Pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale e subito in vigore il decreto legge “Milleproroghe”, 31 dicembre 2007 numero 248.
Di seguito, il testo, il cui contenuto era stato anticipato dal Governo, con un comunicato.
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Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria
(Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2007)
Il Presidente della Repubblica;
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire una piu’ concreta e puntuale attuazione dei correlati
adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalita’ delle pubbliche
amministrazioni, nonche’ di prevedere interventi di riassetto di
disposizioni di carattere finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
PROROGHE DI TERMINI
Sezione I
Difesa
Art. 1.
Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali
1. E’ prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni
di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A
tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere
una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti
iscritti in bilancio nell’esercizio 2007 e comunque entro il limite
complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate
amministrazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze dispone il
necessario finanziamento, nell’ambito del programma “Missioni
militari di pace”. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni
di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica
l’articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita’
nell’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa il programma
“Missioni militari di pace”, sul quale Fondo confluiscono le
autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni
internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da
finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da
comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia
e delle finanze, e’ autorizzato a disporre le necessarie variazioni
di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle
autorizzazioni confluite sulla predetta missione.
Art. 2.
Proroga di termini in materia di difesa
1. All’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, le parole: “al 2007″ sono sostituite dalle seguenti: ”
al 2008″.
2. All’articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, le parole: “Sino all’anno 2007” sono sostituite dalle
seguenti: “Sino all’anno 2012”.
3. All’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, le parole: “fino all’anno 2009” sono sostituite dalle seguenti:
“fino all’anno 2012”.
4. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, e’ prorogato
fino al 31 dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 13 dello
stesso decreto.
Sezione II
Beni culturali e turismo
Art. 3.
Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture
ricettive turistico-alberghiere
1. Il termine stabilito dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2007, n. 17, per completare l’adeguamento alle
disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive
turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno in data
9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del
20 maggio 1994, e’ prorogato al 30 giugno 2008.
2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle
strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il
30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
competente per territorio, il progetto di adeguamento per
l’acquisizione del parere di conformita’ previsto dall’articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Art. 4.
Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei
locali aperti al pubblico
1. All’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: “entro il 31 dicembre 2007” sono sostituite dalle
seguenti: “entro il 31 dicembre 2008”.
Art. 5.
Proroga termini in materia di beni e attivita’ culturali
1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12,
comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 4, comma 3,
del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino
al 31 dicembre 2008.
2. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, e’ prorogato al 30 aprile 2008.
Sezione III
Lavoro e previdenza
Art. 6.
Proroghe in materia previdenziale
1. In attesa dell’intervento di razionalizzazione del sistema degli
enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su
“Previdenza, lavoro e competitivita’ per l’equita’ e la crescita
sostenibili” del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti
attuativi e dalla presentazione, a tale fine, da parte del Governo,
di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei
Consigli di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e dell’Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA) e’ prorogato fino alla scadenza dei
Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando
la possibilita’ di procedere al loro rinnovo in base alle
disposizioni vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali
alla celere definizione del processo di riordino.
2. Il termine per l’adozione dei progetti di unificazione, di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n.
34, tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, e’ fissato
al 31 dicembre 2008.
Art. 7.
Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societa’
cooperative
1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori
amministrativi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre
2002, e’ prorogato al 30 giugno 2008.
2. All’articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole: “entro il 30 settembre 2007” sono sostituite dalle
seguenti: “entro il 30 settembre 2008”.
3. Il Comitato per l’emersione del lavoro non regolare, di cui
all’articolo 78 della legge 23 dicembre 1978, n. 448, e successive
modificazioni, svolge la sua attivita’ fino al 31 gennaio 2008. Dopo
tale termine le funzioni e le attivita’ del medesimo Comitato, con le
relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia
nazionale di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 1156,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre
2007.
4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di
socio lavoratore di societa’ cooperative, in presenza di una
pluralita’ di contratti collettivi della medesima categoria, le
societa’ cooperative che svolgono attivita’ ricomprese nell’ambito di
applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci
lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile
2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a
quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu’
rappresentative a livello nazionale nella categoria.
Sezione IV
Salute
Art. 8.
Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici
1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di
programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le
strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio
sanitario nazionale, all’art. 8-quinquies, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
dopo la lettera e) e’ aggiunta la seguente:
“e-bis) la modalita’ con cui viene comunque garantito il rispetto
del limite di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di
prestazioni concordato ai sensi della lettera d) prevedendo che in
caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche’ delle
altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di
prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti
indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi
integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario
programmato.”.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni
sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente
gia’ sottoscritti per l’anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla
previsione normativa di cui al comma 1.
3. All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: “Con cadenza triennale a
far data dall’emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale
aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e
comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre
2008, si procede all’aggiornamento delle tariffe massime, anche
attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali,
sentite le societa’ scientifiche e le associazioni di categoria
interessate.”.
Art. 9.
Proroghe e disposizioni in materia di farmaci
1. Gli effetti della facolta’ esercitata dalle aziende
farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per
cento dei prezzi, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera g),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al
31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati
e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in
coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla
vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo
marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti
finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la
procedura previste dalla predetta lettera g), sono fissate al
20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di
scadenza per l’invio degli atti che attestano il versamento alle
singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e
22 settembre 2008.
2. Al fine di consentire alle competenti autorita’
dell’Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari
elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le
aziende farmaceutiche titolari dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica,
disciplinati dall’articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e
all’Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il
quale ciascun medicinale e’ offerto in vendita. La comunicazione deve
essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In
caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la
sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun
medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.
Art. 10.
Prosecuzione dell’attivita’ della Fondazione Istituto mediterraneo di
ematologia
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attivita’ di cura,
formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello
nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo
di ematologia (IME), di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e’ autorizzata la spesa di sei
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. All’onere derivante dall’attuazione del disposto del comma 1, si
provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010, dell’autorizzazione di spesa recata
dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
Art. 11.
Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare
1. A decorrere dal 15 gennaio 2008 l’Autorita’ nazionale per la
sicurezza alimentare assume la denominazione di “Agenzia nazionale
per la sicurezza alimentare”, ha sede in Foggia ed e’ posta sotto la
vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono stabilite le norme per l’organizzazione, il
funzionamento e l’amministrazione dell’Agenzia.
Sezione V
Universita’
Art. 12.
Disposizioni in materia di universita’
1. Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
gia’ prorogati al 31 dicembre 2007 dall’articolo 1 del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente prorogati fino
all’adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre
2007, n. 244.
2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle
procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e
seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi,
relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge
3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; gli organi accademici
delle universita’, nell’ambito delle rispettive competenze, possono
indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione
comparativa.
3. Per l’anno 2008, continua ad applicarsi l’articolo 2, terzo
comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.
Art. 13.
Termini per la conferma di ricercatori
1. Il termine di cui all’articolo 31, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche
ai ricercatori di cui all’articolo 19, comma 15, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ferma restando la facolta’ degli stessi di
partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle
universita’ per la relativa qualifica.
Sezione VI
Giustizia
Art. 14.
Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori
onorari
1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i
giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le
funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui
mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non e’
consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto
dall’articolo 42-quinquies, comma 1, dell’ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente
prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno
2008.
Art. 15.
Disposizioni in materia di arbitrati
1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle
sezioni specializzate di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all’articolo 3,
commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
applicano dal 1° luglio 2008.
Art. 16.
Attivita’ di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano
1. All’articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
“Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei
beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli
storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato
decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione e’ sottoposto al
comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell’articolo 108,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.”;
b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Il
compenso spettante al commissario e’ determinato sulla base dei
criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia
28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad
eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente
il rimborso delle spese, e’ corrisposto un compenso non superiore al
dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso
delle spese.”.
Sezione VII
Infrastrutture e trasporti
Art. 17.
Utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto
ferroviario
1. All’articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51, le parole: “e comunque non oltre il
30 giugno 2006″ sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre
il 31 dicembre 2008″.
2. Il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate
dall’articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’
prorogato al 15 dicembre 2008.
Art. 18.
Modifiche all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio
2005, n. 96
1. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005,
n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: “legge speciale,” sono
inserite le seguenti: “e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,”;
b) nel secondo periodo, le parole: “un anno” sono sostituite
dalle seguenti: “il 31 dicembre 2008”.
Art. 19.
