le relative funzioni sono denominate
alle
direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di
materia. Il personale di ruolo dipendente dall’amministrazione
statale è restituito a quella di appartenenza ovvero
può
essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste
dal
citato decreto legislativo n.  165 del 2001, in uno
degli
uffici del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno
2008, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo,
quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata
continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle
finalità istituzionali.


    13.
È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente
pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti
dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e
riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato
o
ad enti pubblici e la responsabilità contabile.
I
contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30
giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione,
l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di
assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono
tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a
dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel
contratto medesimo.


    14.
L’articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
è
abrogato.
I
componenti già nominati in attuazione della predetta
disposizione alla data del 1º ottobre 2007 rimangono in carica
fino alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente
cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente
legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione di
emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.


    15.
Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti
all’applicazione del presente articolo con quelle in atto
già
svolte, il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su
proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per
riorganizzare gli uffici ed i servizi dell’Istituto, ai sensi
dell’articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286.
Il presidente della Corte, quale organo di governo dell’Istituto,
formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale,
nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai
sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed
i
programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti
applicativi.


    16.
Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle
entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei
conti, l’amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi
formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa
o di entrata svolti a norma dell’articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei
rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza
delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla
Presidenza della Corte dei conti.


    17.
Al comma 4 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole:
«,
anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi,
collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o
vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità
amministrative indipendenti o società a prevalente capitale
pubblico».


    18.
All’articolo
1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:


            a)
le parole:

“per gli anni 2007 e 2008”
sono
sostituite dalle seguenti:

“per l’anno 2007”;


b)
le parole:

“nell’anno 2009”
sono
sostituite dalle seguenti:

“nell’anno 2008”
.


Capo
XXX


DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO


Art.
92.


(Contenimento
degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle
pubbliche amministrazioni)


    1.
Al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le parole: «di provata competenza»
sono
sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata
specializzazione universitaria».


    2.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.


    3.
L’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è
sostituito dal seguente:


    «Art.
36. –
(Utilizzo
di contratti di lavoro flessibile). – 1.

Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi
delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa
se non per esigenze stagionali
o
per periodi non superiori a tre mesi.


    2.
In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o
l’utilizzo
del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.


    3.
Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali
attraverso l’assegnazione temporanea di personale di altre
amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non
rinnovabile.


    4.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate
dalla contrattazione collettiva.


    5.
Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti
l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.


    6.
In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del
danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di
disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di
recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle
disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare
assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta
violazione.


    7.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli
uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del presente decreto,
nonché
agli uffici di cui all’articolo 90 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì
esclusi
i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione
ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle
amministrazioni pubbliche.


    8.
Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno
e
che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle
quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di
lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma
1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste
il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel
contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore
sostituito e la causa della sua sostituzione.


    9.
Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale
medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al
personale infermieristico ed al personale di supporto alle
attività
infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro
flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per
la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio
limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili
esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di
contenimento della spesa di personale dall’articolo 1, comma 565,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


    10.
Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di
contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di
ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a
carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di
finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle
università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale
possono
avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di
progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate
nell’articolo 1, comma 565, lettera
b),
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i
contratti di cui al presente comma per fini diversi determina
responsabilità amministrativa del dirigente e del
responsabile
del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è
causa di nullità del provvedimento».


    4.
Con effetto dall’anno 2008 il limite di cui all’articolo 1, comma
187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato
dall’articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,
è ridotto al 35 per cento.


    5.
In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di
riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi
comprese
quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei
ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da
valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate
nell’ambito dei fondi unici di amministrazione, all’attuazione delle
tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme
contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di
contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.


    6.
In ogni caso, a decorrere dall’anno 2008, per le amministrazioni di
cui al comma 5 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va
contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie
allo scopo assegnate per l’anno finanziario 2007.


    7.
Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro
straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione
automatica delle presenze.


