Decreto Legge Milleproroghe, 248/2007

Pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale e subito in vigore il decreto legge “Milleproroghe”, 31 dicembre 2007 numero 248.

Di seguito, il testo, il cui contenuto era stato anticipato dal Governo, con un comunicato.

. . . .

Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e

disposizioni urgenti in materia finanziaria



(Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2007)



Il Presidente della Repubblica;

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla

proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di

consentire una piu’ concreta e puntuale attuazione dei correlati

adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalita’ delle pubbliche

amministrazioni, nonche’ di prevedere interventi di riassetto di

disposizioni di carattere finanziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Capo I

PROROGHE DI TERMINI

Sezione I

Difesa

Art. 1.

Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali



1. E’ prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni

di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al

decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A

tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere

una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti

iscritti in bilancio nell’esercizio 2007 e comunque entro il limite

complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull’autorizzazione di

spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre

2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate

amministrazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze dispone il

necessario finanziamento, nell’ambito del programma “Missioni

militari di pace”. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni

di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica

l’articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.

2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita’

nell’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1240, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ istituito nello stato di

previsione della spesa del Ministero della difesa il programma

“Missioni militari di pace”, sul quale Fondo confluiscono le

autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni

internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da

finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da

comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia

e delle finanze, e’ autorizzato a disporre le necessarie variazioni

di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle

autorizzazioni confluite sulla predetta missione.

Art. 2.

Proroga di termini in materia di difesa



1. All’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre

2000, n. 298, le parole: “al 2007″ sono sostituite dalle seguenti: ”

al 2008″.

2. All’articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre

2000, n. 298, le parole: “Sino all’anno 2007” sono sostituite dalle

seguenti: “Sino all’anno 2012”.

3. All’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.

490, le parole: “fino all’anno 2009” sono sostituite dalle seguenti:

“fino all’anno 2012”.

4. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 14 del decreto del

Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, e’ prorogato

fino al 31 dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad

applicarsi le disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 13 dello

stesso decreto.

Sezione II

Beni culturali e turismo

Art. 3.

Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture

ricettive turistico-alberghiere



1. Il termine stabilito dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge

28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 febbraio 2007, n. 17, per completare l’adeguamento alle

disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive

turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data

di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno in data

9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del

20 maggio 1994, e’ prorogato al 30 giugno 2008.

2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle

strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il

30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco

competente per territorio, il progetto di adeguamento per

l’acquisizione del parere di conformita’ previsto dall’articolo 2 del

decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Art. 4.

Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei

locali aperti al pubblico



1. All’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

le parole: “entro il 31 dicembre 2007” sono sostituite dalle

seguenti: “entro il 31 dicembre 2008”.

Art. 5.

Proroga termini in materia di beni e attivita’ culturali



1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12,

comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.

367, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 4, comma 3,

del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino

al 31 dicembre 2008.

2. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge

1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 novembre 2007, n. 222, e’ prorogato al 30 aprile 2008.

Sezione III

Lavoro e previdenza

Art. 6.

Proroghe in materia previdenziale



1. In attesa dell’intervento di razionalizzazione del sistema degli

enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su

“Previdenza, lavoro e competitivita’ per l’equita’ e la crescita

sostenibili” del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti

attuativi e dalla presentazione, a tale fine, da parte del Governo,

di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei

Consigli di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),

dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti

dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e dell’Istituto di previdenza

per il settore marittimo (IPSEMA) e’ prorogato fino alla scadenza dei

Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando

la possibilita’ di procedere al loro rinnovo in base alle

disposizioni vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali

alla celere definizione del processo di riordino.

2. Il termine per l’adozione dei progetti di unificazione, di cui

all’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n.

34, tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei

dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed

assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, e’ fissato

al 31 dicembre 2008.

Art. 7.

Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societa’

cooperative



1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori

amministrativi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio

2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile

2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre

2002, e’ prorogato al 30 giugno 2008.

2. All’articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, le parole: “entro il 30 settembre 2007” sono sostituite dalle

seguenti: “entro il 30 settembre 2008”.