Contratti pubblici
1. Le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 4, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352,
353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, si
applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui
all’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Art. 20.
Regime transitorio per l’operativita’ della revisione delle norme
tecniche per le costruzioni
1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del
medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli
interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere
infrastrutturali la cui funzionalita’ durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita’ di protezione civile,
nonche’ relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro
eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della
protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell’articolo 2,
commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 72 dell’8 maggio 2003.
Art. 21.
Proroga utilizzo disponibilita’ Enac per interventi aeroportuali
1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e’ autorizzato,
con le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 582, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente
derivanti da trasferimenti statali relativi all’anno 2007,
disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate
a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la
sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008,
l’ENAC comunica l’ammontare delle rispettive disponibilita’ di cui al
presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio
decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime
risorse.
Art. 22.
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
1. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160, le parole: “dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle
seguenti: “dal 1° luglio 2008”.
Art. 23.
Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203
1. Le modificazioni apportate all’articolo 21-bis del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore
della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2009.
Sezione VIII
Personale delle pubbliche amministrazioni
Art. 24.
Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio
internazionale e del Ministero della salute
1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti
istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuita’
all’azione del Sistema Italia per l’internazionalizzazione delle
imprese, e al fine di potenziare le attivita’ rivolte alla promozione
del “made in Italy” sui mercati mondiali, il Ministero del commercio
internazionale e’ autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010,
del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di
espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio
alla data del 28 settembre 2007.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, nel limite
massimo di euro 100.000 (centomila) per l’anno 2008 e di euro 1 (uno)
milione a decorrere dall’anno 2009, si provvede rispettivamente per
gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del “Fondo per interventi
strutturali di politica economica” di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro
1 (uno) milione per l’anno 2010, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministero della salute, per l’assolvimento dei compiti
istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di
carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009,
del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.
4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione
del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente
riduzione della autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
Art. 25.
Divieto di estensione del giudicato
1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 132, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e’ prorogata al 31 dicembre 2008.
Sezione IX
Agricoltura
Art. 26.
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura
1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive
modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di
consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi
dell’articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e’
inserito il seguente: “In mancanza della presentazione e della
autorizzazione della proposta di concordato l’autorita’
amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l’esercizio
provvisorio dell’impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta
amministrativa”. Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine
per l’adeguamento degli statuti dei consorzi agrari e’ prorogato al
31 dicembre 2008. Le disposizioni del presente comma non debbono
comportare oneri per il bilancio dello Stato.
2. All’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.
51, le parole: “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti:
“31 dicembre 2008”.
3. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, le parole: “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti:
“31 dicembre 2008”. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l’anno
2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di
insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
237, rifinanziata dall’articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ai fini dell’accollo statale delle garanzie rilasciate in favore
delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed
inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto ministeriale
del 18 dicembre 1995, possono ripresentare domanda entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto. Per dette
garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei
confronti dei soci garanti all’atto dell’adozione del provvedimento
di pagamento e che saranno inserite in coda all’elenco n. 1, secondo
l’ordine di presentazione delle domande, si procedera’ all’accollo
nei limiti dei fondi gia’ stanziati per l’attuazione del citato
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.
5. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 559, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi
agrari e collocato in mobilita’ collettiva e’ differito al
31 dicembre 2007.
6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all’articolo 1,
comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e’ differito al 30 aprile 2008 per consentire la
definizione del piano di rientro, tenendo conto della
rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura
dell’acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui
all’accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni
Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine
suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi
quindici giorni. Il Commissario e’ altresi’ autorizzato a prorogare i
contratti in essere per la gestione degli impianti per l’accumulo e
la distribuzione dell’acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle
risorse disponibili dell’ente. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la
ricognizione sull’esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere
irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale,
al fine di verificare l’ammontare degli interessi attivi maturati non
necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo e’
versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che e’
autorizzato ad attribuire all’Ente un contributo straordinario,
nell’ambito delle suddette disponibilita’, per concorrere al
risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il
risanamento per il bilancio dell’Ente di cui al comma 1056 della
medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere
realizzate dallo stesso.