    8.
Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche ai Corpi di
polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili
esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse
disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa
articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni,
vanno fronteggiate nell’ambito delle risorse assegnate agli appositi
fondi per l’incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti
di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai
predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all’apposita
finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti
dalla
contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il
prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte
salve le risorse di cui all’articolo 95, comma 4.


Art.
93.


(Assunzioni
di personale. Misure concernenti la riorganizzazione
del Ministero
dell’economia e delle finanze
)


    1.
Le assunzioni autorizzate per l’anno 2007 ai sensi del comma 96
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
essere effettuate entro il 31 maggio 2008.


    2.
All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 5-
bis
è inserito il seguente:


    «5-ter.
Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso
le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre
anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali».


    3.
All’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,
le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione
previsto dai commi da 513 a 543,» sono soppresse.


    4.
Per l’anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine
pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla
repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed
alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l’Arma
dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di
polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono
autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente
entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008, a
120 milioni di euro per l’anno 2009 ed a 140 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2010.
Tali
risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale
proveniente dalle Forze armate.

A tal fine è istituito, nello stato di previsione della
spesa
del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con
uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008, a 120
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 ed a 140 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si
provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro
il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all’articolo
39,
comma 3-
ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.


        5.
Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione
è comunque subordinato all’espletamento di procedure
selettive
di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le
procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 519, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:


            a)
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di
cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura
di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 526 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i
requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in
virtù
di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;


            b)
le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla
procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 558, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i
requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in
virtù
di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.


        6.
Le amministrazioni di cui al comma 5 continuano ad avvalersi del
personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di
stabilizzazione.


    7.
Entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le
organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale
dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la
progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale,
tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti
requisiti:


        a)
in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 5 e
6, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;


        b)
già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge e che alla stessa data abbia già espletato
attività
lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa
amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1,
commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
È
comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla
presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi
politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


    8.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da
adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione
alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di
cui al comma 7, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal
medesimo comma 7, vengono disciplinati i requisiti professionali, la
durata minima delle esperienze professionali maturate presso la
stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non
continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonché le modalità di valutazione da applicare in
sede
di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita
l’assimilazione ai soggetti di cui al comma 7, lettera
b).


    9.
Per le finalità di cui ai commi da 5 a 8, il Fondo di cui
all’articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è
incrementato della somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010.


    10.
Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di
cui al comma 4, le amministrazioni interessate provvedono,
prioritariamente, mediante l’assunzione dei volontari delle Forze
armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi
banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano
ultimato
la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale,
di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in
congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi
ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4,
della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono
immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia
di cui al comma 4.


    11.
L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai
propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla
protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del
personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con
contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel
limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso
personale nell’anno 2007 della predetta Agenzia. I relativi oneri
continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.


    12.
I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro
il
31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.


    13.
Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la
trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel
rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle
disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione
di personale a tempo pieno è data precedenza alla
trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a
tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.


    14.
Per l’anno 2010, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere,
previo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno
precedente.


    15.
Le assunzioni di cui al comma 14 sono autorizzate con la procedura di
cui all’articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.


    16.
Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare
rilevanza, per l’anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 14
possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite
di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine
è
istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento
pari a 25 milioni di euro per l’anno 2010 ed a 75 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono
concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma
3-
ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.


    17.
All’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311,
e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall’anno
2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere
dall’anno 2011».


    18.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 519, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell’anno 2008, i bandi di
concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche
amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore
al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non
dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di
lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche
amministrazioni in virtù di contratti stipulati
anteriormente
alla data del 28 settembre 2007, nonché
il
riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso
le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in
virtù di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa
stipulati anteriormente a tale data
.


    19.
Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di
cultura anche attraverso l’estensione degli orari di apertura, il
Ministero per i beni e le attività culturali è
autorizzato a bandire concorsi e procedere all’assunzione
straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza,
accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione
economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle
assunzioni.


    20.
Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte
alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici,
storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e
le attività culturali è autorizzato a bandire
concorsi
e procedere all’assunzione straordinaria di complessive cento
unità
di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti,
archeologi, storici dell’arte, archivisti, bibliotecari ed
amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle
assunzioni.