3. Il Comitato per l’emersione del lavoro non regolare, di cui

all’articolo 78 della legge 23 dicembre 1978, n. 448, e successive

modificazioni, svolge la sua attivita’ fino al 31 gennaio 2008. Dopo

tale termine le funzioni e le attivita’ del medesimo Comitato, con le

relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia

nazionale di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 1156,

lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre

2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre

2007.

4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di

socio lavoratore di societa’ cooperative, in presenza di una

pluralita’ di contratti collettivi della medesima categoria, le

societa’ cooperative che svolgono attivita’ ricomprese nell’ambito di

applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci

lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile

2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a

quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle

organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu’

rappresentative a livello nazionale nella categoria.

Sezione IV

Salute

Art. 8.

Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici



1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di

programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le

strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio

sanitario nazionale, all’art. 8-quinquies, comma 2, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,

dopo la lettera e) e’ aggiunta la seguente:

“e-bis) la modalita’ con cui viene comunque garantito il rispetto

del limite di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di

prestazioni concordato ai sensi della lettera d) prevedendo che in

caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute

nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per

la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle

prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche’ delle

altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di

prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende

rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti

indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi

integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario

programmato.”.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni

sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente

gia’ sottoscritti per l’anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla

previsione normativa di cui al comma 1.

3. All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: “Con cadenza triennale a

far data dall’emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale

aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e

comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre

2008, si procede all’aggiornamento delle tariffe massime, anche

attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali,

sentite le societa’ scientifiche e le associazioni di categoria

interessate.”.

Art. 9.

Proroghe e disposizioni in materia di farmaci

1. Gli effetti della facolta’ esercitata dalle aziende

farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per

cento dei prezzi, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera g),

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al

31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati

e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in

coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla

vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo

marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti

finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la

procedura previste dalla predetta lettera g), sono fissate al

20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di

scadenza per l’invio degli atti che attestano il versamento alle

singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e

22 settembre 2008.

2. Al fine di consentire alle competenti autorita’

dell’Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari

elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le

aziende farmaceutiche titolari dell’autorizzazione all’immissione in

commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica,

disciplinati dall’articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006,

n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e

all’Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il

quale ciascun medicinale e’ offerto in vendita. La comunicazione deve

essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In

caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la

sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun

medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.

Art. 10.

Prosecuzione dell’attivita’ della Fondazione Istituto mediterraneo di

ematologia



1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attivita’ di cura,

formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello

nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo

di ematologia (IME), di cui all’articolo 2, comma 2, del

decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni,

dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e’ autorizzata la spesa di sei

milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All’onere derivante dall’attuazione del disposto del comma 1, si

provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni

2008, 2009 e 2010, dell’autorizzazione di spesa recata

dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

Art. 11.

Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare



1. A decorrere dal 15 gennaio 2008 l’Autorita’ nazionale per la

sicurezza alimentare assume la denominazione di “Agenzia nazionale

per la sicurezza alimentare”, ha sede in Foggia ed e’ posta sotto la

vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di

concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, sono stabilite le norme per l’organizzazione, il

funzionamento e l’amministrazione dell’Agenzia.

Sezione V

Universita’

Art. 12.

Disposizioni in materia di universita’



1. Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.

97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,

gia’ prorogati al 31 dicembre 2007 dall’articolo 1 del decreto-legge

28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente prorogati fino

all’adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre

2007, n. 244.

2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle

procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e

seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi,

relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge

3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica

23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto

dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.

7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; gli organi accademici

delle universita’, nell’ambito delle rispettive competenze, possono

indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione

comparativa.

3. Per l’anno 2008, continua ad applicarsi l’articolo 2, terzo

comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

Art. 13.

Termini per la conferma di ricercatori



1. Il termine di cui all’articolo 31, primo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche

ai ricercatori di cui all’articolo 19, comma 15, della legge

28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, ferma restando la facolta’ degli stessi di

partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle

universita’ per la relativa qualifica.

Sezione VI

Giustizia

Art. 14.

Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori

onorari



1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i

giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le

funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui

mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non e’

consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto

dall’articolo 42-quinquies, comma 1, dell’ordinamento giudiziario, di

cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente

prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno

2008.

Art. 15.

Disposizioni in materia di arbitrati



1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle

sezioni specializzate di cui all’articolo 1 del decreto legislativo

27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all’articolo 3,

commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si

applicano dal 1° luglio 2008.

Art. 16.

Attivita’ di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano



1. All’articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

“Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei

beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli

storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato

decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione e’ sottoposto al

comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell’articolo 108,

secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.”;

b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Il

compenso spettante al commissario e’ determinato sulla base dei

criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia

28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad

eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente

il rimborso delle spese, e’ corrisposto un compenso non superiore al

dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso

delle spese.”.

Sezione VII

Infrastrutture e trasporti

Art. 17.

Utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto

ferroviario



1. All’articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio

2003, n. 188, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge

30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 febbraio 2006, n. 51, le parole: “e comunque non oltre il

30 giugno 2006″ sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre

il 31 dicembre 2008″.

2. Il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate

dall’articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’

prorogato al 15 dicembre 2008.

Art. 18.

Modifiche all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio

2005, n. 96



1. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005,

n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: “legge speciale,” sono

inserite le seguenti: “e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,”;

b) nel secondo periodo, le parole: “un anno” sono sostituite

dalle seguenti: “il 31 dicembre 2008”.

Art. 19.

Contratti pubblici



1. Le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 4, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352,

353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, si

applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui

all’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Art. 20.

Regime transitorio per l’operativita’ della revisione delle norme

tecniche per le costruzioni



1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui

all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,

sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del

medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli

interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere

infrastrutturali la cui funzionalita’ durante gli eventi sismici

assume rilievo fondamentale per le finalita’ di protezione civile,

nonche’ relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che

possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro

eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della

protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell’articolo 2,

commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 72 dell’8 maggio 2003.

Art. 21.

Proroga utilizzo disponibilita’ Enac per interventi aeroportuali



1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e’ autorizzato,

con le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 582, della legge

23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente

derivanti da trasferimenti statali relativi all’anno 2007,

disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate

a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la

sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008,

l’ENAC comunica l’ammontare delle rispettive disponibilita’ di cui al

presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio

decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime

risorse.

Art. 22.

Disposizioni in materia di limitazioni alla guida



1. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.

117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.

160, le parole: “dal centottantesimo giorno successivo alla data di

entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle

seguenti: “dal 1° luglio 2008”.

Art. 23.

Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203



1. Le modificazioni apportate all’articolo 21-bis del decreto-legge

1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore

della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal

1° gennaio 2009.

Sezione VIII

Personale delle pubbliche amministrazioni

Art. 24.

Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio

internazionale e del Ministero della salute



1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti

istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuita’

all’azione del Sistema Italia per l’internazionalizzazione delle

imprese, e al fine di potenziare le attivita’ rivolte alla promozione

del “made in Italy” sui mercati mondiali, il Ministero del commercio

internazionale e’ autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010,

del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di

espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio

alla data del 28 settembre 2007.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, nel limite

massimo di euro 100.000 (centomila) per l’anno 2008 e di euro 1 (uno)

milione a decorrere dall’anno 2009, si provvede rispettivamente per

gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del “Fondo per interventi

strutturali di politica economica” di cui all’articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro

1 (uno) milione per l’anno 2010, mediante riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 1,

lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata

dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministero della salute, per l’assolvimento dei compiti

istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di

carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009,

del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi

dell’articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione

del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008

e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente

riduzione della autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1,

comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

Art. 25.

Divieto di estensione del giudicato



1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 132, della legge

30 dicembre 2004, n. 311, e’ prorogata al 31 dicembre 2008.

Sezione IX

Agricoltura

Art. 26.

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura



1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo,

del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive

modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di

consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi

dell’articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e

successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e’

inserito il seguente: “In mancanza della presentazione e della

autorizzazione della proposta di concordato l’autorita’

amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l’esercizio

provvisorio dell’impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta

amministrativa”. Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine

per l’adeguamento degli statuti dei consorzi agrari e’ prorogato al

31 dicembre 2008. Le disposizioni del presente comma non debbono

comportare oneri per il bilancio dello Stato.