7. Per assicurare la continuita’ nel funzionamento
dell’Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio
di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso
dell’anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e’ autorizzato, anche in deroga a quanto previsto
dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad
utilizzare le disponibilita’ del Fondo delle crisi di mercato, di cui
all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel
limite della somma di 2 milioni di euro per l’anno 2008. Tale somma
e’ versata nell’anno 2008 all’entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalita’ di cui al
presente articolo. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 27.
Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica
1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono
procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento
fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del
13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri
definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari
e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le
funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le
relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di
carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere
contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attivita’
istituzionale. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Sezione X
Sviluppo economico
Art. 28.
Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle
partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
1. Il termine per l’attuazione del piano di riordino e di
dismissione previsto dal secondo periodo dell’articolo 1, comma 461,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ differito al 30 giugno 2008
in riferimento alle societa’ regionali dell’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per
consentire il completamento delle attivita’ connesse alla loro
cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio
economico e finanziario, le societa’ regionali continuano a svolgere
le attivita’ previste dai contratti di servizio con l’Agenzia,
relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, e vigenti all’atto del loro trasferimento alle regioni, fino al
subentro di queste ultime nell’esercizio delle funzioni svolte dalla
suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi
titoli. Per garantire la continuita’ nell’esercizio delle funzioni,
il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le
modalita’, i termini e le procedure per il graduale subentro delle
regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di
cui al secondo periodo.
Art. 29.
Incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotta emissione con
contestuale rottamazione di veicoli usati
1. Fermo restando il contributo previsto dall’articolo 1, commi 228
e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal
3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l’acquisto di autovetture e di
veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati
dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva
o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonche’ mediante
alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e dell’articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre
2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il
trasporto promiscuo, di categoria “euro 2”, immatricolati prima del
1° gennaio 1999. Il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico
locale e’ concesso per tre annualita’ e il contributo per la
rottamazione di cui al citato comma 224 e’ incrementato a 150 euro,
secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che
effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del
presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari
di veicoli gia’ registrati, possono richiedere in alternativa al
contributo di cui all’articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2
milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione
degli autoveicoli (car sharing), secondo modalita’ definite con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e
dello sviluppo economico.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 236, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.
3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al
fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo
di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”, immatricolati prima del
1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria “euro 4” o “euro
5″, che emettono non oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure
non oltre 130 grammi di CO 2 per chilometro se alimentati a diesel,
e’ concesso un contributo di euro 700 e l’esenzione dal pagamento
delle tasse automobilistiche per una annualita’, estesa per ulteriori
due annualita’ se il veicolo rottamato appartiene alla categoria
“euro 0”. Il contributo di cui al periodo precedente e’ aumentato di
euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria “euro
4″ o “euro 5”, che emettono non oltre 120 grammi di CO 2 per
chilometro. Il contributo di cui ai periodi precedenti e’ aumentato
di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprieta’
di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto
attestato dal relativo stato di famiglia, purche’ conviventi.
4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di
veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g),
ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa
massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria “euro 0” o “euro 1”
immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di
categoria “euro 4”, della medesima tipologia ed entro il medesimo
limite di massa, e’ concesso un contributo:
a) di euro 1.500, se il veicolo e’ di massa massima inferiore a
3000 chilogrammi;
b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a
3500 chilogrammi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validita’ per i
veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e
acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008
ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
6. Per l’applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui
al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si
applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell’articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e’ incrementata di 50 milioni
di euro per l’anno 2009.
9. La misura dell’incentivo e’ determinata nella misura di euro 350
per le istallazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per
l’istallazione degli impianti a metano.
10. Nel terzo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: “effettuata
entro” fino alla fine del periodo.
11. La dotazione del fondo per la competitivita’ e per lo sviluppo
di cui all’articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e’ ridotta, per l’anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la
predetta dotazione e’ incrementata per l’anno 2009 di 90,5 milioni di
euro.
Sezione XI
Ambiente
Art. 30.
Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
1. All’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente :
“1-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008,
sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui
alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
specifiche modalita’ semplificate per la raccolta e il trasporto
presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati
da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L’obbligo
di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.”.
2. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, le parole: “entro e non oltre il 31 dicembre 2007” sono
sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 31 dicembre 2008” e,
in fine, sono aggiunte le seguenti: “e il finanziamento delle
operazioni di cui all’articolo 12, comma 1, viene assolto dai
produttori con le modalita’ stabilite all’articolo 12, comma 2″.