    21.
La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le
attività culturali, ai sensi dell’articolo 1, comma 404,
della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni
di
cui ai commi 19 e 20 del presente articolo nei limiti della dotazione
organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del
medesimo comma 404 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.


    22.
All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 19 a 21, pari a euro
14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall’anno 2008, mediante
utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1142, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi
corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui al
medesimo comma.


    23.
Allo
scopo di assicurare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni
centrali e periferiche del Ministero dell’economia e delle finanze,
in particolare in materia di politica economica e finanziaria, di
politiche fiscali e di amministrazione generale, l’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 426 e 427 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006 n. 296 è differita al 1º
gennaio 2010.
Il Regolamento di cui al comma 427 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006 n. 296 assicura in ogni caso la permanenza della
Direzione territoriale dell’economia e delle finanze e della
Ragioneria territoriale dello stato nelle province con una
popolazione superiore a 250.000 abitanti
.


    24.
Per l’anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa,
già
dipendente dall’Amministrazione autonoma delle poste e delle
telecomunicazioni, ed il personale dell’Istituto poligrafico e zecca
dello Stato Spa, già dipendente dall’Istituto poligrafico e
zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche
amministrazioni è stato già prorogato per l’anno
2007
ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 534, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 1, comma 6-
quater,
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,
può
essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta
servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-
bis
del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi
provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle
procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.


    25.
All’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:


        a)
al numero 3) della lettera
c),
le parole: «può essere valutata» sono
sostituite
dalle seguenti: «è verificata»;


        b)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle
procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in
attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme
previste dalla lettera
a)
del presente comma presso l’azienda che bandisce il concorso
è
valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483».


    26.
Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le
modalità
di seguito indicate:


        a)
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa
alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di
equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;


        b)
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa
alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di
equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;


        c)
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa
alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di
equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.


    27.
L’indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 26
è
determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al
decreto
del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006,
pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale

n. 59 dell’11 marzo 2006.


    28.
Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l’Unioncamere
fa riferimento alle modalità individuate nel comma 26,
lettera
a).


    29.
Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all’interno
degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è
autorizzato all’immissione in servizio fino ad un massimo di 22
unità
di personale risultato idoneo in seguito alla svolgimento dei
concorsi pubblici di educatore professionale – C1, a tempo
determinato, da destinare all’area penitenziaria della regione
Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni
di
euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia
che provvede all’immissione di detto personale nei ruoli di
destinazione finale dell’amministrazione penitenziaria e al
conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in
servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.


    30.
All’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,
è aggiunto in fine, il seguente periodo:
«Eventuali
deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di
stabilità per l’esercizio in corso, devono comunque
assicurare
il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:


            a)
che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità
nell’ultimo
triennio;


            b)
che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio
non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario;


            c)
che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione
residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di
dissesto».


        31.
All’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,
è aggiunto in fine il seguente periodo: «Eventuali
deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge n. 448
del 2001 devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti
condizioni:


            a)
che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio
non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario, ridotto del 15 per cento;


            b)
che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione
residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di
dissesto, ridotto del 20 per cento».



Art.
93-
bis.


        1.
Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di
cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre1998,
n. 407,
e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa
al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro,
ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o
infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da
infortunio sul lavoro
.


Art.
94.


(Misure
straordinarie in tema di mobilità del personale delle
pubbliche amministrazioni)


    1.
Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di
dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la
funzionalità
degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono
autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della
compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica
delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle
amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei
fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso
uffici che presentino consistenti vacanze di organico.


    2.
Gli accordi di cui al comma 1 definiscono modalità e criteri
dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione,
da
attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche
contrattuali.


    3.
Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui
al
comma 1, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di
contingenti di marescialli dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa
selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in
un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 1
vengono
definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico
del personale interessato, nonché i profili finanziari,
senza
maggiori oneri per la finanza pubblica.