2. All’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.

273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.

51, le parole: “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti:

“31 dicembre 2008”.

3. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.

300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.

17, le parole: “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti:

“31 dicembre 2008”. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l’anno

2008, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del

decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di

insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi

dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.

149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.

237, rifinanziata dall’articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n.

388, ai fini dell’accollo statale delle garanzie rilasciate in favore

delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed

inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto ministeriale

del 18 dicembre 1995, possono ripresentare domanda entro il termine

perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto. Per dette

garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei

confronti dei soci garanti all’atto dell’adozione del provvedimento

di pagamento e che saranno inserite in coda all’elenco n. 1, secondo

l’ordine di presentazione delle domande, si procedera’ all’accollo

nei limiti dei fondi gia’ stanziati per l’attuazione del citato

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.

5. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 559, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi

agrari e collocato in mobilita’ collettiva e’ differito al

31 dicembre 2007.

6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all’articolo 1,

comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive

modificazioni, e’ differito al 30 aprile 2008 per consentire la

definizione del piano di rientro, tenendo conto della

rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura

dell’acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui

all’accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni

Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine

suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi

quindici giorni. Il Commissario e’ altresi’ autorizzato a prorogare i

contratti in essere per la gestione degli impianti per l’accumulo e

la distribuzione dell’acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle

risorse disponibili dell’ente. Il Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la

ricognizione sull’esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere

irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale,

al fine di verificare l’ammontare degli interessi attivi maturati non

necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo e’

versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che e’

autorizzato ad attribuire all’Ente un contributo straordinario,

nell’ambito delle suddette disponibilita’, per concorrere al

risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il

risanamento per il bilancio dell’Ente di cui al comma 1056 della

medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere

realizzate dallo stesso.

7. Per assicurare la continuita’ nel funzionamento

dell’Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio

di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso

dell’anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali e’ autorizzato, anche in deroga a quanto previsto

dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad

utilizzare le disponibilita’ del Fondo delle crisi di mercato, di cui

all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel

limite della somma di 2 milioni di euro per l’anno 2008. Tale somma

e’ versata nell’anno 2008 all’entrata del bilancio dello Stato, per

essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalita’ di cui al

presente articolo. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’

autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni

di bilancio.

Art. 27.

Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica



1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono

procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento

fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del

13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri

definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari

e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le

funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le

relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di

carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere

contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attivita’

istituzionale. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente

articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

Sezione X

Sviluppo economico

Art. 28.

Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle

partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione

degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.



1. Il termine per l’attuazione del piano di riordino e di

dismissione previsto dal secondo periodo dell’articolo 1, comma 461,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ differito al 30 giugno 2008

in riferimento alle societa’ regionali dell’Agenzia nazionale per

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per

consentire il completamento delle attivita’ connesse alla loro

cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio

economico e finanziario, le societa’ regionali continuano a svolgere

le attivita’ previste dai contratti di servizio con l’Agenzia,

relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.

185, e vigenti all’atto del loro trasferimento alle regioni, fino al

subentro di queste ultime nell’esercizio delle funzioni svolte dalla

suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi

titoli. Per garantire la continuita’ nell’esercizio delle funzioni,

il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non

regolamentare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, d’intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le

modalita’, i termini e le procedure per il graduale subentro delle

regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di

cui al secondo periodo.

Art. 29.

Incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotta emissione con

contestuale rottamazione di veicoli usati



1. Fermo restando il contributo previsto dall’articolo 1, commi 228

e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal

3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l’acquisto di autovetture e di

veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati

dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva

o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonche’ mediante

alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui

all’articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, e dell’articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del

decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre

2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il

trasporto promiscuo, di categoria “euro 2”, immatricolati prima del

1° gennaio 1999. Il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico

locale e’ concesso per tre annualita’ e il contributo per la

rottamazione di cui al citato comma 224 e’ incrementato a 150 euro,

secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri

dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che

effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del

presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari

di veicoli gia’ registrati, possono richiedere in alternativa al

contributo di cui all’articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2

milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione

degli autoveicoli (car sharing), secondo modalita’ definite con

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e

dello sviluppo economico.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 236, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.