Art. 31.
Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza
1. L’attivita’ della Commissione di esperti sulla subsidenza,
istituita per le finalita’ di cui all’articolo 2-bis del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e’ prorogata fino al 30 settembre
2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al
comma 2 dell’articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purche’
la valutazione di compatibilita’ ambientale di cui al citato
articolo non escluda fenomeni di subsidenza.
Art. 32.
Proroga per emissioni da impianti
1. All’articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: “entro tre anni” sono sostituite dalle
seguenti: “entro cinque anni”.
Art. 33.
Disposizione in materia di rifiuti
1. Il termine di cui all’articolo 7 del decreto-legge 11 maggio
2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
2007, n. 97, e’ prorogato al 31 dicembre 2008.
Sezione XII
Interno
Art. 34.
Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 6, comma 1, le parole: “fino al 31 dicembre 2007”
sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2008”;
b) all’articolo 7, comma 1, le parole: “fino al 31 dicembre 2007”
sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2008”.
Art. 35.
Proroghe in materia di carta d’identita’ elettronica e carta
nazionale dei servizi
1. I termini di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione
digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008.
Capo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI
Art. 36.
Disposizioni in materia di riscossione
1. L’obbligo di anticipazione di cui all’articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall’anno 2007, e’
soppresso.
2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate
degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
a) la procedura dell’ingiunzione di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione
coattiva e’ svolta in proprio dall’ente locale o e’ affidata ai
soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e’
affidata agli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: “se superiori a cinquemila
euro,” sono inserite le seguenti: “in un numero massimo di otto rate
trimestrali di pari importo, nonche’, se superiore a cinquantamila
euro,”.
4. All’articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse
le parole: “fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la
sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la
ripartizione del pagamento”.
Art. 37.
Abolizione tassa sui contratti di borsa
1. La tassa sui contratti di borsa e’ soppressa.
2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’articolo 8, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1.
Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative
girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri
relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli
stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto
dall’articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall’articolo 2 della
Tariffa, parte seconda.”;
b) nell’articolo 9, comma 1, le parole “; scritture private anche
unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto
contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente” sono
soppresse.
3. Alla Tabella dell’allegato B al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l’imposta di bollo,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 7, primo comma, dopo le parole: “emessi dallo
Stato” sono inserite le seguenti: “o garantiti”;
b) nell’articolo 7, secondo comma, le parole: “o la negoziazione”
sono sostituite dalle seguenti: “, la negoziazione o la
compravendita”;
c) nell’articolo 15, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
“Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi
titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o
verghe.”.
4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni
modificative e integrative, nonche’ l’articolo 34, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
sono abrogati.
Art. 38.
Proroga della riduzione dell’accisa sul gas per uso industriale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si
applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas
naturale per combustione per uso industriale, di cui all’articolo 4
del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
Art. 39.
Proroghe in materia radiotelevisiva
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo
radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e’ autorizzato ad assicurare, nell’ambito
delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti
dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione Italiana
S.p.A.
2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui
all’articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della
normativa vigente e’ prorogato all’annualita’ 2008.
Art. 40.
Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti
locali
1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l’effettuazione dei
pagamenti di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, e’ rinviato al 31 dicembre 2008.
2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle
transazioni di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto-legge
l° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, e’ rinviato al 31 dicembre 2008.
3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito
dall’articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
per l’effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il
31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di
euro.
4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono
avvalsi della procedura straordinaria di cui all’articolo 268-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ disposta l’erogazione
di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 24,
comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono
assegnate all’organo straordinario di liquidazione dell’ente e sono
ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e
fra la massa attiva risultante da apposita certificazione
sottoscritta dall’OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario
dell’ente, da inoltrare al Ministero dell’economia e delle finanze
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 41.
Modifiche all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
1. Alla lettera b) dell’articolo 35, comma 26-quater, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: “prima della data di
entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004″ sono sostituite
dalle seguenti: “prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione
degli atti redatti dai dipendenti gia’ soggetti alla specifica
sorveglianza di cui all’articolo 100, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43″.
Art. 42.
Modalita’ di applicazione dell’articolo 2, comma 39, e
dell’articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 39, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal parere della
Banca centrale europea.