    4.
Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui
al
comma 1, può essere disposta la mobilità, anche
temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo
ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è
iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della
definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la
equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed
armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini
dell’inquadramento in profili professionali amministrativi,
nonché,
con le modalità di cui al comma 2, gli appositi percorsi
formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale
interessato. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono disciplinati
gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del
personale interessato, nonché i profili finanziari, senza
maggiori oneri per la finanza pubblica.


    5.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica è istituita la banca dati informatica
finalizzata all’incontro tra la domanda e l’offerta di
mobilità,
prevista dall’articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.


    6.
La banca dati di cui al comma 5 costituisce base dati di interesse
nazionale ai sensi dell’articolo 60 del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


Art.
95.


(Integrazione
risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi
contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo
dei vigili del fuoco)


    1.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle
intese
ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in
materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione
collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall’articolo
1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico
del
bilancio statale sono incrementate per l’anno 2008 di 1.081 milioni
di euro e a decorrere dall’anno 2009 di 220 milioni di euro.


    2.
In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il personale docente
del comparto Scuola, in attuazione dell’Accordo sottoscritto dal
Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è
stanziata, a decorrere dall’anno 2008, la somma di 210 milioni di
euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale
della carriera docente.


    3.
Per le finalità indicate al comma 1, le risorse previste
dall’articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,
per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in
regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate
per l’anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2009
di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente,
di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.


    4.
In aggiunta a quanto previsto dal comma 3 sono stanziati, a decorrere
dall’anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni
svolte per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche
con riferimento alle attività di tutela
economico-finanziaria,
e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in
materia di buoni pasto e per l’adeguamento delle tariffe orarie del
lavoro straordinario, mediante l’attivazione delle apposite procedure
previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.


    5.
In aggiunta a quanto previsto dal comma 3, al fine di migliorare
l’operatività e la funzionalità del soccorso
pubblico,
sono stanziati, a decorrere dall’anno 2008, 6,5 milioni di euro da
destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


    6.
In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al
comma 1, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di
stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di
personale
sono esclusi, per l’anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai
fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.


    7.
In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al
comma 1, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni
di
euro per l’anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009.


    8.
Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle
indicate ai commi 6 e 7, in deroga all’articolo 48, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a
quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, i
corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale
2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un
importo complessivo di 272 milioni di euro per l’anno 2008 e di 58
milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente 205
milioni di euro e 39 milioni di euro per le università,
ricompresi nel fondo di cui all’articolo 52, comma 1, della presente
legge.


    9.
Le somme indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, comprensive degli oneri
contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo
massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera
h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468.


    10.
Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei
limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di
deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di
quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si
attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva,
ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale
delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i
comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti
il personale dipendente.


    11.
Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell’articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti
a
carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva
nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro
per l’anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.


    12.
Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici
del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l’anno 2008 e
in 229 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 con specifica
destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di
euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.


    13.
Le somme di cui ai commi 11 e 12, comprensive degli oneri
contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo
massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera
h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


    14.
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti
dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico
dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale
delle università, incluso quello di cui all’articolo 3,
comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori
oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui
all’articolo 52, comma 1, della presente legge. In sede di
deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative
risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici,
di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i comitati
di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero
dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti
il personale dipendente.


TITOLO
V


NORME
FINALI


Art.
96.


(Fondi
speciali e tabelle)


    1.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo
11-
bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6
della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B,
allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese in conto capitale.


    2.
Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge
finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente
legge.


    3.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita
dall’articolo
2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di
conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla
presente legge.


    4.
Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera
e),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa
recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente
legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.


    5.
Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati,
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate
nella Tabella F allegata alla presente legge.


    6.
A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al
comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere
impegni nell’anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti
massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere
sulle
autorizzazioni medesime.


    7.
In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera
i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli
effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1
alla presente legge.


Allegato
1 (omissis)



Art.
97.


(Copertura
finanziaria ed entrata in vigore)


    1.
La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è
assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto
allegato.


    2.
Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di
coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.


    3.
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative
norme d’attuazione.


    4.
La presente legge entra in vigore il
1º  gennaio 2008.

Redazione

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