3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al

fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la

demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo

di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”, immatricolati prima del

1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria “euro 4” o “euro

5″, che emettono non oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure

non oltre 130 grammi di CO 2 per chilometro se alimentati a diesel,

e’ concesso un contributo di euro 700 e l’esenzione dal pagamento

delle tasse automobilistiche per una annualita’, estesa per ulteriori

due annualita’ se il veicolo rottamato appartiene alla categoria

“euro 0”. Il contributo di cui al periodo precedente e’ aumentato di

euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria “euro

4″ o “euro 5”, che emettono non oltre 120 grammi di CO 2 per

chilometro. Il contributo di cui ai periodi precedenti e’ aumentato

di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprieta’

di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto

attestato dal relativo stato di famiglia, purche’ conviventi.

4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di

veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g),

ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa

massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria “euro 0” o “euro 1”

immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di

categoria “euro 4”, della medesima tipologia ed entro il medesimo

limite di massa, e’ concesso un contributo:

a) di euro 1.500, se il veicolo e’ di massa massima inferiore a

3000 chilogrammi;

b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a

3500 chilogrammi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validita’ per i

veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e

acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008

ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.

6. Per l’applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui

al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si

applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell’articolo 1 della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell’articolo 2 del

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e’ incrementata di 50 milioni

di euro per l’anno 2009.

9. La misura dell’incentivo e’ determinata nella misura di euro 350

per le istallazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per

l’istallazione degli impianti a metano.

10. Nel terzo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge

25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge

25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: “effettuata

entro” fino alla fine del periodo.

11. La dotazione del fondo per la competitivita’ e per lo sviluppo

di cui all’articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, e’ ridotta, per l’anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la

predetta dotazione e’ incrementata per l’anno 2009 di 90,5 milioni di

euro.

Sezione XI

Ambiente

Art. 30.

Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n.

151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed

elettroniche.



1. All’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,

dopo il comma 1 e’ inserito il seguente :

“1-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo

economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008,

sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle

disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui

alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

specifiche modalita’ semplificate per la raccolta e il trasporto

presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati

da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L’obbligo

di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo

giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.”.

2. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio

2005, n. 151, le parole: “entro e non oltre il 31 dicembre 2007” sono

sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 31 dicembre 2008” e,

in fine, sono aggiunte le seguenti: “e il finanziamento delle

operazioni di cui all’articolo 12, comma 1, viene assolto dai

produttori con le modalita’ stabilite all’articolo 12, comma 2″.

Art. 31.

Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza



1. L’attivita’ della Commissione di esperti sulla subsidenza,

istituita per le finalita’ di cui all’articolo 2-bis del

decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni,

dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e’ prorogata fino al 30 settembre

2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al

comma 2 dell’articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purche’

la valutazione di compatibilita’ ambientale di cui al citato

articolo non escluda fenomeni di subsidenza.

Art. 32.

Proroga per emissioni da impianti



1. All’articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, le parole: “entro tre anni” sono sostituite dalle

seguenti: “entro cinque anni”.

Art. 33.

Disposizione in materia di rifiuti



1. Il termine di cui all’articolo 7 del decreto-legge 11 maggio

2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio

2007, n. 97, e’ prorogato al 31 dicembre 2008.

Sezione XII

Interno

Art. 34.

Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale



1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 1, le parole: “fino al 31 dicembre 2007”

sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2008”;

b) all’articolo 7, comma 1, le parole: “fino al 31 dicembre 2007”

sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2008”.

Art. 35.

Proroghe in materia di carta d’identita’ elettronica e carta

nazionale dei servizi



1. I termini di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione

digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

Capo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Art. 36.

Disposizioni in materia di riscossione



1. L’obbligo di anticipazione di cui all’articolo 9, comma 1, del

decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall’anno 2007, e’

soppresso.