2. All’articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: “sulla spesa,” sono inserite le seguenti: “nel
rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,”.
Art. 43.
Accantonamenti
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi
dell’articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere
utilizzate nell’esercizio successivo.
Art. 44.
Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche
1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell’applicazione delle
sanzioni amministrative previste dall’articolo 11 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni
svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e’ considerato violazione dell’obbligo di risposta,
di cui all’articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.
322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati
richiesti.
Capo III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 45.
Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche
1. Anche per l’anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille
dell’imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi
prodotti all’estero e degli altri crediti di imposta spettanti, e’
destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base
alla scelta del contribuente, oltre alle finalita’ previste dalla
legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in
possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a
norma di legge.
Art. 46.
Disposizioni in favore di inabili
1. All’articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il
comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. L’attivita’ svolta con finalita’ terapeutica dai figli
riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con
orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di
lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di
integrazione lavorativa, di cui all’articolo 11 della legge 12 marzo
1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui
al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
1-ter. L’importo del trattamento economico corrisposto dai datori
di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non puo’ essere inferiore
al trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti
incrementato del 30 per cento.
1-quater. La finalita’ terapeutica dell’attivita’ svolta ai sensi
del comma 1-bis e’ accertata dall’ente erogatore della pensione ai
superstiti.
1-quinquies. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2
milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni
2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, e per l’anno 2010 mediante corrispondente
riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro
400.000 l’accantonamento relativo al Ministero della solidarieta’
sociale e quanto a euro 800.000 l’accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.”.
Art. 47.
Modifiche all’art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
1. Al comma 24 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole:
“a decorrere dal 1° aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti
i soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati
assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici
beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di
responsabilita’ di cui al comma 29 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di
diritto pubblico”.
2. Il secondo periodo del comma 24 dell’articolo 3 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e’ soppresso.
3. All’onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l’anno 2008 e 7 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede
quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2008 e 4 milioni di euro per
l’anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2008 e 3 milioni di euro per
l’anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008- 2010, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e
speciali” della missione “Fondi da ripartire” nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero medesimo.
Art. 48.
Utilizzo delle sanzioni dell’Autorita’ garante della concorrenza e
del mercato
1. All’articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: “sono riassegnate” sono sostituite dalle seguenti:
“possono essere riassegnate anche nell’esercizio successivo”.
Art. 49.
Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e
Banche internazionali
1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246,
concernente “Partecipazione italiana alla ricostituzione delle
risorse di Fondi e Banche internazionali”, entrano in vigore alla
data di pubblicazione della legge medesima.
Art. 50.
Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “per ciascuno degli anni 2006 e 2007” sono
sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008
e 2009″;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli interventi di
cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o piu’
degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.”.
2. All’onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il
riconoscimento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche’ della pensione sociale di
cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano
gli assegni vitalizi previsti dall’articolo 1 della legge 18 novembre
1980, n. 791, e dall’articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal
15 settembre 2007.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 3 e 4, valutati
in 1.750.000 euro per l’anno 2007, in 5.000.000 euro per l’anno 2008
ed in 4.700.000 euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede:
a) per l’anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2007, utilizzando parte dell’accantonamento
relativo al medesimo Ministero;
b) per l’anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di
euro la proiezione di parte dell’accantonamento relativo al Ministero
della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando,
per l’importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli
accantonamenti relativi al Ministero della solidarieta’ sociale e al
Ministero della salute e, per l’importo di euro 866.000, la
proiezione di parte dell’accantonamento relativo al Ministero
dell’universita’ e della ricerca;
c) per l’anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2007, utilizzando, per l’importo di euro
903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli
accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le
attivita’ culturali e al Ministero dell’universita’ e della ricerca
e, per l’importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte
degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al
Ministero della solidarieta’ sociale.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o
delle misure di cui al primo periodo del presente comma sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
Art. 51.
Trattamento di fine rapporto
1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 758, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il “Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine
rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, destinate al
finanziamento degli interventi di cui all’elenco 1 della medesima
legge, sono versate dall’I.N.P.S. all’apposito capitolo n. 3331
dell’entrata del bilancio dello Stato.
Art. 52.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 31 dicembre 2007