2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate

degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

a) la procedura dell’ingiunzione di cui al regio decreto

14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel

titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione

coattiva e’ svolta in proprio dall’ente locale o e’ affidata ai

soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e’

affidata agli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore,

all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell’articolo 1 della legge

24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: “se superiori a cinquemila

euro,” sono inserite le seguenti: “in un numero massimo di otto rate

trimestrali di pari importo, nonche’, se superiore a cinquantamila

euro,”.

4. All’articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse

le parole: “fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la

sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la

ripartizione del pagamento”.

Art. 37.

Abolizione tassa sui contratti di borsa



1. La tassa sui contratti di borsa e’ soppressa.

2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni

concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nell’articolo 8, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1.

Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative

girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri

relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli

stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto

dall’articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall’articolo 2 della

Tariffa, parte seconda.”;

b) nell’articolo 9, comma 1, le parole “; scritture private anche

unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto

contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre

1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente” sono

soppresse.

3. Alla Tabella dell’allegato B al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l’imposta di bollo,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 7, primo comma, dopo le parole: “emessi dallo

Stato” sono inserite le seguenti: “o garantiti”;

b) nell’articolo 7, secondo comma, le parole: “o la negoziazione”

sono sostituite dalle seguenti: “, la negoziazione o la

compravendita”;

c) nell’articolo 15, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:

“Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi

titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o

verghe.”.

4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni

modificative e integrative, nonche’ l’articolo 34, quinto comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,

sono abrogati.

Art. 38.

Proroga della riduzione dell’accisa sul gas per uso industriale



1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si

applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas

naturale per combustione per uso industriale, di cui all’articolo 4

del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

Art. 39.

Proroghe in materia radiotelevisiva



1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana

e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo

radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il

Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del

Consiglio dei Ministri e’ autorizzato ad assicurare, nell’ambito

delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti

dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione Italiana

S.p.A.

2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui

all’articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della

normativa vigente e’ prorogato all’annualita’ 2008.

Art. 40.

Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti

locali



1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l’effettuazione dei

pagamenti di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto-legge

1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 novembre 2007, n. 222, e’ rinviato al 31 dicembre 2008.

2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle

transazioni di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto-legge

l° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 novembre 2007, n. 222, e’ rinviato al 31 dicembre 2008.

3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito

dall’articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,

per l’effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il

31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di

euro.

4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono

avvalsi della procedura straordinaria di cui all’articolo 268-bis del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ disposta l’erogazione

di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 24,

comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono

assegnate all’organo straordinario di liquidazione dell’ente e sono

ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e

fra la massa attiva risultante da apposita certificazione

sottoscritta dall’OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario

dell’ente, da inoltrare al Ministero dell’economia e delle finanze

entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

Art. 41.

Modifiche all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223



1. Alla lettera b) dell’articolo 35, comma 26-quater, del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: “prima della data di

entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004″ sono sostituite

dalle seguenti: “prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione

degli atti redatti dai dipendenti gia’ soggetti alla specifica

sorveglianza di cui all’articolo 100, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43″.

Art. 42.

Modalita’ di applicazione dell’articolo 2, comma 39, e

dell’articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244



1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 39, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal parere della

Banca centrale europea.

2. All’articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

dopo le parole: “sulla spesa,” sono inserite le seguenti: “nel

rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,”.

Art. 43.

Accantonamenti



1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi

dell’articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere

utilizzate nell’esercizio successivo.

Art. 44.

Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche



1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell’applicazione delle

sanzioni amministrative previste dall’articolo 11 del decreto

legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni

svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del

presente decreto, e’ considerato violazione dell’obbligo di risposta,

di cui all’articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.

322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati

richiesti.

Capo III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 45.

Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche



1. Anche per l’anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille

dell’imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi

prodotti all’estero e degli altri crediti di imposta spettanti, e’

destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base

alla scelta del contribuente, oltre alle finalita’ previste dalla

legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in

possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a

norma di legge.

Art. 46.

Disposizioni in favore di inabili



1. All’articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il

comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. L’attivita’ svolta con finalita’ terapeutica dai figli

riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con

orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative

sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di

lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di

integrazione lavorativa, di cui all’articolo 11 della legge 12 marzo

1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui

al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

1-ter. L’importo del trattamento economico corrisposto dai datori

di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non puo’ essere inferiore

al trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione

generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti

incrementato del 30 per cento.

1-quater. La finalita’ terapeutica dell’attivita’ svolta ai sensi

del comma 1-bis e’ accertata dall’ente erogatore della pensione ai

superstiti.

1-quinquies. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2

milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni

2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di

spesa di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307, e per l’anno 2010 mediante corrispondente

riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte

corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro

400.000 l’accantonamento relativo al Ministero della solidarieta’

sociale e quanto a euro 800.000 l’accantonamento relativo al

Ministero del lavoro e della previdenza sociale.”.

Art. 47.

Modifiche all’art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. Al comma 24 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.

244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole:

“a decorrere dal 1° aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti

i soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati

assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici

beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di

responsabilita’ di cui al comma 29 dell’articolo 1 della legge

30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di

diritto pubblico”.

2. Il secondo periodo del comma 24 dell’articolo 3 della legge

24 dicembre 2007, n. 244, e’ soppresso.

3. All’onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di

euro per l’anno 2008 e 7 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede

quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2008 e 4 milioni di euro per

l’anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

e quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2008 e 3 milioni di euro per

l’anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2008- 2010, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e

speciali” della missione “Fondi da ripartire” nello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo

al Ministero medesimo.

Art. 48.

Utilizzo delle sanzioni dell’Autorita’ garante della concorrenza e

del mercato



1. All’articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

le parole: “sono riassegnate” sono sostituite dalle seguenti:

“possono essere riassegnate anche nell’esercizio successivo”.

Art. 49.

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e

Banche internazionali



1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246,

concernente “Partecipazione italiana alla ricostituzione delle

risorse di Fondi e Banche internazionali”, entrano in vigore alla

data di pubblicazione della legge medesima.

Art. 50.

Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali



1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “per ciascuno degli anni 2006 e 2007” sono

sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008

e 2009″;

b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli interventi di

cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o piu’

degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi

dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.

468, e successive modificazioni.”.

2. All’onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008

e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il

riconoscimento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche’ della pensione sociale di

cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano

gli assegni vitalizi previsti dall’articolo 1 della legge 18 novembre

1980, n. 791, e dall’articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal

15 settembre 2007.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 3 e 4, valutati

in 1.750.000 euro per l’anno 2007, in 5.000.000 euro per l’anno 2008

ed in 4.700.000 euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede:

a) per l’anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,

nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo

speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze per l’anno 2007, utilizzando parte dell’accantonamento

relativo al medesimo Ministero;

b) per l’anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,

nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo

speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze per l’anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di

euro la proiezione di parte dell’accantonamento relativo al Ministero

della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando,

per l’importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli

accantonamenti relativi al Ministero della solidarieta’ sociale e al

Ministero della salute e, per l’importo di euro 866.000, la

proiezione di parte dell’accantonamento relativo al Ministero

dell’universita’ e della ricerca;

c) per l’anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,

nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo

speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze per l’anno 2007, utilizzando, per l’importo di euro

903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli

accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le

attivita’ culturali e al Ministero dell’universita’ e della ricerca

e, per l’importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte

degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al

Ministero della solidarieta’ sociale.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al

monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini

dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui

all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e

successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi

dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978,

n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o

delle misure di cui al primo periodo del presente comma sono

tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite

relazioni illustrative.

Art. 51.

Trattamento di fine rapporto



1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 758, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il “Fondo per l’erogazione ai

lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine

rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, destinate al

finanziamento degli interventi di cui all’elenco 1 della medesima

legge, sono versate dall’I.N.P.S. all’apposito capitolo n. 3331

dell’entrata del bilancio dello Stato.

Art. 52.

Entrata in vigore



1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 31 dicembre 2007

Redazione

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